SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2024

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Commenti

 

 

L’interpretazione della norma tributaria: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e da controllo “formale” che, ai sensi del nuovo art. 6-bis della L. n. 212/2000, sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo
di Enrico Molteni

 

 

Prassi

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Interessi passivi – Determinazione quota deducibile

 

Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 17 aprile 2024

 

 

Legislazione

 

 

Contraddittorio preventivo – Atti esclusi

 

Il Mef ha emanato il decreto che stabilisce quali atti sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024: «Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212»

 

 

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Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio di cui all’art. 6-bis della legge n. 212/2000

Per effetto dell’articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 previsto che:

  • le disposizioni concernenti il diritto al contraddittorio di cui all’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della medesima data (comma 1);
  • ai predetti atti si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024 (comma 2);
  • qualora l’Amministrazione finanziaria, prima dell’entrata in vigore del decreto n. 39/2024 (prima, cioè, del 30 marzo 2024), abbia comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis citato, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 6-bis (comma 3).

 

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, l’articolo 7 decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ha natura di lettura interpretativa di ordine sistematico delle recenti novità normative finalizzata a precisare che il “diritto al contraddittorio” disciplinato dall’articolo 6-bis sopra richiamato è assolutamente escluso fino alla predetta data del 30 aprile 2024, e che nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente. Nella relazione illustrativa, infatti, il Governo evidenzia la presenza di altre disposizioni dell’ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l’obbligo di attivare un contraddittorio preventivo. Tali ipotesi di contraddittorio, sono regolate ad esempio dall’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 (accertamento delle fattispecie abusive), l’articolo 6 del decreto legislativo n. 156 del 2015 (accertamento delle fattispecie elusive specifiche), l’articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2018 (accertamento delle fattispecie ibride), l’articolo 167, comma 11, del D.P.R. n. 917 del 1986 (accertamento in materia di società estere controllate). Pertanto, secondo il Governo, la previsione recata dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente va necessariamente coordinata con le altre previsioni già attualmente vigenti nell’ordinamento tributario. In sostanza, la previsione recata dall’articolo 6-bis non gode di una valenza assoluta. Proprio in tale prospettiva si inserisce il comma 2 dell’articolo 6-bis, secondo il quale «Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.».

 

Ebbene, nell’approssimarsi della data del 30 aprile 2024 reso noto il testo “finale” del D.M. Mef previsto dal citato comma 2, dell’articolo 6-bis della legge n. 212/2000, contenente atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio di cui all’art. 6-bis della legge n. 212/2000.

Naturalmente, come anticipato, chiarito nel comma 2 del articolo 1 del citato D.M. che «restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall’ordinamento tributario».

 

Il D.M. composto da 4 articoli prevede l’elenco di tre categorie di atti cui il contraddittorio informato ed effettivo previsto dall’articolo 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212 non si applica, ovvero:

  • gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati (art. 2);
  • gli atti di pronta liquidazione (art. 3);
  • gli atti di controllo formale delle dichiarazioni (art. 4).

 

Gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati

 

Nel primo elenco ricadono, ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione. Da ciò il Mef ne fa discendere che sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:

a) i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;

b) gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all’articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;

c) gli atti di intimazione autonomi di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;

d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:

  1. tasse automobilistiche erariali di cui al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39;
  2. addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  3. tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
  4. imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all’articolo 1, commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali, di cui all’articolo 55 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e all’articolo 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679;

f) gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

g) gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge del 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;

h) gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione;

i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.

 

Riguardo alle ipotesi di esclusione dall’obbligo del contraddittorio di cui all’articolo 1 del Decreto in esame, si segnala che la prima versione del comma 3 dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 proposta nello schema di decreto legislativo (poi approvato con modifiche nel D.Lgs. numero 219/2023) imponeva, ai fini della individuazione dei provvedimenti per cui sussiste il diritto al contraddittorio, di aver riguardo all’effettiva natura e contenuto decisorio dell’atto, indipendentemente dalla sua denominazione.

Tale regola che determina(va) la prevalenza della sostanza rispetto alla forma, non è stata riproposta nella versione definitiva. Tuttavia, deve ritenersi comunque applicabile, in quanto immanente all’ordinamento tributario italiano. In pratica, il Fisco che adotti atti cui corrispondono minori garanzie (ad esempio la cartella di pagamento), in luogo di quelle prescritte (ad esempio, l’avviso di accertamento) non è esonerato dall’applicare le garanzie procedimentali più rigorose (segnatamente, il contraddittorio), previste per il tipo di atto che sostanzialmente è stato adottato, anche se diversamente denominato.

