“Bonus psicologo 2022”: dal 25 luglio online la piattaforma INPS

Dal prossimo 25 luglio si potrà presentare la richiesta sul sito dell’Inps del Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, all’art. 1-quater, comma 3, sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite nel Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2022.

Il nuovo beneficio, destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

Le domande per la richiesta del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate dal 25/07/2022 al 24/10/2022. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili.

Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda.

Le istruzioni per la presentazione delle domande per l’accesso al beneficio sono contenute nella Circolare n 83 del 19/07/2022.   

Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS.

La procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). (Così, comunicato stampa Inps del 21 luglio 2022)




Bonus psicologo. In Gazzetta il decreto MinSalute con le regole per la richiesta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto 31 maggio 2022 del Ministero della salute, recante: «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dellarticolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15».

Il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, in particolare:

– le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all’art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (nonché l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 1).

– i beneficiari ammessi alla fruizione del contributo, i requisiti reddituali richiesti e l’importo dello stesso (con un tetto per seduta e un tetto massimo complessivo) (artt. 2 e 4);

 

 

Art. 4.
Contributo e requisiti reddituali

1. Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.

2. Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:

a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

 

– le modalità di richiesta e attribuzione del contributo (art. 5), prevedendo, tra le altre cose, che:

  • l’INPS mette a disposizione la prestazione “Contributo sessioni psicoterapia” sulla sua piattaforma informatica, fruibile anche mediante il contact center dell’Istituto, per gestire l’intera procedura per conto delle Regioni e delle Province autonome;
  • l’autenticazione informatica alla prestazione da parte dei richiedenti avviene mediante SPID, CIE o CNS;
  • all’atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall’interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell’INPS; il richiedente dichiara, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso di una DSU valida, in relazione ai requisiti ISEE previsti; l’INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e informa il richiedente circa la presenza o meno di una DSU valida, acquisendo la domanda se la DSU è presente, ovvero, in caso negativo, informando il richiedente della necessità di presentare la medesima dichiarazione a fine di poter presentare la domanda di accesso al beneficio;
  • concluso il periodo di presentazione delle domande (non inferiore a sessanta giorni rispetto alla data di annuncio da parte di Ministero e INPS), l’INPS redige le graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili, e comunica a questi ultimi l’accoglimento della domanda nonché il codice univoco associato e l’importo del beneficio a scalare;

le modalità di adesione all’iniziativa (nonché di autenticazione informatica alla piattaforma) da parte dei professionisti iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, e dei relativi flussi di dati, con il coinvolgimento del Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (di seguito, CNOP) e la pubblicazione dell’elenco dei professionisti aderenti nella sezione riservata della piattaforma dell’INPS (artt. 3 e 6);

– le modalità di utilizzo del contributo, mediante comunicazioni di dati personali tra beneficiario, professionista e INPS (art. 7);

– le funzioni di monitoraggio della fruizione del beneficio in capo al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome, cui l’INPS trasmette una relazione con informazioni in forma aggregata in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente, l’interessato (art. 9);

– i ruoli, nei trattamenti di dati personali previsti, rivestiti da Regioni e Province autonome, INPS e CNOP (art. 10);

– le misure tecniche e organizzative, ulteriori specificazioni in relazione alle tipologie di dati personali trattate, alle descrizioni dei flussi e ai tempi di conservazione (allegato disciplinare tecnico);

Link al testo del decreto del Ministero della salute 31 maggio 2022, recante: «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022




Rate 2020 di rottamazione e saldo e stralcio. Considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 maggio | Fino al 2 maggio le agevolazioni per rateizzare del D.L. Milleproroghe

