Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Giugno 2026 – Aggiornamento: 25 giugno 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 15 giugno, offre un quadro articolato di chiarimenti che incidono su ambiti di immediato rilievo professionale: passaggi generazionali, imposta sulle successioni e donazioni, agevolazioni prima casa, bonus edilizi, IVA, regime dei ricercatori, deducibilità IRES dei componenti da strumenti finanziari derivati e riorganizzazione degli studi professionali.

Le risposte raccolte affrontano fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto assume un ruolo determinante: dall’esenzione per il trasferimento di partecipazioni e quote sociali alla disciplina dell’abitazione principale, dalla detrazione per autorimesse e interventi edilizi all’IVA sui servizi resi in ambito condominiale, fino al trattamento fiscale dei derivati non di copertura nei mercati energetici e alla continuità del costo fiscale delle partecipazioni in caso di trasformazione di associazioni professionali in società tra professionisti.

Nel loro insieme, i documenti interpretativi confermano la funzione dell’interpello come strumento di presidio preventivo nelle operazioni caratterizzate da forte incidenza fiscale, nelle quali contribuente e professionista devono misurare l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria con la disciplina positiva, la documentazione disponibile e la concreta struttura dell’operazione.

La raccolta consente quindi di seguire l’evoluzione della prassi dell’Agenzia delle entrate e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni utili per l’attività di consulenza e pianificazione.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 25 giugno 2026.

 

Aggiornamento del 25 giugno 2026

Gruppo IVA, interessi e canoni infragruppo UE, compendio unico e successioni: nuove risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato quattro nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 128 del 25 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria interviene sugli effetti, ai fini del Gruppo IVA, dell’acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA, seguita dalla fusione per incorporazione di quest’ultima. Il chiarimento riconosce che, per effetto della fusione, le società già appartenenti al Gruppo IVA incorporato possono confluire nel Gruppo IVA dell’incorporante senza soluzione di continuità, con contestuale cessazione del precedente Gruppo IVA.

Con la risposta n. 129 del 25 giugno 2026, l’Agenzia affronta l’ambito soggettivo di applicazione del regime di esenzione previsto dalla direttiva 2003/49/CE sugli interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi. Il documento chiarisce che una società cooperativa può rientrare nella clausola residuale riferita agli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, se in concreto svolge attività d’impresa ed è soggetta a IRES.

Con la risposta n. 130 del 25 giugno 2026, il chiarimento riguarda l’agevolazione per il compendio unico agricolo. L’Agenzia esclude l’applicazione del beneficio nel caso di donazione con costituzione del solo diritto di usufrutto, poiché la norma agevolativa fa riferimento al trasferimento di terreni agricoli, mentre la costituzione di un diritto reale di godimento non integra, secondo la ricostruzione dell’Amministrazione, un trasferimento rilevante ai fini dell’agevolazione.

Con la risposta n. 131 del 25 giugno 2026, infine, l’Agenzia si pronuncia sulla determinazione dell’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione in presenza di un acquisto di BOT eseguito prima del decesso, ma contabilizzato sul conto corrente solo successivamente. Il documento chiarisce che rileva il momento di perfezionamento dell’operazione, e non la successiva data valuta: il saldo del conto corrente da indicare in successione può quindi essere ridotto dell’importo dell’operazione di acquisto del titolo di Stato eseguita prima della morte del de cuius

 

Aggiornamento del 22 giugno 2026

Frontalieri Italia-Svizzera e CU dei produttori assicurativi: nuove risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 126 del 22 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria interviene sul regime fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, chiarendo che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana non impedisce, di per sé, l’applicazione dell’Accordo del 23 dicembre 2020, purché l’attività lavorativa sia effettivamente svolta nell’area di frontiera e ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dall’Accordo.

Con la risposta n. 127 del 22 giugno 2026, invece, l’Agenzia affronta il tema dell’emissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai Produttori di quarto gruppo in regime forfetario, operanti nel settore dell’intermediazione assicurativa. Il chiarimento conferma che, quando i compensi non transitano nel Sistema di interscambio perché relativi a prestazioni esenti IVA non documentate da fattura elettronica, non opera l’esonero dall’emissione della CU previsto per i forfetari.

 

Aggiornamento del 18 giugno 2026

Nuove risposte agli interpelli: Superbonus, plusvalenze immobiliari e fiscalità dei trust

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello di particolare interesse.

Con la risposta n. 124 del 18 giugno 2026, l’Amministrazione interviene sul regime delle plusvalenze immobiliari relative alla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus, chiarendo il rilievo della data di acquisto in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all’usufrutto e l’applicazione dell’esclusione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Con la risposta n. 125 del 18 giugno 2026, invece, l’attenzione si sposta sulla fiscalità dei trust residenti, con particolare riguardo alla verifica dell’effettiva autonomia del trust, alla possibile interposizione fiscale, all’imputazione dei redditi e agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW, nonché al versamento dell’IVAFE.

 

 

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Risposta n. 115 del 04/06/2026

Patto di famiglia e NewCo familiare: niente esenzione se i diritti speciali del disponente svuotano il controllo dei figli; conferimento preordinato abusivo se riduce la base dell’imposta di donazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTE DIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimenti di quote sociali in comunione indivisa che non permettono l’integrazione effettiva del controllo di diritto – Inapplicabilità dell’esenzione – Conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato preordinato alla donazione delle azioni di NewCo – Abuso del diritto – Minore imposta di donazione – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di partecipazioni non opera se il controllo di diritto è solo formale e risulta compresso da diritti speciali, poteri di veto e prerogative gestorie mantenute dal disponente. Il conferimento preventivo delle partecipazioni in una NewCo, seguito dal patto di famiglia, può integrare abuso del diritto se produce un abbattimento indebito della base imponibile dell’imposta di donazione rispetto al trasferimento diretto delle partecipazioni della holding originaria.

Nella risposta ricordato che con la circolare 17 giugno 2010, n. 33/E, è stato precisato che la disposizione in commento (n.d.r. l’articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento) non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In sostanza, diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del ”valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (c.d. ”neutralità indotta”). Ai fini delle imposte dirette, pertanto, l’operazione di conferimento di una partecipazione di controllo mediante l’utilizzo del regime del realizzo di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ove isolatamente considerata, non è di per sé idonea a realizzare alcun vantaggio fiscale indebito, laddove, come previsto dall’articolo 5 della bozza di atto di conferimento allegato in sede di documentazione integrativa, il conferimento delle partecipazioni ”viene fatto ed accettato ai fini civilistici per il valore stabilito in perizia, e recepito in contabilità per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite […] ai fini dell’applicazione del regime di neutralità ex art. 177, comma 2, T.U.I.R.”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Risposta a interpello 18 febbraio 2026, n. 42

 

Risposta n. 116 del 04/06/2026

Società di persone e patto di famiglia: esclusa l’esenzione per la sola nuda proprietà se usufrutto e clausole gestorie lasciano il controllo sostanziale al disponente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimento della nuda proprietà di quote di società di persone con riserva di usufrutto al dante causa – Inapplicabilità dell’esenzione se la scissione del diritto sulla quota impedisce l’effettivo passaggio generazionale dell’impresa familiare – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Nel trasferimento di quote di società di persone, l’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD può riguardare anche la nuda proprietà solo se il beneficiario acquisisce una posizione idonea a dare concreta attuazione al passaggio generazionale. La riserva di usufrutto e l’allocazione delle prerogative gestorie in capo al dante causa impediscono l’applicazione del beneficio quando il nudo proprietario non subentra effettivamente nella gestione dell’impresa familiare.

Tanto premesso, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale esposta nella risposta n. 116 del 2026, l’Ufficio “ritiene che l’esenzione dall’imposta di donazione, prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del citato TUSD, non trovi applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa, laddove tale scissione del diritto sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa. Considerata la peculiarità della fattispecie prospettata ove appare evidente che, all’esito della complessiva riorganizzazione societaria, il beneficiario dei patti di famiglia non risulta avere un’effettiva e piena partecipazione nell’impresa di famiglia, in ragione del mantenimento di ogni controllo e gestione in capo al padre/dante causa si ritiene applicabile l’imposta di donazione in misura ordinaria”.

 

Risposta n. 117 del 04/06/2026

Prima casa nello stesso Comune: nuovo acquisto agevolato ammesso con vendita entro due anni dell’abitazione fusa; credito d’imposta solo sulla quota del precedente acquisto effettivamente agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di nuova abitazione nello stesso Comune dell’immobile preposseduto risultante da fusione con porzione non agevolata – Obbligo di alienazione entro due anni – Credito d’imposta limitato all’imposta effettivamente versata con aliquota agevolata – Comma 4-bis della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – Articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il contribuente può fruire nuovamente dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di un’abitazione nello stesso Comune dell’immobile preposseduto, purché alieni entro due anni l’unica abitazione risultante dalla fusione di una porzione acquistata con beneficio e di una porzione acquistata in regime ordinario. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento all’imposta effettivamente versata con aliquota agevolata sul precedente acquisto, restando esclusa la quota assolta in misura ordinaria.

