SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2026

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Gli approfondimenti

 

Accertamento della società e accertamento dei soci: termini sempre più interdipendenti. Dal raddoppio dei termini alla possibile propagazione delle riduzioni premiali
di Eugenio Grimaldi

Indagini bancarie dopo Strasburgo: la garanzia convenzionale non recupera i vizi non dedotti
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento

 

Unicità dell’atto amministrativo delle rettifiche. Il raddoppio dei termini per gli accertamenti in presenza di violazioni penal-tributarie nei confronti di una società a ristretta base partecipativa vale anche nei confronti dei soci

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 22970 del 9 luglio 2026: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili – Raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale – Unicità dell’atto amministrativo delle rettifiche – Conseguenze – Raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti dei soci – Estensione – Fondamento – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Accertamenti bancari – Acquisizione dei dati alla luce della CEDU

 

Indagini bancarie, contabilità “in nero” e finanziamenti soci: la Cassazione chiarisce limiti delle contestazioni e prova dei ricavi occulti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23401 del 17 luglio 2026: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Ricorso introduttivo – Motivi – IMPUGNAZIONI CIVILI – Cassazione (ricorso per) – Motivi del ricorso – Accessi, ispezioni e verifiche fiscali – Indagini bancarie – Art. 8 CEDU – Autorizzazione – Mancanza o inidoneità -Illegittima acquisizione di dati e documenti – Necessità di accertamento in fatto sull’esistenza e sul contenuto dell’autorizzazione – Questione non rilevabile d’ufficio – Necessaria deduzione con il ricorso introduttivo – Onere di indicazione degli atti illegittimamente acquisiti e utilizzati a fondamento della pretesa – Eccezione formulata per la prima volta nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. – Inammissibilità – Sopravvenute sentenze della Corte EDU – Esclusione di efficacia recuperatoria delle censure non tempestivamente proposte – Art. 52, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 33, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 18, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 8 CEDU – Art. 380-bis.1 c.p.c. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento analitico-contabile -Contabilità “in nero” – Schede, appunti e brogliacci rinvenuti presso la sede del contribuente – Dati non riscontrabili nella contabilità ufficiale – Valore indiziario – Requisiti di gravità, precisione e concordanza – Onere della prova contraria – Mero disconoscimento del contenuto dei documenti (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali i dipendenti dichiaravano di essere stati retribuiti regolarmente) – Inidoneità – Dichiarazioni di terzi – Valore meramente indiziario – Dichiarazioni provenienti da soggetti controinteressati – Inidoneità, in assenza di ulteriori riscontri, a superare la documentazione extracontabile – Art. 39, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 2700 c.c. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ricavi occulti -Finanziamenti dei soci alla società – Erogazioni di denaro – Possibile reimmissione in azienda di ricavi non contabilizzati – Disciplina della postergazione dei finanziamenti soci – Distinzione – Disponibilità economica del socio finanziatore – Congruità della provvista – Regolarità delle delibere e delle scritture contabili – Elementi presuntivi – Prova dei maggiori ricavi – Art. 2467 c.c. – Art. 2729 c.c. – Art. 39, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie – Giudizio di ottemperanza

 

Ottemperanza tributaria: novanta giorni senza preventiva costituzione in mora

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 7621 del 30 marzo 2026: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie – Giudizio di ottemperanza, ex art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Presupposto – Decorso del termine di novanta giorni – Costituzione in mora – Esclusione – Fondamento – Artt. 68, comma 2, e 69, comma 5 e 70, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 156 – Art. 282 c.p.c.»

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72: illegittimo il disconoscimento del credito IVA quando occorrono valutazioni giuridiche e interpretative

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 12635 del 5 maggio 2026: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazione – Credito IVA – Cartella emessa a seguito di controllo automatizzato – Art. 54-bis, del D.P.R. n. 633/1972 – Disconoscimento della detraibilità dell’IVA assolta su acquisti e servizi afferenti all’ordinaria attività imponibile – Operazioni esenti effettuate nell’anno – Verifica della spettanza del credito – Valutazioni giuridiche e interpretative – Controllo meramente cartolare – Inidoneità – Avviso di accertamento ordinario – Necessità – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Sezione I Civile

 

Società in nome collettivo – Recesso del socio – Scioglimento e liquidazione

 

Recesso del socio e successiva liquidazione della società: la quota non ancora liquidata confluisce nella liquidazione generale. L’avviamento pregresso va invece conservato nella stima se mantiene un valore di realizzo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Civile – Ordinanza n. 20552 del 18 giugno 2026: «SOCIETÀ DI PERSONE – Società in nome collettivo – Recesso del socio – Mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi – Successivo scioglimento della società – Diritto del socio receduto alla liquidazione della quota – Quota non ancora liquidata al momento dello scioglimento – Assorbimento nella liquidazione generale della società – Necessità – Artt. 2272, n. 4) e 2289 c.c. • SOCIETÀ – Scioglimento e liquidazione – Valutazione del patrimonio sociale – Avviamento commerciale maturato prima dello scioglimento – Ingresso della società nella fase di liquidazione – Automatismo tra liquidazione e perdita dell’avviamento – Esclusione – Persistenza di un valore di realizzo dell’azienda o dei beni aziendali – Necessità di accertamento in fatto – Decurtazione dell’avviamento – Ammissibilità soltanto in caso di perdita effettiva del relativo valore aggiunto – Cessione dell’azienda o di singoli beni da parte del liquidatore – Art. 2487, comma 1, lett. c), c.c.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Fisco e sport – Risposte ai quesiti

 

Enti sportivi e lavoro sportivo: requisiti fiscali, soglia dei 15.000 euro e regole IVA alla luce della circolare n. 7/E del 2026
di Loris Guglielmi

 

Riforma dello sport e fiscalità: chiarimenti su agevolazioni, lavoro sportivo, soglie di non imponibilità e IVA

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 7 agosto 2026: «RIFORMA DELLO SPORT – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Enti sportivi dilettantistici -Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) – Requisiti statutari per l’applicazione del regime agevolativo di cui all’art. 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione – Coordinamento con le disposizioni in materia di assenza di fine di lucro di cui agli artt. 7 e 8 dell’art. 36, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 -Volontari sportivi – Rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021 – Concorso dei rimborsi al limite di non imponibilità di 15.000 euro – Lavoro sportivo nell’area del dilettantismo – Applicazione della soglia di 15.000 euro anche ai lavoratori sportivi subordinati – Art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 – IRAP -Collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo – Collaborazioni amministrativo-gestionali -Irrilevanza dei singoli compensi inferiori all’importo annuo di 85.000 euro – Artt. 36, comma 6, e 37, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021 – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport – Esenzione IVA ex art. 36-bis del DL n. 75/2023 – Dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Cessione da parte di ASD o SSD del contratto di un atleta a favore di una società professionistica – Esclusione dall’esenzione IVA – Cessione di contratti ex art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 – Regime fiscale agevolato di cui alla L. 16/12/1991, n. 398 -Attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e raccolte pubbliche di fondi – Agevolazione di cui all’art. 25, comma 2, della L. 13/05/1999, n. 133, come modificato dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 27/03/2026, n. 38, conv., con mod., dalla L. 22/05/2026, n. 88 – Risposte ai quesiti»

 

Legislazione

 

Omessa dichiarazione IVA – Liquidazione dell’imposta

 

Dichiarazione IVA omessa: il Fisco liquida dai dati disponibili, ma il credito può rientrare nel contraddittorio
di Edmondo Bianchini

 

Liquidazione dell’IVA in caso di dichiarazione omessa: modalità operative e dati utilizzabili

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026: «Disposizioni attuative dell’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto nel caso di dichiarazioni omesse»

 

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Sport e Inps: aggiornamento codici qualifica del gruppo lavoratori sportivi

Gli enti professionistici e dilettantistici, i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati dovranno fare riferimento alla nuova classificazione.

