Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2026

Le nuove risposte consolidano orientamenti su fiscalità dei trust esteri e operazioni straordinarie negli studi professionali, con indicazioni puntuali su presupposti impositivi e utilizzo dei crediti.

Trust esteri e IVAFE

– escluso il presupposto impositivo in capo al beneficiario residente privo di diritti reali o poteri dispositivi sui beni
– rileva la sola titolarità del reddito, non la detenzione delle attività finanziarie
– confermata la distinzione tra obblighi IVAFE e monitoraggio fiscale (quadro RW)

Trasformazione di associazione professionale in STP srl e ritenute riattribuite

– le ritenute 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato
– l’eventuale eccedenza è trasferibile alla STP risultante dalla trasformazione
– utilizzo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6830), in coerenza con la neutralità fiscale ex articolo 177-bis TUIR

 

 

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Di seguito la rassegna completa.

 

Risposta n. 84 del 25/03/2026

Beneficiario residente di trust estero “trasparente”: nessuna IVAFE se non detiene i prodotti finanziari del trust, non ha diritti reali o poteri dispositivi sui beni e vanta soltanto il diritto a percepirne i redditi

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 84 del 25 marzo 2026 Oggetto: TRUST – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Trust estero “trasparente” – Beneficiario individuato residente in Italia – Assenza di diritto alla distribuzione del capitale – Mancanza di poteri gestori o dispositivi sui beni in trust – Esclusione del presupposto impositivo – Articolo 19, commi 18 e 18-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Articolo 4 del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Tuir).

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2012, n. 28 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2012, pag. 1578) e circolare dell’Agenzia delle entrate 20 ottobre 2022, n. 34: «TRUST – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità -Trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi con la legge 22 giugno 2016, n. 112 (cd. “Legge Dopo di Noi”) – Obblighi di monitoraggio fiscale – IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) – IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero) – Art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L. 24/11/2006, n. 286 – Art. 13, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 06/12 2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214» (in “Finanza & Fisco” n. 34/2022, pag. 2011)

L’istanza d’interpello riguarda un cittadino statunitense che diventerà fiscalmente residente in Italia e che è beneficiario di un trust irrevocabile fiscalmente residente negli Stati Uniti, amministrato da un trustee indipendente e dotato di un patrimonio composto da quote di fondi monetari esteri, azioni, ETF e titoli obbligazionari depositati all’estero. L’Istante rappresenta di non avere alcun diritto alla distribuzione del capitale, né poteri di gestione, di disposizione o di influenza sui beni segregati, ma soltanto il diritto a ricevere il reddito netto del trust per tutta la durata della propria vita, qualificando quindi il trust come “trasparente” e sé stesso come beneficiario individuato ai fini delle imposte dirette.

L’Agenzia delle entrate assume tale qualificazione come presupposta e ricostruisce il quadro normativo dell’IVAFE, richiamando l’articolo 19 del D.L. n. 201/2011 e il rinvio ai soggetti monitoranti di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Dopo avere ricordato che, secondo la circolare n. 34/E del 2022, i beneficiari residenti di trust esteri devono comunque indicare in quadro RW il credito vantato nei confronti del trust e gli investimenti detenuti all’estero, la risposta ribadisce che il presupposto dell’IVAFE richiede pur sempre la detenzione delle attività finanziarie estere o la titolarità di un diritto reale o assimilabile sulle stesse.

Nel caso in esame, proprio perché l’Istante non detiene i beni in trust, non ne dispone, non impiega capitale proprio e non assume alcun rischio diretto connesso agli investimenti del trust, i tecnici di Via Giorgione concludono che non sussiste il presupposto impositivo IVAFE. La posizione giuridica del contribuente istante resta, infatti, quella di beneficiario del solo reddito del trust e non di detentore dei prodotti finanziari intestati al trustee. Da ciò deriva l’assenza dell’obbligo di versare l’IVAFE sui beni del trust, ferma restando – come espressamente precisato dall’Istante e richiamato nel parere – la distinta rilevanza degli obblighi di monitoraggio fiscale, che non formavano oggetto del quesito.

 

 

Risposta n. 85 del 26/03/2026

Trasformazione di associazione professionale in STP Srl: le ritenute d’acconto 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato e, per l’eccedenza, essere utilizzate dalla STP come credito in F24 con codice 6830, in coerenza con la neutralità fiscale sancita dall’articolo 177-bis TUIR e con la continuità soggettiva ex articolo 2498 c.c.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 26 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – COMPENSAZIONE – Operazioni straordinarie e attività professionali- Trasformazione di associazione professionale in STP srl – Riattribuzione delle ritenute da parte degli associati – Utilizzo da parte della STP – Art. 22 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 177-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – Articolo 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Credito da ritenute – Compensazione in F24 con codice tributo 6830.