Questo, naturalmente nell’intento di tutelare i contribuenti dalla eccessiva automatizzazione e spersonalizzazione dell’attività accertativa, camuffata da mera attività di liquidazione automatica o semiautomatica, in violazione, peraltro, al generale obbligo di motivazione, il cui contenuto, pur potendo variare secondo la natura dell’atto, deve pur sempre indicare un “minimum” che consenta al contribuente di individuare su cosa si fonda la pretesa tributaria. Ad esempio, è stato evidenziato che “il ricorso alla procedura dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, adottabile in presenza di errore certo, rilevabile ictu oculi, a seguito di controllo (automatico) della dichiarazione non può ritenersi legittimo, qualora sia necessario procedere, ad una attività interpretativa della dichiarazione, occorrendo in tal caso un atto di accertamento esplicitamente motivato. In altri termini, la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 è ammissibile, e può evitare l’attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Pertanto, la verifica di un credito esposto in dichiarazione non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche. Con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica. (In applicazione del principi sopra riportati, la C.T. di II grado del Lazio ha ritenuto evidente la violazione dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, poiché le rettifiche operate dall’Ufficio – “che scontano la complessità prevista dalle norme richiamate, a fronte delle scarne indicazioni contenute nelle cartelle di pagamento e non ravvisandosi peraltro meri errori materiali” – non possano essere frutto di un controllo meramente formale della dichiarazione, essendo necessario un previo avviso di recupero o un rituale atto di accertamento). (Così, Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, Sez. VII, Sentenza n. 6454 del 29 dicembre 2022 – Presidente: Fortunato Vincenzo, Loreto Rita – in “Finanza & Fisco” n. 38/2023, pag. 2265). Sul perimetro del controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis D.P.R. n. 600/73, vedi anche la recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. X, Sentenza n. 1287 del 29 gennaio 2024, secondo la quale “Nel caso di specie è evidente che non si è trattato della correzione di un semplice errore materiale, bensì di una valutazione giuridica sulla utilizzabilità della perdita sicché essa non poteva essere contestata al ricorrente a mezzo cartella esattoriale ai sensi dell’art. 36-bis invocato ma necessitava di preliminare avviso di accertamento da notificarsi al contribuente”. Conforme, la Sentenza n. 2777 del 25 luglio 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione XV .

I principi, sono stati confermati da ultimo dalla recente Ordinanza n. 9759 dell’11 aprile 2024, Sez. V, della Suprema Corte di Cassazione (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), espressi peraltro, nel solco interpretativo già da lungo tempo seguito della giurisprudenza di legittimità.

 

Tra le tipologie più diffuse, vengono, inoltre, esclusi gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 nonché l’atto di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti di cui al “nuovo” articolo 38-bis del D.P.R. 600/1973, che scaturiscono esclusivamente dall’incrocio di dati.

Al riguardo si osserva che, ai fini IVA, il comma 1, lett. b) dell’articolo 1 del D.M. fa riferimento solo agli «avvisi di rettifica parziale previsti dall’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», mentre per le imposte dirette richiama l’intero articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; quindi, diversamente da quanto statuito per le imposte dirette, per l’IVA è prevista l’esclusione solo con riferimento agli accertamenti parziali emessi «senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’articolo 57, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dalle attività istruttorie di cui all’articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4), nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l’imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonché l’imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218». (Così, art. 54, comma 5, D.P.R. n. 633/72).

Inoltre, con specifico riferimento agli accertamenti parziale di cui agli artt. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “è uno strumento diretto a perseguire la finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie”, ma non costituisce “un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole”, ciò in ragione della disciplina dettata dagli articoli in questione (applicabili «senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43», quanto all’art. 41-bis, e «dall’art. 57», quanto all’art. 54, quinto comma), la quale è deputata a circoscrivere il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione può esercitare la potestà accertativa, tenendo distinto il metodo di accertamento con la tempistica dello stesso (cfr. Cass., 7 novembre 2019, n. 28681; Cass., 1 ottobre 2018, n. 23685; Cass., 4 aprile 2018, n. 8406).  E’ stato anche affermato che “La differenza qualitativa di tale tipo di accertamento rispetto a quello ordinario non discende invero dalla particolare semplicità della segnalazione, potendo esso basarsi anche su una verifica generale (vedi Cass., sez. 5, 12/05/2006, n. 11057; Cass., sez. 5, 07/02/2008, n. 2833; Cass., Sez. 5, 05/02/2009, n. 2761; Cass., sez. 5, 22/01/2010, n. 1150), bensì dalla disponibilità, in capo all’Amministrazione, di elementi (non necessariamente provenienti da segnalazione di soggetti ad essa estranei, ben potendo derivare anche da fonti interne) idonei a dare contezza della sussistenza, a qualsiasi titolo, di attendibili posizioni debitorie, senza richiedere, in ragione della loro oggettiva consistenza, l’esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione o lo svolgimento di ulteriori attività di approfondimento (appannaggio di accertamenti più complessi), valendosi di una “sorta di automatismo argomentativo” indotto da quelle fonti di conoscenza, per modo che il confezionamento dell’atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione senza necessità di ulteriore approfondimento (cfr. Cass., sez. 5, 23/12/2014, n. 27323; Cass. Sez. 5, 10/2/2016, n. 2633; Cass., 4 dicembre 2020, n. 27788, a da ultimo Cass. Sez. 5, 13/12/2023, n. 34926).

