SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2026

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Speciale – Decreto-legge “Fiscale” 2026 convertito in legge

 

Il decreto-legge “Fiscale” 2026 convertito in legge

D.L. 27/03/2026, n. 38, conv., con mod., dalla L. 22/05/2026, n. 88

 

L’analisi normativa del “D.L. Fiscale ” 2026

Articolo per articolo, tutte le novità fiscali introdotte

Il testo del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, conv., con mod., dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica»

 

coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

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D.L. n. 38/2026, conversione per il decreto fiscale: nel testo confluisce il D.L. n. 42 e si allarga il perimetro delle misure tributarie

Nella seduta di mercoledì 20 maggio la Camera, ha approvato in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (Approvato dal Senato) (A.C. 2935); in precedenza, con 169 voti favorevoli e 93 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sullo stesso provvedimento.

Il provvedimento, originariamente composto da 19 articoli per un totale di 48 commi, consta, a seguito dell’esame del Senato, di 37 articoli; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due finalità: 1) prevedere misure urgenti in materia fiscale; 2) prevedere misure urgenti per garantire l’operatività delle pubbliche amministrazioni, nonché il regolare svolgimento delle attività economiche.

Nel provvedimento risulta “confluito” il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (presentato per la conversione al Senato A.S. 1865), che l’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; si segnala, peraltro, che il decreto confluito modifica esplicitamente diverse disposizioni del decreto-legge in esame, così realizzando un “intreccio” fra decreti-legge in corso di conversione.

Sul piano contenutistico, il Capo I concentra il nucleo fiscale del provvedimento: base imponibile IVA nelle operazioni permutative, lavoratori impatriati, redditi dei marittimi, rateizzazione dell’avviamento negativo, ritenute sulle provvigioni, iperammortamento, concordato preventivo biennale, Transizione 5.0, accise, credito d’imposta per le imprese agricole, sostegno all’internazionalizzazione, riscossione, definizione agevolata, dividendi, PEX e imposta di bollo.

Più nel dettaglio, il capo I – articoli da 1 a 12-bis – reca misure urgenti in materia fiscale, concernenti: il trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento (articolo 1); modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati (articolo 2); il regime di imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi (articolo 2-bis); la disciplina di talune verifiche fiscali da parte delle pubbliche amministrazioni verso gli esercenti di arti e professioni (articolo 2-ter); la rateizzazione della tassazione dell’avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali (articolo 3); un’esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti (articolo 4); il differimento dell’applicazione di un contributo amministrativo a copertura di spese collegate alle importazioni di pacchi (articolo 5); la disciplina della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale (articolo 6); la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (articolo 7); la disciplina del concordato preventivo biennale (articolo 7-bis); il sostegno alle imprese e il rafforzamento della competitività nel settore marittimo, nonché l’istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane e l’introduzione di un regime fiscale agevolato, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nei confronti dei soggetti coinvolti nello svolgimento della “America’s Cup – Napoli 2027” (articolo 8); la proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle aliquote di accise sui carburanti (articolo 8-bis); la disciplina della sorveglianza dei prezzi dei carburanti (articolo 8-bis.1); un credito d’imposta in favore delle imprese agricole (articolo 8-ter); il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane che abbiano subito un impatto negativo dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto nel Golfo persico (articolo 8-quater); una particolare forma di esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti (articolo 9); la disciplina della riscossione coattiva e della riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione (articolo 10); la disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione (articolo 10-bis) e della riscossione della tariffa del servizio idrico integrato (articolo 10-ter); la proroga dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale per le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale (articolo 10-quater); l’estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (articolo 10-quinquies); il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze (articolo 11); l’importo dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 12) e una norma di interpretazione autentica in merito al trasferimento della proprietà di taluni beni immobili all’Automobile Club d’Italia (articolo 12-bis).

Il capo II – articoli da 13 a 19 – reca ulteriori misure urgenti, riguardanti: proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l’operatività di CONSAP S.p.A. (articolo 13); la disciplina di taluni crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 14); l’integrazione di alcune misure di riforma dell’amministrazione fiscale degli enti territoriali, per il completamento del federalismo fiscale (articolo 14-bis); disposizioni finanziarie per l’attuazione di una delega legislativa in materia di florovivaismo (articolo 14-ter); la materia dell’educazione finanziaria (articolo 15); la disciplina dei pagamenti elettronici (articolo 15-bis); l’interpretazione autentica di disposizioni in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola (articolo 15-ter); la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (articolo 16); il contributo unificato per gli enti patrocinati dall’Avvocatura dello Stato (articolo 17); la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione per gli enti locali situati nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nel 2026 (articolo 17-bis); le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri derivanti dal decreto in esame (articolo 18); la disciplina sul rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise (articolo 18-bis); la clausola di entrata in vigore del decreto (articolo 19).




Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Le relazioni (illustrativa e tecnica) delle nuove disposizioni fiscali ed economiche

Pubblicate le Relazioni delle Decreto fiscale

Nel procedimento di conversione del decreto-legge, la relazione illustrativa e la relazione tecnica non svolgono una funzione meramente descrittiva, ma costituiscono il principale strumento di ricostruzione della ratio legis. Esse esplicitano le finalità dell’intervento, chiariscono l’ambito applicativo delle disposizioni e, soprattutto, rendono intellegibili le scelte sottese al dato normativo, che spesso, nella sua formulazione sintetica, non consente di coglierne integralmente portata ed effetti. Inoltre, la relazione tecnica assume un ruolo decisivo perché traduce le norme in termini di impatto finanziario, evidenziando il reale perimetro operativo delle misure.

Questo approccio risulta essenziale ad esempio nella lettura dell’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Il testo normativo, infatti, si limita a prevedere il riconoscimento di un contributo pari al 35% del credito d’imposta richiesto, ma è solo attraverso la relazione tecnica che emerge con chiarezza la logica della misura: non un incentivo pieno, bensì un riparto parziale di risorse limitate su un ammontare complessivo di investimenti ammissibili significativamente superiore al plafond disponibile.

 

La lettura “tecnica” dell’articolo 8 consente di chiarire con precisione portata e limiti della misura in favore dei cd.  “esodati” della Transizione 5.0 

 

In primo luogo, sotto il profilo strettamente normativo, la disposizione non introduce un “taglio” del credito d’imposta, ma prevede il riconoscimento di un contributo pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta originariamente richiesto dalle imprese che, pur avendo presentato comunicazioni valide nell’ambito del meccanismo “Transizione 5.0”, non hanno beneficiato dell’agevolazione per esaurimento delle risorse.

Da ciò deriva, sul piano sostanziale, un effetto equivalente a una riduzione del 65% del beneficio atteso, ma tale riduzione:

  • non incide su un credito già riconosciuto;
  • riguarda esclusivamente una platea di soggetti rimasti integralmente esclusi dal beneficio originario;
  • si configura come misura sostitutiva e compensativa, non come revisione in diminuzione di diritti acquisiti.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

La relazione tecnica conferma questa impostazione: il plafond di 537 milioni è costruito come 35% del fabbisogno teorico (circa 1,5 miliardi di euro) relativo agli investimenti risultati tecnicamente ammissibili ma non finanziati.

Ne consegue che la misura ha natura selettiva e “pro quota”, fondata su un criterio di riparto parziale delle risorse disponibili.

Quanto al secondo profilo, relativo all’esclusione degli investimenti in fonti di energia rinnovabile (in particolare impianti fotovoltaici ad alta efficienza), il dato normativo e la relazione tecnica risultano coerenti nel delimitare l’ambito oggettivo della misura.

L’articolo 8 richiama infatti:

  • gli investimenti di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016 (beni materiali e immateriali “Industria 4.0”);
  • nonché le spese di certificazione.

La relazione tecnica, nel quantificare la platea, conferma che il perimetro è costruito sui dati relativi agli investimenti “Transizione 5.0” riconducibili a tali categorie.

Ne deriva, sotto il profilo tecnico:

  • che la misura non estende automaticamente il contributo a tutte le tipologie di investimenti agevolabili nel quadro “Transizione 5.0”, ma si limita a quelli riconducibili agli allegati A e B;
  • che eventuali investimenti in impianti energetici (ivi inclusi quelli fotovoltaici ad alta efficienza) restano esclusi se non rientrano nelle categorie tipizzate richiamate dalla norma.

Questo elemento è particolarmente rilevante, perché determina un disallineamento tra:

  • la platea degli investimenti originariamente incentivati (che, nel modello “Transizione 5.0”, include anche componenti energetiche e di efficientamento);
  • e la platea degli investimenti effettivamente “recuperabili” tramite il contributo sostitutivo.

In termini applicativi, ciò comporta che:

  • imprese con investimenti integralmente ammissibili in origine potrebbero ricevere il contributo solo parzialmente (35%) e su una base ridotta;
  • gli investimenti energetici, pur se effettuati in coerenza con la disciplina previgente e con requisiti tecnici (es. registri ENEA), possono risultare totalmente esclusi dal meccanismo compensativo.

