SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2026

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Gli approfondimenti

 

Accertamenti bancari. L’autorizzazione diventa il titolo verificabile della ingerenza nei dati del contribuente
di Enrico Molteni

ISA 2026, rinnovo del CPB e benefici premiali: i chiarimenti della circolare n. 4/E
di Eugenio Grimaldi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Accertamenti bancari

 

Indagini bancarie: la Cassazione riscrive i limiti dell’acquisizione dei dati bancari alla luce della CEDU. Chiariti anche i rimedi contro il travisamento della prova

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Cassazione (ricorso per) – Motivi del ricorso – Travisamento della prova – Nozione – Rimedi – Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. – Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. – Ammissibilità – Presupposti e limiti • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Attribuzioni e poteri degli uffici – Indagini bancarie – Accertamenti bancari – Dati emergenti dai conti correnti bancari – Acquisizione di dati, notizie e documenti presso intermediari finanziari – Autorizzazione dell’organo sovraordinato – Art. 32, primo comma, n. 7), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Art. 51, secondo comma, n. 7), DPR 633/1972 – Natura preparatoria e organizzativa dell’autorizzazione – Rilettura convenzionalmente ed eurounitariamente orientata – Art. 8 CEDU – Artt. 7, 8 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sentenza Corte EDU Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026 – Autorizzazione quale titolo dell’ingerenza nei dati bancari – Necessaria preesistenza alle indagini – Contenuto minimo verificabile – Presupposti, oggetto e limiti dell’accesso – Specifica contestazione del contribuente – Autorizzazione mancante o inidonea – Inutilizzabilità delle risultanze bancarie – Invalidità dell’avviso di accertamento nella parte fondata su tali dati – Rinvio al giudice di merito per la verifica della residua tenuta della pretesa – Art. 51, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

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SENTENZA/ORDINANZA (N. E DATA) OGGETTO DECISIONE RIFERIMENTI NORMATIVI NOTE RILEVANTI
Cass. Ord. n. 19960 del 15-6-2026 Mancata allegazione o conoscibilità del contenuto essenziale dell’autorizzazione La mancata allegazione o conoscibilità dell’autorizzazione rende inutilizzabile la documentazione bancaria. Art. 32 DPR 600/1973, art. 51 DPR 633/1972 Conferma principio di trasparenza e diritto di difesa
Cass. Ord. n. 20609 del 18-6-2026 Accertamento tributario – Indagini bancarie – Autorizzazione alle indagini L’autorizzazione ex art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972 deve essere preesistente, motivata e conoscibile. Mancanza o inidoneità rende inutilizzabili le risultanze bancarie e invalida l’avviso di accertamento. Art. 32 DPR 600/1973, art. 51 DPR 633/1972, sentenza CEDU Ferrieri-Bonassisa Conferma che senza autorizzazione valida, dati bancari non possono essere usati
Cass. Ord. n. 20694 del 18-6-2026 Indagini bancarie – Rivalutazione quadro indiziario residuo In caso di inutilizzabilità delle risultanze bancarie per mancanza di autorizzazione, si rivaluta il quadro indiziario residuo con altri elementi (es. valori OMI, mutuo). Art. 32 DPR 600/1973, art. 51 DPR 633/1972, art. 8 CEDU Valutazione complessiva del quadro probatorio residuo
Cass. Ord. n. 20978 del 20-6-2026 Indagini bancarie -Società-schermo e responsabilità fiscale In caso di società utilizzata come schermo, è possibile imputare il reddito alla persona fisica secondo art. 37 DPR 600/1973.

Necessaria prova del totale asservimento della società alla persona fisica.

Mancata allegazione o conoscibilità dell’autorizzazione rende inutilizzabili i dati bancari acquisiti.

Art. 37 DPR 600/1973, art. 32 DPR 600/1973 Imputazione reddito a persona fisica se società schermo; dati bancari inutilizzabili senza autorizzazione

 

Tribunali:

Sezioni Lavoro

 

 

Dichiarazione dei redditi – Emendabile anche ai fini previdenziali

 

Quadro RR, Quadro LM ed errori dichiarativi: la pretesa contributiva non può fermarsi al dato formale

Tribunale Ordinario di Monza – Sezione Lavoro Civile – Sentenza n. 702 del 25 maggio 2026: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestione commercianti – Socio di società a responsabilità limitata – Membro del consiglio di amministrazione privo di incarichi operativi – Partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Onere della prova a carico dell’INPS – Redditi da partecipazione in società di capitali senza prestazione di attività lavorativa – Redditi di capitale – Erronea inclusione nel Quadro RR tra i redditi d’impresa – Dichiarazione integrativa presentata tardivamente – Irrilevanza ai fini della sussistenza sostanziale dell’obbligo contributivo – Insufficienza del solo dato dichiarativo – Non debenza dei contributi eccedenti il minimale – Annullamento dell’avviso di addebito – Art. 1, commi 202 e 203, della L. n. 662/1996 – Art. 3-bis, D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 438 – Artt. 44 e 55 TUIR – Art. 2697 cod. civ.»

Conformi:

In senso conforme, quanto alla prevalenza dei presupposti sostanziali sull’errore formale contenuto nella dichiarazione dei redditi e alla possibilità di emendare i dati dichiarativi ai fini contributivi:

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

ISA – (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE)

 

ISA 2026, p.i. 2025: revisione di 85 indici, correttivi congiunturali, benefici premiali, semplificazione della modulistica e rinnovo del CPB 2026-2027 senza ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 6 luglio 2026: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2025 – Revisione completa di 85 indici e aggiornamento dei 173 ISA in vigore – Revisione congiunturale straordinaria per gli effetti delle tensioni geopolitiche, dei prezzi dell’energia e degli alimentari e dell’andamento dei tassi di interesse – Conferma delle condizioni di accesso ai benefici premiali – Semplificazione della modulistica e trasferimento tra i dati precalcolati delle informazioni relative alla condizione di pensionato, di lavoratore dipendente e all’esercizio dell’attività in forma cooperativa – Cause di esclusione per gli enti del Terzo settore – Aggiornamento del quadro F per le maggiorazioni del costo dei beni strumentali nuovi e per le attività agricole agevolate – Aggiornamento del quadro H per l’allineamento alla nuova disciplina del reddito di lavoro autonomo – Obbligo di compilazione del modello ISA per le società tra professionisti e le società tra avvocati escluse dall’applicazione degli indici – Rinnovo del Concordato preventivo biennale 2026-2027: rilevanza dei dati relativi al p.i. 2025 e impossibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA – Obbligo di acquisizione dei dati precalcolati per i contribuenti aderenti al CPB – Modalità di acquisizione dei dati ISA e CPB alla luce della delega unica – Società cooperative, società consortili e consorzi – Fedeltà dichiarativa ai fini del riconoscimento dei benefici premiali ISA e della corretta applicazione del CPB – Art. 9-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 -D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – D.M. 31 marzo 2026 – DM 15 aprile 2026 – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115744 del 13 aprile 2026 e n. 123160 del 22 aprile 2026»

 

Novità fiscali in materia di lavoro dipendente

 

Aumenti contrattuali e arretrati al 5%, domeniche, reperibilità e pernottamenti al 15%: si amplia la tassazione agevolata per i dipendenti privati

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 24 giugno 2026: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori dipendenti del settore privato – Agevolazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al 5 per cento sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026 – Limite reddituale di 33.000 euro – Incrementi corrisposti nel 2026 e riferiti ad annualità precedenti – Decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL – Indennità di cassa – Superminimo assorbibile – Ferie, permessi retribuiti, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre -Imposta sostitutiva al 15 per cento sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turni – Limite reddituale di 40.000 euro e plafond agevolabile annuo di 1.500 euro -Maggiorazione per lavoro domenicale – Rapporti di lavoro a tempo parziale – Retribuzione per lavoro straordinario festivo o notturno – Indennità di reperibilità anche in assenza di effettiva chiamata – Indennità di pernottamento -Assenza o mancata applicazione di un CCNL – Coordinamento con il regime agevolativo dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori trasferiti in Italia – Risposte a quesiti – Articolo 1, commi 7, 10, 11 e 12, della L. 30/12/2025, n. 199»

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps e Quadro RR 2026 – Istruzioni per artigiani, commercianti, professionisti e sportivi

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2026

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 62 del 27 maggio 2026: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata – Effetti del reddito concordato nel CPB nel calcolo dei contributi – Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2026-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2025 e in acconto 2026 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

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Approvati i modelli comunicazione dati ISA 2026 (e Cpb 2026 e 2027)

L’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli per la comunicazione ISA 2026, per l’anno d’imposta 2025 e per il calcolo del Cpb per gli anni 2026 e 2027

Per i modelli ISA2026 (approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 71684/2026) risulta confermata la consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione in base alla quale sono previste:

  • istruzioni Parte generale;
  • istruzioni comuni per i quadri APersonale, FDati contabili impresa e HDati contabili lavoro autonomo, utili per la compilazione di tutti gli ISA.

Al riguardo, si segnalano, quali elementi di novità, talune modifiche che sono state apportate nel Frontespizio e nel quadro C di alcuni modelli ISA, nonché nei quadri contabili, con impatti significativi sulla compilazione degli stessi.

