Online la versione definitiva della dichiarazione IVA 2026. Approvata anche la Certificazione unica (CU 2026)

Online la Certificazione unica (CU 2026) e il modello di dichiarazione annuale IVA da utilizzare nel 2026 per il periodo d’imposta 2025. Le versioni definitive, che seguono le “bozze” già pubblicate a dicembre, sono state approvate con due provvedimenti e sono disponibili, insieme alle istruzioni, sul sito dell’Agenzia.

 

La nuova Certificazione unica

 

Le principali novità della Certificazione Unica (Cu) 2026 riguardano i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20mila euro, per i quali è previsto il riconoscimento di un importo fino a 960 euro che non concorre alla formazione della base imponibile; per i lavoratori con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro è invece riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda.

Il modello tiene inoltre conto delle agevolazioni riconosciute, in presenza di alcuni requisiti, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, nonché dell’innalzamento a 5mila euro del limite agevolabile dei premi di risultato corrisposti sotto forma di utili. Spazio anche all’aumento dell’ammontare delle mance assoggettabili a tassazione sostitutiva per il settore turistico-alberghiero e ricettivo, così come alle novità relative alla riorganizzazione del lavoro sportivo e alle misure di favore previste per i comparti sicurezza e difesa.

 

La dichiarazione IVA 2026

 

Il modello recepisce le novità normative introdotte nel 2025. In particolare, nei quadri VE e VJ trovano oggi posto le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore.

Nel quadro VX è stato eliminato il riquadro relativo all’attestazione delle società ed enti operativi e nel quadro VW non è più presente il rigo che veniva utilizzato per escludere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno di imposta da società risultate di comodo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2026)

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026, recante: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2026 concernenti l’anno 2025, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto», pubblicato il 15.01.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Approvata la versione definitiva della dichiarazione IVA 2025

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno di imposta 2024, con le relative istruzioni, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Principali modifiche ai modelli

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2025.

 

QUADRO VM – VERSAMENTI AUTO F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI

 

Il quadro è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per dare seguito a quanto previsto dall’ art. 1, comma 93, della legge n. 213 del 2023.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 93, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2485), ha estenso alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione europea. In particolare, il citato comma 93 ha introdotto il comma 9-ter all’articolo 1 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In tale nuovo comma si prevede che, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di cui all’articolo 71 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicano gli obblighi di: trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna; verifica da parte dell’Agenzia delle entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi. Inoltre, per dare attuazione ai citati obblighi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 luglio 2024, prot. n. 296689/2024, sono stati definiti i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con il citato provvedimento sono, inoltre, stabilite le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all’immatricolazione, che gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’IVA con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” in occasione dell’introduzione del territorio dello Stato di veicoli provenienti dai territori degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

QUADRO VO – COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

 

Regime speciale IVA organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps)

Nella sezione 1 (opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto), è stato previsto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’ anno oggetto della presente dichiarazione, per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.

Si ricorda che il comma 15-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prevede che «In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Qualora al 1° gennaio 2024 le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) non abbiano ancora trovato applicazione, a partire da tale data le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfetario” previsto dalla legge n. 190 del 2014. Tali enti, quindi:

  • emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto;
  • saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
  • saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta fermo, per gli stessi, l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Infine, il successivo comma 15-sexies, prevedendo che: «Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto», circoscrive all’IVA l’ambito applicativo delle disposizioni in argomento.

Si ricorda ancora, che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2025 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio.

Regime agevolato per primo insediamento di imprese giovanili in agricoltura – Art. 4, comma 1, legge 15 marzo 2024, n. 36

Nella sezione 2 (opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi), è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024. Nel dettaglio, la casella 1 del citato Rigo VO27, deve essere barrata dalle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo». L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi. Il regime agevolativo è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2025 – QUADRO VW – LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO

 

Nel rigo VW 26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art 30 della legge n. 724 del 1994.




Soggetti in regime speciale OSS UE: obblighi ordinari per plafond esportatori e rimborsi trimestrali

 

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 802 del 9 dicembre 2021, fornisce i primi chiarimenti sull’incidenza delle operazioni dei soggetti identificati nel regime IVA OSS sulla determinazione dei requisiti per richiedere il rimborso/compensazione IVA trimestrale e per l’acquisizione dello status di esportatore abituale. Nel dettaglio, in risposta ad un quesito circa la possibilità di far confluire le operazioni attive effettuate a norma dell’articolo 41, comma 1, lettera b) del D.L. n. 331/1993 poste in essere dai soggetti che aderiscono al regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche, cd. regime IVA OSS, di cui all’articolo 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972, nei calcoli per la determinazione del plafond per gli acquisti senza applicazione dell’IVA da parte degli esportatori abituali e per l’accesso alla possibilità di ottenere i cd. rimborsi trimestrali, l’Agenzia dopo aver riepilogato succintamente il contesto normativo di riferimento, conferma che non vi sono elementi sostanziali che inducano ad escludere le vendite a distanza di cui all’articolo 41, comma 1, lettere b) del D.L. n. 331/1993 dal calcolo del plafond. Allo stesso modo, evidenziano i tecnici di via del Giorgione, non vi sono ostacoli all’inserimento di dette operazione nel calcolo dei requisiti previsti dall’articolo 30, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 633/1972 per ottenere i rimborsi trimestrali di cui all’articolo 38-bis, comma 2, del medesimo decreto IVA.

Inoltre, nel documento di prassi, riguardo le modalità di documentazione delle operazioni in esame, evidenziato che la dispensa dagli adempimenti per i soggetti che si avvalgono del regime speciale “sembra” riguardare esclusivamente le dinamiche dichiarative e documentali del regime stesso e non può valere anche nel contesto dell’adozione, seppur concomitante, di strumenti definiti in ambito nazionale e connaturati da esigenze di controllo diverse. Deve, pertanto, rilevarsi come, in assenza di interventi normativi di segno opposto, aggiungono le Entrate, i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l’IVA mediante il regime OSS UE, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell’IVA ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972 e dei requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali ex art. 38-bis dello stesso decreto, debbano (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell’ambito del regime speciale unionale) devono continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.

In particolare, devono:

  • registrare le operazioni nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972
  • fatturare le stesse a norma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 331/1993,
  • presentare la dichiarazione IVA annuale inserendo le transazioni tra quelle di cui al Quadro VE, Rigo VE30, campo 3 ai fini del plafond
  • eventualmente presentare il modello TR, inserendo le operazioni ai righi TA30 e TD2 ai fini dei rimborsi trimestrali.