In conclusione, sotto il profilo tecnico:

  • la misura realizza un riparto proporzionale (35%) di risorse limitate su crediti non finanziati, senza incidere su posizioni giuridiche consolidate;
  • ma presenta una selettività oggettiva restrittiva, che può determinare effetti disomogenei tra tipologie di investimento, in particolare penalizzando componenti non riconducibili agli allegati A e B, anche se originariamente incentivabili.



Decreto-legge “fiscale” approvato il 27 marzo 2026: correttivi alla legge di bilancio 2026 tra decorrenze IVA, ammortamenti, importazioni low value e ripristino del regime dividendi e PEX

Aggiornamento del 28 marzo 2026

Il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 72 del 27 marzo 2026.

È entrato in vigore il 28 marzo 2026.

Riepilogo
Decreto-legge: 27 marzo 2026, n. 38
Oggetto: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 72 del 27-3-2026
Entrata in vigore: 28-3-2026
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Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di venerdì 27 marzo 2026, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Il provvedimento interviene con una pluralità di disposizioni di natura eterogenea, ma riconducibili a una funzione unitaria di correzione, coordinamento e differimento di alcune misure introdotte con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026).

Tra le principali misure fiscali si segnalano: la posticipazione della decorrenza del novellato regime IVA delle operazioni permutative; il differimento dell’applicazione del contributo sulle importazioni di beni di modesto valore, con esclusione per le spedizioni effettuate fino al 1° luglio 2026; in materia di iper-ammortamenti, l’eliminazione del vincolo relativo alla produzione dei beni agevolati in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo SEE; l’introduzione, per i premi sportivi dilettantistici, di una soglia di esenzione da ritenuta fino a 300 euro; nonché il sostanziale ripristino del previgente regime dei dividendi e della participation exemption (PEX).

 

 

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Di seguito l’elenco delle novelle contenute nel provvedimento urgente.

Credito d’imposta per le imprese: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.

Operazioni permutative: si modifica la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d’imposta.

Lavoratori impatriati: si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

Avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (banche, assicurazioni, intermediari finanziari vigilati e società quotate), si stabilisce che, in operazioni di cessione d’azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Sistemi di garanzia dei depositanti: fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall’imposta sostitutiva.

Rinvio contributo spedizioni: l’applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150 euro, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo, agenti marittimi e aerei e agenti di imprese petrolifere: l’efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni è differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.

Iper-ammortamento beni strumentali: viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.

Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.

Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.

Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.

Educazione finanziaria: il Comitato nazionale per l’educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della guardia di finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.

Carta europea della disabilità: al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l’anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.

Avvocatura dello Stato: è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall’Avvocatura dello Stato.

 

Aggiornamento del 28 marzo 2026

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica». Il provvedimento ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto-legge entra in vigore il 28 marzo 2026 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

 

 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e del testo definitivo si pubblica una prima bozza del provvedimento urgente:

Il Link al testo in bozza (soggetto quindi a revisione) delle decreto-legge recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica».

BOZZADL_Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica




Legge di bilancio 2026, in arrivo disposizioni correttive: differimento del contributo sulle piccole spedizioni, norma transitoria sulle permute IVA e revisione della disciplina dell’iperammortamento

Con un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) annunciato un intervento correttivo sulla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026). Le modifiche riguardano, in particolare, il contributo sulle importazioni di modesto valore, la decorrenza della nuova disciplina IVA delle permute e l’ambito oggettivo della maggiorazione degli ammortamenti.

Il primo intervento concerne i commi da 126 a 128 dell’articolo 1, che hanno introdotto un contributo amministrativo sulle importazioni di piccole spedizioni di valore non superiore a 150 euro. La novella dovrebbe disporre il differimento al 30 giugno 2026 dell’efficacia della misura, rinvio motivato dall’esigenza di completare gli adeguamenti del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

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Il secondo il correttivo è destinato a interessare il comma 139 dell’articolo 1, in materia di base imponibile IVA nelle operazioni permutative. L’intervento dovrebbe chiarire che il nuovo criterio di determinazione della base imponibile, parametrato all’ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti, trova applicazione esclusivamente con riferimento alle operazioni poste in essere in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i contratti conclusi anteriormente a tale data continuerebbe, invece, a operare il criterio del valore normale.

Un terzo intervento riguarderebbe i commi da 427 a 436 dell’articolo 1, recanti la nuova disciplina del cosiddetto iper-ammortamento. Verrebbe soppressa la limitazione che circoscrive il beneficio ai beni acquistati presso produttori localizzati in Paesi europei o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. L’eliminazione di tale vincolo determinerebbe un ampliamento dell’ambito applicativo dell’agevolazione, con possibile estensione dell’incentivo anche ad acquisti effettuati al di fuori dell’area europea, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla disciplina agevolativa.

