SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32 del 2023

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Commenti 

 

Aumento di capitale e affrancamento fiscale di partecipazioni azionarie (da parte di soci persone fisiche)
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

Detrazione delle imposte pagate all’estero in caso di dichiarazione omessa

 

Se in contrasto con la singola Convenzione non si perde il credito per le imposte pagate all’estero per la mera omissione della dichiarazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 26319 dell’11 settembre 2023: «CREDITO DI IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO – TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSIZIONE (Accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) – Redditi da lavoro – Potestà impositiva – Riconoscimento del credito d’imposta – Condizioni per il riconoscimento del credito d’imposta – Imposte pagate all’estero a titolo definitivo – Richiesta del credito d’imposta in dichiarazione – Presentazione della dichiarazione dei redditi – Necessità – Esclusione – Supremazia delle convenzioni rispetto alla legislazione interna – Affermazione – Fattispecie – Disapplicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 7, del D.P.R. 22/07/1998 n. 322, e del comma 8 dell’art. 165 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) che preclude la detrazione delle imposte pagate all’estero nel caso di dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni, dal momento che queste ultime sono da ritenersi omesse, benché costituiscano titolo per la riscossione degli imponibili in esse indicati – Fattispecie – Credito di imposta relativo a reddito da lavoro dipendente percepito all’estero (Kazakhistan) nell’anno 2010, con imposta divenuta definitiva nel gennaio 2011, ma esposto dal contribuente solo nella dichiarazione Modello Unico 730/2013, relativo ad anno d’imposta 2012 – Art. 23 Modello OCSE di Convenzione – Legge 12 marzo 1996, n. 174»

 

Divieto sanzioni sproporzionate
Applicabilità della rideterminazione in melius della sanzione

 

In IVA non ammesse le sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità dell’infrazione. Al giudice di merito il compito di ridurre la percentuale del carico sanzionatorio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 26374 del 12 settembre 2023: «SANZIONI TRIBUTARIE – Criteri di determinazione – Principio di proporzionalità – Rideterminazione delle sanzioni – Potere del giudice nazionale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Tributi cd. armonizzati – Fatturazione delle operazioni – Vendite circolari di energia elettrica – Operazioni fittizie – Operazioni oggettivamente inesistenti – “Giro” di false fatturazioni relative a cessioni “circolari” di energia elettrica poste in essere nell’ambito del gruppo – Obbligo, per l’emittente della fattura, di assolvere l’IVA in essa indicata – Detrazione indebita IVA – Conseguenze derivanti sul piano sanzionatorio dall’indetraibilità dell’imposta afferente fatture per operazioni inesistenti “circolari” – Esclusione di vantaggi fiscali IVA (visto il regolare versamento dell’IVA dovuta a fronte delle cessioni fittizie di energia elettrica) – Conseguenze – Assenza di rischio di perdita di gettito IVA – Applicazione della sanzione di importo pari a quello dell’IVA indebitamente detratta – Illegittimità – Disapplicazione per incompatibilità con il diritto dell’Unione europea – Ammissibilità – Art. 6, comma 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 nella versione ratione temporis vigente»

 

  • Sezioni Civili

 

Locazione commerciale – Recesso del conduttore

 

È “grave motivo” il sopravvenuto andamento favorevole della congiuntura aziendale che rende gravosa la persistenza del rapporto locativo. Legittimo l’esercizio del recesso dal contratto di locazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Civile – Ordinanza n. 12461 del 9 maggio 2023: «LOCAZIONE – Locazione di immobile ad uso non abitativo – Durata – Recesso del Conduttore – Esercizio del diritto – Condizioni – Gravi motivi – Natura – Avvenimenti estranei alla costituzione del rapporto – Rilevanza in senso oggettivo – Sopravvenuto squilibrio delle prestazioni – Andamento della congiuntura economica sopravvenuto ed oggettivamente imprevedibile – Rilevanza – Condizioni – Art. 27, comma 8, della L. 27/07/1978, n. 392»

Contratto di locazione ad uso commerciale. Insufficiente per il recesso del conduttore addurre la semplice chiusura dell’attività imprenditoriale nei locali locati

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Civile – Ordinanza n. 26618 del 9 settembre 2022: «LOCAZIONE – Locazione di immobile ad uso non abitativo – Durata – Recesso del Conduttore – Esercizio del diritto – Condizioni – Gravi motivi – Nozione – Necessaria specificazione – Indicazione di cessazione dell’attività – Sufficienza – Esclusione – Ragioni -Art. 27, comma 8, della L. 27/07/1978, n. 392»

 

Il recente pensiero della giurisprudenza di legittimità sulla validità o meno dell’esercizio del diritto di recesso del conduttore

 

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti
Applicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992

 

Guai a confondere o comunque non distinguere le fatture per operazioni “oggettivamente” da quelle “soggettivamente” inesistenti. Conseguenze rilevanti in merito alla corretta individuazione del thema probandum della controversia

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina – Sezione II – Sentenza n. 385 dell’8 maggio 2023: «ACCERTAMENTI E CONTROLLI – Fatturazione delle operazioni – Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti – Detrazione dell’IVA e/o deducibilità dei costi – Pluralità di riprese, per costi indeducibili e indetraibili originati da operazioni oggettivamente inesistenti – Amministrazione finanziaria e contribuente – Rispettivo riparto dell’onere probatorio – Necessità che l’Amministrazione Finanziaria fornisca la prova, ancorché indiziaria, che l’operazione commerciale non sia mai stata posta in essere – Affermazione – Applicabilità dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, introdotto con l’art. 6 della L. 31/08/2022, n. 130 – Sussistenza – Distinzione dei concetti diversi di fatture per operazioni “oggettivamente” o “soggettivamente” – Conseguenze rilevanti in merito alla corretta individuazione del thema probandum della controversia – Artt. 2727 e 2729 c.c.»

 

Prassi

 

Dies a quo per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA

 

Tardiva “presa visione” delle fatture elettroniche passive. Limiti al diritto di detrazione IVA, anche per mezzo della dichiarazione integrativa c.d. “a favore”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 435 del 26 settembre 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazione IVA – Decorrenza – Dies a quo per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA in caso di tardiva “Presa visione” della fattura elettronica – Esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta mediante la dichiarazione integrativa c.d. “a favore” di cui all’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Limiti – Art. 19, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 25, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757 e successive modificazioni»

 

Scissione mediante scorporo alternativa al conferimento

 

La scissione mediante scorporo

Studio n. 45-2023/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 27 luglio 2023

 

 

Legislazione

Decreto-legge “Energia”

 

Le disposizioni del D.L. “Energia” che modificano il regime delle agevolazioni a favore dei soggetti a forte consumo di energia elettrica e consentono di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi

Il testo del Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 131, recante: «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio» – Artt. 3, 4 e 8, coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

Differenze tra transazioni elettroniche e ammontare fatture/corrispettivi

 

Incrocio dati dei pagamenti elettronici con fatture e corrispettivi. In arrivo gli alert del Fisco. Possibile la regolarizzazione con lo speciale ravvedimento del “Decreto Energia”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2023, prot. n. 352652/2023: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici»

 

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Sanatoria della mancata emissione di scontrini e ricevute. Al via lo speciale ravvedimento del “Decreto energia”

Con la pubblicazione del “Decreto energia” nella Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso, 29 settembre, diventa operativa la norma che consente di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con partita Iva. In particolare, in base a quanto disposto dal D.L. n. 131/2023 (art. 4), i contribuenti che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni possono mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni sono state già constatate con un processo verbale.

 

In cosa consiste la regolarizzazione

 

Il D.L. n. 131, in vigore dal 30 settembre, ha introdotto la possibilità di regolarizzare una o più mancate certificazioni di corrispettivi (articolo 6, commi 2-bis e 3, del D.Lgs. n. 471/1997) tramite l’istituto del ravvedimento operoso, quindi con sanzioni ridotte, anche nel caso in cui queste violazioni siano già state constatate dall’Amministrazione finanziaria.

È il caso, per esempio, del commerciante che ha ricevuto il pagamento ma non ha poi certificato i corrispettivi (emettendo i relativi “scontrini”).

 

Quali violazioni possono essere regolarizzate

 

Rientrano nel perimetro della norma le violazioni già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, purché il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre 2023, mentre restano escluse quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento. Inoltre, le violazioni così regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2023)




In Gazzetta i decreti “Proroghe” e “Energia”

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 i Decreti Legge “Proroghe “e “Energia” con la sanatoria speciale per gli scontrini.

Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante: «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

 

Ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi

 

L’articolo 4 del D.L. “Energia“, rubricato: (Violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi) consente ai contribuenti che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche qualora le stesse siano state già oggetto di constatazione non oltre la data del 31 ottobre 2023.

La regolarizzazione è consentita a condizione che il contribuente non abbia ricevuto la notifica dell’atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023.

Precisato, infine, che ove la regolarizzazione abbia ad oggetto le violazioni relative agli obblighi di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ovvero quelle relative all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di queste ultime non si tiene conto ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

 

“Regolarizzazione” quadro RS (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022 forfetari entro il 30 novembre 2024

 

Con la pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 132/2023 prorogato il termine entro il quale i contribuenti in regime forfetario potranno “regolarizzare” il RS  (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022.  In particolare, l’articolo 6 del D.L. “Proroghe“, dispone che gli obblighi informativi obbligatori richiesti, ai sensi dell’articolo 1 comma 73 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai contribuenti in regime forfetario, che hanno compilato la sezione II del quadro LM relativo al periodo d’imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Al riguardo, si rappresenta che le comunicazioni/lettere di compliance inviate ai destinatari sono comunicazioni “bonarie” finalizzate ad avvisare il contribuente della presenza di possibili irregolarità per consentirgli, eventualmente, di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto, tali comunicazioni non costituiscono atti di contestazione né di irrogazione di sanzioni. Inoltre, si rappresenta che, per il periodo d’imposta 2021, non risultano atti di contestazione notificati dall’Amministrazione finanziaria, quanto meno in un numero significativo, per i quali esiste un collegamento diretto tra la generica sanzione unitaria e la specifica fattispecie prevista dalla disposizione. 

 

 




Nelle misure contro il caro bollette e caro energia approvate dal Governo inserita la sanatoria sugli scontrini

Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 25 settembre 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

 

Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante: «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

 

Di seguito alcune delle misure previste.

 

Sostegno al potere di acquisto delle famiglie e alle giovani coppie

 

Si prorogano anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023:

  • la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;
  • l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
  • la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.

Inoltre, si integra il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e si consente l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro) anche per l’acquisto di carburanti: a tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro.

Si incrementa di 12 milioni di euro il fondo destinato all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Si incrementa di 7,5 milioni di euro il fondo destinato alle borse di studio per l’accesso agli studi universitari, così da garantire anche gli studenti idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali.

 

Salvataggio di piccoli esercizi commerciali

 

Le nuove norme consentono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi – avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 – regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’attività.

 

Sostegno alle imprese

 

Si modifica il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio – in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese – a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

 

Tutela del risparmio assicurativo

 

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia che, nell’esercizio in corso, acquisiscano il compendio aziendale di un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa potranno registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate dell’impresa in liquidazione al “valore di carico alla data di trasferimento” invece che “al prezzo di cessione”.

 

Trasporto aereo

 

Tenuto conto che è sorto un contrasto giurisprudenziale in merito al fatto che vi sia o meno una discontinuità aziendale tra Alitalia-Società Aerea Italiana e ITA-Italia Trasporto Aereo S.p.a., e considerato che tale incertezza è suscettibile di determinare riflessi negativi sia sui rapporti giuridici sia sulla finanza pubblica, si è ritenuto necessario approvare una norma interpretativa che, in coerenza con le decisioni della Commissione europea, esclude che nel passaggio da Alitalia a ITA vi sia continuità fra le due aziende.