I chiarimenti “definitivi” sulla tassazione delle cripto-attività introdotta dalla legge di Bilancio 2023

Pronti i chiarimenti del Fisco sulla tassazione delle cripto-attività introdotta dall’ultima legge di Bilancio: dopo essere stata aperta ai contributi degli operatori nel corso della consultazione pubblica dello scorso giugno, la circolare del Agenzia delle entrate n. 30 del 27 ottobre 2023 arriva ora in veste definitiva. Il documento di prassi ripercorre il quadro normativo europeo e fissa il perimetro della norma (Legge n. 197/2022 (commi da 126 a 147) che ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).

 

La nuova disciplina

 

Sono definite cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari. Per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente. Le stesse plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali (se l’operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.

 

La territorialità

 

La circolare ricorda che si considerano prodotti in Italia i «redditi diversi» (art. 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti. Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso alle stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come, ad esempio, chiavette Usb) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato. A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

 

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

 

Prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che lo stesso valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva pari al 14%. Per beneficiare di questo regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle tre rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023. Il documento di prassi ricorda infine le regole per la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno indicato in dichiarazione i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2023)




Emersione delle cripto-attività. Domanda e versamento entro il 30 novembre 2023

L’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto una procedura di regolarizzazione delle cripto-attività.

Tale procedura consente alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività entro la data del 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, di regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente apposita istanza e versando un importo commisurato al valore delle cripto- attività e/o dei redditi non dichiarati.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 290480 del 7 agosto 2023 è stato approvato il relativo modello di presentazione dell’istanza, unitamente alle relative istruzioni e ad uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria.

 

Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite

 

La regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni nonché i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. A tal fine il contribuente allega al modello approvato una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto- attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.

A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto- attività al soggetto che presenta l’istanza.

 

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023

 

Regolarizzazione delle cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021 

 

Approvato il modello: domanda e versamento entro il 30 novembre 2023

Pronti modello e istruzioni per regolarizzare le cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro il 31 dicembre 2021.

Un provvedimento firmato oggi (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023, prot. n. 290480/2023, pubblicato il 07.08.2023) approva lo schema di domanda e fissa il calendario e le regole per accedere alla procedura prevista dall’ultima Legge di Bilancio (n. 197/2022). La richiesta deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre dopo aver versato la sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e/o l’imposta sugli eventuali redditi derivanti dalle cripto-attività. La procedura è aperta ai contribuenti persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia. Con il provvedimento di viene inoltre approvato uno schema della relazione di accompagnamento che deve essere allegata all’istanza.

 

I soggetti interessati

 

Possono accedere alla regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986), residenti in Italia che entro il 31 dicembre del 2021 possedevano cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi in dichiarazione. La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

 

I tempi e le istruzioni

 

L’istanza va inviata, esclusivamente via Pec, entro il prossimo 30 novembre, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura. Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento F24, da effettuare in un’unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la documentazione utile a dimostrare la provenienza delle somme investite, come per esempio le contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente. La procedura prevede il pagamento di una sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno e/o il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

Con una risoluzione (n. 50 E del 9 agosto 2023) saranno istituiti i codici tributo per i versamenti, che non possono essere effettuati in compensazione

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023, prot. n. 290480/2023, recante: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi», pubblicato il 07.08.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 50 del 9 agosto 2023, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, di cui all’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

 

 




Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione. Campo di applicazione e oggetto della definizione

Nuove indicazioni sulla «rinuncia agevolata» alle liti tributarie in Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 21/E del 26 luglio 2023, che segue quelle del 27 gennaio e del 20 marzo 2023, l’Agenzia torna sulla misura prevista dall’ultima legge di Bilancio come alternativa alla «definizione agevolata» delle liti pendenti. In particolare, il documento di prassi approfondisce il campo di applicazione e l’oggetto di questa speciale forma di definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, che prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti per definire tutte le pretese azionate in giudizio e l’abbattimento delle sanzioni a 1/18. Rientrano nella rinuncia agevolata gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto recante una “pretesa tributaria qualificata”.

