Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2025. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi  

Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2024.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2025)

 

Mef, agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2025

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2024 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, comunicato stampa Mef n. 63 del 13 giugno 2025)




Agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti gli importi delle deduzioni forfetarie per il periodo d’imposta 2023 | Indicazioni per compilare i nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2024 PF e SP

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate per compilazione della dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (di seguito riportato), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2023.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 giugno 2024)

 

 

Mef, agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2024 (p.i. 2023)

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2023 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, comunicato Stampa Mef del 10 giugno 2024)

 




Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2023. Indicazioni per compilare i nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP

Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2022.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 giugno 2023)

 

 

Mef, agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2023

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2022 nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, comunicato stampa n. 103 del Mef del 16 giugno 2023)

 




Autotrasportatori. Le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate

Con un comunicato stampa di oggi (di seguito riportato) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2021. Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2022 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 giugno 2022)

 

 

Comunicato Stampa Mef n. 125 del 28 giugno 2022

Sulla base delle risorse disponibili, si comunicano le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2022.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2021, nella misura di 55,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

 

 

 




Credito d’imposta strutture ricettive. Pubblicato nuovo “avviso” | Domande dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022

Avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di credito d’imposta – Modifica termini apertura piattaforma

 

Nella sezione Amministrazione trasparente del Ministero del Turismo  (link al Sito: https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/) è disponibile la versione aggiornata dell’Avviso pubblico recante le modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d’imposta di cui allarticolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 3934 del 17 marzo 2022. Tale Avviso aggiorna e sostituisce la versione pubblicata in data 27.05.2022.

L’Avviso è rivolto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro il massimo di 200.000 euro, per interventi di:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e di risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • incremento dell’efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo;
  • realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali;
  • acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.

Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili pari a 380 milioni di euro.

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata. Il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato il giorno 13 giugno 2022.

Eventuali richieste di assistenza potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo: assistenza_creditodimposta@ministeroturismo.gov.it

Contestualmente, si pubblica un documento (Link – https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/06/FAQ-credito-dimposta-07062022.pdf ) che sintetizza le risposte ai principali quesiti trasmessi dagli utenti in relazione alle misure in oggetto.

Link ai documenti:

Avviso pubblico del 7 giugno 2022 (prot. 7291/22)

Allegato 1 – Domanda di agevolazione

Allegato 2 – Quadro riassuntivo

Allegato 3 – Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia

Allegato 4 – Oneri informativi

Decreto interministeriale 17 marzo 2022

 

 

Fonte – Ministero del Turismo




Rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento fiscale. Tutte le risposte delle Entrate

Diffusa l’attesa circolare sul regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento previsti dal “Decreto Agosto” e sulla disciplina della rivalutazione dei beni per i settori alberghiero e termale. La circolare fornisce risposte ai dubbi espressi dai contribuenti in sede di interpello e a quelli manifestati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. La Parte I (per quanto attiene ai profili sostanziali) e la parte III (per quanto riguarda gli aspetti procedurali), del documento di prassi, è dedicata ai chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuto nell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cd. “Decreto Agosto”) utilizzando la forma della domanda-risposta. La Parte II – articolata sempre secondo il suddetto schema domanda-risposta – contiene, invece, specifici chiarimenti in ordine alla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

La circolare è stata elaborata anche alla luce dei numerosi contributi inviati dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica che si è chiusa lo scorso 7 dicembre 2021, sia delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, commi 622, 623 e 624 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

La circolare conclude stabilendo che gli uffici dell’Agenzia delle entrate valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi eventualmente adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del documento di prassi, considerando, altresì, superate le risposte alle istanze di interpello già fornite in precedenza non coerenti con i nuovi chiarimenti resi.




Rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento fiscale. Online la bozza di circolare dell’Agenzia delle entrate

 

 

 

C’è tempo fino al 7 dicembre 2021 per l’invio di eventuali contributi alla bozza di circolare sul regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento previsti dal “Decreto agosto” e sulla disciplina della rivalutazione dei beni per i settori alberghiero e termale.

L’indirizzo email da utilizzare è dc.gci.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

A domanda, risposta – Lo schema di circolare fornisce risposte ai dubbi espressi dai contribuenti in sede di interpello e a quelli manifestati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. La prima parte del documento di prassi è dedicata alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio e alla disciplina del riallineamento. La seconda parte, invece, contiene indicazioni sulla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 novembre 2021)

 

Link alla bozza di circolare Chiarimenti in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40”.

Il documento di prassi fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuti nell’articolo 110 cd. “Decreto agosto” ed alla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale alla luce delle criticità rappresentate dai contribuenti nelle istanze di interpello lavorate e di quelle sollevate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

 

 




Cfp dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi con più di 10mila abitanti. La percentuale è pari al 51,6050 per cento

 

Determinata in 51,6050 per cento la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti, previsto dal decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020). Pertanto, l’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale sopra indicata troncando il risultato all’unità di euro.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2021, prot. n. 317675: «Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in favore delle attività economiche e commerciali svolte nei centri storici dei comuni ove sono situati santuari religiosi», pubblicato il 18.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Contributi a fondo perduto nei comuni in cui si trovano santuari religiosi. Al via dal 9 settembre le domande tramite portale “Fatture e Corrispettivi”

 

Pronte le regole per accedere al contributo a fondo perduto dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti, previsto dal decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020). Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, detta le istruzioni da seguire, fissa i termini per l’invio delle istanze e approva il modello da compilare per accedere al beneficio.

 

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

 

L’Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Riguardo la tempistica, le domande si potranno trasmettere a partire dal giorno 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021, anche tramite intermediario.

 

Chi può accedere al beneficio e modalità di calcolo

 

Il contributo, che non può superare i 150mila euro, è stato previsto per le imprese e gli esercenti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equipollenti) di comuni in cui sono situati santuari religiosi e che presentano due caratteristiche: una popolazione superiore a 10.000 abitanti e una presenza turistica di cittadini residenti in Paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti. Il requisito del numero di abitanti (superiore a 10 mila) non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Tale percentuale è del quindici, dieci e cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro e superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. In ogni caso, il contributo è determinato per un importo minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo, che sarà determinato tenendo conto del limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e dell’ammontare complessivo relativo alle istanze accolte, verrà accreditato direttamente sul conto corrente dei beneficiari. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’8 settembre 2021)




Autotrasportatori.  Determinazione delle deduzioni forfetarie p.i. 2020 e indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (sotto riportato), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2020.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2021 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 giugno 2021)

 

Autotrasportatori. Le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2020

 

Si comunica che le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2021 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2020, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

(Così, news pubblicata il 30 giugno 2021 nel sito web del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze)

 




L’OIC pubblica il documento interpretativo n. 9 (sospensione facoltativa ammortamenti prevista dal Decreto Agosto)

Al termine del due process statutariamente previsto, l’OIC ha pubblicato il documento interpretativo n. 9 “Legge 13 ottobre 2020, n.126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”.

Il documento, nella versione definitiva, analizza sotto il profilo tecnico contabile le disposizioni dei commi 7-bis – 7-quinquies dell’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 conv. con mod. dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Il documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica, altresì, alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Le micro imprese che decidono di avvalersi della deroga possono, ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile, redigere la Nota Integrativa oppure fornire l’informativa richiesta dalla norma in calce al bilancio.

L’ambito di applicazione della norma è relativo all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali riferite all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020, ossia il 15 agosto 2020.

Nella parte motiva (parte integrante del documento), l’Oic evidenzia che:

  • la norma fa riferimento solo ed esclusivamente all’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che pertanto restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle immobilizzazioni ivi comprese quelle in tema di perdite durevoli di valore (articolo 2426, primo comma, n. 3);
  • l’applicazione di tale norma è compatibile con l’applicazione della norma di cui alla Legge n.126 art. 110 commi 1-7 in tema di rivalutazione.
  • la norma è applicabile anche agli acquisti effettuati nel corso dell’esercizio 2020 (paragrafo 6); •
  • è stato specificato che la norma è applicabile anche alle micro-imprese (paragrafo 7); •
  • è stato specificato al paragrafo 11 che la vita utile determinata sulla base di vincoli legislativi non può essere estesa;
  • è stato specificato che l’applicazione della norma potrebbe generare fiscalità differita da contabilizzare secondo le previsioni dell’OIC 25 (paragrafo 13); •
  • è stato precisato che nella Nota Integrativa del Bilancio Consolidato si dovrà dare anche conto di quali società consolidate hanno applicato la deroga prevista dalla norma (paragrafo 16)

 

Link alla versione definitiva del documento interpretativo n. 9, “Legge 13 ottobre 2020, n.126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti,

(Link al sito web: Fondazione OIC – https://www.fondazioneoic.eu)

 

Per un ulteriore approfondimento vedi anche:

Ammortamenti nel bilancio al 31.12.2020: la facoltà di sospensione prevista dal decreto-legge “Agosto” – di Marco Orlandi




Sospensione ammortamenti nei Bilanci 2020. L’OIC pubblica in bozza documento interpretativo

L’OIC pubblica in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”.

Il documento analizza, sotto il profilo tecnico contabile, le disposizioni dei commi 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – inseriti dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del predetto decreto legge –, che come è noto, introducono una facoltà di deroga al disposto dell’articolo 2426, primo comma, n. 2 del codice civile riguardante l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.

Il documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica, altresì, alle società tenute a redige il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e l’ambito di applicazione della norma è relativo all’ammortamento dei beni materiali e immateriali risultanti nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020 ossia il 15 agosto 2020.

Nella bozza di comunicazione, consultabile nel sito web della Fondazione Oic, fornite le indicazioni sotto il profilo tecnico contabile e rappresentati esempi illustrativi (nella parte non integrante la comunicazione) sviluppati prendendo a riferimento: le ragioni che inducono ad avvalersi della deroga; la sospensione degli ammortamenti in caso di aggiornamento della vita utile; la sospensione degli ammortamenti in caso di impossibilità di aggiornamento della vita utile; la sospensione degli ammortamenti per acquisti effettuati nell’esercizio.

