Entrate, con la circolare n. 4/E il punto su ISA 2026, CPB e benefici premiali

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, ha illustrato le principali novità relative all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025, fornendo indicazioni operative su revisione degli indici, modulistica, dati precalcolati, semplificazioni e rapporti con il concordato preventivo biennale.

Per il 2025 risultano aggiornati tutti i 173 ISA in vigore, mentre 85 indici sono stati oggetto di revisione completa, anche per tenere conto delle tensioni geopolitiche, dell’andamento dei prezzi dell’energia e degli alimentari e dei tassi di interesse.

Particolare rilievo assume il chiarimento sul rinnovo del CPB 2026-2027: i contribuenti che hanno già aderito al concordato per il biennio 2024-2025 dovranno utilizzare i dati ISA relativi al 2025, ma non potranno dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio di affidabilità, poiché reddito e valore della produzione restano quelli concordati.

Restano invece confermati i benefici premiali collegati ai livelli ISA, tra cui esoneri dal visto di conformità, esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduzione dei termini di accertamento e disapplicazione della disciplina delle società non operative.

Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d imposta 2025: revisione e aggiornamento degli ISA, correttivi straordinari, modulistica ISA2026, benefici premiali, dati precalcolati, delega unica, società mutualistiche e consortili, concordato preventivo biennale e fedeltà dichiarativa

Link al testo della Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 luglio 2026 – OGGETTO: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2025 – Revisione degli ISA, correttivi straordinari, modulistica ISA 2026, benefici premiali e concordato preventivo biennale

 




La revisione straordinaria degli ISA in applicazione al periodo d’imposta 2025

Per effetto di quanto dispone l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto ISA, con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 15 aprile 2026 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2026 sono stati previsti i seguenti interventi:

a) introduzione di correttivi in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia e degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse, attraverso l’individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;

b) individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, per tener conto di situazioni di differenti vantaggi o svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;

c) individuazione delle misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale;

d) modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale FM05U, relative all’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center;

e) modifiche agli ISA approvati con decreto ministeriale 31 marzo 2025 e 24 aprile 2025, riguardanti l’adeguamento di alcuni riferimenti, presenti nelle Note tecniche e metodologiche e, in particolare, la modifica delle soglie di riferimento dei seguenti indicatori di anomalia:

– “Costo dell’alimentazione del veicolo per chilometro” (ISA DG72U – Trasporto terrestre di passeggeri);

– “Costo del carburante al litro” (ISA DG90U applicabile alle attività di pesca ).

Tra le altre modifiche riguardanti l’aggiornamento delle Note tecniche e metodologiche, si segnalano:

— la modifica dell’indicatore elementare di anomalia “Copertura delle spese per dipendente” a seguito della modifica del calcolo del “numero dipendenti”;

— la modifica dei sub allegati “D – formule delle variabili e degli indicatori” a seguito delle ulteriori variabili precalcolate relative a; “Condizione di Pensionato”, “Condizione di Lavoratore dipendente a tempo pieno”, “Condizione di Lavoratore dipendente a tempo parziale”, “Cooperativa (mutualità prevalente o altra cooperativa)”;

— la modifica della formula relativa a “Ricavi e dell’Importo dello sconto praticato al SSN (L. 662/96)” (ISA DM04U) a seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione per i farmaci erogati in convenzione con il SSN;

— la modifica della formula relativa alla “Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G36U sui ricavi totali” a seguito della modifica dei codici ATECO afferenti l’ISA G36U.




Revisione biennale degli ISA: pubblicato il Decreto Mef

Con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2026 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, sono state approvate le modalità di costruzione ed applicazione di 85 ISA, oltre che della territorialità generale, di quella del commercio e di tre territorialità specifiche.

Tali 85 ISA rappresentano l’evoluzione ordinaria di 72 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024 e l’evoluzione anticipata di 10 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025 e dei seguenti n. 3 ISA:

  • EM01A – Commercio al dettaglio alimentare;
  • EM01B – Commercio al dettaglio di frutta e verdura;
  • EM01C – Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi;

derivanti dalla suddivisione dell’ISA DM01UCommercio al dettaglio alimentare, già approvato con il citato decreto 31 marzo 2025.

La revisione di detti indici è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 24728 del 31 gennaio 2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), sulla base di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto ISA e all’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai sensi del quale «l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO».




Approvati i modelli comunicazione dati ISA 2026 (e Cpb 2026 e 2027)

L’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli per la comunicazione ISA 2026, per l’anno d’imposta 2025 e per il calcolo del Cpb per gli anni 2026 e 2027

Per i modelli ISA2026 (approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 71684/2026) risulta confermata la consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione in base alla quale sono previste:

  • istruzioni Parte generale;
  • istruzioni comuni per i quadri APersonale, FDati contabili impresa e HDati contabili lavoro autonomo, utili per la compilazione di tutti gli ISA.

Al riguardo, si segnalano, quali elementi di novità, talune modifiche che sono state apportate nel Frontespizio e nel quadro C di alcuni modelli ISA, nonché nei quadri contabili, con impatti significativi sulla compilazione degli stessi.

Gli interventi nel Frontespizio sono stati effettuati in virtù del processo di semplificazione che, come verrà illustrato più dettagliatamente nel successivo paragrafo 3, impegna l’Amministrazione a rendere disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari le informazioni già in possesso e che risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici. Sono state pertanto eliminate, negli ISA in cui erano previste, le informazioni relative alla condizione di pensionato e/o di lavoratore dipendente, confluite invece tra gli ulteriori dati che vengono forniti dall’Agenzia delle entrate.

Analoghe considerazioni valgono per l’informazione, presente nel quadro C di alcuni ISA, relativa all’esercizio dell’attività in forma cooperativa, sia a mutualità prevalente, che in altra cooperativa.

Gli interventi sui quadri contabili, invece, si sono resi necessari per recepire gli aggiornamenti correlati alle relative disposizioni normative.

Di seguito le novità.

 

Parte generale – Cause di esclusione

 

Le seguenti cause di esclusione dall’applicazione degli ISA richiamate nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi dello scorso anno sono state eliminate dalle istruzioni parte generale degli ISA e dalle istruzioni dei modelli REDDITI 2026, relativi al periodo d’imposta 2025:

8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. n. 117 del 2017;

10 – imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Si ricorda che tali cause di esclusione dall’applicazione dagli ISA erano comunque subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

L’eliminazione di dette cause di esclusione è conseguente alle modifiche introdotte dagli articoli 8 e 14 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 846 e ss.); a seguito di tali modifiche, infatti, è stato, da un lato eliminata la previsione secondo cui l’esclusione dall’applicazione dagli ISA è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, dall’altro ridefinito il momento di efficacia delle disposizioni del Codice del Terzo settore e della disciplina delle imprese sociali, in tema di applicazione degli ISA, fissandone la decorrenza a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Pertanto, nei modelli REDDITI 2026, il riferimento alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA individuate dai codici 8, 9 e 10 sono state eliminate dalle relative istruzioni, non essendo operative per il periodo di imposta 2025.

Nelle istruzioni dei modelli REDDITI 2027, relative al periodo d’imposta 2026 (primo periodo d’imposta interessato dall’applicazione delle nuove disposizioni fiscali), saranno introdotti nuovamente i codici 8, 9 e 10, per consentire ai soggetti interessati di segnalare le cause di esclusione in commento.

 

Quadro F – Dati contabili impresa

 

La struttura del quadro F non presenta particolari novità rispetto a quella prevista per il periodo d’imposta 2024, tuttavia, sono stati effettuati alcuni aggiornamenti riguardanti le istruzioni alla compilazione dei righi F13Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.), F15Ammortamenti ed F17 – Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative.

In particolare, un primo intervento, comune ai citati righi, riguarda l’inserimento del riferimento all’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1656), che ha introdotto la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria), funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla L. n. 199 del 2025 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1684 e ss.) e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Nello specifico, le istruzioni alla compilazione del rigo F13 e del rigo F15 sono state integrate nella parte in cui è precisato che, nel campo 1, non deve essere indicato, rispettivamente, l’importo relativo alla maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria ovvero delle quote di ammortamento, determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dalle diverse disposizioni normative che si sono susseguite nel corso degli anni, ivi compresa, da ultimo quella prevista dalla L. n. 199 del 2025.

Con riferimento al rigo F17, le istruzioni alla compilazione del campo 4di cui maggiorazioni fiscali, sono state aggiornate al fine di includere l’importo riferito alla maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria e delle quote di ammortamento connessi alla fruizione della suddetta misura agevolativa.

Tali aggiornamenti si collocano in continuità con quelli effettuati negli anni pregressi per la gestione delle agevolazioni fiscali e hanno l’obiettivo di garantire la neutralità della maggiorazione ai fini dell’esito dell’applicazione degli ISA.

Al riguardo, appare opportuno precisare che, sebbene la norma abbia introdotto la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026, lo specifico aggiornamento effettuato sul modello ISA si è reso necessario al fine di assicurare il corretto adempimento dichiarativo da parte dei contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e in corso al 31 dicembre 2025.

Il secondo e ultimo intervento riguarda l’inserimento di uno specifico box ATTENZIONE” nella compilazione del rigo F17 ed è riferito esclusivamente ai contribuenti che presentano il modello REDDITI PF. Per tale tipologia di soggetti, è stato specificato che il reddito relativo alle attività agricole assoggettato al regime fiscale agevolato in applicazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36, non deve essere indicato nel rigo F17, campo 1 e campo 4, in coerenza con le modalità di compilazione previste per il modello REDDITI PF.

 

 Quadro H – Dati contabili lavoro autonomo

 

Nei modelli ISA2026 è stata confermata la struttura del quadro H, destinato a recepire i dati contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per i soggetti esercenti attività professionali. La configurazione e l’articolazione dei righi del quadro H si presentano in sostanziale continuità con quanto previsto nel quadro RE del modello REDDITI. Le istruzioni al modello ISA, infatti, rinviano espressamente ai corrispondenti righi del quadro RE, assicurando coerenza tra i due modelli dichiarativi.

Al riguardo, occorre evidenziare che l’articolo 5 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 e l’articolo 1 del decreto-legge n. 84 del 2025, intervenendo sull’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno introdotto significative modifiche al regime di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Alla luce delle modifiche normative apportate al citato articolo 54, sono stati aggiornati i riferimenti contenuti nelle istruzioni del quadro H, in modo da allinearli al nuovo impianto normativo, senza tuttavia modificare la struttura generale del quadro stesso.

Come per lo scorso anno, l’unica rilevante differenza rispetto agli anni passati, in merito alla corrispondenza tra le istruzioni al modello ISA e i corrispondenti righi del quadro RE, riguarda le spese relative a beni ed elementi immateriali di cui all’articolo 54-sexies del Testo unico delle imposte sui redditi. Tali oneri, che nel modello REDDITI sono indicati al rigo RE10A del quadro RE, devono essere riportati al rigo H19 del quadro H del modello ISA relativo alle altre spese documentate deducibili.

 

Società tra professionisti e società tra avvocati

 

Le società tra professionisti (STP) di cui all’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e le società tra avvocati (STA), di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

a)Attività di ingegneria”, codice attività 71.12.10;

b)Attività di commercialisti”, codice attività 69.20.01;

c)Attività di esperti contabili”, codice attività 69.20.03;

d)Attività di consulenti del lavoro”, codice attività 69.20.04;

e)Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici”, codice attività 71.11.01;

f)Attività di architettura n.c.a.”, codice attività 71.11.09;

g)Servizi veterinari”, codice attività 75.00.00;

h)Attività legali e giuridiche”, codice attività 69.10.10;

come per l’anno precedente, sebbene ancora escluse dall’applicazione degli ISA, sono tenute alla compilazione del modello afferente alla specifica attività economica.

Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 è stato mantenuto, negli ISA EK02U, EK04U, EK05U, EK18U e EK22U, il quadro EDati per la revisione, introdotto lo scorso anno, con le informazioni relative alla “Modalità organizzativa” e alla “Ripartizione dei ricavi” per monitorare lo svolgimento delle relative attività sotto forma di STP o di STA.

La compilazione dei modelli da parte di tali soggetti consentirà di acquisire le informazioni utili alla eventuale elaborazione dei relativi ISA nelle prossime annualità.

 

L’applicazione degli ISA e il rinnovo del Concordato preventivo biennale: chiarimenti

 

Nei confronti dei contribuenti che hanno aderito alla proposta di CPB per il biennio 2024-2025 e che intendono rinnovarlo per il biennio 2026-2027, il reddito e il valore della produzione netta effettivi, rettificati ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (decreto CPB), relativi all’ultimo anno del biennio del CPB, rappresentano la base su cui sarà effettuata la valutazione economica finalizzata all’individuazione del reddito e del valore della produzione netta concordabili per il biennio 2026-2027.

Nello specifico, il periodo d’imposta 2025 rappresenta la prima annualità per la quale trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 14 del decreto CPB secondo cui, decorso il biennio oggetto di concordato, i soggetti che abbiano conservato i requisiti necessari per potervi accedere e nei confronti dei quali non siano insorte cause di esclusione, potranno aderire a una nuova proposta di concordato biennale. Pertanto, nei confronti dei citati contribuenti, i dati relativi al periodo d’imposta 2025, comunicati attraverso la presentazione del relativo modello ISA, comprensivi degli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate (c.d. dati precalcolati) e dell’esito dell’applicazione degli ISA stessi, sono rilevanti ai fini dell’elaborazione della nuova proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

In particolare, il punteggio risultante dall’applicazione degli ISA assume rilevanza, non solo ai fini della definizione della proposta, ma anche ai fini del calcolo dell’eventuale imposta sostitutiva, secondo le previsioni dell’articolo 20-bis del decreto CPB.

