Rottamazione-quater, prime tre rate entro il 15 marzo (“tolleranza” al 20 marzo 2024)

Ancora qualche giorno per pagare le prime tre rate della Rottamazione-quater. La legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 18/2024), infatti, ha differito al prossimo 15 marzo i versamenti della Definizione agevolata delle cartelle con scadenza 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), 30 novembre 2023 (seconda rata) e 28 febbraio 2024 (terza rata). La Legge prevede comunque una tolleranza di cinque giorni e pertanto saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 20 marzo 2024.

La proroga dei termini riguarda anche le prime due rate della Definizione agevolata, con scadenza 31 gennaio e 28 febbraio 2024, per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023 residenti nei territori indicati nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023, cosiddetto decreto Alluvione (convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023).

Per pagare devono essere utilizzati i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione e disponibile in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Si ricorda che in caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

 

Pagamenti via web, in banca, poste e tabaccai

 

È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate- Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Come richiedere la copia dei moduli di pagamento

 

I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento, possono sempre scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverla via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

 

Il servizio Conti-Tu

 

Nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.

Per farlo è necessario accedere alla voce ContiTu tra le pagine del sito dedicate alla Definizione agevolata e compilare la richiesta. Al termine della procedura il contribuente riceve via e-mail il prospetto di sintesi con le cartelle/avvisi che ha scelto di pagare e i relativi moduli di pagamento. Per i restanti debiti riportati nella Comunicazione la Definizione agevolata non produrrà effetti.

 

Cosa prevede la definizione agevolata

 

La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 12 marzo 2024)




Rottamazione-quater: le prime tre rate entro il 15 marzo (tolleranza al 20 marzo 2024)

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024 della legge n. 18 del 23 febbraio 2024, di conversione del D.L. n. 215/2023 (Decreto “Milleproroghe”), differito a venerdì 15 marzo 2014 il termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle, cd. “Rottamazione-quater”.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 3-bis del decreto-legge i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo. Inoltre, entro lo stesso termine, è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024.

Infine, sono differite al 15 marzo anche le prime due rate (stabilite, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, dalla Legge n.100/2023) per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024.

 

Vedi anche: le principali novità fiscali del Decreto Milleproroghe

 

Link al testo del decreto-legge 30/12/2023, n. 215, conv., con mod., dalla legge 23/02/2024, n. 18, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», cd. Decreto “Milleproroghe”. In Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024




Rate 2020 di rottamazione e saldo e stralcio. Considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 maggio | Fino al 2 maggio le agevolazioni per rateizzare del D.L. Milleproroghe

Il prossimo 30 aprile è il termine per il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020. La data è stabilita dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022) che ha definito un nuovo calendario per andare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate arretrate entro il termine del 9 dicembre scorso, offrendo quindi una nuova opportunità di mantenere i benefici previsti dalle definizioni agevolate. Per il versamento è possibile usufruire dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge per cui, tenendo conto anche dei giorni festivi, il termine del 30 aprile, che cade di sabato e slitta a lunedì 2 maggio, si sposta a sabato 7 maggio rimandando di fatto la scadenza al lunedì successivo. Saranno così considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 maggio.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2020 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la Rottamazione-ter; marzo e luglio per il Saldo e stralcio) che è possibile anche richiedere sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Si ricorda che il decreto “Sostegni-ter” ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021, nonché per quelle della definizione agevolata previste nel 2022. I contribuenti che non sono riusciti a regolarizzare i pagamenti nei termini di legge hanno la possibilità di mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato entro il 31 luglio, per le rate del 2021, e il 30 novembre per quelle previste nel 2022.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nelle tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 

Informazioni e servizi online

 

Chi non è più in possesso della “Comunicazione delle somme dovute” o dei i bollettivi per il pagamento, può richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella pagina dedicata alla definizione agevolata . Nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia della Comunicazione con gli ulteriori bollettini all’indirizzo email indicato. Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (Spid, CIE, CNS) può scaricare direttamente la documentazione e procedere al pagamento con il servizio Paga-online.

 

D.L. Milleproroghe, fino al 30 aprile agevolazioni per rateizzare

 

La prossima scadenza non riguarda solo le definizioni agevolate ma anche le rateizzazioni. Infatti, in base a quanto stabilito dal decreto Milleproroghe (D.L .228/2021), il 30 aprile è il termine ultimo entro il quale i contribuenti che risultano decaduti da un piano di rateizzazione del debito prima dell’8 marzo 2020, cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza sanitaria (per i comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), possono accedere a un nuovo piano di dilazione senza il pagamento delle rate scadute, come invece ordinariamente previsto. La domanda per la riammissione, cadendo il 30 aprile di sabato, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate-Riscossione non oltre lunedì 2 maggio 2022. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 28 aprile 2022)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2022

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Speciale – Proroga di termini e altre disposizioni

 

Il decreto-legge “Milleproroghe 2022 ” convertito in legge

La guida delle novità introdotte dal decreto-legge convertito in ambito fiscale, societario e del lavoro

Il testo del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con mod., dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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In Gazzetta il decreto-legge “Milleproroghe” convertito in legge

Il decreto-legge prevede la proroga di una serie di termini legislativi e varie disposizioni sostanziali in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature.

Nella conversione in legge sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo inizialmente presentato dal Governo. Di sicuro interesse il differimento della nomina dei revisori per le “nano imprese”.

In particolare, il comma 6-sexies, introdotto dalla legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020, nell’articolo 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, anziché al 16 dicembre 2019, il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo.

Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 379 del o decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con mod., dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:

«3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo».

 

Link al testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con mod., dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 51 del 29-febbraio 2020 – Supplemento ordinario n. 10)

(Link sito web: www.gazzettaufficiale.it)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2016

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Dal raccordo tra TUIR. e norme sul bilancio alla reintroduzione del modello INTRA-2 per segnalare acquisti di beni e servizi da soggetti UE.

La sintesi delle disposizioni fiscali del “Milleproroghe” convertito

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezione III Penale

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: la documentazione falsa deve preesistere alla presentazione della dichiarazione dei redditi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 7941 del 20 febbraio 2017: «PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Falsità ideologica o materiale – Reato – Configurabilità • PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – Delitti in materia di dichiarazione – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Presupposti – Registrazione in contabilità ed inserimento nella dichiarazione d’imposta – Necessità di entrambe le condotte – Art. 2, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 • PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – Delitti in materia di dichiarazione – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti -Inserimento nella dichiarazione – Utilizzazione delle fatture – Differenze – Conseguenze – Documenti “falsi” formati successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi – Configurabilità del reato – Esclusione – Necessità che la documentazione fiscale falsa preesista alla presentazione della dichiarazione fraudolentemente formata – Fondamento • PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – Delitti in materia di dichiarazione – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Momento consumativo – Individuazione • MISURE CAUTELARI – Reali – Misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione per una pluralità di reati fiscali commessi in qualità di consulente fiscale (Commercialista) di una serie di imprenditori – Impugnazioni – Riesame – Mancata tempestiva proposizione – Preclusione dell’istanza di revoca – Esclusione»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

Società di persone. Spetta la detrazione per il risparmio energetico anche per gli immobili affittati a terzi

Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna – Sezione III – Sentenza n. 3697 del 19 dicembre 2016: «OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico su immobili esistenti – Detrazione del 55 per cento (ora 65%) prevista dall’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) per i lavori di riqualificazione energetica sugli edifici – Detrazioni per immobili relativi all’impresa – Lavori su immobile non direttamente impiegato dall’impresa per l’esercizio dell’attività – Interventi di riqualificazione energetica eseguiti sugli immobili affittati da parte di società di locazione – Applicabilità dell’agevolazione – Imputabilità della detrazione ai singoli soci – Possibilità – Art. 1, commi da 344 a 349, della L. 27/12/2006, n. 296 – D.M. 19/02/2007»

 

Tribunali:

Rottamazione delle cartelle esattoriali

Pignoramenti in banca da Equitalia: la presentazione dell’istanza di rottamazione (modello DA1) sospende il procedimento ma non svincola le somme già pignorate

Tribunale Ordinario di Lecco – Sezione I – Ordinanza del 13 febbraio 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Esecuzione esattoriale – Esecuzione forzata presso terzi – Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi – Procedura di pignoramento dei conti correnti avviata da Equitalia – Presentazione dell’istanza definizione agevolata (modello DA1) – Effetti -Sospensione dell’esecuzione e intimazione ad istituto d credito, terzo pignorato, di non svincolare il conto corrente pignorato – Opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. – Svincolo delle somme già pignorate – Esclusione – Art. 72-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

 

Prassi

ROTTAMAZIONE DEI CARICHI
INCLUSI IN RUOLI AFFIDATI AGLI ADR

“Rottamazione”. Carichi definibili e effetti sulle liti fiscali pendenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E dell’8 marzo 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

 

Modalità applicative della “rottamazione” dei ruoli. Le risposte di Equitalia ai quesiti raccolti dall’ODCEC di Roma

Raccolta di risposte ai quesiti dei Commercialisti a margine di incontri organizzati da Equitalia e ODCEC di Roma

 

Legislazione

Decreto-Legge “Milleproroghe” convertito in Legge

Le misure del decreto-legge “Milleproroghe” di interesse per professionisti ed imprese

Il testo del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante: «Proroga e definizione di termini», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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