 

Il testo del comunicato stampa Mef del 12 marzo 2026

 

Un provvedimento legislativo di prossima emanazione interverrà sulla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio per il 2026), per modificare:

  • le disposizioni (articolo 1, commi da 126 a 128) che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro. In particolare, verrà previsto il rinvio, fino al 30 giugno 2026, dell’applicazione delle suddette disposizioni. Il differimento dell’efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • le disposizioni della medesima Legge di bilancio per il 2026 (art.1, comma 139) che stabiliscono le regole per la determinazione dell’imponibile IVA relativo alle permute. Verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l’ammontare complessivo dei costi si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente;
  • le disposizioni dedicate al nuovo “iperammortamento”, (articolo 1, commi da 427 a 436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali. In particolare, verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.



Legge Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in versione ufficiale tra rimodulazioni, rottamazioni, proroghe e crediti d’imposta

Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028».

 

 

Legge di Bilancio 2026 “ufficiale” si compone di un unico articolo di 973 commi che recano la prima sezione e di successivi articoli dal 2 al 21 recanti la seconda sezione.

Di seguito, si elencano i principali interventi in materia fiscale e agevolazioni a imprese.

  • la revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, volta a ridurre dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell’IRPEF, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro (commi 3 e 4);
  • la revisione dell’imposta sostitutiva al 5 per cento per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi corrisposti in attuazione dei contratti collettivi degli anni 2024, 2025 e 2026, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle forme di partecipazione agli utili d’impresa ad 1 punto percentuale e l’innalzamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro, l’introduzione per l’anno 2026 di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15 per cento per le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanali e indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro (commi 7-12);
  • l’estensione all’anno 2026 una norma transitoria, già posta per l’anno 2025, che prevede, per i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50 per cento, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile (comma 13);
  • incremento da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (comma 14);
  • l’estensione a tutto il 2026 del regime di agevolazione IRPEF 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025 (comma 15);
  • la modifica della disciplina sulle locazioni brevi che nel confermare l’applicazione dell’aliquota ridotta al 21 per cento al primo immobile posseduto e quella del 26 per cento al secondo immobile, rende obbligatoria la qualificazione come attività d’impresa dal terzo immobile locato e non più, come nel precedente regime, dal quinto (comma 17);
  • il sostegno ai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, riconoscendo il trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno (commi 18-21);
  • la proroga per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica (sismabonus). Viene inoltre prorogato per l’anno 2026, alle medesime condizioni dell’anno 2025, il cosiddetto bonus mobili (comma 22);
  • incremento da 200.000 a 300.000 euro dell’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame. La norma eleva inoltre da 25.000 euro a 50.000 euro l’importo ridotto dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati dai familiari per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta (commi 25-26);
  • l’estensione per l’anno 2026 della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario (comma 27);
  • esclusione dall’incremento al 33 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Per tali prodotti l’aliquota dell’imposta resta al 26 per cento (comma 28);.
  • il raddoppio delle aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie, cosiddetta Tobin tax.  Si aumenta l’aliquota della cosiddetta Tobin Tax sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento) – (commi 29-31);
  • la riproposizione del regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci. Per le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili (commi 35 -40);
  • la riproposizione, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026 (comma 41);
  • la modifica alla tassazione delle plusvalenze nell’ambito della disciplina del reddito di impresa. Prevista la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:
    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in  cui sono realizzate (commi 42-43);