Il prossimo 30 aprile è il termine per il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020. La data è stabilita dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022) che ha definito un nuovo calendario per andare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate arretrate entro il termine del 9 dicembre scorso, offrendo quindi una nuova opportunità di mantenere i benefici previsti dalle definizioni agevolate. Per il versamento è possibile usufruire dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge per cui, tenendo conto anche dei giorni festivi, il termine del 30 aprile, che cade di sabato e slitta a lunedì 2 maggio, si sposta a sabato 7 maggio rimandando di fatto la scadenza al lunedì successivo. Saranno così considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 maggio.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2020 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la Rottamazione-ter; marzo e luglio per il Saldo e stralcio) che è possibile anche richiedere sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Si ricorda che il decreto “Sostegni-ter ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021, nonché per quelle della definizione agevolata previste nel 2022. I contribuenti che non sono riusciti a regolarizzare i pagamenti nei termini di legge hanno la possibilità di mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato entro il 31 luglio, per le rate del 2021, e il 30 novembre per quelle previste nel 2022.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nelle tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 

Informazioni e servizi online

 

Chi non è più in possesso della “Comunicazione delle somme dovute” o dei i bollettivi per il pagamento, può richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella pagina dedicata alla definizione agevolata . Nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia della Comunicazione con gli ulteriori bollettini all’indirizzo email indicato. Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (Spid, CIE, CNS) può scaricare direttamente la documentazione e procedere al pagamento con il servizio Paga-online.

 

D.L. Milleproroghe, fino al 30 aprile agevolazioni per rateizzare

 

La prossima scadenza non riguarda solo le definizioni agevolate ma anche le rateizzazioni. Infatti, in base a quanto stabilito dal decreto Milleproroghe (D.L .228/2021), il 30 aprile è il termine ultimo entro il quale i contribuenti che risultano decaduti da un piano di rateizzazione del debito prima dell’8 marzo 2020, cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza sanitaria (per i comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), possono accedere a un nuovo piano di dilazione senza il pagamento delle rate scadute, come invece ordinariamente previsto. La domanda per la riammissione, cadendo il 30 aprile di sabato, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate-Riscossione non oltre lunedì 2 maggio 2022. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 28 aprile 2022)




Decreto “Milleproroghe” e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale. Un documento del Consiglio e della Fondazione Nazionali dei Commercialisti

Milleproroghe 2022, Commercialisti: riduzione di capitale, effettuare valutazioni ragionevoli e prudenti | Anche la guerra in Ucraina impone massima prudenza e scetticismo professionale a amministratori e organi di controllo

Va accolta con favore la recente modifica apportata con il Decreto “Milleproroghe all’art. 6 del Decreto “Liquidità”, tramite cui, in relazione alle nuove perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, viene nuovamente prevista la disapplicazione delle disposizioni codicistiche in materia di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite e di scioglimento della società. Ma questa modifica non esclude la necessità di effettuare comunque valutazioni ragionevoli e prudenti. È l’indicazione che emerge dal documento “Decreto ‘Milleproroghe’ e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”, redatto dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionali dei Commercialisti.

Secondo i commercialisti, nella stagione pandemica e dell’emergenza sanitaria la nuova disposizione può rappresentare un’opportunità per le società che presentino perdite nuove rispetto a quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Tali nuove perdite, considerate le difficoltà correlate alla pandemia, potrebbero essere fisiologiche qualora la società, nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, abbia iniziato percorsi volti al recupero della redditività.

Nello studio si evidenzia tuttavia come la proroga del regime di favore non escluda la necessità di effettuare valutazioni ragionevoli e prudenti per fruire della sterilizzazione con modalità selettive e non indiscriminate. Anche l’adozione di diversi provvedimenti salvifici può contribuire a evitare la dispersione dei valori aziendali che la posticipazione degli obblighi di riduzione o ricapitalizzazione alla chiusura del quinto esercizio successivo – rectius all’assemblea che approva il relativo bilancio – potrebbe solo ritardare. Da questo punto di vista, sottolineano i commercialisti, ferma restando la discrezionalità degli amministratori nelle scelte di gestione e la loro costante verifica della sussistenza del going concern, la funzione di garanzia esercitata dall’organo di controllo, nell’adempimento dei doveri di vigilanza ex art. 2403 c.c., impone ai sindaci di verificare che esistano concrete prospettive per la copertura delle perdite tramite le strategie pianificate dall’organo di amministrazione. Particolare attenzione andrà dedicata alle situazioni in cui le perdite di oltre un terzo abbiano ridotto il capitale al di sotto del minimo legale, dovendosi necessariamente approntare, in questi casi, una valida pianificazione degli interventi da adottare nel quinquennio successivo per scongiurare lo scioglimento della società. Se la pianificazione proposta dall’organo di amministrazione non dovesse apparire adeguata, l’organo di controllo, durante i successivi cinque esercizi, potrebbe attivarsi, sollecitando la presentazione dell’istanza di composizione negoziata, ovvero richiedendo l’adozione di altri strumenti previsti nell’ordinamento per il superamento della crisi e la ristrutturazione dell’impresa”.