 

Pertanto, gli accertamenti parziali basati da fonti interne l’Amministrazione in assenza di incroci, o non predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati se pur ammessi in base alla giurisprudenza di Cassazione sopra citata devono essere preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo previsto dall’articolo 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212. In pratica, per effetto di quanto disposto dalla locuzione «ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione» inserita nella prima alinea del comma 1 dell’articolo 2, come ulteriormente rafforzata dall’ultima frase della lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 2, secondo la quale gli accertamenti parziali esclusi sono solo quelli «predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati», è stata creata un netta separazione tra accertamenti parziali da incrocio di dati e accertamenti parziali, seppur ammessi (vedi supra) che non derivano da tali incroci soggetti alla disciplina dell’articolo 6-bis.

In merito, agli accertamenti parziali IVA va, inoltre, ricordato che la Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI-T – Ordinanza n. 18350 del 19 settembre 2016 (Presidente: Cirillo Ettore, Relatore: Vella Paola in “Finanza & Fisco” n. 20/2016, pag. 1574), ha evidenziato che per i tributi “armonizzati, la violazione del diritto di difesa, ed in particolare del diritto di essere sentiti nella fase endoprocedimentale, determina l’invalidità del provvedimento conclusivo solo se in mancanza di tale irregolarità il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso, come si desume, peraltro, dalle sentenze della Corte di giustizia del 3 luglio 2014 in C-129/13 e del 22 ottobre 2013 in C-276/12. (Principio applicato in IVA in relazione ad un accertamento cd. “a tavolino”, di cui è stata confermata la legittimità, nonostante l’omessa attivazione del contraddittorio preventivo. Nella specie, il contribuente non aveva prospettato in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato). Conf.: Cass., Sez. V, Sent. n. 16036 del 29/07/2015 (Presidente: Piccininni Carlo, Relatore: Cirillo Ettore). Vedi: Corte di Giustizia sentenza del 03/07/2014, in causa C-129 e C-130/13, Kamino International Logistics (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). In altri termini, visto che nel diritto unionale non esiste alcuna distinzione tra atti parziali e non, l’Amministrazione finanziaria è gravata, anche nel caso di accertamenti parziali, di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale con riferimento alle imposte armonizzate, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto in giudizio all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, contenuto che può essere desunto in positivo anche dal comportamento tenuto dall’Amministrazione finanziaria nel caso concreto successivamente alla notifica dell’atto impositivo (vedi: Cass. Sez. V, Ordinanza n. 37234 del 20/12/2022 – Presidente: Virgilio Biagio; Relatore: Gori Pierpaolo). Peraltro, come segnalato dalla Sez. V, con l’Ordinanza n. 26068 del 07/09/2023 (Presidente: Bruschetta Ernestino Luigi, Relatore: Federici Francesco) il rispetto del contraddittorio, non vuol significare che alle parti del procedimento amministrativo (Amministrazione e contribuente) debba richiedersi nella fase endoprocedimentale capacità di critica e valutazione delle complessive allegazioni documentali, pari a quelle demandate all’organo giudiziario in sede processuale, ma che la serietà e pertinenza delle allegazioni del contribuente, qualora vagliate dall’Amministrazione finanziaria all’esito della verifica e prima della notificazione dell’atto impositivo, avrebbero potuto incidere sul “se” e sul contenuto dell’atto.

Pertanto, può affermarsi che dopo il 30 aprile 2024, l’omissione dell’invio dello schema di atto, in presenza di una seria e pertinente allegazione del contribuente, sarà motivo di annullamento dell’atto impositivo parziale IVA (da incrocio e non).

 

Gli atti di pronta liquidazione

 

Riguardo agli atti di pronta liquidazione esclusi dall’obbligo di contraddittorio di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero emessi dall’Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione, vengono (conseguentemente) individuati i seguenti atti:

a)  le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

c) gli avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi:

  1. imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
  2. imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
  3. imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
  4. imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
  5. imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 20, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  6. imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, 642;
  7. tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di cui all’articolo 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

 

Quanto agli atti di pronta liquidazione, esclusi dal novero degli atti che non sono non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo, si evidenzia che anche nel caso del “controllo cartolare” ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, sussiste l’obbligo del “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante l’invio dell’invito previsto dal quinto comma dell’art. 6 legge n. 212 del 2000, nei rari casi in cui sussistono «incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione».

 

Atti di controllo formale delle dichiarazioni

 

Infine, tra le categorie di atti esclusi troviamo le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Quanto a questa ultima categoria, si evidenzia che le comunicazioni di irregolarità emesse nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n.600/1973, realizzano anch’esse una forma di contraddittorio preventivo obbligatorio (cfr. Cass., Sez. V – Sentenza  n. 15311 del 4 luglio 2014 – Presidente: Cappabianca Aurelio, Relatore: Crucitti Roberta in “Finanza & Fisco” n. 22/2014, pag. 1657); Cass., Sez. V, Sentenza n. 19861 del 5 ottobre 2016 – Presidente: Cappabianca Aurelio, Relatore: Iannello Emilio in “Finanza & Fisco” n. 22/2016, pag. 1745). Secondo le citate sentenze al controllo previsto dall’art. 36-ter, il legislatore ha fatto conseguire una fase procedimentale necessaria, di garanzia per il contribuente, culminante nella previsione di cui al comma 4, che fa obbligo dell’Amministrazione di comunicare i motivi della rettifica operata in un’apposita comunicazione da effettuare al contribuente Si ricava, pertanto, da tali disposizioni una disciplina dei procedimenti di controllo formale delle dichiarazioni (ex art. 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973) connotata dalla generate previsione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e già di per sé a tal fine esaustiva ed autosufficiente, essendo in tal caso il contraddittorio con il contribuente (che deve fornire la documentazione di riscontro) già coessenziale all’istituto.