  • la riproposizione dell’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta, previo pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 10 per cento. Prevista la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (commi 44 e 45);
  • la revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso. Previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE (con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni) percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95 per cento del loro ammontare, a condizione che:
    (a) si detenga una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili;
    (b) la società che distribuisce utili rivesta una delle forme previste nell’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE;
    (c) la società che distribuisce utili risieda, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea;
    (d) la società che distribuisce è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
    (e) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno;
    (f) deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.
    Per i precedenti periodi di imposta, si riconosce la possibilità di presentare istanza di rimborso dell’IRAP riferita all’eccedenza rispetto al 5 per cento dei dividendi – perciò l’IRAP pagata sul 45 per cento di tali dividendi – che hanno concorso a formare il rispettivo valore della produzione netta, purché alla data del 1° gennaio 2026 sia ancora in corso il termine decadenziale di 48 mesi (commi 46-50);
  • gli interventi sul regime dei dividendi, con particolare riguardo all’accesso al “regime di esclusione”. Limitato l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES). Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026 (commi 51-55);
  • le modifiche al regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese. Disposto per gli intermediari finanziari una deroga al regime di deducibilità integrale – nell’esercizio di rilevazione contabile – delle svalutazioni e perdite attese su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 e, come risulta dalla modifica dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (“decreto IRAP”). Nello specifico, si stabilisce che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successi 3 (periodi d’imposta 2026-2029, per gli intermediari finanziari con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), per i crediti verso la clientela del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello di rilevazione delle perdite attese di cui all’IFRS 9 (c.d. “Expected loss model o ECL”) sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, in quote costanti, nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei 4 successivi (commi 56-58);
  • modifiche dell’imposizione fiscale sulle assicurazioni (Imposta sui premi assicurativi) dei rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione (commi 59-64);
  • modifiche in tema di valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Si consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio, con l’obbligo, in tal caso, di destinare una riserva indisponibile di utili. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, l’IVASS è demandato alla definizione, con proprio regolamento, delle modalità attuative e applicative di tale facoltà (commi  65-67);
  • l’introduzione di alcune modifiche relative alla disciplina del contributo straordinario sui margini di interesse (extraprofitti) delle banche (commi 68-73);
  • l’aumento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP per banche e assicurazioni (commi 74 e 75)
  • la sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA (commi 76-81);
  • le misure di definizione agevolata (cd. Rottamazione-quinquies) dei carichi affidati all’agente della riscossione. Si consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I commi 83 e 84 disciplinano le modalità di pagamento delle somme di cui al comma 82, consentendo il pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali di pari importo. I commi da 85 a 88 specificano la procedura per l’adesione alla definizione agevolata. I commi 89 e 90 recano alcune precisazioni riguardanti la determinazione delle somme da versare e gli importi eventualmente già versati. Il comma 91 elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Il comma 92 prevede che, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse. Il comma 93 dettaglia le modalità con cui il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato. Il comma 94 definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate. Il comma 95 disciplina il caso di inadempienza nel pagamento delle rate. Il comma 96 riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori nell’ambito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari e di concordato minore. Il comma 97 limita l’applicazione della definizione agevolata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada. Il comma 98 prevede l’applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata. Il comma 99 consente di estinguere anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione. Il comma 100 esclude invece dalla facoltà di estinzione i debiti inclusi nella c.d. “rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data. Il comma 101, infine, disciplina gli effetti della definizione agevolata per i bilanci dell’agente della riscossione e degli enti creditori. (commi  82-101);

 

Cosa prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle
(“Rottamazione-quinquies”)

 

I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

 

Ambito di applicazione

 

La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.

Attenzione: la norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

 

Come e quando presentare la domanda

 

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026 (comma 84).

 

Decadenza e perdita dei benefici

 

La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).

Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

 

 