 

I principali chiarimenti

 

La circolare odierna sottolinea che la rinuncia agevolata (art. 1, commi da 213 a 218 della legge di Bilancio per il 2023) si applica in alternativa alla definizione agevolata (commi da 186 a 204): lo stesso atto, dunque, non può essere oggetto di entrambe le definizioni. Nell’ambito degli istituti definitori previsti dall’ultima legge di Bilancio, la rinuncia agevolata si pone in continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ai sensi dei precedenti commi da 206 a 212). Il documento precisa inoltre che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite.

 

Il perimetro dell’agevolazione

 

La rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi. Restano fuori dal perimetro le liti relative a sole sanzioni e quelle che riguardano il mancato riconoscimento di rimborsi. Per aderire occorre rinunciare al ricorso principale o incidentale dopo aver definito con la controparte tutte le pretese azionate in giudizio. La procedura prevede la firma di un accordo tra le parti e il pagamento – entro venti giorni dall’accordo stesso, nel rispetto del termine ultimo del 30 settembre 2023 – delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26 luglio 2023)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2023

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Commenti

 

Brevi note sul trattamento di fine mandato (T.F.M.) dei componenti dell’organo di gestione
di Marco Orlandi

 

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Rivalutazioni delle partecipazioni e dei terreni – Affrancamento di quote Oicr e polizze

 

Nuovi chiarimenti sulla rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni. Istruzioni anche sull’affrancamento dei redditi di capitale e plusvalenze da Oicr e dei rendimenti da contratti di assicurazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 26 giugno 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni – Affrancamento dei redditi di capitale e diversi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio e dei redditi di capitale dei contratti di assicurazione – Art. 1, commi da 107 a 109, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Art. 1, commi 112 e 113, della L. 29/12/2022, n. 197 – Art. 1,comma 114, della L. 29/12/2022, n. 197»

 

 

 Flat tax incrementale 2023

 

Flat tax sostitutiva dell’Irpef con aliquota fissa del 15% per il solo anno 2023. Ambito di applicazione e modalità di calcolo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 28 giugno 2023: «FLAT TAX INCREMENTALE – Introduzione del regime della “tassa piatta incrementale” limitatamente all’anno d’imposta 2023 – Applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15 per cento, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale – Ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Determinazione della base imponibile – Esempi di calcolo – Art. 1, commi 55 e 57, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

Beni immobiliAssegnazione agevolata ai soci

 

Assegnazioni agevolate ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili

Studio n. 46-2023/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 maggio 2023

 

 

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Liti pendenti. Approvati gli aggiornamenti per il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande fino al 30 settembre 2023

Approvato il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023, prot. n. 250755/2023 viene infatti aggiornato lo schema già pubblicato a febbraio, insieme alle istruzioni, per recepire le ultime modifiche normative. Il “decreto Bollette” (D.L. n. 34/2023) ha infatti posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per aderire, introdotto l’opzione per la rateazione mensile e modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate: le nuove deadline sono 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023. Inoltre è stata aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.

 

Quali liti possono essere chiuse in via agevolata

 

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

 

Deadline al 30 settembre e rateizzazione “lunga

 

Entro il prossimo 30 settembre, per ciascuna controversia tributaria autonoma va presentata in via telematica all’Agenzia una distinta domanda di definizione. Entro lo stesso termine va inoltre versato l’intero importo dovuto o la prima rata. Il pagamento rateale (ammesso per cifre superiori a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3. In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023, prot. n. 250755/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate», pubblicato il 05.07.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

La circolare “omnibus” per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure definitorie delle pretese fiscali

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Aggiornamento del 14 febbraio 2023

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Link al testo della Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui all’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 19

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 




In G.U. le disposizioni di attuazione dell’imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri (testo e relazioni) | Versamento con F24 ELIDE dell’imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri black list: pronti i codici tributi

 

Aggiornamento al 29 giugno 2023 Si segnala che nel decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativo.» – in vigore dal 29 giugno 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023 – non è stato inserito “l’annunciato” rinvio del termine per versare le imposte sostitutive che consentono di affrancare o rimpatriare gli utili e le riserve di utili non distribuiti derivanti da partecipazioni in Paesi black list.

