Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Aprile 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di aprile 2026 offre un quadro selezionato di chiarimenti di immediato interesse  per professionisti, imprese e intermediari fiscali.

Le risposte raccolte affrontano temi eterogenei ma centrali nella pratica tributaria: territorialità IVA nei servizi resi a committenti esteri, deducibilità IRAP del costo del personale impiegato all’estero, trattamento fiscale delle somme percepite in sede transattiva, regime Pex, concordato preventivo biennale, credito d’imposta ZLS, borse di studio, Nuovo Patent Box e cumulo con il credito ricerca e sviluppo.

Nel loro insieme, i documenti consentono di cogliere l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria su fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria incide direttamente su imponibilità, deducibilità, accesso alle agevolazioni e gestione degli adempimenti dichiarativi.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di aprile 2026.

 

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Risposta n. 94 del 01/04/2026

Servizi logistici per eventi in Italia resi a soggetto passivo extra-UE: esclusa la territorialità IVA delle prestazioni connesse all’accesso se manca la commercializzazione del diritto di ingresso; riaddebito secondo la natura propria dei singoli servizi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 94 del 1° aprile 2026 – Oggetto: Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti soggetti passivi non residenti a eventi in Italia – Territorialità IVA – Esclusione dell’articolo 7-quinquies per assenza di commercializzazione del diritto di accesso – Riaddebito delle singole prestazioni secondo la territorialità propria – Fee organizzativa fuori campo IVA.

La risposta chiarisce che le prestazioni rese da una società italiana per organizzare e agevolare la partecipazione di un cliente soggetto passivo extra-UE a eventi in Italia non rientrano nell’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto IVA quando non hanno per oggetto la commercializzazione del diritto di accesso alla manifestazione. In presenza di mandato senza rappresentanza, le prestazioni acquistate presso fornitori italiani e riaddebitate al mandante conservano la territorialità propria di ciascun servizio, mentre il mark-up destinato a remunerare l’attività organizzativa e di coordinamento costituisce fee autonoma fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del decreto IVA.

Il documento è rilevante per operatori che prestano servizi logistici, organizzativi e di supporto in occasione di eventi in Italia per committenti esteri. La risposta esclude l’applicazione automatica della territorialità italiana ex articolo 7-quinquies per il solo collegamento funzionale con una manifestazione svolta in Italia e impone una scomposizione analitica dei riaddebiti in base alla natura propria di ciascuna prestazione.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-quater, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Articoli 32 e 33 del regolamento di esecuzione UE 15 marzo 2011, n. 282.
  • Articolo 53 della direttiva 2006/112/CE.
  • Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 13 marzo 2019, causa C-647/17.
  • Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 23 novembre 2023, causa C-532/22.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29 luglio 2011.

 

Risposta n. 95 del 01/04/2026

IRAP: deducibile il costo del personale assunto in Italia a tempo indeterminato e impiegato all’estero se manca una stabile organizzazione estera; l’intero valore della produzione resta imponibile in Italia

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 95 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IRAP – Società residente – Costo del personale assunto in Italia e impiegato all’estero – Assenza di stabile organizzazione all’estero – Deducibilità ai fini IRAP – Condizioni – Articoli 5 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La risposta afferma che, in assenza di una stabile organizzazione all’estero, il soggetto residente che svolge attività anche fuori dal territorio nazionale resta assoggettato a IRAP sull’intero valore della produzione netta ovunque realizzato. In tale quadro, il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all’estero è deducibile ai sensi dell’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP, ferma la verifica dell’inerenza e degli altri presupposti fattuali.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 96 del 01/04/2026

Concordato preventivo e azione di responsabilità: l’accordo transattivo novativo genera sopravvenienza attiva imponibile IRES e rileva ai fini IRAP anche se le somme sono destinate ai creditori

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 96 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRAP – Concordato preventivo in continuità aziendale indiretta – Accordo transattivo – Somme ottenute destinate a soddisfare i creditori sociali – Imponibilità IRES e IRAP – Articolo 88 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le somme percepite da una società in concordato preventivo in continuità aziendale indiretta in forza di un accordo transattivo novativo, stipulato per definire un’azione di responsabilità verso precedenti organi sociali, costituiscono componente positivo imponibile ai fini IRES, qualificabile come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del TUIR, e rilevano anche ai fini IRAP se iscrivibili nella voce A.5 del conto economico. La destinazione delle somme al soddisfacimento dei creditori concordatari non esclude l’autonoma rilevanza fiscale in capo alla società, in assenza di una specifica disposizione di non imponibilità.

Nella risposta evidenziato che “stante la natura novativa dell’Accordo transattivo e il contenuto dello stesso volto a definire l’Azione di responsabilità e ogni reciproca pretesa tra le parti coinvolte, si ritiene che la somma di […] euro ivi indicata (somma a cui viene, peraltro, espressamente riconosciuta, in sede di Accordo transattivo, anche l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto) rappresenti un componente positivo di reddito derivante dalle rinunce ad ogni pretesa nei confronti delle Controparti effettuata dall’Istante e alla definizione dell’Azione di risarcimento, qualificabile fiscalmente come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (”Tuir”).

Per quanto concerne il trattamento di detta somma ai fini dell’IRAP, si rileva che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la base imponibile delle società di capitali è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), e dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria (plusvalenze e minusvalenze) derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, come risultanti dal conto economico dell’esercizio. La determinazione della base imponibile è, quindi, fondata sul principio di presa diretta dal bilancio con conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell’IRES. Il medesimo articolo 5 prevede, al comma 4, che «[i] componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi» e, al comma 5, che «[i]ndipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa». Alla luce di quanto sopra evidenziato, fermo restando che nel presente parere non viene espressa alcuna valutazione sul comportamento contabile adottato dall’Istante, si ritiene che, nel caso in esame l’importo ricevuto dall’Istante in base all’Accordo transattivo (euro […]) assuma piena rilevanza ai fini IRAP in quanto iscrivibile tra le sopravvenienze attive nella voce A.5 del conto economico (voce rilevante ai fini del tributo regionale).

Da ultimo, va rilevato che il presente parere è limitato all’individuazione del trattamento ai fini IRES e IRAP dell’importo di euro […] (oltre IVA) ricevuto dall’Istante in base all’Accordo transattivo nei termini sopra indicati; resta inteso che ulteriori importi o prestazioni in genere previsti dal medesimo Accordo transattivo in aggiunta al versamento del suddetto importo (”[…] per effetto della presente transazione, assumono ulteriori impegni, anche di rinuncia a determinati crediti […]” così l’articolo 2 dell’Accordo transattivo), concorreranno alla formazione, in capo all’Istante, del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP al ricorrere dei relativi presupposti impositivi”.

 

Risposta n. 97 del 01/04/2026

Regime PEX: esclusa l’esenzione della plusvalenza se le partecipate energetiche non hanno una struttura potenzialmente idonea all’avvio del processo produttivo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 97 del 1° aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Regime PEX – Cessione di partecipazioni in società di costruzione di impianti di produzione elettrica – Participation exemption – Requisito della commercialità – Verifica della sussistenza – Articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della participation exemption, il requisito della commercialità di cui all’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR richiede che la partecipata disponga di una struttura operativa idonea, anche solo potenzialmente, alla produzione o commercializzazione di beni o servizi in tempi ragionevoli. Per società operanti nel settore energetico, le attività preliminari possono integrare l’oggetto sociale solo se considerate nel loro complesso e se riconducibili alla realizzazione, anche parziale, dell’attività d’impresa. In difetto di tali elementi, la plusvalenza da cessione delle partecipazioni non beneficia del regime PEX.

Riferimenti normativi e documentali

Artt. 55 e  87 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29 marzo 2013; Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004.

 

Risposta n. 98 del 01/04/2026

Concordato preventivo biennale: il blocco giudiziario del cantiere dell’unico committente può far cessare il CPB per il 2025 se riduce i redditi effettivi oltre il 30 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 98 del 1° aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Eventi straordinari – Cessazione degli effetti – Riduzione dei redditi effettivi o del valore della produzione netta oltre il 30 per cento – Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – Articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.

Nel concordato preventivo biennale, il blocco dell’attività edilizia presso il cantiere dell’unico committente può integrare una circostanza eccezionale rilevante ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dell’articolo 4 del decreto ministeriale 14 giugno 2024, se determina l’impossibilità di accesso al cantiere e una riduzione dei redditi effettivi o del valore della produzione netta superiore al 30 per cento rispetto a quelli concordati. Per il 2024 l’interpello è inammissibile se presentato oltre il termine ordinario di dichiarazione; per il 2025 la cessazione opera al ricorrere dei presupposti sostanziali.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024; Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212; Articolo 5 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

 

Risposta n. 99 del 02/04/2026

Credito d’imposta ZLS: non agevolabile l’ammodernamento di mezzi marittimi, ammesso solo l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nella zona

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 99 del 2 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Zone logistiche semplificate (ZLS) – Credito d’imposta – Ammodernamento dei mezzi marittimi – Investimenti agevolabili – Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 – Decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 agosto 2024.

Il credito d’imposta per le Zone logistiche semplificate spetta per investimenti realizzati all’interno del perimetro della ZLS e destinati a strutture produttive ivi esistenti o impiantate. La verifica fattuale della qualificazione dei mezzi marittimi come strutture produttive e della loro collocazione nel perimetro agevolato non è valutabile in sede di interpello. In ogni caso, l’ammodernamento di mezzi marittimi già posseduti non rientra tra gli investimenti agevolabili, limitati all’acquisto, anche in leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie.  In particolare, nella risposta chiarito che  “in relazione alla tipologia di investimento che l’Istante intende effettuare, si ritiene che l’ammodernamento dei (quattro) mezzi marittimi di cui la stessa è proprietaria, non rientri negli investimenti che beneficiano dell’agevolazione in commento, atteso che risulta agevolabile, con il credito d’imposta ZLS, esclusivamente l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie (cfr. l’articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024)”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95; Decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 30 agosto 2024; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2022.

 

Risposta n. 100 del 02/04/2026

Concordato preventivo biennale: il subentro del nuovo associato senza aumento del numero dei soci non esclude lo studio; il disallineamento dei bienni rileva solo in caso di mancato rinnovo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 100 del 2 aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Associazione professionale – Modifica della compagine associativa – Disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci – Cause di esclusione – Articolo 11, comma 1, lettere b-quater) e b-sexies), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Per le associazioni professionali, la modifica della compagine associativa non integra la causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo n. 13 del 2024 quando recesso e subentro producono effetti dalla medesima data e il numero degli associati resta invariato. Il disallineamento dei bienni di adesione tra studio e soci non costituisce, di per sé, causa di esclusione se tutti hanno aderito al CPB; il mancato rinnovo da parte del socio per il successivo biennio può invece determinare la cessazione per lo studio.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 11, comma 1, lettere b-quater) e b-sexies), e articolo 21 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 giugno 2025; FAQ Agenzia delle Entrate n. 3 del 25 settembre 2025.

 

Risposta n. 101 del 02/04/2026

Borse di studio a figli e orfani degli iscritti alle gestioni pubbliche: imponibilità come redditi assimilati se il beneficiario non è dipendente dell’ente erogatore; rilevanza anche ai fini IRAP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 101 del 2 aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Borse di studio in favore di figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti a gestioni previdenziali e assistenziali – Imponibilità IRPEF e rilevanza IRAP – Articolo 50, comma 1, lettera c), e articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le borse di studio erogate in favore di figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex Ipost sono imponibili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, quando il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente con l’ente erogatore. Non opera l’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR. Le somme concorrono inoltre alla base imponibile IRAP dell’ente erogatore ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Risposta n. 102 del 02/04/2026

Nuovo Patent Box e credito R&S: restituzione del credito già fruito tramite F24 dal periodo della registrazione SIAE, anche se la variazione in diminuzione non produce immediata capienza IRES o IRAP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 102 del 2 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Nuovo Patent Box – Cumulo con credito d’imposta ricerca e sviluppo – Software registrato presso la SIAE – Meccanismo premiale – Restituzione del credito R&S – Modalità e termini – Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – Articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In caso di cumulo tra Nuovo Patent Box e credito d’imposta ricerca e sviluppo sui medesimi costi, il credito R&S già fruito deve essere rideterminato mediante nettizzazione della base di calcolo alla luce dell’agevolazione Patent Box. La restituzione avviene tramite modello F24, con lo stesso codice tributo e lo stesso anno di riferimento utilizzati in compensazione, indicando l’importo tra quelli a debito. L’obbligo sorge dal periodo in cui è applicato il meccanismo premiale, ossia, per il software, dal periodo di registrazione presso il Pubblico Registro Software SIAE, anche se la variazione in diminuzione determina una perdita IRES o non produce concreta fruizione IRAP. Più nel dettaglio,  “ai fini IRAP, le disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione netta non ammettono la possibilità di determinare un valore ”negativo” da poter riportare negli esercizi successivi a scomputo di eventuali (futuri) valori ”positivi” (a differenza di quanto previsto dall’articolo 84 del TUIR per l’IRES). Pur non essendo consentito il carry forward del valore negativo della produzione netta IRAP, coerentemente a quanto affermato in relazione all’IRES, l’Istante deve procedere alla restituzione del credito d’imposta secondo quanto sopra detto, anche per la componente di agevolazione del Nuovo Patent Box inerente alla variazione in diminuzione della base imponibile IRAP a prescindere dalla concreta fruizione”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; Articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022; Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 24 febbraio 2023.