Nella risposta precisato che “a seguito delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di ‘prima casa‘ con l’introduzione del comma 4bis nella Nota II-bis citata, il credito d’imposta spetta anche nelle ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto, con l’agevolazione in esame, della nuova abitazione, ancor prima di rivendere la casa agevolata preposseduta (cfr. circolare dell’8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 2.1; risposte n. 197 del 30 luglio 2025 e n. 238 del 10 settembre 2025). Come chiarito con circolare del 1° marzo 2001, n. 19/E, il credito d’imposta non compete, invece, a coloro che abbiano alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione ‘prima casa‘ (cfr. anche circolare del 12 agosto 2005, n. 38/E). In sostanza, costituisce presupposto per l’attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998 l’avvenuta fruizione dell’aliquota agevolata, a seguito dell’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’, in relazione all’acquisto precedentemente effettuato”. (Vedi anche:Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, ottobre 2025).

 

Risposta n. 118 del 08/06/2026

Detrazione per autorimesse e posti auto pertinenziali: negato il beneficio per capanna C/2 senza vincolo di pertinenzialità nella concessione edilizia e priva di qualificazione catastale C/6

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali – Concessione edilizia priva di indicazione del vincolo di pertinenzialità con l’abitazione – Capanna in legno accatastata in categoria C/2 – Esclusione dell’agevolazione – Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta esclude la detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali quando l’opera non è qualificabile, anche catastalmente, come autorimessa o posto auto e quando il vincolo di pertinenzialità non risulta dalla concessione edilizia. La capanna in legno accatastata in categoria C/2, pur destinata in fatto a ricovero dell’auto e dichiarata pertinenziale da un tecnico, non integra il presupposto dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, che richiede la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e la documentazione del relativo vincolo con l’abitazione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023; Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016.

 

Risposta n. 119 del 08/06/2026

Bonus recupero edilizio: aliquota maggiorata al 50 per cento solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale a fine lavori; la successiva perdita della destinazione non preclude la prosecuzione della detrazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Aliquota maggiorata del 50 per cento – Abitazione principale – Trasferimento d’autorità del militare e successiva locazione dell’immobile – Condizioni – Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 – Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta chiarisce che l’aliquota maggiorata del 50 per cento per gli interventi di recupero edilizio sostenuti nel 2026 richiede che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Se tale destinazione non sussiste all’inizio dei lavori, la maggiorazione è ammessa solo se l’immobile è effettivamente destinato ad abitazione principale alla conclusione degli interventi. La successiva perdita della destinazione, anche per trasferimento d’autorità e locazione, non fa venir meno la fruizione delle quote residue, ferma la prova della destinazione iniziale e la corretta imputazione delle spese.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023.

 

Risposta n. 120 del 08/06/2026

Analisi di potabilità dell’acqua condominiale: aliquota IVA ordinaria se il servizio del laboratorio non integra verifica di efficienza dell’impianto idrico né manutenzione ordinaria agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua distribuita negli edifici abitativi – Verifiche su impianti idrici interni e rischio legionella – Esclusione dell’aliquota ridotta del 10 per cento – Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La risposta esclude l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento al servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua erogato da un laboratorio privato per edifici abitativi. Le verifiche periodiche possono rientrare nella manutenzione ordinaria agevolata solo se sono obbligatorie per legge e riguardano l’efficienza e la funzionalità di impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Nel caso esaminato, il servizio è diretto alla verifica della salubrità dell’acqua e dei parametri chimici e microbiologici, non alla manutenzione o al controllo funzionale dell’impianto idrico; pertanto, resta applicabile l’aliquota ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18; Circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 1998; Circolare Agenzia delle Entrate n. 71/E del 7 aprile 2000; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 15/E del 4 marzo 2013; Risposte a consulenza giuridica n. 18 del 2019 e n. 11 del 2020.

 

Risposta n. 121 del 08/06/2026

Ricercatori rientrati in Italia: escluso il regime agevolato se la permanenza presso EMBL non integra stabile residenza all’estero; l’esenzione sugli emolumenti non deroga alle regole ordinarie di residenza fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 dell’8 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE E IRAP – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Requisito della stabile residenza all’estero – Ricercatore extra-UE presso l’organizzazione internazionale European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Italia – Esclusione del regime agevolativo – Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La risposta nega l’applicazione degli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori quando, in base agli elementi rappresentati, non risulta integrato il requisito della stabile e non occasionale residenza all’estero. La permanenza in Italia del ricercatore extra-UE presso l’EMBL, pur assistita da uno speciale regime di esenzione IRPEF sugli emolumenti corrisposti dall’organizzazione internazionale, non comporta di per sé il mantenimento della residenza fiscale nel Paese di origine. In assenza di una disposizione analoga all’articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, gli emolumenti corrisposti dall’ente italiano dal 2026 restano integralmente imponibili.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 43 del codice civile; decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; Accordo tra Governo italiano ed European Molecular Biology Laboratory (EMBL) del 4 maggio 2021; Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017; Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 25 maggio 2022; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 febbraio 2026.

 

Risposta n. 122 del 15/06/2026

Deducibilità IRES dei componenti negativi da fair value su derivati non di copertura: inerenza riconosciuta se le operazioni su commodities energetiche sono funzionali alla gestione dei rischi e dei margini del mercato di riferimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Deducibilità ai fini IRES dei componenti negativi da valutazione su derivati non di copertura ai sensi dell’articolo 112 del TUIR e sussistenza del requisito di inerenza rispetto all’attività d’impresa in mercati energetici ad elevata volatilità dei prezzi.

I componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non di copertura su commodities energetiche, correttamente imputati a conto economico secondo i principi contabili applicabili, sono deducibili ai fini IRES ai sensi dell’articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR se risultano inerenti all’attività ordinaria dell’impresa. Nel caso esaminato, futures e commodity swap aventi a oggetto energia elettrica, gas naturale, EUA e altri sottostanti energetici, pur qualificati come speculativi, sono considerati coerenti con l’operatività di una società attiva nella produzione e commercializzazione di energia, con il presidio dei mercati di riferimento e con la gestione dell’elevata volatilità dei prezzi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 112, commi 2 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (principio di derivazione rafforzata); Articolo 2426, comma 1, n. 11-bis), del codice civile; Principio contabile OIC 32 – Strumenti finanziari derivati; Articolo 2435-ter del codice civile, per il perimetro soggettivo richiamato dall’articolo 112, comma 3-bis, del TUIR

 

Risposta n. 123 del 15/06/2026

Associazioni professionali trasformate in STP: il costo rideterminato delle quote al 1° gennaio 2026 si trasferisce alle partecipazioni nella S.r.l. in continuità fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Rideterminazione del costo d’acquisto di quote di partecipazione in un’associazione professionale – Costo fiscale riconosciuto a seguito della trasformazione in una società tra professionisti – Articolo 5, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

I soci di un’associazione professionale possono rideterminare il costo o valore di acquisto delle quote detenute alla data del 1° gennaio 2026 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 448/2001, ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR. In caso di trasformazione dell’associazione in società tra professionisti costituita in forma di S.r.l., fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 177-bis del TUIR, il principio di continuità dei valori si estende anche alle partecipazioni dei soci: le quote della STP conservano il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute nella trasformanda associazione, tenendo conto anche della rivalutazione effettuata con riferimento al 1° gennaio 2026.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 54, comma 3-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 177-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di società tra professionisti; Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192; Articolo 5, comma 1, lettera f), n. 2.4, della legge 9 agosto 2023, n. 111; Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.

 

Risposta n. 124 del 18/06/2026

Superbonus e cessione immobiliare: la rinuncia gratuita all’usufrutto non sposta la data di acquisto; plusvalenza esclusa se l’immobile è stato abitazione principale dei familiari per la maggior parte del decennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Plusvalenze immobiliari da cessione di immobile oggetto di interventi edilizi agevolati Superbonus – Data di acquisto rilevante in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all’usufrutto – Esclusione per abitazione principale dei familiari del cedente – Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), e articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della plusvalenza immobiliare disciplinata dall’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR per gli immobili interessati da interventi Superbonus, la rinuncia gratuita all’usufrutto da parte degli usufruttuari non configura un nuovo acquisto in capo al nudo proprietario, ma determina la mera riespansione del diritto di proprietà già presente nel suo patrimonio. Nel caso esaminato, la data di acquisto resta quindi quella del 9 maggio 2006, e non quella del 19 gennaio 2022 di consolidazione della piena proprietà. Se la cessione interviene entro il 27 aprile 2027, l’eventuale plusvalenza non è imponibile, poiché l’immobile risulta adibito ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte del decennio antecedente la vendita. In particolare, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, “nel caso di specie, in assenza di un atto negoziale riconducibile al nudo proprietario, la rinuncia dell’usufrutto quale atto unilaterale dell’usufruttuario comporta la riespansione del diritto di proprietà rendendosi, per tale motivo, applicabili i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 218/E del 30 maggio 2008.
Ne consegue che, per la corretta individuazione della data di acquisto dell’immobile, ai fini del calcolo del decennio antecedente alla cessione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, occorre far riferimento alla data del 9 maggio 2006, giorno in cui l’Istante ha acquistato la piena proprietà dell’immobile mediante compravendita. La rinuncia a titolo gratuito all’usufrutto da parte dei genitori, intervenuta in data 19 gennaio 2022, ha comportato la mera riespansione del diritto di proprietà già presente nel patrimonio dell’Istante.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 218/E del 30 maggio 2008; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 188/E del 20 luglio 2009.

 

Risposta n. 125 del 18/06/2026

Trust familiare residente non autonomo fiscalmente: commistione tra trustee e beneficiarie, anticipazioni illimitate e ingerenza gestionale comportano imputazione dei redditi, quadro RW e IVAFE in capo alle beneficiarie

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE –  MONITORAGGIO FISCALE – Trust residente disciplinato dalla legge di San Marino – Qualificazione ai fini fiscali – Interposizione del trust – Tassazione dei redditi per imputazione in capo alle beneficiarie – Obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e IVAFE – Articolo 73 e articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Il trust familiare residente in Italia, disciplinato dalla legge di San Marino, non è riconosciuto come autonomo soggetto passivo ai fini fiscali quando l’assetto negoziale e le circostanze di fatto evidenziano assenza di indipendenza e autonomia decisionale dei trustee, commistione di ruoli tra trustee e beneficiarie, disponibilità del fondo in trust per esigenze di liquidità di società partecipate e poteri di ingerenza riconducibili alle beneficiarie. In tale ipotesi il reddito di cui il trust appare titolare deve essere imputato pro quota alle beneficiarie residenti secondo le categorie dell’articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, gravano sulle beneficiarie anche gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e di dichiarazione e versamento dell’IVAFE in relazione ai prodotti finanziari e agli altri investimenti finanziari nella titolarità dei trustee. In particolare nella risposta evidenziato che “in base alle circostante evidenziate, la Scrivente ritiene che il Trust non possa essere considerato autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani, in quanto, sulla base dell’impianto contrattuale del medesimo e delle circostanze di fatto sottolineate, si ritiene che sussista un potere di ingerenza da parte delle beneficiarie esercitabile per il tramite della beneficiaria vitalizia, in qualità di Trustee. Inoltre, si ritiene non sussistente anche l’autonomia decisionale e gestoria dell’Istante/Trustee, essendo il fondo in Trust a disposizione ”illimitata” delle esigenze di liquidità della Società di cui è socia, unitamente alla beneficiaria finale. Ne consegue (…) in linea con quanto chiarito nelle circolari n. 61/E del 2010 e n. 34/E del 2022, il reddito di cui ”appare titolare” il Trust deve essere assoggettato ad imposizione, per ”imputazione”, pro quota direttamente in capo all’interponente residente in Italia, ovvero alle beneficiarie del Trust, secondo le categorie previste dall’articolo 6 del TUIR. (…) sussistono nei confronti delle beneficiarie sia l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio fiscale), ai sensi dell’articolo 4, del D.L. n. 167 del 1990, sia l’obbligo di dichiarazione e versamento dell’IVAFE, in relazione ai prodotti finanziari e gli altri investimenti di natura finanziaria nella titolarità dei Trustee del Trust”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167; Articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012.

 

Frontalieri Italia-Svizzera: la sede del datore fuori dall’area di frontiera non impedisce il regime dell’Accordo se l’attività è svolta integralmente nell’area di frontiera italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 22 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – Tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri – Localizzazione della sede del datore di lavoro – Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83.
 
La risposta  chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana non costituisce elemento ostativo. L’articolo 2, lettera b), dell’Accordo richiede che il lavoratore sia fiscalmente residente in un Comune svizzero situato entro la fascia di 20 km dal confine, svolga l’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente e rientri, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio. Quanto al datore, la norma richiede soltanto che sia residente nell’altro Stato contraente. Pertanto, se l’attività è svolta integralmente in Lombardia e il datore è fiscalmente residente in Italia, il regime dell’Accordo può applicarsi, ferma la verifica dei requisiti fattuali.

Più nel dettaglio nella risposta viene evidenziato che “l’articolo 2, lettera b), dell’Accordo, al punto ii., richiede testualmente il solo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente nell’«area di frontiera» dell’altro Stato contraente” 

Per quanto attiene al datore di lavoro, invece, la disposizione richiede, più genericamente, che esso sia «residente (…) di detto altro Stato».

Ne deriva che, per espressa previsione normativa, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’«area di frontiera» italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all’applicazione dell’Accordo,  sempreché  il  lavoratore  che  ne  invoca  le  disposizioni  soddisfi  tutti i requisiti previsti dal citato articolo 2, lettera b), dell’Accordo, ivi incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.”

Riferimenti normativi e documentali

• Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020.
• Legge 13 giugno 2023, n. 83, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo.
• Articoli 2, 3 e 8 dell’Accordo Italia-Svizzera sui frontalieri.
• Scambio di lettere contestuale all’Accordo.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 18 agosto 2023, paragrafo 2.4.2
Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016.

 

Risposta n. 127 del 22/06/2026

Produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario: CU obbligatoria se i compensi esenti IVA non transitano nel Sistema di Interscambio; codici 25 per il 2024 e 24 per il 2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 22 giugno 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – CERTIFICAZIONE UNICA – Compensi corrisposti ai produttori di quarto gruppo in regime forfetario per servizi esenti dall’IVA e non documentati da fattura elettronica – Obbligo di emissione e trasmissione della Certificazione Unica – Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

La risposta precisa che l’esonero dalla Certificazione Unica previsto dall’articolo 4, comma 6-septies, del D.P.R. n. 322/1998 per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario non si applica quando i dati reddituali non sono acquisiti automaticamente dall’Amministrazione finanziaria tramite fatturazione elettronica. I produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario, che svolgono operazioni esenti IVA e non documentate da fattura elettronica né da corrispettivi telematici, restano quindi destinatari della CU. Il sostituto deve emettere e trasmettere la certificazione per il 2024 e per gli anni successivi. Per i compensi 2024 va utilizzato il codice 25 nella CU 2025; per i compensi 2025, nella CU 2026, è più corretto il codice 24. Le strutture di controllo potranno valutare la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

Riferimenti normativi e documentali

• Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
• Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
• Articoli 10, comma 1, numeri 2 e 9, e 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
• Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 maggio 2019.
• Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
• Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E dell’11 aprile 2024.
Risposta ad interpello n. 132 del 13 maggio 2025.
• Articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Risposta n. 128 del 25/06/2026

Gruppo IVA: la fusione della rappresentante incorporata consente il subentro senza soluzione di continuità nel controllo e l’ingresso immediato delle controllate nel gruppo dell’incorporante

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 128 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA e successiva fusione per incorporazione di quest’ultima nella prima – Instaurazione del vincolo finanziario ai sensi dell’articolo 70-quater, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In tema di Gruppo IVA, quando la rappresentante di un gruppo incorpora per fusione la rappresentante di un altro Gruppo IVA, l’incorporante subentra ipso iure e senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici e nei poteri di controllo dell’incorporata, comprese le relazioni finanziarie, economiche e organizzative già operanti ai sensi dell’articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Ne consegue che le società già partecipanti al Gruppo IVA dell’incorporata possono confluire integralmente nel Gruppo IVA dell’incorporante dalla data di efficacia giuridica della fusione, con cessazione del gruppo dell’incorporata, senza attendere l’ordinario termine di ingresso di cui all’articolo 70-quater, comma 5.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 70-bis, 70-ter, 70-quater, 70-sexies e 70-duodecies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Articolo 2504-bis del codice civile; direttiva 2006/112/CE, Articolo 11; Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2018; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 31 ottobre 2018; Risoluzioni n. 78 E del 29 luglio 2011 e n. 570624 del 1989; Risposta n. 52 del 23 febbraio 2024 

Risposta n. 129 del 25/06/2026

Direttiva interessi e canoni: la società cooperativa può rientrare tra gli enti privati commerciali se esercita in concreto attività industriale o commerciale e soddisfa i requisiti dell’articolo 26-quater D.P.R. n. 600/73

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 129 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi – Applicabilità alle società cooperative – Articolo 26-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ai fini dell’esenzione prevista per interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi, una società cooperativa italiana, pur non essendo espressamente menzionata nell’allegato A della direttiva 2003/49/CE, può essere ricondotta alla clausola residuale degli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, quando svolge in concreto attività d’impresa ed è soggetta a IRES, restando ferma la verifica delle ulteriori condizioni dell’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti normativi e documentali

Direttiva 2003/49/CE; Articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Articolo  73 del TUIR; articoli 2511 e seguenti del codice civile; Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 2 novembre 2005; Risposta ad interpello n. 93 del 9 aprile 2025

 

Risposta n. 130 del 25/06/2026

Compendio unico: l’agevolazione non si applica alla donazione che costituisce un usufrutto, perché la costituzione del diritto reale non integra trasferimento di terreni agricoli

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 130 del 25 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Compendio unico – Atto di donazione tramite il quale la donante costituisce il diritto di usufrutto in capo al donatario – Non applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico – Articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

In materia di compendio unico, l’esenzione prevista dall’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228/2001 e dall’articolo 5-bis della legge n. 97/1994 presuppone un trasferimento di terreni agricoli. La donazione con cui il pieno proprietario costituisce il solo diritto di usufrutto in capo al donatario non integra un trasferimento, ma una costituzione di diritto reale di godimento; pertanto l’agevolazione non si applica, anche se il donatario è imprenditore agricolo professionale e assume l’impegno decennale di conduzione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5-bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; Articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97; articoli 978 e 980 del codice civile; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 29 maggio 2013; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 3 aprile 2025; Cassazione n. 16495/2003; Cassazione n. 27293/2024.

 

Risposta n. 131 del 25/06/2026

Successioni: per i BOT acquistati prima del decesso rileva la data di esecuzione dell’operazione, non la successiva valuta sul conto corrente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 131 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Imposta di successione – Base imponibile dell’attivo ereditario in caso di acquisto di titoli di Stato (BOT) eseguito prima del decesso, con successivo regolamento contabile sul conto corrente – Articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

In tema di imposta sulle successioni, nella determinazione dell’attivo ereditario rileva il saldo effettivo del conto corrente alla data di apertura della successione, tenendo conto delle operazioni perfezionate prima del decesso. L’acquisto di BOT eseguito anteriormente alla morte del de cuius riduce il saldo rilevante anche se il regolamento contabile sul conto corrente ha data valuta successiva; i titoli di Stato non sono compresi nell’attivo ereditario ai sensi dell’articolo 12 del TUSD.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 1, 7, 8, 9, 12 e 18 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; Articolo 1852 del codice civile; D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398; Regolamento (UE) n. 909/2014; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025; Risposta n. 318 del 2025; Risoluzioni n. 400203 del 1989 e n. 115/E del 1999.

 

 


 

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Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Maggio 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di maggio 2026 offre una lettura ragionata di chiarimenti che incidono su ambiti rilevanti della fiscalità d’impresa, della fiscalità patrimoniale, delle agevolazioni e della tassazione internazionale.

Le risposte raccolte affrontano, tra l’altro, il regime degli investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse di previdenza, l’esenzione IVA all’importazione di beni personali in caso di trasferimento di residenza, la tassazione di pensioni e vitalizi percepiti da soggetti residenti all’estero o in Italia, le operazioni di riorganizzazione familiare, l’agevolazione prima casa per immobili collabenti, l’esenzione dall’imposta sulle successioni per trasferimenti di partecipazioni, l’utilizzo dei crediti Superbonus e la disciplina IVA delle operazioni a catena intra-UE.

Nel loro insieme, i documenti confermano l’importanza dell’interpello come strumento di presidio preventivo nelle fattispecie in cui la qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto incide su imponibilità, applicazione delle agevolazioni, obblighi del sostituto d’imposta, utilizzo dei crediti e corretta gestione degli adempimenti.

La raccolta consente così di seguire l’evoluzione degli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni operative utili per professionisti, imprese e intermediari.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di maggio 2026.

 

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Risposta n. 104 del 25/05/2026

Investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse: il vincolo in Fondi di Venture Capital opera sui nuovi investimenti e il paniere non comprende i PIR ai fini della soglia minima

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 104 del 25 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Investimenti in Fondi di Venture Capital – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con la risposta l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’esenzione fiscale dei proventi da investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione e, in particolare, sul rispetto della soglia minima di investimenti in Fondi di Venture Capital (FVC). 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193; Articolo 18 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95; decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; Regolamento UE n. 651/2014. 

 

Risposta n. 105 del 25/05/2026

Importazione di imbarcazione personale del neo-residente: esenzione IVA ammessa se sussistono possesso effettivo e utilizzo nel luogo della precedente residenza, con verifica fattuale demandata al controllo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 105 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Esenzione dall’IVA all’importazione per beni personali importati da persone che trasferiscono la residenza in uno Stato membro – Requisiti del possesso e del luogo di utilizzo di un’imbarcazione – Articolo 4 della direttiva 2009/132/CE.

L’importazione definitiva in Italia di un’imbarcazione da diporto in occasione del trasferimento di residenza può beneficiare dell’esenzione IVA prevista dalla direttiva 2009/132/CE se ricorrono i presupposti relativi ai beni personali, al possesso effettivo e all’utilizzo nel luogo della precedente residenza normale. Il possesso va inteso come disponibilità economica e controllo effettivo del bene; la registrazione nell’Isola di Man non preclude il beneficio, tenuto conto dell’unità territoriale IVA con il Regno Unito. In particolare, chiarito che “quanto al requisito del ”possesso” dei beni personali, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, a cui occorre fare riferimento per garantire l’uniforme applicazione della Direttiva, deve intendersi la disponibilità economica dei beni, ossia l’effettivo controllo su di essi (cfr. sentenza 17 marzo 2005, causa C-170/03, avente ad oggetto l’applicazione del regime di esenzione doganale ad un’autovettura)”.
Di conseguenza, nel caso di specie alla luce delle informazioni fornite, assunte nel presupposto della loro veridicità e completezza l’imbarcazione è stata acquistata tramite un veicolo societario riconducibile all’Istante e da lui esclusivamente utilizzata, quindi tale condizione sembra, in linea di principio, soddisfatta.
Resta inteso, come precisato nella menzionata circolare dell’Agenzia delle dogane n. 22 del 2004, che l’effettivo ”possesso” dell’imbarcazione da parte dell’Istante, nel senso sinora chiarito, presuppone un riscontro di tipo fattuale che non è esperibile in questa sede. Inoltre, per quanto concerne il requisito dell’utilizzo nel ”luogo” di precedente residenza, la circostanza che l’imbarcazione sia stata registrata nell’Isola di Man e non nel Regno Unito, quindi in un Paese diverso da quello di residenza dell’Istante, non osta al riconoscimento del beneficio fiscale, dal momento che il Customs and Excise Agreement del 1979, al paragrafo 13, prevede che l’Isola di Man e il Regno Unito formano un unico territorio ai fini IVA e, quindi, tale fattispecie può essere riconducibile ai ”casi particolari” di cui si fa cenno nella disposizione in esame. Si ritiene che non osti alla possibilità di riconoscere il beneficio fiscale in argomento l’utilizzo dell’imbarcazione nelle acque di un Paese terzo, sia pure diverso dal Regno Unito, in quanto una simile circostanza va analogamente ricondotta ai ”casi particolari” di cui sopra”.

Riferimenti normativi e documentali

Direttiva 2009/132/CE; Direttiva 2006/112/CE; Direttiva 83/181/CEE; Decreto del Ministero delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489; Articolo 24-bis del TUIR; Regolamento CE n. 1186/2009; Circolare Agenzia delle dogane n. 22 del 5 maggio 2004.

 

Risposta n. 106 del 25/05/2026

Pensione pubblica italiana a residente in Lussemburgo: addizionali regionale e comunale dovute secondo il domicilio fiscale italiano individuato presso la sede dell’ente erogatore

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 106 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Addizionali regionale e comunale all’IRPEF – Pensione pubblica corrisposta dall’INPS a soggetto fiscalmente residente in Lussemburgo – Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 – Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747 – Aggiornamento operato dagli Stati contraenti nel 2012 (con Protocollo sottoscritto il 21 giugno 2012 e ratificato in Italia con legge 3 ottobre 2014, n. 150)

Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute anche dal soggetto fiscalmente residente all’estero quando risulta dovuta l’IRPEF sulla pensione italiana. Per i non residenti il domicilio fiscale è individuato nel Comune in cui il reddito è prodotto; se l’unico reddito di fonte italiana è una pensione, rileva il Comune della sede legale dell’ente previdenziale erogatore. Le addizionali non rientrano nell’ambito della Convenzione Italia-Lussemburgo e sono applicate in base alla normativa interna. L’Inps, quindi, è tenuto ad applicare le ritenute corrispondenti alle suddette addizionali non già in applicazione del Trattato internazionale, ma ai sensi della vigente normativa italiana .

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Convenzione Italia-Lussemburgo del 3 giugno 1981; Risoluzione n. 261/E del 21 settembre 2007.

 

 

Risposta n. 107 del 25/05/2026

Riorganizzazione familiare con cessione infragruppo e scissione asimmetrica: escluso l’abuso se l’operazione separa effettivamente i compendi e preserva continuità imprenditoriale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 107 del 25 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE INDIRETTE – Cessione di partecipazioni infragruppo e scissione di compendi immobiliari – Articolo 173 del TUIR – Abuso del diritto – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La riorganizzazione che combina cessione infragruppo di partecipazioni e scissione asimmetrica di compendi immobiliari non integra abuso del diritto se non determina un vantaggio fiscale indebito e risponde alla finalità di separare effettivamente percorsi imprenditoriali e patrimoni fra gruppi familiari. Restano rilevanti, ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, l’effettiva continuazione dell’attività d’impresa e l’utilizzo dei beni assegnati nell’ambito di strutture operative, non di mero godimento.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212; Articoli 87, 173 e 176 del TUIR; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; Atto di indirizzo MEF 27 febbraio 2025.

 

Risposta n. 108 del 26/05/2026

Prima casa su fabbricato collabente: agevolazione ammessa se l’immobile F/2 è destinabile ad abitazione e viene completato entro il termine triennale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 108 del 26 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di fabbricato collabente – Categoria catastale F/2 – Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

L’agevolazione prima casa può spettare anche per l’acquisto di un fabbricato collabente censito in categoria F/2, se l’immobile è suscettibile di essere destinato ad abitazione mediante interventi edilizi e risultano presenti i requisiti oggettivi e soggettivi della nota II-bis. L’immobile deve essere effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa, con superamento dei precedenti chiarimenti contrari.

Riferimenti normativi e documentali

Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR; Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;  Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005; Risoluzione n. 107/E del 1° agosto 2017.

Vedi: Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, 16 febbraio 2025, n. 3913 (Presidente: Stalla Giacomo Maria; Relatore: Balsamo Milena), secondo la quale “in tema di agevolazione per l’acquisto della “prima casaex art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, la norma agevolativa non esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto, sicché il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di un immobile collabente, senza che a ciò osti la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, rilevando invece la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”.

 

Risposta n. 109 del 26/05/2026

Successione di quote sociali in comunione ereditaria: niente esenzione se la quota trasferita non consente autonomamente l’acquisizione o l’integrazione del controllo di diritto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 109 del 26 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali e azioni – Quote sociali in comunione ereditaria indivisa non di controllo – Articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di quote sociali e azioni richiede che la partecipazione trasferita consenta agli aventi causa di acquisire o integrare il controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Le partecipazioni ricevute in comunione ereditaria non possono essere sommate a quelle detenute individualmente dai coeredi in titolarità esclusiva; se la quota trasferita non realizza il controllo, il trasferimento resta soggetto all’ordinaria imposizione successoria. Nella risposta viene affermato che “diversamente da quanto affermato dall’Istante, la scrivente è del parere che ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, le partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria dai coeredi non possano essere computate unitariamente a quelle detenute individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva.
Pertanto, non configurandosi il requisito del controllo, il trasferimento mortis causa della partecipazione sociale del 35% a favore dell’Istante e delle due figlie, in comunione indivisa, resta escluso dall’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 4-ter, ed è soggetto all’ordinaria imposizione del tributo successorio”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 4-ter, del TUSD; decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; articolo 2347 del codice civile; Circolari n. 11/E del 16 febbraio 2007, n. 3/E del 22 gennaio 2008 e n. 18/E del 29 maggio 2013.

 

Risposta n. 110 del 27/05/2026

Crediti Superbonus acquistati: compensazione ammessa con debiti erariali o previdenziali, ma non per estinguere direttamente i ruoli mediante crediti agevolativi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 110 del 27 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – RISCOSSIONE – Utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus ex articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Debiti previdenziali iscritti a ruolo – Blocco alle compensazioni ex articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

I crediti agevolativi da Superbonus possono essere utilizzati in compensazione con debiti erariali o previdenziali nel modello F24 secondo le regole ordinarie, ma non possono essere impiegati per estinguere direttamente cartelle o ruoli mediante compensazione ex articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010. Tale compensazione è ammessa solo con crediti relativi alle stesse imposte erariali; i crediti agevolativi restano esclusi dal pagamento diretto dei ruoli, anche se i debiti sono rateizzati. “Pertanto, i crediti agevolativi che l’istante intende acquistare potranno essere sì utilizzati in compensazione anche in presenza di ruoli superiori ad euro 1.500 di altri debiti erariali o previdenziali (come confermato dai documenti di prassi richiamati nella soluzione proposta dall’istante stesso), ma non potranno essere utilizzati per pagare i ruoli stessi. Peraltro, la possibilità di soddisfare le somme iscritte a ruolo a mezzo di compensazione è stata introdotta proprio dall’articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010 ed il riferimento ivi contenuto ai «crediti relativi alle stesse imposte» esclude dall’ambito applicativo i crediti agevolativi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024.

 

Risposta n. 111 del 29/05/2026

Operazioni a catena intra-UE: il trasporto imputato alla cessione verso l’intermedio rende interna la rivendita in Italia e impone l’identificazione IVA del soggetto tedesco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 111 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni a catena – Articolo 41-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 – Obbligo di identificazione nel territorio dello Stato – Articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Nelle operazioni a catena intra-UE, se il trasporto dei beni dalla Polonia all’Italia è curato dall’operatore intermedio tedesco e quest’ultimo comunica al primo cedente un numero IVA diverso da quello dello Stato di partenza, il trasporto si imputa alla cessione nei confronti dell’intermedio. La successiva cessione al cliente italiano è operazione interna e il soggetto tedesco deve identificarsi ai fini IVA in Italia. La valutazione delle sanzioni resta estranea all’interpello.

Al riguardo, i tecnici dell’Agenzia delle entrate rinviano a quanto “precisato nelle Note Esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni, pubblicate a dicembre 2019 dalla Commissione europea.  In tale documento, è precisato che affinché si applichi l’articolo 36-­­bis della Direttiva IVA devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

– i beni devono essere ceduti in successione: pertanto, è necessario che almeno tre soggetti siano coinvolti nell’operazione a catena;
– i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro;
– i beni devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.

Se queste condizioni sono soddisfatte, l’articolo 36-­­bis, paragrafo 1, della Direttiva IVA stabilisce la disposizione generale secondo cui la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, che effettua un acquisto intracomunitario, qualora questi fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA diverso da quello dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati. Quest’ultimo è qualificato come il cedente, all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni per suo conto o tramite un terzo che agisce per suo conto. Qualora, tuttavia, l’operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio.

Tanto premesso, in merito alla fattispecie in esame, si rileva che:
– i beni sono stati trasportati dalla Polonia all’Italia;
– il trasporto è stato curato dall’Istante che, pertanto, agisce come operatore intermedio;
– l’Istante ha fornito al primo cedente un numero di identificazione IVA tedesco (e non polacco).

Da quanto precede, si ritiene che al caso di specie sia applicabile l’articolo 36­-bis della Direttiva IVA, come recepito nell’ordinamento dall’articolo 41­­-ter del D.L. n. 331 del 1993. Ne consegue che l’operazione di acquisto tra la Società e l’acquirente italiano è un’operazione interna e che la Società era tenuta a identificarsi in Italia”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 41-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; Articolo 36-bis della direttiva 2006/112/CE, introdotto, con efficacia dal 1° gennaio 2020 dalla Direttiva 2018/1910/UE del 2018 (c.d. ”direttiva quick fixes”); Direttiva UE 2018/1910; Articolo 141 della direttiva 2006/112/CE; Articolo 197 della direttiva 2006/112/CE; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

Risposta n. 112 del 29/05/2026

Pensione ENPAM a residente in Lussemburgo: imponibile in Italia solo la quota riferita all’attività pubblica ambulatoriale; le quote professionali restano tassate nello Stato di residenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 112 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Pensione ENPAM erogata a ex medico residente in Lussemburgo – Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747.

La pensione ENPAM erogata a un ex medico residente in Lussemburgo deve essere distinta per componenti. Le quote riferite all’iscrizione all’Albo e alla libera professione medica sono riconducibili agli altri redditi convenzionali e tassabili esclusivamente nello Stato di residenza. La quota riferita all’attività di medico specialista ambulatoriale svolta presso il servizio sanitario pubblico è invece riconducibile alle funzioni pubbliche e resta imponibile in Italia, con obbligo di ritenuta in capo all’INPS salvo applicazione diretta del regime convenzionale nei limiti consentiti.

Al riguardo, i tecnici dell’Agenzia delle entrate evidenziano, “nel presupposto di una residenza fiscale in Lussemburgo della Signora X e fermo restando in capo al competente Ufficio finanziario l’ordinario potere di verifica e di accertamento della veridicità e completezza degli elementi di fatto rappresentati nell’istanza di interpello in trattazione, che le quote parti del trattamento pensionistico in esame, afferenti ai contributi versati quale iscritta all’Albo professionale e esercente una libera professione medica, devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Lussemburgo (Stato di residenza) e, pertanto, non sono sottoposte ad alcuna imposizione nel nostro Paese, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 22, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale. Si rileva, pertanto, che, in base alle citate disposizioni convenzionali, l’Inps, quale sostituto d’imposta, è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte, di cui all’articolo 23 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, solo sulla quota parte di pensione Enpam afferente ai contributi versati in relazione all’attività di medico specialista ambulatoriale. Si ricorda, al riguardo, che, come più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria (cfr. risoluzioni 12 luglio 2006, n. 86, 24 settembre 2003, n. 183, 24 maggio 2000, n. 68, 10 giugno 1999, n. 95), i sostituti d’imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell’agevolazione. Tale prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto d’imposta, il quale, in caso d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all’estero, operando le ritenute con le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Al ricorrere della predetta circostanza della residenza fiscale in Lussemburgo  ed in caso di mancato esercizio da parte dell’Inps della facoltà di dare applicazione diretta all’esenzione convenzionale, per la Signora X sussiste, ad  ogni  modo,  il  diritto a richiedere il rimborso delle ritenute alla fonte operate dal citato Istituto previdenziale, presentando la relativa istanza, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara ­ Via Rio Sparto 21, 65129 ­ Pescara (PE) ­ PEC: cop.pescara@pce.agenziaentrate.it.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 18, 19 e 22 della Convenzione Italia-Lussemburgo del 3 giugno 1981;Legge 14 agosto 1982, n. 747; Articoli 3, 23, 49 e 50 del TUIR; Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Risposta n. 113 del 29/05/2026

Pensione CNIEG francese a residente in Italia: imposizione concorrente Italia-Francia confermata, con credito d’imposta convenzionale per eliminare la doppia imposizione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 113 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Pensione erogata da ente pensionistico francese a residente in Italia – Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Articoli 18 e 19 della Convenzione

La pensione erogata dalla Contribuente dalla Casse Nationale des Industries Electriques et Gassières (CNIEG) a un residente in Italia resta riconducibile all’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Francia, in quanto inclusa nei regimi di sicurezza sociale individuati dall’accordo amichevole del 20 dicembre 2000. Il mutato assetto proprietario di EDF (Electricité de France) non consente di ricondurre il trattamento all’articolo 19 sulle funzioni pubbliche. Ne deriva imposizione concorrente in Francia e in Italia. La conseguente doppia imposizione dovrà essere eliminata in Italia, Stato di residenza del Contribuente, mediante il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della vigente Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, con le modalità previste dall’articolo 165 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 18, 19 e 24 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni; Legge 7 gennaio 1992, n. 20; Accordo amichevole Italia-Francia del 20 dicembre 2000; articoli 3, 49, 165 e 169 del TUIR; Articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Risposta n. 114 del 29/05/2026

Assegno vitalizio dell’ex consigliere regionale residente in Tunisia: reddito non prodotto in Italia e non imponibile nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 29 maggio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Assegno vitalizio erogato a ex consigliere regionale residente in Tunisia – Convenzione Italia-Tunisia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 25 maggio 1981, n. 388 – Articoli 18 e 19.

L’assegno vitalizio corrisposto a un ex consigliere regionale residente in Tunisia, in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, non rientra tra i redditi che l’articolo 23 del TUIR considera prodotti nel territorio dello Stato se percepiti da soggetti non residenti. Ne deriva la non imponibilità in Italia. Nel dettaglio è stato chiarito che “gli assegni vitalizi erogati in dipendenza della cessazione delle cariche elettive, tra i quali gli assegni corrisposti a seguito della cessazione della carica di consigliere regionale, ricadono nell’ambito applicativo dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, gli stessi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia e, quindi, non devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, indipendentemente dall’applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 3, 23 e 50, comma 1, lettera g), del TUIR; Convenzione Italia-Tunisia contro le doppie imposizioni; Legge 25 maggio 1981, n. 388; Risoluzione n. 262/E del 26 ottobre 2009; Sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1994, n. 289.

 


 

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Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Aprile 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di aprile 2026 offre un quadro selezionato di chiarimenti di immediato interesse  per professionisti, imprese e intermediari fiscali.

Le risposte raccolte affrontano temi eterogenei ma centrali nella pratica tributaria: territorialità IVA nei servizi resi a committenti esteri, deducibilità IRAP del costo del personale impiegato all’estero, trattamento fiscale delle somme percepite in sede transattiva, regime Pex, concordato preventivo biennale, credito d’imposta ZLS, borse di studio, Nuovo Patent Box e cumulo con il credito ricerca e sviluppo.

Nel loro insieme, i documenti consentono di cogliere l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria su fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria incide direttamente su imponibilità, deducibilità, accesso alle agevolazioni e gestione degli adempimenti dichiarativi.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di aprile 2026.

 

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Risposta n. 94 del 01/04/2026

Servizi logistici per eventi in Italia resi a soggetto passivo extra-UE: esclusa la territorialità IVA delle prestazioni connesse all’accesso se manca la commercializzazione del diritto di ingresso; riaddebito secondo la natura propria dei singoli servizi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 94 del 1° aprile 2026 – Oggetto: Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti soggetti passivi non residenti a eventi in Italia – Territorialità IVA – Esclusione dell’articolo 7-quinquies per assenza di commercializzazione del diritto di accesso – Riaddebito delle singole prestazioni secondo la territorialità propria – Fee organizzativa fuori campo IVA.

La risposta chiarisce che le prestazioni rese da una società italiana per organizzare e agevolare la partecipazione di un cliente soggetto passivo extra-UE a eventi in Italia non rientrano nell’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto IVA quando non hanno per oggetto la commercializzazione del diritto di accesso alla manifestazione. In presenza di mandato senza rappresentanza, le prestazioni acquistate presso fornitori italiani e riaddebitate al mandante conservano la territorialità propria di ciascun servizio, mentre il mark-up destinato a remunerare l’attività organizzativa e di coordinamento costituisce fee autonoma fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del decreto IVA.

Il documento è rilevante per operatori che prestano servizi logistici, organizzativi e di supporto in occasione di eventi in Italia per committenti esteri. La risposta esclude l’applicazione automatica della territorialità italiana ex articolo 7-quinquies per il solo collegamento funzionale con una manifestazione svolta in Italia e impone una scomposizione analitica dei riaddebiti in base alla natura propria di ciascuna prestazione.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-quater, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articoli 32 e 33 del regolamento di esecuzione UE 15 marzo 2011, n. 282.
  • Articolo 53 della direttiva 2006/112/CE.
  • Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 13 marzo 2019, causa C-647/17.
  • Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 23 novembre 2023, causa C-532/22.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29 luglio 2011.

 

Risposta n. 95 del 01/04/2026

IRAP: deducibile il costo del personale assunto in Italia a tempo indeterminato e impiegato all’estero se manca una stabile organizzazione estera; l’intero valore della produzione resta imponibile in Italia

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 95 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IRAP – Società residente – Costo del personale assunto in Italia e impiegato all’estero – Assenza di stabile organizzazione all’estero – Deducibilità ai fini IRAP – Condizioni – Articoli 5 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La risposta afferma che, in assenza di una stabile organizzazione all’estero, il soggetto residente che svolge attività anche fuori dal territorio nazionale resta assoggettato a IRAP sull’intero valore della produzione netta ovunque realizzato. In tale quadro, il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all’estero è deducibile ai sensi dell’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP, ferma la verifica dell’inerenza e degli altri presupposti fattuali.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 96 del 01/04/2026

Concordato preventivo e azione di responsabilità: l’accordo transattivo novativo genera sopravvenienza attiva imponibile IRES e rileva ai fini IRAP anche se le somme sono destinate ai creditori

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 96 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRAP – Concordato preventivo in continuità aziendale indiretta – Accordo transattivo – Somme ottenute destinate a soddisfare i creditori sociali – Imponibilità IRES e IRAP – Articolo 88 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le somme percepite da una società in concordato preventivo in continuità aziendale indiretta in forza di un accordo transattivo novativo, stipulato per definire un’azione di responsabilità verso precedenti organi sociali, costituiscono componente positivo imponibile ai fini IRES, qualificabile come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del TUIR, e rilevano anche ai fini IRAP se iscrivibili nella voce A.5 del conto economico. La destinazione delle somme al soddisfacimento dei creditori concordatari non esclude l’autonoma rilevanza fiscale in capo alla società, in assenza di una specifica disposizione di non imponibilità.

Nella risposta evidenziato che “stante la natura novativa dell’Accordo transattivo e il contenuto dello stesso volto a definire l’Azione di responsabilità e ogni reciproca pretesa tra le parti coinvolte, si ritiene che la somma di […] euro ivi indicata (somma a cui viene, peraltro, espressamente riconosciuta, in sede di Accordo transattivo, anche l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto) rappresenti un componente positivo di reddito derivante dalle rinunce ad ogni pretesa nei confronti delle Controparti effettuata dall’Istante e alla definizione dell’Azione di risarcimento, qualificabile fiscalmente come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (”Tuir”).

Per quanto concerne il trattamento di detta somma ai fini dell’IRAP, si rileva che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la base imponibile delle società di capitali è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), e dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria (plusvalenze e minusvalenze) derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, come risultanti dal conto economico dell’esercizio. La determinazione della base imponibile è, quindi, fondata sul principio di presa diretta dal bilancio con conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell’IRES. Il medesimo articolo 5 prevede, al comma 4, che «[i] componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi» e, al comma 5, che «[i]ndipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa». Alla luce di quanto sopra evidenziato, fermo restando che nel presente parere non viene espressa alcuna valutazione sul comportamento contabile adottato dall’Istante, si ritiene che, nel caso in esame l’importo ricevuto dall’Istante in base all’Accordo transattivo (euro […]) assuma piena rilevanza ai fini IRAP in quanto iscrivibile tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del conto economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale).

Da ultimo, va rilevato che il presente parere è limitato all’individuazione del trattamento ai fini IRES e IRAP dell’importo di euro […] (oltre IVA) ricevuto dall’Istante in base all’Accordo transattivo nei termini sopra indicati; resta inteso che ulteriori importi o prestazioni in genere previsti dal medesimo Accordo transattivo in aggiunta al versamento del suddetto importo (”[…] per effetto della presente transazione, assumono ulteriori impegni, anche di rinuncia a determinati crediti […]” così l’articolo 2 dell’Accordo transattivo), concorreranno alla formazione, in capo all’Istante, del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP al ricorrere dei relativi presupposti impositivi”.

 

Risposta n. 97 del 01/04/2026

Regime PEX: esclusa l’esenzione della plusvalenza se le partecipate energetiche non hanno una struttura potenzialmente idonea all’avvio del processo produttivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 97 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Regime PEX – Cessione di partecipazioni in società di costruzione di impianti di produzione elettrica – Participation exemption – Requisito della commercialità – Verifica della sussistenza – Articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della participation exemption, il requisito della commercialità di cui all’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR richiede che la partecipata disponga di una struttura operativa idonea, anche solo potenzialmente, alla produzione o commercializzazione di beni o servizi in tempi ragionevoli. Per società operanti nel settore energetico, le attività preliminari possono integrare l’oggetto sociale solo se considerate nel loro complesso e se riconducibili alla realizzazione, anche parziale, dell’attività d’impresa. In difetto di tali elementi, la plusvalenza da cessione delle partecipazioni non beneficia del regime PEX.

Riferimenti normativi e documentali

Artt. 55 e  87 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29 marzo 2013; Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004.

 

Risposta n. 98 del 01/04/2026

Concordato preventivo biennale: il blocco giudiziario del cantiere dell’unico committente può far cessare il CPB per il 2025 se riduce i redditi effettivi oltre il 30 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 98 del 1° aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Eventi straordinari – Cessazione degli effetti – Riduzione dei redditi effettivi o del valore della produzione netta oltre il 30 per cento – Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – Articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.

Nel concordato preventivo biennale, il blocco dell’attività edilizia presso il cantiere dell’unico committente può integrare una circostanza eccezionale rilevante ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dell’articolo 4 del decreto ministeriale 14 giugno 2024, se determina l’impossibilità di accesso al cantiere e una riduzione dei redditi effettivi o del valore della produzione netta superiore al 30 per cento rispetto a quelli concordati. Per il 2024 l’interpello è inammissibile se presentato oltre il termine ordinario di dichiarazione; per il 2025 la cessazione opera al ricorrere dei presupposti sostanziali.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024; Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212; Articolo 5 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

 

Risposta n. 99 del 02/04/2026

Credito d’imposta ZLS: non agevolabile l’ammodernamento di mezzi marittimi, ammesso solo l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nella zona

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 99 del 2 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Zone logistiche semplificate (ZLS) – Credito d’imposta – Ammodernamento dei mezzi marittimi – Investimenti agevolabili – Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 – Decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 agosto 2024.

Il credito d’imposta per le Zone logistiche semplificate spetta per investimenti realizzati all’interno del perimetro della ZLS e destinati a strutture produttive ivi esistenti o impiantate. La verifica fattuale della qualificazione dei mezzi marittimi come strutture produttive e della loro collocazione nel perimetro agevolato non è valutabile in sede di interpello. In ogni caso, l’ammodernamento di mezzi marittimi già posseduti non rientra tra gli investimenti agevolabili, limitati all’acquisto, anche in leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie.  In particolare, nella risposta chiarito che  “in relazione alla tipologia di investimento che l’Istante intende effettuare, si ritiene che l’ammodernamento dei (quattro) mezzi marittimi di cui la stessa è proprietaria, non rientri negli investimenti che beneficiano dell’agevolazione in commento, atteso che risulta agevolabile, con il credito d’imposta ZLS, esclusivamente l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie (cfr. l’articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024)”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95; Decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 agosto 2024; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2022.

 

Risposta n. 100 del 02/04/2026

Concordato preventivo biennale: il subentro del nuovo associato senza aumento del numero dei soci non esclude lo studio; il disallineamento dei bienni rileva solo in caso di mancato rinnovo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 100 del 2 aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Associazione professionale – Modifica della compagine associativa – Disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci – Cause di esclusione – Articolo 11, comma 1, lettere b-quater) e b-sexies), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Per le associazioni professionali, la modifica della compagine associativa non integra la causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo n. 13 del 2024 quando recesso e subentro producono effetti dalla medesima data e il numero degli associati resta invariato. Il disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci non costituisce, di per sé, causa di esclusione se tutti hanno aderito al CPB; il mancato rinnovo da parte del socio per il successivo biennio può invece determinare la cessazione per lo studio.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 11, comma 1, lettere b-quater) e b-sexies), e articolo 21 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 giugno 2025; FAQ Agenzia delle Entrate n. 3 del 25 settembre 2025.

 

Risposta n. 101 del 02/04/2026

Borse di studio a figli e orfani degli iscritti alle gestioni pubbliche: imponibilità come redditi assimilati se il beneficiario non è dipendente dell’ente erogatore; rilevanza anche ai fini IRAP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 101 del 2 aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Borse di studio in favore di figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti a gestioni previdenziali e assistenziali – Imponibilità IRPEF e rilevanza IRAP – Articolo 50, comma 1, lettera c), e articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le borse di studio erogate in favore di figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex Ipost sono imponibili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, quando il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente con l’ente erogatore. Non opera l’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR. Le somme concorrono inoltre alla base imponibile IRAP dell’ente erogatore ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Risposta n. 102 del 02/04/2026

Nuovo Patent Box e credito R&S: restituzione del credito già fruito tramite F24 dal periodo della registrazione SIAE, anche se la variazione in diminuzione non produce immediata capienza IRES o IRAP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 102 del 2 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo Patent Box – Cumulo con credito d’imposta ricerca e sviluppo – Software registrato presso la SIAE – Meccanismo premiale – Restituzione del credito R&S – Modalità e termini – Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – Articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In caso di cumulo tra Nuovo Patent Box e credito d’imposta ricerca e sviluppo sui medesimi costi, il credito R&S già fruito deve essere rideterminato mediante nettizzazione della base di calcolo alla luce dell’agevolazione Patent Box. La restituzione avviene tramite modello F24, con lo stesso codice tributo e lo stesso anno di riferimento utilizzati in compensazione, indicando l’importo tra quelli a debito. L’obbligo sorge dal periodo in cui è applicato il meccanismo premiale, ossia, per il software, dal periodo di registrazione presso il Pubblico Registro Software SIAE, anche se la variazione in diminuzione determina una perdita IRES o non produce concreta fruizione IRAP. Più nel dettaglio,  “ai fini IRAP, le disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione netta non ammettono la possibilità di determinare un valore ”negativo” da poter riportare negli esercizi successivi a scomputo di eventuali (futuri) valori ”positivi” (a differenza di quanto previsto dall’articolo 84 del TUIR per l’IRES). Pur non essendo consentito il carry forward del valore negativo della produzione netta IRAP, coerentemente a quanto affermato in relazione all’IRES, l’Istante deve procedere alla restituzione del credito d’imposta secondo quanto sopra detto, anche per la componente di agevolazione del Nuovo Patent Box inerente alla variazione in diminuzione della base imponibile IRAP a prescindere dalla concreta fruizione”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; Articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022; Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 24 febbraio 2023.

 

 

Risposta n. 103 del 02/04/2026

Concordato preventivo biennale: l’acquisto d’azienda da parte dell’imprenditore individuale non integra la causa di cessazione prevista per società ed enti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 103 del 2 aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Imprenditore individuale – Acquisto d’azienda – Causa di cessazione – Non sussistenza – Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

L’acquisto d’azienda da parte di un imprenditore individuale che ha aderito al concordato preventivo biennale non integra la causa di cessazione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 13 del 2024. La disposizione, secondo il suo tenore letterale, riguarda operazioni straordinarie effettuate da società o enti e non si estende alle imprese individuali. Restano ferme le verifiche sulle altre cause di esclusione, cessazione o decadenza e sulle condizioni di eventuale rinnovo del CPB. Nel documento di prassi evidenziato “che, tenendo conto della disposizione normativa richiamata, la citata lettera bter) fa riferimento a operazioni (straordinarie) realizzate da società o enti, senza estendere esplicitamente il suo ambito applicativo nei confronti dell’imprenditore (individuale) o al ”soggetto giuridico” che ha aderito al CPB; pertanto, stando al tenore letterale della stessa, sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della norma in esame le imprese individuali (cfr. la FAQ n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate).

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189; Articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81; FAQ Agenzia delle Entrate n. 2 del 25 settembre 2025.

 


 

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Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Gennaio 2026

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di gennaio 2026, riguardano, in particolare, il trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, l’imposta di registro, l’IVA, le imposte sulle successioni e donazioni, nonché alcuni profili di fiscalità delle operazioni straordinarie, dei trust, dei fondi pensione e delle agevolazioni fiscali.

Tra i chiarimenti di maggiore interessesi segnalano quelli relativi alla tassazione delle somme corrisposte a seguito di cessazione del rapporto di lavoro in ambito convenzionale, all’accesso al nuovo regime impatriati per lavoratori rientrati in Italia anche in presenza di attività svolta in smart working per datore estero, alla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali esteri in caso di retribuzioni convenzionali, nonché al trattamento delle azioni gratuite, dei premi in denaro e delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

La raccolta comprende inoltre risposte in materia di IVA e imposte indirette, con chiarimenti sulla qualificazione delle prestazioni rese da una fonderia artistica, sull’attività dei gruppi di acquisto solidale, sull’imposta di registro applicabile agli accordi perfezionati per corrispondenza e sulle agevolazioni IVA per l’acquisto di veicoli da parte di persone con disabilità.

Rilevanti anche gli interventi in tema di operazioni straordinarie e passaggi generazionali, tra cui il regime del realizzo controllato per l’apporto di partecipazioni, la continuità dell’agevolazione nell’ambito di scissioni e conferimenti successivi alla donazione di partecipazioni, nonché gli effetti fiscali della trasformazione o riorganizzazione di attività professionali in società tra professionisti.

Completano la raccolta i chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme percepite da artisti per diritti d’autore, sulle misure coercitive indirette ex articolo 614-bis c.p.c., sulla tassazione dei trust esteri, sull’esenzione dall’imposta sulle successioni per enti pubblici esteri in presenza del requisito di reciprocità, sugli investimenti qualificati di Casse di previdenza e fondi pensione e sull’esclusione da imposizione dei redditi dei lavoratori marittimi imbarcati su navi estere.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di gennaio  2026.

 


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Risposta n. 1 del 12/01/2026

Indennità da conciliazione per licenziamento di dirigente residente in Finlandia: imponibile in Italia la quota riferita all’attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 12 gennaio 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Remunerazione corrisposta a seguito della cessazione di un rapporto di impiego – Trattamento fiscale applicabile alle somme riconosciute in sede di conciliazione a seguito del licenziamento – Individuazione del Paese avente la potestà impositiva – Articolo 15 della legge 25 gennaio 1983, n. 38 (Convenzione tra l’Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni)

 

Risposta n. 2 del 12/01/2026

Nuovo regime impatriati: beneficio ammesso dal 2026 per il lavoratore rientrato in Italia che opera in smart working per un datore estero, se ricorrono tutti i requisiti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 2 del 12 gennaio 2026 – Oggetto: Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall’estero, che svolge la propria attività lavorativa a tempo indeterminato, con sede di lavoro in Italia –  Possibilità di svolgere attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, diverso rispetto a quello per il quale era stato impiegato all’estero – Articolo 5, Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

 

Risposta n. 3 del 13/01/2026

Studio professionale e indennizzo al socio uscente: l’accordo perfezionato per corrispondenza è registrabile in caso d’uso, con imposta proporzionale del 3 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 3 del 13 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Trattamento, ai fini dell’imposta di registro, di un accordo perfezionato per corrispondenza con cui uno Studio professionale riconosce ad un socio uscente un indennizzo per l’attività svolta – Articolo 1, lettera a), della Tariffa, Parte II, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)

 

Risposta n. 4 del 14/01/2026

Fonderia artistica: la realizzazione dell’opera su commissione resta prestazione di servizi soggetta a IVA ordinaria, non cessione di oggetti d’arte al 5 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 4 del 14 gennaio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Prestazione di servizi svolta da una fonderia – Aliquota IVA applicabile – Tabella A, Parte II-bis, 1-novies), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Risposta n. 5 del 15/01/2026

Retribuzioni convenzionali per lavoro all’estero: deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nello Stato estero

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 5 del 15 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di determinazione del reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali – Articoli 51, comma 8-bis e 10, comma 1, lettera e) del  DPR 22/12/1986, n. 917 ( TUIR).

 

Risposta n. 6 del 16/01/2026

Bonus edilizi acquistati da associazione professionale: dal 2024 il differenziale tra valore nominale e costo rileva ai fini IRPEF e IRAP; esclusi i crediti acquistati prima della riforma

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile – Associazioni professionali – Regime fiscale del differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e ai fini IRAP – Articolo 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 ( TUIR) – Articolo 8 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

 

Risposta n. 7 del 16/01/2026

Somma integrativa per lavoratori dipendenti: i giorni di lavoro rilevanti sono solo quelli retribuiti; nessun beneficio se nell’anno mancano giorni lavorati e sono erogati importi non riferiti al 2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 7 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: Somma riconosciuta ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente ai fini della determinazione dell’importo spettante.

 

Risposta n. 8 del 16/01/2026

Piani di incentivazione transnazionali: azioni gratuite e premi in denaro sono tassati in Italia per intero se percepiti da residenti, mentre per i non residenti rileva solo la quota riferibile al lavoro svolto nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro dipendente – Azioni gratuite e premi in denaro percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, in relazione ad attività lavorative svolte dal beneficiario all’estero, in uno o più Stati, mentre era ivi residente – Articolo 51 del TUIR e articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Risposta n. 9 del 20/01/2026

Apporto di partecipazione totalitaria a patrimonio netto: realizzo controllato ammesso anche senza aumento di capitale se il socio unico trasforma il controllo diretto in controllo indiretto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: Regime del realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR – Regime fiscale dell’apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza incremento del capitale sociale della beneficiaria – Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917.

 

Risposta n. 10 del 20/01/2026

Lavoratori marittimi su navi estere: esclusione da imposizione negata se nel periodo d’imposta il contratto di imbarco non supera 183 giorni nell’arco di dodici mesi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 10 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera – Articolo 5, comma 5, della Legge 16 marzo 2001, n. 88.

 

Risposta n. 11 del 20/01/2026

Donazione di partecipazioni e passaggio generazionale: scissione proporzionale e conferimento in holding non determinano decadenza automatica dall’esenzione se il controllo resta mantenuto per cinque anni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 11 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Decadenza dall’agevolazione dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990 – Scissione parziale proporzionale di società, le cui quote sono state ricevute in donazione con applicazione dell’agevolazione in oggetto, e successivo conferimento della totalità delle quote della società scissa in favore della neocostituita società beneficiaria.

 

Risposta n. 12 del 20/01/2026

Nuovo regime impatriati e lavoratore frontaliero: accesso possibile anche se l’attività precedente era svolta in Italia per lo stesso datore, con verifica del requisito estero rafforzato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 12 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall’estero, dove aveva lavorato come “frontaliere” – Articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

 

Risposta n. 13 del 20/01/2026

Diritti d’autore musicali: non imponibile la provvista se mera anticipazione di liquidità; imponibili per cassa i proventi futuri anche se incassati tramite società mandataria

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 13 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro autonomo – Regime fiscale delle somme ricevute da un artista a titolo di provvista e di redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere musicali – Articolo 53, comma 2, lett. b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

 

Risposta n. 14 del 21/01/2026

Auto aziendali in uso promiscuo: la trattenuta pari al fringe benefit può azzerare il valore convenzionale, ma gli ulteriori oneri restano a carico del netto del dipendente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 14 del 21 gennaio 2026 – Oggetto: OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Articolo 51, comma 4, lettera a), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

 

Risposta n. 15 del 22/01/2026

Misure coercitive indirette ex articolo 614-bis c.p.c.: somme non tassabili se non sostituiscono redditi e non compensano mancati guadagni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 15 del 22 gennaio 2026 – Oggetto: Condanna pronunciata dal giudice a eseguire la prestazione indicata nella sentenza di cui risulta ritardata l’esecuzione  – Somme versate a titolo di misura coercitiva indiretta articolo 614-bis del Codice di procedura civile – Regime fiscale.

 

Risposta n. 16 del 22/01/2026

Successione a favore di ente pubblico svizzero: esclusa l’esenzione dall’imposta sulle successioni se non è dimostrata la reciprocità fiscale con il Canton Ticino

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 16 del 22 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Inapplicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) al trasferimento “mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino per mancanza del requisito della condizione di reciprocità.

 

Risposta n. 17 del 23/01/2026

Trust svizzero e cessione infraquinquennale di quote: applicabile la disposizione antielusiva sulle liberalità, con tassazione della plusvalenza maturata fino all’attribuzione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 17 del 23 gennaio 2026 – Oggetto: TRUST – Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

 

Risposta n. 18 del 26/01/2026

Investimenti qualificati di Casse e Fondi pensione: regime agevolato ammesso anche tramite fondo di fondi se la politica d’investimento garantisce la prevalenza richiesta

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 18 del 26 gennaio 2026 – Oggetto: Investimento tramite “fondo di fondi” – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Articolo 1, commi da 88 a 96, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

 

Risposta n. 19 del 27/01/2026

Agevolazioni disabili per l’acquisto di veicoli: il decreto di omologa o la sentenza non bastano per l’IVA al 4 per cento se non attestano i requisiti fiscali richiesti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 27 gennaio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI DISABILI – Agevolazione IVA con aliquota al 4% per l’acquisto dei veicoli riservata alle persone con disabilità – Valenza del decreto di omologa o della sentenza emessi dal Tribunale ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali 

 

Risposta n. 20 del 27/01/2026

Gruppi di acquisto solidale e IVA: la distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente resta fuori campo se ricorrono i requisiti di non commercialità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 20 del 27 gennaio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trattamento IVA applicabile all’attività di distribuzione dei beni, acquistati collettivamente, dai Gruppi di acquisto solidali (GAS) nei confronti esclusivamente dei soci.

 

Risposta n. 21 del 28/01/2026

Scissione di associazione professionale in STP: i compensi fatturati prima dell’operazione e incassati dalla società concorrono al reddito d’impresa senza ritenuta d’acconto; scomputo ammesso se la ritenuta è comunque subita

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 21 del 28 gennaio 2026 – Oggetto: OPERAZIONI STRAORDINARIE E ATTIVITÀ PROFESSIONALI – Scissione totale di un’associazione professionale con costituzione di una STP – Ritenuta d’acconto sui compensi relativi alle prestazioni rese e fatturate dall’associazione professionale, ma incassati dalla STP – Articolo 177-bis DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.
Vedi anche:
Scissione di associazione professionale e incasso dei crediti in STP: niente ritenuta d’acconto sui compensi “pregressi” | Obblighi informativi verso i sostituti e gestione delle ritenute indebitamente operate