Aggiornamento al 28/06/2023 – Affrancamento e utili black list, prorogato il versamento al 30 settembre 2023

Nelle more dell’adozione dei previsti provvedimenti attuativi, il Governo ha  previsto il differimento, al 30 settembre 2023, del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa agli utili e alle riserve di utili distribuite da società estere a soci fiscalmente residenti in Italia, per i soggetti per i quali il termine viene a scadere tra il 30 giugno 2023 e il 31 agosto 2023.

 

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2023 il Decreto 26 giugno 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nell’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri».

Il Decreto Mef reca le disposizioni di attuazione in materia di imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri. Si tratta di un regime facoltativo temporaneo per l’affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l’effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere. La disciplina consente, pertanto, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia, secondo quanto disposto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR. Tale possibilità è riconosciuta sia ai partecipanti residenti sia ai partecipanti non residenti.

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 giugno 2023, recante: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nell’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2023

Link al testo delle Relazioni (illustrativa e tecnica) del D.M. del 26 giugno 2023, recante: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nell’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri.»

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 26 giugno 2023, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sostitutiva sulle riserve di utili di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

 




Nuovi chiarimenti sulla nuova rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni | Istruzioni anche sull’affrancamento dei redditi di capitale e plusvalenze da Oicr e dei rendimenti da contratti di assicurazione

Con la circolare n. 16/E del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative per rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti al 1° gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 16%. Questa possibilità, confermata dalla legge n. 197/2022, viene estesa per il 2023 anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Altra novità riguarda la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai Rami I e V, versando un’imposta sostitutiva nella misura del 14% (“affrancamento”).

 

La platea e le regole

 

La platea dei contribuenti interessati è costituita, in linea generale, dalle persone fisiche, dalle società semplici e dalle società ed associazioni, dagli enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa, e dai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. È possibile rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2023. Entro il 15 novembre di quest’anno il contribuente deve versare l’imposta sostitutiva del 16%.

È possibile considerare “affrancati” i redditi di capitale o le plusvalenze latenti al 31 dicembre 2022 relativi a quote di OICR pagando un’imposta sostitutiva del 14%. In presenza di uno stabile rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l’imposta sostitutiva deve essere versata dall’intermediario entro il 16 settembre 2023.

Con riguardo invece ai rendimenti maturati al 31 dicembre 2022 relativi a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V, è possibile considerarli “affrancati” i pagando un’imposta sostitutiva del 14%. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023.

 

Novità per le partecipazioni “quotate

 

Da quest’anno sarà possibile rideterminare anche il valore dei titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questi casi, il valore normale sarà determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei mercati nel mese di dicembre 2022 e non sarà necessario, quindi, presentare una perizia giurata di stima. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 giugno 2023)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 26 giugno 2023, oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni – Affrancamento dei redditi di capitale e diversi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio e dei redditi di capitale dei contratti di assicurazione – Articolo 1, commi da 107 a 109, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Articolo 1, comma 112 e 113, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Articolo 1, comma 114, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197




Disciplinato il procedimento formativo del provvedimento di cancellazione delle Partite IVA “apri e chiudi”

L’articolo 35 comma 15-bis del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che l’attribuzione del numero di partita IVA comporti l’effettuazione di controlli automatizzati per individuare elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso, nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, secondo i poteri attribuiti dal D.P.R. n. 633/1972. Tali attività sono finalizzate a verificare che i dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai fini Iva siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’ufficio emana provvedimento motivato di cessazione della partita IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 110418 del 12 giugno 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2017, pag. 946) sono stati stabiliti i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e di esclusione della stessa dal VIES.

Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al citato comma 15-bis, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto un’ulteriore tipologia di controlli connessi al rilascio di nuove partite IVA, inserendo all’articolo 35, dopo il comma 15-bis, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2.