L’istanza d’interpello è presentato da uno studio associato di consulenti del lavoro che, con decorrenza 1° gennaio 2026, si è trasformato in STP Srl. Lo studio produceva, fino al 2025, reddito di lavoro autonomo imputato per trasparenza ai soci ex articolo 5 TUIR; i compensi erano assoggettati a ritenuta d’acconto, attribuita pro quota agli associati e da questi scomputata in dichiarazione. Il dubbio nasce dalla circostanza che, all’atto della compilazione dei modelli Redditi PF 2026 dei soci e del modello Redditi SP 2026 relativo all’ultimo periodo pre-trasformazione, potrebbe residuare una quota di ritenute non utilizzate dagli associati.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce anzitutto il quadro della neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali introdotto dall’articolo 177-bis TUIR, evidenziando che la trasformazione in STP non determina realizzo di plusvalenze o minusvalenze e che il soggetto conferitario/subentrante continua nelle posizioni attive e passive facenti capo all’ente trasformato. Richiama poi l’articolo 22 TUIR e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 56/E del 2009, secondo cui i soci o associati possono espressamente consentire che le ritenute eventualmente eccedenti il proprio debito IRPEF siano riattribuite alla società o associazione che le aveva originariamente imputate per trasparenza.

In applicazione di tali principi, la risposta conferma che i soci, una volta scomputate le ritenute in Redditi PF 2026, possono ritrasferire l’eventuale quota residua allo studio associato, che dovrà evidenziarla nell’ultima dichiarazione relativa al periodo d’imposta pre-trasformazione (Redditi SP 2026 per il 2025). Se, a quel punto, una parte delle ritenute così riattribuite dovesse eccedere le imposte dovute dall’associazione, l’eccedenza potrà essere utilizzata dalla STP risultante dalla trasformazione come credito. La soluzione è ancorata, da un lato, alla continuità fiscale di cui all’articolo 177-bis TUIR e, dall’altro, al principio civilistico dell’articolo 2498 c.c., secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi e prosegue nei rapporti giuridici dell’ente originario.

L’Agenzia delle entrate reputa, quindi, condivisibile la soluzione proposta dall’Istante: la STP S.r.l. potrà utilizzare le ritenute riattribuite in compensazione per il pagamento di altre imposte e contributi, tramite modello F24, avvalendosi del codice tributo 6830. La risposta fornisce così un chiarimento operativo rilevante per le trasformazioni “professionali” realizzate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2040), evitando salti o duplicazioni nel trattamento fiscale delle ritenute maturate in capo allo studio associato nel periodo anteriore alla trasformazione.

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2009, n. 56/E (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4047)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2024

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Speciale Modulistica 2024


Dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale

 

I modelli 730/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni

Modelli e Istruzioni

 

 

Le principali novità del modello 730/2024

La nuova modulistica 2024 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472/2024: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2024 (aggiornata il 19 aprile 2024)

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2024 contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 29/04/2024) – Allegato C al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68478/2024, aggiornamento al 19 aprile 2024

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 22.04.2024 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 19 aprile 2024.

 

Vedi anche:

Dichiarazioni precompilate. Disponibili online, invio dal 20 maggio

Precompilata ai nastri di partenza con il nuovo 730 semplificato. Dal pomeriggio di domani, martedì 30 aprile, saranno online in …

Presentazione delle Comunicazioni di richiesta dei 730 Precompilati

Dal 30 aprile è possibile trasmettere i file contenenti le Richieste dei 730 Precompilati (CRP24).

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2024 la versione 1.0.0 del 30/04/2024 relativa al modulo Controlli Comunicazione Richiesta Precompilata 730 2024 (codice fornitura: CRP24).

 

Vedi anche, le circolari (nn. 14/E e 15/E del 19 giugno 2023), che contengono le linee guida per contribuenti, Caf e professionisti abilitati relative alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.. Il documenti diffusi sotto forma di circolari tengono conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente allanno d’imposta 2022 (validi, per la quasi generalità dei casi, per il periodo di d’imposta 2023).

Le circolari, fanno seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 25 giugno 2021, n. 7/E, del 7 luglio 2022 n. 24del 25 luglio 2022, n 28.

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 24 E del 7 luglio 2022 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi – Parte prima – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 luglio 2022, con oggetto: Detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus – Obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria – Raccolta dei principali documenti di prassi utili per la compilazione della Dichiarazione 730 o Redditi 2022 – Parte seconda

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 19 giugno 2023, con oggetto: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte seconda. La circolare rappresenta il seguito della circolare n. 14/E del 2023 e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione II, sezione III C, sezione V e sezione VI, nel Quadro F – “Acconti, ritenute, eccedenze ed altri e nel Quadro G – “Crediti d’imposta” del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

 

Spese sanitarie. Online un nuovo aggiornamento alla Guida per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

 

 

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Le principali novità del modello 730/2024

Pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il comunicato 23 aprile 2024 per l’aggiornamento delle istruzioni e del modello 730/2024 (link il testo integrale del comunicato correttivo).

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del nuovo 730/2024 per l’anno d’imposta 2023 “aggiornato”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472/2024:

Nel nuovo modello trovano spazio diverse novità. Di seguito le quelle più rilevanti.

 

Ampliamento dell’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato “Modello 730”.

 

Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF.

In particolare, è ora possibile presentare il 730:

  • per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

 

 

  • per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;

 

 

  • assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).

 

 

L’ampliamento del modello 730 è stato previsto dall’art. 2 del Decreto legislativo dell’8 gennaio 2024 n. 1 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2024, pag. 291), cd. Decreto Adempimenti, secondo il quale: «A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello

Pertanto, dall’anno di imposta 2023, in attuazione della citata disposizione è possibile dichiarare con il modello 730 anche i redditi derivanti da investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggioIVIE/IVAFE, i dati per l’imposta relativa alle cripto attività (Quadro W), i dati relativi alla Rivalutazione dei Terreni (Sez. II del Quadro L) nonché i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti (Sez. III del Quadro L).

Con riferimento alle suddette imposte sostitutive, le modalità di pagamento delle imposte a debito e di rimborso delle imposte a credito è analogo a quanto previsto per le imposte principali nel caso di modello 730 presentato in modalità “senza sostituto d’imposta.

In particolare, nel caso in cui dalla liquidazione delle nuove imposte sostitutive emerga un debito, si rimanda alle disposizioni contenute nel comma 2 dell’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il quale prevede che «se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Nel caso invece, dalla liquidazione delle nuove imposte sostitutive emerga un credito, si rimanda alle disposizioni contenute nel comma 3 del citato articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il quale prevede che «nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.»

Più nel dettaglio, in attuazione del citato articolo 2 del Decreto Adempimenti, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472 – avente a oggetto l’approvazione del modello di dichiarazione semplificato “730/2024”, relativo ai redditi dell’anno 2023 – consente, pertanto, agli utilizzatori del modello 730 di dichiarare:

— la rivalutazione dei terreni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, il cui valore è stato rideterminato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, come modificato dall’articolo 1, commi 108 e 109, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (c.d. “Legge di bilancio 2023”) – Quadro L – Sez. II righi L6 e L7;

i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva ai sensi dell’articolo 18 del TUIR (Quadro L – Sez. III rigo L8);

— per le finalità di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (c.d. “Monitoraggio fiscale”), i dati riguardanti gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché l’ammontare dei relativi versamenti dovuti a titolo di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e di imposta sulle cripto-attività.

Per effetto di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del decreto Adempimenti, inoltre, i soggetti che hanno la facoltà di presentare il modello 730, anche qualora per gli stessi sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con le stesse modalità finora previste solo per i contribuenti privi di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, indicate all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Si ricorda che detti soggetti hanno la facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, oltre che avvalendosi del sostituto d’imposta, anche:

— tramite i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

— tramite gli intermediari e gli altri soggetti abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

— direttamente, tramite i servizi telematici relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, quindi, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 possono ora:

— richiedere direttamente all’Agenzia delle entrate l’eventuale rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi; ovvero

effettuare il pagamento dell’importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno, mediante il modello di versamento unificato F24.

L’utilizzo diretto dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate relativi alla dichiarazione dei redditi “precompilata”, inoltre, consente al contribuente di avere a disposizione la delega di pagamento degli eventuali importi da versare, con facoltà per lo stesso di confermare o modificare e trasmettere la delega per mezzo del medesimo applicativo.

 

Si ricorda, che come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2024, non può essere presentato un modello 730 integrativo, salvo il caso di integrativo di tipo 2 presentato per modificare i dati relativi al sostituto d’imposta, qualora nel modello 730 originario che si intende integrare ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo, siano stati compilati uno o più dei seguenti quadri o righi della dichiarazione:

  • Quadro W
  • Rigo L8 del quadro L
  • Rigo C16 del quadro C

  

In questo caso per integrare il modello 730/2024 già presentato deve essere utilizzato il modello RPF/2024 integrativo.

 

 

 

Inoltre, è stato previsto che, per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall’insieme delle imposte sostitutive (quadri L, W e Mance di cui al rigo C16 del quadro C) dovute sui predetti redditi, si utilizzino prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l’eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali Regionali e Comunali, e Cedolare Secca.

In particolare nelle istruzioni si legge: “Nel caso di 730 precompilato o ordinario in cui siano presenti anche redditi da attività lavorative nel settore turistico (rigo C16) e/o da rivalutazione terreni (righi L6-L7) e/o di capitale soggetti a imposizione sostitutiva (rigo L8) e/o da investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W):

  • se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un debito, il Caf o il professionista:
    • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
    • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

  • se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un credito, la parte di credito non destinata a essere utilizzata in compensazione nel modello F24 è rimborsata direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.;
  • per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall’insieme delle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, al rigo L8 del quadro L e al quadro W, il soggetto che presta l’assistenza fiscale provvede a utilizzare prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l’eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca.  In caso di presentazione del modello 730 in forma congiunta l’utilizzo dei crediti in compensazione con modello F24 in caso di debiti derivanti dalle predette imposte sostitutive avviene separatamente per il Dichiarante e per il Coniuge”.

 

Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia

 

Gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730. Gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma  comunque tenuti alla compilazione del prospetto “Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello, possono adempiere a tale obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio.

 

Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello Redditi Persone fisiche

 

Si ricorda che i contribuenti che presentano il Mod. 730/2024 devono, inoltre, presentare:

  • il quadro RM del Mod. Redditi Persone fisiche 2024 se hanno percepito nel 2023:
    • interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva (prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni);
    • indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
    • proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;
    • redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. Redditi Persone fisiche 2024, non possono però usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del Mod. Redditi Persone Fisiche 2024;

 

  • il quadro RT del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024, se nel 2023 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito e da coloro che hanno realizzato plusvalenze da cripto attività.

Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2023 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2023 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni) e i dati relativi al valore normale delle cripto attività;

  • il quadro RU e, ove necessario in relazione alla tipologia del credito d’imposta utilizzato, anche il quadro RS del Modello REDDITI Persone fisiche 2024 da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2023 hanno usufruito di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.

 

I quadri RM, RU, RS e RT devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Mod. REDDITI 2024.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. REDDITI Persone fisiche 2024.

 

Detrazioni per i figli a carico

 

Per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2022, pag. 418).

Si ricorda che l’art. 12 del TUIR, nella sua formulazione in vigore dal 1° marzo 2022, prevede per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, una Detrazione Teorica pari a 950 per ciascun figlio di età superiore o uguale a 21 anni.

 

 

La detrazione teorica, che definiamo Detrazione_Teorica_New, deve essere rapportata al numero di mesi indicati nella casella di colonna 10 (se 21 anni o più) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale” presente nel prospetto dei familiari a carico) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.

Ad esempio, se nel prospetto è presente un solo figlio a carico per l’intero anno (colonna 5 uguale a 12) con casella D barrata, nella misura del 50% e lo stesso ha compiuto 21 anni nel corso del mese di settembre 2023, il prospetto dei familiari a carico dovrebbe risultare così compilato:

Col. 5 mesi a carico = 12

Col. 7  % = 50

Col. 10 = 4

La detrazione teorica considerando il periodo settembre-dicembre, è la seguente: (950 x 4/12) x 50/100 = 316,66 x 50/100 = 158,00

 

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a carico. Si ricorda che a seguito dell’introduzione dell’istituto della cedolare secca e delle nuove disposizioni relative alle mance del settore turistico-Alberghiero, la norma prevede che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo per determinare le detrazioni per carichi di famiglia. Pertanto, al fine del calcolo delle detrazioni, in luogo del reddito complessivo si deve fare riferimento all’importo riportato nel rigo 137 del mod. 730-3 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali).

 

Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante operare come di seguito indicato.

1. calcolare: Reddito di riferimento = rigo 137 mod. 730-3 – rigo 12 mod. 730-3

2. determinare il numero di figli a carico desumendolo dal prospetto dei familiari a carico con riferimento ai codici fiscali presenti nei righi nei quali è stata barrata la casella F, F1 o D e risulta compilata la casella di col. 10, tenendo conto che se uno stesso codice fiscale è presente in più righi esso deve essere conteggiato una sola volta.

3. calcolare Incremento = ( numero di figli – 1 ) x 15.000

4. calcolare Quoziente New =

(95.000 + Incremento) – Reddito di riferimento
(95.000 + Incremento)

 

Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero;
– Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

 

Se nel prospetto dei familiari a carico non è presente per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, seguire le indicazioni fornite nel paragrafo “Determinazione della detrazione spettante” della Circolare per la liquidazione del Modello 730/2024.