L’Inps, con la circolare del 22 settembre 2025, n. 127, ha fornito indicazioni sul riordino degli enti sportivi e sulla riforma della tutela previdenziale dei lavoratori dello sport, come disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni.

 

 

Con il messaggio 24 ottobre 2025, n. 3185, l’Inps comunica che ha proceduto all’allineamento delle descrizioni relative ai codici qualifica n. 785 e n. 788, presenti nell’Allegato n. 1 della circolare, armonizzandole con le definizioni già contenute nella circolare Inps 31 ottobre 2023, n. 88.

Il nuovo Allegato n. 1 aggiornato sostituisce integralmente quello precedentemente pubblicato con la circolare 127/2025.

Gli enti sportivi professionistici e dilettantistici, così come i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati, dovranno fare riferimento esclusivamente alle nuove descrizioni per la corretta classificazione dei lavoratori sportivi.

Link al testo del Messaggio Inps n. 3185 del 24 ottobre 2025, con oggetto: Integrazione circolare n. 127 del 22 settembre 2025, con oggetto: Misure previdenziali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come integrate e modificate dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, in merito al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ai fini della tutela previdenziale. Trattamento pensionistico a carico del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) – Decodifica dei codici qualifica n. 785 e n. 788, di cui all’Allegato n. 1 della citata circolare n. 127/2025 – Allineamento con le medesime descrizioni di cui alla circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 – Aggiornamento/sostituzione Allegato n. 1 alla citata circolare n. 127/2025.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Il riporto delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie
di Marco Orlandi

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Tassazione dei redditi dei terreni

 

Riordino dei redditi dei terreni: allineamento fiscale-civilistico (rinvio rafforzato all’art. 2135 c.c.), coltivazioni in fabbricato, beni ambientali e limiti di agrarietà in chiaro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 agosto 2025: «RIFORMA IRPEF – Revisione della disciplina dei redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali – D.P.R. 22/12/1986, n. 917: art. 28 (Determinazione del reddito dominicale); art. 32 (Reddito agrario); art. 34 (Determinazione del reddito agrario); art. 36 (Reddito dei fabbricati); art. 56-bis (Altre attività agricole); art. 81 (Reddito complessivo) – Art. 1, comma 1093, della L. 27/12/2006, n. 296 – Artt. 1 e 2, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – Art. 2135 c.c. (Imprenditore agricolo) – Allineamento fiscale-civilistico (rinvio rafforzato all’art. 2135 c.c.) – Tipizzazione fiscale delle coltivazioni in fabbricati – Agrarietà delle produzioni in fabbricato – Attività “green” – Esempi numerici: calcolo dominicale/agrario nel regime transitorio; Cessioni crediti di carbonio; Criterio del limite di agrarietà calcolato nell’anno della cessione – Decorrenza – Disciplina transitoria -Disciplina a regime – Adempimenti dichiarativi – Attività agrituristica – Aggiornamento banche dati catastali e ruolo AGEA»

 

 

Lavoro sportivo – Trattamento tributario

 

Lavoro sportivo: le risposte su soglia di euro 15.000, forfetari, ritenute sui premi e profili IRAP