Le disposizioni della citata Legge di Bilancio 2023, contenute nei commi da 148 a 150, prevedono che l’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle azioni di contrasto all’evasione ed alle frodi implementi le proprie analisi al fine di introdurre idonei presidi atti a evitare l’utilizzo di nuove partite IVA, da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (perpetrate spesso attraverso la costituzione di ditte individuali o società di capitali a responsabilità limitata semplificata, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).

Nel dettaglio, il comma 148 ha introdotto due nuovi commi 15-bis.1. e 15-bis.2 al sopra richiamato articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il nuovo comma 15-bis.1. stabilisce che ai fini del rafforzamento del presidio previsto dal comma 15-bis, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio per esibire la documentazione prevista agli articoli 14 e 19 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria. Si tratta in particolare di scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati nonché degli esercenti arti e professioni. L’esibizione di tale documentazione è volta a consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività di esercizio di impresa nonché di arti e professioni e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

Il comma 15-bis.2. chiarisce che, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.

In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Il comma 149 introduce un nuovo comma 7-quater. all’articolo 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Tale norma prevede che il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica l’articolo 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di concorso di violazioni e continuazione.

Il comma 150 specifica che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni in esame. Proprio in virtù di quest’ultima disposizione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 maggio 2023, prot. n. 156803 definite ora le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 148.

 

Le attività di analisi del rischio sui soggetti titolari di partita IVA

 

Nel nuovo provvedimento agenziale evidenziato che la novella normativa, prevista dai commi 15-bis.1 e 15-bis.2 dell’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è principalmente rivolta alle partite IVA di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, cd. “Partite IVA apri e chiudi”, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte. Sono altresì ricomprese le partite IVA già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette.

 

Analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle partite IVA. Criteri di valutazione 

 

Nel provvedimento del 16 maggio 2023, prot. n. 156803 (par. 2.1.), stabilito che la valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:

  • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo;
  • elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
  • elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

 

Modalità operative del controllo delle partite IVA

 

I soggetti titolari di partita IVA che presentano gli elementi di rischio come sopra individuati o gli altri elementi, di volta in volta individuati dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della propria analisi del rischio, sono invitati, ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a comparire di persona presso l’ufficio competente ai sensi dell’art 40 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le modalità e i tempi previsti dall’ordinamento tributario.

L’invito contiene l’indicazione dei profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati in base alle specifiche analisi effettuate anche in applicazione dei sopra citati criteri.

La comparizione personale è finalizzata alla verifica dei profili di rischio propri del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, a cui è attribuita la partita Iva.

Il contribuente è, inoltre, chiamato a fornire ogni chiarimento e ad esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria e, in ogni caso, a dimostrare documentalmente l’assenza dei profili di rischio individuati dall’ufficio.

Nell’attività di controllo innescata dalla presenza dei citati elementi di rischio l’ufficio effettua:

  • riscontri volti a verificare l’effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell’ente a cui si riferisce la partita Iva. Tali riscontri possono riguardare criticità di carattere fiscale unitamente ad aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, alle competenze professionali, al possesso dei requisiti di imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare alla luce della specifica attività svolta;
  • riscontri volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e l’assenza dei profili di rischio individuati rispetto alle anomalie emerse. Tali controlli, effettuati anche sulla base dell’esame della documentazione esibita in risposta all’invito e dei chiarimenti forniti, possono riguardare l’esistenza e l’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento dell’attività dichiarata ed ogni elemento di coerenza rispetto alla stessa;
  • riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo IVA, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall’ufficio.

 

Provvedimento di cessazione della partita IVA e di irrogazione della sanzione

 

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi all’invito dell’ufficio o non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio i o emersi nel corso dell’istruttoria, anche a seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita IVA. La cessazione della partita IVA ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.

La sanzione prevista dall’articolo 11, comma 7-quater del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 viene irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione della partita IVA e non trova applicazione l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione. La sanzione trova applicazione nei confronti dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA emessi sia ai sensi del comma 15-bis.1 che ai sensi del comma 15-bis.