Al riguardo, appare opportuno chiarire che, per coloro che hanno già aderito al CPB per il primo biennio e intendono rinnovare l’adesione per un secondo biennio, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2025.

Tale preclusione è correlata alla circostanza che per tali soggetti il reddito e il valore della produzione relativi al periodo d’imposta 2025 restano quelli determinati in sede di adesione al CPB.




ISA 2025. Disponibile la guida aggiornata dell’Agenzia delle entrate

È online la nuova versione (luglio 2025) della guida “Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).

Il documento analizza:

  • gli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
  • la definizione e l’attribuzione del punteggio di affidabilità fiscale (scala 1–10);
  • l’accesso ai benefici premiali (esonero da visto, esclusione da accertamenti analitico-presuntivi, riduzione termini di decadenza, ecc.);
  • le modalità di asseverazione dei dati ISA da parte di professionisti abilitati e CAF imprese;
  • la gestione integrata con il software “Il tuo ISA CPB” e l’interazione con il Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Link alla Guida dell’Agenzia delle entrate – Gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (Aggiornamento Luglio 2025)




ISA 2024. I chiarimenti relativi all’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2023

Con circolare n. 15 del 25 giugno 2024 l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti sulle novità relative agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA 2024) per il periodo di imposta 2023. Il documento di prassi contiene una rassegna delle novità normative che hanno modificato la disciplina. In particolare, la circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità introdotte dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (cd. “Decreto Adempimentiin “Finanza & Fisco” n. 6/2024, pag. 250). Vengono, poi, illustrate le principali novità correlate alla metodologia di elaborazione ed aggiornamento degli ISA.

Va segnalato, infine, lo specifico paragrafo che illustra le disposizioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2024, pag. 595) con cui sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, al fine del riconoscimento dei benefici premiali a seguito della applicazione degli ISA. Regime premiale modificato dall’articolo 14 del citato decreto Adempimenti al fine di prevedere un l’incremento:

  • da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei dei crediti II.DD. e IRAP.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 25 giugno 2024, con oggetto: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2023 – Novità della modulistica 2024 – Innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale – Eventuale applicazione degli ISA all’attività di agriturismo – Art. 9-bis, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – Artt. 5, 6, 7 e 14 del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1Provvedimento del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024 – DM del 18 marzo 2024 – DM del 29 aprile 2024




ISA, le nuove regole per acquisire nuovi dati anche ai fini della proposta di concordato preventivo biennale

Con provvedimento del 12 aprile 2024, prot. n. 192000/2024, definite le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

In particolare, laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza e la validità della delega.

In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire il procedimento disciplinato nel nuovo provvedimento che prevede l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo conferimento della delega: la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso favorevolmente.

Nel medesimo provvedimento sono individuate, altresì, le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati ed è disciplinata la modalità di accesso l’accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati.

Il provvedimento individua, infine, le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2023 e all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2024, prot. n. 192000/2024, recante: «Individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche», pubblicato il 12.04.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




ISA. Programma delle revisioni e dati rilevanti ai fini dell’applicazione per il periodo di imposta 2024

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2024, prot. n. 21545/2024, individuati i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024.

Il citato provvedimento in applicazione del comma 4 dell’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, secondo il quale: «i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell’approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. (…)», stabilisce che i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2024, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono:

  • quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2023;
  • quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2022 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023;
  • quelli indicati nell’allegato 1 al provvedimento in esame (di seguito riportato).

Allegato 1

ULTERIORI DATI PER L’APPLICAZIONE  DEGLI ISA AL PERIODO D’IMPOSTA 2024

 

I dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2024, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, sono i seguenti:

Condizione di Pensionato, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2023, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati.

Forma societaria Cooperativa, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2023, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati.

Consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2023, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati.

Età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2023, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati.

 

La determinazione di tali dati prevista dal comma 4 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, ha lo scopo di consentire di conoscere, già dall’inizio del periodo d’imposta, quali informazioni saranno utilizzate ai fini dell’applicazione degli ISA.

Oltre all’allegato 1 (sopra riportato), che riguarda i nuovi dati che saranno utilizzati per l’applicazione degli ISA 2024, il provvedimento al punto 2, individua le ulteriori attività economiche, (indicate nell’allegato 2), per le quali deve essere effettuata la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Tali ulteriori attività economiche, sono state individuate tenendo conto della tempistica di aggiornamento degli indici prevista dall’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017 e degli indici sintetici di affidabilità fiscale attualmente in vigore approvati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 8 febbraio 2023 non ancora revisionati.

Al termine delle elaborazioni, atteso anche che l’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, prevede che l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco, possono essere previsti trasferimenti di codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2024, prot. n. 21545/2024, «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2024», pubblicato il 30.01.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Individuate le anomalie nei dati degli ISA, relative al triennio 2019-2020-2021. In arrivo gli alert delle Entrate | Rilasciato il Software di compilazione anomalie 2023

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 giugno 2023, prot. n. 231840/2023, individuate le anomalie nei dati degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2019-2021, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.

Come spiega la parte “motiva” del provvedimento, ai fini della individuazione dei soggetti da escludere dalla selezione, si è tenuto conto, conformandosi alla natura dei provvedimenti, delle misure adottate dal governo con decreti, rispettivamente, del 3 dicembre 2022 n. 186 e del 1 giugno 2023, nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi a novembre 2022 nel territorio  dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, e nei territori nelle regioni dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, nel mese di maggio 2023.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Le comunicazioni di anomalie sono anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate di ciascun utente (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o rilasciate dall’Agenzia) viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato un messaggio ai riferimenti dallo stesso indicati, tramite posta elettronica e/o Short Message Service o tramite posta elettronica certificata (PEC), con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore/ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie. I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

 

26/06/2023 – Rilasciato il Software di compilazione anomalie 2023

Il software è destinato ai soggetti destinatari nel 2023 di una comunicazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA dichiarati per le annualità 2019, 2020 e 2021.

Il software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a:

  • segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;
  • indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all’Amministrazione finanziaria.