 

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024, recante: individuazione degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni gli atti automatizzati, autonomamente impugnabili ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo previsto dall’articolo 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212.- In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2 del 2024

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Speciale – Modifiche alla Statuto dei diritti del contribuente

 

 

Riforma dello Statuto

dei diritti del contribuente

 

 

La guida alla normativa

Lettera per lettera, tutte le modifiche

 

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 219/2023 allo Statuto dei diritti del contribuente

Il testo del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante: «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Dal vecchio al nuovo Statuto

 

Gli articoli della Legge n. 212/2020, aggiornati con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 219/2023

Il testo a fronte, ante e post modifiche, della L. n. 212/2000 – Artt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13

 

Primi chiarimenti

 

Controlli e verifiche doganali – Contraddittorio (diritto di essere sentiti) e relativa tempistica

 

Procedure di controllo doganale. I chiarimenti per dare attuazione al “principio del contraddittorio”

Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 2 D del 17 gennaio 2024: «DOGANE – Procedure di controllo doganale – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Principio del contraddittorio – Applicazione nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale – Art. 6-bis, della L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) introdotto dalla lettera e), dell’art. 1 del D.Lgs. 30/12/2023, n. 219 – Abrogazione del comma 7 dell’articolo 12 della L. 27/07/2000, n. 212 – Prevalenza delle norme unionali (Codice doganale dell’Unione – CDU) – Disapplicazione delle disposizioni nazionali finché sono in vigore le relative norme dell’Unione»

 

 

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Approvato lo schema di D.Lgs. per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente. Disciplinato il regime dei vizi degli atti impositivi

Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (decreto legislativo – esame preliminare)

(Link alla bozza di decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 23 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.

Il decreto (approvato, in esame preliminare) dà attuazione alla delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio.

Il testo precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del ne bis in idem e l’autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d’imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma. Con riguardo alla disciplina dell’efficacia temporale delle norme tributarie, conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare:

  • specifica il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;
  • stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;
  • stabilisce il regime dell’annullabilità (in luogo della vigente nullità) dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni;
  • disciplina espressamente “il principio del contraddittorio”;
  • stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentale);
  • delinea la procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente;
  • interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;
  • esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche per relationem;
  • stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.

Il testo interviene anche in merito alla disciplina dei vizi degli atti dell’amministrazione finanziaria:

  • annullabilità – gli atti dell’amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili “per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti”. I motivi di annullabilità non sono rilevabili d’ufficio;
  • nullità – i vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito;
  • irregolarità – l’incompleta o inesatta indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità;
  • inesistenza – si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto.

Si estende l’obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili; decorso il decennio è preclusa all’amministrazione finanziaria l’utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione.

Si introduce espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario: stabilendo che l’amministrazione possa esercitare l’azione accertativa una sola volta per ogni periodo d’imposta.

Si vieta espressamente all’amministrazione finanziaria di divulgare, nell’esercizio dell’azione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche attraverso l’interoperabilità con altre banche dati.

Si rimodula il principio della non sanzionabilità del “ragionevole affidamento” a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell’Unione Europea, non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell’amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa.

Si introduce il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e si disciplina l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (obbligo di annullare l’atto per le ipotesi di errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile) e facoltativa (annullabilità per l’ipotesi di illegittimità, infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

Si attua la revisione dell’istituto dell’interpello, con la previsione del versamento di un contributo, e si individuano i documenti di prassi attraverso i quali l’amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme tributarie (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata) e delle circolari. Si prevede la possibilità per l’amministrazione finanziaria di effettuare consulenza giuridica ai contribuenti.

Si istituisce il Garante nazionale del contribuente, con un ampliamento delle funzioni rispetto all’attuale Garante del contribuente.




Delega fiscale: Commercialisti, contraddittorio e autotutela rafforzati per superare la mediazione

D’Angiolella:

“Nel nuovo scenario, conciliazione anticipata su iniziativa del giudice al posto della mediazione”

 

 “Sono note le criticità che caratterizzano gli istituti del reclamo e della mediazione, legate al fatto che la loro gestione è rimessa allo stesso ente impositore che ha emesso l’atto impugnato. La delega fiscale potrebbe costituire l’occasione per mettere in soffitta tali istituti, sostituendoli con un’ipotesi di conciliazione anticipata su iniziativa del giudice. Tale soluzione va ovviamente valutata con estrema attenzione e può trovare una sua più logica legittimazione e giustificazione in particolar modo se il legislatore delegato darà effettiva e completa attuazione al criterio direttivo in cui si prevede il rafforzamento degli istituti del contraddittorio preventivo e dell’autotutela”.

È il punto di vista espresso da Rosa D’Angiolella, consigliera nazionale dei commercialisti, nel corso del suo intervento al Congresso nazionale della categoria, in corso di svolgimento a Torino.