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 14 del 30 settembre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Lavoratori sportivi – Soglia di esenzione di euro 15.000 ex comma 6, dell’art. 36, D.Lgs. n. 36/2021 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 29, D.Lgs. 29/08/2023, n. 120 – Ritenuta ex art. 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Regime forfetario (art. 1, commi 54-89, L. 23/12/2014, n. 190) – Applicazione del coefficiente di redditività sulla sola eccedenza e verifica delle cause ostative – Premi di cui al comma 6-quater, dell’art. 36, D.Lgs. n. 36/2021, così come inserito dall’art. 24, comma 1, lett. c), D.Lgs. 05/10/2022, n. 163 – Assoggettamento alla ritenuta ex art. 30, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 – Esclusione dei premi di risultato “contrattuali” – Premi corrisposti all’ente – Adempimenti dichiarativi – Esclusione da CU e indicazione nel Modello 770 (Quadro SH – Prospetto G; ritenute in ST) – IRAP per CO.CO.CO. nell’area del dilettantismo – Irrilevanza dei singoli compensi inferiori all’importo annuo di 85.000 euro e rilevanza integrale se pari o superiore agli 85.000 euro – Risposte ai quesiti – Art. 36, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 – Artt. 25 e 30, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

 

Legislazione

 

Smobilizzo delle riserve in sospensione d’imposta

 

L’affrancamento straordinario delle riserve alla luce delle disposizioni attuative

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025: «Regime di affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta»

Il testo della Relazione illustrativa

 

Enti del terzo settore – Vigilanza e controlli

 

Vigilanza e controllo degli ETS e relativi poteri degli uffici RUNTS: il quadro delineato dal D.M. MinLavoro 7 agosto 2025

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2025: «Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore»

 

 

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Redditi da co.co.co. sportive. In una circolare Inps chiarito l’impatto le regole sul “cumulo” (divieto) delle prestazioni (su pensioni, APE, indennizzo)

Con la circolare n. 127 del 22 settembre 2025, l’Inps ha fornito indicazioni in merito alle misure previdenziali previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, emanato in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, come modificato e integrato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, che ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Nella circolare in chiaro l’impatto le regole di cumulo delle prestazioni (su pensioni, APE, indennizzo) per i redditi da co.co.co. sportive.

La circolare riepiloga le principali regole per determinare il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici a carico del FPSP.

In particolare:

  • fissa l’annualità minima di contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto alla pensione in 260 contributi giornalieri;
  • descrive i rapporti tra la contribuzione FPSP e la contribuzione versata presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e la Gestione autonoma coltivatori diretti mezzadri e coloni;
  • definisce la contribuzione utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata;
  • illustra le disposizioni in materia di pensioni in regime internazionale, applicabili ai lavoratori iscritti al FPSP;
  • definisce il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile e il massimale imponibile;
  • specifica i riferimenti normativi per i diversi trattamenti pensionistici erogati dal Fondo (pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995, pensione di vecchiaia, pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti, pensione supplementare, supplemento di pensione).

Negli allegati, inoltre, riepilogate le categorie di lavoratori iscritti al FPSP e i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per gli iscritti al Fondo ante e post 31 dicembre 1995 (allegato n. 1). Gli allegati n. 2 e n. 3 illustrano, rispettivamente, gli schemi riepilogativi della contribuzione utile a pensione nel Fondo per gli iscritti ante e post 1° gennaio 1996, e alcuni esempi relativi all’applicazione della normativa di riferimento.

 

 

Riforma previdenziale per i lavoratori sportivi: operative le nuove disposizioni

Comunicato stampa Inps del 23 settembre 2025

 

A seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 36/2021, e dalle successive modifiche del decreto legislativo n. 163/2022, l’INPS ha pubblicato nella giornata di ieri la circolare 127/2025, che definisce le modalità di applicazione delle nuove norme previdenziali per il settore dello sport.

Il provvedimento stabilisce che tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, siano iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), già Fondo Pensione Sportivi Professionisti.

Nei casi previsti dal Legislatore, puntualmente indicati nella circolare, possono accedervi inoltre i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi.