Per l’invio telematico della comunicazione è sufficiente possedere il Pincode (codice personale), indispensabile per utilizzare i servizi Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel.
Chi non è in possesso del Pincode può richiederlo registrandosi aiservizi telematici

Per un corretto e facile utilizzo dell’applicazione si consiglia di consultare la Guida per l’installazione del software – pdf e la Guida per la compilazione delle comunicazioni – pdf.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 giugno 2023, prot. n. 231840/2023: «Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più  avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», pubblicato il 23.06.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2023

 

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a 
“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

 

 

Prassi 

 

Mef – Dipartimento delle Finanze Direzione della Giustizia Tributaria

  

 

 Processo tributario telematico (PTT)

 

Le nuove istruzioni operative Mef al PTT

Documento del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze Direzione della Giustizia Tributaria – del mese di maggio 2023

Le modifiche alle regole tecniche del PTT

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 aprile 2023: «Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del decreto 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”

 

 

Legislazione

 

Prestazioni professionali
Equo compenso

LEGGE 21/04/2023, N. 49

 

Rapporti dei liberi professionisti con i c.d. committenti “forti”: la legge che omogenizza le tutele del diritto all’equo compenso.

La guida alla normativa. Tutte le novità per i professionisti

Il testo della Legge 21 aprile 2023, n. 49, recante: «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

Contribuenti ISA: le soglie di accesso ai benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2022

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2022. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2023, prot. n. 140005/2023: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




ISA 2023, p.i. 2022: in Gazzetta le modifiche agli indici sintetici | Esclusi i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, Suppl. Ordinario n. 18, il Decreto 28 aprile 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022», (di seguito riportato).

Si evidenzia che all’articolo 8 del D.M. 28 aprile 2023 prevista una ulteriore causa di esclusione dagli ISA. In particolare, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, gli indici, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita IVA partire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, i contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sulla base di quanto disposto citato articolo 8, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

 

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA

 

a) i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

b) i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;

d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;

e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

f) i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (per un approfondimento si veda anche il paragrafo 2.3.1 delle Istruzioni ISA 2023 parte generale);

g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;

h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commis- sione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

l) le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);

m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

n) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;

o) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U;

p) i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

q) i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021.

 

Attenzione – I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere f), p) e q).

 

Vedi anche: ISA 2023: approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati relativi al periodo d’imposta 2022

 

 

Il testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 aprile 2023, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022».

In Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, Suppl. Ordinario n. 18.

Per gli allegati clicca nel link posto nel riquadro sottostante:

Link al testo integrale del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 aprile 2023, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022». In Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, Suppl. Ordinario n. 18.

 

IL VICE MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l’art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attività economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate;

Visto l’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività;

Visto l’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

Visto l’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, che ha previsto il regime forfetario agevolato;

Visto l’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

 Visto il comma 2 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’art. 24 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, che prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati;

Visto il medesimo comma 2 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate;

Visto il comma 3 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Visto il comma 7 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti;

Visto il comma 8 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l’istituzione di una Commissione di esperti che è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell’approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull’idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché’ sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici;

Visto l’art. 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dall’art. 24 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, che ha disposto che gli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del medesimo art. 80, sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l’art. 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dall’art. 29 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che applicano il regime forfetario ai sensi del medesimo art. 86 sono escluse dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l’art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95, che ha disposto che alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall’art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, modificata con successivi decreti del 13 agosto 2020 e del 30 novembre 2021;

Visto l’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente le modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Visto l’art. 24 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 che ha, da ultimo, modificato l’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023 concernente l’approvazione di centosettantacinque modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2022;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 marzo 2022 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Visto il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2023 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l’unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l’attribuzione all’on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell’economia e delle finanze;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 6 aprile 2023;

 

Decreta:

Art. 1
Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

1. Sono approvate, in base all’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 21 marzo 2022 e 8 febbraio 2023, indicate nei successivi articoli.

2. Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.

 

Art. 2
Approvazione della revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

1. La metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, al fine di tenere conto, in base all’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato, da ultimo, dall’art. 24 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, alle tensioni geopolitiche, all’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 4.

 

Art. 3
Indici di concentrazione della domanda e dellofferta per area territoriale

 

1. Gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero, di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1.

2. Tali indici sono individuati anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al precedente art. 2.

 

Art. 4
Misure di ciclo settoriale

 

1. Le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, degli effetti dell’andamento congiunturale, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 2.

2. Tali misure sono individuate anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al precedente art. 2.

 

Art. 5
Modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze 21 marzo 2022 e 8 febbraio 2023

 

1. Le note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 21 marzo 2022 e 8 febbraio 2023 sono integrate, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, secondo quanto riportato nell’allegato 3.

 

Art. 6
Modifiche delle territorialità

 

1. L’aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale, a seguito della ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell’anno 2022, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 5. A seguito di tali ridenominazioni, sulla base delle analisi riportate nelle note tecniche e metodologiche di cui agli allegati 6, 8, 9 e 10, non è risultato necessario l’aggiornamento delle ulteriori territorialità attualmente in vigore.

2. Le modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale CM05U, relative all’aggiornamento della «Territorialità dei Factory outlet center», sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 7.

 

Art. 7
Programma informatico di ausilio allapplicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

1. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate, di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al presente decreto.

 

Art. 8
Contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

1. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2021.

2. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sulla base di quanto disposto al comma 1, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2023

Vice Ministro: Leo

 

Link al testo integrale del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 aprile 2023, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022». In Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, Suppl. Ordinario n. 18.

 

ALLEGATO 1 – NOTA TECNICA E METODOLOGICA INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE INDICI DI CONCENTRAZIONE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

ALLEGATO 2 – NOTA TECNICA E METODOLOGICA INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE MISURE DI CICLO SETTORIALE

ALLEGATO 3 – NOTA TECNICA E METODOLOGICA INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE Integrazioni alle NTM già approvate Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 4 NOTA TECNICA E METODOLOGICA INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE Correttivi straordinari

ALLEGATO 4.A SUB ALLEGATO – INTERVENTI CORRETTIVI STRAORDINARI

ALLEGATO 5 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI A LIVELLO COMUNALE UTILIZZATE NELL’AMBITO DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA)

ALLEGATO 6 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE ISA CK04U – ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI

ALLEGATO 7 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE ISA CM05U – Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori

ALLEGATO 8 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE ISA CG44U – Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere

ALLEGATO 9 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE ISA CG58U – Strutture ricettive all’aperto

ALLEGATO 10 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE ISA CG72U – Trasporto terrestre di passeggeri




ISA 2023: approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati relativi al periodo d’imposta 2022

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52595/2023 sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52595/2023, recante: «Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2022.», pubblicato il 24.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

Richiesta variabili “precalcolate ISA” – Revisione degli ISA 2023

 

Approvate le modalità di richiesta e acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022. Individuati anche i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27650/2023: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023»

 




Stagione dichiarativa 2022. Approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati ISA

Disponibili da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i 175 modelli per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). I modelli, approvati con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli Isa, nel settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2022, definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2022” per il periodo d’imposta 2021 e il programma delle elaborazioni degli indici applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2022, prot. n.29368/2022, recante: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022».




Individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA afferenti il triennio di imposta 2017-2019

 

 

Con  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021  individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2017-2019, che saranno a breve comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”. I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

 

Link al Software di compilazione anomalie 2021

Il software è destinato ai soggetti destinatari nel 2021 di una comunicazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore dichiarati per le annualità 2017, 2018 e 2019.
Il software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a:

  • segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;
  • indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all’Amministrazione finanziaria.

Per l’invio telematico della comunicazione è sufficiente possedere il Pincode (codice personale), indispensabile per utilizzare i servizi Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021, recante: «Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più  avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.», pubblicato il 20.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Isa 2021. Diffusa la circolare con le regole per il periodo d’imposta 2020 | Focus sulle nuove cause di esclusione

Correttivi straordinari per tenere conto delle conseguenze economiche determinate dall’emergenza Covid-19, nuove cause di esclusione e una funzionalità per importare le informazioni relative ai dati contabili nel software “Il tuo ISA 2021”. Con la circolare 6/E di oggi l’Agenzia fornisce le indicazioni per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (D.L. n. 50/2017) per il periodo d’imposta 2020. In particolare il documento spiega in maniera puntuale le attività di revisione straordinaria che l’Agenzia, in costante confronto con le Organizzazioni di categoria, ha realizzato su tutti gli Isa per adeguarli al meglio alle mutate condizioni economiche e dei mercati, investiti nel 2020 dagli effetti della pandemia Covid-19. Accanto alle novità, non cambiano, per agevolare gli operatori, le modalità di consultazione e acquisizione dei dati “precalcolati”.

 

Entrano i correttivi Covid-19

 

La circolare elenca i nuovi correttivi che si applicano sull’analisi degli indicatori elementari di affidabilità e di quelli di anomalia, che tengono conto dell’effetto emergenza Covid-19 su grandezze e variabili, senza che siano necessarie informazioni ulteriori da parte del contribuente. I nuovi correttivi sono commisurati all’entità di alcuni fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica come la contrazione della produttività settoriale e le giornate di chiusura nel 2020 per ciascun codice Ateco, ma anche, per ciascun contribuente, la riduzione rispetto al 2019 del valore dei ricavi o compensi e di costi per materie prime e merci e per la produzione di servizi e la variazione della forza lavoro dipendente. Infine, la circolare fornisce indicazioni per alcuni degli 87 Isa che sono stati oggetto di ordinaria evoluzione per l’anno 2020.

 

Focus sulle nuove cause di esclusione

 

La circolare fornisce chiarimenti sulle nuove cause di esclusione introdotte dai decreti ministeriali del 2 febbraio 2021 e del 30 aprile 2021: in particolare, sono esclusi dall’applicazione degli Isa 2021 i contribuenti che hanno subito una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente oppure che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 o, infine, che esercitano in maniera prevalente una delle attività economiche individuate da specifici codici attività. Tuttavia, al fine di non compromettere la coerenza nella serie storica degli indicatori, dovranno comunque essere comunicati i dati economici, contabili e strutturali previsti dai modelli.

 

Le novità del software “Il tuo ISA

 

Proseguendo nel percorso di semplificazione degli adempimenti correlati alla dichiarazione dei dati ISA, è stata messa a punto, per la campagna dichiarativa 2021, una nuova funzionalità del software “Il tuo ISA 2021”. In particolare è possibile importare alcune delle informazioni relative a dati contabili, già dichiarate utilizzando il software “RedditiOnLine”, all’interno dei quadri RE, RF e RG dei modelli Redditi 2021. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 giugno 2021)

 

Tutte le novità degli ISA 2021 per il periodo d’imposta 2020

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 E del 4 giugno 2021: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l’anno 2020 – Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2020 – I correttivi COVID-19 – Novità della modulistica 2021 – Dati precalcolati ISA2021. Novità – “Il tuo Isa 2021” – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2020 – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – DM 02/02/2021 – DM 30/04/2021 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 aprile 2021, prot. n. 103206/2021

 

 




“Precalcolate ISA2021”. Disponibile il software per la compilazione della richiesta per l’acquisizione massiva 

A partire dal 3 maggio 2021 sarà possibile inviare le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate ISA2021”

Il software Richiesta Precalcolate ISA 2021 (Versione software 1.0.0 del 30/04/2021) consente agli intermediari la compilazione delle Comunicazioni di richiesta delle Precalcolate ISA e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che con provvedimento del 28 gennaio 2021, prot. n. 27444/2021, sono state indicate le modalità con cui possono essere acquisiti gli ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2020, le variabili “precalcolate Isa 2021”, sia massivamente, attraverso i servizi telematici delle Entrate, sia puntualmente, tramite il proprio cassetto fiscale.

 

Link al provvedimento del 28 gennaio 2021 prot. n. 27444/2021, recante: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021».
Link esterno al sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/




Isa 2021, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti

 

Sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli in versione definitiva per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Con il provvedimento di del 28 gennaio 2021, infatti, vengono approvati i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2020 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2021 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2021” per il periodo d’imposta 2020 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021.

 

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021 (provvedimento del 28/01/2021)

 

Link alla  modulistica ISA per il periodo d’imposta 2020 approvata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 gennaio 2021




Tutte novità degli Isa per il periodo d’imposta 2019. In caso di basso punteggio evidenziare le cause nel campo “note aggiuntive”

Con circolare n. 16 del 16 giugno 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti in ordine all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Oltre ad una analisi di tutti gli interventi effettuati sugli ISA in relazione al periodo d’imposta 2019, compreso un approfondimenti in tema di attribuzione di rilevanti premialità ai contribuenti che presentano un punteggio ISA adeguato, nella sezione delle risposte ai quesiti, ribadito che “il contribuente, soprattutto nel caso in cui l’applicazione degli ISA determini un basso punteggio di affidabilità, ha sempre la possibilità di evidenziare nel campo Note aggiuntive del software di applicazione “Il tuo ISA, particolari circostanze specifiche riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, seppur non annoverate tra quelle che per legge o per decreto determinano una causa di esclusione, potrebbero non essere adeguatamente colte con l’applicazione degli indici”.

Questo perché, l’attribuzione di un determinato punteggio non comporta, di per sé, l’attivazione di attività di controllo.

Pertanto, è consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive” presenti nel software di compilazione. (Cfr. risposta che il Mef, nella persona del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, ha dato in un question time (n. 5-02753) in Commissione VI Finanze della Camera (Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019).

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 16 giugno 2020, con oggetto: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l’anno 2019 – Modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto – Nuove cause di esclusione – Novità della modulistica – Ulteriori dati forniti dall’Agenzia per consentire l’applicazione degli ISA – Gli ISA evoluti e il softwareIl tuo Isa 2020” – Indicazioni operative relative al funzionamento del software per il periodo d’imposta 2019 – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2019 – Ultime disposizioni attinenti agli Isa (Articolo 148 del decreto legge n. 34/2020) – Risposte a quesiti – Art. 9-bis, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – DM 24/12/2019 – DM 28/02/2020 -Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30/01/2020 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 30/04/2020

 

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2019. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1° aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019»




Isa, approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti 

 

Sono disponibili da oggi sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli in versione definitiva per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Con il provvedimento di oggi, infatti, vengono approvati i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2020 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2020” per il periodo d’imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.

 

Modelli e istruzioni online

 

I 175 modelli sono disponibili con le relative istruzioni e costituiscono parte integrante della dichiarazione da presentare insieme ai modelli Redditi. Dovranno essere utilizzati dai contribuenti soggetti agli indici, ovvero quelli che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa (elenco allegato alle istruzioni Parte Generale). Una volta compilati, i modelli dovranno essere trasmessi alle Entrate, in maniera telematica, insieme alla dichiarazione dei redditi, tramite i canali Entratel o Fisconline oppure incaricando un intermediario.

 

Le indicazioni per consultare e acquisire i dati “precalcolati”

 

Il provvedimento definisce, inoltre, le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2019, sia massivamente, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, che puntualmente, accedendo al proprio cassetto fiscale. Nel primo caso gli intermediari in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente possono trasmettere all’Agenzia via web un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali ricevere i dati “precalcolati”.

 

Cosa sono gli Isa

 

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono un insieme di indicatori che consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala che va da 1 a 10, con l’obiettivo di stimolare la compliance e rafforzare la loro collaborazione con l’Amministrazione finanziaria. I contribuenti che ottengono punteggi più alti risultano, infatti, più “affidabili” e per questo hanno accesso a importanti benefici premiali, come, per esempio, l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020)

 

I Modelli ISA costituisco parte integrante del modello REDDITI 2020 e sono utilizzati per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA).

I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate 

 

 

 




Acconti novembre 2019: riduzione per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019

Acconti novembre 2019

 

L’articolo 58 (Quota versamenti in acconto) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), in corso di conversione in legge, ha previsto, per soggetti ISA e loro “Collegati”,  che la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, deve essere rimodulata in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50 per cento, anziché 40 e 60 per cento.

Di conseguenza, già la seconda rata dell’acconto (di novembre 2019) è dovuta, in ogni caso, nella misura del 50 per cento, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40 per cento; quando invece l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90 per cento.

Stante il richiamo contenuto nell’articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019 ai soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, la modifica normativa si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, sui quali sono stati forniti chiarimenti con le risoluzioni n. 64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1° agosto 2019.

Si tratta dei contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Quanto all’ambito oggettivo, la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall’articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019, anche:

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari. E ciò in considerazione di quanto chiarito, in relazione all’ambito soggettivo, con la citata risoluzione n. 64/E del 2019;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Questi i generosi chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 12 novembre 2019.

Perimetro di applicazione degli acconti al 50%. Ricalcolo per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 del 12 novembre 2019: «RISCOSSIONE – ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE) – Rideterminazione delle rate degli acconti d’imposta – Perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50% – Ambito soggettivo – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Ambito oggettivo – IRPEF, IRES, IRAP, Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari, Cedolare secca, IVIE e IVAFE – Art. 58 del D.L. 26/10/2019, n. 124 (cd. “Decreto Fiscale”) – Commi 3 e 4 dell’art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»

La legislazione e la prassi richiamata dalla risoluzione:

Il testo del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

La relazione con la ratio del provvedimento

 

Alla proroga per i soggetti ISA ammessi anche forfetari e contribuenti nel regime di vantaggio

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 E del 28 giugno 2019: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – PROROGA DEI VERSAMENTI – Periodo d’imposta 2018 – Proroga dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA – Ambito applicativo – Art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga ISA dei versamenti da dichiarazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 71 E del 1° agosto 2019: «RISCOSSIONE – ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE) – PROROGA DEI VERSAMENTI – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Termini e modalità di rateizzazione – Commi 3 e 4 dell’art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»




Soggetti ISA. Suddivisione fifty fifty degli acconti Irpef, Ires e Irap

Arriva la rideterminazione al 50% degli  acconti (Irpef, Ires e Irap) per le soggetti che applicano gli Isa. In pratica, per dei contribuenti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro cambia la ripartizione degli acconti: le due rate saranno di pari importo, ognuna del 50%, non più la prima del 40% e la seconda del 60%. La novità già operativa per l’anno in corso (dal 27/10/2019), fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. La nuova suddivisione degli acconti si applica anche ai soci delle società di persone, ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti e a i collaboratori di imprese familiari se le società/associazioni partecipate sono soggetti ISA che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.


Nota (1) – Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 944), l’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

 

 

Il testo dell’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019

Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019

 

Art. 58
Quota versamenti in acconto

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2019

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Commenti

 

Calcolo contributi INPS dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali. Non vanno computati i redditi percepiti in qualità di socio di S.r.l. che si limita ad investire i propri capitali  di Enrico Molteni

Obbligazione contributiva in esito ad accertamento tributario. I c.d. effetti “espansivi” della recente sanatoria delle liti
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezione Lavoro

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali soci di S.R.L. Determinazione Imponibile contributivo

 

Socio di Srl che si limita ad investire i propri capitali. Gli utili non sono soggetti a contributi INPS anche se iscritto alla gestione artigiani o commercianti in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 21540 del 20 agosto 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Imponibile contributivo – Reddito d’impresa di riferimento – Artigiano e socio di S.r.l. – Avviso di addebito INPS per contributi dovuti alla gestione artigiani a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al reddito da partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo al reddito da partecipazione in società a responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività lavorativa – Iscrizione alla gestione artigiani – Irrilevanza – Applicazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/92 – Esclusione – Conseguenze  – Annullamento del recupero INPS – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438»

Socio di diverse Srl. Gli utili derivanti dalle partecipate per le quali non svolge attività lavorativa non sono soggetti a contributi INPS anche se iscritto alla gestione commercianti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23790 del 24 settembre 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Imponibile contributivo – Reddito d’impresa di riferimento – Lavoratore autonomo, vice-presidente di C.d.A. di società di capitali, al cui interno svolgeva attività lavorativa, nonché titolare di quote di partecipazione in altre società di capitali, nelle quali non svolgeva attività lavorativa – Avviso di addebito INPS per contributi dovuti alla Gestione IVS Commercianti a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al reddito da partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo al reddito da partecipazione in società a responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività lavorativa – Iscrizione alla Gestione Commercianti – Irrilevanza – Applicazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/92 – Esclusione – Conseguenze – Annullamento del recupero Inps – Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438»

 