La cessazione della partita IVA comporta l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie rendendola conseguentemente invalida nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.

Inoltre, conformemente a quanto previsto dall’articolo 35-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella sezione dedicata al servizio di verifica della partita IVA del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) sarà possibile riscontrare, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, l’eventuale cessazione della partita Iva ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1. In tal modo, ciascun operatore potrà verificare in ogni momento se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita IVA ai sensi dei citati commi, al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolenti.

 

Competenza per l’emissione dei provvedimenti di cessazione della partita Iva e di irrogazione della sanzione

 

I provvedimenti di cessazione della partita IVA e di irrogazione della sanzione sono emessi dall’ufficio territorialmente competente ai sensi dell’art 40 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Impugnabilità innanzi alle Corti di giustizia tributaria

 

Si ritiene che il provvedimento di cessazione della partita IVA sia impugnabile davanti alle Corti di giustizia tributaria. Infatti, risulta ormai consolidato, il principio per il quale nel processo tributario l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, qualora mediante gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. (Cfr., tra le altre, sentenza n. 17010 del 05/10/2012 — in “Finanza & Fisco” n. 31/2012, pag. 2455 e le più recenti ordinanze: n. 3775 del 15/02/2018, Sez. VI – Trib. – Presidente: Iacobellis, Relatore: Mocci; n. 22222 del 12/09/2018 – Presidente: Cirillo, Relatore: Napolitanoin “Finanza & Fisco” n. 21/2018, pag. 1581).

Va peraltro evidenziato che il provvedimento del 16 maggio 2023, sostanzialmente disciplina di una sorta di contraddittorio anticipato rispetto all’eventuale decisione dell’ufficio in merito alla cancellazione. Naturalmente, il contraddittorio deve risultare reale ed effettivo. Ne consegue, che l’atto di cancellazione deve essere “motivato”, anche in relazione alle risposte e osservazioni del contribuente. Diversamente, ritenendo cioè che non vi sia alcun obbligo per l’Ufficio di replicare formalmente a quanto dedotto dal contribuente, si svuoterebbe di significato e utilità quanto previsto dal paragrafo 3 del provvedimento in esame. Anche perché si contravverrebbe al principio di obbligatorietà del contraddittorio nel settore impositivo IVA.

 

Richiesta di attribuzione di partita Iva successiva al provvedimento di cessazione

 

Nel provvedimento del 16 maggio 2023, prot. n. 156803 (par. 6), prevede che il soggetto destinatario dell’atto di cancellazione può successivamente richiedere l’attribuzione di partita IVA, solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a euro 50.000. Qualora siano state commesse violazioni fiscali prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione della partita IVA, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme (comprensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) ancora dovute se superiori a euro 50.000.

La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni, è prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente ai sensi dell’art 40 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita IVA. La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve riportare il contenuto minimo di cui al fac-simile allegato al provvedimento in esame.




Rottamazione-quater”. Domande di adesione fino al 30 giugno 2023. Diffuso il comunicato-legge Mef

Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura “Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252).

Il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.

Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023. (Così, comunicato Stampa Mef n. 68 del 21 aprile 2023)

 




Ultime dall’Agenzia delle entrate | Conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18. Pubblicata la circolare con i chiarimenti delle Entrate

Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata prevista dall’ultima Legge di Bilancio nell’ambito delle misure di tregua fiscale. Con la circolare n. 9/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, le Entrate forniscono i chiarimenti sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.

I principali chiarimenti – La circolare illustra l’ambito applicativo della misura e le modalità di accesso. In particolare, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2023, la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023. Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. A questo proposito, la circolare ricorda che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo).