Tra le novità più interessanti vi è il riconoscimento di alcune categorie professionali, quali:

  • atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici, direttori di gara;
  • altri tesserati che svolgono, a titolo oneroso, mansioni indispensabili allo svolgimento dell’attività sportiva, secondo i regolamenti delle singole discipline

Le nuove disposizioni introdotte dal Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi mirano a creare criteri uniformi per la maturazione dei diritti pensionistici. In particolare, l’annualità contributiva viene calcolata sulla base di 260 giornate lavorative. Inoltre, è prevista la possibilità di valorizzare i periodi contributivi maturati in altre gestioni previdenziali o all’estero, grazie agli strumenti di cumulo e totalizzazione. INPS precisa altresì che, per i soggetti già iscritti al Fondo prima del 1996, restano confermate le norme di raccordo con i regimi preesistenti.

Per quanto riguarda il calcolo della pensione e le prestazioni correlate, le regole variano in base all’anzianità contributiva.

Per i lavoratori con contributi maturati entro il 31 dicembre 1995 non vi sono modifiche: il calcolo delle pensioni resta conforme alle disposizioni già vigenti, come indicato nella circolare n. 17/2019.

Diversamente, per chi ha iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995 o si è iscritto al Fondo a partire dal 1° luglio 2023, il diritto alla pensione e il relativo importo vengono determinati secondo il sistema contributivo previsto dalla legge n. 335/1995.

Il FPSP assicura un ampio ventaglio di prestazioni pensionistiche, tra cui la pensione di vecchiaia e anticipata, l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità, la pensione ai superstiti, la pensione supplementare e il supplemento di pensione.

“La riforma previdenziale per i lavoratori sportivi – afferma il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava – segna un cambio di passo che va oltre il perimetro delle regole. Con la circolare 127/2025, infatti, l’Istituto rende operativo un sistema capace di garantire parità di trattamento e tutele uniformi, restituendo dignità e riconoscimento a chi vive di sport. Lo sport non è solo competizione o spettacolo: è salute, disciplina, educazione, crescita sociale. È un motore di benessere collettivo, ed è per questo che meritava finalmente un impianto previdenziale all’altezza del suo valore”.

“Con questa riforma – conclude Fava – lo Stato dice con chiarezza che chi lavora nello sport ha finalmente tutele solide e un futuro previdenziale certo. L’INPS è al servizio di questa visione: un Paese che cresce quando mette al centro il lavoro, la tutela delle persone e la forza generativa dello sport come bene comune”.




La riforma del lavoro sportivo. I punti cardine delle nuove norme tra tutele e adempimenti

Definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste, adempimenti obbligatori: i punti cardine della riforma del lavoro sportivo sono stati riassunti in un documento realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per lo Sport e i Giovani per accompagnare l’applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al decreto legislativo n. 36/2021. (Link esterno sito: https://www.lavoro.gov.it/documenti/lavoro-sportivo)

Il documento è correlato da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell’urp online del Ministero del Lavoro e delle Politiche per un costante aggiornamento.

Dal primo luglio 2023 la revisione disciplina dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è infatti entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.

 




Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “sportivi”. Sospeso il termine per l’iscrizione nel L.U.L.

L’Ispettorato Nazionale del lavoro con la circolare n. 1 del 30 gennaio 2024 sul Lavoro sportivo ha fornito indicazioni su quanto previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021 in materia di termini per le scritturazioni. Con il documento citato, l’INL ha sospeso il termine, in scadenza il 30 gennaio 2024, entro cui gli Enti sportivi avrebbero dovuto iscrivere nel Libro Unico del Lavoro (LUL) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportivi del 2023. Come spiega Ispettorato Nazionale, il legislatore ha previsto, “ai fini dell’efficacia della disciplina di cui al citato art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021, l’adozione di apposito D.P.C.M., ancora in via di emanazione. L’assenza del citato D.P.C.M. non consente, dunque, di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all’interno del LUL, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 39, commi 6 e 7, del D.L. n. 112/2008. Ne deriva che – così come condiviso dallo stesso Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 931 del 30 gennaio 2024) – il termine di iscrizione sul LUL, indicato in “trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento” (e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023), non può evidentemente trovare applicazione, atteso che l’introduzione dello stesso termine presupponeva l’emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023.

Ciò premesso, nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si rinvia alla disciplina che sarà dettata dal Decreto previsto dall’art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021 anche ai fini della individuazione di termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL.”.

Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 30 gennaio 2024, con oggetto: LAVORO SPORTIVO – Collaborazioni coordinate e continuative – Obblighi di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) – Termini per le scritturazioni – Differimento – Riforma della disciplina del c.d. lavoro sportivo – Art. 28 del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 – Art. 39 del D.L. 25/06/2008, n. 112, conv. con mod., dalla L. 06/08/2008, n. 133




Soglia di esenzione di 15.000 euro per i compensi percepiti ai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo. Applicazione delle “Norme transitorie” tenendo conto di quanto erogato nel periodo gennaio-giugno 2023 (escluso da imposizione fino a 10.000 euro)

A decorrere dalla data del 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, ai sensi dell’articolo 36, comma 6 decreto legislativo n. 36 del 2021, «sono esclusi da imposizione fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000». Ne consegue che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1­-bis dell’articolo 51 (rubricato: «Norme transitorie») del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio­giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 69 del Tuir. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 474/2023. In pratica, per l’Agenzia la nuova soglia di esenzione fissata a 15.000 euro riguarda l’intero anno d’imposta 2023.

Link alla risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 474 dell’11 dicembre 2023, con oggetto: IMPOSTA SUI REDDITI – Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo – Compensi ad atleti ed allenatori – Trattamento fiscale dei compensi per il periodo d’imposta 2023 – Applicazione del comma 1-bis dell’articolo 51 (rubricato: «Norme transitorie») del D.Lgs. n. 36 del 2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 69 del Tuir – Soglia di esenzione IRPEF di 15.000 euro – Limite posto in via unitaria a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale – Conseguenze – L’esenzione IRPEF pari a 15.000 euro è applicabile per l’intero periodo d’imposta a prescindere dal diverso inquadramento fiscale nei diversi periodi – Art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 69, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 36, 51 e 52 del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36

 

 




Firmato il DM per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso

Via libera alla nuova disciplina che stabilisce le condizioni alle quali le pubbliche amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di lavoro sportivo, in attuazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 che ha integrato la cosiddetta Riforma dello Sport.

È stato firmato infatti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, il decreto ministeriale con cui vengono fissati i parametri per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso.

Il testo, adottato di concerto con il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’Istruzione e del merito e il Ministro dell’Università e della ricerca, chiede in primo luogo, secondo i principi dell’ordinamento vigenti in materia di pubblico impiego, l’assenza di cause di incompatibilità, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente della PA, e l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’amministrazione.

Il provvedimento, inoltre, stabilisce che l’attività di lavoro sportivo, una volta autorizzata, non debba pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio né intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

Infine, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l’attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

La disciplina del decreto non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva in quanto militari, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida, per i quali sono in corso di elaborazione delle linee guida attuative, utili per le amministrazioni di appartenenza che hanno richiesto ulteriori precisazioni e che saranno emanate nelle prossime settimane.

Il provvedimento è attualmente all’esame degli Organi di controllo per la registrazione.

Così, comunicato Ministero per la Pubblica Amministrazione del 14 novembre 2023, pubblicato nel sito web: https://lavoropubblico.gov.it/)




Riforma dello sport. I chiarimenti Inps sulla nuova disciplina del lavoro sportivo. In chiaro gli adempimenti contributivi

Con circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, l’Inps illustra la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Link al testo della circolare Inps n. 88 del 31 ottobre 2023, con oggetto: RIFORMA DELLO SPORT – Riforma della disciplina del c.d. lavoro sportivo – Lavoratori sportivo – Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», recentemente modificato dal Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 – Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e corrispondenti obblighi contributivi

 

Vedi anche la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023, con cui l’Inail ha fornito le istruzioni per l’assicurazione dei lavoratori indicati nel D.Lgs. 36/2021.