 

 

Risposta n. 103 del 02/04/2026

Concordato preventivo biennale: l’acquisto d’azienda da parte dell’imprenditore individuale non integra la causa di cessazione prevista per società ed enti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 103 del 2 aprile 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – Concordato preventivo biennale – Imprenditore individuale – Acquisto d’azienda – Causa di cessazione – Non sussistenza – Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

L’acquisto d’azienda da parte di un imprenditore individuale che ha aderito al concordato preventivo biennale non integra la causa di cessazione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 13 del 2024. La disposizione, secondo il suo tenore letterale, riguarda operazioni straordinarie effettuate da società o enti e non si estende alle imprese individuali. Restano ferme le verifiche sulle altre cause di esclusione, cessazione o decadenza e sulle condizioni di eventuale rinnovo del CPB. Nel documento di prassi evidenziato “che, tenendo conto della disposizione normativa richiamata, la citata lettera bter) fa riferimento a operazioni (straordinarie) realizzate da società o enti, senza estendere esplicitamente il suo ambito applicativo nei confronti dell’imprenditore (individuale) o al ”soggetto giuridico” che ha aderito al CPB; pertanto, stando al tenore letterale della stessa, sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della norma in esame le imprese individuali (cfr. la FAQ n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate).

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; Articolo 7-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189; Articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81; FAQ Agenzia delle Entrate n. 2 del 25 settembre 2025.

 


 

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In Gazzetta Decreto MEF che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026».

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, definisce i criteri tecnici e le modalità di applicazione del concordato Preventivo Biennale (CPB) nei confronti dei contribuenti soggetti all’applicazione degli ISA.

Nella allegata metodologia, vengono descritti i diversi passaggi che conducono alla definizione della proposta di CPB sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette e sia alla base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti titolari di reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni soggetti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l’Agenzia delle entrate formula al contribuente una proposta di concordato, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base della metodologia approvata dal D.M. in esame che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche di cui all’allegato 1 del DM per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal decreto in esame, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.

Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’allegato 1. I dati che l’Agenzia fornisce ai contribuenti per l’elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1 (cfr. articolo 2, rubricato: Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale).

 

Redditi oggetto di concordato

 

Per i citati contribuenti, i redditi oggetto di concordato riguardano:

a) il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR (articolo 15 del D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati);

b) il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, quello di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, quello di cui all’articolo 66 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR (articolo 16 del D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati);

c) il valore della produzione netta ai fini IRAP è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive (articolo 17 del D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

Effetti dell’adesione al concordato

 

Se il contribuente accetta la proposta dell’Agenzia, si impegna a dichiarare gli importi concordati per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e 2026 del concordato stesso (cfr. articolo 3, rubricato: Oggetto e ambito temporale). In pratica, la metodologia produce un dato tendenzialmentedefinitivo” per le due annualità fiscali, da accettare integralmente al momento dell’adesione. A tal riguardo si ricorda all’articolo 19 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, (cd. D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) vengono individuati i termini dell’accordo tra le parti, con cui si definisce preventivamente il quantum della pretesa tributaria attraverso l’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato. Nel citato articolo è infatti esplicitato che «Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori». In conseguenza dell’accettazione della proposta di concordato e del corretto adempimento degli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, quindi, gli eventuali maggiori o minori redditi (anche in ipotesi di perdita) o valori della produzione conseguiti nei periodi d’imposta oggetto di concordato non potranno influire sul quantum della pretesa tributaria preventivamente stabilito. Il medesimo articolo 19 del cd. Decreto CPB stabilisce, infine, che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato e anche che in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza

È il caso di precisare che, ai fini della verifica del citato scostamento del 30 per cento, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati, sono il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli articoli 15 e 16 del decreto CPB;

 

Cessazione degli effetti del concordato

 

Al riguardo si evidenzia che l’articolo 4 del decreto in esame, rubricato: Cessazione degli effetti del concordato, stabilisce che «1. In base a quanto previsto all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle circostanze eccezionali individuate all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.».

Con riferimento a tale richiamata disposizione, va ricordato che l’articolo 4 del decreto del Mef del 14 giugno 2024, cd “Decreto CPB ISA(in “Finanza & Fisco” n. 21/2024, pag. 928) individua le seguenti fattispecie quali sintomatiche della sussistenza di circostanze eccezionali:

a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

  1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
  2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
  4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

d) cessione in affitto dell’unica azienda;

e) sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

f) sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

 

Adeguamento della proposta per il 2025

 

Ciò detto va, inoltre, tenuto presente che per il periodo in corso al 31 dicembre 2025, il decreto all’articolo 5, rubricato: Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, stabilisce che «1. L’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

2. A tal fine, i redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono ridotti:

a) in misura pari al 10 per cento, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;

b) in misura pari al 20 per cento, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;

c) in misura pari al 30 per cento, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.

3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.».

 

Graduazione della proposta per l’anno 2025

 

Infine, l’art. 7, rubricato: Misure per graduare la proposta di concordato, interviene sulla “proposta” relativa al 2025, al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato. Nel dettaglio disposto che la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa ai redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all’allegato 1. Ai medesimi fini, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa al valore della produzione netta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e dell’importo individuato con la metodologia.

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026»




Concordato preventivo biennale. Doppio binario per l’adesione: invio “autonomo” o insieme alla dichiarazione | On-line il software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA)

Disponibile sul sito dell’Agenzia il softwareIl tuo ISA 2025 CPB per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2025 e 2026.

Quest’anno l’adesione potrà essere formalizzata insieme alla dichiarazione o in alternativa in via “autonoma”, cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025.

 

Concordato 2025-2026 al via

 

Possono aderire al Concordato 2025-2026 i contribuenti che lo scorso anno hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA e che non hanno già un’adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).

 

Le modalità per aderire

 

Come previsto dal provvedimento dello scorso 24 aprile, l’adesione per il biennio 2025-2026 può essere trasmessa in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa, oppure in via autonoma. In quest’ultimo caso, il contribuente potrà trasmettere il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025, tramite lo stesso canale della dichiarazione annuale, entro il termine fissato per l’adesione al Concordato.

