Pubblicato in Gazzetta il Decreto MEF che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario

Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale, n. 167 del 18 luglio 2024, il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 luglio 2024, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario». 

Il D.M. Mef in attuazione dell’art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale», approva a metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1, per l’elaborazione, in via sperimentale, della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall’art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Sulla base della metodologia approvata con il decreto, ai fini della proposta di concordato, è individuato il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 28 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Il reddito così individuato con la metodologia approvata, rileva ai fini della proposta di concordato per il periodo d’imposta 2024.

L’Agenzia delle entrate tiene conto di possibili “eventi straordinari” comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

Link al testo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 luglio 2024, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario». Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale, n. 167 del 18 luglio 2024

 

 




Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa. Entro il 28 febbraio 2020 l’opzione di entrata

Per i contribuenti, esercenti attività d’impresa, che adottano il regime forfetario è possibile optare per l’applicazione di un regime contributivo agevolato (art. 1, commi da 76 ad 84, legge 23 dicembre 2014, n. 190), presentando apposita richiesta all’INPS.

Peraltro, l’articolo 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), che ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato non ha apportato alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato che risulta vigente anche per il 2020, (con la medesima portata già illustrata con le precedenti circolari n. 29/15, n. 35/16, n. 22/17, n. 27/18 e n. 25/19 alle quali si rinvia per i contenuti di dettaglio).

Il regime previdenziale agevolato facoltativo, come ricorda l’INPS con la recente circolare n. 28 del 17 febbraio 2020, consiste nella riduzione contributiva del 35%; si applicherà nel 2020 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2019 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2020, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

Nel dettaglio secondo il  comma 77 dell’art. 1, della  legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335». L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita richiesta che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto secondo le modalità descritte con la circolare Inps n. 35 del 19 febbraio 2016.

Pertanto, i soggetti che hanno invece intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2020, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.




Requisiti di accesso e cause di esclusione del regime forfetario. È Ufficiale, le modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio operano dal periodo di imposta 2020

Con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione, operano a decorrere dal periodo d’imposta 2020. A ciò non osta il comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». In altri termini, ha effetto immediato, sia il requisito di non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, sia la causa di esclusione dell’aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Nel documento di prassi, evidenziato infine, che quanto rappresentato è in linea con quanto indicato nella risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472, presentate alla Camera dei Deputati.

Si segnala, tuttavia, che con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate una nota tecnica nella quale sono stati evidenziati i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 11 febbraio 2020, oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Requisiti di applicazione – Cause di esclusione – Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020 – Decorrenza dal periodo di imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificati dall’articolo 1, comma 692, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)




Forfettari, fuori dal 2020 se hanno erogato stipendi per più di 20 mila euro o hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato per più di 30 mila euro nel 2019

 

Nella VI Commissione Finanze della Camera, mercoledì 5 febbraio 2020, sono state svolte le interrogazioni n. 5-03471 Trano e n. 5-03472 Centemero sull’applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

Di seguito, la risposta del Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA.

5-03471 Trano: Applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

5-03472 Centemero: Applicazione del regime forfettario di tassazione  a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

 

Carla RUOCCO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4 di seguito riportato).

Raffaele TRANO (M5S), replicando, ringrazia il Sottosegretario per aver fatto chiarezza ed aver fugato le incertezze dei possessori di partita Iva. Rammenta che l’interrogazione presentata era in effetti volta unicamente a stabilire un quadro di garanzie a tutela dei contribuenti, rendendo chiara l’effettiva entrata in vigore della nuova disciplina, e non certo ad un condizionamento dell’Esecutivo, che auspica possa mettere in campo – nel solco di quanto sinora già fatto – ulteriori misure agevolative e di sostegno per le piccole e medie imprese.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ringrazia il Sottosegretario Villarosa per essersi fatto carico di chiarire le questioni poste dalla sua interrogazione, ma non può certamente dichiararsi soddisfatto. Evidenzia infatti come solo oggi, il

5 febbraio, senza che sinora sia stata diramata alcuna circolare, è stato reso noto che la nuova disciplina in materia di regime forfetario introdotta dall’ultima Legge di Bilancio si applicherà già a decorrere dall’anno di imposta 2020.

Si colpiscono quindi, con un aumento violento della tassazione, dipendenti e pensionati che svolgono in più un lavoro autonomo, con il solo risultato di far chiudere loro la partita Iva o di spingerli verso il sommerso. Il Governo, che ha impostato la manovra finanziaria nella prospettiva del recupero dell’evasione fiscale, rischia di determinare l’effetto opposto e di ottenere inoltre una sensibile perdita di gettito.

Rammenta che il regime forfetario, voluto dal Governo a guida Lega e M5S, ha determinato una notevole crescita del numero delle partite Iva, poiché ha introdotto un regime semplice e poco oneroso per le imprese. Ad un anno dalla sua entrata in vigore, ritornare al regime precedente per alcune categorie – peraltro in contrasto con lo Statuto del Contribuente rappresenta una sconfitta, non solo per l’attuale Governo ma per tutto il Paese. Il Sottosegretario Villarosa aveva peraltro preannunciato la presentazione di possibili emendamenti sul tema, nell’ambito dell’esame, alla Camera, del decreto-legge cosiddetto 1000 proroghe, che tuttavia, anche alla luce della risposta fornita, dubita saranno presentati.

Invita quindi il Governo ad impegnarsi per una migliore soluzione, ed auspica almeno che possano essere prese in considerazione le proposte emendative depositate dal gruppo della Lega. Riterrebbe in ogni caso doveroso che si valutasse la possibilità di non applicare sanzioni a coloro che, preso atto delle decorrenze comunicate oggi, decideranno ad anno avviato di chiudere la propria partita Iva: si tratterà infatti di una decisione la cui tardività non potrà che essere imputata all’Esecutivo, che così tanto ha atteso prima di comunicare ai cittadini la decorrenza delle nuove disposizioni.

 

Allegato 4

 

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intenda confermare che le nuove regole sulla flat tax previste dalla legge di bilancio 2020 entreranno in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, se non si ritenga opportuno introdurre un intervento legislativo ad hoc finalizzato a prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfetario.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto affermato dagli On.li interroganti, il requisito del limite dei beni strumentali non è stato reintrodotto nella vigente disciplina e, pertanto, il superamento di detta soglia è, comunque, ininfluente ai fini dell’applicazione del regime forfetario.

Ciò premesso, con l’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione.

In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, il comma 692, alla lettera a) ha sostituito l’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro (in precedenza il limite era fissato in 5.000 euro).

Con riferimento alle cause di esclusione la disposizione inserita nella Legge di bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall’applicazione del regime forfetario l’ipotesi in cui nel periodo d’imposta precedente il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro. Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014) laddove era prevista, quale causa ostativa all’accesso al regime, la circostanza che la persona non avesse percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le modifiche introdotte producono effetto si osserva che, come si evince dall’espressa formulazione normativa del novellato comma 54, il limite delle spese di cui alla lettera b) del nuovo comma 54, va verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 avranno superato i limiti previsti nel comma 54 in commento, non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.

Anche per la clausola di esclusione prevista nel predetto comma 57, lettera d-ter), in base al tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a euro 30.000.

Tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti resi con la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E (in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 41) in relazione alla medesima clausola inserita ad opera della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità del 2016).

Ciò premesso, con riferimento all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), si osserva che, contrariamente alla disposizione di carattere antielusivo contenuta nella legge di bilancio per il 2018, che prevedeva quale nuova causa ostativa la detenzione di partecipazioni in S.r.l. e per la quale l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 2019 (par. 2.3.2), ha affermato che “In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 di- cembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque appli- care nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”, le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (20.000 euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30.000 euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie.

Inoltre, la fuoriuscita dal regime forfetario comporta l’adozione del regime ordinario secondo i consueti noti adempimenti e secondo regole già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario; in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga il contenuto dispositivo del comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempi- menti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». Per quanto sopra esposto, si ritiene che le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 operino a decorrere dal periodo d’imposta 2020.

Infine, si segnala che sono in corso di predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate, i documenti di prassi volti a fornire chiarimenti interpretativi in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020.




Vexata quaestio della decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’art. 1 L. n. 190/2014, introdotta dalla Legge di bilancio 2020. Gli interventi del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’informativa n. 8 del 2020,  ha evidenziato di aver sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria la questione della decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.00.

Di seguito uno stralcio del documento CNDCEC e gli allegati.

Decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 L. 23 dicembre 2014, n. 190, introdotta dalla Legge di bilancio 2020

Con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, si allega la nota tecnica (di seguito riprodotta) che il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate in cui si evidenziano i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

Sotto il profilo più eminentemente “politico”, al fine di ottenere una presa di posizione ufficiale da parte dei competenti organi istituzionali che recepisca la predetta soluzione interpretativa, abbiamo promosso le seguenti allegate interrogazioni a risposta immediata rivolte al Ministro dell’economia e delle finanze: la n. 5-03395 (allegato 3) e la n. 5-03396 (allegato 4) presentate il 15 gennaio u.s. in Commissione Finanze della Camera dei deputati, rispettivamente, dall’on.le Trano (M5S) e dall’on.le Centemero (L-Sp). Un’analoga interrogazione a risposta immediata è stata presentata anche in Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica da parte dell’on.le De Bertoldi (FdI).

Sul punto, il Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze, Maria Cecilia Guerra, ha annunciato in tempi brevissimi un chiarimento ufficiale che propenderà invece per l’immediata applicabilità della predetta causa ostativa. Alla luce di tali anticipazioni, il CNDCEC ha già predisposto gli emendamenti per un intervento normativo che fissi la decorrenza delle nuove cause ostative dal prossimo anno.

 

Allegato 2

Nota tecnica

Regime forfetario – Nuova causa di esclusione di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190

Il comma 692, lettera d), dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (in G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 – Suppl. Ordinario n. 45) ha aggiunto la nuova lettera d-ter) al comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui non possono avvalersi del regime forfetario: «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».

La nuova disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, senza una disciplina specifica relativa alla decorrenza della sua efficacia, che occorre dunque chiarire in via interpretativa.

Al riguardo, va osservato che tale causa di esclusione era stata già introdotta, una prima volta, dall’articolo 1, comma 111, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 – Suppl. Ordinario n. 70), con l’aggiunta della lettera d-bis) al comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Anche in tale occasione, la disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2016, senza una disciplina specifica circa la sua decorrenza. Causa di esclusione che è stata successivamente abrogata per effetto della sostituzione della citata lettera d-bis) ad opera dell’articolo 1, comma 9, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62), che ha introdotto una nuova causa di esclusione dal regime forfetario per «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro» a cui sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni» per effetto dell’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto in sede di conversione avvenuta con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

In occasione dell’originaria introduzione, con legge n. 208/2015, della causa di esclusione per coloro che nell’anno precedente avessero percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 10 del 4 aprile 2016 (par. 2.3), ebbe modo di precisare che tale causa di esclusione “preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. Ne consegue che coloro che intendono applicare nel 2016 il regime di favore non devono aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro”.

Tale interpretazione non teneva tuttavia nella giusta considerazione i principi di attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 che contiene disposizioni che, ai sensi del suo stesso articolo 1, comma 1, «costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali».

In particolare, con riferimento all’efficacia temporale delle norme tributarie, l’articolo 3, comma 1, secondo periodo, dello Statuto del contribuente, dispone che «Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono». Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che «In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti».

Ne consegue che le modifiche introdotte con disposizione entrata in vigore il 1° gennaio dell’anno n «si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono», ossia dall’anno n+1, e, in ogni caso, «non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore».

È per questo che in occasione delle più recenti modifiche alla causa di esclusione di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 introdotte dall’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62), l’Agenzia delle entrate ha avvertito la necessità di rispettare il principio statutario innanzi richiamato.

In particolare, con riferimento alla riformulata causa di esclusione prevista per «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni», l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (par. 2.3.2), ha precisato che “In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto in tal modo che, in assenza di una specifica norma di decorrenza, l’efficacia temporale immediata di una disposizione che, cambiando le “regole del gioco”, prevede una causa di esclusione che non può essere rimossa dal contribuente, in quanto alla data di entrata in vigore della disposizione stessa tale causa già sussisteva, si pone in aperto contrasto con i richiamati principi di rango costituzionale dello Statuto dei diritti del contribuente. E tanto, si badi bene, con riferimento ad una modifica della causa ostativa di cui alla lettera d) del più volte citato comma 57 di tipo soltanto parziale, essendo già previsto, anche precedentemente alle modifiche recate dall’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che non potessero avvalersi del regime forfetario «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».

A maggior ragione dunque l’immediata efficacia di una causa di esclusione non prevista nell’anno in cui la sua assenza deve essere verificata determina la medesima violazione dello Statuto del contribuente che la più recente interpretazione dell’Agenzia delle entrate ha voluto giustamente evitare con la circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (par. 2.3.2).

Ed è proprio questa la fattispecie che si è venuta a determinare in relazione alla nuova causa di esclusione prevista per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, di cui alla nuova lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale nuova causa di esclusione è stata infatti introdotta dal comma 692, lettera d), dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con una disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2020, ma che fa riferimento all’anno precedente (già trascorso) quale momento di verifica della sua sussistenza, con conseguente impossibilità di rimozione da parte di coloro che si siano trovati nel 2019 nelle condizioni previste dalla nuova disposizione.

Per cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla data di entrata in vigore della norma il contribuente si trovasse nelle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2020, deve ritenersi che lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

 

Allegato 3

Atto Camera – Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03395

testo di

Mercoledì 15 gennaio 2020, seduta n. 289

TRANO, CURRÒ, GIULIODORI, APRILE, RADUZZI, MARTINCIGLIO, PARISSE, MIGLIORINO e CASO. —

Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

la legge di bilancio 2020, reca alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario, sopprimendo l’imposta sostitutiva al 20 per cento prevista a partire dal 2020, reintroducendo, come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e lavoro accessorio e l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30 mila euro;

numerosi articoli di stampa rilevano tuttavia che, in base allo statuto del contribuente e a quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate nel 2019, la cosiddetta flat tax al 15 per cento sul reddito da lavoro autonomo, si applica anche a chi attualmente sarebbe escluso dai «paletti» stabiliti dalla legge di bilancio 2020; a tal fine, per l’anno in corso, sarebbe pertanto possibile accedere alla tassazione agevolata, anche per chi, oltre al reddito da lavoro autonomo, ha percepito più di 30 mila euro, da pensione o lavoro dipendente, così come non sarebbe peraltro previsto l’avvio per quest’anno, dell’altro limite, relativo a 20 mila euro di compensi a collaboratori o spese per l’acquisto di beni strumentali;

gli interroganti evidenziano al riguardo che, in virtù di quanto disposto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

a tal fine, gli interroganti rilevano altresì, che i «paletti» alla flat tax, contenuti nella manovra economica per il 2020, sono stati approvati definitivamente dal Parlamento, soltanto nel mese di dicembre 2019 per entrare in vigore pochi giorni dopo, ovvero il 1° gennaio 2020;

la necessità di opportune precisazioni, in relazione alle osservazioni in precedenza esposte, risulta pertanto urgente e indispensabile, come peraltro sostenuto anche dall’Aiga nazionale, che auspica un intervento chiarificatore, valutato che sia gli operatori del settore, che oltre mezzo milione di professionisti con partite Iva, rivendicano il diritto di conoscere quale sia il regime fiscale effettivo da applicare – :

se intenda confermare l’intenzione di adottare le iniziative di competenza affinché le nuove regole sulla flat tax previste dalla legge di bilancio per il 2020 entrino in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, per prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfettario.
(5-03395)

 

Allegato 4

Atto Camera – Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03396

testo di

Mercoledì 15 gennaio 2020, seduta n. 289

CENTEMERO, GUSMEROLI, BITONCI, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. —

Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
è mistero sui requisiti più stringenti per l’accesso nel 2020 al regime forfettario, di cui ai commi 691 e 692 della legge n. 160 del 2019;

l’attuale Governo ha voluto operare una vera e propria stretta sul regime forfettario introdotto dalla LegaSp al Governo con il decreto fiscale 2018, cancellando il nuovo regime agevolato con aliquota al 20 per cento per le partite Iva che ricavano fra i 65 mila e i 100 mila euro e mantenendo la tassazione agevolata al 15 per cento con tetto di 65 mila euro condizionato ai «paletti» che le spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio non superino i 20 mila euro lordi e che siano esclusi i soggetti, che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30 mila euro;

secondo quanto pubblicato su La Stampa – Economia & Finanza – l’11 gennaio 2020, in base allo statuto del contribuente, che fissa in 60 giorni il limite di tempo che deve intercorrere tra l’approvazione delle modifiche in materia fiscale e la loro applicazione, non dovrebbe trovare applicazione la stretta sulla flat tax per il 2020;

lo stesso articolo di stampa ricorda che anche l’Agenzia dell’entrate nel 2019, con circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, aveva fatto slittare di un anno l’esclusione dalla flat tax per chi possedeva quote di controllo in società a responsabilità limitata, in considerazione dell’approvazione della norma a ridosso della fine dell’anno;

appare, dunque, più che mai razionale e logico per gli interroganti che, applicando lo stesso principio, chi nel 2019 ha superato i nuovi limiti fissati dalla legge di bilancio 2020 resta per tutto l’anno in corso in regime di flat tax, dovendo tuttavia adeguarsi nell’anno in corso ai nuovi «paletti» per poter rimanere in tale regime anche nel 2021;

tuttavia, l’obiettivo dichiarato del Governo di far cassa con le nuove restrizioni, indicando risparmi per poco meno di 1,5 miliardi di euro, lascia presumere agli interroganti che l’attuale maggioranza intenda «forzare» sull’applicazione da subito delle nuove regole di accesso al regime della tassazione piatta – :

se il Governo intenda far chiarezza su quanto esposto in premessa.

(5-03396)

 




Acconti novembre 2019: riduzione per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019

Acconti novembre 2019

 

L’articolo 58 (Quota versamenti in acconto) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), in corso di conversione in legge, ha previsto, per soggetti ISA e loro “Collegati”,  che la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, deve essere rimodulata in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50 per cento, anziché 40 e 60 per cento.

Di conseguenza, già la seconda rata dell’acconto (di novembre 2019) è dovuta, in ogni caso, nella misura del 50 per cento, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40 per cento; quando invece l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90 per cento.

Stante il richiamo contenuto nell’articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019 ai soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, la modifica normativa si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, sui quali sono stati forniti chiarimenti con le risoluzioni n. 64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1° agosto 2019.

Si tratta dei contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Quanto all’ambito oggettivo, la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall’articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019, anche:

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari. E ciò in considerazione di quanto chiarito, in relazione all’ambito soggettivo, con la citata risoluzione n. 64/E del 2019;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Questi i generosi chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 12 novembre 2019.

Perimetro di applicazione degli acconti al 50%. Ricalcolo per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 del 12 novembre 2019: «RISCOSSIONE – ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE) – Rideterminazione delle rate degli acconti d’imposta – Perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50% – Ambito soggettivo – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Ambito oggettivo – IRPEF, IRES, IRAP, Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari, Cedolare secca, IVIE e IVAFE – Art. 58 del D.L. 26/10/2019, n. 124 (cd. “Decreto Fiscale”) – Commi 3 e 4 dell’art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»

La legislazione e la prassi richiamata dalla risoluzione:

Il testo del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

La relazione con la ratio del provvedimento

 

Alla proroga per i soggetti ISA ammessi anche forfetari e contribuenti nel regime di vantaggio

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 E del 28 giugno 2019: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – PROROGA DEI VERSAMENTI – Periodo d’imposta 2018 – Proroga dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA – Ambito applicativo – Art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga ISA dei versamenti da dichiarazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 71 E del 1° agosto 2019: «RISCOSSIONE – ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE) – PROROGA DEI VERSAMENTI – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Termini e modalità di rateizzazione – Commi 3 e 4 dell’art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2019

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

Commenti

 

L’iper ammortamento e il super ammortamento 2019
di Marco Orlandi

I primi step del processo tributario telematico

 

Prassi

 

Processo tributario telematico (PTT) obbligatorio

 

Processo tributario telematico obbligatorio. Il Mef illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici. Focus su firma e formato

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 4 luglio 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – Modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali -Art. 16, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze 4 agosto 2015»

 

Detrazione per figli a carico – Ripartizione della detrazione tra i genitori in presenza di redditi prodotti in regime forfetario

 

Dipendente Irpef coniugato con “forfetario”: detrazioni per figli a carico al 100% solo se ha il reddito più alto

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 E del 22 luglio 2019: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per carichi di famiglia – Detrazione per figli a carico – Ripartizione della detrazione tra i genitori – Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario – Lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario – Condizioni poter fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento – Genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato – Art. 12, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190»

 

Interventi di manutenzione di edifici – Aliquote IVA

 

Installazione, modifica e manutenzione di ascensori: dal Fisco una guida all’applicazione delle diverse aliquote IVA

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 18 del 24 luglio 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Aliquote IVA – Condominio – Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore – Installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa (compreso il caso di appalto finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche) – Interventi di modifica degli impianti finalizzati al miglioramento dell’accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote (allargamento della cabina, inserimento di porte automatiche al posto di quelle manuali, miglioramento della precisione di fermata – Esecuzione delle operazioni di verifica di sicurezza richieste dagli enti incaricati dell’espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162 del 1999 – Canoni contrattuali per la disponibilità dell’impresa di manutenzione, a garantire l’intervento anche nelle ore festive o notturne – Chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle aliquote IVA e delle ritenute d’acconto sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore – N. 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 7, comma 1, lett. b) della L. 23/12/1999 n. 488 – D.M. 29/12/1999 -Art. 25-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Rilascio del visto di conformità – Avvertenze

 

Nuovi controlli dell’Agenzia delle entrate sulla regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 19 luglio 2019

 

Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 25 luglio 2019

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

 

Statuto degli enti del Terzo settore: le attività di interesse generale e le finalità devono essere definite

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3650 del 12 aprile 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti – Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità – Necessità – Artt. 4, comma 1, 5, comma 1 e 21, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Società di persone – Amministrazione e controllo

 

Riflessi del nuovo codice della crisi d’impresa sull’amministrazione delle società di persone

Studio n. 110-2019/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 21 maggio 2019

 

 

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.