Se, invece, nel prospetto dei familiari a carico è presente per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, seguire le indicazioni fornite nel paragrafo “Determinazione della detrazione nel caso di coniuge mancante” della Circolare per la liquidazione del Modello 730/2024.

 

 

Nuova Disciplina della tassazione del lavoro sportivo

 

Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.

Questo perché, dal 1° luglio 2023, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, «i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00».

L’art. 36, comma 6-ter, primo periodo, del D.Lgs. n. 36 del 2021 prevede che al «al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente».

Inoltre, l’art. 51 (rubricato: «Norme transitorie»), al comma 1-bis, del D.Lgs. n. 36 del 2021, prevede che «Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000.».” A tal proposito, vedi quanto chiarito dalla Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 474 dell’11 dicembre 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2023, pag. 2315)

Si forniscono le indicazioni operative per recepire i trattamenti tributari connessi alle novità introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Lo schema, tratto dalla circolare per la liquidazione del Modello 730/2024, riporta in estrema sintesi i principali quadri e campi dei modelli di dichiarazione CU/2024, 730/2024 e RPF/2024 che identificano le diverse fattispecie reddituali e che risultano coinvolti nel trattamento tributario del lavoro sportivo alla luce delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Nello schema viene riportata anche una breve descrizione del relativo trattamento tributario.

 

 

 

Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione

 

Le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5% (cfr. l’art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

 

Una nuova sezione per detassare le mance

Somme assoggettate ad imposta sostitutiva

La nuova Sezione VII – Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione del Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – va compilata dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di esercizi si veda l’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) del settore privato che hanno percepito somme a loro destinate a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate.

Rigo C16 – Tassazione agevolata mance

 

 

Il rigo C16 può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art. 5, legge 25 agosto 1991, n.287) del settore privato che nel 2023 hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell’anno d’imposta 2022 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d’imposta assoggetta le mance a una tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento.

Questa tassazione agevolata può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 25 per cento della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. La parte eccedente il menzionato limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risulta compilato il punto 652Mance assoggettate ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2024 e il punto 653Imposta sostitutiva” o il punto 654 “Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.

Il contribuente può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria le mance percepite che invece il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva (punto 652 della Certificazione Unica 2024 compilato). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto;

b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva le mance percepite che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 654 della Certificazione Unica 2024 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2022 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 000 euro. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti ammontari (entro il limite massimo dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna 2 del  rigo in esame di tutti i moduli compilati) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 5 per cento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 29 agosto 2023, Par 1, in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

L’importo delle mance assoggettato ad imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

 

Le istruzioni per compilare la Sezione VII

 

L’indicazione nel rigo C16 delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14.

 

Colonna 1 (Reddito settore turistico): indicare l’importo indicato nel punto 651 della Certificazione Unica.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l’importo indicato nel punto 655 della Certificazione Unica.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l’importo indicato nel punto 652 della Certificazione Unica.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l’importo indicato nel punto 653 della Certificazione Unica.

Colonne 5 (Tassazione ordinaria) e 6 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 5 e 6 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite va effettuato solo sul primo modulo compilato.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato queste somme ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria.

 

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

  • colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande;
  • colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.

 

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

  • colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
  • colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

 

Colonna 7 (Assenza requisiti): se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, nel caso di tassazione agevolata delle mance, ad esempio, perché nell’anno precedente sono state percepite somme superiori ad importo 50.000 euro) barrare la presente casella.

 

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (Quadro C, Rigo C4 – Somme per premi di risultato e welfare aziendale)

 

È ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Possono fruire della tassazione agevolata per le somme percepite per premi di risultato e welfare aziendale i lavoratori dipendenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2022 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.

Dall’anno d’imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall’anno d’imposta 2017 sono d’importo complessivamente non superiore a 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2024).

Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati dopo il 24 aprile 2017.

Se l’azienda nel corso del 2023 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2024) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017 e ancora vigenti, il limite per fruire della tassazione agevolata è di 4.000 euro.

Considerato che la nuova disposizione (l’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che, per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all’articolo 1, comma 182, della L. n. 208 del 2015 sia ridotta al 5 per cento) dispone solo la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, si ritiene che alla stessa possano applicarsi le istruzioni già fornite con le circolari dell’Agenzia delle entrate 7 marzo 2024, n. 5, 29 marzo 2018, n. 5, e 15 giugno 2016, n. 28, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

 

 

 

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa (Quadro C, Sezione VI – Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa, Rigo C15)

 

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.  La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l’anno d’imposta 2023 essa è pari a 571 euro (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2023)

 

 Altre novità del modello 730/2024

 

Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;

 

Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;

 

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;

 

Credito d’imposta mediazioni:  è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;

 

Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;

 

Credito d’imposta contributo unificato:  è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice;

 

Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari:  è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

 

Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022.

 

Vedi anche:

Dichiarazioni precompilate. Da domani modelli disponibili online, invio dal 20 maggio

Spese sanitarie. Online un nuovo aggiornamento alla Guida per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2024

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Commenti

 

Il nuovo art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992: aspetti di riflessione, con particolare riguardo al caso di proposizione dell’appello successivo all’entrata in vigore del restyling della disposizione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Socio e amministratore di Srl. La giurisprudenza di merito su onere della prova della presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza e distinzione tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

Tribunali

  • Sezioni Lavoro

 

Socio amministratore di S.r.l. – Presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti

 

Socio e amministratore di Srl. I requisiti e prove per l’iscrizione d’ufficio alla gestione Inps commercianti

Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro – Sentenza n. 11246 dell’11 dicembre 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società Srl – Socio e amministratore di S.r.l. – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti Inps – Partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Onere della prova – Art. 1, comma 203, della L 23/12/1996, n. 662»

Vedi conforme:  Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 3720 dell’9 giugno 2023

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Novità fiscali

 

Legge di Bilancio 2024 e decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni”. Le novità fiscali in materia IVA, Registro e IVAFE

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 febbraio 2024: «NOVITÀ FISCALI – Legge di Bilancio 2024 – Principali novità in materia di imposte indirette contenute nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. “Legge di bilancio 2024”), nel decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “Decreto Anticipi”), e nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (c.d. “Decreto Salva-infrazioni”) – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Innalzamento dell’aliquota IVA per prodotti per l’igiene femminile e per pannolini, latte artificiale e i seggiolini auto – Cessione Pellet con IVA al 10 per cento per i mesi di gennaio e febbraio 2024 – Tax Free Shopping – Riduzione, a decorrere dal 1° febbraio 2024, da 154,95 a 70 euro del valore minimo delle cessioni (IVA inclusa) – Obblighi per l’immatricolazione e la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi e usati, provenienti dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Innalzamento dell’aliquota dell’IVAFE sui prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato – IMPOSTA DI REGISTRO – Proroga al 30 giugno 2024 dell’esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici – Agevolazione “prima casa” in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro – Parte III, della Tabella A, n. 65), n. 114.1) e n. 114.2) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 38-quater, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, commi 9, 9-bis 9-ter, del D.L. 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L. 24/11/2006, n. 286 – Art. 19, commi 20-bis, D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 12, comma 2-bis, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 – Nota II-bis), all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 69, L. 21/11/2000, n. 342»

 

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Co.Co.Co., professionisti senza cassa e collaboratori sportivi 

Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2024

 

Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2024 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 24 del 29 gennaio 2024: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2024 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2024 – Art. 2, comma 26, della L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120»

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali

Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2024

 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2024

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 33 del 7 febbraio 2024: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2024 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

 

Speciale – Revisione dell’IRPEF, maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione e abrogazione dell’ACE

 

Decreto legislativo per la riforma “a tempo

dell’IRPEF e abrogazione dell’ACE

 

 

La sintesi delle novità

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 nella disciplina IRPEF

Il testo del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante: «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Primi chiarimenti

La nuova articolazione 2024 di scaglioni e detrazioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 6 febbraio 2024: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) -Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito – Nuove aliquote per scaglioni di reddito da utilizzare, per il solo anno 2024, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del TUIR – Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato – Trattamento integrativo – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali – Abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE) – D.Lgs. 30/12/2023, n. 216 – D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Art. 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

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Legge di Bilancio 2024 e decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni”. Le novità fiscali in materia IVA, Registro e IVAFE

Con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 16 febbraio 2024, fornite le istruzioni, in merito ad alcune previsioni in materia di imposte indirette contenute:

Queste le misure oggetto dei chiarimenti:

 

Misure concernenti l’imposta sul valore aggiunto

 

  • Innalzamento delle aliquote IVA su alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile;
  • Proroga dell’aliquota IVA agevolata in relazione alle cessioni di pellet;
  • Sgravio dell’IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’unione europea – riduzione del valore minimo dei beni ceduti;
  • Adempimenti IVA relativi all’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino;

 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche

 

  • Innalzamento dell’aliquota dell’IVAFE sui prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato;

 

Misure concernenti l’imposta di registro

 

  • Esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici;
  • Agevolazione “prima casa” in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 16 febbraio 2024, con oggetto: NOVITÀ FISCALI – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 204 – Legge di Bilancio 2024 – Principali novità in materia di imposte indirette contenute nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. “Legge di bilancio 2024), nel decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “Decreto Anticipi”), e nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (c.d. “Decreto Salva-infrazioni”)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2019

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Commenti

 

Calcolo contributi INPS dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali. Non vanno computati i redditi percepiti in qualità di socio di S.r.l. che si limita ad investire i propri capitali  di Enrico Molteni

Obbligazione contributiva in esito ad accertamento tributario. I c.d. effetti “espansivi” della recente sanatoria delle liti
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezione Lavoro

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali soci di S.R.L. Determinazione Imponibile contributivo

 

Socio di Srl che si limita ad investire i propri capitali. Gli utili non sono soggetti a contributi INPS anche se iscritto alla gestione artigiani o commercianti in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 21540 del 20 agosto 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Imponibile contributivo – Reddito d’impresa di riferimento – Artigiano e socio di S.r.l. – Avviso di addebito INPS per contributi dovuti alla gestione artigiani a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al reddito da partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo al reddito da partecipazione in società a responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività lavorativa – Iscrizione alla gestione artigiani – Irrilevanza – Applicazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/92 – Esclusione – Conseguenze  – Annullamento del recupero INPS – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438»

Socio di diverse Srl. Gli utili derivanti dalle partecipate per le quali non svolge attività lavorativa non sono soggetti a contributi INPS anche se iscritto alla gestione commercianti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23790 del 24 settembre 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Imponibile contributivo – Reddito d’impresa di riferimento – Lavoratore autonomo, vice-presidente di C.d.A. di società di capitali, al cui interno svolgeva attività lavorativa, nonché titolare di quote di partecipazione in altre società di capitali, nelle quali non svolgeva attività lavorativa – Avviso di addebito INPS per contributi dovuti alla Gestione IVS Commercianti a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al reddito da partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo al reddito da partecipazione in società a responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività lavorativa – Iscrizione alla Gestione Commercianti – Irrilevanza – Applicazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/92 – Esclusione – Conseguenze – Annullamento del recupero Inps – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438»

 

Chiusura agevolata della lite fiscale pendente della controversia riguardante l’accertamento di maggiore reddito – Irrilevanza ai fini INPS

 

Priva di effetti la definizione agevolata delle liti fiscali sul correlativo debito previdenziale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23301 del 18 settembre 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società di persone – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato dell’Agenzia delle entrate – Nella specie, Gestione commercianti – Notifica cartella dalla S.C.C.I. S.p.A. per conto dell’INPS ai fini del recupero del credito relativo alla parte variabile della contribuzione per la gestione dei commercianti per maggior reddito accertato – Definizione in sede contenziosa per mezzo della chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti della controversia riguardante l’accertamento di maggiore reddito – Irrilevanza ai fini INPS -Estraneità della sanatoria delle liti fiscali ai contributi previdenziali – Affermazione – Possibilità del giudice del Lavoro investito della controversia previdenziale di valutare la legittimità o meno dell’originario comune e propedeutico avviso di accertamento dell’A.F., con conseguenti oneri di impugnazione dello stesso – Art. 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111»

 

Prassi

 

Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Liquidazione IVAFE

 

Nuovi chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del quadro RW e sull’applicazione dell’IVAFE

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 386 del 19 settembre 2019: «MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Liquidazione IVAFE – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (compilazione del modulo RW del modello “REDDITI” Persone Fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Prodotti finanziari – Strumenti finanziari – Valori mobiliari -Definizione – Art. 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Fatturazione elettronica – Emissione di unica fattura mensile riepilogativa

 

Emissione cumulativa e anticipata di fattura per prestazioni di servizi “ordinari”. Possibile alla fine dal mese con invio allo Sdi entro 12 giorni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 389 del 24 settembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Prestazioni di servizi – Emissione di unica fattura mensile riepilogativa – Modalità – Art. 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, comma 2, lett. g-bis), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

 

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): ultimi chiarimenti

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 20 settembre 2019

 

Diritto societario – I chiarimenti dei notai

 

Nuovi orientamenti dei notai del Triveneto: in chiaro le clausole per estromettere il socio inattivo, i limiti ai poteri di gestione dei soci e le decisioni dell’organo gestorio unipersonale

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre VenezieNuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari – Settembre 2019

 

Legislazione

Enti del Terzo Settore e imprese sociali – Bilancio sociale

 

Redazione del bilancio sociale per gli Enti del Terzo Settore: adottate le Linee Guida

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019: «Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore»

 

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

 

