Controlli fiscali sui social e IA, la risposta istituzionale dell’Ade: nessun data scraping e nessun algoritmo sui movimenti bancari

Una nuova precisazione istituzionale dell’Agenzia delle Entrate interviene sul tema dell’impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività di controllo fiscale. Dopo il comunicato del 17 dicembre 2025, con il quale l’Amministrazione aveva ribadito il divieto di utilizzo dell’IA generativa per la produzione diretta di atti amministrativi, la nuova comunicazione riguarda le notizie relative a presunti controlli automatizzati sui social network e sui movimenti bancari dei contribuenti.

Con comunicato stampa del 27 maggio 2026 (di seguito riportato), l’Agenzia delle Entrate ha infatti smentito quanto riportato in alcuni articoli di stampa, secondo i quali il Fisco utilizzerebbe strumenti di intelligenza artificiale per acquisire dati dai profili social dei contribuenti e analizzare automaticamente informazioni di dettaglio relative a rapporti e movimentazioni bancarie.

La risposta dell’Agenzia. In primo luogo, l’Amministrazione precisa che nell’ordinamento italiano non è prevista la possibilità di scaricare i dati presenti sui social network mediante tecniche di data scraping e afferma di non avere mai assunto iniziative in tal senso. In secondo luogo, viene esclusa l’esistenza di un algoritmo denominato “Verifica rapporti addestrati”, cui sarebbe stata attribuita l’analisi automatica di bonifici, spese, versamenti o acquisti di beni di lusso effettuati dai contribuenti.

Il comunicato si colloca nel quadro delle precisazioni già rese dall’Agenzia in materia di utilizzo dell’IA nelle attività istituzionali. Nel precedente intervento del 17 dicembre 2025, originato dalle notizie relative a presunti atti di accertamento “allucinati”, l’Agenzia aveva richiamato la propria policy interna, emanata il 23 ottobre 2025, secondo cui i sistemi di IA generativa non devono essere mai impiegati per la produzione diretta di atti amministrativi relativi all’attività istituzionale, compresi gli atti connessi alla gestione delle controversie e quelli riferibili alla fase endoprocedimentale.

Nel nuovo documento, l’Agenzia amplia il perimetro della precisazione: non soltanto esclude specifici utilizzi dell’intelligenza artificiale prospettati dalla stampa, ma ribadisce che l’attività amministrativa deve svolgersi nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e della legge n. 132 del 2025, richiamata nel comunicato quale disciplina che proibisce l’utilizzo di sistemi di IA per la creazione di provvedimenti amministrativi.

La rilevanza della comunicazione risiede, pertanto, nella delimitazione ufficiale degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria: l’Agenzia nega l’acquisizione massiva di dati dai social network, esclude l’esistenza dell’algoritmo descritto negli articoli di stampa e riafferma il limite all’impiego dell’intelligenza artificiale nella formazione degli atti amministrativi.

Di seguito il testo integrale del comunicato.

 

 

 

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Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2026

 

Comunicato stampa – Precisazioni

Con riferimento ad alcuni articoli di stampa, che riguardano presunti controlli da parte del Fisco sui social network dei contribuenti tramite l’uso dell’intelligenza artificiale, l’Agenzia delle entrate precisa che si tratta di ricostruzioni giornalistiche del tutto fantasiose e che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.

In primo luogo, nell’ordinamento italiano non è prevista la possibilità di scaricare i dati presenti sui social network (cd. data scraping) e, pertanto, l’Agenzia non ha mai assunto alcuna iniziativa in tal senso.

Inoltre, non corrisponde al vero che esista un algoritmo denominato “Verifica rapporti addestrati” che analizzi automaticamente i dati di dettaglio dei movimenti bancari, come bonifici, spese, versamenti o “acquisti di beni di lusso” effettuati dai contribuenti.

Più in generale, a garanzia di una corretta informazione ai cittadini, è doveroso sottolineare che l’Agenzia delle entrate agisce nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali e della legge n. 132/2025, che proibisce l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la creazione di provvedimenti amministrativi.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2026)




Atti “allucinati”, la risposta istituzionale dell’Ade: vietata l’IA generativa nella produzione diretta degli accertamenti

Una formula che appartiene al lessico della tecnologia – “allucinazioni” dell’Intelligenza Artificiale (IA) – entra nel linguaggio dell’accertamento tributario. Con comunicato stampa del 17 dicembre 2025, l’Agenzia delle entrate è intervenuta in relazione a quanto riportato dall’Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi (Uncat), che in una propria nota aveva affermato, in termini generali, di aver “avuto notizia di atti di accertamento allucinati presumibilmente per l’utilizzo improprio di sistemi di intelligenza artificiale”.

Pur nella cornice di una notizia non circostanziata, l’Agenzia dichiara di aver attivato un approfondimento interno, con un obiettivo dichiarato: verificare il rispetto della policy interna sull’IA generativa, emanata il 23 ottobre.

La portata del comunicato, però, non risiede nella ricostruzione dell’episodio – che l’Agenzia stessa dichiara non supportato da elementi immediatamente verificabili – quanto nel richiamo netto alla regola organizzativa che presidia l’uso dell’IA nella formazione degli atti impositivi: i sistemi di IA generativa non devono essere impiegati per la produzione diretta di atti amministrativi relativi all’attività istituzionale. Il divieto viene esplicitamente esteso anche agli atti connessi alla gestione delle controversie, in sede giudiziale ed extragiudiziale, e persino alla fase endoprocedimentale.

Di seguito il testo integrale del comunicato.

 

Comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2025

In riferimento al comunicato stampa dell’Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi, nel quale genericamente si asserisce che l’associazione “ha avuto notizia di atti di accertamento allucinati presumibilmente per l’utilizzo improprio di sistemi di intelligenza artificiale”, l’Agenzia delle entrate ha prontamente preso contatti con Uncat al fine di verificare la fondatezza di quanto riportato ed eventualmente intervenire presso le proprie strutture operative.

In base a quanto riferito, si tratterebbe di un unico atto di accertamento. L’associazione, tuttavia, non ha saputo fornire ulteriori elementi che consentissero all’Agenzia un pronto riscontro di quanto segnalato.

L’Agenzia ha in ogni caso avviato immediatamente un approfondimento che sta coinvolgendo tutte le strutture territoriali per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nella policy interna per l’utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale di tipo generativo, emanata lo scorso 23 ottobre.

Qualora fossero effettivamente riscontrate violazioni, l’Agenzia provvederà ad adottare azioni disciplinari verso i responsabili, anche nel caso in cui dovessero riguardare un singolo atto.

L’Agenzia ribadisce con fermezza quanto riportato nella citata policy, ovvero che i sistemi di IA di tipo generativo non devono essere mai impiegati per la produzione diretta di atti amministrativi relativi all’attività istituzionale, anche di natura negoziale e della gestione delle controversie, sia in sede giudiziale che extragiudiziale, nonché in fase endoprocedimentale.

(Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2025)




Commercialisti, l’IA entra nel codice deontologico

Novità introdotte in considerazione della legge che disciplina l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. Modifiche anche al codice delle sanzioni. Violazioni punite con sospensione da tre a sei mesi

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in considerazione delle previsioni contenute all’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 relative alla disciplina dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, ha deliberato di apportare modifiche agli articoli 21 e 45 del codice deontologico della professione.

Conseguentemente il Consiglio Nazionale ha deliberato anche le modifiche agli articoli 21 e 29 del Codice delle sanzioni. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 21 novembre 2025. Lo comunica lo stesso Consiglio nazionale con l’Informativa 178/2025.

Secondo quanto previsto dai nuovi commi dell’articolo 21 del codice deontologico, nell’esecuzione dell’incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l’esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell’incarico professionale (Comma 8).

Quando si avvale del contributo dei sistemi di intelligenza artificiale, il professionista se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo e ha il dovere di verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati e di accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali.

In caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista, i doveri di competenza e di capacità adeguate comportano per il professionista medesimo e per i suoi dipendenti e collaboratori la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata. In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal codice deontologico e dalle norme vigenti in materia (Comma 9).

In ogni caso, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il professionista deve comunicare al cliente e alla parte assistita le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell’erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta (Comma 10).

Le novità introdotte nel codice delle sanzioni prevedono che la violazione dei doveri di cui all’articolo 21, commi 8 e 9 del Codice deontologico comporti l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a sei mesi.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 21, comma 10 del Codice deontologico comporta invece una sospensione fino a tre mesi.

(Cosi, comunicato stampa CNDCEC del 4 dicembre 2025)