Link alla bozza del documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”

Link sito Oic:

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Bozza-per-la-consultazione-Documento-Interpretativo-9-Sospensione-ammortamenti.pdf

 

Si ricorda che l’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. con mod., dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis dell’articolo consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 104, di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Tale opzione può essere esercitata anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, ai sensi del quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento non effettuata dovrà essere imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno. In relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, il comma 7-bis prevede che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l’ammortamento delle immobilizzazioni possa essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (comma 7-ter). In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Il comma 7-quater prevede che la nota integrativa dia conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Il comma 7-quinquies chiarisce che per i soggetti che sia avvalgono della facoltà prevista al comma 7-bis, la deduzione della quota equivalente all’ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del D.P.R n. 917 del 1986, a prescindere dall’imputazione al conto economico. La deduzione è altresì ammessa ai fini dell’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Per un ulteriore approfondimento vedi:

Ammortamenti nel bilancio al 31.12.2020: la facoltà di sospensione prevista dal decreto-legge “Agosto” – di Marco Orlandi

 

 




Decontribuzione Sud ex decreto Agosto e legge di Bilancio 2021. Ultimi chiarimenti

La Decontribuzione Sud, introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è un’agevolazione che consiste nell’esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Facendo seguito alle istruzioni fornite con la circolare INPS 22 ottobre 2020, n. 122, con il messaggio 11 gennaio 2021, n. 72  forniti i chiarimenti sull’applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità e sui riflessi nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo.

L’esonero spetta ai datori privati la cui sede di lavoro (anche sede secondaria o unità operativa) sia ubicata in una delle regioni cosiddette svantaggiate. Il beneficio non è riconoscibile quando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività in unità operative dell’azienda ubicate in quelle aree, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle dove si può usufruire dello sgravio.

Per quanto riguarda i marittimi, le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero contributivo per i lavoratori che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate. Nel messaggio vengono indicate, inoltre, le tipologie di agevolazioni contributive di cui possono beneficiare le imprese armatoriali.

Si precisa, infine, che la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020-dicembre 2020.

 

Decontribuzione Sud estesa fino al 2029

 

Si ricorda che la riduzione del costo del lavoro al Sud (sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) è stato esteso fino al 2029 dalla legge di Bilancio 2021, (commi da 161 a 169 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178); la riduzione è del 30% fino al 2025 (misura già in vigore per l’ultimo trimestre 2020); poi andrà a scalare, al 20% nel 2026-27 e al 10% al 2028-29.

L’intervento interesserà circa 500.000 imprese e 3 milioni di lavoratori dipendenti. Le imprese beneficeranno di una riduzione del costo del lavoro complessivo medio per dipendente pari al 7,5%.

 

 

Link al testo della circolare dell’INPS n. 122 del 22 ottobre 2020, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 – Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

 

Link al testo del messaggio dell’INPS n. 72 del 11 gennaio 2021, con oggetto: CONTRIBUTI – Decontribuzione Sud – Esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 – Riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità

 

 

 




Aziende con lavoratori nella gestione pubblica. Le istruzioni Inps per richiedere l’esonero contributivo ai sensi del “Decreto Agosto”

 

Con messaggio n. 30 del 5 gennaio 2021, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in Legge n. 126/2020.

In particolare, nel ribadire che l’esonero contributivo è escluso per le Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001), il provvedimento individua come destinatari del beneficio:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti Autonomi Case Popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

L’Istituto chiarisce, inoltre, che l’esonero può essere fruito per un massimo di 4 mesi, dal mese di competenza di settembre 2020 al mese di competenza di dicembre 2020, e che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

 

Link al testo del messaggio Inps n. 30 del 5 gennaio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali peaziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo del messaggio Inps n. 4781 del 21 dicembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo del messaggio Inps n. 4487 del 27 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo del messaggio Inps n. 4254 del 13 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Approvazione dell’aiuto con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020 della Commissione europea – Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

 

Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto




Esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Ulteriori precisazioni Inps

 

Con il messaggio 21 dicembre 2020, n. 4781 integrate e ulteriormente precisate le indicazioni, in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa Integrazione.

La materia era stata già precedente chiarita con il messaggio 13 novembre 2020, n. 4254, contenente prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero in oggetto nel flusso Uniemens, e con il messaggio 27 novembre 2020, n. 4487, contenente ulteriori precisazioni indirizzate alle Strutture territoriali dell’Istituto.

 

Link al testo della messaggio Inps n. 4781 del 21 dicembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

Link al testo della messaggio Inps n. 4487 del 27 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Ulteriori chiarimenti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

Link al testo della messaggio Inps n. 4254 del 13 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Approvazione dell’aiuto con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020 della Commissione europea – Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto




Esonero totale contributivo per nuove assunzioni, a seguito del Decreto “Agosto”: le istruzioni INPS

Con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, l’INPS fornisce istruzioni in materia di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di nuove assunzioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126.

In particolare, la misura di cui all’art. 7 del Decreto Agosto, in quanto relativa ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 30 ottobre 2020, il regime degli aiuti di Stato e che il predetto incentivo è stato approvato con decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020.

Ciò posto, l’Istituto ripercorre l’evoluzione normativa dell’esonero contributivo richiamando come l’art. 6, comma 1, del Decreto Agosto abbia previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si tratta delle assunzioni di quei lavoratori che non hanno avuto un contratto a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro nei sei mesi precedenti all’assunzione. L’esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato e, in ogni caso, ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

I rapporti di lavoro incentivati sono, quindi, tutti quelli a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i part-time, a eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Restano escluse le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.

L’art. 7, comma 1, del Decreto Agosto estende poi l’esonero in oggetto alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. In tal caso, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore ai tre mesi.

Quanto ai destinatari del beneficio, la circolare chiarisce che possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, a eccezione di quelli del settore agricolo. In merito al settore pubblico, invece, si precisa l’esclusione dal beneficio della Pubblica Amministrazione (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), elencando tuttavia gli enti che possono ritenersi destinatari dell’esonero.