Escluso ogni automatismo tra accertamento e voto ISA. Ribadita l’importanza delle giustificazioni nelle note aggiuntive per evitare i controlli

Atti parlamentari – Interrogazioni n. 5-02753 – Giacomoni e n. 5-02754 – Centemero della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019 – recanti: «Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA)»

 

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Nuovi chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del quadro RW e sull’applicazione dell’IVAFE

L’Agenzia delle entrate nel rispondere ad un quesito, in tema di monitoraggio fiscale in un caso di acquisizione di una “partecipation interest” (quota di partecipazione) all’interno di un “credit agreement” (accordo di finanziamento), fa il punto sugli obblighi di di compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione “REDDITI” Persone Fisiche 2019 e sull’applicazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Di seguito, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 386 del 19 settembre 2019.

In particolare, l’Agenzia ricorda ai contribuenti che la compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, da parte di tali soggetti, assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia alla liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE), di cui all’articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ai fini del monitoraggio fiscale, prosegue il documento interpretativo, per attività estere di natura finanziaria si intendono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Dette attività vanno sempre indicate nel quadro RW in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (cfr. circolare del 23 dicembre 2013, n. 38/E). Come chiarito nella citata circolare n. 38/E del 2013 (par. n. 1.3.1), costituiscono oggetto di monitoraggio fiscale i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti tra cui i finanziamenti. Tale attività, in quanto suscettibile di produrre redditi di natura finanziaria imponibili in Italia, deve essere indicata nel quadro RW del modello “REDDITI” Persone Fisiche (utilizzando il codice “7” rubricato “Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti”).

Per gli importi in valuta estera occorre indicare il controvalore in euro, utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del TUIR).

Per quanto riguarda l’IVAFE, precisato che tale imposta si applica, sul valore di talune attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia e che l’ambito oggettivo è stato modificato ad opera dell’articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea-bis 2013), che ne ha ristretto il perimetro di applicazione, uniformandolo a quello dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 13, comma 2-bis, lettera a) e comma 2-ter), della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642.

Ai sensi della nuova formulazione del comma 18 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, l’IVAFE si applica, in misura differenziata, sul valore dei «prodotti finanziari», dei «conti correnti» e dei «libretti di risparmio» detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia e non più, genericamente, sul valore delle “attività finanziarie”.

Ai fini della definizione di «prodotti finanziari», rilevante per l’applicazione dell’IVAFE, occorre fare riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della citata Tariffa. Al riguardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto attuativo 24 maggio 2012, per «prodotti finanziari» si intendono quelli elencati all’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (cfr. circolare 21 dicembre 2012, n. 48).

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera u), del TUF rientrano nell’ambito dei prodotti finanziari «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (…)».

La definizione di «strumenti finanziari» è contenuta nel comma 2 che, a sua volta, rinvia alla sezione C dell’Allegato I ove sono elencate, tra le altre, le seguenti tipologie:

«1) valori mobiliari;

2) strumenti del mercato monetario;

3) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati (…)».

Infine, il comma 1-bis dell’articolo 1 del TUF chiarisce che «per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli: c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure».

La classe dei «valori mobiliari», dunque, è definita mediante una tecnica esemplificativa, essendo in essa espressamente ricomprese anche fattispecie diverse da quelle indicate purché assimilabili.

In estrema sintesi, i “valori mobiliari” sono quelle categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali.

La negoziabilità intesa come idoneità ad essere negoziabile rappresenta caratteristica comune agli strumenti finanziari. Tale idoneità, nella sostanza, consiste nella possibilità giuridica di essere oggetto di atti dispositivi e nella possibilità concreta di essere oggetto di circolazione all’interno di un mercato finanziario.

Pertanto, per configurarsi come “valore mobiliare”, il “prestitodovrebbe disporre del requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali. Solo in tale ipotesi lo stesso si qualificherebbe come “prodotto finanziario”, ai sensi dell’articolo 1 del TUF, in relazione al quale l’imposta è dovuta con l’aliquota del 2 per mille (da applicare al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota ed al periodo di possesso).

In caso contrario, il contribuente dovrà adempiere esclusivamente agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale provvedendo a barrare l’apposita casella nel quadro RW (colonna 20).

Per completezza si segnala che, se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello “REDDITI” Persone Fisiche, il quadro RW deve essere presentato unitamente a tale modello. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730, il quadro RW, per la parte relativa al monitoraggio, deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello “REDDITI” Persone Fisiche.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 386 del 19 settembre 2019, con oggetto: MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (compilazione del modulo RW del modello “REDDITI” Persone Fisiche)  – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) -Art. 4 del DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214