  • le misure per la definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali. Introdotte una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali (comma 102). Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente (comma 103), nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata (comma 104). I commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata. Il comma 108 disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. Il comma 109 estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale. Il comma 110 abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi (commi da 102-110);
  • le misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Si inseriscono nuove procedure per contrastare l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA e per estendere la ritenuta d’acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa. In base a una nuova liquidazione automatizzata, le dichiarazioni IVA presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate a omesse dichiarazioni. L’ambito di applicazione della ritenuta a titolo d’acconto viene estesa ai contribuenti esercenti attività di impresa, con una ritenuta pari allo 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029 (commi 111-115);
  • le misure di contrasto alle indebite compensazioni. Si interviene sulla soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per importi superiori a 50.000 euro, la previgente soglia era di 100.000 euro, (comma 116);
  • l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si interviene sulla disciplina della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, permettendo all’Agente della riscossione di avvalersi dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, in modo da migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi (commi 117 -118);
  • l’aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato e la modifica delle aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante (commi 119-124 e 129);
  • il differimento al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax (minori entrate per 385 milioni nel 2026, (comma 125);
  • l’introduzione di un contributo, pari a 2 euro, a carico delle spedizioni di valore inferiore a 150 euro in arrivo dai Paesi terzi. Istituito un contributo – pari a 2 euro – per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci (commi 126-128);
  • allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Si parifica le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. Di conseguenza, soppresso il meccanismo di avvicinamento graduale istituito con l’articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025. Esclusi, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali dall’aumento dell’accisa e mantiene il regime favorevole – con accisa ridotta – per i biocarburanti (comma 129);
  • limiti alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Introdotte delle innovazioni con riguardo ai limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari. Nello specifico, per i soggetti OIC, le svalutazioni delle obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati. Con riferimento ai titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, invece, si introduce un criterio analogo a quello previsto per i titoli del circolante, ovverosia che le svalutazioni di tali titoli sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi. Tale disposizione trova applicazione anche per i soggetti IAS/IFRS con riferimento ai titoli obbligazionari che non sono detenuti per scopi di negoziazione; in tal caso si precisa che le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico (comma 130);
  • modificate le regole di determinazione del reddito d’impresa. Introdotte, in via sperimentale per il 2026 – istituendo un monitoraggio mediante indicazione in un apposito campo della dichiarazione dei redditi –  le seguenti disposizioni: il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie (comma 131, lettera a)); la deduzione di oneri connessi a piani di stock option (comma 131, lettera b)); e la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (comma 131, lettera c)). Ai sensi del comma 132, le operazioni di cui al comma 131, lettere da a) a c), dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (comma 131-132);
  • limiti alla deducibilità degli interessi passivi. La disposizione introduce una deduzione forfetaria “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con alcune eccezioni, per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029. Dal periodo d’imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi. Il comma 134 conferma le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato. Il comma 135, stabilisce che per le banche e gli altri enti e società finanziari, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 132. Il comma 136 dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d’imposta effetti solo sui versamenti a saldo (commi 133-136);
  • modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario. Si esclude, a determinate condizioni, l’applicazione di un’aliquota d’imposta addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario (comma 137);
  • modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento. Novellato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore (commi 138-139);
  • estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale. Modificato il D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 per includere alcuni soggetti attualmente esentati (agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente) nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Il comma 142 chiarisce che la normativa in via di approvazione sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026  (commi 140-142);
  • l’innalzamento dell’aliquota d’imposta concernente la rivalutazione di terreni e partecipazioni dal 18 al 21 per cento (comma 144);
  • esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito. Introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall’utilizzo delle somme. Le nuove disposizioni  si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026 (commi 145-146);
  • la detassazione del trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche (commi 237-239);
  • la rimodulazione del sistema di finanziamento dell’AGCOM attraverso un contributo annuale di natura tributaria (commi 273-275);
  • la maggiorazione dell’ammortamento ai fini IRES e IRPEF per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Riproposta la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili  sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V della legge in esame. La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a: (i) 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; (ii) 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; (iii) 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Sono altresì definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso e viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi (in particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0). Si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all’estero. A tal fine, è necessario che l’impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori (commi 427-436);
  • l’estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 e l’introduzione di un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0.  I commi 438-447, estendono agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028 (comma 438). Il comma 439 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 440 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 441 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Il comma 442 specifica ulteriori contenuti del suddetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comma 443 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.
    Il comma 444 estende per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all’anno. Il comma 445 disciplina i relativi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili che gli operatori economici prevedono di affrontare. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 446 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 447 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. I commi da 448 a 452, introducono un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate ed è utilizzabile solo in compensazione nell’anno 2026. Inoltre, la somma tra credito “principale” e integrativo non può superare l’importo originariamente richiesto e sono previste regole sulla rideterminazione e decadenza proporzionale in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere (commi 438-452);
  • l’istituzione nel Lazio di Zone franche doganali intercluse all’interno di aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e agglomerati industriali (comma 453);
  • il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura per investimenti in beni strumentali. Si prevede che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 sia concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa precisati al comma 457. (commi 454-459)
  • la rimodulazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura operanti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica). I commi 460 e 461 intervengono in materia di credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura” rideterminando, rispettivamente nelle percentuali del 58,7839 per cento e del 58,6102 per cento le percentuali del 15,2538% e del 18,4805 per cento che erano state individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025. Tali percentuali si riferiscono agli investimenti effettuati nel primo caso dalle micro imprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, nel secondo caso, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Sulla base dei dati forniti nella relazione tecnica gli oneri finanziari derivanti dalla rideterminazione in questione risultano pari a 133,289 milioni di euro per l’anno 2025. Il comma 462 prevede l’estensione del contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali site nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 all’anno 2026, finanziandolo. Prevede inoltre che siano agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.Il comma 463 prevede che per l’anno 2026 gli operatori economici comunichino all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026. Altresì, gli stessi dovranno comunicare, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall’agevolazione. Tali comunicazioni avverranno attraverso un modello di comunicazione approvato dal direttore dell’agenzia delle entrate (commi 460-466);
  • il sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (cd. nuova Sabatini), per ulteriori 200 milioni nel 2026 e 450 milioni nel 2027 (comma 468);
  • la possibilità di aumentare l’imposta di soggiorno, per i comuni presso i quali può essere istituita, anche nell’anno 2026 (comma 683-684);
  • misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017 (commi 574-579);
  • proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale (comma 580);
  • proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (comma 591);
  • esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria (comma 595);
  • proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale e comunale dell’IRPEF (commi 649-650);
  • proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva (comma 677);
  • previsione che le PA verifichino la regolarità fiscale degli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta presso le medesime, prima dell’erogazione delle somme previste. Si specifica che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo fino a cinquemila euro agli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare. In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore:

a) dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;

b) del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.

La disposizione in commento, aggiungendo il comma 1-ter all’articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 1972, si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 (comma 725);

  • l’introduzione di un acconto sul contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, pari all’85% dell’importo versato nell’anno precedente, da versare entro il 16 novembre, che costituirà un credito che potrà essere scomputato dai pagamenti dovuti, allo stesso titolo, a partire dal febbraio dell’anno successivo (comma 772);
  • disposizioni di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche (commi 853-856).
  • modifiche dell’aliquota dell’accisa sulla birra. In particolare, ridetermina nelle seguenti misure l’accisa:
    • per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;
    • per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Con riferimento al 2026 e 2027 l’aliquota risulta così diminuita rispetto alla misura di euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato attualmente in vigore (comma 859);

  • proroga il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Il credito d’imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026. Il comma 926 reca la copertura degli oneri mediante riduzione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della microelettronica (commi 925-926)
  • modifiche al regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee. Il comma 932, introduce la regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d’imposta prevista dalla legislazione vigente, deve necessariamente contenere. Si stabilisce che per le operazioni di acquisto di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali effettuate senza l’applicazione della ritenuta il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale deve risultare anche la regione di raccolta dei prodotti in oggetto (comma 932);
  • interventi sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE. I commi 934-936, demandano a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Altresì, estendono da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana (commi 934-936);
  • introduzione di benefici finanziari sotto forma di credito d’imposta per le cd. imprese energivore (commi 962-965).

 

Scarica il testo:
è disponibile il testo integrale della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2025, Suppl. ord. n. 42).

Link al testo della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028». Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025.

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2018

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Speciale – Manovra 2019

 

LA LEGGE DI BILANCIO 2019

 

La guida

normativa

 

La mappa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti

Comma per comma, l’analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti

Vedi anche:

Il testo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»

 

—— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ——

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33/34 del 2018

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Speciale – Manovra 2019

La Legge di Bilancio 2019

 

Le principali misure
Schede provvedimento a cura del Mef

 

 Il testo della L. n. 145/2018

 

Il testo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»

 

—— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ——

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2018

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Commenti

Conferimento di azienda o di ramo d’azienda: profili civilistici, fiscali e contabili

di Marco Orlandi

 

Dichiarazione integrativa a favore. Non sempre conviene

di Elia Orsi

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione III Penale

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Elementi costitutivi del reato

La cessione di cespiti a società collegata a prezzi congrui non integra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L’azione deve avere il carattere fraudolento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 10161 del 6 marzo 2018: «PENALE TRIBUTARIO – – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Elementi costitutivi – Tipologie di condotte criminose – Vendita simulata dei propri beni – Atti fraudolenti – Nozione – Alternatività – Atti (non simulati) di disposizione del patrimonio – Necessità del carattere fraudolento (ingannevole) – Ragioni – Fattispecie – Cessione dei cespiti societari a società collegata – Insussistenza del reato per la vendita di beni al prezzo di mercato ed utilizzo del ricavato per pagare altri debiti societari (stipendi, assicurazioni, cassa edile) – Art. 11, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 2901 c.c.»

 

Sezioni tributarie

Effetti fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese

Responsabilità degli ex soci per i debiti tributari della società estinta. Il punto della Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 7236 del 22 marzo 2018: «SOCIETÀ – Di capitali – Società a responsabilità limitata (SRL) – Scioglimento – Cancellazione dal registro delle imprese – Successione nei debiti degli ex soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione – Percezione di somme quale elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio – Conseguenti oneri probatori e motivazionali – Art. 2495, secondo comma, cod. civ. – Art. 4, del D.Lgs. 17/01/2003, n. 6 • SOCIETÀ – Di capitali – Società a responsabilità limitata (SRL) – Scioglimento – Liquidazione – Liquidatori – Soci – Cancellazione della società – Effetti – Estinzione della società – Obblighi dei soci per i debiti sociali – Responsabilità dei liquidatori di società – Atto indirizzato ai soci o ai liquidatori – Necessità – Obblighi probatori e motivazionali dell’atto impositivo – Necessità della prova e di una esplicitazione motivazionale in seno all’atto che i soci hanno percepito denaro in base al bilancio finale di liquidazione ovvero che la mancata soddisfazione delle pretese erariali è dipesa da condotta colpevole dei liquidatori – Fondamento – Art. 36, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 12, della L. 27/07/2000, n. 212 • SOCIETÀ – Di capitali – Società a responsabilità limitata (SRL) – Scioglimento – Liquidazione – Soci – Cancellazione della società – Effetti – Estinzione della società – Estinzione di società di capitali – Responsabilità dei soci nei confronti del Fisco – Condizioni – Contestazione estranea all’atto impositivo – Allegazione in sede contenziosa – Inammissibilità»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

