SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2025

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Speciale – Decreti legislativi delega Riforma fiscale: correttivi-ter

 

Il D.Lgs. “Correttivo-ter
della Riforma fiscale

D.Lgs. 18 Dicembre 2025, n. 192

Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti

L’analisi normativa del “D.Lgs. Correttivo-ter”. Articolo per articolo, tutte le novità introdotte

Tra i punti trattati nella guida:

  • IRPEF: familiari; redditi di lavoro dipendente
  • Reddito d’impresa: avvicinamento valori fiscali/contabili; correzione errori contabili; interpretazione autentica art. 177, comma 2-ter TUIR; scissione mediante scorporo
  • Fiscalità internazionale: correttivi su D.Lgs. n. 209/2023; imposizione integrativa (Direttiva UE 2022/2523); sospensione convenzioni contro le doppie imposizioni
  • Successioni/donazioni e registro: interventi sulla determinazione della base imponibile di rendite e pensioni.
  • Statuto del contribuente e adempimento collaborativo: adeguamenti su interpello e modifiche allo Statuto; disposizioni su adempimento collaborativo.
  • Riscossione: accesso alle funzioni di ufficiali della riscossione
  • Dogane e accise: interventi di coordinamento sul comparto
  • Testi unici e coordinamenti: modifiche ai testi unici (sanzioni, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione; registro e altri tributi indiretti)

Il testo del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192,
coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

La Relazione illustrativa

Link al testo delle relazione illustrativa del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti».

 

 

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Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale. Testo, e relazione illustrativa “finale”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 19 dicembre 2025 il decreto legislativo del 18 dicembre 2025, n.192, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti». Il decreto delegato è entrato in vigore dal 20 dicembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella predetta Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 192/2025). Tuttavia, per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

Il decreto legislativo prevede interventi su:

  • IRPEF e IRES – armonizzazioni, adeguamenti tecnici e modifiche puntuali;
  • FISCALITÀ INTERNAZIONALE – aggiornamenti alle norme anti-abuso e ai meccanismi di tassazione estera;
  • IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – adeguamenti sistematici;
  • IMPOSTA DI REGISTRO – razionalizzazione delle disposizioni applicative;
  • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – modifiche conseguenti alla revisione della disciplina tributaria;
  • SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI – aggiornamento dei testi unici;
  • TRIBUTI ERARIALI MINORI E GIUSTIZIA TRIBUTARIA – misure di coordinamento e ottimizzazione;
  • VERSAMENTI E RISCOSSIONE – interventi sulla funzionalità dei processi e sui flussi procedurali

 

La Relazione illustrativa

 

Link al testo delle relazione illustrativa del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti».

 

 

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Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025. Brevi sui provvedimenti approvati in tema di Fisco, incentivi alle imprese e Terzo settore

Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 20 novembre 2025 ha licenziato una serie misure con impatto diretto su investimenti, transizione energetica e disciplina fiscale. Di seguito il quadro dei provvedimenti adottati.

 

Decreto-legge “Investimenti ed Energia da Fonti Rinnovabili”

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di investimenti e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le norme introdotte intervengono in materia di crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0. al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.

Inoltre, si apportano modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

 

Terzo settore, crisi d’impresa, Sport e IVA – Decreto legislativo (esame definitivo)

 

Su proposta del Ministro Giancarlo Giorgetti, il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della delega fiscale (legge 111/2023). Tra gli interventi più rilevanti figura la proroga al 2036 dell’entrata in vigore degli obblighi IVA relativi agli enti del Terzo settore. La proroga garantisce continuità gestionale agli enti del Terzo Settore non commerciali, preservando il regime agevolato e la non imposizione fino all’entrata in vigore piena delle nuove regole.

 

Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo contenente interventi su:

  • IRPEF e IRES – armonizzazioni, adeguamenti tecnici e modifiche puntuali;
  • FISCALITÀ INTERNAZIONALE – aggiornamenti alle norme anti-abuso e ai meccanismi di tassazione estera;
  • IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – adeguamenti sistematici;
  • IMPOSTA DI REGISTRO – razionalizzazione delle disposizioni applicative;
  • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – modifiche conseguenti alla revisione della disciplina tributaria;
  • SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI – aggiornamento dei testi unici;
  • TRIBUTI ERARIALI MINORI E GIUSTIZIA TRIBUTARIA – misure di coordinamento e ottimizzazione;
  • VERSAMENTI E RISCOSSIONE – interventi sulla funzionalità dei processi e sui flussi procedurali.

Si tratta di un blocco normativo di natura prevalentemente correttiva e sistematica, destinato ad allineare la disciplina ai principi della delega fiscale.

 

Approvazione del “Codice degli incentivi”

 

In attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 160/2023, è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo recante il nuovo Codice degli incentivi.

Il decreto legislativo si fonda su tre pilastri – digitalizzazione, semplificazione e trasparenza – e disciplina in modo organico tutte le fasi delle misure di sostegno: dalla programmazione alla progettazione, dall’attuazione alla pubblicità, fino alla valutazione dei risultati.

Elemento centrale della riforma è il potenziamento degli strumenti digitali già incardinati presso il Mimit, a partire dalla piattaforma “Incentivi.gov.it” e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, che costituiranno il nucleo del nuovo “Sistema incentivi Italia”.

Il Codice introduce inoltre il bando-tipo, per uniformare i principali contenuti dei procedimenti, e istituisce il Tavolo permanente degli incentivi, quale sede stabile di coordinamento tra Stato e Regioni.

Il testo è stato definito dopo un ampio confronto istituzionale con le amministrazioni centrali, la Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio di Stato e il Parlamento, i cui contributi sono stati recepiti nella versione finale. Il Codice entrerà in vigore il primo gennaio 2026.

Il Codice:

  • razionalizza il quadro degli incentivi statali,
  • introduce criteri uniformi di accesso, monitoraggio e valutazione,
  • mira a ridurre la frammentazione normativa,
  • supporta la trasparenza degli strumenti di sostegno alle imprese.

 

Inoltre, il decreto introduce, all’articolo 10, il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.

 

 

 

 

 




Locazioni pluriennali: pubblicata la Risoluzione n. 56/E (13 ottobre 2025). Chiarimenti sulla sanzione per tardiva registrazione

Pubblicata la Risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025 con cui vengono forniti chiarimenti su come determinare la sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro, ai sensi dell’ art. 69 TUR.

Il punto chiave

Se l’imposta di registro è assolta annualmente, la sanzione per tardiva registrazione va commisurata all’imposta dovuta sulla prima annualità; per le annualità successive opera la sanzione da tardivo versamento (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997). Resta possibile il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). In caso di cedolare secca, si applica la sanzione fissa prevista dal novellato art. 69. Gli Uffici sono invitati a riesaminare i procedimenti pendenti alla luce dei nuovi indirizzi, che superano in parte la circolare n. 26/E del 2011.

In linea con la giurisprudenza

L’impostazione recepisce l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra cui sent. n. 10504 del 18 aprile 2024), secondo cui la base sanzionatoria, nei contratti pluriennali con pagamento annuale, va riferita alla prima annualità.

Vedi anche:
– Cass., Sez. V, n. 1981 del 18/01/2024
– Cass., Sez. V, n. 2606 del 29/01/2024
– Cass, Sez. V, n. 717 del 12/01/2022
– Cass., Sez. V, n. 1543 del 19/01/2022
– Cass., Sez. V, n. 28403 del 15/10/2021

Il principio guida:

In tema di imposta di registro, la tardiva registrazione del contratto di locazione di un immobile con durata pluriennale determina l’irrogazione della sanzione da computarsi sul corrispettivo relativo alla prima annualità del canone qualora il contribuente si sia avvalso della facoltà di pagamento rateizzato dell’imposta.

 




Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. (Atto n. 292).

 

Aggiornamento del 19 dicembre 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 19 dicembre 2025 il decreto legislativo del 18 dicembre 2025, n.192, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti». Il decreto delegato è entrato in vigore dal 20 dicembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella predetta Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 192/2025). Tuttavia, per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

 

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. (Atto n. 292).

Lo schema di decreto legislativo è emanato in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il provvedimento delegato “correttivo”) apporta ulteriori modifiche alle discipline in materia di IRPEF e IRES, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, statuto dei diritti del contribuente, già incise dai decreti legislativi di attuazione della legge delega.

Lo schema in esame reca un insieme eterogeneo di disposizioni.

 

Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all’esame delle commissioni parlamentari.

 

 

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CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

 

L’articolo 1 modifica, con finalità di coordinamento normativo, le vigenti definizioni di «familiari a carico» cui si deve fare riferimento ogniqualvolta una disposizione fiscale richiami i soggetti di cui all’articolo 12 del TUIR, avente ad oggetto disciplina le deduzioni IRPEF per carichi di famiglia. La misura è volta a neutralizzare gli effetti negativi derivanti da disposizioni normative che hanno circoscritto l’ambito applicativo delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR. L’intervento normativo consentirà a una platea più ampia di soggetti di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali che spettano in relazione ai familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR. Le norme in esame, come anche chiarito dalla Relazione tecnica che accompagna il provvedimento, non introducono nuove agevolazioni, limitandosi a disporre che le norme fiscali che fanno riferimento ai familiari continuano ad applicarsi anche in assenza del diritto alla detrazione, per i soggetti già individuati dall’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui Redditi – TUIR, per i quali la detrazione spettava fino al 31 dicembre 2024, ovvero gli altri familiari a carico, esclusi gli ascendenti. Rispetto alla formulazione vigente, che si riferisce esclusivamente ai figli, la nuova formulazione della norma viene così riferita anche agli altri familiari a carico, per alcuni dei quali la detrazione è stata abrogata dalla legge di Bilancio per il 2025.

L’articolo 2 apporta una modifica all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, allo scopo di confermare l’esclusione dalle imposte sui redditi per alcune quote di retribuzione corrisposte agli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS; si tratta, più in dettaglio, delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia – prevista da norme pensionistiche – all’accredito contributivo pensionistico per il periodo successivo alla prima decorrenza utile per il pensionamento di anzianità, in caso di domanda del lavoratore. Si intende coprire una lacuna normativa rispetto al regime fiscale applicabile alle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore iscritto a una forma esclusiva dell’AGO, della facoltà di posticipo del pensionamento prevista dall’art. 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025); in particolare, si chiarisce che dette quote di retribuzione sono escluse dalla tassazione. Come emerge dalla Relazione illustrativa, tale esenzione è stata ritenuta applicabile in via di prassi. Con la modifica in esame si intende dunque disporre l’agevolazione in norma primaria.

 

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO D’IMPRESA

 

L’articolo 3 interviene sulle disposizioni che disciplinano la determinazione del reddito imponibile dei soggetti passivi IRES, finalizzata a rafforzare il principio di avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili. Nello specifico, il principio di derivazione rafforzata è reso applicabile anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, dunque non soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Inoltre, si estende l’ambito di applicazione della disciplina sulle divergenze tra valori contabili e valori fiscali, emerse in sede di cambiamento dei princìpi contabili, anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi princìpi contabili, dunque non più solo a quelle realizzate tra soggetti che adottano princìpi contabili differenti o che hanno obblighi informativi di bilancio differenti. Si ricorda che il principio di derivazione rafforzata estende la validità ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni contenute nel TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i princìpi contabili.

In particolare, il comma 1, è volto ad estendere il regime di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile. A tali soggetti, di conseguenza, si applicheranno anche tutte le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione delle norme contenute nel comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR. Le modifiche apportate dal comma 2, all’articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024, sono volte ad includere nell’ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le fattispecie in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa.

La novella contenuta nello schema, vuole risolvere una criticità presente nell’attuale ambito soggettivo del regime di derivazione rafforzata del reddito imponibile dal risultato del bilancio di cui all’articolo 83 del TUIR. In particolare, per le micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter, il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale (c.d. derivazione rafforzata) è consentito solo ai soggetti che hanno optato per il bilancio ordinario (bilancio ex articolo 2435 c.c.). In base alla disciplina vigente non possono, dunque, fruire della derivazione rafforzata le micro-imprese che optano per il bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis), ancorché le società che naturalmente redigono il bilancio in forma abbreviata ricadano nell’ambito applicativo della derivazione rafforzata. Con l’articolo 3, comma 1, si interviene a estendere la derivazione rafforzata alle micro-imprese che optano per il bilancio abbreviato di cui all’articolo 2435-bis eliminando tale trattamento difforme in ragione delle caratteristiche del bilancio in forma abbreviata il quale consente la rappresentazione delle informazioni in linea con quello ordinario.

Si ricorda che l’articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024 ha introdotto la disciplina del nuovo riallineamento dei valori fiscali e contabili disciplinando espressamente anche le ipotesi in cui la transizione a principi contabili diversi avviene mediante operazioni straordinarie fiscalmente neutrali. Le suddette norme, a seguito di operazioni di riorganizzazione tra soggetti che adottano principi contabili diversi (o tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti), consentono di:

  • riallineare con il metodo del saldo globale, di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2024, tutte le divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono;
  • in alternativa, resta ferma la facoltà di riallineare:
    • le singole fattispecie (in termini di diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali), ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2024;
    • i maggiori valori iscritti sugli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento (applicando la disciplina dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR).

Nell’ambito della disciplina attuale sono, tuttavia, emerse criticità interpretative circa la possibilità di avvalersi della disciplina del riallineamento anche nelle ipotesi in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa. Con le modifiche previste dall’articolo 3, comma 2, si include nell’ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le suddette fattispecie, risolvendo le relative criticità interpretative.

L’articolo 4 modifica il trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, degli errori contabili. Nello specifico, per i soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti assumono rilevanza fiscale – IRES ed IRAP –, anche in deroga alle altre disposizioni, gli errori contabili non rilevanti a specifiche condizioni. In particolare, essi rilevano se: la correzione è stata effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo; la correzione è stata effettuata prima che i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Ai soli fini IRAP è prevista, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non sia negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi. In sostanza, la disposizione dell’articolo 4 si propone di circoscrivere l’ambito applicativo della disciplina del riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili riducendo, altresì, le possibili aree di incertezza connesse all’individuazione delle tipologie di correzioni che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

L’articolo 4 interviene a restringere e semplificare l’ambito applicativo della disciplina della correzione degli errori contabili che permette, allo stato attuale, di attribuire rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili (rilevanti e non rilevanti), seppur nel limite di quelle correzioni rilevate entro gli ordinari termini per lo svolgimento dell’attività di controllo.

Sin dall’introduzione della disciplina, sono sorti dubbi interpretativi circa il suo ambito oggettivo di applicazione, ossia a quali tipologie di errori contabili fosse applicabile. Inoltre, l’ampiezza dei termini entro cui è possibile effettuare validamente la correzione potrebbe determinare incertezza in relazione all’individuazione delle corrette qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali delle operazioni aziendali, ai fini della determinazione della base imponibile.

Al fine di superare le suddette criticità l’articolo 4 interviene a:

  • limitare la possibilità di effettuare la correzione entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
  • limitare l’ambito oggettivo di applicazione ai soli errori non rilevanti (senza alcuna distinzione in relazione all’oggetto della correzione).

Ai sensi dell’articolo 5, le disposizioni aventi ad oggetto l’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili, di cui all’articolo 3, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Le disposizioni in materia di trattamento fiscale degli errori contabili, di cui all’articolo 4 del provvedimento in esame, si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

 

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

 

L’articolo 6 novella l’articolo 4 del decreto legislativo n. 209 del 2023, recante la disposizione quadro in materia di misure fiscali compatibili con i princìpi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato. Sono in particolare, modificate le condizioni alle quali sono riconosciute, ai soggetti lavoratori autonomi e agli imprenditori con sede o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le misure fiscali che presentano i requisiti di compatibilità con la disciplina in tema di aiuti di Stato contenuta nell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea. Più in dettaglio, viene chiarito che la disciplina in esame riguarda esclusivamente le misure fiscali che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e non anche quelli di carattere generale. Inoltre si sostituisce il riferimento ai soli «incentivi» con il più generico riferimento alle misure fiscali al fine di ricomprendere anche gli aiuti aventi finalità diversa; a titolo esemplificativo, agli aiuti con finalità di ristoro concessi per i danni provocati dalle calamità naturali. Il comma 2, specifica che tali condizioni si applicano anche agli “incentivi fiscali” esistenti

L’articolo 7 apporta modifiche alla disciplina della global minimum tax con riferimento al calcolo dell’imposizione integrativa dovuta per un Paese; introduce nuove sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi e introduce novità, altresì, in materia di imposte anticipate, imposte differite e immobilizzazioni trasferite. La disposizione modifica e integra le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale). L’obiettivo perseguito consiste nel garantire un livello minimo di imposizione fiscale per i grandi gruppi multinazionali e nazionali, assicurando, al contempo, la coerenza dell’ordinamento interno con l’approccio concordato in sede OCSE. In particolare, l’intervento normativo recato dall’articolo 7 si articola in: i) adeguamenti tecnici e definitori; ii) modifiche agli aspetti sanzionatori riguardanti gli obblighi di notifica. La prima categoria di interventi è caratterizzata dalle integrazioni all’articolo 34, comma 5, e all’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 209/2023 che sono necessarie per l’adeguamento tecnico della normativa nazionale ai chiarimenti forniti dall’OCSE con la Guida Amministrativa pubblicata a gennaio 2025. Tali modifiche non introducono misure sostanziali ma chiariscono e limitano l’ambito applicativo di alcuni benefici previsti dalla vigente normativa, escludendo comportamenti arbitrari e preservando il gettito della Global minimum tax. La modifica dell’allegato A del d.lgs. n. 209 del 2023, con cui si introduce, al numero 33-bis), la definizione di “imposte rilevanti semplificate”, è meramente funzionale alla disposizione del citato articolo 34, comma 5. La seconda categoria di modifiche ha ad oggetto l’articolo 51, comma 9, del Decreto Legislativo n. 209/2023 ed è finalizzata a correggere un refuso e a rendere più proporzionali ed eque le sanzioni previste per l’omessa, ritardata, errata o incompleta notifica prevista nel citato articolo 51, comma 4, del Decreto Legislativo n. 209/2023. Si tratta di un obbligo informativo che consiste nel comunicare all’Agenzia delle entrate l’eventuale impresa del gruppo che è stata designata a presentare la Comunicazione Rilevante per conto del soggetto italiano, tenuto a tale adempimento nel nostro Paese.

 

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASI IMPONIBILI DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E DELL’IMPOSTA DI REGISTRO

 

L’articolo 8 reca disposizioni in tema di determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro. In particolare, la novella affida la determinazione di alcuni criteri rilevanti per la formazione della predetta base imponibile a decreti del Ministero dell’economia e finanze, in luogo di atti del Ministro, allo scopo di precisare che le norme di rango secondario sono atti di natura amministrativa e non, invece, di natura politico-amministrativa.

 

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

 

L’articolo 9 apporta modifiche di coordinamento alla disciplina dell’interpello probatorio, necessarie a seguito delle novelle dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente operate con il decreto legislativo n. 219 del 2023, attuativo della legge delega. Inoltre, la disposizione modifica la disciplina sull’interpello per il superamento delle presunzioni sui vincoli relativi ai requisiti soggettivi del gruppo IVA. In particolare, si sostituisce il riferimento all’interpello probatorio con quello allo «specifico interpello diretto a ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni e la valutazione degli elementi probatori per l’applicazione del regime opzionale per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia».

L’articolo 10 modifica lo Statuto del contribuente in materia di tutela del medesimo avverso le attività delle amministrazioni finanziarie. In particolare: si chiarisce che il termine di 60 giorni, concesso al contribuente per presentare controdeduzioni e accedere al fascicolo, è unitario, non separato tra le due attività; si estende l’autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori; si elimina il riferimento agli enti privati tra i soggetti legittimati a richiedere la consulenza giuridica e, da ultimo, si regola l’inammissibilità dell’istanza di interpello a seguito di richiesta di consultazione semplificata.

Il comma 1, lettera a), modifica l’articolo 6-bis, comma 3, primo periodo, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) in tema di contradditorio con l’amministrazione finanziaria. Si specifica che il termine di sessanta giorni per le controdeduzioni allo schema d’atto e l’accesso al fascicolo è da intendersi «complessivamente». In altre parole, il contribuente non ha a disposizione sessanta giorni per l’accesso al fascicolo e l’estrazione di copia e altri sessanta giorni per la presentazione di osservazioni. Il termine si riferisce all’insieme delle due operazioni, introducendo anche una modifica di coordinamento.

L’articolo 6-bis comma 3, nella sua formulazione vigente dispone che, per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo [tale termine, a seguito della modifica introdotta, è da considerarsi complessivamente inteso, nei termini sopra descritti]. L’atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

 

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

 

L’articolo 11 modifica la disciplina – contenuta negli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 – che regola la nomina, la revoca e l’autorizzazione all’esercizio delle funzioni degli ufficiali della riscossione. In particolare, il novellato articolo 42 prevede che, ferme restando le abilitazioni già conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione siano nominati dal rappresentante legale dell’agente della riscossione, tra i dipendenti del medesimo agente, in base a specifiche valutazioni circa le effettive esigenze del sistema di riscossione. La novella, inoltre propone di espungere: le disposizioni inerenti alle modalità di indizione degli esami per l’abilitazione, le quali prevedono che tali esami siano indetti senza seguire una scansione temporale predeterminata; le disposizioni concernenti la revoca dell’ufficiale da parte del concessionario. Quanto all’articolo 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ne viene riproposto il contenuto, con la precisazione che l’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, coerentemente con l’attuale competenza territoriale dell’agente della riscossione. Riguardo alla revoca dell’agente della riscossione, il provvedimento mantiene tale competenza in capo al prefetto, espungendo però la disposizione che prevede che la revoca possa essere effettuata anche su segnalazione dell’ufficio competente del Ministero delle finanze.

 

CAPO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA IN MATERIA DOGANALE E DI ACCISE

 

L’articolo 12 modifica talune disposizioni relative alla confisca delle merci di contrabbando. Oltre a introdurre modifiche di coordinamento, la disposizione in esame prevede che la confisca non si applichi in caso di estinzione del reato, salvi i casi in cui le merci oggetto dell’illecito siano soggette al divieto di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione. Si prevede, altresì, che le merci confiscate in via amministrativa possano essere restituite al trasgressore previo pagamento delle somme dovute, nei termini fissati con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’articolo 13 raggruppa le misure delle aliquote sul gas naturale, distinte per i diversi impieghi, nell’allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, Testo Unico Accise, senza modificarne l’importo.

 

CAPO VIII – DISPOSIZIONI RELATIVE AI TESTI UNICI DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI, DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI, DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E IN MATERIA DI VERSAMENTI E DI RISCOSSIONE

 

Articolo 14, comma 1 (Ulteriori disposizioni in materia di ravvedimento), comma 2 (Deroga relativa all’imposta sulle assicurazioni obbligatorie RC auto per la regione Sicilia), comma 3 (Modifiche al codice di giustizia tributaria), comma 4 (Modifiche al testo unico in materia di versamenti e di riscossione)

L’articolo 14 ripropone, nell’ambito del testo unico delle sanzioni tributarie e amministrative, la disciplina del ravvedimento speciale, attualmente vigente, anche per ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nelle ipotesi in cui non siano state operate ovvero non siano stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini di legge. La norma inoltre esclude che le disposizioni sull’imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore si applichino alla Regione Siciliana. Al riguardo rammenta che la pronuncia della Corte costituzionale n. 97 del 2013 ha chiarito che, essendo l’imposta sulle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore un tributo erariale, essa rientra nel novero delle entrate che spettano, in virtù dello Statuto della Regione Siciliana, alla regione medesima. L’articolo apporta poi modifiche al codice di giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, in materia di competenza territoriale degli organi giudiziari e di deposito, nel giudizio di appello, degli atti di conferimento del potere ai fini di verificare la legittimità delle sottoscrizioni degli atti. La norma detta, poi, disposizioni aventi natura di coordinamento normativo. Sono poi apportate novelle al Testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. Oltre ad alcune modifiche di coordinamento, novellando l’articolo 154 del Testo unico si prevede la possibilità di proporre opposizione – come regolata dal codice di procedura penale – nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo.

 

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

 

L’articolo 15 prevede infine che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Link al testo dell’atto trasmesso (Atto n. 292) alle commissioni parlamentari, della Relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolazione (AIR)




In Gazzetta Ufficiale il Testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

È stato pubblicato nel Suppl. Ord. n. 29/L alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, il Decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti».

Il decreto legislativo persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell’area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal legislatore per il riassetto delle predette disposizioni.

Il decreto legislativo costituisce attuazione dell’articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

Il TU raccoglie le principali imposte indirette diverse dall’IVA: imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e IVAFE. Il legislatore delegato ha escluso dalla ricognizione gli ambiti già disciplinati da altri testi unici (in particolare le sanzioni tributarie e il processo tributario), in un’ottica di chiarezza e coerenza sistematica. Il TU non introduce nuove agevolazioni, ma compie una ricognizione delle disposizioni vigenti, eliminando ridondanze e coordinandole con i principi generali delle singole imposte.

Il decreto legislativo si compone di 6 Parti e di 4 Allegati: la Parte I riguarda l’Imposta di registro, la Parte II riguarda le Imposte ipotecaria e catastale, la Parte III riguarda l’Imposta sulle successioni e donazioni, la Parte IV riguarda l’Imposta di bollo e imposta sul valore delle attività finanziarie estere, la Parte V afferisce ai Regimi sostitutivi e agevolazioni contiene e la Parte VI contiene le disposizioni varie, transitorie e finali.

Si precisa che il testo recepisce le modifiche già apportate dal Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139 – con specifico riguardo all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni, maggiormente interessate

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 275), vedi, le relative “Schede di lettura” contenute nei dossier degli uffici parlamentari predisposti dai Servizi Studi e di documentazione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Vedi anche la Relazione illustrativa e analisi tecnico-normativa (A.T.N.) dello Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 275), successivamente approvato in via definitiva dal Governo il 22 luglio 2025. Il testo definitivo tiene conto dei pareri espressi in sede di Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari.

 

Link al testo del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.».

Link al testo del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.».

 

Vedi anche:

Disciplina dei tributi indiretti diversi dall’IVA

 

Le novità in materia di imposte di registro, ipocatastali, di bollo e altri tributi minori introdotte dai D.Lgs. nn. 87 e 139 del 2024 nell’ambito della Riforma fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 14 marzo 2025: «IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – IMPOSTA DI BOLLO e altri tributi minori – Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale -Aggiornamento delle intestazioni catastali – Tributi speciali per i servizi resi dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate -Interventi modificativi apportati dal D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche al sistema sanzionatorioD.Lgs. 18/09/2024, n. 139Art. 4, del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 – D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (TUR) – D.Lgs. 31/10/1990, n. 347 (TUIC) – D.P.R. 26/10/1972, n. 642»

 

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

 

Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 febbraio 2025, prot. n. 47335/2025, recante: «Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica» – Istruzioni aggiornate al 15 luglio 2025

La Guida per l’utilizzo della procedura webDichiarazione di successione” (aggiornamento 10/07/2025)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 10 gennaio 2025, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Imposta sulle successioni e donazioni – Utilizzo modello “F24” per imposte e sanzioni dovute per la dichiarazione di successione – Versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme – Ridenominazione di codici tributo esistentiArtt. 19, 33 e 38, D.Lgs. 31/10/1990, n. 346, TUS – Modifiche alla disciplina introdotte da D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Modifiche applicabili alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.

Razionalizzazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2025

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025: «IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Modifiche alle disposizioni concernenti ex art. 1 del D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Art. 7 della L 04/07/2024, n. 104 – Art. 4 del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 – Principali novità – Introduzione del principio di autoliquidazione – Modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie – Modifiche relative alle sanzioni – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 (c.d. TUS)»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

Studio n. 114-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari l’11 ottobre 2024




Testo e Relazione Illustrativa del Decreto Correttivo Ter Luglio 2025 alla Riforma Fiscale

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 14 luglio, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione».

Lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni integrative e correttive su IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, successioni, donazioni, imposta di registro, diritti del contribuente, sanzioni tributarie e riscossione.

Link al testo dello schema di decreto legislativo, recante «disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione»

Link al testo della bozza di relazione illustrativa del decreto legislativo Correttivo-Ter

 

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Approvato (in esame preliminare) il Testo unico sui tributi indiretti

Il Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2025 ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che introduce il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

ll provvedimento, che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, si inserisce nel percorso di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale e tributario italiano, in l’attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

Le disposizioni oggetto del nuovo Testo unico riguardano:

  • imposta di registro;
  • imposta ipotecaria e catastale;
  • imposta sulle successioni e donazioni;
  • imposta di bollo;
  • imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione;
  • imposta sul valore delle attività finanziarie estere;
  • imposte sostitutive e agevolazioni attinenti all’imposta di registro e agli altri tributi indiretti diversi dall’IVA

Restiamo in attesa della trasmissione del testo presso la Commissioni parlamentari.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Il riallineamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie societarie
di Marco Orlandi

L’intervento della Consulta sul deposito in appello di deleghe e procure merita qualche approfondimento e collegamento sistematico
di Alvise Bullo e Elena De Campo

CPB 2025-2026: il modello di adesione e le nuove regole in arrivo da conoscere
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Costituzionale:

 

Riforma del processo tributario – Limiti e preclusioni di nuove prove in appello – Illegittimità costituzionale parziale

 

Giudizio di costituzionalità. Parzialmente illegittimo il nuovo divieto di nova in appello nel processo tributario

Corte Costituzionale – Sentenza n. 36 del 27 marzo 2025: «PROCESSO TRIBUTARIO – Nuove prove in appello – Divieto assoluto, introdotto per mezzo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, di deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti -Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa – Contrasto con il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost. – Lesione del diritto di difesa, inteso come diritto al giudizio e alla prova, in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. – Violazione del principio di eguaglianza tra le parti del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale parziale (limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,») – Art. 58, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 – Artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, comma secondo Cost. • PROCESSO TRIBUTARIO – Nuove prove in appello – Limiti e preclusioni – Disciplina transitoria introdotto per mezzo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 – Applicazione immediata ai giudizi di appello già instaurati a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore della novella, anziché a quelli il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore della novella – Irragionevolezza e violazione del principio del giusto processo – Contrasto con il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale in parte qua (nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023 “si applicano ai giudizi instaurati (…) in secondo grado (…) a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo” – Art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) – Artt. 3 e 111, commi Cost. • PROCESSO TRIBUTARIO – Nuove prove in appello – Divieto assoluto, introdotto per mezzo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, di deposito delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis – Denunciata violazione dei criteri di delega, irragionevolezza, violazione del diritto di difesa e del giusto processo e del raggiungimento di una decisione giusta – Non fondatezza delle questioni – Art. 58, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come inserito dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 – Artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo Cost.»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Atti di costituzione di diritto di superficie sui terreni – aliquota dell’imposta di registro applicabile

 

Dietrofront. Agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 3 aprile 2025: «IMPOSTA DI REGISTRO – Atti “costitutivi” del diritto di superficie su terreni agricoli – Applicazione per la costituzione dell’aliquota ridotta al 9 per cento e non l’aliquota del 15 per cento – Rettifica di precedenti istruzioni (paragrafo 8 della circolare 29 maggio 2013, n. 18) – Art. 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (TUR) – Art. 952 c.c.»

 

Legislazione

 

 

Adesione al Concordato preventivo biennale (Cpb) 2025/2026

 

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2025, prot. n. 172928/2025: «Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione»

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

Contribuenti ISA: le soglie di accesso ai benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2024

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2024. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 aprile 2025, prot. n. 176203/2025: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

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Imposte di registro, ipocatastali, bollo e relativo sistema sanzionatorio. Le novità post-riforma

Arriva la bussola sulle novità in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori. Con la circolare n. 2 del 14 marzo 2025, l’Agenzia delle entrate illustra le modifiche introdotte nell’ambito della Riforma fiscale dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, tra cui il meccanismo dell’autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell’imposta di bollo.

 

Registro al restyling

 

In via generale, il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (TUR) prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’ufficio. Novità anche in materia di trasferimenti di azienda: viene infatti ammessa espressamente, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l’azienda, al posto dell’aliquota unica.

 

Le novità sull’accesso alle banche dati del Catasto

 

Per incentivare l’uso dei canali online, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l’accesso in via diretta (“fuori convenzione”) ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Non si applicano tributi o altri oneri, inoltre, agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.

 

Cosa cambia per l’imposta di bollo

 

Razionalizzata anche la disciplina concernente l’imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto, in particolare, delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti. In particolare, vengono semplificate le modalità di pagamento: per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24; ok al contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Diviene possibile, infine, anche in relazione all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, presentare la dichiarazione integrativa, per correggere errori od omissioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 marzo 2025).

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 14 marzo 2025, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – IMPOSTA DI BOLLO e altri tributi minori – Interventi apportati con il D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche al sistema sanzionatorio – D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 e D.Lgs. 14/06/2024, n. 87.




Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA – D.Lgs. 18/09/2024, n. 139

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024 n. 182, il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA».

Tale decreto dà attuazione ai principi di cui all’articolo 10 della legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 2023), che reca i princìpi e criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall’IVA, con particolare riferimento all’imposta di registro, all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di bollo e alle tasse automobilistiche.

Il decreto si compone di 11 articoli e le disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

Le stesse si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

I principali interventi riguardano:

  • l’imposta sulle successioni e donazioni;
  • l’imposta di registro;
  • le imposte ipotecaria e catastale;
  • l’imposta di bollo e l’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine;
  • l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale;
  • le intestazioni catastali;
  • l’incremento della dotazione finanziaria del Fondo per l’attuazione della delega fiscale.

 

Imposta sulle successioni e donazioni

 

Il provvedimento apporta una revisione complessiva all’imposta sulle donazioni e successioni, modificando l’intero Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. n. 346/1990.

Tra le principali modifiche si segnala quanto segue:

  • la riconduzione, nell’ambito del Testo unico, delle modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie;
  • l’applicazione dell’imposta anche ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono a titolo gratuito, in luogo della locuzione «altra liberalità tra vivi», ricomprendendo in questa definizione i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, introducendo una specifica disciplina;
  • l’esclusione dell’imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d’uso;
  • la previsione dell’applicazione di un’aliquota più elevata quando il disponente o il trustee versano il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione, senza tener conto delle franchigie, qualora non sia possibile determinare la categoria di beneficiari;
  • la modifica alle disposizioni sui trasferimenti d’azienda familiare;
  • la previsione in base alla quale le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni;
  • la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico. La presentazione della dichiarazione avviene per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; mentre la spedizione tramite raccomandata viene riservata ai non residenti;
  • l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta con successivo controllo da parte dell’amministrazione finanziaria;
  • la previsione secondo cui l’Agenzia delle entrate, qualora ritenga che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, siano incomplete o infedeli, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale.

Inoltre, viene eliminata la misura fissa degli interessi, che in precedenza il Testo Unico fissava nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

 

Imposta di registro

 

Il provvedimento apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, finalizzate a:

  • aggiornare i riferimenti normativi al diritto interno e unionale;
  • semplificare la registrazione degli atti, anche telematicamente, superando le modalità previste precedentemente e rispondendo alle esigenze di digitalizzazione;
  • facilitare il versamento dell’imposta, anche mediante l’autoliquidazione della medesima da parte dei contribuenti;
  • prevedere, in merito alle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, un’apposita pattuizione recante la ripartizione del corrispettivo indicata nell’atto o nei suoi allegati;
  • prevedere che, anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1%, si assumano i coefficienti previsti dal decreto Mef n. 302 del 30 dicembre 2015.

 

Imposte ipotecaria e catastale

 

La norma modifica le vigenti disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, accorpando le due categorie di imposte.

 

Imposta di bollo e imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine

 

La disposizione prevede che:

  • per gli atti da registrare in termine fisso ai sensi del TUR (Testo unico dell’imposta di Registro), l’imposta di bollo sia assolta nel termine previsto per la registrazione dell’atto;
  • per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, sia possibile assolvere l’imposta di bollo anche mediante contrassegno telematico.

La dichiarazione dell’imposta di bollo e la dichiarazione dell’imposta sostitutiva, possono essere integrate per correggere errori od omissioni, attraverso successiva dichiarazione da presentare, tramite modelli conformi, non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento.

 

Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale

 

Il provvedimento interviene sulle modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecarie e catastali dell’Agenzia delle entrate.

L’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale viene consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Intestazioni catastali

 

Sono state introdotte novità in materia di aggiornamento delle intestazioni catastali, mediante una semplificazione dei relativi adempimenti tributari.

Nello specifico, nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, il relativo aggiornamento delle intestazioni catastali è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle entrate, senza applicazione di tributi e oneri, in base alle comunicazioni effettuate all’Anagrafe Tributaria.

L’eventuale sussistenza di un diritto di accrescimento, che produce l’effetto di espandere la quota degli altri contitolari nel caso in cui venga meno la titolarità di qualcuno di essi ed è configurabile sia nella quota ereditaria sia nel legato, deve essere fatta rilevare in catasto sulla base della presentazione di una domanda di voltura, esente da tributi e oneri, a cura dei soggetti in favore dei quali il diritto di usufrutto, uso e abitazione si accresce, nel termine di un anno dall’avvenuto decesso dei soggetti di cui sopra.

 

Link al testo del Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 2 ottobre 2024.

Link al testo delle Relazioni (illustrativa, tecnica, ATN e AIR) allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (Atto del Governo n. 171 – Schema approvato con modifiche e divento definitivo con il Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024.

 

Fonte: Dipartimento per il Programma di Governo, sito web: https://www.programmagoverno.gov.it/

 




Imposte di successione, donazione, registro, bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA. In Gazzetta Ufficiale, con effetto a partire dal 1° gennaio 2025, il D.Lgs. di riforma

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 2 ottobre 2024, il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA»

Il Decreto Legislativo entra in vigore il 3 ottobre 2024, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, come previsto dal comma 3 dell’articolo 9, le disposizioni decreto legislativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

Nel dettaglio, il citato articolo 9, Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nel dettare le disposizioni finali, di coordinamento e di abrogazione, al comma 1 e al comma 2 prevede l’abrogazione di norme che risultano superate per effetto del provvedimento in esame e contiene disposizioni di raccordo tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal medesimo decreto. In particolare, viene prevista l’abrogazione delle disposizioni il cui contenuto è stato riprodotto nell’ambito del decreto legislativo n. 346 del 1990 e si dispone che i riferimenti alle norme abrogate si considerino effettuate alle nuove disposizioni. Analogamente, per quanto riguarda il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, in materia di tributi speciali, e la Tabella delle tasse ipotecarie, allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990, si prevede che riferimenti a dette disposizioni si intendano effettuate alle disposizioni come modificate dal presente decreto. Il comma 3, tenuto conto che le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame hanno effetti sugli adempimenti dei contribuenti e che, per la loro attuazione, è richiesto l’adeguamento delle procedure operative degli uffici, prevede che esse abbiano effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e che si applicano per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché per le successioni aperte e per gli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Il comma 4 introduce un criterio di determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, si prevede che se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 21 dicembre 2015.

Link al testo del Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 2 ottobre 2024.

Link al testo delle Relazioni (illustrativa, tecnica, ATN e AIR) allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (Atto del Governo n. 171 – Schema approvato con modifiche e divento definitivo con il Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024.




Riforma Fiscale. Approvate le disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA

RIFORMA FISCALE

Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (decreto legislativo – esame definitivo)

 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 7 agosto 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Anche in considerazione dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, rispetto all’approvazione preliminare, il testo riporta delle novità.

  • Tassazione trust – In relazione all’ipotesi in cui il disponente o il trustee versino il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione (e l’imposta sia quindi determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiano), si prevede l’applicazione dell’aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie, ogni qualvolta «non sia possibile determinare la categoria di beneficiari». La locuzione «categoria dei beneficiari» intende chiarire che, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione, deve risultare individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione – aliquota e franchigia – è omogenea.
  • Si fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.
  • Dichiarazione integrativa a favore – Si estende la facoltà di integrare la dichiarazione integrativa a favore del dichiarante, per correggere errori od omissioni, come già previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, anche all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine.
  • Svincolo somme per eredi fino a 26 anni di età – Si prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni.
  • Ridefinizione coefficienti rendite vitalizie imposta di registro – Si prevede che anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti previsti dal decreto MEF n. 302 del 30 dicembre 2015.

Sul testo è stata ottenute l’intesa in sede di Conferenza unificata.

 

Link al testo delle Relazioni (illustrativa, tecnica, ATN e AIR) allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (Atto del Governo n. 171 – Schema approvato con modifiche e divento definitivo con il Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024.

 




Legge di Bilancio 2024 e decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni”. Le novità fiscali in materia IVA, Registro e IVAFE

Con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 16 febbraio 2024, fornite le istruzioni, in merito ad alcune previsioni in materia di imposte indirette contenute:

Queste le misure oggetto dei chiarimenti:

 

Misure concernenti l’imposta sul valore aggiunto

 

  • Innalzamento delle aliquote IVA su alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile;
  • Proroga dell’aliquota IVA agevolata in relazione alle cessioni di pellet;
  • Sgravio dell’IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’unione europea – riduzione del valore minimo dei beni ceduti;
  • Adempimenti IVA relativi all’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino;

 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche

 

  • Innalzamento dell’aliquota dell’IVAFE sui prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato;

 

Misure concernenti l’imposta di registro

 

  • Esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici;
  • Agevolazione “prima casa” in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 16 febbraio 2024, con oggetto: NOVITÀ FISCALI – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 204 – Legge di Bilancio 2024 – Principali novità in materia di imposte indirette contenute nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. “Legge di bilancio 2024), nel decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “Decreto Anticipi”), e nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (c.d. “Decreto Salva-infrazioni”)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2023

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Commenti 

 

Accordi transattivi: effetti ai fini IVA ed IRES
di Marco Orlandi

Documentazione:

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 254 del 7 agosto 2020, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Risarcimento a seguito di accordo transattivo – Somma percepita in esecuzione di una transazione con i debitori, in pendenza di giudizio volta a ristorare un danno diverso dalla perdita di valore delle azioni – Accordo transattivo concluso tra le parti processuali non di natura risarcitoria vera e propria, rappresentando delle reciproche concessioni per definire una lite …www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2020/Ri254_20.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 356 del 19 maggio 2021, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo transattivo – Rilevanza della “funzione economica” della dazione collegata all’elemento transattivo – Trattamento, ai fini IVA, delle somme da versare a seguito della stipula di un accordo transattivo intercorso tra le parti …www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2021/Ri356_21.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 401 del 10 giugno 2021, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo transattivo – Aliquote IVA applicabili – Rilevanza IVA che la dazione viene collegata all’elemento transattivo per cui la somma viene corrisposta “a saldo, stralcio e tacitazione di qualsiasi pretesa sorta in dipendenza del contratto di appalto” – Conseguenze – Integrazione del presupposto – Trattamento fiscale di somma erogata in attuazione di un accordo transattivo
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2021/Ri401_21.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 212 del 22 aprile 2022, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme definite nell’ambito di accordi transattivi – Assoggettabilità all’IVA – Condizioni – Esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico di una parte (i.e. rinuncia alle liti) e la rinuncia dell’altra parte (nella specie, di un accordo transattivo volto alla definizione di una serie di controversie instaurate al fine di contestare i comportamenti illeciti …
 www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2022/Ri212_22.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 491 del 5 ottobre 2022, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Risarcimento a seguito di accordo transattivo – Qualificazione come sopravvenienze passive, di somme versate a titolo di risarcimento danni provocati dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e bilancio dalla società istante per effetto dell’Accordo transattivo, sottoscritto in data 24 maggio 2017 …
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2022/Ri491_22.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 232 del 1° marzo 2023, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme definite nell’ambito di accordi transattivi – Assoggettabilità all’IVA – Condizioni – Esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico di una parte (i.e. rinuncia alle liti) – Rilevanza della mancata restituzione del deposito cauzionale previsto dal contratto di affitto in attuazione di accordo transattivo …
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2023/Ri232_23.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 13 gennaio 2023, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Regole di determinazione del reddito dei soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (ITA GAAP) – Competenza – Rilevanza fiscale delle somme corrisposte nell’ambito di accordo transattivo
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2023/Ris28_23.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 33 del 13 gennaio 2023, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme definite nell’ambito di accordi transattivi – Assoggettabilità all’IVA – Condizioni – Esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico di una parte (i e rinuncia alle liti) – Rilevanza fiscale delle somme corrisposte nell’ambito di accordo transattivo
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2023/Ris33_23.pdf

 

L’Atto di recupero: termine lungo per crediti non spettanti o inesistenti. Prima e dopo la delega fiscale
di Giovanni Santaniello

 

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Termini decadenziali – Crediti inesistenti e crediti non spettanti

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono la vexata quaestio della distinzione tra “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 34419 dell’11 dicembre 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – ACCERTAMENTI E CONTROLLI – AVVISO DI RECUPERO – Termini di decadenza – Credito d’imposta – Compensazione – Credito inesistente – Criteri per la determinazione dei termini di accertamento – Accertamento del credito di imposta irregolarmente compensato – Indebita compensazione – Crediti inesistenti – Crediti non spettanti – Distinzione – Rilevanza – Risoluzione di contrasto tra le sezioni semplici della Suprema Corte – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 13, commi 4 e 5 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 15, comma 1, lett. o), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Responsabilità ed obblighi dei liquidatori

 

Per la responsabilità del liquidatore ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973 non serve la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario

In sede di ricorso ammessa una difesa “a tutto campo” avverso i presupposti dell’azione, ivi compresa la misura delle imposte che sarebbero state pagate e incassate dal Fisco se avesse agito con diligenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 32790 del 27 novembre 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Estinzione per cancellazione dal Registro delle imprese -Cancellazione della società dal Registro delle imprese intervenuta nella disciplina previgente alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 175 del 2014 – Responsabilità ed obblighi dei liquidatori – Responsabilità del liquidatore ex art. 36 del DPR n. 602 del 1973 – Presupposti dell’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore – Identificazione della natura della relazione che lega la responsabilità del liquidatore e l’obbligazione tributaria societaria rimasta inadempiuta – Accertamento d’ufficio nei confronti del liquidatore ex art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973 – Condizioni – Preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario – Esclusione – Ricorso avverso l’accertamento nei confronti del liquidatore – Contestazione della sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società – Possibilità – Artt. 36, del D.P.R. 26/09/1972, n. 602»

 

  • Sezioni tributarie

 

Accertamento con adesione – Esclusione rilevanza per altri periodi di imposta

 

L’accertamento con adesione esaurisce il proprio effetto nell’anno di imposta per cui è stato stipulato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 3854 dell’8 febbraio 2023: «ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Contenuto – Natura – Accordo di diritto pubblico – Conseguenze – Applicabilità delle norme del codice civile in tema di transazione – Esclusione – Soggezione alla disciplina ex D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 • ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Limite oggettivo – Ulteriore attività accertatrice per il periodo di imposta interessato dall’accordo – Preclusione – Vincolo per gli altri periodi di imposta – Esclusione – D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 • SANZIONI TRIBUTARIE – Violazioni dipendenti da incertezza normativa oggettiva tributaria – Disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa – Obiettiva incertezza normativa – Nozione – Indici rilevanti – Art. 8, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Responsabilità ed obblighi degli amministratori

 

Occultamento di attività sociali. La responsabilità dell’amministratore ex art. 36, comma 4, D.P.R. n. 602 del 1973 si estende fino a due anni antecedenti alla messa in liquidazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 9236 del 4 aprile 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Iscrizione a ruolo – Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci -Imposte non pagate – Estinzione della società contribuente – Responsabilità degli amministratori ex art. 36, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973 – Occultamento attività sociali nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione – Sussistenza – Condizioni – Art. 2495 c.c. – Art. 36, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Imposta di registro – Atti che contengono più disposizioni

 

Clausola penale contenuta in un contratto di locazione. Non è tassabile ai fini del Registro in via distinta. Si applica il regime della tassazione unica, da applicare avendo riguardo alla disposizione soggetta all’imposizione più onerosa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 30983 del 7 novembre 2023: «IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Atti che contengono più disposizioni – Unicità o pluralità di atti tassabili – Rapporto tra il primo ed il secondo comma dell’art. 21 del DPR n. 131 del 1986 – Negozi complessi o collegati – Distinzione – Criteri – Tassazione – Fattispecie – Contratto di locazione di beni immobili – Clausola penale contenuta in un contratto di locazione per il caso di ritardo nella restituzioni del bene locato – Distinta ed autonoma tassazione – Esclusione – Imposizione della disposizione più onerosa – Affermazione – Art. 21, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Sospensione Covid-19 ex art. 67 del D.L. n. 18/2020
Limiti
 all’applicazione della proroga pro Fisco di 85 giorni

 

Solo ai termini di accertamento in scadenza nel 2020 si applica la “proroga” di 85 giorni

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta – Sezione VI – Sentenza n. 4908 del 12 dicembre 2023: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Termini di decadenza per l’accertamento – Sospensioni/proroghe Covid – Sospensione dei termini per eventi eccezionali – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori ex art. 67 del D.L. n. 18/2020, cd. DL “Cura Italia” – Termini di accertamento per la notifica di avvisi di accertamento riguardanti le imposte sui redditi, l’IVA, le imposte d’atto ed i tributi locali – Estensione della proroga di 85 giorni di decadenza non solo per l’anno d’imposta i cui termini scadevano nel 2020, ma anche per i periodi d’imposta seguenti (nella specie: avviso di accertamento per l’anno 2016 con decadenza il 31.12.2022 – notificato il 23.03.2023 dall’Agenzia delle entrate) – Esclusione – Rilevanza dell’applicazione del comma 1 dell’articolo 12, del D.Lgs. n. 159/2015 – Applicazione con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per eventi eccezionali (nella specie: il 2020) – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Competenza temporale delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo

 

Competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo. Rileva la data di sottoscrizione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 487 del 29 dicembre 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Regole di determinazione del reddito dei soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (ITA GAAP) – Competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo – Imputazione temporale alla sottoscrizione dell’accordo transattivo – Giudizio di inerenza – Criteri – Art. 83, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 2423 c.c.»

Legislazione

 

 

Nuovo Decreto-legge “Bonus edilizi

 

La stretta al Bonus barriere architettoniche e nuove regole per la “transizione” dalle vecchie aliquote (110% e 90%) alla nuova (70%, poi 65%) del Superbonus

Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante: «Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2023

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Commenti 

 

 

Valutazione delle rimanenze finali in bilancio: distinzione fiscale tra beni fungibili e beni infungibili e recenti approdi della giurisprudenza di Cassazione  di Marco Orlandi

I recenti approdi della giurisprudenza di Cassazione in tema di valutazione dei beni nel reddito d’impresa

 

La differenza tra prognostica e gli (eventuali) requisiti qualificativi nell’archiviazione in penal-tributario: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Verbali assembleari – Imposta di registro sugli atti enunciati
Responsabilità solidale del notaio

 

Verbale di assemblea straordinaria con “enunciazione” del finanziamento. Il dato normativo letterale «parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione» deve essere interpretato nel senso, lato e non contrattualistico. Dall’ampliamento del campo di applicazione dell’art. 22 del Tur conseguenze sulla responsabilità del notaio rogante

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 14432 del 24 maggio 2023: «IMPOSTA DI REGISTRO – NOTAI – Applicazione dell’imposta – Enunciazione di atti non registrati – Enunciazione in atto notarile di altri atti, scritti o verbali, non registrati – Atti “enunciati” nel verbale di assemblea straordinaria di S.p.A. rientranti nella fattispecie astratta di cui agli artt. 22, TUR, e 9, tariffa allegata al TUR – Deliberazione aumento del capitale sociale, anche mediante rinuncia di uno dei soci ad un proprio credito già contabilmente appostato quale “finanziamento” alla società, con contestuale estinzione per equivalente del più ampio debito per tale titolo della società – Enunciazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, D.P.R. n. 131/1986, del contratto di finanziamento alla società e della parziale rinuncia al credito di restituzione relativo – Rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro – Condizioni – Recupero dell’imposta in rettifica dell’autoliquidazione – Modalità – Responsabilità solidale del notaio che roga l’atto enunciante – Sussistenza – Artt. 22, 42 e 57, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 3-ter, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 463»

 

  • Sezioni tributarie

 

Finanziamento soci enunciato nel verbale di assemblea
Applicazione dell’imposta di registro

 

Finanziamento dei soci a favore della società “perfezionato” con delibera assembleare. Va applicata l’imposta di registro nella misura del 3%

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 31174 del 9 novembre 2023: «IMPOSTA DI REGISTRO – Deliberazioni assembleari – Finanziamento soci enunciato nel verbale di assemblea – Applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 3 per cento – Fondamento – Idoneità di un verbale assembleare a fungere da supporto documentale di enunciazione ai fini dell’imposta di registro – Art. 22, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni
Trasferimento della residenza

 

Trasferimento della residenza in Francia oltre la metà del periodo ex art. 2, secondo comma, TUIR. Non si applica il principio del cd. “frazionamento” del periodo d’imposta previsto dal Commentario OCSE. Split year concesso solo se previsto dagli accordi della singola Convenzione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25690 del 4 settembre 2023: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Territorialità dell’imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) – Art. 4, paragrafo 1 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni (ratificata dalla L. 07/01/1992, n. 20) – Residenza in uno stato – Riferimento alla legislazione propria di ciascuno Stato – Contribuente residente in Italia per l’intero periodo d’imposta in quanto iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte di tale periodo d’imposta (cioè per almeno 183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile) – Applicabilità del criterio suppletivo di cui all’art. 4, paragrafo 2 – Esclusione – Commentario OCSE contro le doppie imposizioni – Principio del frazionamento del periodo d’imposta – Irrilevanza per assenza nella convenzione di clausole di frazionamento del periodo di imposta, cd. Split year – Art. 2, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro
Determinazione valore della produzione netta ai fini IRAP

 

Società e cooperative sportive dilettantistiche. L’articolo 90, comma 1, della L. n. 289/2002 riguarda esclusivamente le norme fiscali peculiarmente disciplinanti il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche e non quelle previste per tutti gli enti non profit in generale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 29254 del 20 ottobre 2023: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Valore della produzione netta – Società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica – Estensione alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro delle disposizioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, comma 1, L. n. 289/2002) – Limiti – Applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo agli enti non commerciali, anziché dell’art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 446/1997, relativo alle società di capitali – Esclusione – Ragioni – Conseguenze – Diniego alla domanda di rimborso dell’IRAP sulla base dell’applicabilità dell’art. 10 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo agli enti non commerciali – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 (Finanziaria 2003) – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

 

Operazioni soggettivamente inesistenti. Onere della prova
Valutazione delle prove acquisite nel procedimento penale

 

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Doppia prova e rilevanza delle valutazioni svolte dal PM nella richiesta di archiviazione prodotta in atti

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione I – Sentenza n. 2 del 2 gennaio 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Fatturazione delle operazioni – Operazioni soggettivamente inesistenti – Diritto alla detrazione – Esclusione – Condizioni – Onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria -Elemento soggettivo – Rilevanza – Conoscenza o conoscibilità, da parte del soggetto passivo, della evasione di imposta sul valore aggiunto derivante dalla cessione – Necessità – Oggetto – Prova contraria del contribuente – Artt. 19 e 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2727 c.c. – Art. 2697 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Decisioni – Poteri (o obblighi) del giudice tributario – Valutazione delle prove – Prove acquisite nel procedimento penale – Valutazioni svolte dal PM in sede penale – Rilevanza – Sussiste – Utilizzazione nel giudizio tributario – Legittimità – Caso di specie – Richiesta di archiviazione prodotta in atti dal contribuente proposta dal PM nei confronti del legale rappresentante della società (poi accolta dal Gip) – Art. 116 c.p.c.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Sospensione Covid-19 ex art. 67 del D.L. n. 18/2020
Limiti
 all’applicazione della proroga pro Fisco di 85 giorni

 

Solo i termini di accertamento in scadenza nel 2020 sono prorogati di 85 giorni. Non si può alterare il principio di parità fondante il rapporto tra Fisco e i contribuenti

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Prato – Sezione II – Sentenza n. 87 del 31 ottobre 2023: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Termini di decadenza per l’accertamento – Sospensioni/proroghe Covid – Sospensione dei termini per eventi eccezionali – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori ex art. 67 del D.L. n. 18/2020, cd. D.L. “Cura Italia” – Termini di accertamento per la notifica di avvisi di accertamento riguardanti le imposte sui redditi, l’IVA le imposte d’atto ed i tributi locali – Estensione della proroga di 85 giorni di decadenza non solo per l’anno d’imposta i cui termini scadevano nel 2020, ma anche per i periodi d’imposta seguenti (nella specie, avviso di accertamento IVA per l’anno 2017 con decadenza il 31.12.2022 – per applicazione della riduzione di un anno del regime premiale applicabile ai contribuenti “Congrui”, “Coerenti” e “Normali” soggetti agli studi di settore – notificato il 08.02.2023 dall’Agenzia delle entrate) – Esclusione – Rilevanza dell’applicazione del comma 1 dell’articolo 12, del D.Lgs. n. 159/2015 – Principi di parità nei rapporti tra contribuente e Fisco – Tutela – Rigetto di una interpretazione che alteri i principi di parità e certezza giuridici fondanti del rapporto tra l’amministrazione fiscali e i contribuenti – Art. 57, del DPR 26/10/1972, n. 633 -Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27 – Art. 3 Cost.»

 

Prassi

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze

 

Non conformità di orientamenti seguiti dai Comuni con la normativa IMU

 

IMU su fabbricati collabenti, rurali strumentali e conduzione associata di terreni. Nuovi chiarimenti dal Mef

Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 4 DF del 16 novembre 2023: «OGGETTO: IMU (Imposta municipale propria) – Classificazione catastale dei fabbricati e applicazione dell’IMU – Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’imposta ai fabbricati collabenti (categoria catastale F/2), ai fabbricati rurali strumentali (categoria catastale D/10) e alla conduzione associata di terreni (contratto di rete e contratto di compartecipazione agraria) – Risposte ai quesiti – Art. 1, commi 741, 750 e 758 della L. 27/12/2019, n. 160»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

Enti sportivi
Migrazione” da un tipo ad un altro

 

La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta

Studio n. 23-2023/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale il 20 novembre 2023

 

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Richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati. Aggiornato il modello RAP. Data autonoma evidenza alla figura del “mediatore” e inserite le novità per il Terzo settore

Al fine di adeguare il modello per la richiesta di registrazione degli atti privati al quadro normativo attuale e per agevolarne la compilazione tramite il relativo applicativo web, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2023, prot. n. 414541/2023 aggiornato il modello RAP, nonché le relative istruzioni per la compilazione. Sono, inoltre, approvate le specifiche tecniche per la sua trasmissione telematica. In particolare, il modello RAP è stato adeguato alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore(art. 26, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L. 21/06/2022, n. 73, conv., con mod., dalla L. 04/08/2022, n. 122). In presenza di determinate condizioni, per la registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l’imposta di registro in misura fissa.

 

Si ricorda che il citato articolo 26 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, conv., con mod., dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in tema di  agevolazioni fiscali e finanziarie prevista dal codice del Terzo, alla lettera b) del comma 1 ha modificato articolo 82, rubricato Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, stabilendo: al comma 3, il quale riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale da applicare agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie degli enti, che per tutti gli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alte convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.

 

Con la nuova versione del modello di richiesta viene, inoltre, data autonoma evidenza alla figura del “mediatore”, tramite una precisa “profilazione” all’interno del modello; il mediatore è uno dei soggetti tenuti a richiedere la registrazione del contratto.

Infine, per agevolare l’utente nella compilazione ed invio della richiesta di registrazione, nell’applicativo web vengono introdotte nuove funzionalità che ne agevolano la navigazione e l’usabilità; inoltre, vengono semplificate le istruzioni per la compilazione del modello.

Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it saranno resi disponibili i prodotti di compilazione e controllo per la predisposizione del nuovo modello.

La presentazione telematica del modello RAP aggiornato è consentita a partire dal 6 dicembre 2023.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2023, prot. n. 414541/2023, recante: «Aggiornamento del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (Modello RAP), delle relative istruzioni e approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato il 29.11.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Bonus prima casa under 36 per tutto il 2022. Ancora tre mesi di IVA “leggera” per il gas metano. In una circolare le novità della legge di Bilancio in tema di imposte indirette

Più tempo per usufruire del bonus prima casa per gli under 36, meno Iva sulle somministrazioni di gas metano per tutto il primo trimestre dell’anno, IVA ridotta sui prodotti di igiene intima femminile, stop ai versamenti degli enti sportivi fino al 30 aprile. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in una circolare, firmata oggi dal Direttore dell’Agenzia, che illustra le novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo, contenute nella legge di Bilancio 2022 (articolo 1 legge n. 234/2021).

Prima casa, “sconti” prolungati per gli under 36

L’ultima legge di Bilancio ha prorogato di sei mesi, fino al 31 dicembre 2022, la scadenza (in precedenza prevista per gli atti stipulati fino al 30 giugno 2022) dell’agevolazione introdotta con il decreto Sostegni-bis a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro che acquistano il primo immobile. La norma di favore permette di fruire dell’esenzione, al momento del rogito, dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad IVA, riconosce un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore.

