Soglia di esenzione di 15.000 euro per i compensi percepiti ai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo. Applicazione delle “Norme transitorie” tenendo conto di quanto erogato nel periodo gennaio-giugno 2023 (escluso da imposizione fino a 10.000 euro)

A decorrere dalla data del 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, ai sensi dell’articolo 36, comma 6 decreto legislativo n. 36 del 2021, «sono esclusi da imposizione fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000». Ne consegue che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1­-bis dell’articolo 51 (rubricato: «Norme transitorie») del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio­giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 69 del Tuir. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 474/2023. In pratica, per l’Agenzia la nuova soglia di esenzione fissata a 15.000 euro riguarda l’intero anno d’imposta 2023.

Link alla risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 474 dell’11 dicembre 2023, con oggetto: IMPOSTA SUI REDDITI – Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo – Compensi ad atleti ed allenatori – Trattamento fiscale dei compensi per il periodo d’imposta 2023 – Applicazione del comma 1-bis dell’articolo 51 (rubricato: «Norme transitorie») del D.Lgs. n. 36 del 2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 69 del Tuir – Soglia di esenzione IRPEF di 15.000 euro – Limite posto in via unitaria a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale – Conseguenze – L’esenzione IRPEF pari a 15.000 euro è applicabile per l’intero periodo d’imposta a prescindere dal diverso inquadramento fiscale nei diversi periodi – Art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 69, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 36, 51 e 52 del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36

 

 




Riforma dello sport. I chiarimenti Inps sulla nuova disciplina del lavoro sportivo. In chiaro gli adempimenti contributivi

Con circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, l’Inps illustra la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Link al testo della circolare Inps n. 88 del 31 ottobre 2023, con oggetto: RIFORMA DELLO SPORT – Riforma della disciplina del c.d. lavoro sportivo – Lavoratori sportivo – Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», recentemente modificato dal Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 – Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e corrispondenti obblighi contributivi

 

Vedi anche la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023, con cui l’Inail ha fornito le istruzioni per l’assicurazione dei lavoratori indicati nel D.Lgs. 36/2021.