Dalla Fondazione nazionale della categoria arriva anche un allarme sulle ricadute del difficile momento economico e della guerra in Ucraina, che potrebbero manifestarsi in tutta la loro gravità a causa delle interruzioni della attività per le sanzioni economiche adottate, ovvero a causa delle restrizioni inflitte e dei rincari delle materie prime provenienti dalla Russia. Pur trattandosi di situazioni connotate da elevata instabilità economica, in cui la pianificazione di azioni future è condizionata da eventi del tutto imprevedibili, sarà opportuno adottare atteggiamenti improntati al massimo livello di prudenza e scetticismo professionale da parte degli amministratori e da parte degli organi di controllo”. (Così, comunicato stampa Cndcec del 25 marzo 2022)

 

Link al documento di ricerca del Consiglio e della Fondazione Nazionali dei Commercialisti “Decreto ‘Milleproroghe’ e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale

(Link al sito: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1625)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2022

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale – Proroga di termini e altre disposizioni

 

Il decreto-legge Milleproroghe 2022 convertito in legge

La guida delle novità introdotte dal decreto-legge convertito in ambito fiscale, societario e del lavoro

Il testo del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con mod., dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Nel Milleproroghe 2022 spunta il bonus Psicologo

Giovedì 24 febbraio, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il disegno di legge n. 2536 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, nel testo licenziato dalla Camera. Tra le tante novità del cd. Milleproroghe 2022 (per il quale si aspetta solo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) inserito un Bonus Psicologo, con il quale si possono ricevere fino a 600 euro per sostenere i costi delle sedute dagli specialisti. Nel dettaglio, all’articolo 1-quater, rubricato: Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica, prevista, al comma 3,  l’erogazione – da parte delle regioni e delle province autonome – di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Per sostenere le persone con ISEE più basso, il contributo ha un importo massimo di 600 euro a persona ed è parametrato alle diverse fasce ISEE. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000,00 euro. Il contributo è erogato nel limite di spesa di 10 milioni; tali risorse sono ripartite tra le regioni e provincie autonome come indicato nella Tabella C allegata al provvedimento in esame.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione, sono stabiliti con decreto interministeriale (Salute/MEF), adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Sul punto, la relazione tecnica all’emendamento introduttivo della novella precisa che, nel presupposto di una tariffa minima relativa ad una seduta di psicoterapia presso uno specialista privato che si attesti intorno ai 50 euro, il contributo massimo di 600 euro a persona permetterà di usufruire di 12 sedute e pertanto, complessivamente il finanziamento previsto consente di soddisfare una platea approssimativa di 16.000 persone.

 

 

Il testo dell’articolo 1-quater, comma 3:

«3. Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto.»

 

 




La Camera approva il decreto-legge Milleproroghe 2022. Il testo passa al Senato

Nella parte pomeridiana della seduta la Camera ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.C. 3431-A/R). Il testo ora passa all’esame del Senato della Repubblica.

Link al testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» comprendente le modificazioni apportate dalle commissioni




Decreto in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe 2022), oggi il voto di fiducia

In Aula della Camera dei deputati alle ore 12.15 le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cosiddetto Milleproroghe) (C. 3431-A/R) nel testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Link al testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» comprendente le modificazioni apportate dalle commissioni