Notifica a mezzo PEC degli atti dell’ADR

Cartella notificata tramite PEC. Nulla se il formato dell’atto è in “.pdf” anziché “.p7m”

Commissione Tributaria Provinciale di Treviso – Sezione I – Sentenza n. 93 del 16 febbraio 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Notifica – Notifica della cartella ex art. 26, comma 1-bis (secondo), del D.P.R. n. 602 del 1973 – Cartella di pagamento notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) il 25.01.2017 – Notificazione per posta elettronica in formato .pdf, senza l’estensione c.d. “.p7m” – Non validità – Fondamento – Conseguenze – Nullità della notifica – Nullità della cartella di pagamento impugnata – Art. 26, comma 1-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche
Spese pubblicitarie per presunzione legale

Deducibilità “assistita” per le sponsorizzazioni sostenute nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro

Commissione Tributaria Provinciale di Macerata – Sezione I – Sentenza n. 67 del 7 marzo 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002 – Sostenute a favore di associazioni sportive dilettantistiche – Spese pubblicitarie per presunzione legale assoluta circa la loro natura – Deducibilità per il soggetto erogante – Legittimità – Condizioni – Limite annuo complessivo non superiore a 200.000 euro – Sponsorizzazione finalizzata a promuovere l’immagine e i prodotti dell’impresa – Associazione abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale – Art. 90, comma 8, della L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 108, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Prassi

Iper ammortamento
Ulteriori chiarimenti sui termini
per l’acquisizione della perizia giurata

Iper ammortamento. L’acquisizione della perizia giurata fissa il momento dal quale si inizia a fruire del beneficio

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 9 aprile 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – IPER AMMORTAMENTO – Per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Requisito dell’interconnessione indispensabile per la spettanza e fruizione del beneficio – Attestazioni ex comma 11, art. 1, L. n. 232/2016 (dichiarazione del legale rappresentante, perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità) – Rilevanti ai fini della spettanza del beneficio – Fondamento – Rilevanza nel periodo d’imposta nel quale si verifica l’acquisizione delle attestazioni – Conseguenze – Iper ammortamento dall’esercizio di acquisizione delle attestazioni – Art. 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232»

 

S.R.L. agricola
Opzione per determinazione del
reddito su base catastale

Società a responsabilità limitata “agricola” nel consolidato nazionale: l’opzione per comportamento concludente e le modalità di determinazione del reddito d’impresa con criteri catastali

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E dell’11 aprile 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Società agricole – Società a responsabilità limitata che riveste la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell’opzione per mezzo di comportamento concludente – Possibilità – Comportamenti rilevanti – Adempimenti di carattere fiscale – Versamenti delle imposte e relativa dichiarazione dei redditi – Irrilevanza di atti di carattere civilistico (nella specie calcolo delle imposte rappresentato nel bilancio) – Consolidato nazionale – Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo – Opzione per il regime “catastale” – Ammissibilità della possibilità di optare, in qualità di consolidata, per il regime della tassazione di gruppo insieme alla propria controllante – Fondamento – Utilizzo delle eccedenza ACE formata da una società idonea alla sua “produzione” – Limiti – Possibilità di scegliere di rateizzare ex articolo 86, comma 4, TUIR le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili realizzate in costanza del regime catastale – Fondamento – Inapplicabilità delle disposizioni in materia di riporto degli interessi passivi indeducibili ex articolo 96, comma 4, TUIR – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L. 27/12/2006, n. 296 – D.M. dell’Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213 – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Art. 32, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.P.R. 10/11/1997, n. 442»

 

Legislazione

ISA
(Indici sintetici di affidabilità fiscale)

Primi 69 ISA 2018. Pubblicato il decreto Mef di approvazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche»

 

Dichiarazione 730 precompilata
Destinatari e modalità di accesso

Precompilate 2018: informazioni, delega e modalità per la consultazione sul sito delle Entrate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2018, prot. n. 76047/2018: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»

 

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