Da ultimo, la circolare ricorda che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato comporta la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. (Così, comunicazione di MinLavoro del 25 novembre 2020)

 

Link al testo della circolare Inps n. 133 del 24 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Art. 6 e 7 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto




Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici. Pronta le guida

Online la guida dell’Agenzia delle entrate alla richiesta del contributo a fondo perduto. Nel documento illustrate le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza, che sono state definite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020.

Il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza, e solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°luglio 2019 il contributo spetta a prescindere. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:

  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

 

Link alla guida al contributo a fondo perduto per attività nei centri storici – Aggiornamento 19 novembre 2020

 

Città turistiche. Istruzioni e modello per la richiesta del contributo a fondo perduto per compensare il calo di fatturato dei negozi dei centri storici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 352471/2020: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29 del 2020

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Commenti

 

Attività di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici di comuni ad alta vocazione turistica. Approvato il modello da inviare dal 18 novembre 2020 per il contributo a fondo perduto
di Eugenio Grimaldi

 

Rigetto implicito per accoglimento parziale dell’istanza di rimborso equivale al diniego parziale espresso ad “impugnazione immediata”. Non condivisibile la perentorietà del termine di 60 giorni per l’impugnativa
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

“Compensazione urbanistica” per area assoggettata a vincolo di inedificabilità – Applicazione ICI/IMU

 

Area divenuta inedificabile con “compensazione urbanistica”: escluso a SS.UU. l’assoggettamento ad ICI/IMU

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 23902 del 29 ottobre 2020: «TRIBUTI LOCALI (ICI/IMU) Presupposti impositivi Area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta -Inserimento della stessa in un programma di “compensazione urbanistica” Assoggettamento ad ICI Esclusione – Fondamento Artt. 1, 2 e 3, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504»

 

  • Sezioni tributarie

 

Fatture soggettivamente false

 

Operazioni soggettivamente inesistenti. Onere della prova, deduzione dei costi, detrazione dell’IVA e effetti del reverse charge al vaglio della Suprema Corte

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 21706 dell’8 ottobre 2020: «IMPUGNAZIONI CIVILI Ricorso per cassazione Procedimento Dichiarazione di fallimento di una delle parti Interruzione del processo Applicabilità al giudizio di cassazione Esclusione Fondamento Art. 43, comma 3, L Fall. Art. 299 c.p.c. PROCEDIMENTO CIVILE Difensori Mandato alle liti (procura) Revoca e rinuncia Principio della “perpetuatio” dello “ius postulandi” Conseguenze Giudizio di cassazione Sopravvenuta rinuncia alla procura Rilevanza -Esclusione Art. 85 c.p.c. IVA (Imposta sul valore aggiunto) Fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti Prova della consapevolezza del contribuente Necessità Oggetto Prova contraria del contribuente Contenuto -Art. 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 Art. 2727 c.c. Art. 2697 c.c. IVA (Imposta sul valore aggiunto) Inversione contabile Reverse charge interno o “domestico” di cui all’art. 17, comma 5 D.P.R. n. 633/1972 ed all’art. 74 D.P.R. n. 633/1972 Operazioni di cessione soggettivamente inesistenti compiute in regime d’inversione contabile Obbligo del cedente di versare l’IVA che non aveva addebitato alla cessionaria avvalendosi del regime di reverse charge Affermazione Art. 21, comma 7, del DPR 26/10/1972, n. 633, nel regime previgente alla modifiche introdotte dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 IMPOSTA SUL REDDITO Redditi di impresa Determinazione del reddito Costi -Deducibilità per il committente/cessionario Condizioni Ignoranza ed estraneità del committente Irrilevanza Esistenza, inerenza e determinatezza dei componenti negativi del reddito Necessità Indeducibilità ai soli componenti negativi di reddito direttamente utilizzati per compiere attività delittuose non colpose Art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537 del 1993 (come modificato dall’art. 8 del DL n. 16 del 2012) “Jus superveniens” con carattere retroattivo Conseguenze Fattispecie Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 Art. 14, comma 4-bis della L. 24/12/1993, n. 537 Art. 8, commi 1 e 3, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44»

 

Impugnazione del rigetto parziale (implicito) di istanza di rimborso quale diniego parziale espresso

 

Impugnabile il diniego-implicito derivante dall’accoglimento parziale dell’istanza di rimborso IVA. Necessaria la tempestiva impugnazione da parte del contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23157 del 22 ottobre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Istanza di rimborso Accoglimento parziale Rigetto implicito per la parte non rimborsata -Configurabilità Condizioni Conseguenze Impugnazione del rigetto parziale (implicito) di istanza di rimborso (nella specie, rimborso parziale del credito IVA), quale diniego parziale espresso Necessità Nuova istanza di rimborso per il residuo Ammissibilità Esclusione Artt. 19 e 21, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Somma risarcitoria per la rinuncia della conduttrice all’indennità di avviamento

 

Transazione concernente indennità di avviamento per finita locazione. Il trattamento tributario ai fini IVA e delle imposte dirette

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23515 del 27 ottobre 2020: «IMPOSTA SUL REDDITO Somme percepite a titolo di risarcimento del danno Tassabilità Criteri Fattispecie relativa a somma risarcitoria per la rinuncia della conduttrice all’indennità di avviamento Art. 6, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 LOCAZIONE Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione Indennità per la perdita dell’avviamento (o surrogato dell’indennità nella prospettazione del giudice di merito) Obbligo del locatore di effettuare la ritenuta di acconto in qualità di sostituto di imposta Sussistenza Fondamento Art. 28, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 Art. 34, della L. 27/07/1978, n. 392 IVA (Imposta sul valore aggiunto) Indennità per perdita di avviamento commerciale di cui all’art. 34, della L. 27/07/1978, n. 392 Risarcimento del danno Assoggettamento IVA Esclusione»

 

Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Impugnabilità facoltativa

 

Impugnazione facoltativa per l’invito a pagare il contributo unificato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23532 del 27 ottobre 2020: «PROCEDIMENTO CIVILE Notificazione Istanza di notificazione Soggetto non legittimato Inesistenza Sanatoria del difetto di legittimazione Ammissibilità Condizioni Art. 137 c.p.c. Art. 156 c.p.c. Art. 160 c.p.c. CONTENZIOSO TRIBUTARIO Contributo unificato (CU) nel processo tributario Procedimento Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Natura tassativa dell’elencazione Sussistenza Limiti Conseguenze in tema di impugnabilità di atti diversi da quelli previsti Fattispecie in tema di comunicazione di pagamento (a titolo di integrazione) del contributo unificato (CU) Invito di pagamento di euro per il recupero del contributo unificato versato in misura insufficiente Autonoma impugnabilità Fondamento Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Artt. 13 e 15, D.P.R. 30/05/2002, n. 115 (TUSG) Art. 100 c.p.c. Artt. 24, 53 e 97 Cost. CONTENZIOSO TRIBUTARIO Procedimento Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Impugnabilità Facoltà e non onere Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Art. 100 c.p.c. Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

Fallimento della società contribuente – Effetti nel processo tributario

 

Il fallimento determina l’interruzione automatica del processo tributario in commissione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 24242 del 2 novembre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO FALLIMENTO Procedimento Fallimento della società contribuente Effetti Interruzione automatica del processo Mancata costituzione della curatela Dichiarazione di contumacia Conseguenze Invalidità delle attività processuali Prosecuzione del giudizio Riassunzione Provvedimento del giudice dichiarativo dell’interruzione Necessità Decorrenza del termine Artt. 41 e 43, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Art. 43, comma 3, del R.D. 16/03/1942, n. 267»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

Impugnazione del rigetto parziale (implicito) di istanza di rimborso quale diniego parziale espresso

 

Rimborso IRES/IRPEF per mancata deduzione dell’IRAP in più tranche. Esclusa la perdita della possibilità di difendersi nei confronti del “diniego implicito parziale” non impugnato entro 60 giorni

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sezione II – Sentenza n. 51 dell’11 febbraio 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Istanza di rimborso Accoglimento parziale Parziale rimborso per le annualità 2008 e 2010 IRES per mancata deduzione dell’IRAP Configurabilità come provvedimento di rigetto parziale implicito Inammissibilità del ricorso in quanto i provvedimenti di rimborso parziale emessi non sono stati impugnati nei termini previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Esclusione Rilevanza del comportamento dell’Agenzia delle entrate Caso di specie – Parziali ripetuti versamenti fonte di errore di valutazione da parte del contribuente Esclusione della perdita della possibilità di difendersi nei confronti del “diniego implicito parziale” per decorrenza dei termini previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Artt. 19 e 21, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate:

 

Utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A.

 

Fatture elettroniche verso la PA “consegnate” ex art. 2, comma 4, del D.M. n. 55/2013: ai fini della emissione non rileva l’eventuale successivo rifiuto del documento

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 30 ottobre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) FATTURAZIONE ELETTRONICA Fattura nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Validità dell’emissione Condizioni -Trasmissione per via elettronica con rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio Sufficienza Irrilevanza dell’eventuale successivo rifiuto Art. 2, comma 4, del D.M. 03/04/2013, n. 55 Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244»

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

 

Codice del terzo settore

 

Nomina dell’organo di controllo e del revisore legale degli ETS: il computo dei «due esercizi consecutivi» decorre dall’anno 2018

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 11560 del 2 novembre 2020: «CODICE DEL TERZO SETTORE Associazioni, riconosciute o non riconosciute, e fondazioni del Terzo settore Governance degli enti non profit Tempistiche di operatività delle disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore Nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti Presupposti dimensionali Decorrenza obbligo Per la verifica del superamento dei presupposti dimensionali rilevanza dei dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019 -Affermazione Ragioni Art. 30, comma 2 e art. 31, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Legislazione

 

BONUS FILIERA DELLA RISTORAZIONE

 

Il Decreto attuativo Mipaaf per l’erogazione del contributo a fondo perduto a favore delle aziende della ristorazione che acquistano prodotti agroalimentari di qualità italiani

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 ottobre 2020: «Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»                     

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI

 

Città turistiche. Istruzioni e modello per la richiesta del contributo a fondo perduto per compensare il calo di fatturato dei negozi dei centri storici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 352471/2020: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»

 

 

 

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Esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione. La Commissione Ue autorizza e l’Inps detta i codici

 

Con messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’Inps, oltre a evidenziare che l’esonero contributivo di 4 mesi per i datori di lavoro che rinunciano alla cassa integrazione è stato autorizzato dalla Commissione europea, con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020 nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework) nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, detta le necessarie indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

 

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, dovranno inoltrare all’INPS, tramite il Cassetto previdenziale, richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” secondo le istruzioni fornite nel messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020. La richiesta deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero. Attraverso il Cassetto previdenziale il datore di lavoro riceverà il codice di autorizzazione dopo la verifica dei dati. Il codice ha validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo che riguardino una diversa unità produttiva.

 

Link al testo della messaggio Inps n. 4254 del 13 novembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Approvazione dell’aiuto con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020 della Commissione europea – Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto

Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto




Contributo a fondo perduto per i centri storici, domande al via il 18 novembre. Pronto il modello da inviare

 

A partire dal 18 novembre sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. n. 104/2020 per gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid 19”. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha infatti approvato il modello di domanda che i contribuenti potranno inviare da mercoledì prossimo fino al 14 gennaio 2021 tramite i servizi telematici delle Entrate. In seguito alla presa in carico della richiesta, l’Agenzia comunicherà l’ok o la non spettanza del contributo in relazione ai requisiti previsti dalla norma: in caso positivo la somma di denaro sarà erogata direttamente sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza. Il bonus, istituito per sostenere le imprese delle città turistiche capoluogo di provincia o di città metropolitana colpite dal calo dei turisti causato dalla crisi sanitaria del coronavirus, potrà essere richiesto solo tramite un servizio web disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate. L’importo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del giugno 2019.

 

Comuni ad alta “vocazione turistica”

 

L’articolo 59 del D.L. n. 104/2020 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri. Si tratta in particolare dei 29 comuni indicati nelle istruzioni allegate al modello per la compilazione dell’istanza. Come previsto dal decreto, questi comuni hanno infatti registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluogo di provincia), in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluogo di città metropolitana).

 

Come e quando richiedere il contributo

 

Dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021 i contribuenti potranno richiedere il bonus inviando la richiesta esclusivamente tramite l’apposito servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’invio può essere effettuato anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e corrispettivi”. Una prima ricevuta attesterà la presa in carico della richiesta o lo scarto a seguito dei controlli formali. In seguito, subito dopo aver verificato l’esattezza e la coerenza dei dati comunicati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, con una seconda ricevuta l’Agenzia attesterà l’accoglimento o meno dell’istanza. Il pagamento avverrà su accredito diretto nel conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza. 

 

I requisiti e l’entità del contributo

 

Il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza, e solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°luglio 2019 il contributo spetta a prescindere. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:

  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. (Così, comunicato stampa del 12 novembre 2020)




Attività di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici di comuni ad alta vocazione turistica. Approvato il modello da inviare dal 18 novembre 2020 per il contributo a fondo perduto

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 0352471/2020, definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, cd. “Decreto Agosto istitutive dell’ aiuto per sostenere le imprese dei centri storici colpiti dal calo del turismo estero causato dal Covid-19. L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, degli esercizi esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici di comuni ad alta vocazione turistica di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto Agosto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione. L’Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

L’istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web.

L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 18 novembre 2020 e non oltre il giorno 14 gennaio 2021. Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente.

Si ricorda che lart. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, cd. “Decreto Agosto riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta l’elaborazione dei dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero almeno pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019 (comma 2, primo periodo, dell’art. 59 del decreto Agosto). Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto legge n. 104/2020.

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto legge n. 104/2020.

Il contributo non è cumulabile con il contributo di cui all’art. 58 del decreto per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 0352471/2020, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104».




La rivalutazione dei beni d’impresa del decreto “Agosto” (il D.L. n. 104/2020). In bozza il documento Oic sulle regole contabili

L’articolo 110, commi da 1 a 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economi» prevede che i soggetti individuati dalla norma, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio «possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019».
A seguito della conversione in legge del decreto legge n. 104/2020, l’Organismo Italiano di Contabilità ha deciso emanare il documento interpretativo n. 7, la cui bozza è stata pubblicata per la consultazione.

Il documento interpretativo illustra in modo sistematico i profili contabili della “nuova” rivalutazione prevista nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cd. “Decreto Agosto e nelle normative da essa richiamate, in modo da agevolare gli operatori nell’individuare e applicare le appropriate regole contabili.

Link alla bozza per consultazione Documento Interpretativo 7 – Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

Link sito Oic:
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/11/Bozza-per-consultazione-Documento-Interpretativo-7-Aspetti-contabili-della-rivalutazione-dei-beni-d%E2%80%99impresa-e-delle-partecipazioni.pdf

 

Per saperne di più:

 

La rivalutazione dei beni d’impresa con il decreto “Agosto” (il D.L. n. 104/2020)
di Marco Orlandi

Brevi note sulla rivalutazione “generale” disposta con il “decreto Agosto
d
i Enrico Molteni

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2020

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Commenti

 

 

Conversione in legge del Decreto “Agosto”: sintesi delle novità fiscali
di Enrico Molteni

Escluso il reverse charge interno per i soggetti passivi non residenti senza partita IVA
di Francesco Zondini

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi – Applicazione del reverse charge

 

Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi a soggetti intracomunitari. Per l’applicazione del reverse charge non basta la mera qualifica di soggetto passivo IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 10152 del 28 maggio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni relative a particolari settori – Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi – Cessioni a soggetti intracomunitari privi di un rappresentante fiscale in Italia e non identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633 del 1972 – Applicazione del reverse charge – Esclusione – Necessità che il soggetto passivo IVA sia soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato – Affermazione – Applicazione dell’IVA dal cedente – Necessità – Artt. 17, commi quinto, sesto e settimo e 74, commi settimo e ottavo del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Violazioni relative all’applicazione del sistema dell’inversione contabile o reverse charge

 

Errato utilizzo del regime del margine e mancata applicazione del cd. reverse charge. I doveri di diligenza e sulla prova che gravano sul contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 16367 del 30 luglio 2020: «SANZIONI TRIBUTARIE – Colpevolezza – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale d’imposizione del margine -Regime del margine previsto dall’art. 36 del D.L. n. 41 del 1995 – Indebita fruizione – Buona fede del cessionario – Onere della prova – Condizioni – Artt. 36 e segg., del D.L. 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L. 22/03/1995, n. 85 – Art. 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Fatturazione delle operazioni – Modalità – Acquisti intracomunitari – “Reverse charge” – Inadempimento da parte del contribuente degli obblighi formali – Conseguenze – Perdita del diritto alla detrazione – Esclusione – Condizioni – Prova o mancata contestazione della sussistenza dei requisiti sostanziali – Impedimento all’esercizio del diritto alla detrazione -Sussistenza – Limiti – Fattispecie – Artt. 41, 42, 44, 45, 46 e 47, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Artt. 19, 23, 25, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • SANZIONI TRIBUTARIE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Revisione del sistema sanzionatorio tributario ex D.Lgs. 158/2015 – Violazioni relative all’applicazione del sistema dell’inversione contabile o reverse charge – Trattamento sanzionatorio – Errata applicazione del sistema dell’inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti – Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, del D.Lgs. n. 471 del 1997 – Retroattività – Applicabilità anche d’ufficio alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016 – Limiti – Art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Trasferimento all’estero della sede sociale – Titolarità passiva delle obbligazioni tributarie e capacità processuale

 

La cancellazione della società dal registro delle imprese per trasferimento della sede sociale all’estero non libera dai debiti fiscali

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16775 del 6 agosto 2020: «SOCIETÀ – Di capitali – Società a responsabilità limitata (SRL) – Cancellazione dal registro delle imprese – Trasferimento all’estero della sede sociale – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Effetto estintivo – Esclusione – Titolarità passiva delle obbligazioni tributarie e capacità processuale – Persistenza – Art. 2945 c.c.»

 

Tutela integrità patrimoniale del contribuente
Rimborso del costo delle fideiussioni

Costi delle garanzie fideiussorie richieste per ottenere i rimborsi IVA. Da rimborsare anche quando non connessi ad attività accertativa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19756 del 22 settembre 2020: «STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Tutela dell’integrità patrimoniale del contribuente – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Polizze fideiussorie necessarie, ex art. 38-bis, comma 1 D.P.R. n. 633/72, per conseguire il rimborso del credito IVA (cd. rimborsi IVA accelerati) – Costo relativo – Obbligo di procedere al rimborso dei costi sostenuti in relazione alle fideiussioni per il caso di rimborsi IVA accelerati – Sussistenza – Art. 8, comma 4, della L. 27/07/2000, n. 212- Artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi – Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi – Polizza fideiussoria ex art. 38-bis D.P.R. n. 633 del 1972 – Configurazione di contratto autonomo di garanzia, con funzione “indennitaria” – Conseguenze – Non applicabilità per l’azione di rimborso dei costi del termine biennale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 – Artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Il Fisco deve sempre rimborsare i costi delle garanzie fideiussorie. La richiesta dal contribuente non è soggetta a decadenza biennale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 5508 del 28 febbraio 2020: «CASSAZIONE (RICORSO PER) – Procedimento – Pronuncia in camera di consiglio – Ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 – Fissazione di adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. – Parte rimasta intimata – Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. – Ammissibilità – Fondamento • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Tutela dell’integrità patrimoniale del contribuente – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Pagamento dell’imposta – Rimborsi IVA – Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi – Costo relativo – Diritto al rimborso – Fondamento – Art. 8, comma 4, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi – Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi – Polizza fideiussoria ex art. 38-bis D.P.R. n. 633 del 1972 – Funzione – Accessorietà rispetto al rapporto di imposta – Esclusione – Conseguenze – Non applicabilità per l’azione di rimborso dei costi del termine biennale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 – Artt. 30 e 38-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Notificazione a mezzo posta Prova dell’invio dell’avviso di ricevimento del CAD

 

Notifica a mezzo posta nell’ipotesi della c.d. irreperibilità relativa. Il notificante deve esibire la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa o quella di ritorno? La questione rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza interlocutoria n. 21714 dell’8 ottobre 2020: «NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Irreperibilità relativa del destinatario – Prova della regolarità del procedimento notificatorio compiuto a mezzo posta nell’ipotesi della c.d. irreperibilità relativa del destinatario – Contrasto relativo ad atti di imposizione fiscale – Questione di massima di particolare importanza – Art. 8, comma 4, della L. 20/11/1982, n. 892»

 

 

Prassi 

 

 

Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi – Applicazione del reverse charge

 

Cessioni tra operatori economici di cui all’art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/1972. Per l’Agenzia delle entrate l’IVA va assolta dal cessionario in ogni caso

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 11 del 24 gennaio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni relative a particolari settori – Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi – Applicazione del reverse charge – Debitore dell’imposta – Individuazione – Cessionario, ove soggetto passivo ai fini IVA, indipendentemente dal fatto che il cedente sia identificato ai fini IVA in Italia – Affermazione – Artt. 17, commi quinto, sesto e settimo e 74, commi settimo e ottavo del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Indicazione del in fattura del riferimento alla disposizione agevolativa

 

Bonus per gli investimenti in beni strumentali ex legge n. 160/2019. Non si decade dal beneficio se l’omessa indicazione nelle fatture della legge di riferimento è stata regolarizzata prima dell’inizio dell’attività di controllo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 439 del 5 ottobre 2020: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti – Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nella misura del 6 per cento di cui ai commi 184-197 della L. 27/12/2019, n. 160 – Controlli e monitoraggio – Documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili – Fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati (nella specie, fattura e contratto di locazione finanziaria) – Indicazione del riferimento alla disposizione agevolativa – Necessità – Assenza del riferimento alla norma agevolativa sulla fattura – Conseguenze – Fattura sprovvista di tale dicitura considerata non valida nel corso dei controlli e delle verifiche – Revoca della quota corrispondente di agevolazione – Possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria – Termini – Prima dell’inizio di eventuali attività di controllo»

 

Superbonus del 110 per cento

 

Accesso al Superbonus per la demolizione e ricostruzione dell’edificio residenziale unifamiliare anche non adibito ad abitazione principale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 455 del 7 ottobre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Accesso all’agevolazione per le spese di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce «abitazione principale» – Possibilità – Recupero del patrimonio edilizio (abbattimento e costruzione) unitamente al Sismabonus – Limite massimo di spesa – Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)»

 

 

Legislazione

 

ECOBONUS E SUPERBONUS

Ecobonus, bonus facciate e superbonus: in Gazzetta i decreti Mise per asseverazione e requisiti tecnici

 

 

Il decreto sui requisiti tecnici degli interventi

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020: «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus»

 

Il decreto sulle asseverazioni

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020: «Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus»

 

 

 

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Ha il n. 126 la Legge di conversione del Decreto Agosto. Pubblicato il testo nella Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020, la legge di conversione (del 13 ottobre 2020, n. 126) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia».

Link al testo del decreto legge n. 104 del 14/08/2020, conv., con con mod., dalla legge n. 126 del 13/10/2020, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020

 

 




Decreto Agosto, approvato in via definitiva

 

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (già approvato dal Senato) (A.C. 2700).

Link al testo a fronte, ante e post modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. 104/2020, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». (In corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).




Decreto Agosto, lunedì il voto finale della Camera

I lavori dell’Assemblea della Camera riprendono alle ore 12 con il seguito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (Approvato dal Senato) (A. C. 2700) sul quale è stata posta dal governo la fiducia nella seduta di giovedì 8 ottobre.

Le dichiarazioni di voto sulla fiducia hanno inizio alle ore 12, la chiama per appello nominale alle ore 13.30. A seguire, l’esame degli ordini del giorno e la votazione finale del provvedimento entro le ore 21, con inizio delle dichiarazioni di voto a partire dalle ore 19.




Decreto-legge “agosto”: il Senato approva

 

Con 148 voti favorevoli, 117 contrari e nessun astenuto, martedì 6 ottobre, l’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1925 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (decreto agosto), sul quale lunedì 5 ottobre il Ministro per i rapporti con il Parlamento, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia.

Il testo passa alla Camera.




Proroga dei contratti a termine, divieto di licenziamento e cumulabilità dei due nuovi esoneri contributivi. L’INL fornisce le prime indicazioni sulle misure introdotte dal “Decreto Agosto”

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota del 16 settembre 2020, n. 713 ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni, di interesse materia giuslavoristica del Decreto Legge n. 104/2020 (cd. “Decreto agosto”). Di particolare interesse, il chiarimento sugli effetti dell’art. 8 del Decreto legge citato relativo ai contratti a termine, nel quale viene evidenziato che è possibile utilizzare la speciale proroga “acausale” di 12 mesi anche qualora sia già stato raggiunto il numero massimo di 4 proroghe previsto in via ordinaria.

 

Nel dettaglio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro “in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata”, precisa “che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi. La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi”.

 

Nel nota l’INL interviene, inoltre, sulle seguenti disposizioni:

 

Link al testo della nota del Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 16 settembre 2020, n. 713, con oggetto: DECRETO AGOSTO – Nuove disposizioni introdotte dal “Decreto agosto” (D.L. n. 104 del 14 agosto 2020) in materia giuslavoristica – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Art. 3) – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6 ) – Contratti a termine (Art. 8) – Licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o. (Art. 14) – Proroga riscossione coattiva (Art. 99)




Attuazione del Decreto Agosto. Le istruzioni Inps per l’esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione

 

L’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», cd. Decreto Agosto, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Con circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020 diffuse le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Si ricorda che il citato articolo 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge.

Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La novella normativa, inoltre, prevede l’estensione della misura anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

L’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Si rende noto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 28 ottobre 2020, il regime di  aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020.

 

Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, cd. Decreto Agosto




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Agosto”

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Qualtieri), (Atto Senato n. 1925) presentato Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»

 

La ratio del D.L. Agosto

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» – A.S. n. 1925

 

La relazione tecnica del D.L. Agosto

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» – A.S. n. 1925

 

Il testo del “D.L. Agosto”

Link al testo del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»