Schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 7 novembre 2023, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2023, recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (90)».

 

Atti del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 90 recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale»

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 7 novembre 2023 alla Camera dei Deputati

La ratio dello schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

La relazione tecnica

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

ATN e AIR

Link al testo dell’’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)




Approvate (in via preliminare) le disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri di venerdì 3 novembre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia:

  • di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
  • di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Di seguito i contenuti principali.

 

Disposizioni in materia di procedimento accertativo

 

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.

Si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente”, che lo “schema di provvedimento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’amministrazione debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione”; si abroga la disciplina dell’“invito obbligatorio”, che impone all’amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l’invito a comparire al contribuente per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento; si introduce la disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio.

Inoltre, si introduce la disciplina generale degli “atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione; a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede tra l’altro la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni e un unico periodo di decadenza, di otto anni dall’utilizzo del credito, del potere di notifica dell’atto. In assenza di specifiche disposizioni, le previsioni introdotte si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti o a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.

Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata. La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione.

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta”, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

Si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia. Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

Si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. Inoltre, si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette: in caso di infedele denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo.

 

Disciplina del Concordato preventivo biennale

 

Si stabilisce, in generale, che al concordato preventivo biennale (CPB) possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel dettaglio, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l’aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro). Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l’accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti). Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.

L’adesione non produce effetti ai fini dell’IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all’acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.

Link al testo dello schema di decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

 

 




Schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma dell’Irpef e di altre misure in tema di imposte sui redditi. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2023, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Atti del Governo
Link al testo dell’atto del Governo 88 – «Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi». In allegato, le relazioni illustrativa, tecnica, sull’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e sull’analisi tecnico-normativa (ATN).

 

 




Riforma fiscale. Approvata la bozza di D.Lgs. per razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 23 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.

 

Aggiornamento al 13 gennaio 2024

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 9 del 12 gennaio 2024 il Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.». 

 

 

(Link al testo della bozza di decreto legislativo e della relativa relazione di attuazione delle delega relativa alla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. – esame preliminare)

Il decreto delegato (approvato, in esame preliminare) dà attuazione alla delega relativa alla Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto legislativo (in esame preliminare) persegue i seguenti obiettivi:

  • razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l’adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti;
  • armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell’anno;
  • semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento;
  • ampliare le forme di pagamento;
  • incentivare l’utilizzazione delle dichiarazioni precompilate;
  • semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria;
  • incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;
  • prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Il testo semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all’IRAP e all’IVA ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.

Si semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e si elimina la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.

Si prevede che, a decorrere dal 2024, l’Agenzia delle entrate renda disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al controllo formale dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 175/2014.

Si riorganizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;

si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte;

si amplia la soglia versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo;

si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle entrate sospenda dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance;

si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali;

si dispone che, a partire dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

Inoltre, si prevede l’incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.

Si prevede un rafforzamento dei servizi digitali per: potenziare i canali di assistenza a distanza; consentire la registrazione delle scritture private; consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa; consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia e lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento; consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate; effettuare ulteriori adempimenti.




Approvato lo schema di D.Lgs. per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente. Disciplinato il regime dei vizi degli atti impositivi

Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (decreto legislativo – esame preliminare)

(Link alla bozza di decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 23 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.

Il decreto (approvato, in esame preliminare) dà attuazione alla delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio.

Il testo precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del ne bis in idem e l’autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d’imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma. Con riguardo alla disciplina dell’efficacia temporale delle norme tributarie, conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare:

  • specifica il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;
  • stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;
  • stabilisce il regime dell’annullabilità (in luogo della vigente nullità) dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni;
  • disciplina espressamente “il principio del contraddittorio”;
  • stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentale);
  • delinea la procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente;
  • interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;
  • esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche per relationem;
  • stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.

Il testo interviene anche in merito alla disciplina dei vizi degli atti dell’amministrazione finanziaria:

  • annullabilità – gli atti dell’amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili “per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti”. I motivi di annullabilità non sono rilevabili d’ufficio;
  • nullità – i vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito;
  • irregolarità – l’incompleta o inesatta indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità;
  • inesistenza – si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto.

Si estende l’obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili; decorso il decennio è preclusa all’amministrazione finanziaria l’utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione.

Si introduce espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario: stabilendo che l’amministrazione possa esercitare l’azione accertativa una sola volta per ogni periodo d’imposta.

Si vieta espressamente all’amministrazione finanziaria di divulgare, nell’esercizio dell’azione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche attraverso l’interoperabilità con altre banche dati.

Si rimodula il principio della non sanzionabilità del “ragionevole affidamento” a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell’Unione Europea, non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell’amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa.

