Legge Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in versione ufficiale tra rimodulazioni, rottamazioni, proroghe e crediti d’imposta

Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028».

 

 

Legge di Bilancio 2026 “ufficiale si compone di un unico articolo di 973 commi che recano la prima sezione e di successivi articoli dal 2 al 21 recanti la seconda sezione.

Di seguito, si elencano i principali interventi in materia fiscale e agevolazioni a imprese.

  • la revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, volta a ridurre dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell’IRPEF, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro (commi 3 e 4);
  • la revisione dell’imposta sostitutiva al 5 per cento per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi corrisposti in attuazione dei contratti collettivi degli anni 2024, 2025 e 2026, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle forme di partecipazione agli utili d’impresa ad 1 punto percentuale e l’innalzamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro, l’introduzione per l’anno 2026 di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15 per cento per le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanali e indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro (commi 7-12);
  • l’estensione all’anno 2026 una norma transitoria, già posta per l’anno 2025, che prevede, per i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50 per cento, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile (comma 13);
  • incremento da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (comma 14);
  • l’estensione a tutto il 2026 del regime di agevolazione IRPEF 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025 (comma 15);
  • la modifica della disciplina sulle locazioni brevi che nel confermare l’applicazione dell’aliquota ridotta al 21 per cento al primo immobile posseduto e quella del 26 per cento al secondo immobile, rende obbligatoria la qualificazione come attività d’impresa dal terzo immobile locato e non più, come nel precedente regime, dal quinto (comma 17);
  • il sostegno ai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, riconoscendo il trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno (commi 18-21);
  • la proroga per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica (sismabonus). Viene inoltre prorogato per l’anno 2026, alle medesime condizioni dell’anno 2025, il cosiddetto bonus mobili (comma 22);
  • incremento da 200.000 a 300.000 euro dell’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame. La norma eleva inoltre da 25.000 euro a 50.000 euro l’importo ridotto dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati dai familiari per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta (commi 25-26);
  • l’estensione per l’anno 2026 della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario (comma 27);
  • esclusione dall’incremento al 33 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Per tali prodotti l’aliquota dell’imposta resta al 26 per cento (comma 28);.
  • il raddoppio delle aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie, cosiddetta Tobin tax.  Si aumenta l’aliquota della cosiddetta Tobin Tax sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento) – (commi 29-31);
  • la riproposizione del regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci. Per le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili (commi 35 -40);
  • la riproposizione, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026 (comma 41);
  • la modifica alla tassazione delle plusvalenze nell’ambito della disciplina del reddito di impresa. Prevista la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:
    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in  cui sono realizzate (commi 42-43);

  • la riproposizione dell’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta, previo pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 10 per cento. Prevista la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (commi 44 e 45);
  • la revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso. Previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE (con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni) percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95 per cento del loro ammontare, a condizione che:
    (a) si detenga una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili;
    (b) la società che distribuisce utili rivesta una delle forme previste nell’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE;
    (c) la società che distribuisce utili risieda, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea;
    (d) la società che distribuisce è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
    (e) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno;
    (f) deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.
    Per i precedenti periodi di imposta, si riconosce la possibilità di presentare istanza di rimborso dell’IRAP riferita all’eccedenza rispetto al 5 per cento dei dividendi – perciò l’IRAP pagata sul 45 per cento di tali dividendi – che hanno concorso a formare il rispettivo valore della produzione netta, purché alla data del 1° gennaio 2026 sia ancora in corso il termine decadenziale di 48 mesi (commi 46-50);
  • gli interventi sul regime dei dividendi, con particolare riguardo all’accesso al “regime di esclusione”. Limitato l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES). Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026 (commi 51-55);
  • le modifiche al regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese. Disposto per gli intermediari finanziari una deroga al regime di deducibilità integrale – nell’esercizio di rilevazione contabile – delle svalutazioni e perdite attese su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 e, come risulta dalla modifica dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (“decreto IRAP”). Nello specifico, si stabilisce che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successi 3 (periodi d’imposta 2026-2029, per gli intermediari finanziari con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), per i crediti verso la clientela del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello di rilevazione delle perdite attese di cui all’IFRS 9 (c.d. “Expected loss model o ECL”) sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, in quote costanti, nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei 4 successivi (commi 56-58);
  • modifiche dell’imposizione fiscale sulle assicurazioni (Imposta sui premi assicurativi) dei rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione (commi 59-64);
  • modifiche in tema di valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Si consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio, con l’obbligo, in tal caso, di destinare una riserva indisponibile di utili. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, l’IVASS è demandato alla definizione, con proprio regolamento, delle modalità attuative e applicative di tale facoltà (commi  65-67);
  • l’introduzione di alcune modifiche relative alla disciplina del contributo straordinario sui margini di interesse (extraprofitti) delle banche (commi 68-73);
  • l’aumento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP per banche e assicurazioni (commi 74 e 75)
  • la sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA (commi 76-81);
  • le misure di definizione agevolata (cd. Rottamazione-quinquies) dei carichi affidati all’agente della riscossione. Si consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I commi 83 e 84 disciplinano le modalità di pagamento delle somme di cui al comma 82, consentendo il pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali di pari importo. I commi da 85 a 88 specificano la procedura per l’adesione alla definizione agevolata. I commi 89 e 90 recano alcune precisazioni riguardanti la determinazione delle somme da versare e gli importi eventualmente già versati. Il comma 91 elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Il comma 92 prevede che, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse. Il comma 93 dettaglia le modalità con cui il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato. Il comma 94 definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate. Il comma 95 disciplina il caso di inadempienza nel pagamento delle rate. Il comma 96 riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori nell’ambito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari e di concordato minore. Il comma 97 limita l’applicazione della definizione agevolata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada. Il comma 98 prevede l’applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata. Il comma 99 consente di estinguere anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione. Il comma 100 esclude invece dalla facoltà di estinzione i debiti inclusi nella c.d. “rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data. Il comma 101, infine, disciplina gli effetti della definizione agevolata per i bilanci dell’agente della riscossione e degli enti creditori. (commi  82-101);

 

Cosa prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle
(“Rottamazione-quinquies”)

 

I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

 

Ambito di applicazione

 

La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.

Attenzione: la norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

 

Come e quando presentare la domanda

 

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026 (comma 84).

 

Decadenza e perdita dei benefici

 

La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).

Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

 

 

  • le misure per la definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali. Introdotte una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali (comma 102). Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente (comma 103), nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata (comma 104). I commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata. Il comma 108 disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. Il comma 109 estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale. Il comma 110 abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi (commi da 102-110);
  • le misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Si inseriscono nuove procedure per contrastare l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA e per estendere la ritenuta d’acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa. In base a una nuova liquidazione automatizzata, le dichiarazioni IVA presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate a omesse dichiarazioni. L’ambito di applicazione della ritenuta a titolo d’acconto viene estesa ai contribuenti esercenti attività di impresa, con una ritenuta pari allo 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029 (commi 111-115);
  • le misure di contrasto alle indebite compensazioni. Si interviene sulla soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per importi superiori a 50.000 euro, la previgente soglia era di 100.000 euro, (comma 116);
  • l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si interviene sulla disciplina della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, permettendo all’Agente della riscossione di avvalersi dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, in modo da migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi (commi 117 -118);
  • l’aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato e la modifica delle aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante (commi 119-124 e 129);
  • il differimento al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax (minori entrate per 385 milioni nel 2026, (comma 125);
  • l’introduzione di un contributo, pari a 2 euro, a carico delle spedizioni di valore inferiore a 150 euro in arrivo dai Paesi terzi. Istituito un contributo – pari a 2 euro – per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci (commi 126-128);
  • allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Si parifica le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. Di conseguenza, soppresso il meccanismo di avvicinamento graduale istituito con l’articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025. Esclusi, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali dall’aumento dell’accisa e mantiene il regime favorevole – con accisa ridotta – per i biocarburanti (comma 129);
  • limiti alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Introdotte delle innovazioni con riguardo ai limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari. Nello specifico, per i soggetti OIC, le svalutazioni delle obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati. Con riferimento ai titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, invece, si introduce un criterio analogo a quello previsto per i titoli del circolante, ovverosia che le svalutazioni di tali titoli sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi. Tale disposizione trova applicazione anche per i soggetti IAS/IFRS con riferimento ai titoli obbligazionari che non sono detenuti per scopi di negoziazione; in tal caso si precisa che le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico (comma 130);
  • modificate le regole di determinazione del reddito d’impresa. Introdotte, in via sperimentale per il 2026 – istituendo un monitoraggio mediante indicazione in un apposito campo della dichiarazione dei redditi –  le seguenti disposizioni: il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie (comma 131, lettera a)); la deduzione di oneri connessi a piani di stock option (comma 131, lettera b)); e la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (comma 131, lettera c)). Ai sensi del comma 132, le operazioni di cui al comma 131, lettere da a) a c), dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (comma 131-132);
  • limiti alla deducibilità degli interessi passivi. La disposizione introduce una deduzione forfetaria “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con alcune eccezioni, per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029. Dal periodo d’imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi. Il comma 134 conferma le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato. Il comma 135, stabilisce che per le banche e gli altri enti e società finanziari, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 132. Il comma 136 dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d’imposta effetti solo sui versamenti a saldo (commi 133-136);
  • modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario. Si esclude, a determinate condizioni, l’applicazione di un’aliquota d’imposta addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario (comma 137);
  • modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento. Novellato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore (commi 138-139);
  • estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale. Modificato il D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 per includere alcuni soggetti attualmente esentati (agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente) nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Il comma 142 chiarisce che la normativa in via di approvazione sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026  (commi 140-142);
  • l’innalzamento dell’aliquota d’imposta concernente la rivalutazione di terreni e partecipazioni dal 18 al 21 per cento (comma 144);
  • esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito. Introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall’utilizzo delle somme. Le nuove disposizioni  si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026 (commi 145-146);
  • la detassazione del trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche (commi 237-239);
  • la rimodulazione del sistema di finanziamento dell’AGCOM attraverso un contributo annuale di natura tributaria (commi 273-275);
  • la maggiorazione dell’ammortamento ai fini IRES e IRPEF per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Riproposta la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili  sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V della legge in esame. La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a: (i) 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; (ii) 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; (iii) 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Sono altresì definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso e viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi (in particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0). Si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all’estero. A tal fine, è necessario che l’impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori (commi 427-436);
  • l’estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 e l’introduzione di un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0I commi 438-447, estendono agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028 (comma 438). Il comma 439 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 440 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 441 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Il comma 442 specifica ulteriori contenuti del suddetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comma 443 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.
    Il comma 444 estende per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all’anno. Il comma 445 disciplina i relativi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili che gli operatori economici prevedono di affrontare. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 446 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 447 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. I commi da 448 a 452, introducono un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate ed è utilizzabile solo in compensazione nell’anno 2026. Inoltre, la somma tra credito “principale” e integrativo non può superare l’importo originariamente richiesto e sono previste regole sulla rideterminazione e decadenza proporzionale in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere (commi 438-452);
  • l’istituzione nel Lazio di Zone franche doganali intercluse all’interno di aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e agglomerati industriali (comma 453);
  • il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura per investimenti in beni strumentali. Si prevede che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 sia concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa precisati al comma 457. (commi 454-459)
  • la rimodulazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura operanti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica). I commi 460 e 461 intervengono in materia di credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura” rideterminando, rispettivamente nelle percentuali del 58,7839 per cento e del 58,6102 per cento le percentuali del 15,2538% e del 18,4805 per cento che erano state individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025. Tali percentuali si riferiscono agli investimenti effettuati nel primo caso dalle micro imprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, nel secondo caso, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Sulla base dei dati forniti nella relazione tecnica gli oneri finanziari derivanti dalla rideterminazione in questione risultano pari a 133,289 milioni di euro per l’anno 2025. Il comma 462 prevede l’estensione del contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali site nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 all’anno 2026, finanziandolo. Prevede inoltre che siano agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.Il comma 463 prevede che per l’anno 2026 gli operatori economici comunichino all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026. Altresì, gli stessi dovranno comunicare, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall’agevolazione. Tali comunicazioni avverranno attraverso un modello di comunicazione approvato dal direttore dell’agenzia delle entrate (commi 460-466);
  • il sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (cd. nuova Sabatini), per ulteriori 200 milioni nel 2026 e 450 milioni nel 2027 (comma 468);
  • la possibilità di aumentare l’imposta di soggiorno, per i comuni presso i quali può essere istituita, anche nell’anno 2026 (comma 683-684);
  • misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017 (commi 574-579);
  • proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale (comma 580);
  • proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (comma 591);
  • esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria (comma 595);
  • proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale e comunale dell’IRPEF (commi 649-650);
  • proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva (comma 677);
  • previsione che le PA verifichino la regolarità fiscale degli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta presso le medesime, prima dell’erogazione delle somme previste. Si specifica che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo fino a cinquemila euro agli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare. In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore:

a) dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;

b) del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.

La disposizione in commento, aggiungendo il comma 1-ter all’articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 1972, si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 (comma 725);

  • l’introduzione di un acconto sul contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, pari all’85% dell’importo versato nell’anno precedente, da versare entro il 16 novembre, che costituirà un credito che potrà essere scomputato dai pagamenti dovuti, allo stesso titolo, a partire dal febbraio dell’anno successivo (comma 772);
  • disposizioni di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche (commi 853-856).
  • modifiche dell’aliquota dell’accisa sulla birra. In particolare, ridetermina nelle seguenti misure l’accisa:
    • per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;
    • per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Con riferimento al 2026 e 2027 l’aliquota risulta così diminuita rispetto alla misura di euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato attualmente in vigore (comma 859);

  • proroga il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Il credito d’imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026. Il comma 926 reca la copertura degli oneri mediante riduzione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della microelettronica (commi 925-926)
  • modifiche al regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee. Il comma 932, introduce la regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d’imposta prevista dalla legislazione vigente, deve necessariamente contenere. Si stabilisce che per le operazioni di acquisto di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali effettuate senza l’applicazione della ritenuta il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale deve risultare anche la regione di raccolta dei prodotti in oggetto (comma 932);
  • interventi sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE. I commi 934-936, demandano a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Altresì, estendono da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana (commi 934-936);
  • introduzione di benefici finanziari sotto forma di credito d’imposta per le cd. imprese energivore (commi 962-965).

 

Scarica il testo:
è disponibile il testo integrale della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2025, Suppl. ord. n. 42).

Link al testo della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028». Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025.

 

 

 




Manovra 2025. Le principali misure della legge n. 207/2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027».

Di seguito le principali misure della Legge di bilancio 2025.

 

 

Aggiornamento del 2/01/2024

 

Legge di bilancio 2025 – Disposizioni in materia di contributo unificato – Circolare ministeriale prot. DAG n. 265462.U del 30/12/2024

 

Legge di Bilancio 2025. Prime istruzioni in tema di contributo unificato

La legge di bilancio 2025, ha modificato (al commi 812 e ss) il D.P.R. 115/23002, introducendo importanti modifiche in materia di versamento del contributo unificato nei processi civili. Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2025, sull’iscrizione a ruolo delle cause. Per le prime istruzioni, vedi la circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – prot. DAG n. 265462.U del 30/12/2024.

Link al testo della circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – prot. DAG n. 265462.U del 30/12/2024, con oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2025 – (CU) CONTRIBUTO UNIFICATO – T.U. in materia di spese di giustizia – Modifiche in materia di contributo unificato nonché di somme spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Articolo 1, commi 812 e 813, L. 30 dicembre 2024, n. 207 – Nota informativa

 

 

Taglio del cuneo fiscale e aliquote IRPEF

 

Reso strutturale il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Con la nuova legge di bilancio il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi (decalage) tra i 32.000 e i 40.000 euro. Reso strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni (23, 35 e 43 per cento), già introdotta per il 2024, che prevede l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con l’applicazione dell’aliquota al 23% sugli imponibili fino a 28.000 euro lordi (anziché fino a 15.000 euro).

Sono quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Le due misure (taglio del cuneo e accorpamento delle prime due aliquote IRPEF) determinano un effetto complessivo pari a circa 18 miliardi annui (cfr. articolo 1, commi da 2 a 9).

 

Aumento detrazioni per scuole

 

Viene innalzato, a regime, a 1.000 euro per alunno o studente delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

In dettaglio la norma modifica l’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi elevando la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi da 800 euro a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (cfr. articolo 1, comma 13).

 

Bonus elettrodomestici

 

Per sostenere la competitività dell’industria, l’occupazione e l’efficienza energetica domestica, nel 2025 è previsto un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il contributo è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro (cfr. articolo 1, commi da 107 a 111).

 

Detrazioni

 

Introdotto un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro, garantendo però maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni. Esclusi anche gli investimenti in start-up e Pmi innovative. La detrazione potrà arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000 la detrazione massima sarà di 8.000 euro. È inoltre previsto lo stop alle detrazioni per i figli oltre i 30 anni, con l’eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età (cfr. articolo 1, comma 10).

 

Sale da 30mila a 35mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o da pensione che permette di beneficiare della flat tax al 15%

 

Per l’anno 2025 è elevato da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario. La norma modifica il comma 57, lettera d-ter) dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che preclude la possibilità di avvalersi del regime forfetario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro. Tale soglia è elevata a 35 mila euro (cfr. articolo 1, comma 12).

 

Imposta sui servizi digitali e imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività

 

Viene modificato il campo soggettivo di applicazione dell’imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax), mantenendo la sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo (cfr. articolo 1, commi 21 e 22). Viene chiarito, con una norma di interpretazione autentica, che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi è pari al 26 per cento (cfr. articolo 1, comma 23).

Apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, innalzando la relativa aliquota al 33 per cento ed eliminando la soglia di esenzione pari a 2 mila euro (cfr. articolo 1, commi da 24 a 29).

 

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

 

Introdotto a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva del 18 per cento. Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno (cfr. articolo 1, comma 30).

 

Assegnazione agevolata di beni ai soci

 

Riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci. La nuova disposizione prevede che le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili (cfr. articolo 1, commi da 31 a 36).

 

Estromissione dei beni delle imprese individuali

 

Riproposto per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. La norma precisa, altresì, che i versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente e che gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1º gennaio 2025 (cfr. articolo 1, comma 37).

 

IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro

 

Disposta l’imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro. Stante l’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d’imposta. Con riguardo alle liti pendenti in materia, in ogni stato e grado di giudizio, su istanza di parte, si riconosce la possibilità di definire le stesse mediante il versamento della maggiore IVA accertata, senza pagamento di interessi e sanzioni (cfr. articolo 1, commi da 38 a 44).

 

Concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori

 

Modificata la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (cfr. articolo 1, comma 48).

 

Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

 

Novellata la disciplina dell’IVA al fine di assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia (cfr. articolo 1, comma 49).

 

Applicazione flat tax al 5% agli straordinari degli infermieri

 

Dal 2025 gli straordinari degli infermieri saranno tassati con la flat tax al 5%. In particolare, stabilito che i compensi per il lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN sono assoggettati a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%. Tale imposta è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dal 2025, fatto salvo quando previsto dall’art. 51, comma 1, secondo periodo, T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986). Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi (cfr. articolo 1, commi 354 e 355).

 

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

 

Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza). Disposta una proroga dell’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due. Definiti, altresì, i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo, in via generale, che per ciascuno dei periodi d’imposta in cui è vigente l’incentivo fiscale de quo non si debba tener conto dei relativi effetti. (cfr. articolo 1, commi 399 e 400).

 

Detassazione premi di produttività

 

Prorogata fino al 2027 la riduzione – dal 10% al 5% – dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa. Estesa ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concernono esclusivamente i lavoratori dipendenti privati (cfr. articolo 1, comma 385).

 

Fringe benefit – Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati

 

Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell’anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Più nel dettaglio, introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025; l’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza (cfr. articolo 1, commi da 386 a 389).

 

Fringe benefit – Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori

 

Confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Più nel dettaglio, previsto, limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore  per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits); il regime transitorio in esame è identico a quello previsto per il periodo d’imposta 2024. Il regime transitorio più favorevole consiste: nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori; nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale (cfr. articolo 1, commi 390 e 391).

 

IRES premiale per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

 

Riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES per le imprese che reinvestono l’80% degli utili, di cui almeno il 30%per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumano l’1% di lavoratori in più. In pratica, riconosciuto, per il solo periodo d’imposta 2025, a determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata IRES del 20 per cento in luogo di quella ordinaria del 24 per cento. Le disposizioni medesime prevedono, altresì, specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, da tale agevolazione (cfr. articolo 1, commi da 436 a 444).

 

Bonus quotazione – Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese

 

Per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene prorogato per tre anni il credito d’imposta del 50% delle spese di consulenza sostenute. Disposta un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 al credito d’imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione. Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di utilizzo del medesimo credito d’imposta (cfr. articolo 1, comma 449).

 

 

Vedi anche: “Legge di Bilancio 2025: conferma strutturale dei tre scaglioni dell’IRPEF, revisione del cuneo fiscale, decontribuzione Sud, ADI, SFL e altre le misure per lavoratori e imprese

 




Legge di Bilancio 2025. Camera ha votato la fiducia | Approvazione finale attesa in tarda serata

 

Aggiornamento del 21.12.2024 – Approvata legge di bilancio

Nella seduta di venerdì 20 dicembre l’Assemblea della Camera, con 204 voti favorevoli, 110 contrari e 6 astenuti, ha approvato il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (C. 2112-bis-A). Il provvedimento passa al Senato.

In precedenza, con 211 sì e 117 no, ha votato la fiducia posta dal governo sul medesimo provvedimento. 

 

Con 211 sì e 117 no la Camera ha votato la fiducia, posta dal Governo, sul disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Approvazione finale della Camera attesa in tarda serata. Il testo passerà così, senza modifiche, all’esame del Senato.

Di seguito le novità fiscali più rilevanti della consueta “giungla” di 908 commi

Preleva il Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2025 E bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – (AC. 2112-bis-A).

In materia fiscale, il disegno di legge di bilancio stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024. A favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20.000 euro si riconosce una somma calcolata per classi in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito – che non concorre alla formazione del reddito – e una detrazione in cifra fissa, anche in tal caso in misura differenziata al crescere del reddito fino alla soglia dei 40.000 euro. Si prevedono inoltre una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a settantacinquemila euro nonché limitazioni alle detrazioni per familiari a carico.

Nel corso dell’esame in sede referente, sono state introdotte, con riferimento all’imposizione dei redditi sulle persone fisiche, modifiche alla disciplina relativa ai limiti alle detrazioni sopra descritta, escludendo le somme investite nelle startup innovative e quelle investite nelle PMI innovative dal computo complessivo degli oneri e delle spese da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione della norma, prevedendo inoltre, per il 2024, le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR ed è stata integrata la detrazione per carichi di famiglia anche ai figli del solo coniuge deceduto di età compresa fra i 21 e i 30 anni, conviventi con il coniuge superstite.

Viene inoltre innalzata da 1.000 a 1.100 euro la detrazione per il mantenimento dei cani guida.

E’ stata inoltre elevata da 30 a 35 mila euro la soglia limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell’anno precedente fino alla quale i soggetti percettori possono avvalersi del regime forfetario.

 Sono infine aumentati i limiti di reddito e l’importo massimo delle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione, rispetto alle quali viene riconosciuta la tassazione agevolata al 5% (imposta sostitutiva dell’IRPEF sulle mance).

Viene ridotto dal 65% al 54% il limite all’uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE conseguente ai differimenti dei componenti negativi di reddito disposti dai commi precedenti, con riguardo alla determinazione del reddito imponibile del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Con riferimento all’imposta sui servizi digitali viene reintrodotto, rispetto al testo originario del disegno di legge di bilancio, il solo limite minimo di 750 milioni di euro per quanto concerne i ricavi totali di qualunque natura ovunque realizzati, quale presupposto per l’applicazione dell’imposta e viene introdotto, altresì, in luogo dell’attuale versamento dell’imposta in una unica soluzione, un acconto, da versare entro il 30 novembre dell’anno solare in cui sorge il presupposto d’imposta, pari al 30 per cento dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente.

Viene elevata al 33 per cento (anziché al 42 per cento, come era prevista nel disegno di legge di bilancio) l’aliquota della imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in cripto attività, per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Viene, altresì, eliminata la soglia di esenzione di 2 mila euro attualmente vigente ai fini della loro tassazione e della deducibilità dell’eccedenza delle relative minusvalenze sulle plusvalenze, con conseguente ampliamento della base imponibile.

Si prevede la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.

Viene inoltre chiarito l’ambito applicativo del regime addizionale IRPEF del 10 per cento previsto per le forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock option ai dirigenti del settore finanziario.

Si eleva dal 16% al 18% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni.

Per quanto riguarda la fiscalità di vantaggio per le imprese viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti commerciali o non residenti i crediti d’imposta che destinino a riserva una quota minima dell’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 di una quota pari ad almeno il 30 per cento e che destinino una quota di tali utili accantonati di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro, a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi di cui al credito d’imposta Transizione 4.0 e di beni strumentali Transizione 5.0. Sono introdotte modifiche al regime dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, viene incrementato il limite di spesa per il credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.

Viene altresì riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 prevedendo il versamento in due rate di un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Con riferimento all’IVA si prevede l’imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro e si assoggetta all’aliquota del 5 per cento IVA i corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma. Si estende il meccanismo di reverse charge “interno” (o inversione contabile) di cui all’articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

Con riferimento alle imposte ipotecarie si prevedono alcune modifiche riferiti ai territori cui si applica il sistema catastale tavolare (provincia di Bolzano).

In materia di accise si prevede a decorrere dall’anno 2025, l’applicazione a regime dell’aliquota di accisa ridotta pari al 50 per cento per i microbirrifici (fino a 10 mila ettolitri), e si prevede una riduzione di accisa anche per i birrifici con produzione tra 10 mila e 30 mila ettolitri e da 30 a 60 mila ettolitri.

Per quanto riguarda i giochi viene ridefinita l’aliquota dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nonché il regime fiscale dei compensi degli addetti alle corse ippiche.

Con riguardo alla fiscalità locale sono modificate la disciplina del presupposto del Canone unico patrimoniale di competenza comunale per le insegne pubblicitarie e si precisa cosa debba intendersi per maggior gettito accertato e riscosso con riguardo agli accertamenti IMU e TARI e cosa si intenda invece per adempimento spontaneo.

 




Decreto proroghe (D.L. n. 132/2023). Il Senato approva. Il Ddl passa alla Camera

Giovedì 16 novembre, con 98 voti favorevoli e 60 contrari, l’Assemblea Senato della Repubblica ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132/2023 in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899), nel testo licenziato dalla Commissione Finanze (di seguito riportato) e incardinato mercoledì 15 novembre con la relazione della senatrice Zedda.

Tra le novelle si segnala l’inserimento dell’articolo 3-bis,  che riapre i termini del cd. ravvedimento speciale, disciplinato dall’articolo 1, commi 174-178 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un’unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.

Più in dettaglio le norme in esame consentono ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023 (termine per il versamento della prima rata, ovvero dell’intero importo del quantum dovuto, nonché per la regolarizzazione) non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale (regolarizzazione di cui al menzionato articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) di procedere comunque alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste ex lege, se versano le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.

L’agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Sul punto si vedano anche i seguenti documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate:

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Tregua fiscale. La circolare con le risposte delle Entrate ai quesiti di ordini professionali, associazioni di categoria o formulati in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 20 marzo 2023: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159) – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria – Risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023 – Art. 1, commi da 153 a 251, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Il testo licenziato dalla Commissione Finanze del Senato

 

Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023.

Testo del decreto-legge Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Disposizioni urgenti in materia di proroga
di termini normativi e versamenti fiscali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto »;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante « Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi »;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante « Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario »;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) »;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 »;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante « Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali »;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose »;
Visto l’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante « Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina »;
Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante « Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo »;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri »;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 »;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, recante « Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi »;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, recante « Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina »;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante « Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale »;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante « Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali »;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante « Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025 »;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale »;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini legislativi, di consentire la rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi dei soggetti aventi residenza, sede legale o operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, di consentire la prosecuzione dei pagamenti ad opera del fondo indennizzi risparmiatori, di tutelare i lavoratori dipendenti cosiddetti « fragili », nonché al fine di garantire la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa in materia sanitaria, universitaria, di istruzione, di giustizia militare e di organizzazione amministrativa;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare i termini per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione Ucraina, nonché di prorogare lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di consentire agli uffici competenti di gestire in modo ottimale tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio per il 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1. Articolo 1.
(Termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione) (Differimento di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione)
1. Il termine di cui all’articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione, è differito al 31 dicembre 2023. Identico.
Art. 1-bis.
(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)
1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.
2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all’assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.
3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:
a) l’immobile è occupato dall’assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;
b) il proprietario dell’immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell’indennità di occupazione.
4. Al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell’immobile.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1.
Articolo 2. Articolo 2.
(Rideterminazione del valore delle cripto-attività) (Proroga di termini per il versamento dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività)
1. All’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « al 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 15 novembre 2023 ». 1. All’articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 novembre 2023 ».
1-bis. Il comma 3-quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato.
Articolo 3. Articolo 3.
(Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi) (Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)
1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023. 1. Identico.
2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l’istituto del ravvedimento. 2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che siano state già versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l’istituto del ravvedimento.
2-bis. All’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».
2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell’oggetto sociale, finalizzate tra l’altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restandone l’autonomia finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell’ISTAT di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall’articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2-quater. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: « 20 novembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2023 ».
Articolo 3-bis.
(Differimento dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale)
1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.
Articolo 4. Articolo 4.
(Assegnazione agevolata ai soci) (Proroga di termini per l’assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva)
1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico:
a) al comma 100, le parole: « 30 settembre 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 »; a) al comma 100, le parole: « 30 settembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 »;
b) al comma 105, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ». b) identica.
Articolo 5. Articolo 5.
(Fondo indennizzi risparmiatori) (Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori)
1. Il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è differito al 15 ottobre 2023. Identico.
Articolo 5-bis.
(Differimento di termini per l’esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l’umanità)
1. All’articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati sino al 31 dicembre 2023 ».
Articolo 6. Articolo 6.
(Proroga termini finanziari) (Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali)
1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d’imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024. 1. Identico.
1-bis. All’articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « 31 marzo 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ». Entro il termine modificato ai sensi del primo periodo la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle facoltà di cui all’articolo 2, commi 4-duodecies, con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a tre anni.
1-ter. Nelle more dell’approvazione della riforma del quadro di governance economica dell’Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell’indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei predetti anni i parametri relativi al surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e al rispetto del patto di stabilità interno devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell’equilibrio di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell’importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Articolo 6-bis.
(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)
1. All’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « entro il 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2023 ».
Articolo 6-ter.
(Proroga del termine di decorrenza dell’obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell’IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali)
1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno d’imposta 2025.
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 850 è sostituito dal seguente:
« 850. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 853 è sostituito dal seguente:
« 853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d’Aosta l’importo del concorso è versato dalla regione all’erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può comunque essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata ».
Articolo 6-quater.
(Differimento di termini in materia di investimenti)
1. All’articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
Articolo 6-quinquies.
(Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali)
1. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2026 ».
Articolo 7. Articolo 7.
(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale) (Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l’utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale)
1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico.
a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 »;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 ».
2. All’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: 2. Identico.
a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 »;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 ».
3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l’anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l’integrazione del Fondo di cui all’articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L’integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa. 3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l’anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l’integrazione del Fondo di cui all’articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di concedere misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L’integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.
3-bis. Al comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
Articolo 7-bis.
(Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili)
1. All’articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole da: « dal 2023 » fino a: « della direttiva (UE) 2018/2001, » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025 ».
Articolo 7-ter.
(Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)
1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all’articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall’articolo 3 duodecies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l’osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:
a) i medesimi impianti siano inseriti dalla società Terna S.p.A. nell’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell’articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) la Terna S.p.A. dichiari che un’eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell’esercizio del sistema elettrico;
c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell’esercizio del sistema elettrico.
Articolo 7-quater.
(Disposizioni in materia di continuità territoriale)
1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l’anno 2023.
2. All’articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « e Lampedusa » sono sostituite dalle seguenti: « , di Lampedusa e d’Elba ».
3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto dell’isola d’Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell’importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l’isola d’Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 8. Articolo 8.
(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili) (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)
1. All’articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa. ». 1. Identico.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.674.243 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 1.674.243 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Articolo 8-bis.
(Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo)
1. All’articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».
Articolo 9. Articolo 9.
(Proroga di termini in materia sanitaria) (Proroga di termini in materia sanitaria)
1. All’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 1° ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° dicembre 2023 ». 1. Identico.
1-bis. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 30 novembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».
1-ter. All’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 30 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 ».
1-quater. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ». Con riferimento alle misure di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l’anno 2024. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 150 del 2020, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all’articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è abrogata.
1-sexies. All’articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: « ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria » sono sostituite dalle seguenti: « o di Azienda per il governo della sanità della regione Calabria – Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, dalla stazione unica appaltante della regione Calabria ».
1-septies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelli derivanti dall’adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all’accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l’anno 2024 e di 38,6 milioni di euro per l’anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per l’anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.
1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l’anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1-quater, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Articolo 9-bis.
(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)
1. All’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l’esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l’utilizzo delle risorse dell’Unione europea, nazionali e regionali già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture dei trasporti con apposito decreto, entro il 15 dicembre 2023, dispone l’esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell’utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».
Articolo 10. Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di università e di istruzione) (Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico)
1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell’ambito della tornata dell’Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all’articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 7 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 7 dicembre 2023 ». 1. Identico.
2. Fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 2. Fino al 31 dicembre 2023 è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-bis. Il termine previsto per l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all’articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.
2-ter. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « entro l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l’anno 2024 ».
2-quater. All’articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « a decorrere dal 1° settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° dicembre 2023 ».
2-quinquies. All’articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « per l’anno scolastico 2021/2022 e per l’anno scolastico 2022/2023 nonché per l’anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ».
Articolo 10-bis.
(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)
1. All’articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2025 »;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall’adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l’operatività delle linee guida di cui all’articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».
Articolo 10-ter.
(Proroga dei termini per l’accesso all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)
1. All’articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) le parole: « 31 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 ».
Articolo 10-quater.
(Proroga di termini in materia sportiva)
1. All’articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la parola: « settembre » è sostituita dalla seguente: « ottobre » e le parole: « entro il 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre ».
Articolo 11. Articolo 11.
(Proroga del termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare) (Proroga del termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)
1. Il termine previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 31 gennaio 2024. Identico.
Articolo 11-bis.
(Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo)
1. Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.
2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l’accertamento della rappresentatività di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.
Articolo 12. Articolo 12.
(Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) (Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)
1. Per l’anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, è prorogato al 31 gennaio 2024. 1. Per l’anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è prorogato al 31 gennaio 2024.
Articolo 13. Articolo 13.
(Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina) (Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)
1. Per l’anno 2023, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità. 1. Per l’anno 2023, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nel corso della predetta annualità.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.
Articolo 13-bis.
(Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione)
1. In coerenza con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l’affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l’importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 14. Articolo 14.
(Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Avvocatura dello Stato) (Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Avvocatura dello Stato)
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « da adottare con le modalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall’articolo 1, comma 5, del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 ». 1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « da adottare con le modalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall’articolo 1, comma 5, del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ».
2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’Avvocatura dello Stato. 2. Identico.
2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all’articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:
« 1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l’anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dal 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si può procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni ».
2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 14-bis.
(Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio)
1. All’articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
2. Il termine di cui all’articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.
3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l’anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Articolo 15. Articolo 15.
(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza) (Proroga di termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)
1. Il termine massimo di cui all’articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d’ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all’articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003. 1. Identico.
1-bis. All’articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali ».
Articolo 15-bis.
(Proroga di termine in materia di misure a tutela dell’interesse nazionale nel settore degli idrocarburi)
1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
Articolo 15-ter.
(Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte)
1. I termini di cui ai commi 7 e 13 dell’articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.
Articolo 15-quater.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, le parole: « concreta ed effettiva » sono soppresse;
b) all’articolo 73, comma 4, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».
Articolo 15-quinquies.
(Proroga del termine per l’operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)
1. Al fine di assicurare l’operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », all’articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « e 2021 » sono inserite le seguenti: « e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.
Articolo 15-sexies.
(Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)
1. All’articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 »;
b) al comma 2, le parole: « è di un anno, prorogabile per due anni » sono sostituite dalle seguenti: « è fissata fino al 31 dicembre 2024 ».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l’anno 2023 e 100.000 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 16. Articolo 16.
(Disposizioni finanziarie) (Disposizioni finanziarie)
1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Identico.
Articolo 16-bis.
(Disposizioni per aree terremotate)
1. All’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 15, altresì nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario ».
2. All’articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « nelle medesime funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse ».
Articolo 17.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 2023
MATTARELLA
MeloniPresidente del Consiglio dei ministri
GiorgettiMinistro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio



SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35 del 2023

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Commenti 

 

Investimenti in beni strumentali nuovi 4.0: profili fiscali e contabili del credito di imposta
di Marco Orlandi

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Tassazione delle attività digitali
(Cripto-attività, cripto-valute, valute virtuali, token e bitcoin)

 

Cripto-attività. Qualificazione giuridica e disciplina tributaria (ante e post legge di bilancio 2023)

Circolare dellAgenzia delle Entrate n. 30 E del 27 ottobre 2023: «CRIPTO-ATTIVITÀ – Qualificazione giuridica delle cripto-attività – Disciplina delle imposte sui redditi (ante e post legge di bilancio 2023) – Regime IVA – Imposta di bollo – Imposta sul valore delle cripto-attività – Imposta sulle successioni e donazioni – Rideterminazione del valore delle cripto-attività – Regolarizzazione delle cripto-attività – Obblighi di monitoraggio fiscale – Art. 1, commi da 126 a 147, della L. 29/12/2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)Provvedimento 07/08/2023, prot. n. 290480Regolamento (UE) 2023/1114»

 

Documenti normativi e di prassi richiamati dalla circolare:

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2023 alcuni orientamenti di prassi devono essere ritenuti superati.
Vedi i dettagli nella circolare n. 30/2023.

 Prassi:

Legislazione:

 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Inps

 

Riforma dello Sport – Lavoratori sportivi – Obblighi contributivi

 

Riforma dello sport. Istruzioni sulla nuova disciplina del lavoro sportivo e sugli obblighi relativi alliscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e alla Gestione Separata

Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate, Pensioni, Ammortizzatori Sociali, Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 88 del 31 ottobre 2023: «RIFORMA DELLO SPORT – Riforma della disciplina del c.d. lavoro sportivo – Lavoratori sportivi – Definizione – Il lavoro sportivo nei settori del professionismo e del dilettantismo – Le diverse forme (natura) di rapporto nel settore sportivo – Disciplina del lavoro subordinato sportivo -Regime contributivo dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi – Regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata – Lavoratori sportivi del settore dilettantistico e lavoratori con attività amministrativo-gestionale – Rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120 – Art. 2, comma 26, della L. 08/08/1995, n. 335»

 

Vedi anche:

 

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I chiarimenti “definitivi” sulla tassazione delle cripto-attività introdotta dalla legge di Bilancio 2023

Pronti i chiarimenti del Fisco sulla tassazione delle cripto-attività introdotta dall’ultima legge di Bilancio: dopo essere stata aperta ai contributi degli operatori nel corso della consultazione pubblica dello scorso giugno, la circolare del Agenzia delle entrate n. 30 del 27 ottobre 2023 arriva ora in veste definitiva. Il documento di prassi ripercorre il quadro normativo europeo e fissa il perimetro della norma (Legge n. 197/2022 (commi da 126 a 147) che ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).

 

La nuova disciplina

 

Sono definite cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari. Per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente. Le stesse plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali (se l’operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.

 

La territorialità

 

La circolare ricorda che si considerano prodotti in Italia i «redditi diversi» (art. 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti. Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso alle stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come, ad esempio, chiavette Usb) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato. A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

 

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

 

Prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che lo stesso valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva pari al 14%. Per beneficiare di questo regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle tre rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023. Il documento di prassi ricorda infine le regole per la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno indicato in dichiarazione i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2023)




Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea la direttiva che rafforza la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali (DAC 8)

La direttiva DAC 8 (direttiva n. 2023/2226) modifica le norme dell’UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Le modifiche riguardano principalmente la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni sui proventi delle operazioni in cripto-attività e di informazioni sui ruling fiscali preventivi per i soggetti privati più facoltosi (ad alto patrimonio netto).

L’obiettivo della direttiva è rafforzare il quadro legislativo esistente ampliando l’ambito di applicazione degli obblighi di registrazione e di comunicazione e la cooperazione amministrativa generale delle amministrazioni fiscali.

Saranno contemplate nuove categorie di attività e di reddito, come le cripto-attività. La direttiva riguarda un’ampia gamma di cripto-attività e si basa sulle definizioni contenute nel regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA). Nell’ambito di applicazione sono incluse anche le cripto-attività emesse in modo decentrato, gli stablecoin, compresi i token di moneta elettronica, e alcuni token non fungibili (NFT).

Link al testo della Direttiva (Ue) 2023/2226 del Consiglio UE del 17 ottobre 2023 recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscalePubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea del 24 ottobre 2023, Serie L – (G.U.U.E. L 24/10/2023)




Sanatoria della mancata emissione di scontrini e ricevute. Al via lo speciale ravvedimento del “Decreto energia”

Con la pubblicazione del “Decreto energia nella Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso, 29 settembre, diventa operativa la norma che consente di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con partita Iva. In particolare, in base a quanto disposto dal D.L. n. 131/2023 (art. 4), i contribuenti che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni possono mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni sono state già constatate con un processo verbale.

 

In cosa consiste la regolarizzazione

 

Il D.L. n. 131, in vigore dal 30 settembre, ha introdotto la possibilità di regolarizzare una o più mancate certificazioni di corrispettivi (articolo 6, commi 2-bis e 3, del D.Lgs. n. 471/1997) tramite l’istituto del ravvedimento operoso, quindi con sanzioni ridotte, anche nel caso in cui queste violazioni siano già state constatate dall’Amministrazione finanziaria.

È il caso, per esempio, del commerciante che ha ricevuto il pagamento ma non ha poi certificato i corrispettivi (emettendo i relativi “scontrini”).

 

Quali violazioni possono essere regolarizzate

 

Rientrano nel perimetro della norma le violazioni già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, purché il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre 2023, mentre restano escluse quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento. Inoltre, le violazioni così regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2023)




In Gazzetta i decreti “Proroghe” e “Energia”

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 i Decreti Legge “Proroghe “e “Energia” con la sanatoria speciale per gli scontrini.

Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante: «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

 

Ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi

 

L’articolo 4 del D.L. “Energia“, rubricato: (Violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi) consente ai contribuenti che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche qualora le stesse siano state già oggetto di constatazione non oltre la data del 31 ottobre 2023.

La regolarizzazione è consentita a condizione che il contribuente non abbia ricevuto la notifica dell’atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023.

Precisato, infine, che ove la regolarizzazione abbia ad oggetto le violazioni relative agli obblighi di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ovvero quelle relative all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di queste ultime non si tiene conto ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

 

Regolarizzazione” quadro RS (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022 forfetari entro il 30 novembre 2024

 

Con la pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 132/2023 prorogato il termine entro il quale i contribuenti in regime forfetario potranno “regolarizzare” il RS  (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022.  In particolare, l’articolo 6 del D.L. “Proroghe“, dispone che gli obblighi informativi obbligatori richiesti, ai sensi dell’articolo 1 comma 73 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai contribuenti in regime forfetario, che hanno compilato la sezione II del quadro LM relativo al periodo d’imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Al riguardo, si rappresenta che le comunicazioni/lettere di compliance inviate ai destinatari sono comunicazioni “bonarie” finalizzate ad avvisare il contribuente della presenza di possibili irregolarità per consentirgli, eventualmente, di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto, tali comunicazioni non costituiscono atti di contestazione né di irrogazione di sanzioni. Inoltre, si rappresenta che, per il periodo d’imposta 2021, non risultano atti di contestazione notificati dall’Amministrazione finanziaria, quanto meno in un numero significativo, per i quali esiste un collegamento diretto tra la generica sanzione unitaria e la specifica fattispecie prevista dalla disposizione. 

 

 




D.L. Proroghe. Assegnazioni e cessione agevolata dei beni ai soci al 30 novembre con versamento unico e imposta sostitutiva cripto-attività al 15 novembre 2023

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, di mercoledì 27 settembre 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

 

Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

 

Il testo, tra l’altro:

  • proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui;
  • proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività;
  • rimette in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;
  • proroga al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
  • differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all’indennizzo (FIR) deve comunicare l’eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell’accredito;
  • anticipa, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023;
  • proroga, dal 1° ottobre al 1° dicembre 2023, la vigenza in carica dei componenti della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), operante presso l’AIFA;
  • proroga, dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023, il termine per il completamento dei lavori relativi alle candidature per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) dei professori universitari di prima e seconda fascia;
  • autorizza la spesa di 55,6 MLN di euro per l’anno 2023 per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, a valere sulle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020 (PON Istruzione 2014-2020);
  • nelle more della realizzazione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum, al fine di consentire l’efficace espletamento delle operazioni di verifica relative alle richieste, si prevede che l’Ufficio centrale per il referendum possa avvalersi – fino al 31 dicembre 2026 – di ulteriore personale (anche diverso da quello in servizio, a qualsiasi titolo, presso la Corte di cassazione);
  • proroga, dal 30 settembre al 30 novembre 2023, il temine entro il quale deve essere adottato il DPCM concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e le politiche sociali.



SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2023

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Commenti

 

 

La rinuncia del socio amministratore al TFM. Ricostruzione del precedente orientamento e note sull’addio all’incasso giuridico
di Marco Orlandi

Le c.d. fatture soggettivamente inesistenti: il punto di vista della giurisprudenza e l’importante art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992. L’intreccio con i “risultati” emergenti dal penale tributario possono essere di siderale importanza
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

Operazioni soggettivamente inesistenti. Onere della prova

 

Contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti. Le prove a carico del Fisco per la negazione del diritto di detrazione dell’IVA

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 15749 del 5 giugno 2023: «PROVA CIVILE – Prova per presunzioni – Accertamento del giudice di merito – Valutazione frazionata dell’insieme degli indizi pur raccolti e sottoposti al suo esame – Esclusione – Valutazione globale degli indizi – Necessità – Omissione – Censurabilità in Cassazione – Ammissibilità – Fattispecie – Art. 2729 cod. civ. • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Detrazioni – Fatturazione delle operazioni – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria – Elemento soggettivo – Sistema del “reverse charge” – Indicazione di fornitore fittizio – Diritto alla detrazione – Esclusione – Condizioni»

 

Vizi della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73

 

Omessa indicazione di credito di imposta in dichiarazioni precedenti. Ammesso il riconoscimento a “posteriori” con l’impugnazione della cartella

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 13902 del 19 maggio 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione annuale – Omessa indicazione di credito di imposta nelle dichiarazioni precedenti – Errori ed omissioni in danno del contribuente – Emendabilità – Recupero credito di imposta – Opposizione alla maggior pretesa dell’amministrazione – Ammissibilità – Possibilità per il contribuente di dimostrarne la sussistenza – Fondamento – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Possibilità – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Artt. 53 e 97 Cost. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – DICHIARAZIONE ANNUALE -Mancata indicazione di crediti d’imposta nella dichiarazione dei redditi – Liquidazione ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/73 – Recupero credito di imposta – Riportabilità nelle dichiarazioni successive – Possibilità per il contribuente di dimostrarne la sussistenza – Fondamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 53 e 97 Cost.»

 

 

 Vizi della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato
ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 tra emendabilità delle dichiarazioni, tassatività delle ipotesi e obblighi motivazionali della cartella

Breve excursus sulle questioni interpretative affrontate dalla Corte di Cassazione

 

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Operazioni soggettivamente inesistenti – Applicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992

 

Frode “carosello” perpetrata attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Le prove, ex art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, a carico del Fisco

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina – Sezione II – Sentenza n. 599 del 27 giugno 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Detrazioni – Fatturazione delle operazioni – Frode carosello – Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione IVA – Prova del cessionario/committente di aver adempiuto in buona fede mediante produzione di documentazione – Necessità che l’Amministrazione finanziaria dimostri la consapevolezza dell’acquirente – Affermazione – Applicabilità dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, introdotto con l’art. 6 della L. 31/08/2022, n. 130 – Sussistenza»

 

 

Legislazione

 

Imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri

 

Affrancamento ed eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere. Approvate le regole attuative

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2023: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nell’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri», coordinato con il testo della Relazione illustrativa

 

Decreto-Legge “Lavoro 2023” convertito in Legge
D.L. 04/05/2023, n. 48, conv., con mod., dalla L. 03/07/2023, n. 85

 

La sintesi del contenuto del decreto-legge in tema di lavoro

Il testo del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, conv., con mod., dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro» – Artt. 23, 23-bis, 24, 26, 39, 40 e 45Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Decreto enti pubblici e proroghe versamenti fiscali
D.L. 10/05/2023, n. 51, conv., con mod., dalla L. 03/07/2023, n. 87

 

Le disposizioni per le proroghe dei versamenti fiscali 2023

Il testo del Decreto-Legge 10 maggio 2023, n. 51, conv., con mod., dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» – Artt. 4, 4-sexies e 14 Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

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Decreto enti pubblici e proroghe versamenti fiscali (Rottamazione-quater, Soggetti Isa, Cripto-attività). In Gazzetta il decreto-legge n. 51 convertito in legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.155 del 5 luglio 2023 la legge 3 luglio 2023, n. 87 di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge n. 51 del 2023, recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale».

 

Le proroghe di termini in materia fiscale

 

L’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, conv., con mod., dalla legge di 3 luglio 2023, n. 87, dispone la proroga di termini in materia fiscale.

Comma 1: La disposizione posticipa al 30 giugno 2023 termine di presentazione delle domande di adesione alla c.d. rottamazione-quater (prevista dall’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022), in precedenza fissato al 30 aprile 2023 e, di conseguenza, dispone il differimento della scadenza della prima o unica rata di pagamento al 31 ottobre 2023 (anziché al 31 luglio 2023), lasciando, invece, inalterate le scadenze delle altre rate di pagamento.

Vedi anche, rottamazione-quater: adesioni fino al 30 giugno, prima rata entro ottobre | Online le nuove faq su rottamazione cartella. Per ulteriori informazioni consulta l’area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Comma 2: reca disposizioni concernenti l’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, posticipando al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l’efficacia della misura di cui all’articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 241 del 1997, mantenendo la modalità di trasmissione (cartacea) delle schede relative all’8, al 5 e al 2 per mille previste dal DM n. 164 del 1999.

Comma 2-bis: proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni per l’applicazione dell’IVA alle associazioni. Inserito in sede di conversione, sospende fino al 1° luglio 2024 la vigenza delle disposizioni modificative dell’articolo 4 del D.P.R 633 del 1972, in materia di esercizio di imprese.

Comma 3: prevede l’indizione delle elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che queste abbiano luogo entro il 30 settembre 2023.

Comma 3-quinquies: modifica i termini di versamento dell’imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023. Inserito in sede di conversione, differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 1, commi da 133 a 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Commi 3-sexies e 3-septies: prorogati al 20 luglio 2023 dei termini dei versamenti per contribuenti ISA e forfetari. Inseriti in sede di conversione, interessano i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i quali sono tenuti, entro il 30 giugno 2023, ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.

In favore dei soggetti in esame (comma 3-sexies) viene previsto il differimento del citato termine al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione. In deroga all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, viene previsto che i versamenti in argomento potranno essere effettuati entro il 31 luglio 2023 maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.

La maggiorazione da applicare è calcolata suddividendo lo 0,4 per cento per i giorni di differimento, ovvero in base alla seguente progressione: 0,036 per cento per i versamenti effettuati entro il 21 luglio 2023; 0,145 per cento per quelli effettuati entro il 24 luglio; 0,182 per cento per quelli effettuati entro il 25 luglio; 0,218 per cento per quelli effettuati entro il 26 luglio; 0,255 per cento per quelli effettuati entro il 27 luglio; 0,291 per cento per quelli effettuati entro il 28 luglio; 0,400 per cento per quelli effettuati entro il 31 luglio Si precisa, infine, che non si fa luogo alla restituzione di quanto eventualmente già versato. Il comma 3-septies specifica che le disposizioni di cui al comma 3-sexies si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-ter.  In sostanza, con la disposizione, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i soggetti che applicano il regime forfetario e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che effettueranno i versamenti per autoliquidazione dal 21 al 31 luglio, è prevista l’applicazione di una maggiorazione crescente fino allo 0,4%, a titolo di interesse corrispettivo, secondo il profilo seguente:

% di versamento con maggiorazione

 

La proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione

 

L’articolo 4-sexies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, conv., con mod., dalla legge di 3 luglio 2023, n. 87, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) l’estensione della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età. La disposizione propone novelle all’articolo 64, commi 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, come convertito dalla legge n. 106 del 2021.

 

Link al testo del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, conv., con mod., dalla legge di 3 luglio 2023, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale». (In Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 155 del 5 luglio 2023)




Decreto enti pubblici e proroghe versamenti fiscali (Rottamazione-quater, Soggetti Isa, Cripto-attività). Il Governo pone la fiducia

La Camera dei Deputati è convocata giovedì 22 giugno alle ore 8 per le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1o maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale (A.C. 1151-A).

A partire dalle ore 9.30 la chiama per appello nominale. Nella seduta di mercoledì 21 giugno il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto a nome del Governo la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. (A.C. 1151-A).

Di seguito, il contenuto di talune proroghe di termini fiscali e per l’agevolazione per l’acquisto della casa di abitazione.

 

La riapertura termini per la rottamazione-quater

 

Come annunciato dal Ministero dell’economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 68 del 21 aprile 2023, prorogato il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente, differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.

In particolare, il comma 1, lettera a), dell’articolo 4, decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51,  modifica l’articolo 1, comma 232 della legge di bilancio 2023. In coerenza con quanto preannunciato dal Governo, viene differito dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per il pagamento del dovuto in un’unica soluzione. Le norme in commento rimodulano, di conseguenza, i termini per il pagamento rateale.

Il comma 1, lettera b) modifica il successivo comma 233, chiarendo che in caso di pagamento rateale gli interessi sono dovuti, al tasso del 2 per cento annuo, dal 1° novembre 2023, in luogo del 1° agosto 2023.

La lettera c) del comma 1 modifica poi il comma 235, posticipando dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine entro cui il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare la dichiarazione all’agente della riscossione, in cui indica anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di diciotto rate. In sostanza, per effetto di tali modifiche – sempre in coerenza con quanto preannunciato dal Governo – è possibile usufruire di due mesi in più per l’adesione alla rottamazione-quater.

La medesima lettera c) di conseguenza novella il successivo comma 237, che consente di integrare la dichiarazione già presentata; anche in tal caso il termine per integrare la dichiarazione è posticipato di due mesi, dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

La lettera d) apporta modifiche al comma 241 che – analogamente a quanto previsto per le precedenti definizioni agevolate – affida all’agente della riscossione il compito di comunicare ai debitori il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. La comunicazione – disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione – per effetto delle norme in commento deve essere resa entro il 30 settembre 2023, in luogo del 30 giugno.

La lettera e) modifica il comma 243, che disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto. In particolare, con le modifiche in esame, si stabilisce che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 luglio 2023) le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione siano automaticamente revocate.

Vedi anche, rottamazione-quater: adesioni fino al 30 giugno, prima rata entro ottobre | Online le nuove faq su rottamazione cartella. Per ulteriori informazioni consulta l’area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

 

 

Proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni per l’applicazione dell’IVA alle associazioni

 

Il comma 2-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, posticipa dal 1° gennaio al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore di alcune modifiche alla disciplina IVA, che mirano a ricomprendere una serie di operazioni tra quelle effettuate nell’esercizio di impresa o in ogni caso, tra quelle aventi natura commerciale, e a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA.

Le norme in commento, nelle more della revisione del sistema tributario, posticipano (lettera b) del comma 2-bis) dal 1° gennaio al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, il quale ha apportato una serie di modificazioni al D.P.R. n. 633 del 1972.

Tali modifiche, in origine destinate a entrare in vigore il 18 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021) sono state successivamente posticipate al 1° gennaio 2024 dall’articolo 1, comma 683 della legge di bilancio 2022 (n. 231 del 2021).

A tale fine, le disposizioni in esame (lettere a) e b)) modificano il predetto comma 683, disponendo che l’operatività di siffatte prescrizioni slitti ulteriormente al 1° luglio 2024.

 

 

 

 

Modifica termini tassazione delle cripto-attività previsti nella legge di bilancio 2023

 

L’articolo 4, al comma 3-quinquies apporta modifiche ai versamenti dell’imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, istituita e disciplinata dalla legge di bilancio 2023. In particolare, il comma 3-quinquies proroga al 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine (di  cui all’articolo 1, comma 134 della legge n. 197 del 2022, legge di bilancio 2023) per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, istituita e disciplinata dalla legge di bilancio 2023, nonché posticipa alla medesima data del 30 settembre 2023 il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l’importo dovuto (di cui al successivo comma 135).

 

 

 

 

Prorogati al 20 luglio 2023 dei termini dei versamenti per contribuenti ISA e forfetari

 

Il comma 3-sexies dell’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, prevede che i versamenti della somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023 possano essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti ISA. Per tali soggetti, i predetti versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Ai sensi del successivo comma 3-septies, i termini di versamento così definiti si applicano anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e ai contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

Nel dettaglio, il comma 3-sexies prevede che i predetti versamenti possano essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti ISA (più precisamente, quelli che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i quali sono tenuti entro il 30 giugno 2023 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni IVA e IRAP.

I medesimi versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Tale ultima disposizione si pone in espressa deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che consente di posticipare i versamenti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, purché siano effettuati entro il trentesimo giorno successivo al relativo termine di scadenza (in generale, 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione), con una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Ai sensi del successivo comma 3-septies, i termini di versamento così definiti (da parte del comma 3-sexies) si applicano:

  • ai soggetti ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi coloro che permangono in via residuale nel regime fiscale di vantaggio per giovani imprenditori, disoccupati o lavoratori in mobilità (ex decreto-legge n. 98 del 2011) o sono contribuenti forfettari (ai sensi dell’articolo 1, commi 54-87 della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015).
  • ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (società di persone: società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice), 115 (società tassate per trasparenza) e 116 (società a ristretta base proprietaria tassate per trasparenza) del TUIR, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-sexies.

 

 

Proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione

 

L’articolo 4-sexies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) l’estensione della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età. La disposizione propone novelle all’articolo 64, commi 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, come convertito dalla legge n. 106 del 2021.