Cooperative compliance. DM Mef e provvedimento Ae per disciplinare il restyling dei requisiti di accesso | Approvato il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo”

Il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n.221 ha esteso l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

  • a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di

Inoltre in relazione ai requisiti soggettivi, il decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», ha previsto l’estensione del regime, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128

Infine, in merito ai requisiti oggettivi, il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 221, ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’articolo 4 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ai sensi dei quali il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1 del medesimo articolo deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Ciò, premesso considerato che il modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo”, deve essere adeguato alla luce delle modifiche intervenute con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 attuativo delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.221, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2024, prot. n. 450193/2024, approvato il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo”.

Il modello sostituisce, a far data del 17.12.2024 quello approvato con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016 e successivamente modificato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153271 del 4 maggio 2022.

Il modello, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è sottoscritto e presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello. Per i soggetti non residenti privi di PEC la domanda di accesso può essere presentata alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello. Nel dettaglio, modello va inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC) dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, ovvero, per i soggetti non residenti privi di PEC alla seguente casella di posta elettronica ordinaria dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it .

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2024, prot. n. 450193/2024, recante: «Approvazione del nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo” di cui agli articoli 3 e ss. del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», pubblicato il 17.12.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il Decreto Mef recante le condizioni soggettive e le modalità di accesso al regime di adempimento collaborativo, coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica)

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024. Aggiornamento modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Relazione illustrativa e tecnica

(Aggiornamento del 18.12.2024) – Il Decreto Mef è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale:  Serie Generale n. 295 del 17-12-2024

 

 

 

 




Regime di adempimento collaborativo. Modificate le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta

Con Decreto Mef del 3 ottobre 2024 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) apportate modificazioni al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2024, pubblicato nella G.U. del 7 giugno 2024, n. 132, concernente: «Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo».

Come spiega la relazione illustrativa, le modifiche si sono rese necessarie per semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta nell’ambito dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.

Il  decreto si compone di un solo articolo, rubricato: «Modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2024», il quale sostituisce gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024.

Nello specifico, l’articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce l’articolo 1 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, rubricato: «Approvazione del codice di condotta». Il comma 1, riproduce la disposizione, già contenuta nel decreto del 29 aprile 2024, secondo cui è approvato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Agenzia delle entrate e i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23», allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il comma 2 specifica che l’osservanza degli impegni contenuti nel codice di condotta di cui al comma 1 rientra tra i doveri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Il comma 3 specifica che gli impegni reciprocamente assunti dall’Agenzia delle entrate e dai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all’Agenzia. Viene, dunque, eliminata la previsione, contenuta nell’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui il codice di condotta viene sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all’ammissione al regime.

L’articolo 1, comma 1, lettera b) sostituisce l’articolo 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, rubricato: «Disposizioni transitorie», prevedendo che per i contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il codice di condotta di cui all’articolo 1 impegna l’Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime a partire dalla medesima data. Viene, dunque, eliminata la previsione, contenuta nell’articolo 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il codice di condotta deve essere sottoscritto a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro i centoventi giorni successivi.

 

Le modifiche al DM Mef 29 aprile 2024 per semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2024, coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica).

 

Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2024, concernente: «Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo» – Testo Integrale

 

Vedi anche:

Il Decreto Mef 31 luglio 2024 n. 126, che approva la procedura con cui gli aderenti al regime di cooperative compliance possono effettuare la regolarizzazione agevolata delle violazioni. Il provvedimento disciplina le modalità di ravvedimento “guidato” per sanare situazioni d’irregolarità. 

 

 

 

 




Commercialisti: con la delega fiscale arriva una rivoluzione nei controlli

De Nuccio: “Con concordato preventivo e adempimento collaborativo svolta culturale nella lotta all’evasione. Commercialisti centrali come “certificatori”, ma serve linguaggio comune con l’Amministrazione finanziaria”.

Regalbuto: “Stop a sistema vessatorio, semplificare e razionalizzare il prelievo”

 

“Il cambio di paradigma nei controlli fiscali rappresenta senza dubbio il passaggio più strategico della delega fiscale. L’introduzione del concordato preventivo biennale per Pmi e lavoratori autonomi e l’ampliamento della platea ammessa al regime di adempimento collaborativo comporteranno una vera e propria rivoluzione nei controlli. Si passerà infatti da una logica di controlli ex-post a una di collaborazione preventiva con l’amministrazione fiscale. Una vera svolta nella lotta all’evasione, che necessariamente  affiderà ai commercialisti un ruolo da protagonisti in quanto unico corpo intermedio che, per caratteristiche intrinseche alla professione, dispone, di tutte le competenze fiscali, giuridiche ed aziendalistiche indispensabili per giungere al processo di certificazione qualificata previsto dalla Legge Delega che, soprattutto in materia di cooperative compliance, sarà decisivo per poter ampliare la platea dei soggetti interessati all’istituto. Tutto ciò richiederà anche l’implementazione di percorsi formativi che portino ad affinare un linguaggio comune con gli organi dell’Amministrazione Finanziaria”.

È quanto affermato dal presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel corso del Congresso nazionale della categoria, in corso di svolgimento a Torino. 

Il numero uno dei commercialisti ha sottolineato come

“si passerà dalla lotta all’evasione di tipo repressivo-punitivo a una di tipo preventivo-collaborativo. L’approccio tradizionale, nonostante il miglioramento negli ultimi anni della tax compliance e dei risultati delle azioni di contrasto all’evasione condotte dall’Amministrazione finanziaria, fa registrare – secondo i dati più aggiornati del Rapporto sui risultati conseguiti dalle misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, allegato alla NADEF 2023 – valori del tax gap complessivo ancora troppo elevati, pari a circa 99,6 miliardi nell’anno 2019, 86,9 miliardi riferiti alle entrate tributarie e 12,7 miliardi alle entrate contributive. Con la delega fiscale siamo di fronte ad una svolta culturale: l’approccio collaborativo significa limitare le attività di controllo ex post, laddove contribuente e fisco concordino preventivamente il reddito da dichiarare nel biennio successivo ovvero sia attivata, sulle posizioni fiscali incerte e controverse, un’interlocuzione preventiva ex ante con l’autorità fiscale, al fine di ottenere certezza tramite una comune valutazione che anticipa i controlli”.

“Un cambio di prospettiva che non potrà che attribuire un ruolo centrale ai commercialisti, una rete di oltre 120.000 professionisti qualificati diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale. In questo nuovo contesto, sarà fondamentale che commercialisti e funzionari del fisco parlino la stessa lingua, una sorta di esperanto ispirato a principi di reciproca trasparenza e collaborazione, perché solo attraverso questo percorso virtuoso gli obiettivi della Legge Delega potranno essere efficacemente raggiunti”, ha aggiunto il presidente de Nuccio.

“Siamo di fronte alla prospettiva di un cambiamento culturale – ha affermato il tesoriere nazionale Salvatore Regalbuto – e i Commercialisti sono pronti ad affrontarlo come hanno sempre dimostrato, essendo stati i principali protagonisti di tutti i passaggi di modernizzazione del sistema tributario, dalla telematizzazione degli anni ’90 alla recente introduzione della fattura elettronica. Ma dovrà essere un cambiamento epocale anche e soprattutto per l’Amministrazione finanziaria e per le sue capacità di gestire un simile cambiamento su larga scala, che impone un potenziamento della macchina pubblica per un fisco al quale, nel rispetto dei ruoli, non si chiede di essere amico, ma di essere efficiente nel dipanare incertezze e nel rapporto quotidiano con i contribuenti e i professionisti che li assistono”.

Regalbuto ha poi sottolineato

“l’importanza di ridurre al minimo quelle asimmetrie di tipo informativo e interpretativo tra imprese, professionisti e amministrazione finanziaria, che sono spesso la causa principale, nel nostro Paese, dell’elevato tasso di conflittualità del rapporto tributario e dell’eccessivo ricorso al contenzioso, ma che, a ben guardare, costituiscono anche l’humus che alimenta la maggior parte delle pratiche elusive. E non deve essere trascurato che, sovente, le incertezze del sistema tributario sono una delle principali cause che scoraggiano gli investimenti da parte di soggetti esteri”.

“In un momento storico come quello attuale, il sistema fiscale non può continuare ad essere percepito come vessatorio. Pagare i tributi è un dovere civico prima che giuridico, ma tale dovere deve essere bilanciato dal diritto a vedere efficacemente utilizzate le risorse pubbliche e dall’esigenza di poter adempiere in un contesto di certezza del diritto. Se il sistema tributario saprà evolversi in questa direzione sarà l’intero sistema Paese a beneficiarne. E in questo contesto bisognerà operare per semplificare e razionalizzare il sistema e, contestualmente, per disegnare regole certe che consentano di raggiungere il corretto equilibrio tra le indispensabili esigenze di gettito e la necessità di utilizzare la leva fiscale per il sostegno a famiglie e imprese soprattutto attraverso azioni che premino la creazione di lavoro, che rappresenta il pilastro fondamentale che regge un’economia moderna, e sostengano l’aumento della produttività e competitività di imprese e professionisti premiando coloro che assumono, investono e innovano. Siamo fiduciosi – ha concluso Regalbuto – che, anche grazie all’ausilio qualificato dei Commercialisti, molti di questi obiettivi, delineati dalla Legge Delega, potranno essere raggiunti”.

Così, comunicato stampa Cndcec del 19 ottobre 2023




Parte la cooperative compliance italiana. Pubblicato il provvedimento con le prime disposizioni attuative del regime di adempimento collaborativo

Il Titolo III del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

L’articolo 7, comma 5, del citato decreto legislativo 128 rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

In attuazione delle citate disposizioni, è stata emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016. Il Provvedimento declina le condizioni e le modalità di accesso al regime e detta specifiche disposizioni in merito ai requisiti essenziali che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve avere ai fini dell’accesso al regime. Come spiega la parte motiva del provvedimento, “la definizione dei requisiti per l’ammissibilità al regime è stata attuata in conformità alle previsioni del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218, e tenendo conto degli esiti dei tavoli tecnici cui hanno preso parte, insieme all’Agenzia delle entrate, le società selezionate tra quelle che hanno presentato istanza per la partecipazione al Progetto Pilota di cui all’invito pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2013. Si è tenuto conto, altresì, delle raccomandazioni dell’OCSE in tema di requisiti del Tax Control Framework contenute nel Report OCSE del mese di maggio 2013 ‘Cooperative Compliance; A Framework – From Enhanced Relationship to Cooperative Compliance’e dei conseguenti lavori in materia di Tax Control Framework”.

Riguardo i requisiti per l’ammissibilità al regime, individuate caratteristiche essenziali del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, fermo restando il rispetto dell’autonomia del contribuente nella scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016, recante: «Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128».

Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016