Indennità una tantum (c.d. “bonus 200 euro”) per gli iscritti alla Cnpadc. È online la procedura per la presentazione della domanda
È online all’interno dell’area riservata il servizio IUT per la presentazione della domanda di indennità una tantum prevista dall’art. 33 del D.L. 50/2022 (convertito con L. 91/2022). Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d’identità e del codice fiscale, come espressamente previsto dal D.M. MinLavoro del 19 agosto 2022. Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.
Nella comunicazione del 26 settembre 2022 pubblicata nel sito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (www.cnpadc.it) evidenziato che “anno titolo all’indennità prevista dall’art. 33 del D.L. 50/2022, così come stabilito dal D.M. 19/08/2022 (Gazzetta Ufficiale 24/09/2022), coloro che:
- non abbiano fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 (indennità una tantum per lavoratori dipendenti) e 32 (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. 17/5/2022 (convertito con L. 91/2022);
- risultino già iscritti alla Cassa al 18 maggio 2022, con partita IVA e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
- abbiano effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla Cassa con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica agli iscritti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022;
- abbiano percepito nel periodo di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a euro 35.000. Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- non siano iscritti anche all’INPS per diversa attività lavorativa (nel qual caso è obbligatorio presentare la domanda di indennità una tantum esclusivamente all’INPS);
- non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altro Ente previdenziale obbligatorio di cui al D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96;
- non siano titolari di una pensione. È comunque data la possibilità di presentare domanda di indennità una tantum anche ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 30/6/2022 (esclusi dall’indennità una tantum di euro 200 per i pensionati di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022) per il cui accoglimento la Cassa ha necessità di ulteriori indicazioni.
Il Decreto 19/8/2022 (G.U. 24/09/2022) fissa in euro 200 l’importo dell’indennità una tantum e l’art. 20 del D.L. 23/9/2022, n. 144 (G.U. 23/9/2022) incrementa detto importo di euro 150 per coloro che nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a euero 20.000. Al fine di consentire agli interessati di presentare un’unica domanda, il Servizio IUT prevede la possibilità di indicare lo scaglione di reddito 2021 di appartenenza”.
Link al testo integrale della comunicazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (Link esterno al sito www.cnpadc.it)