SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale – “D.Lgs. Redditi”
Revisione del regime impositivo dei redditi

 

 

Reddito d’impresa: dalle modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie alla riduzione dei coefficienti delle società di comodo

 

Articolo per articolo, l’analisi normativa
degli articoli da 15 a 20 del D.Lgs. n. 192/2024

Art. 15 – Modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie
Art. 16 – Scissione e scissione mediante scorporo
Art. 17 – Modifiche alla disciplina dei conferimenti
Art. 18 – Modifiche alla disciplina della liquidazione
Art. 19 – Modifiche alla disciplina della «tonnage tax»
Art. 20 – Modifiche al regime delle società di comodo

 

Con questo numero, si conclude l’analisi, articolo per articolo, del Decreto legislativo “Redditi” n. 192/2024, che ha apportato una significativa revisione del regime fiscale relativo ai redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES), nell’ambito della Riforma Fiscale.

 

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Incentivi all’occupazione – Maggiorazione deduzione costi

 

Maxi deduzione per le nuove assunzioni (prorogata per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027). I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 20 gennaio 2025: «INCENTIVI FISCALI ALLE NUOVE ASSUNZIONI – Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni nei casi in cui si realizzi effettivamente un incremento occupazionale – Art. 4, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 216 – D.M. Mef 25/06/2024 – Art. 1, commi 399 e 400, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)»

 

Legislazione

 

Nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento

 

Il Decreto che disciplina le modalità per richiedere la dilazione dei pagamenti in caso di temporanea difficoltà economica

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024: «Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti»

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Maxi deduzioni per le nuove assunzioni. Pronte le istruzioni operative

Arrivano le indicazioni delle Entrate in seguito alla proroga della misura di favore per i contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che assumono a tempo indeterminato. Il beneficio fiscale, introdotto dal Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2024, pag. 197), ed esteso al 2027 dall’ultima legge di Bilancio, consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l’incremento del personale, che sale al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela. Con la circolare (n. 1 del 20 gennaio 2025) di oggi, l’Agenzia delle Entrate ricorda i presupposti soggettivi dell’incentivo, le regole per determinare l’incremento occupazionale e l’ammontare della maggiore deduzione spettante e illustra anche alcuni casi particolari. 

 

Il perimetro dell’agevolazione

 

Il beneficio è rivolto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, a condizione che il reddito sia determinato analiticamente e che l’attività, antecedentemente all’inizio del periodo d’imposta agevolato, sia stata effettivamente avviata da almeno un anno. La maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

 

In cosa consiste il bonus

 

L’incentivo consente agli operatori economici di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. La maggiorazione è pari al 20% e aumenta di un ulteriore 10% in caso di assunzione di persone meritevoli di maggior tutela, come ad esempio le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 gennaio 2025)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1 del 20 gennaio 2025, con oggetto: INCENTIVI FISCALI ALLE NUOVE ASSUNZIONI – Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni – Art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2024 – Art. 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207




Approvate le disposizioni di attuazione per beneficiare della maggiorazione del costo ammesso in deduzione del lavoro per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato

Con Decreto del emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2024, concernente le modalità di attuazione per beneficiare di una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (pubblicato sul sito web istituzionale del Mef, Dipartimento Finanze (https://www.finanze.gov.it/it/), approvate le modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2024, pag. 197), che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto legislativo n. 216 del 2023.

Si ricorda che l’articolo 4 del citato decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2024, pag. 197) ha introdotto una forma di agevolazione per le imprese e autonomi che assumono nuovi dipendenti. In particolare, l’articolo 4 prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (l’anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti. In virtù della novella, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile «all’incremento occupazionale». L’agevolazione in parola spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni mentre sono escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa (comma 1). Come precisa la relazione illustrativa al D.Lgs., “l’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa e, quindi, ai soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR, alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, nonché agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR. Per gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR il regime in questione si rende operante esclusivamente in relazione al reddito di impresa eventualmente conseguito“.

Sono nello specifico introdotte norme volte a definire come calcolare il costo riferibile all’incremento occupazionale (comma 3) e per garantire il riconoscimento del beneficio solo nei casi in cui si realizzi effettivamente un incremento occupazionale (commi 2 e 4). Il comma 5 prevede una maggiorazione di tale valore nel caso in cui siano assunti i soggetti svantaggiati di cui all’allegato 1. Il comma 6 rimette ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, le disposizioni attuative dell’articolo in esame, fissando anche uno specifico principio in merito al calcolo dei coefficienti di incremento per i soggetti di cui al comma 5, mentre il comma 7 disciplina le modalità di calcolo dell’acconto sull’imposta sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, prevedendo nella specie che non si tenga conto delle previsioni dell’ articolo in esame.