A questo scopo, nel frontespizio di Redditi è stata inserita la casella “Comunicazione CPB”, da compilare solo in caso di trasmissione in via autonoma.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2025)

 


Il prodotto Software “Il tuo ISA 2025 CPB” versione 1.0.0 del 30/04/2025 consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati, nonché il calcolo della proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) e dell’eventuale Revoca.

Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto

È disponibile, a cura dell’Agenzia delle entrate, un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Link alla Guida operativa all’utilizzo di “Il tuo ISA 2025 CPB” (versione 1.0.0 del 30 aprile 2025)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2024

ATTENZIONE:

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Gli approfondimenti

 

Il nuovo schema d’atto: aspetti di riflessione e analisi empirica
di Alvise Bullo e Elena De Campo

con Bozza di controdeduzioni da presentare dopo la comunicazione di uno schema di accertamento 

 

Il metodo dell’analisi strutturale della motivazione e la sua applicabilità all’atto impositivo con “motivazione rafforzata
di Eugenio Grimaldi

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

La motivazione della sentenza. Analisi del processo cognitivo e degli elementi di prova

 Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27945 del 29 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Sentenza – Forma e contenuto – Motivazione – Analisi strutturale della motivazione – Elementi di prova – Esame – Enunciazione del relativo giudizio -Sufficienza – Esclusione – Descrizione del processo cognitivo determinante il giudizio finale – Necessità – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 132 c.p.c. – Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Accertamento di utili extracontabili a società di capitali a ristretta base sociale
Presunzione di distribuzione ai soci

 

Accertamento di utili extracontabili e giudicato tributario riflesso: gli effetti delle decisioni sulla società si estendono ai soci, anche nei giudizi contro la cartella, nonostante l’accertamento presuntivo “presupposto” del socio sia divenuto definitivo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25267 del 20 settembre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi da partecipazione in società di capitali a ristretta base sociale – Accertamento in via presuntiva di utile extrabilancio di società a ristretta compagine sociale – Impugnazione – Giudizi separati per soci e società aventi ad oggetto maggiori redditi – Efficacia riflessa del giudicato – Definitività accertamento nei confronti dei soci per mancata impugnazione – Accertamento alla società a ristretta compagine sociale – Accertamento giudiziale di utile extrabilancio minore rispetto a quello accertato dal Fisco – Riduzione in pari misura percentuale del maggior reddito da partecipazione accertato nei confronti dei soci – Necessità – Anche nel corso del processo di impugnazione della cartella emessa per definitività dell’accertamento presupposto – Irrilevanza della cristallizzazione dell’accertamento “presupposto” a seguito sentenza definitiva per mancata impugnazione – Art. 68, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 336, comma 2, c.p.c. • COSA GIUDICATA CIVILE – Eccezione di giudicato – Giudicato esterno a seguito di sentenza della Corte di cassazione»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Concordato preventivo biennale (Cpb) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza

 

La trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti (STP S.r.l.) mal si concilia con il Concordato preventivo biennale (Cpb). Le condizioni per accedere al Cpb per l’ex neo forfetario, fuoriuscito nell’anno, per il superamento della soglia di 100 mila euro
di Enrico Molteni

Trasformazione in STP S.r.l.: ostacoli al Cpb

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 247 del 6 dicembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza – Trasformazione “eterogenea” da associazione professionale a società tra professionisti (Stp a responsabilità limitata) – Causa di cessazione del CPB – Ragioni -Avviene perché si modifica la categoria di reddito: da redditi di lavoro autonomo a redditi d’impresa – La modifica della tipologia di reddito comporta regole diverse per il calcolo della base imponibile e la determinazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili – Art. 21, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13 del 2024 – Modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso – Configurabilità di ulteriore causa di cessazione del CPB – Ragioni – Modifica di attività nei sensi indicati nella lettera a) dell’art. 21, del D.Lgs. n. 13 del 2024 poiché il soggetto risultante dalla trasformazione non applicherà alcun ISA (ovvero applicherà un ISA diverso da quello utilizzato ai fini della definizione della proposta di CPB) – Cause di cessazione del CPB di cui al citato articolo 21 – Applicazione quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 13 del 2024 disciplinante il caso di decadenza dal concordato – Esclusione – Conseguenze – Nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle fattispecie di cessazione del Concordato prevista dal citato articolo 21, il contribuente non dovrà determinare le imposte e i contributi tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, ma della sola dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo d’imposta – Artt. 21 e 22, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

Concordato preventivo biennale e neo forfetario. Le condizioni per l’adesione in caso di superamento della soglia di 100.000 euro nel corso del 2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 248 del 6 dicembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Cambio di regime – Condizioni per l’adesione al Cpb – Passaggio del neo forfetario al regime ordinario – Superamento della soglia di 100.000 euro in corso d’anno ex articolo 1, comma 71, della L. 23/12/2014, n. 190 con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero periodo di imposta (nella specie, 2024) – Adesione al Concordato – Condizioni – Che il superamento/passaggio di regime sia avvenuto prima della scadenza del termine per l’adesione alla proposta di Concordato – Art. 11, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

 

Redditi di lavoro dipendente – Omaggi aziendali

 

Chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai beni offerti in omaggio ai dipendenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 dell’11 aprile 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione del reddito imponibile – Regime fiscale dei beni e servizi erogati ai dipendenti – Omaggi aziendali – Caffè, bevande e articoli di merchandising – Requisiti per l’esclusione dal reddito imponibile – Interesse datoriale – Limiti per l’esclusione – Applicazione degli articoli 9 e 51 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Art. 1, commi da 16 a 18, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

 

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

Studio n. 114-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari l’11 ottobre 2024

 

 

Legislazione

 

Il decreto fiscale “Collegato” convertito in legge

La guida alla normativa

Decreto Fiscale: le misure fiscali su ravvedimento speciale, Cpb, bonus Natale, ZES e acconti

Il testo del Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155, conv., con mod., dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali» – Artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8 e 11

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2024

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Gli approfondimenti

 

La classificazione reddituale dei compensi arretrati erogati dalle A.S.L. in favore dei Medici di medicina generale (M.M.G.)
di Dario Festa

 

Legislazione

 

Speciale – Decreti legislativi delega fiscale: primi correttivi

Il D.Lgs. “Correttivo
D.Lgs. 05/08/2024, N. 108

 

Cooperative compliance, adempimenti, concordato, “bonari” e sintetico. La guida al D.Lgs. n. 108/2024

Le disposizioni integrative e correttive introdotte dal D.Lgs. n. 108/2024 nel regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Concordato preventivo biennale. “L’ Agenzia ti scrive” nel cassetto fiscale

Nel Cassetto fiscale dei contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono al Regime forfetario è disponibile una “Scheda di sintesi” che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale.

La scheda contiene alcuni elementi di sintesi relativi all’attività economica esercitata.

 

 

 




Concordato preventivo biennale per forfetari e soggetti ISA. Diffuse le istruzioni. La deadline per l’adesione per questo primo anno di applicazione è fissata al 31 ottobre 2024

Pronte le indicazioni sul Concordato preventivo biennale (Cpb), l’istituto introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi.

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 17 settembre 2024, vengono tracciate le linee generali e spiegate le regole specifiche per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Partendo dalla platea dei soggetti coinvolti, passando poi per benefici, condizioni, modalità e tempi per aderire, fino alle cause di cessazione e di decadenza: il documento di prassi fissa il perimetro di applicazione del nuovo istituto del Cpb. Nell’ultimo capitolo vengono infine fornite le risposte ad alcuni quesiti: viene ad esempio chiarito che il contribuente che ha già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di Cpb può ancora aderire, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il prossimo 31 ottobre, scadenza per l’invio del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.

 

Chi può accedere al Cpb

 

Possono accedere al Concordato preventivo i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo. In particolare, il nuovo istituto è dedicato a coloro che aderiscono al regime dei forfetari e ai contribuenti che sono tenuti all’applicazione degli Isa. Tra le condizioni per l’adesione, non avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia o debiti contributivi o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro. Il Cpb è precluso inoltre a coloro che nei tre anni precedenti a quello di applicazione non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuti a farlo. Ulteriore condizione è non essere stati condannati per determinati reati (decreto legislativo n. 74/2000, articolo 2621 del codice civile, articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).

 

I benefici fiscali

 

L’adesione alla proposta consente di pianificare la propria tassazione per un anno in via sperimentale (2024) per i forfetari e per due anni (2024 e 2025) per i contribuenti ISA. Inoltre, nei confronti di tutti i soggetti che aderiscono non potranno essere effettuati gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del D.P.R. n. 600/73 salvo che, in esito ad attività istruttorie dell’amministrazione Finanziaria, non si verifichi una causa di decadenza dal Cpb stesso. Ulteriori benefici riguardano i contribuenti che applicano gli ISA, che avranno diritto alle premialità specifiche del regime. L’adesione, invece, non ha alcun effetto ai fini IVA.

 

Come aderire

 

I contribuenti forfetari possono compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio “RedditiOnline” oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all’istituto. I contribuenti Isa, invece, hanno a disposizione sul sito dell’Agenzia il softwareIl tuo ISA 2024 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb). In entrambi i casi, la deadline per l’adesione per questo primo anno di applicazione è fissata al 31 ottobre 2024.

 

Le risposte ai quesiti

 

Il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta Cpb, è ancora in tempo per formalizzare l’adesione all’istituto, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre. È una delle risposte fornite dall’Agenzia nel documento di prassi. Viene inoltre specificato che nel caso in cui un contribuente esercita due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a ISA, l’Agenzia formulerà due distinte proposte, cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente sia individualmente. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 settembre 2024)




Adempimento collaborativo, concordato preventivo biennale e termini fiscali. Le disposizioni correttive | Il testo trasmesso alle Commissioni parlamentari coordinato dalle relazioni, ATN e l’AIR

Trasmesso il 27 giugno 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».
Atto del Governo: 170

Lo schema di decreto legislativo, che è costituito di tre articoli, modifica tre diversi decreti legislativi attuativi della delega fiscale.

 In particolare:

  • l’articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo. In particolare viene introdotta una specifica sanzione nell’ipotesi di certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali e vengono precisati alcuni effetti dell’adempimento collaborativo con particolare riferimento alle fattispecie cui sono applicabili sanzioni;
  • l’articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. In particolare vengono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l’applicazione degli indici ISA; vengono precisati i termini per i versamenti periodici con riferimento al mese di dicembre; vengono modificati i termini per i versamenti IVA per i contribuenti minori; vengono modificate le modalità per la messa disposizione delle dichiarazioni precompilate (a decorrere dal 2025); vengono ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES; vengono integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto fiscale; viene chiarito il contenuto della trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati;
  • l’articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024. In particolare: è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; è modificato il termine per l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale; sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale; vengono ad essere modificati i valori da prendere in considerazione ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento al reddito da lavoro autonomo e al reddito d’impresa, nonché ai fini dell’individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; viene modificata la disciplina relativa agli acconti anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario; sono individuate nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza dal concordato.

Link al testo dell’atto del Governo n. 170, contente lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», trasmesso il 27 giugno 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 27 giugno 2024 alla Camera dei Deputati.

 

La ratio dello schema “preliminare” di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

 

La relazione tecnica dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

 

L’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)

Link al testo dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)




Adempimento collaborativo, concordato preventivo biennale e termini fiscali. Il Cdm approva,  in via preliminare, le disposizioni correttive

Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri, di giovedì 20 giugno 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Le norme introdotte provvedono, tra l’altro, a:

  • una revisione del calendario fiscale;

 

 Viene fissato:

    • al 30 agosto il versamento del saldo 2023 e della prima rata di acconto 2024 per i soggetti ISA e forfettari con la maggiorazione dello 0,4%;
    • al 31 ottobre il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuale dei redditi e IRAP, (che per l’anno 2024 coinciderà anche con quello per l’eventuale adesione al Concordato preventivo)

 

  • integrare il concordato preventivo biennale (CPB), sia in considerazione del calendario fiscale, sia con ulteriori disposizioni relative ai casi di decadenza dal concordato e in materia di acconti;
  • introdurre una sanzione, fino alla sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, per i professionisti nel caso in cui la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework) sia infedele;
  • modificare le sanzioni in merito all’adempimento collaborativo, azzerandole per i contribuenti che dichiarano tutto al fisco e si comportano correttamente.

 




Concordato preventivo biennale soggetti che applicano gli ISA: aggiornato il modello CPB per la proposta

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68629/2024 è stato approvato, congiuntamente ai 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2023, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale.

Il modello denominato CPB costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli ISA) ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Il CPB è disciplinato dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» (in“Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).

Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato.

In particolare il modello per il concordato preventivo biennale è presentato dai contribuenti che:

  • nel periodo d’imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche per le quali risultano approvati gli Isa;
  • sono tenuti all’applicazione degli Isa per il medesimo periodo d’imposta;
  • intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

 

Link al modello CPB  con le relative istruzioni 

 

Aggiornamento al 15 giugno 2024 – Modello e istruzioni

La modulistica CPB relativa ai periodi d’imposta 2024 e 2025, approvata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 febbraio 2024, tenuto conto di quanto previsto al punto 2.3 del medesimo provvedimento, è stata da ultimo aggiornata in data 15 giugno 2024 anche in considerazione dei contenuti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, recante: «Metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale».

Modello CPB 2024/2025:

  • righi P02 e P03: integrata la descrizione dei righi;
  • rigo P10: integrata la descrizione del rigo e inserito il relativo campo per la firma.

Istruzioni per la compilazione:

  • integrate le istruzioni dei righi P02, P03 e P10 per allineamento alle integrazioni apportate ai campi del modello ed in considerazione dei contenuti del DM 14 giugno 2024.

 

 Le versioni precedenti

 

Vedi anche:

Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)

Soggetti ISA. Il Mef approva la metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale (Cpb)

 

 

 




Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)

Dopo la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, recante: «Metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale», per i contribuenti ai quali si applicano gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa), Agenzia dell’entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il nuovo software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2024 CPB integrato con il Concordato Preventivo Biennale (Cpb). La versione evoluta del software è stata realizzata sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, introdotti dall’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e del Concordato Preventivo Biennale disciplinato con D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 (in“Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).

L’applicazione “Il tuo ISA 2024 CPB” (versione 2.0.0 del 15/06/2024) consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati, nonché il calcolo della proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).  Si ricorda che i forfettari dovranno ancora attendere per la pubblicazione del loro programma di calcolo.

 

Vedi anche la brochure realizzata dall’Agenzia delle entrate che illustra le modalità per aderire all’istituto del CPB e relativi vantaggi

Brochure

 

La versione 2.0.0 del 15/6/2024 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

Integrato il software con l’inserimento del quadro P – Concordato Preventivo Biennale ed altri aggiornamenti di natura grafica.
Integrato il software per consentire il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta.

Per saperne di più:

Guida operativa all’utilizzo di “Il tuo ISA 2024 CPB” (versione 2.0.0 del 15 giugno 2024)

Guida Il tuo ISA 2024 – pdf

Assistenza all’utilizzo dell’applicazione  

L’ Agenzia dell’entrate ha attivato un servizio di assistenza telefonica, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il sabato, al numero verde 800-279107. Il servizio prevede assistenza all’utilizzo operativo del software, dalla fase di installazione a quella di gestione del prodotto stesso.

 

 




Soggetti ISA. Il Mef approva la metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale (Cpb)

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, in attuazione dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» (in“Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563) approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1, per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

Gli elementi necessari all’elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui al comma 1.

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia. Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’allegato 1. I dati che l’Agenzia fornisce ai contribuenti per l’elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, recante: «Metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale». Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024

 

Vedi anche:

Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)

Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)




Commercialisti, su concordato preventivo biennale e cooperative compliance necessarie maggiori premialità

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in vista dell’emanazione dei decreti correttivi previsti dalla Legge Delega per la Riforma fiscale, ha predisposto un nutrito pacchetto di proposte migliorative sui decreti delegati relativi a adempimenti, concordato preventivo biennale e cooperative compliance.

“Veicoleremo le nostre proposte nelle competenti sedi istituzionali – afferma il Presidente della categoria, Elbano de Nuccio – nell’ambito del modello di dialogo e confronto preventivo ormai consolidato. In particolare, relativamente al concordato preventivo biennale proponiamo una tassazione flat sul reddito incrementale che dovrà essere dichiarato per effetto dell’adesione al nuovo istituto. In materia di adempimento collaborativo abbiamo formulato un ventaglio di proposte per rendere maggiormente attrattivo il regime nel presupposto che i soggetti aderenti, effettuando una totale disclosure della loro posizione fiscale, debbano essere per quanto più possibile preservati da conseguenze accertative e, soprattutto, sanzionatore. Ciò anche per i soggetti di minori dimensioni che volontariamente si doteranno del tax control framework che, ricordo, dovrà essere sempre certificato da un commercialista o da un avvocato”.

 

“Tra le numerose e articolate proposte presentate – aggiunge Salvatore Regalbuto, Tesoriere del Consiglio Nazionale con delega alla fiscalità – chiediamo, sempre in materia di concordato preventivo biennale, maggiori premialità, in particolare estendendo ai forfettari lo scudo totale dagli accertamenti basati su presunzioni semplici analogamente a quanto già previsto per i soggetti ISA e che tra gli elementi che andranno a ridurre il reddito concordato rientrino anche le perdite su crediti, così come avviene per minusvalenze e  sopravvenienze passive”.

 

“Per quanto attiene agli adempimenti – aggiunge Regalbuto – proponiamo che il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi venga fissato per il 2024 e a regime al 31 ottobre, termine che per quest’anno dovrebbe coincidere anche con quello per aderire al concordato preventivo”.

 

“Per fugare ogni dubbio – conclude – abbiamo chiesto che venga precisato che per l’anno 2024 tutti i soggetti ISA e forfettari, indipendentemente dall’adesione al concordato, possano versare il saldo e il primo acconto delle imposte entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4 per cento e che, per coloro che aderiranno, quanto dovuto a conguaglio in sede di secondo acconto sul maggior reddito concordato sia calcolato con modalità semplificate”. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 7 giugno 2024)

Link al documento con le proposte dei Commercialisti

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 7 giugno 2024)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2024

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Speciale – Decreto Legislativo “Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale

 

 

D.Lgs. “Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale
D.Lgs. 12/02/2024, n. 13

 

 

La guida alla normativa

Articolo per articolo, tutte le misure introdotte

 

Le disposizioni che modificano la disciplina dell’accertamento tributario e introducono il nuovo concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

Dal vecchio al nuovo 

 Il testo a fronte, ante e post modifiche, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» Artt. 1, 5, 6, 7, 8, 11 e 12

 

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D.Lgs. “Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale”. Sintesi delle novità introdotte | La modulistica per il Concordato preventivo biennale

In attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla Legge 9 agosto 2023 n. 111 (in “Finanza & Fisco” n. 30/2023, pag. 1561) è stato adottato il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 è entrato in vigore in data 22 febbraio 2024. Per effetto dell’articolo 41, il decreto delegato in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, l’articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al Titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

In linea generale, in attuazione dei principi ed i criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo contenuti nell’articolo 17, in particolare al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), numero 2), e h), numero 2), della citata legge n. 111/2023, il decreto delegato si prefigge l’obiettivo di razionalizzare l’intero sistema degli accertamenti tributari in un’ottica di incentivazione dell’adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e del miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e il Fisco, sia attraverso l’introduzione di norme di tipo procedurale che vanno a integrare o modificare gli istituti di controllo già esistenti, sia tramite l’introduzione di nuovi istituti destinati a specifiche platee di contribuenti, come il concordato preventivo biennale. Inoltre, in coerenza con il Decreto Legislativo 1° marzo 2023, n. 32 , che ha recepito Direttiva UE 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, c.d. “DAC7”, la disposizione in esame introduce e disciplina nuove forme di cooperazione amministrativa tra Stati, al fine di rafforzare lo scambio di informazioni nonché offrire nuovi strumenti di contrasto all’evasione transnazionale.