Gli interventi nel Frontespizio sono stati effettuati in virtù del processo di semplificazione che, come verrà illustrato più dettagliatamente nel successivo paragrafo 3, impegna l’Amministrazione a rendere disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari le informazioni già in possesso e che risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici. Sono state pertanto eliminate, negli ISA in cui erano previste, le informazioni relative alla condizione di pensionato e/o di lavoratore dipendente, confluite invece tra gli ulteriori dati che vengono forniti dall’Agenzia delle entrate.

Analoghe considerazioni valgono per l’informazione, presente nel quadro C di alcuni ISA, relativa all’esercizio dell’attività in forma cooperativa, sia a mutualità prevalente, che in altra cooperativa.

Gli interventi sui quadri contabili, invece, si sono resi necessari per recepire gli aggiornamenti correlati alle relative disposizioni normative.

Di seguito le novità.

 

Parte generale – Cause di esclusione

 

Le seguenti cause di esclusione dall’applicazione degli ISA richiamate nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi dello scorso anno sono state eliminate dalle istruzioni parte generale degli ISA e dalle istruzioni dei modelli REDDITI 2026, relativi al periodo d’imposta 2025:

8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. n. 117 del 2017;

10 – imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Si ricorda che tali cause di esclusione dall’applicazione dagli ISA erano comunque subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

L’eliminazione di dette cause di esclusione è conseguente alle modifiche introdotte dagli articoli 8 e 14 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 846 e ss.); a seguito di tali modifiche, infatti, è stato, da un lato eliminata la previsione secondo cui l’esclusione dall’applicazione dagli ISA è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, dall’altro ridefinito il momento di efficacia delle disposizioni del Codice del Terzo settore e della disciplina delle imprese sociali, in tema di applicazione degli ISA, fissandone la decorrenza a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Pertanto, nei modelli REDDITI 2026, il riferimento alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA individuate dai codici 8, 9 e 10 sono state eliminate dalle relative istruzioni, non essendo operative per il periodo di imposta 2025.

Nelle istruzioni dei modelli REDDITI 2027, relative al periodo d’imposta 2026 (primo periodo d’imposta interessato dall’applicazione delle nuove disposizioni fiscali), saranno introdotti nuovamente i codici 8, 9 e 10, per consentire ai soggetti interessati di segnalare le cause di esclusione in commento.

 

Quadro F – Dati contabili impresa

 

La struttura del quadro F non presenta particolari novità rispetto a quella prevista per il periodo d’imposta 2024, tuttavia, sono stati effettuati alcuni aggiornamenti riguardanti le istruzioni alla compilazione dei righi F13Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.), F15Ammortamenti ed F17 – Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative.

In particolare, un primo intervento, comune ai citati righi, riguarda l’inserimento del riferimento all’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1656), che ha introdotto la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria), funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla L. n. 199 del 2025 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1684 e ss.) e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Nello specifico, le istruzioni alla compilazione del rigo F13 e del rigo F15 sono state integrate nella parte in cui è precisato che, nel campo 1, non deve essere indicato, rispettivamente, l’importo relativo alla maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria ovvero delle quote di ammortamento, determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dalle diverse disposizioni normative che si sono susseguite nel corso degli anni, ivi compresa, da ultimo quella prevista dalla L. n. 199 del 2025.

Con riferimento al rigo F17, le istruzioni alla compilazione del campo 4di cui maggiorazioni fiscali, sono state aggiornate al fine di includere l’importo riferito alla maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria e delle quote di ammortamento connessi alla fruizione della suddetta misura agevolativa.

Tali aggiornamenti si collocano in continuità con quelli effettuati negli anni pregressi per la gestione delle agevolazioni fiscali e hanno l’obiettivo di garantire la neutralità della maggiorazione ai fini dell’esito dell’applicazione degli ISA.

Al riguardo, appare opportuno precisare che, sebbene la norma abbia introdotto la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026, lo specifico aggiornamento effettuato sul modello ISA si è reso necessario al fine di assicurare il corretto adempimento dichiarativo da parte dei contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e in corso al 31 dicembre 2025.

Il secondo e ultimo intervento riguarda l’inserimento di uno specifico box ATTENZIONE” nella compilazione del rigo F17 ed è riferito esclusivamente ai contribuenti che presentano il modello REDDITI PF. Per tale tipologia di soggetti, è stato specificato che il reddito relativo alle attività agricole assoggettato al regime fiscale agevolato in applicazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36, non deve essere indicato nel rigo F17, campo 1 e campo 4, in coerenza con le modalità di compilazione previste per il modello REDDITI PF.

 

 Quadro H – Dati contabili lavoro autonomo

 

Nei modelli ISA2026 è stata confermata la struttura del quadro H, destinato a recepire i dati contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per i soggetti esercenti attività professionali. La configurazione e l’articolazione dei righi del quadro H si presentano in sostanziale continuità con quanto previsto nel quadro RE del modello REDDITI. Le istruzioni al modello ISA, infatti, rinviano espressamente ai corrispondenti righi del quadro RE, assicurando coerenza tra i due modelli dichiarativi.

Al riguardo, occorre evidenziare che l’articolo 5 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 e l’articolo 1 del decreto-legge n. 84 del 2025, intervenendo sull’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno introdotto significative modifiche al regime di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Alla luce delle modifiche normative apportate al citato articolo 54, sono stati aggiornati i riferimenti contenuti nelle istruzioni del quadro H, in modo da allinearli al nuovo impianto normativo, senza tuttavia modificare la struttura generale del quadro stesso.

Come per lo scorso anno, l’unica rilevante differenza rispetto agli anni passati, in merito alla corrispondenza tra le istruzioni al modello ISA e i corrispondenti righi del quadro RE, riguarda le spese relative a beni ed elementi immateriali di cui all’articolo 54-sexies del Testo unico delle imposte sui redditi. Tali oneri, che nel modello REDDITI sono indicati al rigo RE10A del quadro RE, devono essere riportati al rigo H19 del quadro H del modello ISA relativo alle altre spese documentate deducibili.

 

Società tra professionisti e società tra avvocati

 

Le società tra professionisti (STP) di cui all’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e le società tra avvocati (STA), di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

a)Attività di ingegneria”, codice attività 71.12.10;

b)Attività di commercialisti”, codice attività 69.20.01;

c)Attività di esperti contabili”, codice attività 69.20.03;

d)Attività di consulenti del lavoro”, codice attività 69.20.04;

e)Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici”, codice attività 71.11.01;

f)Attività di architettura n.c.a.”, codice attività 71.11.09;

g)Servizi veterinari”, codice attività 75.00.00;

h)Attività legali e giuridiche”, codice attività 69.10.10;

come per l’anno precedente, sebbene ancora escluse dall’applicazione degli ISA, sono tenute alla compilazione del modello afferente alla specifica attività economica.

Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 è stato mantenuto, negli ISA EK02U, EK04U, EK05U, EK18U e EK22U, il quadro EDati per la revisione, introdotto lo scorso anno, con le informazioni relative alla “Modalità organizzativa” e alla “Ripartizione dei ricavi” per monitorare lo svolgimento delle relative attività sotto forma di STP o di STA.

La compilazione dei modelli da parte di tali soggetti consentirà di acquisire le informazioni utili alla eventuale elaborazione dei relativi ISA nelle prossime annualità.

 

L’applicazione degli ISA e il rinnovo del Concordato preventivo biennale: chiarimenti

 

Nei confronti dei contribuenti che hanno aderito alla proposta di CPB per il biennio 2024-2025 e che intendono rinnovarlo per il biennio 2026-2027, il reddito e il valore della produzione netta effettivi, rettificati ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (decreto CPB), relativi all’ultimo anno del biennio del CPB, rappresentano la base su cui sarà effettuata la valutazione economica finalizzata all’individuazione del reddito e del valore della produzione netta concordabili per il biennio 2026-2027.

Nello specifico, il periodo d’imposta 2025 rappresenta la prima annualità per la quale trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 14 del decreto CPB secondo cui, decorso il biennio oggetto di concordato, i soggetti che abbiano conservato i requisiti necessari per potervi accedere e nei confronti dei quali non siano insorte cause di esclusione, potranno aderire a una nuova proposta di concordato biennale. Pertanto, nei confronti dei citati contribuenti, i dati relativi al periodo d’imposta 2025, comunicati attraverso la presentazione del relativo modello ISA, comprensivi degli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate (c.d. dati precalcolati) e dell’esito dell’applicazione degli ISA stessi, sono rilevanti ai fini dell’elaborazione della nuova proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

In particolare, il punteggio risultante dall’applicazione degli ISA assume rilevanza, non solo ai fini della definizione della proposta, ma anche ai fini del calcolo dell’eventuale imposta sostitutiva, secondo le previsioni dell’articolo 20-bis del decreto CPB.

Al riguardo, appare opportuno chiarire che, per coloro che hanno già aderito al CPB per il primo biennio e intendono rinnovare l’adesione per un secondo biennio, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2025.

Tale preclusione è correlata alla circostanza che per tali soggetti il reddito e il valore della produzione relativi al periodo d’imposta 2025 restano quelli determinati in sede di adesione al CPB.