SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2024

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Commenti

 

L’art. 7 L. n. 212/2000 è la riforma del contenzioso tributario: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

La rivalutazione di partecipazioni e terreni con la Legge di Bilancio 2024
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Sanzione al 10 per cento nei casi d’irregolare o omesso invio della comunicazione relativa al controllo automatizzato

 

Controllo delle dichiarazioni mediante procedure automatizzate. L’omesso o irregolare invio della comunicazione di irregolarità (e/o dell’avviso bonario) non preclude la riduzione delle sanzioni iscritte a ruolo dalla “misura ordinaria” dal 30% al 10%

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 6248 dell’8 marzo 2024: «CONTROLLO AUTOMATIZZATO – Notifica della cartella di pagamento – Omessa/irregolare notifica della comunicazione di irregolarità (e/o dell’avviso bonario) relativa al controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 – Illegittimità dell’iscrizione a ruolo delle sanzioni nella misura ordinaria del 30%, in luogo della misura (ridotta) del 10%, in assenza della regolare notificazione della predetta comunicazione – Riduzione delle sanzioni dal 30 per cento al 10 per cento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 – Art. 6, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462»

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Controllo automatizzato solo per la correzione di errori materiali, di calcolo o per l’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 8462 del 28 marzo 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Correzioni di errori materiali o di calcolo o applicazione diretta e immediata di norme giuridiche senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi non estensibili -Interpretazione di norme – Necessità dell’avviso di accertamento – Caso di specie – Recupero dell’IRPEG per applicazione di aliquota ridotta alla metà prevista dagli artt. 6 e 11 D.P.R. n. 601 del 1973, pur non avendo i requisiti ivi previsti -Recupero che implica valutazione di presupposti di fatto e di diritto i quali devono essere contestati formalmente e sottoposti al contraddittorio sicché l’Ufficio deve procedere all’accertamento “con i canoni ordinari” – Conseguenze -Annullamento della cartella di pagamento – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

La liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 non consente di risolvere questioni giuridiche

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione XV – Sentenza n. 2777 del 25 luglio 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Disconoscimento perdita per errore di compilazione della dichiarazione successivamente corretto con dichiarazione integrativa – Disconoscimento perdite fiscali con rideterminazione dell’IRES dell’esercizio – Non applicabilità della procedura prevista dall’art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, utilizzabile solo per la correzione di errori materiali o di calcolo o applicazione diretta e immediata di norme giuridiche senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Interpretazione di norme in tema di utilizzabilità delle perdite d’esercizio – Conseguenze – Obbligo di emissione di motivato avviso di accertamento – Sussiste – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 8 e 84, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Vedi conformi dei giudici di merito:

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

Tassative le ipotesi per l’emissione di cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73. Escluso l’utilizzo in caso di mancato adeguamento al reddito minimo per le società non operative

L’adesione tardiva al contenuto della comunicazione di irregolarità (avviso bonario) non costituisce acquiescenza

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione XII – Sentenza n. 4714 del 27 ottobre 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Società di comodo – Risultati test di operatività – Cartella ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 fondata sul c.d. test di operatività – Legittimità – Esclusione – Fondamento – Emissione di cartella – Ammissibilità solo se scaturisce da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando presuppone la risoluzione di questioni giuridiche – Art. 30, della L. 23/12/1994, n.724 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Liquidazione – Avviso bonario emesso a seguito del controllo automatizzato – Pagamento in ritardo – Successiva impugnazione – Effetti del pagamento – Preclusione del diritto di impugnazione – Acquiescenza – Esclusione – Pagamento finalizzato ed evitare il sorgere di problematiche relative ad incassi di crediti verso la P.A. che potrebbero essere esposti a rischio pignoramento – Artt. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Disconoscimento di un credito IVA esposto in dichiarazione. Non ammessa l’adozione della liquidazione ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633 del 1972

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione II – Sentenza n. 6368 del 28 dicembre 2022: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Credito riportato da dichiarazione IVA omessa (o considerata tale) – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi – Esclusione – Disconoscimento di un credito esposto in dichiarazione che necessità la valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito IVA riportato da dichiarazione omessa (o considerata tale) – Ricorso alla procedura automatizzata ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/72 – Esclusione – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

La liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 non consente “valutazioni”. In ogni caso l’integrazione dell’atto impositivo lacunoso è inammissibile in giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione VII – Sentenza n. 6454 del 29 dicembre 2022: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Disconoscimento detrazione nell’anno di verifica del credito implicante valutazioni giuridiche – Non applicabilità della procedura prevista dall’art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Obbligo di emissione di motivato avviso di rettifica – Sussiste – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Atti impositivi – In genere – Motivazione – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

Dichiarazioni fiscali – Termini e semplificazioni

 

Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1 del 2024 in materia di termini e adempimenti tributari. Le istruzioni delle Entrate sui nuovi modelli dichiarativi e relativi termini di presentazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E dell’11 aprile 2024: «DICHIARAZIONI FISCALI – Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari – Misure in materia di dichiarazioni fiscali – Semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA – Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA – Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d’imposta per i quali permane l’obbligo di indicazione in dichiarazione – Semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta – Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni – Tabella riepilogativa dei termini di presentazione delle Dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi (Modelli “redditi”) e dell’IRAP e dei sostituti d’imposta (modello 770) – Artt. 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – Art. 38, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Artt. 1 e 5, del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – Artt. 2 e 4, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

 

Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e delle cause di scioglimento nel codice della crisi d’impresa

Studio n. 100-2023/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa l’8 febbraio 2024

 

 

Legislazione

 

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

Contribuenti ISA: le soglie di accesso ai benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2023

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2023. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

 

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Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024 in materia di termini e adempimenti tributari. Le istruzioni delle Entrate sui nuovi modelli dichiarativi | La circolare che illustra i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni

Novità in arrivo in tema di dichiarazioni dei redditi. Facilitata ulteriormente la presentazione del modello 730, grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall’attuale campagna dichiarativa 2024. Snelliti e di più agevole compilazione anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Si tratta di novità disposte dal decreto Adempimenti tributari (D.Lgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (Legge n. 111/2023), su cui la circolare n. 8 dell’11 aprile 2024 fornisce agli uffici le istruzioni operative. In particolare, l’esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali è suddiviso in quattro distinti paragrafi, dedicati rispettivamente alle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA, a quelle per i titolari di partita Iva, per i sostituti d’imposta e in materia di revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

 

Dal modello 730 precompilato alla modalità semplificata di presentazione

 

Si tratta di una nuova opportunità per i lavoratori dipendenti e pensionati, percettori anche di redditi assimilati, che utilizzano il modello 730. Da quest’anno, infatti, con la presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti interessati, utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata. Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione saranno definite da uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

 

Modello 730 semplificato: platea estesa e spazio ai redditi esteri

 

La possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. A titolo esemplificativo, per effetto dell’estensione dell’ambito soggettivo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita IVA, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato. Tra l’altro, già da quest’anno è possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva. Sempre a partire dall’anno in corso, un’ulteriore novità consente inoltre ai soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

 

Semplificazioni in arrivo anche per le partite IVA

 

Tra le novità, modelli dichiarativi Redditi, IVA e IRAP più snelli grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni.

La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici. In pratica, è progressivamente eliminato l’obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” finalizzata ad estinguere debiti. Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti. Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis. Estesa inoltre anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Nuovo calendario dichiarativo

 

Modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e IRAP, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730. All’interno della circolare una tabella esplicativa illustra i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’ 11 aprile 2024)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8 dell’11 aprile 2024, con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Artt. 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20 del Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» – Misure in materia di dichiarazioni fiscali – Semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA – Semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA – Semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta – Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2024

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Speciale – Decreto Legislativo “Adempimenti e semplificazioni”

 

 

Revisione dei termini
e degli adempimenti tributari

 

 

La guida alla normativa

Articolo per articolo, tutte le misure introdotte

 

Tutte le misure introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024 in materia di termini e adempimenti tributari

Il testo del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Welfare aziendale e premi di risultato

 

Le novità fiscali riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale lavoratori del turismo e la detassazione dei premi di risultato

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 7 marzo 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Novità fiscali – Misure fiscali per il welfare aziendale – Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori – Erogazione prestiti agevolati ai dipendenti – Determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti – Detassazione dei premi di risultato – Trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali – Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione – Copertura dell’onere dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore – Articolo 1, commi da 16 a 18, commi da 21 a 25 e commi da 126 a 130, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 18/10/2023, n. 145 (Decreto Anticipi) convertito, con modificazioni, dalla L. 15/12/2023, n. 191 – Art. 51 del DPR 22/12/1986, n. 917 – D.M. 25/03/2016»

 

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