Di seguito la sintesi dei contenuti del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

 

Le disposizioni in materia di accertamento tributario

 

Gli articoli da 1 a 5, raccolti nel Titolo I (Disposizioni in materia di accertamento tributario), contengono le disposizioni, concernenti i procedimenti di accertamento e notifica, che modificano diverse norme del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L’articolo 1 reca una serie di disposizioni volte a rafforzare la partecipazione del contribuente nel procedimento di accertamento tributario, ampliando i casi di definizione tramite adesione del contribuente, razionalizzando le forme di intervento nel medesimo. L’articolo 2 individua un elenco di definizioni da ritenersi valido per tutte le disposizioni di legge che richiamano l’analisi del rischio in materia tributaria e indica le finalità per le quali possono essere utilizzati i risultati dell’analisi del rischio, in conformità con le norme vigenti in materia di privacy. L’articolo 3 introduce specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere ed il riordino delle forme di cooperazione esistenti. Con l’articolo 4 vengono introdotte nuove misure volte al contrasto di fenomeni fraudolenti in ambito IVA. In particolare, viene richiesto il possesso di specifici requisiti soggettivi di integrità morale ai rappresentanti fiscali dei soggetti per i quali sono previsti obblighi o diritti derivanti dalle norme in materia di IVA ma non residenti nel territorio dello Stato. All’articolo 5 introdotte modifiche ai termini per la presentazione di dichiarazioni tardive da parte dei contribuenti e ai termini di prescrizione per il conseguimento, da parte dello Stato, delle imposte, degli interessi e delle sanzioni sui premi di assicurazione.

 

Le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

 

Gli articoli da 6 a 39 contenuti nel Titolo II introducono nell’ordinamento la disciplina del Concordato preventivo biennale.

Il Capo I (articoli 6-9) contiene le disposizioni generali.

L’articolo 6 istituisce il concordato preventivo biennale e ne individua destinatari e finalità. L’articolo 7 definisce l’ambito applicativo del concordato preventivo biennale, prevedendo che l’Agenzia delle entrate formuli una proposta ai contribuenti destinatari dell’istituto a fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. L’articolo 8 prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. L’articolo 9 individua le modalità di elaborazione e adesione alla proposta di concordato.

Il Capo II (articoli 10-22) contiene le norme applicabili ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

L’articolo 10 indica i requisiti per l’accesso al concordato preventivo biennale per i soggetti cui si applicano gli ISA. L’articolo 11 indica le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale. Non è possibile accedere alla proposta di concordato in presenza di anche una delle seguenti condizioni: la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato in presenza dell’obbligo o la condanna per specifici reati, ovvero per i reati tributari individuati dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per il reato di false comunicazioni sociali, nonché per il reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, purché commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. L’articolo 12 individua gli effetti dell’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale. Anzitutto, l’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati con l’Amministrazione finanziaria per i periodi di imposta oggetto di concordato. L’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato. L’articolo 13 individua gli adempimenti del contribuente nei periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo biennale. In tale lasso di tempo i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati rilevanti ISA L’articolo 14 individua le modalità per il rinnovo del concordato. Il concordato preventivo biennale è infatti rinnovabile in presenza delle condizioni di legge e in assenza di cause di esclusione, previa proposta dell’Agenzia delle entrate con le medesime modalità previste per l’introduzione del concordato. L’articolo 15 stabilisce le modalità per l’individuazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato. L’articolo 16 stabilisce le modalità per l’individuazione del reddito di impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato. Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri del TUIR secondo ciascuna tipologia di attività produttiva, non computando – analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo – alcuni elementi, tra cui le plusvalenze, le sopravvenienze e i redditi da partecipazione. L’articolo prevede che il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al precedente comma determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 2.000 euro al netto delle eventuali perdite pregresse. L’articolo 17 individua le modalità per il valore della produzione netta a fini IRAP proposto al contribuente ai fini del concordato. Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri di legge, non computando – analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo e d’impresa – le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive. Il saldo tra componenti attive e passive comporta una variazione del valore della produzione netta, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo pari a 2.000 euro. L’articolo 18 fissa il principio di neutralità del concordato preventivo biennale a fini IVA, disponendo che l’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie. L’articolo 19 stabilisce l’irrilevanza degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini delle predette imposte nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto ministeriale, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto al concordato, esso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. Infine, si stabilisce che, per i contribuenti che hanno aderito al concordato, sono applicati i benefici premiali previsti per i soggetti ISA.

L’articolo 20 dispone che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d’imposta di applicazione del CPB, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. L’articolo 21 individua le condizioni alle quali il concordato – al di fuori della decorrenza del termine biennale di naturale efficacia – cessa di avere efficacia in particolare disponendo che ciò avvenga ove il contribuente modifichi l’attività svolta, a determinate condizioni, ovvero cessi tale attività. In tal caso il concordato cessa la propria efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in cui tale condizione si verifica, senza che le norme in esame prevedano specifiche conseguenze sanzionatorie. L’articolo 22 individua le condizioni alle quali il concordato decade, comportando la decadenza dai benefici per entrambi i periodi di imposta della sua durata. Tra le ipotesi di decadenza, in sintesi, la norma contempla i seguenti casi:

a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;

b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

c) sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;

d) ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 11, ovvero vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, relativi ai debiti tributari;

e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all’articolo 12, comma 2. Anche in caso di decadenza restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 22, definisce le violazioni di non lieve entità.

Il Capo III (articoli 23-33) concerne il regime applicabile ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario.