Chiusura agevolata della lite fiscale pendente della controversia riguardante l’accertamento di maggiore reddito – Irrilevanza ai fini INPS

 

Priva di effetti la definizione agevolata delle liti fiscali sul correlativo debito previdenziale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23301 del 18 settembre 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società di persone – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato dell’Agenzia delle entrate – Nella specie, Gestione commercianti – Notifica cartella dalla S.C.C.I. S.p.A. per conto dell’INPS ai fini del recupero del credito relativo alla parte variabile della contribuzione per la gestione dei commercianti per maggior reddito accertato – Definizione in sede contenziosa per mezzo della chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti della controversia riguardante l’accertamento di maggiore reddito – Irrilevanza ai fini INPS -Estraneità della sanatoria delle liti fiscali ai contributi previdenziali – Affermazione – Possibilità del giudice del Lavoro investito della controversia previdenziale di valutare la legittimità o meno dell’originario comune e propedeutico avviso di accertamento dell’A.F., con conseguenti oneri di impugnazione dello stesso – Art. 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111»

 

Prassi

 

Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Liquidazione IVAFE

 

Nuovi chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del quadro RW e sull’applicazione dell’IVAFE

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 386 del 19 settembre 2019: «MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Liquidazione IVAFE – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (compilazione del modulo RW del modello “REDDITI” Persone Fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Prodotti finanziari – Strumenti finanziari – Valori mobiliari -Definizione – Art. 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Fatturazione elettronica – Emissione di unica fattura mensile riepilogativa

 

Emissione cumulativa e anticipata di fattura per prestazioni di servizi “ordinari”. Possibile alla fine dal mese con invio allo Sdi entro 12 giorni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 389 del 24 settembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Prestazioni di servizi – Emissione di unica fattura mensile riepilogativa – Modalità – Art. 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, comma 2, lett. g-bis), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

 

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): ultimi chiarimenti

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 20 settembre 2019

 

Diritto societario – I chiarimenti dei notai

 

Nuovi orientamenti dei notai del Triveneto: in chiaro le clausole per estromettere il socio inattivo, i limiti ai poteri di gestione dei soci e le decisioni dell’organo gestorio unipersonale

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre VenezieNuovi orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari – Settembre 2019

 

Legislazione

Enti del Terzo Settore e imprese sociali – Bilancio sociale

 

Redazione del bilancio sociale per gli Enti del Terzo Settore: adottate le Linee Guida

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019: «Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore»

 

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

 

Escluso ogni automatismo tra accertamento e voto ISA. Ribadita l’importanza delle giustificazioni nelle note aggiuntive per evitare i controlli

Atti parlamentari – Interrogazioni n. 5-02753 – Giacomoni e n. 5-02754 – Centemero della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019 – recanti: «Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA)»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Escluso ogni automatismo tra accertamento e il voto conseguito dai contribuenti con le pagelle fiscali Isa. Ribadita l’importanza delle giustificazioni nelle note aggiuntive per evitare i controlli

 

L’attribuzione di un determinato punteggio “non comporta, di per sé, l’attivazione di attività di controllo. Tuttavia, i contribuenti che dovessero ottenere punteggi inferiori a 6 possono, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive. In ogni caso è sempre consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive” presenti nel software di compilazione. Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l’Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi, solo sulle “posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli” tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi. Questa in definitiva la sintesi della risposta (di seguito riportata) che il Mef, nella persona del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, ha dato in un question time (n. 5-02753) in Commissione VI Finanze della Camera.

 

Question Time – Commissione VI Finanze della Camera

 

 VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

 

Atti parlamentari – Interrogazioni n. 5-02753 Giacomoni e 5-02754 Centemero recanti: «Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA)» – Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019 – Presidenza della presidente Carla Ruocco Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

 5-02753 Giacomoni: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA).

 5-02754 Centemero: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Sestino GIACOMONI (FI) illustra l’interrogazione in titolo, sottolineando come il Governo sia riuscito in brevissimo tempo a provocare lo sciopero dei commercialisti ed a complicare ulteriormente la vita dei cittadini italiani, semplificando solo quella dell’Agenzia delle entrate. Sottolinea come con il passaggio dal Governo della Lega a quello del PD nulla sia cambiato, e si assista all’ulteriore moltiplicarsi di tasse di scopo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) illustra a sua volta l’interrogazione in titolo, rilevando come a suo avviso la situazione, con il cambio di Governo, non sia rimasta uguale, ma sia nettamente peggiorata, anche in considerazione del fatto che gli ISA furono introdotti proprio dal Partito Democratico. Ricorda infatti che il Governo Renzi, dapprima abolì gli studi di settore, quindi introdusse gli ISA, stimando le misure capaci di determinare un recupero di evasione fiscale pari ad oltre un miliardo e mezzo di euro. Per questo motivo, quando la Commissione Finanze, in questa legislatura, in sede di esame della proposta di legge C. 1074 sulle semplificazioni fiscali, ha tentato di abolire gli ISA, vi ha dovuto rinunciare poiché sarebbe stato necessario reperire una enorme quantità di risorse.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4 di seguito riportato).

Sestino GIACOMONI (FI) ringrazia il sottosegretario Baretta per la risposta fornita – risposta la cui complessità già costituisce una risposta – ed auspica che il Governo intervenga quanto prima per sospendere l’applicazione degli Isa per il 2018, o quantomeno renderli facoltativi. Sottolinea come il Viceministro Misiani sia stato probabilmente onesto quando ha specificato che la sospensione degli Isa avrebbe un impatto sui conti pubblici, e come sia quindi evidente che il problema principale sia quello della copertura. Non si tratta a suo avviso di una novità, poiché il nuovo Governo ha iniziato la propria attività proponendo di tassare le merendine, e finirà probabilmente con l’introduzione di una tassa patrimoniale.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) concorda sul fatto che vi sia un problema di risorse. Tuttavia il Governo dovrebbe riconoscere che gli Isa determinano delle anomalie evidenti e dovrebbe aderire alle richieste legittime dei commercialisti, rendendo perlomeno facoltativi gli indici sintetici di affidabilità per il 2018.

Carla RUOCCO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

 

ALLEGATO 4

 

  TESTO DELLA RISPOSTA

 

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che alcune Associazioni di commercialisti ed esperti contabili hanno proclamato l’astensione dei propri iscritti dalle attività connesse agli adempimenti fiscali dei contribuenti nelle giornate del 30 settembre e 1o ottobre 2019.

Il motivo dell’agitazione, che si estende anche alla partecipazione alle udienze nelle Commissioni tributarie da parte dei professionisti, è connesso alle criticità che si stanno verificando in ordine all’applicazione per l’anno d’imposta 2018 dei nuovi Indici sintetici di affidabilità (ISA).

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative volte a risolvere le predette criticità ed in particolare, prospettano la possibilità che, per il primo anno di applicazione (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018) sia consentito ai contribuenti procedere alla compilazione e al calcolo degli ISA in via meramente facoltativa nell’ottica di perfezionare tale strumento e renderlo operativo “a regime” dal periodo d’imposta successivo o, in alternativa l’integrale disapplicazione degli ISA per l’anno 2018.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che gli ISA rappresentano un sistema che, attraverso l’introduzione di importanti elementi di novità, mira a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari.

Va ricordato agli stessi è correlato l’accesso a significativi regimi premiali specificati, sulla base della norma di legge (articolo 9-bis decreto-legge n. 50 del 2017), dal provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate 10 maggio 2019: esonero dal visto conformità; esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative; anticipazione dei termini di decadenza per attività di accertamento.

Tanto premesso, in merito alle difficoltà riscontrate, a livello applicativo si evidenzia che le numerose revisioni cui è stato sottoposto il software per il calcolo degli ISA hanno riguardato soltanto un numero ridotto di indici e comunque, non hanno avuto impatto alcuno sui calcoli.

Allo stesso modo, deve evidenziarsi che la recente modifica recata dal decreto ministeriale 9 agosto 2019 si limita ad esplicitare aspetti afferenti le variabili precalcolate, già precedentemente definiti nel decreto ministeriale 27 febbraio 2019.

Quanto alle anomalie rilevate dagli operatori del settore nell’elaborazione dei dati storici e attuali dei contribuenti, deve evidenziarsi che nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20/E del 9 settembre 2019 è stato precisato che “non sussiste alcun obbligo specifico per contribuenti ed intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia ai fini del calcolo degli ISA, ma e data la possibilità di modificare tali dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia. Quindi il contribuente, laddove emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati”.

In merito alla asserita maggiore complessità degli ISA rispetto agli studi di settore, si osserva che l’adempimento dichiarativo in tema di ISA è molto semplificato rispetto a quello in passato previsto per gli studi di settore.

Infatti, i modelli ISA approvati per il periodo d’imposta 2018, paragonati ai modelli studi di settore approvati per l’annualità 2015, mostrano una rilevante contrazione delle informazioni richieste.

Inoltre, con gli ISA è stato eliminato l’obbligo di compilazione del modello di rilevazione dati per 8.500 contribuenti che dichiarano ricavi/compensi tra 5 e 7,5 milioni di euro, 210.000 soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e 19.000 contribuenti per cui l’attività costituisce una mera prosecuzione di attività prima svolte da altri soggetti.

In merito alle preoccupazioni generate nei contribuenti e in coloro che prestano consulenza ed assistenza fiscale si rappresenta che ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 14 del decreto-legge 50 del 2017 e del Provvedimento del 10 maggio 2019 (par. 6.1) del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è escluso ogni automatismo nell’accertamento, dovuto al risultato conseguito dal contribuente come effetto della soggezione agli ISA.

Come già chiarito nella circolare n. 20/E del 2019, l’attribuzione di un determinato punteggio “non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA), l’attivazione di attività di controllo”.

Deve inoltre ricordarsi che, i contribuenti che dovessero ottenere punteggi inferiori a 6 possono, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive.

In ogni caso è sempre consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive” presenti nel software di compilazione.

Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l’Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi, come chiarito dalla circolare n. 17/E del 2019, solo sulle “posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli” tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi.

Inoltre, per limitare l’aggravio di informazioni alla comunicazione delle quali è tenuto il contribuente, l’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha previsto che: «a partire dal periodo di imposta 2020, dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi. ».

In conclusione, l’applicazione degli ISA non implica un rigido automatismo nello svolgimento di attività di controllo e le risultanze di tale nuovo strumento di compliance rappresenteranno uno degli strumenti che consentirà all’Agenzia una sempre più ragionata azione di analisi del rischio, finalizzata a rendere più efficiente e a programmare in modo mirato l’azione di contrasto all’evasione, a concentrare le proprie risorse destinate alle attività di controllo sulle posizioni di coloro che mostrano reali e significativi elementi di criticità.

Il Governo avvierà un dialogo con gli operatori per rendere sempre più equo ed efficiente l’intero processo, rivedendone eventuali criticità.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

Commenti

L’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e l’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. a confronto: l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Soggetti che svolgono attività agricola: modalità di compilazione del Modello IRAP 2017

di Nicolò Li Causi e Debora Ricco

 

Prassi

IRAP
Esenzioni in agricoltura e pesca

IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo: le risposte ai quesiti sull’esenzione e restanti obblighi dichiarativi

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 18 luglio 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Soggetti passivi – Esenzioni in agricoltura e pesca – Riposte ai quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole – Art. 1, comma 70, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Versamenti (o compensazioni) nelle operazioni di fusione e scissione

Operazioni straordinarie: istituito il codice 74 per il versamento con F24 per conto del soggetto preesistente estinto

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 119 E del 25 settembre 2017: «RISCOSSIONE – Operazioni societarie di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 1997 – Versamenti (o compensazioni) di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione – Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente – Trasferimento degli obblighi alla società incorporante, beneficiaria, o comunque risultante dalla fusione o scissione – Attivazione del codice identificativo “74”, da indicare nel modello di versamento F24 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 4, del D.L. 11/03/1997, n. 50, conv., con mod., dalla L. 09/05/1997, n. 122»

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie
in cui è parte l’Agenzia delle entrate

Chiusura delle liti fiscali pendenti: le risposte ai quesiti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 25 settembre 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Risposte ai quesiti – Ambito di applicazione – Legittimazione a presentare la domanda di definizione in caso di fallimento – Compilazione del modello di versamento F24 – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione – Trattamento delle sanzioni – Sospensione dei termini di impugnazione – Art. 11, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21/07/2017, prot. n. 140316/2017»

 

Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute
e delle relative variazioni

Spesometro: dal blackout telematico mini proroga al 5 ottobre

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2017

 

Legislazione

Nuovo ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione

Lo Statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2017: «Approvazione dello Statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione»

 

Dividendi e plusvalenze
Percentuali di concorso al reddito

Incremento della quota imponibile IRPEF dei dividendi e delle plusvalenze del socio per tener conto della riduzione dell’IRES

La sintesi del provvedimento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344»

 

Progressiva eliminazione degli studi di settore
ISA applicabili a partire dal periodo d’imposta 2017

Approvato l’elenco degli ISA da elaborare per il periodo d’imposta 2017

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017, prot. n. 191552/2017: «Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2017»

 

Operazioni intracomunitarie
Obbligo di 
presentazione dei modelli intrastat

Elenchi Intrastat: soppressi i modelli trimestrali relativi agli acquisti e ridotto il numero dei contribuenti obbligati alla comunicazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 settembre 2017, prot. n. 194409/2017: «Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”). Attuazione dell’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19»

 

Avvertenze Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.