 

Al via le maxi deduzioni per assunzioni a tempo indeterminato
Pubblicato il decreto che rende operative le agevolazioni alle assunzioni stabili previste dalla riforma dell’Irpef

Imprese e professionisti che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato potranno beneficiare di una maxi deduzione del 120%, sconto che arriva al 130% se le assunzioni riguardano categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. È quanto prevede il decreto attuativo della riforma dell’Irpef firmato dal ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone e pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni potranno quindi beneficiare, per l’anno di imposta 2024, di una maggiorazione del 120% del costo del lavoro in deduzione nel caso di incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente anno di imposta. La quota deducibile del costo del lavoro sale al 130% se le nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela: disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione.

Così, comunicato stampa Mef del 27 giugno 2024

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024, concernente le modalità di attuazione per beneficiare di una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Link al testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024, concernente le modalità di attuazione per beneficiare di una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Commenti

 

Il nuovo art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992: aspetti di riflessione, con particolare riguardo al caso di proposizione dell’appello successivo all’entrata in vigore del restyling della disposizione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Socio e amministratore di Srl. La giurisprudenza di merito su onere della prova della presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza e distinzione tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

Tribunali

  • Sezioni Lavoro

 

Socio amministratore di S.r.l. – Presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti

 

Socio e amministratore di Srl. I requisiti e prove per l’iscrizione d’ufficio alla gestione Inps commercianti

Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro – Sentenza n. 11246 dell’11 dicembre 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società Srl – Socio e amministratore di S.r.l. – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti Inps – Partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Onere della prova – Art. 1, comma 203, della L 23/12/1996, n. 662»

Vedi conforme:  Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 3720 dell’9 giugno 2023

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Novità fiscali

 

Legge di Bilancio 2024 e decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni”. Le novità fiscali in materia IVA, Registro e IVAFE

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 febbraio 2024: «NOVITÀ FISCALI – Legge di Bilancio 2024 – Principali novità in materia di imposte indirette contenute nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. “Legge di bilancio 2024”), nel decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “Decreto Anticipi”), e nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (c.d. “Decreto Salva-infrazioni”) – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Innalzamento dell’aliquota IVA per prodotti per l’igiene femminile e per pannolini, latte artificiale e i seggiolini auto – Cessione Pellet con IVA al 10 per cento per i mesi di gennaio e febbraio 2024 – Tax Free Shopping – Riduzione, a decorrere dal 1° febbraio 2024, da 154,95 a 70 euro del valore minimo delle cessioni (IVA inclusa) – Obblighi per l’immatricolazione e la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi e usati, provenienti dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Innalzamento dell’aliquota dell’IVAFE sui prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato – IMPOSTA DI REGISTRO – Proroga al 30 giugno 2024 dell’esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici – Agevolazione “prima casa” in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro – Parte III, della Tabella A, n. 65), n. 114.1) e n. 114.2) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 38-quater, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, commi 9, 9-bis 9-ter, del D.L. 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L. 24/11/2006, n. 286 – Art. 19, commi 20-bis, D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 12, comma 2-bis, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 – Nota II-bis), all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 69, L. 21/11/2000, n. 342»

 

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Co.Co.Co., professionisti senza cassa e collaboratori sportivi 

Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2024

 

Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2024 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 24 del 29 gennaio 2024: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2024 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2024 – Art. 2, comma 26, della L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120»

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali

Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2024

 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2024

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 33 del 7 febbraio 2024: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2024 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

 

Speciale – Revisione dell’IRPEF, maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione e abrogazione dell’ACE

 

Decreto legislativo per la riforma “a tempo”

dell’IRPEF e abrogazione dell’ACE

 

 

La sintesi delle novità

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 nella disciplina IRPEF

Il testo del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante: «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Primi chiarimenti

La nuova articolazione 2024 di scaglioni e detrazioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 6 febbraio 2024: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) -Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito – Nuove aliquote per scaglioni di reddito da utilizzare, per il solo anno 2024, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del TUIR – Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato – Trattamento integrativo – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali – Abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE) – D.Lgs. 30/12/2023, n. 216 – D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Art. 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito