Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO): il 31 ottobre è la scadenza per inviare le domande

La richiesta deve essere presentata tramite il servizio “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Scade il 31 ottobre il termine per inviare la domanda per ottenere l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) tramite il servizio online.

L’ISCRO è un’indennità istituita in via sperimentale nel triennio 2021-2023 e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024, a beneficio degli iscritti alla Gestione Separata, che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale (art. 2, comma 26, legge 335/1995). È stata introdotta per indennizzare eventuali riduzioni della capacità reddituale, dovute a diminuzione dell’attività lavorativa.

L’importo è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo, dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.

Puoi fruire dell’indennità erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda; non puoi richiederla nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.

L’indennità non prevede accredito di contribuzione figurativa.

È incompatibile con trattamenti pensionistici, NASpI, DIS-COLL, Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.

Nel 2026 l’Istituto darà comunicazione con atti ufficiali della nuova apertura dei termini per l’invio delle domande.

 

Vedi anche il  Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025.

Per le ulteriori istruzioni amministrative sull’indennità ISCRO, si rinvia alla Circolare Inps n. 84/2024.

Link al testo del Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Domanda di accesso all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) dell’INPS – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione

 

 




Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO). I potenziali beneficiari possono presentare la domanda di accesso alla prestazione entro il 31 ottobre

Dal 16 giugno  2025 possibile presentare la domanda di accesso all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) dell’Inps.

L’ISCRO è rivolta ai soggetti iscritti alla Gestione separata che svolgono attività di lavoro autonomo.

Per accedere alla prestazione è necessaria, oltre all’iscrizione alla Gestione Separata, il non essere percettori di trattamenti pensionistici diretti e aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei due anni precedenti a quello di riferimento.

I potenziali beneficiari possono presentare la domanda di accesso alla prestazione, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i canali messi a disposizione dall’Istituto sul sito www.inps.it

In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per accedere alla procedura di domanda, consulta il Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025.

Per le ulteriori istruzioni amministrative sull’indennità ISCRO, si rinvia alla Circolare Inps n. 84/2024.

 

Link al testo del Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Domanda di accesso all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) dell’INPS – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione