Indennità una tantum (c.d. “bonus 200 euro”) per gli iscritti alla Cnpadc. È online la procedura per la presentazione della domanda

 

È online all’interno dell’area riservata il servizio IUT per la presentazione della domanda di indennità una tantum prevista dall’art. 33 del D.L. 50/2022 (convertito con L. 91/2022). Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d’identità e del codice fiscale, come espressamente previsto dal D.M. MinLavoro del 19 agosto 2022. Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.

Nella comunicazione del 26 settembre 2022 pubblicata nel sito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (www.cnpadc.it) evidenziato che “anno titolo all’indennità prevista dall’art. 33 del D.L. 50/2022, così come stabilito dal D.M. 19/08/2022 (Gazzetta Ufficiale 24/09/2022), coloro che:

  1. non abbiano fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 (indennità una tantum per lavoratori dipendenti) e 32 (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. 17/5/2022 (convertito con L. 91/2022);
  2. risultino già iscritti alla Cassa al 18 maggio 2022, con partita IVA e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
  3. abbiano effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla Cassa con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica agli iscritti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022;
  4. abbiano percepito nel periodo di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a euro 35.000. Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  5. non siano iscritti anche all’INPS per diversa attività lavorativa (nel qual caso è obbligatorio presentare la domanda di indennità una tantum esclusivamente all’INPS);
  6. non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altro Ente previdenziale obbligatorio di cui al D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96;
  7. non siano titolari di una pensione. È comunque data la possibilità di presentare domanda di indennità una tantum anche ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 30/6/2022 (esclusi dall’indennità una tantum di euro 200 per i pensionati di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022) per il cui accoglimento la Cassa ha necessità di ulteriori indicazioni.

Il Decreto 19/8/2022 (G.U. 24/09/2022) fissa in euro 200 l’importo dell’indennità una tantum e l’art. 20 del D.L. 23/9/2022, n. 144 (G.U. 23/9/2022) incrementa detto importo di euro 150 per coloro che nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a euero 20.000. Al fine di consentire agli interessati di presentare un’unica domanda, il Servizio IUT prevede la possibilità di indicare lo scaglione di reddito 2021 di appartenenza”.

Link al testo integrale della comunicazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (Link esterno al sito www.cnpadc.it)




Cnpadc. Proroga 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021

La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha disposto la proroga al 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021 (già prorogati dal 31/05/2021 al 30/06/2021) al fine di tenere conto dei criteri e delle modalità attuative dell’art. 1 comma 20 della L. 178/2020 in corso di emanazione con appositi Decreti Ministeriali.

L’art. 1 comma 20 della L. 178/2020, infatti, ha istituito un fondo destinato a finanziare, per l’anno 2021, l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle Casse (e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS) che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a Euro 50.000 e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Per consentire a coloro che non intendessero avvalersi di tale esonero, di versare in anticipo la prima rata dei contributi minimi, nei prossimi giorni sarà resa disponibile all’interno dei servizi online l’autogenerazione del relativo MAV (comprensivo della contribuzione minima sia soggettiva che integrativa). Ovviamente, in caso di pagamento anticipato della prima rata dei contributi minimi mediante MAV, il 30 settembre 2021 non sarà addebitato alcun importo a chi ha già optato per la modalità SDD. (Così, comunicato pubblicato nel sito web del Cassa di previdenza dei dottori commercialisti – https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/proroga-pagamento-contributi-minimi-2021.html)

 

Tabella pubblicata nel sito web del Cassa di previdenza dei dottori commercialisti –
https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/proroga-pagamento-contributi-minimi-2021.html

 




Dottori commercialisti. Approvato il bando 2021 per contributi assistenziali a favore dei neo-iscritti

 

È un contributo di partecipazione alle spese sostenute nelle fasi di avvio, specializzazione, aggiornamento e sviluppo dell’attività professionale riconosciuto a seguito della partecipazione ai bandi di concorso che la Cassa Dottori Commercialisti emana annualmente.

 

 

 

Oggetto del bando

 

Nell’ambito delle misure di welfare strategico, il Consiglio di amministrazione della Cassa previdenziale di categoria (Cdc) ha approvato anche per il 2021 il rinnovo del bando di concorso per sostenere i neo-iscritti nell’avvio della propria attività.

Il bando prevede lo stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per contribuire all’acquisto o leasing di beni strumentali legati all’avvio dell’attività professionale (hardware ad eccezione degli smartphone, licenze software e mobili da ufficio) o per supportare la costituzione di aggregazioni che quest’anno, oltre agli studi associati e alle società tra professionisti (STP), comprende anche le reti tra professionisti (RTP) con contratto registrato.

 

Beneficiari

 

Possono partecipare al bando i neo-iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (ossia coloro che nel 2021 sono ancora in un regime di contribuzione agevolata) con livelli reddituali parametrati a seconda del numero di componenti del nucleo familiare che non beneficiano di contributi similari erogati da altri enti/istituzioni.

 

Modalità di calcolo del contributo assistenziale

 

Il contributo a favore dei singoli professionisti che abbiano acquistato strumentazione per i propri studi sarà pari al 50% delle spese documentate sostenute nell’anno 2021, al netto dell’IVA. Per acquisti di beni strumentali riferibili a Studi associati o STP il limite del 50% si applica al singolo richiedente in proporzione alla sua percentuale di partecipazione agli utili, come da dichiarazione dei redditi 2021. Il contributo erogato non potrà, comunque, superare il minore importo tra il 50% di quello indicato in sede di presentazione della domanda e 5mila euro, per ciascun richiedente.

Per le aggregazioni, l’importo del contributo previsto è pari a 2mila e cinquecento euro per ciascun richiedente fino a un massimo complessivamente erogabile di 10mila euro per studio associato o STP, mentre in caso di RTP tali importi sono pari a 1.000 euro per ciascun richiedente fino a un massimo di 5mila euro per singola RTP.

 

Termine per la presentazione della domanda

 

I Dottori Commercialisti neo-iscritti alla Cassa potranno presentare la domanda tramite il servizio online CSP che sarà disponibile sul sito a partire dal 1° dicembre 2021 fino al 15 marzo 2022. La domanda, unica per il 2021, pena di inammissibilità può essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CSP, disponibile nell’area riservata dal 1° dicembre 2021. Non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse.

Fonte: Cassa Dottori Commercialisti – https://www.cnpadc.it/

 

Link al bando

(Link al sito web: https://www.cnpadc.it/)

 

Bando

Bando 2021 – Contributi per il supporto all’attività professionale – scadenza 15032022

 

Regolamento Unitario: 

Regolamento Unitario art. 56 bis

 

 




Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, Reddito Ultima Istanza mese di aprile: al via le domande

“A coloro che hanno già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo la Cassa riconoscerà in automatico nei prossimi giorni, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del 29 maggio 2020, gli ulteriori euro 600 per il mese di aprile e non dovranno, pertanto, presentare alcuna domanda.

Gli iscritti che non hanno beneficiato dell’indennità per il mese di marzo che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Decreto del 29 maggio 2020 dovranno presentare, a pena di inammissibilità, la domanda utilizzando il servizio online RUI che sarà disponibile dalle ore 14:00 dell’8 giugno p.v.  all’8 luglio p.v.”

Cfr, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: www.cnpadc.it




Cassa di Previdenza Ragionieri e Periti Commerciali, indennità 600 euro per il mese di aprile: al via le domande

“Si può fare domanda on line dalle ore 14.00 dell’8 giugno – attiva la procedura in Area riservata. Chi l’ha già percepita a marzo non deve rifare domanda.

E’ attiva dalle ore 14.00 di oggi lunedì 8 giugno la sezione “Indennità Covid-19” in area riservata del sito, per fare domanda on line dei 600 euro per il mese di aprile 2020.

Ricordiamo che:

a) Chi ha già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo riceverà in automatico anche quella del mese di aprile e NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DOMANDA.

b) Chi non ha beneficiato dell’indennità per il mese di marzo e desidera chiederla per il mese di aprile DEVE PRESENTARE DOMANDA.

Le istanze, di coloro che non hanno fruito dell’indennità a marzo e desiderano chiederla per aprile dovranno pervenire alla Cassa esclusivamente tramite la procedura informatica presente nell’area riservata del sito.

Le domande possono essere inoltrate fino all’8 luglio 2020.

Per qualsiasi informazione è attivo il numero verde gratuito 800 814601, raggiungibile anche da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00″.

Così, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali – https://www.cassaragionieri.it/

 




Indennità Fondo Reddito Ultima per i professionisti iscritti a una cassa di previdenza autonoma obbligatoria. Firmato il decreto

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina requisiti e modalità di erogazione dell’indennità per il mese di aprile prevista dall’art. 78 del D.L. 34/2020.

Il Decreto prevede l’erogazione in favore di professionisti di un bonus di 600 euro per il mese di aprile, specificando che tale importo verrà erogato automaticamente dalle Casse – senza bisogno di presentazione di nuova domanda – a tutti i professionisti che abbiano fruito dell’analogo bonus per il mese di marzo.

Viene estesa, inoltre, la fruizione del bonus per il mese di aprile anche a coloro si fossero iscritti a una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali richiesti.

Tale bonus è erogato in caso di cessazione o riduzione dell’attività professionale.

Sul punto, il Decreto precisa che:

1) per «cessazione dell’attività», va intesa l’avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;

2) per «riduzione o sospensione dell’attività», va intesa la riduzione almeno del 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute).

Per quanto riguarda i nuovi richiedenti (ovvero coloro che non hanno fruito del bonus per il mese di marzo, per i quali l’erogazione è automatica), in sede di domanda, i professionisti dovranno dichiarare:

1) di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

2) di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto sopra;

3) di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;

4) alternativamente:

  • di aver percepito – nell’anno 2018 – redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all’esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019;
  • in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente;
  • di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020;
  • di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza.

 

 

Il link per prelevare il Decreto firmato il 29 maggio 2020.




Indennità Covid-19 mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei Dottori Commercialisti. Necessaria l’adozione di un decreto Interministeriale

Indennità Fondo Reddito Ultima Istanza

Si informa che per poter fornire le opportune informazioni e procedere con l’erogazione dell’indennità per i mesi di aprile e maggio – prevista dall’art. 78 del D.L. 34/2020 – è necessario attendere l’adozione del relativo Decreto Interministeriale.

(Cosi, comunicato pubblicato nella pagine del sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – CNPADC , https://www.cnpadc.it/)




Bonus lavoratori autonomi e professionisti delle Casse private: domande dalle ore 12:00 del 1° aprile 2020

 

Screenshot della pagina dedicata al bonus del sito della Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti:https://www.cnpadc.it/

Screenshot della pagina dedicata al bonus del sito della Cassa Nazionale dei Dottori CommercialistiCassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali: https://www.cassaragionieri.it

 

Pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità, prevista dal Decreto “Cura Italia” a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19.

 

 

 

 

Il bonus pari a 600 euro per il mese di marzo potrà essere chiesto a partire da oggi direttamente alle Cassa di previdenza privata.

 

Le Casse aderenti all’Adepp hanno concordato che l’orario di inizio della presentazione delle domande sia fissato alle ore 12:00 odierne.

 

Il Decreto stabilisce che il sostegno al reddito sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro o, ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus. (Cfr. comunicato del 1° aprile 2020 pubblicato nel sito www.lavoro.gov.it il)




Emergenza Covid-19: misure e operatività della Cassa Dottori Commercialisti a sostegno degli iscritti

“In considerazione dell’emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese, vogliamo assicurare che la Cassa Dottori Commercialisti si attiverà in favore degli iscritti in oggettiva difficoltà, assumendo tutte le decisioni necessarie e i provvedimenti utili a garantire serenità per coloro che si trovino o dovessero trovarsi in stato di bisogno. 
A questo proposito, è stata già stabilita la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, fatta salva la facoltà di quanti vogliano comunque provvedere.

In queste circostanze abbiamo ritenuto necessario mantenere la lucidità di indirizzo senza farci travolgere dalla evoluzione repentina degli accadimenti, garantendo, in primis, la funzionalità dell’ente, senza la quale, qualunque sforzo o ipotesi di intervento sarebbe vano; per tale motivo, abbiamo concentrato in questi giorni la nostra attenzione sulla riorganizzazione della struttura della Cassa, in modo da garantire l’operatività anche in una situazione di emergenza, quale quella che stiamo vivendo.

In osservanza delle richieste da parte del Governo e delle Autorità sanitarie di mantenere comportamenti improntati alla massima responsabilità e cautela nei riguardi della popolazione nel suo complesso, è stato inoltre attivato un piano di emergenza che prevede il ricorso a forme di smart working in grado di garantire, seppure con tempi meno rapidi e per quanto tecnicamente possibile, l’operatività e i servizi essenziali a favore degli associati.

I colleghi che avessero necessità di contattare l’Ente per ragioni di urgenza, potranno farlo, dal 9 marzo fino a nuova comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

Canali dedicati agli iscritti:

Canali dedicati ai non iscritti:

  • mail: supporto@cnpadc.it (limitatamente per coloro che non hanno le credenziali per accedere all’area riservata o che non sono in possesso di una PEC)

La Cassa, nei tempi tecnici necessari, procederà a ricontattare telefonicamente chi ne ha fatto richiesta.

In questo caso comparirà “numero privato”. Si prega quindi di rispondere alla chiamata.

Purtroppo, allo stato attuale, dobbiamo confermare la sospensione temporanea del servizio di ricezione al pubblico in sede.

In considerazione dell’operatività ridotta degli uffici e al fine di contenere i disagi nell’erogazione dei servizi agli associati e ai loro familiari, abbiamo inoltre sospeso, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i termini per l’adozione della decisione finale dei procedimenti amministrativi.

Sono altresì sospesi, dal 22 febbraio al 30 aprile, i termini di cui all’art. 57 e ss del Regolamento Unitario in materia di ricorsi amministrativi e il relativo avvio è differito alla fine del predetto periodo fatte salve ulteriori proroghe.”  (Così, nota pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: https://www.cnpadc.it/)