Somme già versate in pendenza di giudizio – La circolare chiarisce che, qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 aprile 2023)

 

Le ultime dall’Agenzia delle entrate

 

Provvedimenti

 

Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2019 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 aprile 2023, prot. n. 133949)

 

Prassi

 

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie – Articolo 1, commi da 206 a 212, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 19 aprile 2023)

Interpello: Vendite a distanza – Rimborso dell’IVA erroneamente corrisposta in Italia – Articolo 11-quater, c. 2, del D.L. n. 35 del 2005; Articolo 30-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 299 del 19 aprile 2023)

Interpello: Imposta di bollo su istanza e provvedimento di autorizzazione a ospitare soggetti terzi in alloggi di edilizia residenziale pubblica (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 298 del 19 aprile 2023)

Interpello: Deleghe di pagamento a saldo zero – Presentazione tardivaNecessaria utilizzabilità del credito in compensazione – Articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 297 del 18 aprile 2023)




Tregua fiscale. La circolare con le risposte delle Entrate ai quesiti di ordini professionali, associazioni di categoria o in formulati in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata

Arrivano le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. In particolare, la circolare di oggi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

 

Irregolarità formali, sanabile l’invio tardivo delle e-fatture

 

La circolare chiarisce che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

 

Il nuovo ravvedimento speciale

 

Il documento di prassi contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sull’argomento, in particolare, l’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.

 

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

 

La legge di Bilancio ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sull’argomento la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 marzo 2023)

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 20 marzo 2023: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159) – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria – Risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023 – Art. 1, commi da 153 a 251, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Regole ed esemplificazioni per la definizione degli avvisi bonari (o degli importi residui) e per il prolungamento fino a un massimo di 20 rate trimestrali dei piani di rateazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 13 gennaio 2023: «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI – Rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni – Proroga dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 2 e 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Controlli automatizzati Lipe nella definizione degli avvisi bonari. La conferma delle dall’agenzia delle Entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Nel perimetro della definizione anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv, con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l’invio delle domande

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 




Presentazione domande per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Attivo il servizio web per l’invio entro il 30 giugno 2023

È aperto il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

A partire da oggi, pertanto, diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall’ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 202).

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio, infatti, consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell’attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, da oggi operativo.

 

C’è tempo fino al 30 giugno per chiudere le liti

 

In base alla legge di Bilancio 2023, i contribuenti possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Le domande devono essere presentate all’Agenzia – direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato – entro il prossimo 30 giugno attraverso la procedura web presente sul sito delle Entrate. È necessario presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).

 

In cosa consiste la definizione agevolata

 

Si tratta di un istituto che offre ai contribuenti l’occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, invece, il valore è costituito dalla somma di queste ultime. Al valore della lite andrà applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia.

 

Come si perfeziona la procedura

 

La definizione delle liti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Se gli importi da versare non superano l’importo di mille euro non è però ammesso il pagamento rateale. Qualora non ci siano importi da versare, infine, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2023)

 

Come previsto al paragrafo 4 del Provvedimento la domanda può essere compilata mediante il software Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, al percorso (Home – Strumenti – Software di compilazione).

I file contenenti le istanze da trasmettere devono essere successivamente predisposti con le applicazioni “Entratel” e “File Internet” presenti all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” mediante le funzionalità rispettivamente “Documenti – Autentica singolo file” e “Documenti – Prepara file“.

 

Per saperne di più:

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate

 

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi fino al 30 giugno 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Modello e Istruzioni per la “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
(Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

La circolare “omnibus” per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure definitorie delle pretese fiscali

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 

 




Enti creditori “diversi”(ad es.: Comuni). Pronti i nuovi moduli per stralcio debiti fino a 1000 euro

Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe sull’annullamento dei debiti fino a mille euro.

Da oggi, lunedì 6 marzo, è disponibile online il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio “integrale dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015. La legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023), infatti, ha esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). La Legge n. 14/2023 ha stabilito inoltre lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l’eventuale non applicazione dello stralcio “parziale” e comunicare il relativo provvedimento all’agente della riscossione.

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “Enti Creditori”, sono presenti le informazioni e i moduli da utilizzare sia per la comunicazione del provvedimento di applicazione dello stralcio “integrale” sia per i provvedimenti di diniego dell’annullamento “parziale”, da inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nei moduli, insieme a una copia del provvedimento stesso.

 

Cosa prevede la legge su stralcio “parziale” o “integrale”.

 

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023), modificando la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022), dispone la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possono deliberare la non applicazione dello stralcio “parziale” dei carichi di importo residuo (alla data del 1° gennaio 2023) fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. La Legge di Bilancio ha infatti previsto per i carichi di tali enti un annullamento automatico di tipo “parziale”, cioè riferito esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica restano interamente dovute. Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

Il decreto Milleproroghe introduce anche la possibilità per gli stessi enti di deliberare, sempre entro il 31 marzo 2023, l’applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e quindi, come già previsto per le amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali, di optare per l’annullamento di tutto l’importo residuo del carico.

In base alla legge, gli enti creditori che approvano un eventuale provvedimento di diniego di stralcio “parziale” o di approvazione di stralcio “integrale” dei carichi sono tenuti a trasmetterlo all’agente della riscossione entro la scadenza del prossimo 31 marzo. Per adeguamento ai nuovi termini, il decreto proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei debiti oggetto di stralcio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 6 marzo 2023)




Contributo di solidarietà per le imprese del settore energetico. Pronta la circolare

On-line l’attesa circolare n. 4 del 23 febbraio 2023 con cui l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sul contributo di solidarietà straordinario, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, per le imprese che operano nel settore di produzione e vendita di energia elettrica o gas metano, di estrazione e rivendita di gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4 del 23 febbraio 2023, con oggetto: Contributo di solidarietà straordinario, sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 – Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina) – Articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023) – Art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51.




Online il servizio per chiedere l’elenco delle cartelle rottamabili (prospetto informativo dei carichi definibili, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)

Al via il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate”.

Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Il Prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023.

 

Come richiedere il prospetto informativo

 

Per richiedere online il Prospetto informativo e riceverlo via email bisogna accedere alla sezione Definizione agevolata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la relativa documentazione di riconoscimento. A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima e-mail contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore). Una volta convalidato il link, il servizio trasmetterà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell’istanza. Se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di accoglimento, con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento). È possibile chiedere il Prospetto informativo anche dall’area riservata del sito con le credenziali Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel. In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

 

Cosa prevede la legge e come presentare la domanda

 

La Definizione agevolata delle cartelle è prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023.

La richiesta di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023 utilizzando l’apposito servizio disponibile, a partire dallo scorso 20 gennaio, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente). A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione. (Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 16 febbraio 2023)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4 del 2023

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Speciale “Tregua fiscale”

 

 

Commenti

 

Alcuni aspetti critici sui nuovi condoni/definizioni agevolate del 2023
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Il ravvedimento speciale con ulteriore sconto delle sanzioni
di Sergio Mogorovich

 

Legislazione

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

Regolarizzazione delle violazioni formali

 

Definizione delle violazioni formali (con proroga dei termini di decadenza per la costatazione e irrogazione delle sanzioni). Regole, modalità e tempistica per la regolarizzazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27629/2023: «Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

 

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

 

Definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti del procedimento di accertamento indicati nei commi da 179 a 185 della Legge n. 197/2022

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27663/2023: «Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate

 

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi fino al 30 giugno 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Modello e Istruzioni per la “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
(Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

La circolare “omnibus” per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure definitorie delle pretese fiscali

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Aggiornamento del 14 febbraio 2023

 

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Controlli automatizzati Lipe nella definizione degli avvisi bonari. La conferma delle dall’agenzia delle Entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Nel perimetro della definizione anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv, con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 

 

 

 

Prassi

 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps)

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2023

 

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2023 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 12 del 1° febbraio 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2023 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234»

 

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Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi (via Pec) fino al 30 giugno 2023

Pronti modello e istruzioni per i contribuenti che intendono chiudere le controversie ancora aperte con il Fisco. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023) dà attuazione a una delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi da 186 a 202, L. n. 197/2022), che consente di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia. La domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l’intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo). Le istruzioni approvate oggi insieme al modello forniscono le indicazioni utili per determinare gli importi dovuti.

 

Il perimetro dell’agevolazione

 

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Nel provvedimento di oggi viene precisato che si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

 

Come presentare la domanda

 

Entro il prossimo 30 giugno deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate – direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato – una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato). In attesa dell’attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell’Ufficio che è parte nel giudizio.

 

Modalità e termini di versamento

 

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 febbraio 2023)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate», pubblicato il 02.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1/2 del 2023

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Speciale – Manovra 2023- Legge di Bilancio 2023 

 

La mappa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2023 per imprese, professionisti e contribuenti

 

La guida alla normativa

 

Comma per comma, l’analisi normativa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2023 per imprese, professionisti e contribuenti

 

 

Primi chiarimenti:

 

Definizione avvisi bonari estensione dei piani di rateazione

 

Regole ed esemplificazioni per la definizione degli avvisi bonari (o degli importi residui) e per il prolungamento fino a un massimo di 20 rate trimestrali dei piani di rateazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 13 gennaio 2023: «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI – Rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni – Proroga dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 2 e 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41/42 del 2022

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Speciale – Manovra 2023

 

La Legge di Bilancio 2023

Tutte le novità per imprese, professionisti e contribuenti

Il testo della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Vedi anche:

 

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2023 per imprese, professionisti e contribuenti

 

Primi chiarimenti

 

Regole ed esemplificazioni per la definizione degli avvisi bonari (o degli importi residui) e per il prolungamento fino a un massimo di 20 rate trimestrali dei piani di rateazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 13 gennaio 2023: «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI – Rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni – Proroga dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 2 e 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Le misure previste dalla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 

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Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari) con sanzioni ridotte al 3%. Diffuse le istruzioni sulla misura prevista dalla legge di Bilancio 2023

Pronti i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari, le comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare. Con la circolare n. 1 del 13 gennaio 2023, le Entrate chiariscono subito il perimetro della misura – che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 – introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) per supportare i contribuenti nell’attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Il documento di prassi illustra, inoltre, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

 

Sanzioni ridotte dal 10 al 3%

 

Con la definizione agevolata passano dal 10 al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Come precisato dalla circolare, la definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

 

L’ambito applicativo

 

Possono essere oggetto di definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. Con la definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo. In particolare, rientrano nel perimetro dell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023. Ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, al 1° gennaio 2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza. In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

 

Estensione dei piani di rateazione, più tempo fino a un massimo di 20 rate

 

La legge di Bilancio 2023 ha modificato anche la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, prevedendo che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 13 gennaio 2023, con oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONIPrime istruzioniArticolo 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

 

 




Non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro. Online le istruzioni per gli enti creditori “diversi”

L’Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità con le quali gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro.

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione Enti Creditori” sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nel modulo, insieme a una copia del provvedimento stesso.

 

Cosa prevede la Legge di bilancio

 

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede – per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute.

Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “parziale” considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale. Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

La Legge (art. 1, comma 229) prevede inoltre che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento “parziale” (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all’agente della riscossione sempre entro la stessa data.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 5 gennaio 2023)




Legge di Bilancio 2023, si vota la fiducia alla Camera

Alle ore 19 le dichiarazioni di voto, alle ore 20,30 chiama per appello nominale sulla questione di fiducia posta dal governo sull’approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi dell’articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, nel nuovo testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea (A.C. 643-bis-A/R).




Bozza del disegno di legge di Bilancio 2023: le modifiche al regime forfettario

Capo I
Riduzione della pressione fiscale

ART. 11.
(Modifiche al regime forfetario)

 

1.  All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 54, lettera a), le parole: “euro 65.000” sono sostituite dalle parole: “euro 85.000”;
b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.”.

 

In pratica, la soglia di ricavi e compensi entro cui si può beneficiare del regime forfettario viene elevato a 85.000 euro. Previsto, inoltre, che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Pertanto, in caso di superamento nell’anno della nuova e più elevata soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime sarà posticipata all’anno successivo.

Link alla bozza al 23 novembre 2023 del disegno di legge di Bilancio 2023