IVA soft per le forniture di gas metano

Viene prorogata la riduzione dell’aliquota IVA al 5%, già prevista dal “Decreto Energia” (D.L. n. 130/2021) per l’ultimo trimestre 2021, per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Dallo sport ai beni strumentali, gli altri chiarimenti

Tra le altre novità la sospensione, fino al 30 aprile 2022, di alcuni versamenti fiscali da parte degli enti sportivi, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai trasferimenti di beni immobili strumentali nell’ambito di cessioni di aziende con il mantenimento degli assetti occupazionali, l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta sui prodotti di igiene intima femminile e la proroga a tutto il 2022 dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 4 febbraio 2022, con oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2020

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Commenti

 

Il 31 luglio 2020 scadeva il termine per notificare l’eventuale diniego della pace fiscale: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

La residenza fiscale delle società
di Fabio Carrirolo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Imposta di registro – Interpretazione degli atti

 

Imposta di registro. Legittimi i limiti alla riqualificazione degli atti. La Corte Costituzionale “promuove” l’art. 20 del T.U.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 158 del 21 luglio 2020: «IMPOSTA DI REGISTRO – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Applicazione dell’imposta – Criteri – Intrinseca natura ed effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione – Conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili continua da atti collegati – Denunciata violazione del principio dell’effettività dell’imposizione, nonché di uguaglianza e ragionevolezza – Non fondatezza delle questioni – Art. 20, del D.P.R. del 26/04/1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della L. 30/12/2018, n. 145 – Artt. 3 e 53 Costituzione»

 

Redditi prodotti dalle società di persone – Imputazione al socio «indipendentemente dalla percezione»

 

La Corte Costituzionale salva (di nuovo) l’art. 5, comma 1, TUIR sulla tassazione per trasparenza dei soci delle società di persone per i redditi non effettivamente percepiti

Corte Costituzionale – Sentenza n. 201 del 17 settembre 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI -IRPEF – Redditi di partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice – Società in accomandita semplice (SAS) – Rettifica dei redditi delle società di persone e del reddito dei soci – Imputazione a ciascun socio pro quota ex art. 5 D.P.R. n. 917/86 – Effettiva percezione degli utili da parte del socio accomandante – Irrilevanza – Imputazione al socio «indipendentemente dalla percezione» – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Infondatezza della censura di incostituzionalità in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 53, primo comma, e 113, secondo comma della Costituzione – Art. 40, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, D.P.R. del 22/12/1986, n. 917»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Ricorso e appello – Copia notificata alla parte priva della firma

 

Inammissibilità dell’appello per mancata sottoscrizione: solo in casi limite

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17356 del 19 agosto 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale o familiare – Formazione di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione extra-contabile di dividendi in capo ai soci di società di capitali, a ristretta base sociale per presenza di fatture fittizie – Prova contraria – Ammissibilità – Limiti -Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 2697 e 2729 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Società a ristretta base sociale – Redditi di capitale – Presunzione di distribuzione di utili extracontabili – Posizione del socio -Intervenuta definitività dell’accertamento emesso nei confronti della società per mancata impugnazione – Applicazione del principi costituzionali della difesa (art. 24 Cost.) e della impugnabilità davanti al giudice degli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.) – Contestazione del reddito della società di capitali accertato in separato giudizio -Ammissibilità – Possibilità per socio di contestare il maggior reddito consequenziale accertato nei suoi confronti -Ammissibilità • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Appello – Contenuto – Sottoscrizione – Assenza radicale del requisito – Sottoscrizione dell’originale depositato presso la segreteria della commissione tributaria – Copia notificata alla parte priva della firma – Mera irregolarità – Artt. 18, 22 e 53, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Inopponibilità al Fisco degli atti elusivi ex art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73 – Tipicità delle condotte elusive

 

Vecchio” abuso di diritto ex art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73. Contestabile solo per le operazioni tipizzate. Nella previgente disciplina, il Fisco non può contestare l’abuso all’immobiliare che restituisce la caparra ai promissari acquirenti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19340 del 17 settembre 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Abuso del diritto – Sussistenza delle condotte elusive tipizzate dal legislatore – Necessità – Atto opposto all’Amministrazione finanziaria – Scrittura di risoluzione consensuale, assimilabile a uno scioglimento del contratto per mutuo dissenso (art. 1372 cod. civ.), alla quale si è accompagnata la restituzione della caparra confirmatoria versata al promittente venditore – Atto che non rientra tra le operazioni negoziali tipizzate dal legislatore in presenza delle quali può configurarsi un abuso del diritto – Conseguenze – Inapplicabilità del principio di inopponibilità all’Amministrazione finanziaria degli atti elusivi – Art. 37-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

 

Anche il semplice accesso in loco fa scattare l’obbligo di osservanza del termine dilatorio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19363 del 17 settembre 2020: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L n. 212 del 2000 – Accesso cd. “breve” volto all’acquisizione della documentazione – Applicabilità – Art. 24, della L. 07/01/1929, n. 4 – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Effetti fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese

 

L’ex socio di una società cancellata è legittimato a richiedere l’intero credito IVA già maturato dalla società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19641 del 21 settembre 2020: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Liquidazione – Cancellazione della società – Cancellazione dal registro delle imprese – Effetti – Legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta – Rapporti pendenti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese – Successione dei soci – Litisconsorzio processuale – Limiti – Legittimazione del socio di una società estinta a far valere il rimborso del credito IVA per l’intero e non solo pro quota – Sussistenza – In misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale – Esclusione»

 

 

  • Sezione lavoro

 

Prescrizione e decadenza – Contributi Inps cd. “a percentuale

 

Dies a quo dei termini di prescrizione contributiva Inps. Inizia dalla scadenza del termine di pagamento e non dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 6106 del 4 marzo 2020: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Riscossione – Contributi INPS cd. “a percentuale” – Fatto costitutivo – Individuazione – Prescrizione – Decorrenza – Dalla scadenza del termine per il loro pagamento – Affermazione – Infondatezza della tesi secondo cui il diritto ai contributi sul reddito sorge dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi – Art. 1, comma 4, della L. 02/08/1990, n. 233 – Art. 3, della L. 08/08/1995, n. 335»

 

 

Prassi 

 

 

Bonus affitti per botteghe e negozi

 

Bonus negozi e botteghe condotti a mezzo leasing operativo o in concessione. Se la struttura contrattuale ha la stessa funzione economica del contratto di locazione “tipico” ammesso l’utilizzo del credito

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 318 del 7 settembre 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) – Applicazione anche nel caso in cui l’immobile sia condotto in forza di un provvedimento amministrativo di concessione da parte di un ente pubblico o nel caso di contratto di leasing operativo -Affermazione – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Contratto di locazione unitario per diverse unità immobiliari. Bonus negozi e botteghe in proporzione alla rendita degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 321 dell’8 settembre 2020: «DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) – Determinazione in caso di contratto unitario avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali, alcune delle quali non agevolabili – Riparametrazione del canone di locazione del mese di marzo ai soli immobili appartenenti alla categoria oggetto del beneficio fiscale ai fini della determinazione del credito d’imposta – Modalità – In proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Servizi di intermediazione via internet – Disciplina IVA applicabile

 

Piattaforma di e-commerce per l’acquisto di servizi di spedizione o trasporto. La prenotazione on line di “servizi tangibili” non rientra nella definizione di servizi elettronici. Nella fattura semplificata obbligatoria la partita IVA o il codice fiscale del cliente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 324 del 9 settembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -Utilizzo di piattaforma di e-commerce per raccogliere e trasmettere ordini – Utilizzo di applicazione web, volta a permettere continua la stipula di contratti di spedizione o trasporto – Qualificazione come attività di prenotazione di “servizi tangibili” -Esclusione che i servizi possano essere qualificati come “elettronici” – Conseguenze – Esclusione dall’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi – Interposizione nella circolazione di servizi – Riconducibilità dei servizi alle prestazioni di intermediazione – Affermazione – Fatturazione delle operazioni – Fattura semplificata -Regole tecniche qualora il committente sia un privato consumatore – Obbligo di indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente – Affermazione – Impossibilità di indicare, in alternativa, i soli dati anagrafici del cliente – Artt. 21-bis e 22, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»

 

Bonus affitti D.L. “Rilancio

 

Bonus canoni locazione immobili adibiti all’esercizio dell’attività professionale. Credito di imposta anche per il subaffitto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 356 del 16 settembre 2020: «BONUS AFFITTI – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Ambito oggettivo di applicazione -Accesso al credito d’imposta da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile -Ammissibilità – Art. 28, del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77, cd. Decreto “Rilancio”»

 

Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Cumulabilità con altre agevolazioni

 

I nuovi crediti d’imposta introdotti dalla Legge n. 160/2019 sono cumulabili con il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Basta che la somma dei bonus non superi il costo sostenuto per l’investimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 360 del 16 settembre 2020: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1 commi da 98 a 108 della legge n. 208/2015 – Credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 189, della legge n. 160/2019 – Nella specie, investimento in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “industria 4.0” – Cumulo dell’Agevolazioni – Condizioni – A condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento – Art. 1, comma 192, della L. 27/12/2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020)»

 

Imposta di registro – Interpretazione degli atti

 

Conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione. Nell’interpretare l’atto presentato a registrazione, ai fini del Registro, si deve prescindere dagli elementi «extratestuali e dagli atti ad esso collegati»

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 371 del 17 settembre 2020: «IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione – Interpretazione degli atti – Qualificazione del contratto ai fini dell’“imposta d’atto” – Criteri – Applicazione dell’articolo 20 del TUR – Intrinseca natura ed effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione – Conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati – Caso di specie – Conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione – Eventuale configurabilità di abuso del diritto e dell’elusione d’imposta non rilevato mediante l’attività interpretativa di cui all’articolo 20 del TUR – Circostanza valutabile sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Art. 20 del D.P.R. del 26/04/1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della L. 30/12/2018, n. 145»

 

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Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità. Le nuove risposte dell’Agenzia ai quesiti di operatori, professionisti e associazioni

L’acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% per cento in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre, basta l’estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 11/E firmata dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle misure fiscali previste dal D.L. n. 18/2020 (D.L. Cura Italia) e dal D.L. n. 23/2020 (D.L. Liquidità in “Finanza & Fisco” n. 7/2020, pag. 593) a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I quesiti a cui l’Agenzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al bonus ai lavoratori dipendenti.

 

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi

 

Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

 

Erogazioni liberali alla protezione civile

 

Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti. Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di crowdfunding (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all’articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19.

 

Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti

 

La circolare chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’“esterometro” del primo trimestre 2020. Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni. Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20 D.P.R. n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 D.P.R. n. 131/1986).

 

Sì agli accordi di conciliazione a distanza

 

La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 5/2020, pag. 438). Il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

 

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione

 

Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del D.L. Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal D.L. Liquidità. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

 

Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali

 

Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall’8 marzo al 31 maggio. La circolare specifica anche che nel periodo dell’emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell’autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

 

Altri chiarimenti

 

La circolare fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.

 

Emergenza Coronavirus, tutte le info nell’area dedicata

 

Le indicazioni, i chiarimenti e le precisazioni dell’Agenzia sulle misure introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità” sono disponibili all’interno dell’area tematica del sito delle Entrate “Emergenza Coronavirus”, in costante aggiornamento. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 6 maggio 2020, con oggetto:«DECRETO “CURA ITALIA” – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Disposizioni fiscali – Ulteriori chiarimenti e risposte a quesiti – D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)D.L. 08/04/2020, n. 23 (cd. Decreto “Liquidità Italia”)»




Misure fiscali del Decreto “Cura Italia”: diffuso il primo quesitario

Il versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali è stato prorogato solo al 20 marzo 2020. Salva, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020. L’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi. La presentazione della dichiarazione di successione costituisce un adempimento cui si applica la sospensione. Di conseguenza, qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Tra gli adempimenti tributari sospesi rientra anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del TUR. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche. Il Credito d’imposta per negozi e botteghe maturerà solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo. Queste sono solo alcune delle risposte contenute nella circolare n. 8 del 3 aprile 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate tenta di sciogliere i tanti dubbi dei contribuenti e associazioni sull’applicazione delle misure di carattere fiscale contenute nel Decreto “Cura Italia”

Si ricorda che con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» (c.d. Decreto “Cura Italia”) sono state introdotte misure volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.

Riguardo le misure di carattere fiscale, il Decreto “Cura Italia” con le disposizioni del Titolo IV rubricato «Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese»:

  • proroga e sospende i termini per versamenti ed altri adempimenti tributari;
  • sospende i termini delle attività degli enti impositori e del versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
  • introduce misure agevolative specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, nonché incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza COVID-19.

Inoltre, ulteriori previsioni di carattere fiscale sono recate anche da singole disposizioni inserite nell’ambito del decreto legge con riferimento, fra l’altro, alle «Misure a sostegno del lavoro» (Titolo II) ed alle «Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario» (Titolo III).

Da segnalare infine, tra le disposizioni inserite nel Tiolo V («Ulteriori disposizioni»), quelle relative al differimento delle udienze ed alla sospensione dei termini per i procedimenti giurisdizionali in materia tributaria, nonché alla sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi.

Al fine di illustrare la portata delle previsioni fiscali del Decreto, l’Agenzia delle entrate ha già fornito i primi chiarimenti con i seguenti documenti:

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 18 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Primi chiarimenti – Art. 8, comma 1, del D.L. 02/03/2020, n. 9 – Artt. 60 e 61, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 20 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Crediti d’imposta – Esercenti attività d’impresa – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1) – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 21 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus – Precisazioni – Art. 8, comma 1, del D.L. 02/03/2020, n. 9 – Art. 61, comma 2, lett. da a) a q), del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 20 marzo 2020: «DIRITTO DI INTERPELLO – Interpello del contribuente – Interpelli – Ordinario, probatorio e antiabuso – Art. 11, della L. 27/07/2000, n. 212 – Interpello preventivo per l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo – Art. 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 128 – Interpello sui nuovi investimenti -Art. 2 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori -Sospensione dei termini delle istanze di interpello – Chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 20 marzo 2020: «ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Sospensione dei termini in relazione alla sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado – Precisazioni – Art. 29, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Artt. 68 e 83, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 23 marzo 2020: «ACCERTAMENTO CON ADESIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sospensione dei termini per impugnare – Procedimento di accertamento con adesione – Sospensione di novanta giorni – Cumulabilità con la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Primi chiarimenti – Procedure di gestione “a distanza” del procedimento di adesione nel periodo emergenziale – Art. 67 e 83, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) – Art. 6, del D.Lgs. 19/ 06/1997, n. 218»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 27 marzo 2020: «PROCEDIMENTI – ISTANZE – Sospensione dei termini – Istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box – Primi chiarimenti – Termini di cui agli artt. 31-ter e 31-quater del DPR 29/09/1973, n. 600, nonché termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»

Ora, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti da parte di contribuenti e associazioni in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto, con la citata circolare n. 8 del 3 aprile 2020, ad integrazione dei documenti di prassi sopra richiamati, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sotto la forma della risposta a quesiti.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 3 aprile 2020: «Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Risposte a quesiti – D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2018

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Commenti

 

Le disposizioni attuative della disciplina del Gruppo IVA 
di Marco Peirolo

Gli avvisi di addebito INPS derivanti da avvisi di accertamento tributario: l’importanza dell’impugnazione, della richiesta di sospensione ed evoluzione della giurisprudenza 
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

Sezione Lavoro

Cartella dell’INPS fondata su accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate. La lite fiscale pendente impedisce la formazione di un valido atto di recupero

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 27672 del 21 novembre 2017: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi (Cd. “senza cassa”) – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata -Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Nella specie – Gestione commercianti – Notifica cartella dalla S.C.C.I. S.p.A. per conto dell’INPS ai fini del recupero del credito relativo alla parte variabile della contribuzione per la gestione dei commercianti per fatti accertati dall’Agenzia delle entrate su cui pende giudizio dinanzi la Commissione tributaria – Illegittimità per violazione dell’art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 46/99 – Fondamento – Conseguenze – Nullità della cartella (ora sostituita dall’avviso di addebito INPS) – Art. 24, comma 3, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

Sezioni Civili

 

Pignoramento presso terzi – Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario

 

Sulle liti sui pignoramenti non preceduti dall’atto prodromico di natura tributaria è competente a decidere il giudice tributario

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – Ordinanza n. 12608 del 22 maggio 2018: «GIURISDIZIONE CIVILE – Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario – Pignoramento presso terzi – Opposizione all’esecuzione – RISCOSSIONE COATTIVA – Riscossione dei tributi locali (ICI e TOSAP in favore del Comune) – Espropriazione forzata – Pignoramento – Omessa o invalida notifica dell’atto prodromico (cartella di pagamento o di altro) – Opposizione agli atti esecutivi – Ammissibilità – Giurisdizione tributaria – Sussistenza – Art. 57, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 12, della L. 28/12/2001, n. 448 – Art. 617 c.p.c.»

Sezioni tributarie

 

Società di comodo – Prova contraria contro la presunzione di reddito minimo

 

Società di comodo. La nozione d’impossibilità va intesa non in termini assoluti ma economici

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 16204 del 20 giugno 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Società di comodo – Presunzione di reddito minimo – Prova contraria – Oggetto – Impossibilità – Nozione – Impossibilità intesa non in termini assoluti ma economici, relativi alle effettive condizioni di mercato – Art. 30, della L. 23/12/1994, n. 724»

 

Disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa

 

L’incertezza oggettiva non è ignoranza. I più comuni fatti “indice” che salvano il contribuente dall’applicazione delle sanzioni tributarie

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 18405 del 12 luglio 2018: «SANZIONI TRIBUTARIE – Commissioni tributarie – Poteri – Violazioni dipendenti da incertezza normativa oggettiva tributaria -Disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa – Onere dell’accertamento della situazione giuridica oggettiva di incertezza normativa – Spettanza al giudice tributario – Sussistenza – Situazione di incertezza interpretativa – Nozione – Fattispecie – Incertezza nell’applicazione dell’articolo 60 (ora art. 93) del TUIR in merito all’imputazione temporale dei corrispettivi di appalto di durata pluriennale – Sussistenza – Art. 8, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Scomputo delle ritenute non certificate – Condizioni

 

Ritenute d’acconto subite dal professionista. La mancata certificazione non preclude il diritto allo scomputo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 18910 del 17 luglio 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Certificati dei sostituti d’imposta (CU) – Ritenute di acconto non certificate dal sostituto d’imposta – Detrazione ritenute subite – Scomputo delle ritenute non certificate – Compete – Condizioni – Prova della ritenuta subita con idonea documentazione – Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art 22, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

Prassi

 

Gruppo IVA – Interpello sulla sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione

 

Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA: le modalità di presentazione dell’interpello “probatorio

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54 E del 10 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – GRUPPO IVA – DIRITTO DI INTERPELLO – Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Interpello probatorio – Soggetti legittimati alla presentazione delle istanze – Ammissibilità dell’interpello pre-costituzione – Art. 11, comma 1, lett. b), della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 70-ter, commi 5 e 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Beni significativi nell’ambito di interventi di recupero edilizio

 

IVA al 10% nell’ambito dei lavori di manutenzione: le modalità di fatturazione delle prestazioni in presenza di beni significativi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 12 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Ristrutturazioni edilizie – Lavori di manutenzione – Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – Disciplina dei beni significativi – Rilevanza delle parti staccate – Modalità di fatturazione dell’intervento agevolato (manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria) in presenza di beni significativi – Norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lett. b), della L. n. 488/99, dall’articolo 1, comma 19, della L. 27/12/2017, n. 205 – Art. 7, comma 1, lett. b), della L 23/12/1999, n. 488 – D.M. 29/12/1999»

 

Imposta di registro – Interpretazione degli atti

 

Considerazioni sull’articolo 20 del testo unico dell’imposta di registro dopo la legge di bilancio 2018

Studio n. 17-2018/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 22 febbraio 2018

 

Autotrasportatori – Agevolazioni fiscali 2018

 

 Autotrasportatori per conto terzi: le agevolazioni fiscali 2018

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comunicato stampa n. 112 del 16 luglio 2018 – Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa del 16 luglio 2018

 

Legislazione

 

Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA

 

Gruppo IVA. Nel decreto Mef, regole per la costituzione, diritti, obblighi e adempimenti

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018: «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972»

 

Atti dell’autorità giudiziaria – Somme dovute per la registrazione

 

Modello F24 per le somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 luglio 2018, prot. n. 143035/2018: «Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate»

I codici tributo per il versamento tramite modello F24 delle somme dovute in relazione alla registrazione di atti giudiziari

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 E del 18 luglio 2018: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 37 del D.P.R. n. 131/1986 – Ridenominazione dei codici tributo istituiti con la risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016 – Art. 37 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Provv. del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 09/07/2018, prot. n. 143035/2018»

 

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