Si introduce il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e si disciplina l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (obbligo di annullare l’atto per le ipotesi di errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile) e facoltativa (annullabilità per l’ipotesi di illegittimità, infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

Si attua la revisione dell’istituto dell’interpello, con la previsione del versamento di un contributo, e si individuano i documenti di prassi attraverso i quali l’amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme tributarie (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata) e delle circolari. Si prevede la possibilità per l’amministrazione finanziaria di effettuare consulenza giuridica ai contribuenti.

Si istituisce il Garante nazionale del contribuente, con un ampliamento delle funzioni rispetto all’attuale Garante del contribuente.




Il Consiglio dei Ministri approva lo schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma dell’Irpef e di altre misure in tema di imposte sui redditi

Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 16 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il decreto introduce norme finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

  • garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall’imposta lorda;
  • conseguire il graduale perseguimento dell’equità orizzontale prevedendo, nell’ambito dell’IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

 

a. Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

 

Si interviene con disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a rimodulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda.

In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

  • 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

 

Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro. In tal modo, si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.

Inoltre, si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.

 

b. Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

 

Si prevede, per l’anno 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.

 

c. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

 

In attesa della completa attuazione della revisione delle agevolazioni fiscali alle imprese, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), si introducono incentivi per le nuove assunzioni.

Le agevolazioni sono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito e spettano: ai titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR); alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali; alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR; agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni e presuppone che l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività. Sono escluse dall’ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.

Nell’ambito delle nuove assunzioni è prevista una maggiore incentivazione per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela, quali, tra le altre: lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea; persone con disabilità; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; donne di qualsiasi età con almeno due figli minori; giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile; ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

 

Gli altri provvedimenti approvati:

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

Le misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (decreto-legge);

In esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

 




Direttiva UE sulle aliquote IVA. Recepimento anche per mezzo dei D.Lgs. attuativi della Riforma fiscale

Il Consiglio dei Ministri, del 15 giugno 2023 ha approvato un disegno di legge, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023” (A.C. 1342).

Il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 consta di 13 articoli, divisi in tre Capi. L’articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei. Completa il disegno di legge l’allegato A, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e princìpi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012:

In tale ultimo contesto è prevista la scadenza del 31 dicembre 2024 entro la quale il Governo italiano dovrà adottare il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.

Tuttavia, va segnalato che Legge delega al Governo per la Riforma fiscale, con specifico riferimento alla revisione dell’IVA, al comma 1 dell’art. 7, stabilisce che, nell’esercizio della delega il Governo osservi i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA):
a) ridefinire i presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea;
b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l’imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa dell’Unione europea;
c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell’IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell’Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;
d) rivedere la disciplina della detrazione per:
1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all’imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il criterio pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;
2) armonizzare i criteri di detraibilità dell’imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea;
3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta;
e) ridurre l’aliquota dell’IVA all’importazione di opere d’arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022 (1), ed estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;
f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l’applicazione dell’istituto;
g) razionalizzare la disciplina dell’IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

 

A riguardo, la relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 1038, il Governo chiarisce che qualora tale intervento comporti una revisione della misura delle aliquote – attualmente, come richiamato sopra, stabilite nella misura del 22 per cento, per l’aliquota ordinaria, e del 4, 5 e 10 per cento, per le aliquote ridotte – eventuali aliquote ridotte potranno essere applicate in linea con le norme della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla recente Direttiva 2022/542/UE.

Potranno, pertanto, essere previste due aliquote ridotte non inferiori al 5 per cento, una aliquota ridotta inferiore a tale misura e anche una cosiddetta “aliquota zero”, vale a dire una esenzione con diritto a detrazione. Il trattamento agevolato potrà essere previsto solo per le categorie di beni e i servizi che sono elencate nell’allegato III della medesima Direttiva 2006/112/CE e in un numero limitato di casi, stabiliti, per quanto riguarda l’applicazione di aliquote non inferiori al 5 per cento, in un massimo di 24 categorie dell’allegato III, e, per quanto riguarda l’applicazione di aliquote inferiori a tale percentuale, in un massimo di 7 categorie dell’allegato III. Nei limiti indicati possono, inoltre, essere applicate aliquote ridotte, a particolari condizioni, anche alle cessioni di abitazioni non comprese nelle categorie dell’allegato III.

Il criterio di delega, in linea con le motivazioni di interesse sociale poste a vantaggio dei consumatori finali e con le finalità di interesse generale che hanno portato alla individuazione delle categorie di beni e servizi che, secondo la Direttiva IVA, possono essere assoggettate ad aliquote ridotte, pone l’attenzione sui beni e servizi meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale. In base al criterio di delega, il legislatore delegato, qualora lo ritenga opportuno, potrà individuare i beni e i servizi ai quali applicare aliquote IVA agevolate mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, così come previsto dall’articolo 98, paragrafo 4 della Direttiva IVA.

 

A questo punto non è da escludere che il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2022/542/UE sulle aliquote IVA non possa coincidere con il Decreto attuativo con specifico riferimento alla revisione dell’IVA previsto della Legge delega per la riforma fiscale.

 

La Direttiva UE che modifica la disciplina di determinazione delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto

 

La Direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 aprile 2022, L 107.

Essa, tramite una serie di modifiche alla Direttiva 2006/112/CE (cd. “Direttiva IVA”), prevede la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte.

Il termine di recepimento della Direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024.

L’intervento parte dalla premessa che le aliquote ridotte dovrebbero rimanere un’eccezione rispetto all’aliquota normale (considerando n. 5). I beni e servizi che possono beneficiarne dovrebbero non solo costituire un beneficio del consumatore finale ma perseguire obiettivi di interesse generale (considerando n. 3). In quest’ottica, dovrebbero essere coerenti con le altre politiche dell’Unione europea (considerando n. 4) e segnatamente con:

  • il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l’ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;
  • la realizzazione di un’economia verde e climaticamente neutra, applicando aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell’ambiente e preparando, al contempo, l’eliminazione graduale dell’attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l’ambiente.

In particolare, la Direttiva in esame introduce le seguenti, principali novità:

  • l’aggiornamento dell’elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, contenuto nell’Allegato III della Direttiva 2006/112/CE;

Come già evidenziato, le scelte effettuate dal legislatore unionale mirano al perseguimento delle priorità politiche dell’UE, con particolare riferimento alle transizioni gemelle (digitale e ecologica) e alla resilienza sanitaria. Così, nell’elenco di beni e servizi a cui possono essere applicate le agevolazioni appaiono: i servizi di accesso a Internet, per intervenire sulla bassa copertura e promuoverne lo sviluppo (punto 8 dell’Allegato III); i pannelli solari (punto 10-quater); le biciclette, comprese quelle elettriche (punto n. 25); i servizi di riciclaggio dei rifiuti considerati beni e servizi rispettosi dell’ambiente (punto n. 18); il trasporto di passeggeri e di beni al seguito (punto n. 5).

  • l’introduzione di un limite specifico, in termini di tipologia di beni o servizi, a cui è possibile applicare aliquote ridotte, al fine di evitarne la proliferazione;

Così, l’articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE, nel testo modificato, dall’articolo 1, n. 6, della Direttiva in esame consente l’applicazione di:

  • non più di due aliquote ridotte, fissate a una percentuale della base imponibile non inferiore al 5 per cento, applicabili a un massimo di 24 punti tra quelli elencati nell’Allegato III;
  • un’unica aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 per cento ed un’unica esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte (“aliquota zero”), entrambe applicabili ad un massimo di sette punti dell’Allegato III.

Queste possono essere applicate a cessioni di beni o prestazioni di servizi destinati a coprire esigenze di base, collegate quindi alla cessione di prodotti alimentari, acqua, medicinali, prodotti farmaceutici o sanitari o per l’igiene, il trasporto di persone e taluni beni culturali. Vi rientrano anche, in ossequio agli impegni ambientali assunti dall’Unione, i pannelli solari e la promozione dell’uso di fonti energetiche rinnovabili.

  • l’ampliamento a tutti gli Stati membri delle eccezioni pre-esistenti che permettono ad alcuni di essi l’applicazione di aliquote preferenziali ad alcuni prodotti (articolo 105-bis, par. 1, c. 4 e par. 3, c. 3; articolo 105-ter, c. 3);

In linea generale, tali eccezioni sono giustificate da caratteristiche geografiche specifiche o motivi sociali che vanno a beneficio del consumatore finale o sono nell’interesse generale.

  • l’eliminazione di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull’ambiente, come ad esempio i combustibili fossili, la legna, la torba e altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra. Tali aliquote cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2030, mentre quelle relative ai pesticidi e fertilizzanti chimici cesseranno di applicarsi entro il 1° gennaio 2032 (nuovo articolo 105-bis, par. 4).

 

Il nuovo articolo 101-bis consente agli Stati membri autorizzati a applicare un’esenzione dall’IVA ai beni importati a beneficio delle vittime di catastrofi di applicare l’esenzione, alle medesime condizioni, agli acquisti intracomunitari, alle cessioni nazionali e alle relative prestazioni di servizi. Traendo esperienza dalla recente crisi pandemica, tale norma intende approntare un quadro giuridico in grado di affrontare crisi future, consentendo agli Stati membri di rispondere con prontezza a eventi eccezionali.

L’articolo 3 della Direttiva indica il termine del 31 dicembre 2024 per il recepimento della medesima. L’applicazione di tali disposizioni decorrere comunque dal 1°gennaio 2025.

 

Link al testo della Direttiva UE 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto – Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107 del 6 aprile 2022




In Gazzetta la Legge Delega per la riforma fiscale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023, la Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale.».

Link al testo della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale.». Pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023 e in vigore da 29 agosto 2023.




Ddl per la delega al Governo per la riforma fiscale. Approvato definitivamente dalla Camera

Con 184 voti favorevoli, 85 contrari, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge, Atto Camera 1038-B, contenente la «Delega al Governo per la riforma fiscale».

 

Link al testo della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale.». Pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023 e in vigore da 29 agosto 2023.




Riforma fiscale: avviato l’esame al Senato

La Commissione Finanze del Senato della Repubblica, oggi, lunedì 17 luglio, ha in agenda l’avvio dell’esame del dd dl n. 797 di delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera. Riferisce alla Commissione la senatrice Zedda.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 18 di mercoledì 19 luglio.

Il disegno di legge AS 797, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», di iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio per l’anno 2023-2025, è stato presentato in data 23 marzo 2023, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (si vedano i lavori preparatori del disegno di legge AC 1038) e trasmesso al Senato il 12 luglio 2023.

Il disegno di legge consta di 20 articoli, distribuiti in cinque titoli.




Il Ddl per la delega al Governo per la riforma fiscale approda alla Camera

Presentato alla Camera dei Deputati, in prima lettura, il disegno di legge delega (Atto Camera 1038).

Il testo si compone di venti articoli, suddivisi in cinque titoli:

 

TITOLO I
I PRINCÌPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE

 

Capo I – PRINCÌPI GENERALI E TERMINI

 Art. 1. – (Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione)

 Art. 2. – (Princìpi generali del diritto tributario nazionale)

 Art. 3. – (Princìpi generali relativi al diritto tributario dell’Unione europea e internazionale)

 

Capo II – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

 Art. 4. – (Revisione dello statuto dei diritti del contribuente)

  

TITOLO II
I TRIBUTI

 

Capo I – LE IMPOSTE SUI REDDITI, L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E L’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 5. – (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

 Art. 6. – (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)

 Art. 7. – (Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto)

 Art. 8. – (Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive)

 Art. 9.(Altre disposizioni)

 

Capo II – GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

 Art. 10. – (Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’IVA)

 Art. 11. – (Revisione della disciplina doganale)

 Art. 12. – (Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi)

 

Capo III – I GIOCHI

 Art. 13. – (Giochi)

 

TITOLO III
I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI

 

Capo I – I PROCEDIMENTI

 Art. 14. – (Procedimenti dell’Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti)

 Art. 15. – (Procedimento accertativo)

 Art. 16. – (Procedimenti di riscossione e di rimborso)

 Art. 17. – (Procedimenti del contenzioso)

 

Capo II – LE SANZIONI

 Articolo 18. – (Sanzioni)

 

 

TITOLO IV
TESTI UNICI E CODICI

 

Art. 19. – (Testi unici e codificazione della materia tributaria)

 

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 20. – (Disposizioni finanziarie)

 

  

Link al testo del disegno di legge, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», Atto Camera, A.C. 1038, presentato il 23 marzo 2023

 

La Ratio della Riforma fiscale

Link al testo della relazione illustrativa del disegno di legge, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», Atto Camera, A.C. 1038

 

La Relazione tecnica della Riforma fiscale

Link al testo della relazione tecnica del disegno di legge, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», Atto Camera, A.C. 1038

 

 

 

 

 

 




Il Presidente Mattarella ha firmato il Ddl per la Riforma fiscale 2023 | Il testo del disegno di legge delega

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il D.d.l. del 23/03/2023, recante: Delega al Governo per la riforma fiscale.

Il provvedimento può approdare così alle Camere.

 

Riforma fiscale 2023. Il testo del Disegno di legge delega

Link al testo del Disegno di legge delega per la Riforma fiscale
Link al testo della Relazione illustrativa
Link al testo della Relazione tecnica

 

 

 




Il Cdm ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la Riforma fiscale

Il Consiglio dei ministri di giovedì 16 marzo 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale.

La riforma del sistema fiscale costituisce un elemento chiave del programma di Governo, volto al rilancio strutturale dell’Italia sul piano economico e sociale. Il disegno di legge individua, tra i principali obiettivi di carattere generale, l’impulso alla crescita economica e alla natalità, mediante la riduzione del carico fiscale, l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e l’individuazione di meccanismi fiscali di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese.

 

Tempi di attuazione

 

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice.

 

IRPEF

 

Si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da attuare gradualmente l’obiettivo della “equità orizzontale”, attraverso:

  • l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
  • il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
  • la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
  • l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;
  • la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

 

IRES

 

La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

  • una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
  • gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha l’evidente scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, ivi incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

 

IVA

 

Per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione; la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote; la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.

 

IRAP

 

Si dispone una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.

 

Statuto del Contribuente

 

Si rivede lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.