“In particolare – ha spiegato D’Angiolella – occorre dare pienezza e concretezza al contraddittorio preventivo al fine di garantirne l’effettività: lo stesso non deve pertanto esaurirsi, com’è in base al vigente art. 5-ter del D.lgs. n. 218 del 1997, in un diritto di replica successivo all’emanazione dell’avviso di accertamento, ma deve avere carattere realmente preventivo, per cui è necessario che sia attivato prima di emanare l’avviso di accertamento, prima cioè che il potere impositivo sia stato ormai esercitato in modo non “partecipato”.

Secondo l’esponente dei commercialisti, deve trattarsi

“di una partecipazione del privato alla formazione del provvedimento amministrativo, in chiave difensiva, al fine di realizzare il cosiddetto giusto procedimento, a cui deve accompagnarsi la sanzione della nullità dell’atto impositivo emanato in sua violazione, derivante automaticamente dalla semplice constatazione della sua mancata attivazione, nonché l’obbligo di motivazione “rafforzata”, ossia il dovere per l’amministrazione finanziaria di esaminare le osservazioni del contribuente e di fornire un’adeguata replica, motivando espressamente sul punto, nel caso in cui l’Ufficio ritenesse di disattenderle”.

Per D’Angiolella è anche

“necessario estendere a tutti gli accertamenti l’obbligo di invitare il contribuente a comparire, prima dell’emissione dell’atto impositivo, indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo, comprendendovi dunque sia gli accertamenti “a tavolino” che quelli di natura parziale, fatta eccezione per quelli a carattere sostanzialmente automatizzato”.

I commercialisti propongono di disciplinare in modo appropriato anche le forme con cui il contraddittorio dovrà svolgersi.

“Sarebbe opportuno prevedere l’obbligo di attivare un contraddittorio orale, un incontro, anche a distanza, tra contribuente e amministrazione finanziaria nel quale poter discutere anche di quanto già eventualmente eccepito dal contribuente tramite la produzione di una memoria scritta”.

La procedura di mediazione potrebbe essere trasferita per D’Angiolella all’interno del giudizio di primo grado. “In sintesi – ha concluso – dinanzi al giudice di primo grado potrebbe essere prevista un’udienza dedicata al tentativo obbligatorio di mediazione, da tenersi in camera di consiglio, alla presenza delle parti, presieduta dal giudice monocratico o, per le controversie di competenza del collegio, dal relatore della causa”.

Così, comunicato stampa Cndcec del 19 ottobre 2023




Nuovo obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale. Le istruzioni delle Entrate

Dal prossimo 1° luglio il contraddittorio preventivo sarà obbligatorio per alcune tipologie di controlli. Con la circolare n. 17 E del 22 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti, dall’ambito applicativo ad ampio raggio delle nuove regole ai casi di esclusione e ad alcuni aspetti legati all’iter del procedimento, come la “motivazione rafforzata” che l’Agenzia deve fornire nel caso di mancato accoglimento dei chiarimenti e dei documenti prodotti dal contribuente.

 

A chi si applica

 

Come previsto dal D.L. n. 34/2019, infatti, dal 1° luglio 2020 gli uffici dell’Agenzia delle Entrate saranno tenuti a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE) e IVA.

 

Contradditorio ad ampio raggio

 

In linea con le indicazioni fornite agli uffici nel corso degli anni, l’Agenzia incoraggia il ricorso al contraddittorio preventivo, quando possibile, anche nei casi non obbligatori, al fine di valorizzare il più possibile il confronto anticipato con il contribuente e di accrescere l’adempimento spontaneo. La circolare precisa, in ogni caso, il perimetro di applicazione del contraddittorio preventivo. Fra l’altro, questo si può non applicare quando è stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

 

Motivazione rafforzata, contraddittorio protagonista

 

Il documento di prassi precisa che in caso di mancata adesione l’avviso di accertamento deve essere motivato con riferimento ai chiarimenti e ai documenti forniti dal contribuente. L’esito del contraddittorio diventa quindi protagonista e costituisce parte della motivazione dell’accertamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 giugno 2020)

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 22 giugno 2020, con oggetto: ACCERTAMENTO – Procedimento accertativo – Obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale – Avvio del procedimento di accertamento con adesione – Obbligo di motivazione “rafforzata” dell’avviso di accertamento successivo alla mancata adesione – Mancata attivazione del contraddittorio – Conseguenze – Invalidità dell’atto impositivo – Cosiddetta “prova di resistenza” – Ipotesi escluse dall’applicazione dell’istituto – Avviso di accertamento preceduto da invito – Entrata in vigore delle nuove procedure – Art. 4-octies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 – Artt. 5, 5-ter e 6 del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218

 

La nuova disposizione non modifica le finalità dell’istituto dell’accertamento con adesione. Si rinvia, pertanto, alle circolari:

 

I primi chiarimenti dopo la riforma del concordato a regime e della conciliazione giudiziale

Circolare del Ministero delle Finanze n. 235 E del 8 agosto 1997, con oggetto: ACCERTAMENTO CON ADESIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – CONCILIAZIONE – D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 48 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale – Indicazioni operative

 

Accertamento con adesione: gli approfondimenti dopo il primo periodo di applicazione

Circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 65 E del 27 giugno 2001: con oggetto: ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Concordato – D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Approfondimenti di aspetti concernenti la gestione dei procedimenti




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32 del 2019

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Commenti

 

Partecipazioni di controllo e di collegamento: il metodo del patrimonio netto
di Marco Orlandi

Il riconoscimento dei costi in misura forfettaria si scontra con l’onere della prova
di Enrico Molteni

Dall’ecobonus per le società locatrici ai criteri di interpretazione degli atti normativi. Spunti da una recente sentenza della Cassazione
di Eugenio Grimaldi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Agenzia delle entrate-Riscossione – Rappresentanza e difesa in giudizio

 

Ampia, ma non assoluta, la discrezionalità dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nella scelta del difensore del libero Foro

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019: «AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – Rappresentanza e difesa in giudizio – Obbligatorietà dell’Agenzia di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato – Esclusione – Possibilità e condizioni per farsi difendere anche da avvocati del libero foro, oltre che dall’Avvocatura dello Stato o da dipendenti delegati – Art. 1, comma 8, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 43, quarto comma, del RD 30/10/1933, n. 1611»

 

  • Sezioni tributarie

 

Oneri e/o a costi – Prova dell’esistenza e dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa svolta

 

Accertamento analitico o analitico-induttivo. Esclusa la possibilità della deduzione percentuale dei costi. Riconoscimento in misura forfettaria in base dei ricavi solo nell’induttivo “puro”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 28322 del 5 novembre 2019: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento induttivo – Redditi d’impresa – Accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo – Criteri – Obblighi dell’Amministrazione finanziaria – Ricostruzione della situazione reddituale complessiva – Necessaria valutazione dei costi per la determinazione dei profitti – Necessità di tenere conto delle componenti negative del reddito – Sussistenza – Metodo analitico o analitico presuntivo – Deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione come nei casi di accertamento induttivo “puro” – Esclusione – Conseguenze – Costi deducibili – Onere probatorio a carico del contribuente – Art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2697 c.c.»

 

Detrazione per la riqualificazione energetica di immobili esistenti relativi all’impresa

 

L’ecobonus spetta anche per immobili affittati a terzi da società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 29164 del 12 novembre 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – “Bonus” per spese di riqualificazione energetica – Detrazione del 55 per cento prevista dall’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) per i lavori di riqualificazione energetica sugli edifici – Detrazioni per immobili esistenti relativi all’impresa – Lavori su immobile non direttamente impiegato dall’impresa per l’esercizio dell’attività – Interventi di riqualificazione energetica eseguiti sugli immobili affittati da parte di società di locazione – Applicabilità dell’agevolazione – Art. 1, commi da 344 a 349, della L. 27/12/2006, n. 296 – D.M. 19/02/2007 • AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – Agenzia delle Entrate – Attività di interpretazione – Circolari, risoluzioni, pareri e istruzioni in materia tributaria – Natura – Mero parere – Efficacia vincolante – Esclusione • FONTI DEL DIRITTO – Interpretazione degli atti normativi – Letterale – Criterio prioritario – Ricorso al criterio sussidiario dell’interpretazione storica e logica – Inammissibilità – Fattispecie in tema di interpretazione di norma individuatrice dei destinatari della detrazione del 55 per cento prevista dall’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006 per i lavori di riqualificazione energetica sugli edifici»

 

 

Accertamenti e controlli – Diritti e garanzie del contribuente

 

Mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto. Per la nullità dell’atto impositivo non serve la prova di resistenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 23900 del 25 settembre 2019: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Contenuto della sentenza – Vizi di motivazione – Motivazione apparente – Rimessione all’interprete per l’integrazione della sentenza – Esclusione – Conseguenze – Art. 132 c.p.c. – Art. 360 c.p.c. – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 111 Cost. • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Accertamento tributario – Verifiche fiscali (accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività) – Rispetto del termine dilatorio – Necessità -Tributi armonizzati – Sanatoria per raggiungimento dello scopo – Esclusione – Prova di “resistenza” – Necessità -Esclusione – Fondamento – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 97 Cost.»

 

Omesso contraddittorio preventivo: quando occorre la prova di “resistenza”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 701 del 15 gennaio 2019: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Accertamento tributario – Verifiche fiscali (accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività) – Rispetto del termine dilatorio – Necessità – Tributi armonizzati – Applicazione dei principi comunitari di effettività e di equivalenza – Sanatoria per raggiungimento dello scopo – Esclusione – Prova di “resistenza” – Necessità – Esclusione – Fondamento – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 97 e 111 Cost. – Artt. 41 e 47 CDFUE»

 

Sospensione e l’annullamento di procedure di recupero coattivo

 

Istanza di sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva. La mancata risposta entro 220 giorni costituisce motivo sufficiente a determinare l’annullamento del diritto del credito

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 28354 del 5 novembre 2019: «RISCOSSIONE – Riscossione delle somme iscritte a ruolo – Disposizioni per la sospensione e l’annullamento di procedure di recupero coattivo – Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore – Sospensione della procedura cautelare/esecutiva – Disciplina previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 – Istanza del contribuente per sospendere le procedure di riscossione – Mancata risposta nel termine di 220 giorni di cui all’art. 1, comma 540 legge n. 228/2012 (nella specie, istanza presentata il 20.03.2013) – Effetti – Annullamento delle somme contestate – Art. 1, commi da 537 a 543, della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Artt. 29 e 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Natura ordinatoria del termine per il deposito dell’istanza di sospensione presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la liti fiscale

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6, D.L. n. 119/2018 e sospensione del processo: non è perentorio il termine del 10 giugno 2019

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza interlocutoria n. 29790 del 15 novembre 2019: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie – Processo tributario – Sospensione dei giudizi – Termini – Natura del termine ex art. 6, comma 10, del DL n. 119/2018 per il deposito, in cancelleria, della domanda di definizione agevolata, al fine di ottenere la sospensione del processo tributario per ottenere l’effetto sospensivo fino al 31 dicembre 2020 – Natura perentoria – Esclusione – Fondamento – Ragioni – Conseguenze – Accoglimento di istanza di sospensione avanzata dai contribuenti il 23 ottobre 2019 – Art. 6, comma 10, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Art. 152 c.p.c.»

 

Prassi

 

 

 

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

 

Fatture elettroniche e corrispettivi telematici. L’Agenzia delle entrate mette nero su bianco le modalità di certificazione delle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 486 del 14 novembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi – Modalità – Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Registratori telematici e pagamento mediante ticket restaurant. Istruzioni per la gestione dei “corrispettivi non riscossi” a seguito di somministrazione di alimenti e bevande

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 419 del 23 ottobre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – Attività di ristorazione – Somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi – Pagamento con buoni pasto (ticket restaurant) di cui al D.M. 07/06/2017, n. 122 – Istruzioni per la gestione dei “corrispettivi non riscossi” -Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Artt. 6 e 22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

La soluzione tecnica per indicare la ventilazione dell’IVA sugli e-corrispettivi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 420 del 23 ottobre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – Ventilazione dei corrispettivi – Codifiche per poter indicare i corrispettivi “ventilati” – Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

 

Accordi di separazione e divorzio – -Agevolazioni ex art. 19 della L. n. 74/1987

 

Senza limiti di tempo il trattamento fiscale di favore dei trasferimenti nella soluzione della crisi del matrimonio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 493 del 25 novembre 2019: «ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI -IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA DI BOLLO – Accordi di separazione e divorzio – Trasferimenti immobiliari -Agevolazioni ex art. 19 della L. n. 74/1987 – Atto di trasferimento esecutivo dell’accordo stipulato trascorsi oltre cinque anni tra la data del decreto di omologa del Tribunale – Possibilità di applicazione dell’agevolazione in caso di mancata previsione da parte del giudice di termini perentori ed essenziali a beneficio delle parti o dei figli – Accordo disciplinante il trasferimento della nuda proprietà di immobile – “Naturale” ricongiungimento dei diritti reali nella piena proprietà nelle more della esecuzione dell’accordo – Mutamento dei dati catastali degli immobili oggetto di trasferimento rispetto a quelli indicati nell’accordo – Irrilevanza sempre che sia dimostrabile che si tratta dei medesimi beni immobili»

 

Indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata

 

Co.co.co. e lavoratori autonomi con partita IVA. Prime istruzioni sull’ampliamento della malattia e degenza ospedaliera

Circolare INPS – Direzioni Centrali Ammortizzatori Sociali, Entrate e Recupero Crediti, Organizzazione e Sistemi Informativi – n. 141 del 19 novembre 2019: «INPS – Co.co.co. – Professionisti senza cassa previdenziale – Lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – Malattia e degenza ospedaliera – Ampliamento delle tutele – Nuovi requisiti e importi – Art. 2-bis del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 03/09/2019, n. 101, conv., con mod., dalla L. 02/11/2019, n. 128»

 

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Accertamenti emessi dal 1° luglio 2020. Avvisi parziali esclusi dall’obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale

 

L’articolo 4-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introduce per agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020 – un nuovo obbligo per l’Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.

In particolare il comma 1 del nuovo articolo 5-ter (Invito obbligatorio) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (introdotto dal comma 1, lettera b)) stabilisce che l’ufficio procedente dell’Agenzia delle entrate, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

Si ricorda che in base all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 nell’invito a comparire, sono indicati:

  • i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  • il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;
  • le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;
  • i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

Viene introdotto, pertanto, un obbligo al contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.

Il comma 2 del nuovo articolo 5-ter del decreto legislativo n. 218 del 1997 dispone che sono esclusi dal procedimento dell’invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale. Il comma 3 prevede che in caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio. Il comma 4 introduce una specifica deroga all’obbligo del contraddittorio in tutti i casi di particolare e motivata urgenza e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In tali casi l’ufficio può notificare direttamente l’avviso di accertamento senza che sia preceduto dall’invito. Il comma 5 dispone che fuori dai casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. Il comma 6 specifica che restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento.

Conseguentemente, il comma 1, lettera a), dell’articolo in esame inserisce un nuovo comma all’articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997 (comma 3-bis), che introduce una deroga ai termini ordinari di decadenza per la notificazione dell’avviso di accertamento. La deroga opera per l’avviso preceduto da un invito al contraddittorio di iniziativa dell’ufficio, sia obbligatorio che non, ovvero preceduto da un’istanza del contribuente a seguito di processo verbale. In tali casi, qualora tra la data di comparizione indicata nell’invito a comparire e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di centoventi giorni.

La lettera c) dell’articolo in esame modifica l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, aggiungendo che anche nel caso di notifica di un avviso di accertamento preceduto da un invito obbligatorio, ai sensi del nuovo articolo 5-ter, il contribuente non può più formulare, prima della presentazione del ricorso, un’istanza di accertamento con adesione.

Il comma 2 dell’articolo 4-octies in esame stabilisce che le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

 

Si ricorda che per gli avvisi di rettifica parziale ai fini IVA la Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 18350 del 19 settembre 2016, ha evidenziato che per i tributi “armonizzati, la violazione del diritto di difesa, ed in particolare del diritto di essere sentiti nella fase endoprocedimentale, determina l’invalidità del provvedimento conclusivo solo se in mancanza di tale irregolarità il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso, come si desume dalle sentenze della Corte di giustizia del 3 luglio 2014 in C-129/13 e del 22 ottobre 2013 in C-276/12. (Principio applicato in IVA in relazione ad un accertamento cd. “a tavolino”, di cui è stata confermata la legittimità, nonostante l’omessa attivazione del contradditorio preventivo. Nella specie, il contribuente non aveva prospettato in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato). Conf.: Cass., Sez. V, Sent. n. 16036 del 29/07/2015 (Presidente: Piccininni C., Relatore: Cirillo E.), 992/2015. Vedi: Corte di Giustizia sentenza del 03/07/2014, in causa C-129 e C-130/13, Kamino International Logistics (in www.pianetafiscale.it -Area riservata agli abbonati)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2017

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Commenti

Le recenti ordinanze della Corte Costituzionale sul contraddittorio preventivo: di fatto la questione rimane non risolta

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Parte vittoriosa e impugnazione delle questioni non accolte: i chiarimenti delle SS.UU. della Cassazione

di Antonino Russo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Accertamenti basati sulle risultanze degli studi di settore

Non si può procedere all’accertamento nei confronti di un contribuente congruo rispetto ad un più evoluto studio di settore

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 17807 del 19 luglio 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti e provvedimenti – Nullità – Rilevabilità – Eccezione della parte – Deduzione – Termine continua – Mancata deduzione della nullità nella prima istanza o difesa successiva dell’atto viziato o alla notizia di esso -Conseguenze – Sanatoria – Fattispecie relativa ad una comunicazione dell’udienza di trattazione alle parti costituite senza rispettare il termine di trenta giorni liberi prima – Art. 157, comma secondo, c.p.c. – Artt. 1, comma 2 e 31 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore – Unitarietà del sistema – Progressivo affinamento degli strumenti di accertamento – Conseguenze – Applicazione retroattiva dello strumento più recente – Ammissibilità – Fattispecie – Nuova metodologia di valutazione dell’attività di lavoro prestata dai soci amministratori – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146 • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – “Ius superveniens” – Ove pertinente rispetto alle parti della decisione oggetto dell’impugnazione – Applicazione – Necessità di accertamenti di fatto in base alla nuova disciplina – Cassazione con rinvio – Fattispecie relativa all’applicazione retroattiva di studio di settore (VG75U evoluto) approvato con il D.M. 28/12/2011 successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, con una nuova e più favorevole, ai fini del calcolo della congruità, disciplina da attribuire alle spese sostenute per i compensi dei soci amministratori»

 

Prassi

Studi di settore
Periodo d’imposta 2016

Le principali novità in relazione all’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 13 luglio 2017: «STUDI DI SETTORE – REDDITI 2017 – Periodo d’imposta 2016 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Aggiornamento delle analisi della territorialità – Applicazione del regime premiale – Comunicazioni per la promozione della compliance – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2017, prot. n. 99553/2017 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2017, prot. n. 106666/2017»

 

Procedura di collaborazione volontaria nazionale o internazionale

Voluntary disclosure-bis: focus su esoneri dagli obblighi dichiarativi, detrazione delle imposte pagate all’estero ed effetti premiali in relazione ai Paesi di detenzione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 20 luglio 2017: «PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA – Riapertura dei termini con modifiche – Voluntary disclosure-bis – Modifiche alla disciplina introdotte dall’articolo 1-ter del D.L. n. 50/2017 – Detrazione delle imposte pagate all’estero – Autoliquidazione delle somme dovute – Determinazione delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo carente – Estensione degli esoneri dagli obblighi dichiarativi – Aspetti sanzionatori – Ulteriori chiarimenti sui Paesi che consentono di massimizzare gli effetti premiali della procedura – Artt. da 5-quater a 5-octies del D.L. 26/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 7, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 1-ter, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

Legislazione

Scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA
Modifiche al decreto attuativo

Estensione split payment. Dalle fatture per le quali l’esigibilità si verifica a partire dal 25 luglio 2017 applicabili le modifiche al D.M. Mef di attuazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017: «Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA»

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie
in cui è parte l’Agenzia delle entrate

Chiusura liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 luglio 2017, prot. n. 140316/2017: «Modalità di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

 

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