ZES Unica. Le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile sono entrambe pari al 100 per cento

Con provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, sono entrambe pari al 100 per cento.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari alla somma dei crediti di cui al comma 1, primo e terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, risultanti dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi del citato comma 1, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 350036 del 9 settembre 2024, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 406943 del 6 novembre 2024, in assenza di rinuncia, moltiplicati per le sopra citate percentuali, troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che l’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024 il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato comma 1 dell’articolo 16, rapportando l’importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell’applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo 1.

Tanto premesso, con il provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024 reso noto che l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 113/2024, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, è risultato pari a 2.336.465.840 euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. L’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate nel suddetto periodo, è risultato pari a 214.824.865 euro, a fronte di 933.534.160 euro di risorse disponibili (3.270.000.000 – 2.336.465.840).

Pertanto, con il citato provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024 stabilito che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge, sono entrambe pari al 100 per cento (3.270.000.000/2.336.465.840 e 933.534.160/214.824.865) dell’importo del credito richiesto.

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

  • il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
  • la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
  • l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

 




Rilasciato il software di compilazione relativo all’aggiornamento del modello di comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES

Da oggi (18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024) è possibile effettuare la trasmissione dei file contenenti  la comunicazione integrativa necessaria ad attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 destinati alle Zone economiche speciali e indicati nella comunicazione originaria.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha rilasciato il Software (Versione software: 1.0.0 del 18/11/2024) di compilazione relativo all’aggiornamento del modello di comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES. Il Software “ZES UNICA INTEGRATIVA” consente la compilazione del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. E’ inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dovrà essere effettuata anche se la “comunicazione originaria” indica investimenti agevolabili già realizzati alla data di trasmissione della stessa.

Nel dettaglio, la comunicazione va utilizzata dalle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (“comunicazione originaria“), per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria (art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155).
La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall’art. 7, comma 14, del richiamato decreto del 17 maggio 2024 (“certificazione”). Mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla relativa documentazione probatoria.

Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 113 del 2024 si applicano anche qualora la comunicazione originaria rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

 

Vedi anche:

Zes unica. Approvato il nuovo modello per l’integrazione degli investimenti

 

Certificazione del prospetto ZES

Si ricorda che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha sviluppato uno strumento operativo utile ai revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti, supportandoli nelle attività relative all’incarico in conformità con l’articolo 3 del Decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

Il documento contempla le fasi essenziali, che vanno dalla lettera di incarico, alla check list con i principali controlli consigliati, alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.

Link esterno al sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1796

 




Zes unica. Approvato il nuovo modello per l’integrazione degli investimenti

Le comunicazioni integrative devono essere presentate esclusivamente in via telematica, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.

 

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del citato Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell’articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 113/2024 il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati.

Ciò premesso, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024 è stato disposto:

Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024.

Come anticipato, la comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, utilizzando il nuovo modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Importante: l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024, recante: «Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. Modificazioni al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione integrativa», pubblicato il 6.11.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Commercialisti. Prorogare i termini per l’adesione al concordato preventivo biennale

Il presidente de Nuccio in una lettera al Ministro Giorgetti, al Viceministro Leo e al direttore Ruffini: “Il differimento trova conferma nello Statuto dei diritti del contribuente”.  Dalla categoria arriva anche la richiesta di strumenti che semplifichino la raccolta e il recupero dei dati dei contribuenti relativi al 2018-2023.

 

 “Un intervento urgente finalizzato a riconoscere a tutti i soggetti interessati dal concordato preventivo biennale un congruo differimento sia del termine del 31 ottobre per l’accettazione della proposta sia di quello di presentazione delle dichiarazioni”.

 

È la richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al suo Viceministro Maurizio Leo e al direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. I commercialisti avevano già manifestato la necessità di una proroga attraverso una nota stampa diffusa la scorsa settimana dopo che al Consiglio nazionale erano arrivate numerosissime segnalazioni di contribuenti e professionisti che evidenziano l’insufficienza del termine del 31 ottobre per l’accettazione della proposta e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni, alle quali devono essere allegate dette accettazioni.

 

“Il nuovo istituto – scrive il presidente de Nuccio – si rivolge a una platea molto ampia di contribuenti, rappresentata dai quasi 5 milioni di soggetti titolari di partita IVA che potranno decidere se accettare o meno la proposta di concordato elaborata dall’Agenzia solo dopo un’attenta valutazione dei rischi e delle opportunità che potranno derivare dall’adesione. Tali valutazioni sono svolte con l’ausilio fondamentale dei commercialisti, chiamati a svolgere una delicata attività di informazione e analisi preventiva dell’evoluzione del business dei loro assistiti nel biennio di validità del concordato”.

 

 

I commercialisti sottolineano come la richiesta deriva anche dalle rilevanti modifiche introdotte con il decreto Omnibus che ha previsto, per i soggetti ISA che aderiranno al concordato, il ravvedimento speciale per le annualità dal 2018 al 2022 con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.

 

“Ancorché il termine per avvalersi di quest’ultima opportunità sia stato fissato dal legislatore al 31 marzo 2025 – continua il presidente dei commercialisti –, è evidente il collegamento reciproco tra concordato preventivo e ravvedimento speciale, nel senso che il CPB è il presupposto del ravvedimento che può costituire un elemento decisivo ai fini dell’adesione alla proposta concordataria”.

 

La necessità di tale differimento dei termini trova conferma non solo nei principi generali dello Statuto dei diritti del contribuente, ma anche nel decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 (convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172) secondo cui «i termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione» (cfr. art. 19-octies, comma 4). 

 

Secondo de Nuccio, infine,

 

“è auspicabile che l’amministrazione finanziaria metta a disposizione dei colleghi strumenti volti a semplificare la raccolta e il recupero dei dati e delle informazioni dei contribuenti relativi alle annualità 2018-2023 necessari per facilitare la definizione e l’adesione al concordato preventivo biennale”.

 

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 10 ottobre 2024)




Il D.L. Omnibus “convertito” è stato pubblicato in Gazzetta

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024, la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» (c.d. Decreto Omnibus).

Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al Decreto Omnibus entrano in vigore il 9 ottobre 2024.

Tra le novità introdotte:

  • il trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono;
  • l’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. 

Per una prima analisi degli articoli:

  • 2-ter (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono);
  • 2-quater (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale).

 

Link al testo del decreto Legge n. 113 del 09/08/2024, conv., con mod., dalla Legge  n. 143 del 07/10/2024, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico». Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024.

 

 




Concordato preventivo biennale. Commercialisti: “necessaria proroga della scadenza per l’adesione”

De Nuccio: “Poco tempo a disposizione, si rischia insuccesso della misura”

 “Per il concordato preventivo biennale è necessaria una proroga della scadenza del 31 ottobre”.

È quanto afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Elbano de Nuccio.

“Le apprezzate modifiche normative al nuovo istituto, promosse anche dal Consiglio Nazionale – spiega de Nuccio – sono state emanate solo ad agosto inoltrato e l’indispensabile circolare dell’Agenzia delle Entrate è stata diramata il 17 settembre. In questo contesto nel quale, peraltro, permangono dubbi interpretativi, i colleghi, che devono elaborare le proposte e valutarle con i contribuenti loro assistiti, lamentano evidenti difficoltà dovute all’esiguo tempo disponibile. Si rischia un insuccesso della misura”.

Il numero uno dei commercialisti sottolinea anche come

“nell’ambito dell’iter di conversione del Decreto Omnibus dovrebbe essere introdotta una norma che, per i soggetti ISA che aderiranno al concordato, introdurrebbe il ravvedimento speciale per le annualità dal 2018 al 2022. È evidente che nel valutare la proposta concordataria questa possibile novella normativa, che dovrebbe essere definitivamente approvata nei prossimi giorni, può assumere un’importanza decisiva”.

“Per queste evidenti ragioni e per evitare che il poco tempo disponibile non consenta di ai soggetti interessati di effettuare le necessarie valutazioni ed, eventualmente, di aderire alla proposta concordataria – conclude – è necessario valutare un congruo differimento del temine attualmente fissato al 31 ottobre, e ciò non solo nell’interesse dei nostri iscritti e dei loro assistiti ma anche per far sì che il nuovo strumento di compliance possa avere la diffusione auspicata dal legislatore”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 3 ottobre 2024)




D.L. Omnibus. Il Senato approva. Primo via libera al ravvedimento speciale col concordato

Nella mattinata di martedì 1° Ottobre 2024 , con 98 voti favorevoli, 66 contrari e un’astensione, l’Assembea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione del ddl n. 1222 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 113/2024 recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Il ddl passa ora all’esame della Camera.

Link al testo approvato dal Senato

Link al testo del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.

Per una prima analisi degli articoli:

2-ter (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono); 
2-quater (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale).

 




Conversione D.L. Omnibus 2024. Il testo all’esame del Senato

L’Aula del Senato della Repubblica torna martedì 1° ottobre alle 10, con le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, nel testo definito dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze e comprensivo delle condizioni formulate dalla Commissione Bilancio, del ddl n. 1222 di conversione in legge del decreto-legge n. 113/2024 recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

Si evidenzia che le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato numerosi emendamenti al ddl di conversione del c.d. decreto Omnibus.

 

Link al testo del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite.

 

Tra questi, vale la pena segnalare quelli che inseriscono gli articoli 2-ter (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono) e 2-quater (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale).

 

Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono

 

L’articolo 2-ter, riduce della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1). Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).

Nel dettaglio, il comma 1, fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2 (secondo cui l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono), del decreto legislativo n. 13 del 2024, stabilisce che, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 13 del 2024, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (Sanzioni accessorie) come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. p), nn. 1) e 2), del D.Lgs. n. 87/2024, previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto) come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), nn. 1), 2) e 3), del D.Lgs. n. 87/2024, sono ridotte alla metà.

Ai sensi del menzionato articolo 21, comma 1 del decreto legislativo n. 472 del 1997, costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

a) l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;

b) l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;

c) l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;

d) la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

Il comma 2 specifica che le singole leggi d’imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell’infrazione e alla misura della sanzione principale.

Il menzionato articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 dispone che, quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo (D.Lgs. 472/97) recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000. Quando è irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla metà.

Ai sensi del comma 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c) (vedi infra).

 

Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

 

L’articolo 2-quater consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare lo speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’articolo indica il metodo di determinazione della base imponibile nonché delle aliquote delle imposte sostitutive (commi da 2 a 6); specifica che l’imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro (comma 7); specifica le modalità di versamento e alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio (commi da 8 a 12); indica il periodo di imposta di riferimento (comma 13); stabilisce delle proroghe per i termini di decadenza dell’accertamento (comma 14); rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo (comma 15)..

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 13 del 2024, possono adottare lo speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP di cui ai commi da 2 a 7.

Il comma 2 individua, ai fini del comma 1, la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:

  • 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
  • 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Il comma 3 individua, ai fini del comma 1, la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.

Il comma 4 specifica le aliquote con cui, per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali:

  • 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Il comma 5 stabilisce che l’aliquota, per le annualità 2018, 2019 e 2022, con cui i soggetti di cui al comma 1 applicano l’IRAP è pari al 3,9 per cento.

Il comma 6 riduce del 30 per cento, in considerazione della pandemia da COVID- 19, e per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5.

Il comma 7 precisa che, in ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Il comma 8 disciplina le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva: in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Il comma 9 precisa che il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Ai sensi del comma 10, eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

  • intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024;
  • applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell’articolo 2621 del Codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
  • mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.

Il comma 11 precisa che, nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l’annualità di riferimento.

In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al successivo comma 14.

Ai sensi del comma 12, restano altresì validi i ravvedimenti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

Il comma 13 precisa che le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti di cui al comma 1, il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Il comma 14 stabilisce che, in deroga all’articolo 3, comma 3, della della legge 27 luglio 2000,n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1, i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e all’articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Il comma 15 rinvia a un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui all’articolo in esame.

Il comma 16 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’articolo in esame.




Tax credit “Zona economica speciale per il Mezzogiorno”. Approvato il modello di comunicazione integrativa prevista dal D.L. “Omnibus”

Approvato il nuovo modello per trasmettere la comunicazione integrativa relativa al tax credit “Zona economica speciale per il Mezzogiorno”, prevista dal D.L. n. 113/2024.

Il provvedimento, del 9 settembre 2024, prot. n. 350036/2024, dell’Agenzia delle entrate, detta nuove regole per l’invio delle comunicazioni e modifica quanto indicato dal provvedimento dell’11 giugno 2024, stabilendo che non si terrà conto delle comunicazioni integrative già inviate sulla base del precedente provvedimento.

Gli operatori economici potranno usare il modello che sarà messo a disposizione sul sito delle Entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre, degli investimenti già comunicati all’Agenzia a partire dallo scorso 12 giugno.

 

Come trasmettere la comunicazione

Il modello della comunicazione integrativa è disponibile sul sito internet dell’Agenzia e deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, che sarà reso disponibile gratuitamente. Il beneficiario o il soggetto incaricato che ha inviato la comunicazione riceverà, nella sua area riservata, un riscontro dall’Agenzia sotto forma di ricevuta oppure di scarto.

Se l’invio è stato effettuato entro i termini e nei quattro giorni precedenti, ma è stato scartato dal sistema telematico, sarà considerato tempestivo purché ritrasmesso entro i cinque giorni solari successivi al termine indicato.

 

Il Contributo

 

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023, ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono attivate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”). Il credito, riconosciuto nella misura massima di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento, è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 mentre non sono agevolabili gli investimenti il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 9 settembre 2024)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prot. n. 350036/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle  modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124», pubblicato il 9.09.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Decreto milleproroghe: il Senato approva in via definitiva | Confermato il differimento della nomina dei revisori per le “nano imprese”

L’Assemblea del Senato, di mercoledì 26 febbraio, con 154 voti favorevoli e 96 contrari, ha rinnovato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione del Ddl n. 1729, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, in materia di proroga di termini legislativi, nel testo trasmesso dalla Camera.

Link al Testo approvato definitivamente il 26 febbraio

Vedi anche:

“In arrivo il differimento della nomina dei revisori per le nano imprese”

In Gazzetta il decreto-legge “milleproroghe” convertito in legge

 




Decreto-legge proroga dei termini (cd. Decreto milleproroghe), votata la fiducia

Nella seduta odierna la Camera con 315 voti favorevoli e 221 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (A.C. 2325-A/R), nel testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Il provvedimento reca diverse disposizioni sulla fiscalità relative, tra l’altro, alle agevolazioni fiscali inerenti alla sistemazione a verde di aree private, cd. bonus verde (art. 10, comma 1) e all’acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici (art. 12, comma 1). In tema di diritto societario, si segnala il differimento ad aprile 2020 della nomina degli organi di controllo per le c.d “nano imprese” (art.8, comma 6-sexies.).

 

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde (art. 10, comma 1)

 

Il comma 1, dell’articolo 10, interviene sull’art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017, disponendo la proroga, per il 2020, della detrazione spettante, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli interventi di sistemazione a verde. Anche per il 2020, quindi, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all’esecuzione degli interventi citati. Sono, pertanto, detraibili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell’intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell’area a verde o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Non sono agevolabili i lavori eseguiti in economia

 

Proroga del contributo per l’acquisto di motoveicoli e ciclomotori elettrici o ibridi (art. 12, comma 1)

 

Il comma 1, dell’articolo 12, proroga per gli acquisti effettuati nell’anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l’anno 2019, per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante.

 

Proroga termini in tema di revisione contabile (art. 8, comma 6-sexies)

 

Il comma 6-sexies, dell’articolo 8, proroga e rende mobile il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con le disposizioni in esame tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.

 




Decreto-legge proroga dei termini (cd. Decreto milleproroghe). Il Governo pone la fiducia

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (A.C. 2325-A/R), nel testo predisposto dalle Commissioni della Camera dei deputati a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

La Conferenza dei Presidenti di gruppo ha deciso che la votazione per appello nominale ha inizio nella seduta di mercoledì 19 febbraio alle ore 10,10, previe dichiarazioni di voto a partire dalle ore 8,30.

Il provvedimento reca diverse disposizioni sulla fiscalità relative, tra l’altro, alle agevolazioni fiscali inerenti alla sistemazione a verde di aree private, cd. bonus verde (art. 10, comma 1) e all’acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici (art. 12, comma 1). In tema di diritto societario, si segnala il differimento ad aprile 2020 della nomina degli organi di controllo per le c.d “nano imprese” (art.8, comma 6-sexies.).

 

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde (art. 10, comma 1)

 

Il comma 1, dell’articolo 10, interviene sull’art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017, disponendo la proroga, per il 2020, della detrazione spettante, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli interventi di sistemazione a verde. Anche per il 2020, quindi, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all’esecuzione degli interventi citati. Sono, pertanto, detraibili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell’intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell’area a verde o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Non sono agevolabili i lavori eseguiti in economia.

 

Proroga del contributo per l’acquisto di motoveicoli e ciclomotori elettrici o ibridi (art. 12, comma 1)

 

Il comma 1, dell’articolo 12, proroga per gli acquisti effettuati nell’anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l’anno 2019, per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante.

 

Proroga termini in tema di revisione contabile (art. 8, comma 6-sexies)

 

Il comma 6-sexies, dell’articolo 8, proroga e rende mobile il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con le disposizioni in esame tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.