Risposte ad istanza di consulenza giuridica dalla n. 1 alla n. 7 del 2026

Le risposte ad istanza di consulenza giuridica qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 31 marzo 2026, riguardano, in particolare, l’applicazione dell’imposta di bollo nei contratti pubblici esclusi nei settori ordinari, il trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria integrativa, la disciplina dei fondi pensione negoziali e il trattamento IVA di specifiche prestazioni rese nei settori sanitario, ambientale e dei dispositivi medici.
Tra i chiarimenti di maggiore interesse si segnalano quelli relativi all’applicazione dell’imposta di bollo una tantum prevista dal Codice dei contratti pubblici anche ai servizi affidati in base a diritto esclusivo, all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi sanitari versati dal datore di lavoro in costanza di rapporto, nonché all’esclusione dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva dei fondi pensione della voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”, al ricorrere delle condizioni indicate dall’Agenzia.
In materia IVA, la raccolta comprende i chiarimenti sul servizio opzionale di lavanderia per gli ospiti delle RSA, soggetto ad aliquota ordinaria se non rientra nella gestione globale della struttura; sull’esclusione dal campo IVA degli importi relativi ad analisi, prove e diagnosi svolte da laboratori ufficiali nell’ambito dei controlli pubblici nella filiera agroalimentare; sull’applicazione dell’aliquota del 10 per cento al trasporto di rifiuti quale autonoma prestazione di gestione, anche se finalizzato a discarica o recupero; e, infine, sulle modalità di esercizio della detrazione IVA connesse al payback dei dispositivi medici.

La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risposte ad istanza di consulenza giuridica da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2026

 

Consulenza giuridica n. 1 del 16/01/2026

Contratti pubblici esclusi nei settori ordinari: l’imposta di bollo una tantum di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice si applica anche ai servizi affidati in base a diritto esclusivo ex articolo 56

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Contratti pubblici – Contratti di servizi esclusi nei settori ordinari ai sensi dell’articolo 56, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Applicazione dell’imposta di bollo una tantum di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

 

Consulenza giuridica n. 2 del 26/01/2026

Assistenza sanitaria integrativa: contributi sanitari versati dal datore in costanza di rapporto esclusi dal reddito anche se la copertura decorre quando il rapporto può non essere più in essere

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 2 del 26 gennaio 2026 – Oggetto: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – Assistenza sanitaria integrativa – Contributi versati dal datore di lavoro in conformità al CCNL in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti  –  Non rilevanza della possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza – Articolo 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

 

Consulenza giuridica n. 3 del 27/02/2026

Fondi pensione negoziali: il risconto dei contributi per oneri amministrativi resta fuori dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva se coerente con budget, nota integrativa e informativa agli aderenti

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 3 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: PREVIDENZA COMPLEMENTARE – Fondi pensione – Trattamento fiscale e dichiarativo della voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi” – Esclusione della voce dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – Condizioni

 

Consulenza giuridica n. 4 del 03/03/2026

RSA: servizio opzionale di lavanderia per indumenti personali soggetto a IVA ordinaria se non rientra nella gestione globale, anche quando reso da cooperative sociali

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 4 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – – Aliquote IVA – Residenze Sanitarie Assistenziali – Servizio di lavanderia per indumenti personali degli ospiti – Aliquota IVA ordinaria se il servizio non rientra nella gestione globale della RSA – Caso di specie – Servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti della RSA, consistente in un servizio che non attiene alla gestione globale della RSA, ma che è solo incidentalmente collegato con essa.

 

Consulenza giuridica n. 5 del 09/03/2026

Controlli ufficiali nella filiera agroalimentare: esclusi da IVA gli importi riversati a copertura dei costi di analisi, prove e diagnosi svolte nell’ambito dei controlli ufficiali in veste pubblicistico-autoritativa

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 5 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Controlli ufficiali nella filiera agroalimentare – Importi relativi ai costi di analisi, prove e diagnosi svolte da laboratori ufficiali – Esclusione dal campo IVA per attività rese in veste di pubblica autorità.

 

Consulenza giuridica n. 6 del 17/03/2026

Rifiuti: il trasporto è autonoma prestazione di gestione soggetta a IVA al 10 per cento anche se finalizzato a discarica o recupero; l’esclusione riguarda solo conferimento e incenerimento senza recupero efficiente

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 17 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Rifiuti – Aliquota IVA del trasporto di rifiuti anche se finalizzato al conferimento in discarica o all’incenerimento senza recupero efficiente di energia – N. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633.

 

Consulenza giuridica n. 7 del 31/03/2026

Payback dispositivi medici: IVA detraibile con calcolo analitico per aliquote e nota di variazione interna, da registrare nella liquidazione e dichiarazione del periodo di emissione

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 7 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto)  – Meccanismo del ‘payback per i dispositivi medici’- Esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA compresa nei versamenti – Modalità di calcolo, documento contabile e indicazione in liquidazione e dichiarazione – Articolo 9-­ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

 

 

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica (Provvedimento dell’8 giugno 2026, n. 171016).



Revisione EE.LL.: dai commercialisti il parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza | Uno strumento operativo di supporto all’organo di revisione di enti locali 

La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenzaè il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti nell’ambito dell’area di delega “Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica” dei Consiglieri Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri per di fornire uno strumento operativo di supporto all’organo di revisione di enti locali nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo.

Il testo riguarda, in particolare, la predisposizione del parere in ordine al riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza di cui all’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 – Testo Unico degli enti locali. L’istituto giuridico della “somma urgenza” è un istituto che, negli ultimi anni, ha visto una frequenza di utilizzo sempre maggiore in ragione del verificarsi di eventi naturali, fenomeni atmosferici, etc. che comportano il sostenimento di spese straordinarie aventi carattere di eccezionalità, caratteristica che comunque richiede sempre un utilizzo attentamente valutato e giustificato in base a elementi fattuali conformi alla normativa.

Il documento è articolato in due sezioni dedicate a definire l’approccio metodologico che il revisore deve adottare per l’espressione del proprio giudizio: la prima sulle specifiche verifiche da effettuare e una seconda dedicata al modello di verbale che il revisore può utilizzare per la redazione del proprio parere.

A tal proposito, gli autori ricordano che non compete all’organo di revisione esprimere un giudizio in merito alle scelte operate dall’ente locale nell’esercizio della propria autonomia: la funzione di collaborazione dell’organo con il Consiglio dell’ente deve essere giuridicamente distinta da quella svolta dai dirigenti e responsabili dei servizi dell’ente e deve essere disciplinata in ordine all’individuazione dei compiti e delle specifiche responsabilità.

Il modello di verbale proposto consente all’organo di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti; inoltre, permette di predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche. Così operando, il revisore non dovrebbe rispondere di eventuali errori non rilevati o non riscontrati nella misura in cui abbia dato evidenza, nell’apposita relazione, delle criticità procedurali che fisiologicamente potrebbero generare, nella contabilità e nella gestione dell’ente locale, errori del tipo non rilevato.

Il modello, senza presunzione di completezza ed esaustività, può costituire per il revisore la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio. Si tratta di uno strumento operativo che, non avendo rango di principio, non è vincolante e può essere declinato, integrato e utilizzato a discrezione del revisore. L’organo di revisione resta esclusivo responsabile della documentazione prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo. (Così, comunicato stampa Cndcec del 14 luglio 2025)

Link al documento pubblicato dal Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti

(Link esterno verso il sito web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: https://www.commercialisti.it/)




Revisione enti locali, dai Commercialisti un aggiornamento delle carte di lavoro

Un documento del Consiglio e della Fondazione nazionali della categoria sulle verifiche relative all’area “attività contrattuale e appalti”

 

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “La revisione negli enti locali: area “Attività contrattuale e appalti”.

Si tratta di un aggiornamento delle carte di lavoro a supporto dello svolgimento dell’attività di revisione degli enti locali con particolare riferimento alle verifiche relative all’area “attività contrattuale e appalti” alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e alla recente prassi. Il lavoro rientra nell’attività dell’area di delega “Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica”, alla quale sono delegati i consiglieri nazionali Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri.

Questo lavoro rientra in un più ampio intervento di aggiornamento degli strumenti operativi allegati al documento “La revisione negli enti locali: Quaderno II” pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel mese di luglio 2020 al fine di fornire a quanti svolgono il ruolo di organo di controllo negli enti locali un supporto operativo adeguato e allineato alle recenti modifiche normative e di prassi.

Questo documento, in particolare, è il frutto della revisione dei precedenti modelli (check-list e verbale) a seguito dell’abrogazione dal 1° luglio 2023 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’aggiornamento con le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31.3.2023, Suppl. Ordinario n. 12.

Il D.Lgs. 36/2023 è entrato in vigore il 1° aprile 2023 ma il Codice ha acquisito efficacia a partire dal 1° luglio 2023 prevedendo per alcune disposizioni un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, in cui si applicavano ancora le disposizioni del vecchio codice D.Lgs. n. 50/2016.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili propone check-list e un modello di verbale che, senza presunzione di completezza ed esaustività, possono costituire la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio.

Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, non sono vincolanti e possono essere declinati a discrezione del revisore. (Così, comunicato stampa Cndcec del 31 gennaio 2024)

 

Link ai documenti (link esterni verso il sito web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: https://www.commercialisti.it/)




Bollo sugli appalti. I chiarimenti sulla nuove modalità di calcolo e versamento a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici  

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione delle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo relativa alla stipulazione di contratti pubblici alla luce delle modiche introdotte dal nuovo Codice degli appalti (Art. 18, comma 10, D.Lgs 36/2023 e  tabella di cui all’allegato I.4 al Codice medesimo.).

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 226, comma 1, e 229, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36 del 2023 le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano, pertanto, efficacia dal 1° luglio 2023.

È opportuno richiamare, inoltre, il comma 2 dell’articolo 226 che, con una disposizione transitoria, stabilisce che la previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 continui ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso, prevedendo che devono intendersi tali, tra gli altri:

  • le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (ossia prima del 1° luglio 2023);
  • in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

Giova osservare che l’articolo 2 dell’allegato I.4 del D.Lgs. n. 36 del 2023 dispone che il pagamento dell’imposta di bollo sostitutiva è dovuto per tutti gli atti e i documenti riguardanti la «procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto», ovverosia per l’intera procedura unitariamente considerata.

Ne consegue, dunque, che le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nonché quelle contenute nell’allegato I.4 al Codice medesimo, trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.

Si ricorda che con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 sono stati, tra l’altro, istituiti i seguenti codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto:

  • 1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • 1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • 1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

Resta fermo che, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 del 28 luglio 2023, con oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Nuovo codice dei contratti pubblici – Disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all’allegato I.4 del nuovo Codice dei contratti pubblici – Articolo 18, comma 10 e tabella di cui all’allegato I.4 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36Provvedimento del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023 – DPR 26/10/1972, n. 642

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 37 del 28 giugno 2023, con oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – RISCOSSIONE – Nuovo codice dei contratti pubblici – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto

 

Le modalità di versamento utilizzabili per assolvere l’imposta di bollo sui “nuovi” contratti pubblici

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, recante: «Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto», pubblicato il 28.06.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici

Il testo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 77 del 31 marzo 2023).