ALERT – Invio dati Spese Sanitarie 2025 (Sistema TS) | Scadenza 2 febbraio 2026. Fino al prossimo 9 febbraio 2026 sarà possibile correggere i dati relativi al 2025 già trasmessi

Entro: lunedì 2 febbraio 2026.

Va completata la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) dei dati delle spese sanitarie 2025 ai fini della dichiarazione precompilata. (Calendario invio spese sanitarie 2025)

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025 di modifica al DM 19/10/2020 (G.U. n. 261 del 10 novembre 2025), stabilisce che dal 1° gennaio 2025 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle spese.

Per i dati 2025, il termine slitta a lunedì 2 febbraio 2026 poiché il 31 gennaio 2026 cade di sabato.

Si ricorda che fino al prossimo 9 febbraio 2026 sarà possibile correggere i dati già trasmessi relativi al 2025, evitando così le sanzioni per le comunicazioni errate previste dall’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che si riporta: «5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000».

Cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22E del 23 maggio 2022, che ha fornito chiarimenti sul regime sanzionatorio «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati» al Sistema Tessera Sanitaria (art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs, 21 novembre 2014, n. 175). La sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Detta sanzione resta, invece, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. (Va tuttavia va tenuto conto che le scadenze 2020/2023 indicate nella Risoluzione n. 22/E del 2022 non sono più applicabili nel nuovo obbligo annuale).

 

 

Attenzione alle spese veterinarie

Le spese veterinarie seguono una scadenza distinta: 16 marzo 2026.




Invio spese sanitarie al Sistema Ts. Superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025 |I calendari per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie per l’anno 2025 e 2026

Con una FAQ del 24 settembre 2025 (di seguito riportata), l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, per le spese sanitarie riferite all’anno 2025, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) avrà cadenza annuale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81. È quindi superata la scadenza del 30 settembre 2025 prevista dal D.M. 8 febbraio 2024 per il primo semestre 2025. Il nuovo termine unico sarà individuato con apposito decreto del MEF e comunicato sul portale STS.

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 è intervenuto sul termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, a partire da quelli concernenti l’anno 2025. In particolare, il citato art. 5 del D.Lgs. “Correttivo-bis ora dispone che la trasmissione avvenga a cadenza annuale e che il Ministero dell’economia e delle finanze individui precisamente il termine con decreto. La nuova data, pertanto, sarà fissata da un decreto del Mef. A tal riguardo si evidenza che nel portale del Sistema Tessera Sanitaria si legge: “25/09/2025 – La Nota esplicativa del Calendario, che recepisce la nuova scadenza annuale per l’invio dei dati relativi all’anno 2025, è in corso di pubblicazione sulla base del relativo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in emanazione”.

Peraltro, la relazione illustrativa del citato art. 5 D.Lgs. 81/2025 precisa che “La disposizione non ha impatti sulla dichiarazione dei redditi precompilata in quanto, una volta che tutti i dati relativi all’anno precedente sono stati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, quest’ultimo provvede, tramite sistemi informatici, a rendere disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, che sono utilizzati ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, la quale viene messa a disposizione dei cittadini a partire dal 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.”

Di seguito il testo della risposta:

Risposte alle domande più frequenti

Faq dell’Agenzia delle entrate del 24 settembre 2025

Qual è la scadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2025?

A partire dalle spese sanitarie riferite all’anno 2025, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ha cadenza annuale, come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, sostituto dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

È da ritenersi, quindi, superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025, previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024.

La nuova scadenza per l’invio dei dati relativi all’anno 2025 sarà fissata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e ne sarà data evidenza sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.

 

Aggiornamenti: (Link esterni verso: https://sistemats1.sanita.finanze.it)

Anno 2025

– 29/10/2025 – Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025 di modifica al DM 19/10/2020 (G.U. n. 261 del 10 novembre 2025), inerente alle funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie rese disponibili ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate e alla scadenza annuale per la trasmissione al Sistema TS delle spese sanitarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

– 29/10/2025 – Nota esplicativa del Calendario, che recepisce la nuova scadenza annuale per l’invio dei dati relativi all’anno 2025, alla luce del Decreto RGS del 29/10/2025.

Si veda anche: Spese sanitarie

Anno 2026

–  07/01/2026 – Nota esplicativa del Calendario per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2026.

 

 




Semestralizzati i termini di invio dei dati delle spese sanitarie. Le nuove scadenze 2024

In attuazione dell’art. 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, il quale prevede che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, la Ragioneria Generale dello Stato, con il Decreto 8 febbraio 2024, ha sancito d’ora in avanti la semestralità per gli invii delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

Di seguito, il link al calendario nel quale sono comunicate le nuove scadenze per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria per l’anno 2024.

Nel documento, l’elenco degli adempimenti legati alla raccolta delle spese sanitarie e veterinarie che il sistema TS effettua ai fini della predisposizione annuale della Dichiarazione Precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.

Calendario invio spese sanitarie 2024 (Ver.2.0)
Aggiornamento: 20/02/2024 

(Link esterno al sito: “Portale Sistema Tessera Sanitaria”  https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/20182/49301/Spese_+2024_Nota_Calendario_2024.pdf/667091ff-ae15-16d5-e1a3-fe9b3d5f2291)

Link al Decreto del Mef-Rgs del 8 febbraio che ha previsto la semestralità per gli invii delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

Aggiornamento del 19 febbraio 2024

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2024, recante: «Determinazione dei termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 41 del 19 febbraio 2024

 

 

 

 




Infermieri pediatrici, fisioterapisti e biologici. Il Sistema TS adeguato alla modifiche intervenute nelle rispettive discipline di settore

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, il Decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata».

Il provvedimento ha lo scopo di adeguare i flussi al Sistema TS, a fini di dichiarazione dei redditi precompilata, di dati relativi ad alcune categorie di operatori (infermieri pediatrici, fisioterapisti e biologici) a seguito di modifiche intervenute nelle rispettive discipline di settore.

In particolare il nuovo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dispone:

– la modifica del D.M. 1° settembre 2016, al fine di prevedere la trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie da parte dei soggetti iscritti all’Albo degli infermieri pediatrici (art. 1); al riguardo, viene altresì specificato che tali soggetti trasmettono i predetti dati entro le scadenze previste dall’art. 7 (lettera h)) del D.M. 19 ottobre 2020, con l’eccezione delle spese sostenute nel 2023, la cui trasmissione deve avvenire entro il 31 gennaio 2024 (cfr. art. 7 (lettera g));

– la modifica al richiamato D.M. 22 novembre 2019, al fine di individuare (art. 2):

  • la Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista quale soggetto tenuto a rendere disponibili al Sistema TS gli elenchi degli iscritti all’Albo della professione sanitaria di fisioterapista (subentrando, per tale funzionalità, alla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione);
  • la Federazione nazionale degli ordini dei biologi, subentrata all’Ordine nazionale dei biologi, quale soggetto tenuto a rendere disponibili al Sistema TS gli elenchi degli iscritti all’Albo dei biologi.

Si riporta il testo aggiornato degli articoli 1 e 3 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016 recante: «Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata».

Art. 1
Trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

a) gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;

b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;

c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;

d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;

e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746;

f) gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

g) a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, D.M. 28 novembre 2022 – Vedi, anche, l’art. 2, commi 2 e 3, del medesimo D.M. 28 novembre 2022);

h) a partire dal 1° gennaio 2023, gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70 (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 22 maggio 2023).

Art. 3.
Modalità di trasmissione telematica

1. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in conformità con le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016 e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni (Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 28 novembre 2022)

2. Le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. Per le finalità di cui al presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1:

a) il Ministero della salute rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) e, fino alla data del 30 novembre 2022, gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto (Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 28 novembre 2022);

b) le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e all’art. 2 del presente decreto. La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) (Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 22 maggio 2023);

c) a partire dalla data del 1° dicembre 2022, al momento della richiesta al Sistema tessera sanitaria, formulata dagli esercenti l’attività di ottico, delle credenziali necessarie all’invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle entrate l’informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 28 novembre 2022).

3-bis. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere f) e g), limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2022, è effettuata entro il 31 gennaio 2023. Per gli anni successivi la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dall’art. 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, così come modificato dall’art. 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 febbraio 2022  (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.M. 28 novembre 2022).

3-ter. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) è effettuata entro la scadenza prevista dall’art. 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni. Limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’intero anno 2023, la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dal predetto art. 7, comma 1, lettera g) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, e successive modificazioni (Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 22 maggio 2023).

 

Link al testo del decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023

 




Trasmissione dei dati delle spese sanitarie. La nuova scadenza è fissata al 22 febbraio 2023

Gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie possono inviare le informazioni relative al secondo semestre del 2022 entro il 22 febbraio 2023. Stesso termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi all’anno 2022 da parte degli ottici. Lo spostamento in avanti della scadenza per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (originariamente fissata al 31 gennaio 2023), stabilito dall’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, va incontro alle difficoltà rappresentate da alcune associazioni di categoria ed è finalizzato ad acquisire informazioni il più possibile complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata 2023.

 

Più tempo anche per l’opposizione all’utilizzo dei dati

 

Con il provvedimento (prot. n. 43425/2023 del 15 febbraio 2023) firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, per il rispetto del sistema di tutela della privacy, viene inoltre prorogato il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2022 per l’elaborazione del 730 precompilato 2023. Per esercitare questa facoltà sarà possibile trasmettere il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate fino al 22 febbraio 2023 oppure accedere, dal 3 marzo al 30 marzo 2023, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2023)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2021

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo.

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

 

Commenti

 

Revisione delle stime contabili, rivalutazione dei beni d’impresa e continuità aziendale
di Marco Orlandi

 

Giudizio su indizi fondanti una presunzione semplice. La Suprema Corte interviene sulla violazione dell’art. 2729 c.c.
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

 

Violazioni dei criteri giuridici in tema di formazione della prova

 

Presunzioni semplici. Erra il giudice tributario nel non valutare l’intero compendio logico e circostanziale offerto dalle parti e la conducenza di indici presuntivi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 18941 del 5 luglio 2021: «PROVA CIVILE – Prove indiziarie – Presunzioni semplici – Sindacato del giudice di merito – Violazioni dei criteri giuridici in tema di formazione della prova critica – Censurabilità in sede di legittimità – Vizio denunciabile – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Sussistenza – Fondamento – Art. 2727 c.c. – Art. 2729 c.c. – Art. 360, n. 3, c.p.c.»

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

 

Bonus per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Diffuso il quesitario del Fisco

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 23 luglio 2021: «CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI – Modifiche alla disciplina – Presupposti soggettivi e oggettivi di accesso al credito di imposta – Modalità di determinazione o rideterminazione – Modalità di utilizzo dell’incentivo – Ipotesi di cumulo con altre agevolazioni – Adempimenti documentali necessari per la corretta fruizione – Risposte a quesiti – Articolo 1, commi da 184 a 197, della L. 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – Art. 1, commi da 1051 a 1063, della L. 30/12/2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Art. 20, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106»

 

Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

Proroga per contribuenti ISA, forfetari e minimi al 15 settembre 2021 ex D.L. “Sostegni-bis”. Chiarimenti sui beneficiari e nuovo calendario per i pagamenti a rate

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 5 agosto 2021: «SCADENZE FISCALI – Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – Beneficiari – Termini di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter del D.L. n. 73/2021 (cd. Decreto “Sostegni-bis”) – Effetti sulle scadenze previste dai piani di rateazione – Art. 9-ter, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»

 

 

Legislazione

 

 

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro

 

Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro. Stabiliti gli step per l’annullamento

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021: «Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010»

 

Trasmissione telematica delle spese sanitarie

 

Professionisti sanitari iscritti a 18 tipologie di elenchi speciali ad esaurimento istituiti con D.M. 9 agosto 2019. Tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema TS dalle spese 2021

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021: «Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata»

Più tempo per l’invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2021. Prorogata la scadenza al 30 settembre

Decreto del Ragioniere Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 luglio 2021: «Proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata»

 

 

Impresa sociale. Computo dei ricavi

 

Impresa sociale: nuovi criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi relativi all’attività d’impresa di interesse generale e ricavi complessivi

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 giugno 2021: «Computo dei ricavi dell’impresa sociale in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»

 

 

Scambi con San Marino – Disciplina IVA

 

E-fatture nei rapporti di interscambio italo-sammarinesi. Approvate le regole tecniche

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 agosto 2021, prot. n. 211273/2021: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 12 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58»

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2019

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line

È gratis per gli abbonati a Finanza & Fisco

REGISTRATI SUBITO!

 

 

 

Commenti

 

Al giudice tributario la lite sul pignoramento presso terzi non preceduto da una valida notifica dell’atto presupposto (cartella di pagamento)
di Eugenio Grimaldi

 

Cessione d’azienda (o di ramo di questa): prassi e giurisprudenza recente sulla distinzione dalla cessione di singoli beni soggetti ad IVA 
di
Vittorio Guidini

 

La responsabilità patrimoniale correlabile alle associazioni sportive dilettantistiche
di Antonino Russo

 

L’omessa dichiarazione per tre anni è causa di chiusura della partita IVA. Possibile la difesa del contribuente
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Accordi di separazione e divorzio – Agevolazioni ex art. 19 della L. n. 74/1987

 

L’agevolazione “prima casa” non è revocata se l’immobile, acquistato da meno di 5 anni, è venduto a terzi in base ad un accordo di separazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 7966 del 21 marzo 2019: «ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (Benefici) – Agevolazioni cd. prima casa – Accordo tra coniugi in sede di separazione – Trasferimento del bene ad un terzo – Decadenza dall’agevolazione – Esclusione – Fondamento – Art. 19, della L. 06/03/1987, n. 74 – Art. 159 c.c. – D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

 

Riscossione coattiva – Espropriazione forzata

 

Fase anteriore all’inizio di plurime esecuzioni forzate di crediti tributari fondate sul medesimo titolo esecutivo. Le regole per la difesa del contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 10668 del 17 aprile 2019: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – ESECUZIONE FORZATA – Cumulo dei mezzi di espropriazione – Credito tributario – Impiego fruttuoso degli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito – Manifestazione da parte dell’agente di riscossione dell’intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi – Esecuzione forzata non ancora iniziata – Estensione della regola sottesa nell’art. 483 c.p.c. – Fondamento – Conseguenze – Fattispecie – Artt. 483 e 553 c.p.c. – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Pignoramento presso terzi: impugnabile presso le Commissioni Tributarie qualora si deduca l’inesistenza/nullità della notifica della cartella di pagamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 31090 del 28 novembre 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione coattiva – Espropriazione forzata – Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi – Omessa o invalida notifica della cartella di pagamento o di altro atto prodromico – Opposizione agli atti esecutivi – Ammissibilità – Organo competente – Giurisdizione del Giudice Tributario – Sussistenza – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 57, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 72-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

 

Associazioni non riconosciute – Responsabilità tributaria di chi agisce per l’associazione

 

Associazione non riconosciuta. Il legale rappresentante risponde comunque per i debiti fiscali dell’ente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 19982 del 24 luglio 2019: «ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI – Associazioni non riconosciute (Associazioni di mutuo soccorso) – Rapporti esterni – Rappresentanza – Avviso di accertamento nei confronti di associazione non riconosciuta – Cartella di pagamento emessa nei confronti del legale rappresentante – Legittimità – Fondamento – Art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 60 e 62, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 36 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento»

 

Prassi

 

Regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni

 

Visto di conformità. Confermato l’obbligo di identità soggettiva tra chi lo rilascia e chi predispone e trasmette la dichiarazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 99 E del 29 novembre 2019: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – VISTO DI CONFORMITÀ – Individuazione dei soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità – Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione – Conseguenze in caso di irregolarità del visto – Artt. 35, comma 3 e 39, comma 1, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 10, comma 1, lettera a), del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Art. 23 del D.M. 31/05/1999, n. 164»

 

 

Cessione d’azienda – Distinzione dalla cessione di singoli beni

 

Aggiudicazione all’asta giudiziaria di lotto composto da beni materiali e immateriali finalizzati alla produzione e commercializzazione di prodotti per la casa: le condizioni per la qualificazione come trasferimento di un complesso aziendale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 432 del 25 ottobre 2019: «IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Interpretazione degli atti – Atti negoziali – Pluralità di beni appartenenti alla stessa azienda – Atto di trasferimento a seguito di aggiudicazione all’asta giudiziaria – Cessione di singoli beni o dell’azienda – Cessione d’azienda quando sussiste una cessione di beni strumentali idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio d’impresa – Affermazione – Art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 20, 23 e 40, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 2555 c.c.»

 

Non costituisce cessione di ramo d’azienda il trasferimento del solo pacchetto clienti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 466 del 4 novembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di beni – Cessione d’azienda – Caratteri – Qualificazione giuridico-tributaria dell’operazione di cessione del portafoglio clienti – Configurabilità di cessione di un ramo di azienda – Esclusione – Cessione di singolo bene (costituito dalla lista clienti) – Fondamento – Art. 2, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2555 c.c.»

 

 

Accordi di separazione e divorzio – Agevolazioni ex art. 19 della L. n. 74/1987

 

Il trattamento di esenzione da imposte per gli atti di trasferimento relativi a separazione e divorzio tra soggetti stranieri

Studio n. 148-2019/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 17 ottobre 2019

 

Legislazione

 

Cessazione d’ufficio della partita IVA

 

Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive: criteri e modalità

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2019, prot. n. 1415522/2019: «Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225»

 

Trasmissione telematica delle spese sanitarie e veterinarie – Dati al Sistema TS per le “precompilate 2020”

 

Spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019. Invio al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie anche per biologi ed iscritti negli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019: «Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019. Invio al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie anche per biologi ed iscritti negli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto MEF del 22 novembre 2019 che dispone l’invio al Sistema TS dei «dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175» da parte dei professionisti iscritti nell’Albo della professione sanitaria di assistente sanitario, nell’Albo dei biologi e negli Albi afferenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

 

Di seguito, l’elenco dei professionisti interessati dal citato decreto MEF del 22/11/2019:

a) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

c) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

d) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

e) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;

f) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

g) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;

i) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;

j) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;

k) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;

l) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

m) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

n) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

o) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

p) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;

q) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

r) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;

s) gli iscritti all’albo dei biologi.

 

Pertanto, oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall’anno 2016 (strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter D.Lgs. 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, D.Lgs 193/2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:

  • le strutture della sanità militare;
  • la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
  • gli iscritti all’albo dei biologi;
  • gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie:
    • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • Tecnico audiometrista;
    • Tecnico audioprotesista;
    • Tecnico ortopedico;
    • Dietista;
    • Tecnico di neurofisiopatologia;
    • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • Igienista dentale;
    • Fisioterapista;
    • Logopedista;
    • Podologo;
    • Ortottista e assistente di oftalmologia;
    • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
    • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • Terapista occupazionale;
    • Educatore professionale;
    • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • Assistente sanitario.

Link al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2019, recante: «Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04/12/2019




Spese sanitarie: ora è possibile la consultazione online

Sono disponibili sul sito web www.sistemats.it i servizi telematici rivolti a tutti i cittadini per la consultazione delle proprie spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (TS), per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico è possibile:

  • consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 trasmessi dagli erogatori di prestazioni sanitarie. E’ possibile esportare tali dati, nonché visualizzare alcune statistiche quali, ad esempio, la ripartizione delle spese, sia per tipologia erogatore che per tipologia di spesa, e la relativa distribuzione mensile;
  • segnalare eventuali incongruenze: le segnalazioni possono riguardare importi e classificazione della spesa, nonché la titolarità del documento fiscale. Il Sistema TS provvede a trasmettere telematicamente le segnalazioni al soggetto che ha effettuato l’invio, affinché possa procedere alla eventuale correzione dell’anomalia. Tale funzionalità è disponibile per i dati relativi all’anno 2019 (fino al 31 gennaio 2020);
  • esercitare l’opposizione all’invio di tali dati all’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale funzionalità è disponibile annualmente, solo nel mese di febbraio (secondo le indicazioni condivise con il Garante per la protezione dei dati personali).

Il Sistema TS non renderà disponibili all’Agenzia delle entrate i dati per i quali risulta la richiesta di opposizione da parte del cittadino.

Oltre alla consultazione dei dati, è possibile:

  • sui dati di spesa dell’anno in corso (es. anno 2019), segnalare eventuali incongruenze, ai fini della relativa correzione da parte dei soggetti che inviano i dati;
  • sui dati di spesa dell’anno precedente (es. anno 2018), selezionare, nel solo mese di febbraio, i dati per i quali esprimere la propria “opposizione”, impedendo in tal modo che tali dati di spesa siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata del cittadino, per la parte relativa alle spese sanitarie.

Modalità di accesso

L’accesso al servizio di consultazione è possibile accedendo sul sito www.sistemats.it mediante:

  • SPID;
  • Tessera sanitaria (TS e TS-CNS): per poter utilizzare la propria tessera sanitaria CNS, è necessario averla precedentemente attivata (secondo le indicazioni regionali);
  • credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate. (Così, comunicato pubblicato nel sito web del  Mef)