L’articolo 23 riconosce ai contribuenti rientranti nel regime forfettario la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale, secondo le modalità introdotte nel Capo III, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 2. L’articolo 24 individua le cause di esclusione, per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, dall’accesso al concordato preventivo biennale. Viene disposto che non possono accedere al CPB i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. L’articolo 25 descrive alcuni effetti derivanti dall’accettazione della proposta della proposta di concordato. L’articolo 26 stabilisce che nei periodi d’imposta oggetto di concordato, il contribuente è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dalla disciplina del regime forfettario. L’articolo 27 indica le modalità attraverso le quali il contribuente che accede al regime forfetario può aderire a una nuova proposta di concordato biennale. L’articolo 28 indica le modalità di determinazione del reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo, oggetto del concordato. L’articolo 29 precisa che l’adesione al concordato non ha effetti sul regime dell’imposta sul valore aggiunto che si applica ai soggetti che accedono al regime forfettario. L’articolo 30 precisa l’irrilevanza dei maggiori o minori redditi, rispetto a quelli concordati, nella determinazione delle basi imponibili dei contribuenti. La norma prevede altresì che in presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinino minori redditi secondo le ordinarie regole previste per il regime dei forfetari, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, avviene la fuoriuscita dal concordato stesso a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica. L’articolo 31 precisa, per i contribuenti in regime forfettario che aderiscono al concordato, la modalità di calcolo degli acconti delle imposte. Per l’anno 2024, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. L’articolo 32 indica le condizioni al verificarsi delle quali il concordato cessa di avere efficacia (analoghi a quelli indicati all’articolo 21 per i contribuenti cui si applicano gli ISA). L’articolo 33 indica come causa di decadenza del concordato il verificarsi di uno dei casi previsti dall’articolo 22 sopra descritte.

Il Capo IV (articoli 34-39) contiene le disposizioni di coordinamento e conclusive.

L’articolo 34 esclude gli accertamenti di cui all’articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33 e prescrive che le autorità di controllo intensifichino l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato fiscale preventivo. L’articolo 35 esclude che il regime previsto dal concordato fiscale possa essere fruito nelle ipotesi di tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione. Prevede, altresì, che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato prevedendo altresì che il reddito effettivo rilevi anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). L’articolo 36 prevede che la Commissione di esperti prevista per l’elaborazione e la verifica degli indici sintetici di affidabilità fiscale è sentita in merito al concordato applicabile ai contribuenti soggetti ad ISA, prima dell’approvazione della relativa metodologia. L’articolo 37 disciplina il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP per il primo anno di applicazione del concordato. Viene disposto un maggior termine per i versamenti dell’acconto e del saldo in scadenza al 30 giugno 2024 per i soggetti che adottato il regime concordatario (31 luglio 2024). L’articolo 38, modifica, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP e la disponibilità dei programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

 

Per  l’analisi, articolo per articolo, delle misure del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, vedi “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024)

https://www.finanzaefisco.com/riviste_2024-9-10/

 

 

 

La modulistica per il Concordato preventivo biennale

 

Per i soggetti ISA è stato approvato uno specifico modello, mentre per i soggetti forfettari, la proposta e relativa accettazione è contenuta nel quadro LM, Sezione VI del modello “Redditi PF” 2024.

 

Soggetti ISA

 

Il modello costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale modelli (ISA) ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato

 Accettazione proposta CPB

Barrando la casella nel Rigo P10, il contribuente accetta la proposta di CPB per il periodo d’imposta 2024 e periodo d’imposta 2025.

 

Soggetti forfettari

 

Quadro LM del Modello “Redditi PF” 2024
Sezione VI – Concordato preventivo regime forfetario (art. 23 D.Lgs. n. 13 del 2024)

La sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario e che determinano il reddito ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, che intendono aderire al Concordato Preventivo di cui all’art. 23 e ss. del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Per effettuare il calcolo della proposta di CPB, i soggetti che applicano il regime forfetario devono compilare i campi della sezione VI.

In particolare, i righi da LM60 a LM64 vanno compilati come segue.

Nel rigo LM60, barrando la casella, va indicato di non avere debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per aderire al Concordato preventivo, di aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Nel rigo LM61, barrando la casella, va indicata l’assenza delle seguenti cause di esclusione:

  1. inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
  2. mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  3. condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del con- cordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

Nel rigo LM62, va indicato il codice corrispondente agli eventi straordinari determinati con decreto ministeriale;

Nel rigo LM63, è riportato il reddito proposto al contribuente ai fini del CPB per il periodo d’imposta 2024.

Barrando la casella nel rigo LM64, il contribuente accetta la proposta di CPB per il periodo d’imposta 2024.

Si precisa che l’accettazione impegna il contribuente a dichiarare l’importo concordato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta oggetto di concordato e agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

 

 

 

 




ISA, le nuove regole per acquisire nuovi dati anche ai fini della proposta di concordato preventivo biennale

Con provvedimento del 12 aprile 2024, prot. n. 192000/2024, definite le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

In particolare, laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza e la validità della delega.

In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire il procedimento disciplinato nel nuovo provvedimento che prevede l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo conferimento della delega: la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso favorevolmente.

Nel medesimo provvedimento sono individuate, altresì, le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati ed è disciplinata la modalità di accesso l’accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati.

Il provvedimento individua, infine, le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2023 e all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2024, prot. n. 192000/2024, recante: «Individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche», pubblicato il 12.04.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Decreti delegati della Riforma fiscale: in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 13/2024 su accertamento e concordato preventivo biennale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024, il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».

Entrata in vigore e decorrenza

Il Decreto Legislativo entra in vigore il 22 febbraio 2024 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). 
L’articolo 1 (Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione) si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II (Disciplina del concordato preventivo biennale) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

 

Link al testo del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» (testo in formato .pdf,  scaricabile nell’area riservata agli abbonati)

Link al testo della relazione illustrativa al Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» (testo in formato .pdf, liberamente scaricabile )




Approvate (in via preliminare) le disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri di venerdì 3 novembre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia:

  • di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
  • di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Di seguito i contenuti principali.

 

Disposizioni in materia di procedimento accertativo

 

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.

Si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente”, che lo “schema di provvedimento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’amministrazione debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione”; si abroga la disciplina dell’“invito obbligatorio”, che impone all’amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l’invito a comparire al contribuente per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento; si introduce la disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio.

Inoltre, si introduce la disciplina generale degli “atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione; a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede tra l’altro la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni e un unico periodo di decadenza, di otto anni dall’utilizzo del credito, del potere di notifica dell’atto. In assenza di specifiche disposizioni, le previsioni introdotte si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti o a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.

Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata. La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione.

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta”, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

Si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia. Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

Si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. Inoltre, si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette: in caso di infedele denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo.

 

Disciplina del Concordato preventivo biennale

 

Si stabilisce, in generale, che al concordato preventivo biennale (CPB) possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel dettaglio, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l’aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro). Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l’accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti). Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.

L’adesione non produce effetti ai fini dell’IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all’acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.

Link al testo dello schema di decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale