Incompatibilità tra professione e CED: il CNDCEC fornisce ulteriori chiarimenti sul criterio del 20%

I nuovi chiarimenti dell’Informativa n. 70/2026: il parametro del 20% si applica al fatturato complessivo imputabile al professionista. Focus su disciplina transitoria e impatti operativi.

 

Con l’Informativa n. 70/2026 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interviene su uno degli aspetti più delicati affrontati nelle Note interpretative 2025 in materia di incompatibilità: il criterio di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED. Nel nuovo chiarimento contenuto nella citata informativa n. 70 viene superata una lettura letterale che ancorava il parametro al solo fatturato professionale, affermando invece che la verifica deve essere effettuata sul fatturato “complessivo” imputabile al professionista. Ne deriva una significativa compressione degli spazi operativi delle strutture societarie non strettamente ausiliarie. Contestualmente, viene chiarita la decorrenza (fatturati 2026, verifiche dal 2027) e definito un regime transitorio quadriennale che accompagna il passaggio dal 50% quinquennale al 20% triennale.

 

Il punto centrale dell’informativa

 

Con particolare riferimento alle modalità di determinazione della soglia del 20% ai fini della verifica della strumentalità delle società di servizi/CED, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

In primis, si rammenta che il principio generale che sorregge la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 è quello della valutazione sostanziale del peso economico dell’attività esercitata tramite strutture societarie, al fine di evitare che queste assumano autonoma rilevanza imprenditoriale.

 

“[…] si osserva che, sebbene il tenore letterale di un passaggio del documento possa indurre a ritenere che il limite del 20% debba essere rapportato al solo fatturato professionale del singolo iscritto, una lettura sistematica e coerente con la ratio della disciplina conduce a ritenere preferibile la diversa interpretazione secondo cui la verifica debba essere effettuata con riferimento al fatturato complessivo imputabile al professionista. Tale grandezza deve essere intesa come comprensiva sia del fatturato professionale diretto […] sia della quota di fatturato della società di servizi riferibile al medesimo iscritto […]”

 

Ne consegue che il parametro del 20% non costituisce un criterio di confronto tra fatturato professionale e fatturato del CED, bensì un indice di incidenza della componente societaria sul complessivo volume economico riconducibile al professionista.

 

“[…] diversamente opinando […] si perverrebbe a risultati distorsivi […] finendo per amplificare artificialmente il peso della componente societaria […]”

“[…] la soluzione interpretativa […] appare, inoltre, maggiormente coerente con la finalità della norma, che è quella di valutare il peso economico effettivo dell’attività svolta tramite la società […]”

 

Pertanto, occorre far riferimento ad una base di calcolo unitaria, costituita dalla somma del fatturato professionale diretto (derivante dalla posizione IVA individuale e/o dalla partecipazione a studio associato o STP), e della quota di fatturato della società di servizi imputabile all’iscritto, al fine di verificare se l’attività esercitata tramite il CED mantenga carattere meramente strumentale o assuma autonoma rilevanza imprenditoriale.

In pratica, affermato che il “limite del 20% debba essere rapportato” non al solo “fatturato professionale del singolo iscritto”, ma alla somma del “fatturato complessivo imputabile al professionista”.

Al riguardo, l’esempio contenuto nell’Informativa rende più chiare le modalità di calcolo ai fini della verifica della soglia del 50%/20% su base complessiva, evidenziando come il parametro percentuale debba essere applicato al fatturato complessivo imputabile al professionista – dato dalla somma del fatturato professionale e della quota di fatturato della società di servizi – e non già al solo fatturato professionale, così da misurare correttamente l’incidenza economica dell’attività svolta tramite il CED.

Di seguito, l’esempio allegato all’Informativa n. 70/2026:

 

 

 

Alla luce di tale impostazione, dunque, la soglia del 20% assume la funzione di criterio sostanziale di qualificazione dell’attività, nel senso che, ove la quota di fatturato riferibile al CED ecceda la soglia come sopra determinata, la società di servizi non può più essere considerata meramente strumentale o ausiliaria; di conseguenza, viene meno la causa di esclusione dell’incompatibilità prevista dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2005.

 

La ratio delle nuove precisazioni

 

Il chiarimento si colloca nel perimetro dell’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, che:

  • vieta l’esercizio di attività d’impresa, anche non prevalente;
  • consente le società di servizi solo se strumentali o ausiliarie.

Il parametro del 20% diventa quindi uno strumento di verifica della reale natura dell’attività:

  • sotto soglia = attività ausiliaria (compatibile);
  • sopra soglia = attività economicamente autonoma (incompatibile).

 

Decorrenza della nuova disciplina

 

Il Consiglio Nazionale chiarisce in modo puntuale il profilo temporale:

 

 “[…] la nuova disciplina trovi applicazione […] con riferimento ai fatturati dell’anno 2026 […] rilevanti ai fini delle autocertificazioni da rendere nel 2027 e delle verifiche effettuate dal 1° gennaio 2027 in avanti.”

 

Ne consegue che:

  • per il 2025 (verifiche 2026) resta il regime previgente;
  • dal 2026 si applica il nuovo criterio.

Il passaggio è duplice:

  • riduzione drastica della soglia;
  • accorciamento dell’orizzonte temporale.

Il nuovo parametro è introdotto in modo progressivo:

Il periodo di osservazione è:

  • quadriennale nella fase transitoria;
  • triennale a regime.

 

Effetti operativi: anticipazione della soglia di incompatibilità

 

Il CED può risultare incompatibile anche senza superare il fatturato professionale, essendo sufficiente il superamento del 20% del totale.

 

Centralità del fatturato complessivo

 

Non rileva più il rapporto tra due grandezze isolate, ma: la struttura economica complessiva del professionista.

 

Rafforzamento del presidio antielusivo

 

Il nuovo criterio:

  • impedisce lo “spostamento” di ricavi verso il CED;
  • neutralizza frammentazioni artificiali dell’attività.

 

Necessità di revisione degli assetti organizzativi

 

I professionisti sono chiamati a:

  • monitorare le medie triennali;
  • riequilibrare i flussi economici;
  • valutare il ruolo effettivo delle società di servizi.

 

Per il foglio di calcolo relativo ai fatturati che potrà essere utile per valutazione incompatibilità dei Centri di Elaborazione Dati (CED). (Link a https://commercialisti.it/informative/70-note-interpretative-sulla-disciplina-delle-incompatibilita-ex-art-4-d-lgs-n-139-2005- precisazioni-in-merito-alle-modalita-di-calcolo-della-soglia-del-20-per-le-soci/)

 

Conclusioni

 

L’interpretazione contenuta nell’Informativa n. 70/2026 segna un passaggio decisivo nella disciplina delle incompatibilità; la società di servizi resta compatibile solo se conserva carattere meramente strumentale o ausiliario rispetto all’attività professionale

Diversamente, essa diventa il veicolo attraverso cui si realizza, sia pure indirettamente, l’esercizio di attività d’impresa, con conseguente incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005.

 

Incompatibilità professionale e CED
Sintesi

 

Disciplina transitoria

Anno Criterio applicato
2026 2023–2025 → 50% ; 2026 → 20%
2027 2024–2025 → 50% ; 2026–2027 → 20%
2028 2025 → 50% ; 2026–2028 → 20%
Dal 2029 Media triennale → 20%

 

Confronto tra regime previgente e nuovo regime

Profilo Regime previgente Nuovo regime
Soglia 50% 20%
Periodo di osservazione 5 anni (media quinquennale) 3 anni (media triennale)
Logica Prevalenza ampia Incidenza economica selettiva

Note

  • La soglia del 20% rappresenta un indice di incidenza economica e non un mero confronto tra fatturati.
  • Il periodo transitorio consente un adeguamento graduale ma richiede monitoraggio costante.
  • Dal 2029 il sistema sarà pienamente triennale.



DdL A.C. 2628: con lo “stampato del 23/10/2025” disponibile il testo “ufficiale” del Disegno di legge per la riforma dell’ordinamento dei Commercialisti coordinato dalle relazioni

È disponibile il testo del Disegno di legge A.C. 2628 («Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile»), presentato dal Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri del Lavoro e dell’Università. 

ll DdL consta di tre articoli, con delega al Governo entro 12 mesi per l’adozione del decreto legislativo e possibilità di correttivi entro ulteriori 12 mesi.

 

 

 

Cosa prevede la delega (principi e criteri direttivi)

 

  • Riordino dell’oggetto della professione con indicazione delle attività (incluse quelle riservate) e coordinamento con riforme recenti (Crisi d’impresa, “Cartabia”, Riforma fiscale)

 

 

Le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali con impatto sulla professione

 

Negli ultimi anni, diversi interventi normativi in vari ambiti hanno inciso significativamente sulle competenze e responsabilità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rendendo necessario un adeguamento dell’ordinamento professionale.

In particolare, tra le più importanti si segnalano:

  • Riforma della disciplina della crisi d’impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche): ha introdotto nuove figure professionali (esperto nella composizione negoziata, componente dell’OCRI, attestatore, gestore della crisi, curatore, commissario giudiziale) e nuove responsabilità nell’ambito delle procedure di allerta e di gestione della crisi, in cui i commercialisti svolgono un ruolo centrale;
  • Riforma della giustizia civile (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n .149, c.d. “riforma Cartabia”): ha modificato significativamente le norme processuali civili, le procedure di nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti, ampliando il ruolo dei commercialisti nell’ambito del processo civile e nelle ADR (Alternative Dispute Resolution);
  • Riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111): ha introdotto nuovi istituti e procedure (concordato preventivo biennale, cooperative compliance, adempimento collaborativo) che coinvolgono direttamente i commercialisti come intermediari qualificati tra contribuenti e amministrazione finanziaria;
  • Riforma del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117): ha creato un nuovo ambito specialistico di consulenza per gli enti non profit, con specifiche competenze in materia di fiscalità, contabilità e governance;
  • Trasformazione digitale della PA (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82): l’introduzione di strumenti come il Sistema di Interscambio (SDI), il processo tributario telematico, la fatturazione elettronica e l’ANPR ha trasformato il ruolo del commercialista in interfaccia tra imprese/cittadini e pubblica amministrazione digitale;
  • Ambiente e ESG: il decreto legislativo 6 settembre 2024, n.125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/UE- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ha introdotto importanti modifiche alla rendicontazione societaria di sostenibilità, obbligando le imprese a includere nel bilancio di esercizio non solo dati finanziari, ma anche informazioni sulla loro sostenibilità e ai fattori ESG (Environmental, Social, Governance).

A questi interventi normativi settoriali si aggiunge la giurisprudenza che, nel corso degli anni, ha contribuito a definire i contorni delle attività professionali in esame. Di particolare rilievo sono le sentenze della Corte di cassazione del 7 febbraio 2024, n. 3495, che ha delineato i confini tra le attività riservate ai Commercialisti e quelle proprie di altre professioni e della Corte costituzionale del 19 giugno 2024, n. 144, in relazione al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

 

  • Esercizio in forma associata e societaria (STP): disciplina organica di costituzione, gestione, limiti; spinta all’aggregazione per efficienza/competenza;
  • Incompatibilità: riordino e possibili deroghe temporanee in casi specifici;
  • Conferimento dell’incarico ed equo compenso: pattuizione libera ma proporzionata; aggiornamento dei parametri ministeriali su proposta CNDCEC;
  • Governance ordinistica: riduzione dell’anzianità per le cariche, equilibrio di genere (quote/doppia preferenza/alternanza), voto telematico, revisione dimensioni degli Ordini, durata 4 anni e massimo due mandati;
  • Disciplina disciplinare: razionalizzazione di organi e procedimenti, principi di imparzialità, buon andamento e contraddittorio;
  • Cancellazione dall’albo: definizione puntuale dei casi;
  • Specializzazioni: titolo per gli iscritti alle sezioni A e B, con provvedimenti su proposta del CNDCEC (attuazione dell’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 137/2012).
  • Tirocinio: possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi per ridurre i tempi di accesso;
  • Assicurazione RC professionale: possibile polizza collettiva uniforme a carico del CNDCEC, ferma la copertura individuale ove necessario;
  • Transitorio elettorale: nuove regole applicabili dalla consiliatura successiva.

 

Perché contano gli allegati: la chiave per leggere la ratio del DdL

 

Relazione illustrativa – Spiega il perché della riforma: a 20 anni dalla legge delega 2005 e 16 dall’attuazione (D.Lgs. 139/2005) l’assetto è obsoleto; calano giovani e candidati all’esame, cresce l’età media; il mercato e la giurisprudenza sono cambiati.

Dal 2008 ad oggi, i Commercialisti under 40 iscritti all’albo sono diminuiti del 32,3%, mentre gli over 60 sono aumentati, anche per via dell’innalzamento dell’età pensionabile, del 64,3%. L’età media è passata da 47,4 a 52,5 anni. Inoltre, al di là del calo demografico, mentre i dati registrano un sensibile incremento del numero di laureati in economia nell’ultimo decennio (+31,5%), quelli che scelgono di svolgere il tirocinio professionale e successivamente di sostenere l’Esame di Stato per l’accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono diminuiti in maniera drastica: -63,5%

Relazione tecnica – Chiarisce procedura e neutralità finanziaria: D.Lgs. entro 12 mesi su proposta del Ministro della giustizia (concerti con Università/Lavoro, sentito CNDCEC), parere parlamentare entro 30 giorni; nessun nuovo onere per la PA; verifica positiva della Ragioneria Generale.

Analisi tecnico-normativa (ATN) – Inquadra fonti, compatibilità e coordinamento: mappa la normativa (D.L. 203/2005; D.Lgs. 59/2010; L. 183/2011 art. 10 sulle STP; DPR 137/2012; D.L. 137/2020; L. 49/2023 sull’equo compenso), segnala assenza di conflitti con UE e obblighi internazionali, e richiama giurisprudenza recente (Cass. 3495/2024 su esercizio abusivo; Corte cost. 144/2024 su visto di conformità).

 

 

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l’intervento

 

– Legge 24 febbraio 2005, n. 34 (Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili);

Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34);

– Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito nella legge) convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di attribuzione della competenza all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie;

– Articolo 55, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), che ha apportato modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

– Articoli 31, 31-bis e 31-terdecies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;

– Articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) in materia di riforma degli ordini professionali e società tra professionisti;

– Articoli 4 e 4-bis, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) in materia di associazioni tra avvocati e multidisciplinari e di esercizio della professione forense in forma societaria;

Legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali) in materia di liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali;

– Capo I e, in particolare, articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) con riferimento ai principi generali inerenti agli ordinamenti professionali e, in particolare, alla formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori.

 

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) – Illustra obiettivi, alternative e impatti attesi: modernizzazione dell’esercizio (associato/societario), voto telematico, equilibrio di genere e ricambio, specializzazioni e assicurazione collettiva, con benefici su qualità dei servizi e attrattività della professione; evidenzia criticità empiriche (disomogeneità dimensionali degli Ordini, divari di genere/età) e indica soggetti attuatori (Ministero Giustizia e CNDCEC).

 

 




I Commercialisti chiedono la proroga dei termini per (nuovo) blocco dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

Il Consiglio nazionale della categoria:

“Dalle 9:30 di oggi (28 maggio 2025) gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità del sito”

“Prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza alla fine del mese corrente a causa del nuovo blocco informatico dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, verificatosi a partire dalle ore 9:30 circa di oggi”.

È la richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, Elbano de Nuccio in una lettera inviata al Direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone.

“Dopo il blocco dell’operatività dei servizi telematici dell’Agenzia dello scorso 16 maggio – afferma de Nuccio – siamo costretti a richiamare di nuovo l’attenzione del Direttore Carbone per chiedere un maggior termine per l’effettuazione degli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono alla luce di quanto disposto dall’articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770. Il blocco sta causando notevoli disagi agli utenti. In particolare, molti dei nostri iscritti ci segnalano che l’inacessibilità ai servizi telematici dell’Agenzia compromette l’invio della comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta ZES Unica e del credito d’imposta ZES agricoltura per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 in scadenza il prossimo 30 maggio”.

Salvatore Regalbuto, Tesoriere nazionale con delega alla fiscalità, spiega che,

“oltre alle comunicazioni ZES, numerosi sono gli adempimenti in scadenza per la fine del corrente mese, tra cui l’invio delle liquidazioni IVA periodiche del primo trimestre 2025. Per tali ragioni, il maggior termine dovrebbe riguardare, in ogni caso, anche gli adempimenti in scadenza entro la fine del corrente mese di maggio, ancorché l’operatività dei servizi telematici dovesse essere ripristinata prima. Ciò al fine di garantire, comunque, ai contribuenti e ai professionisti che li assistono un congruo termine per l’effettuazione dei predetti adempimenti

(Così, comunicato Stampa Cndcec del 28 maggio 2025)

 




Sito dell’Agenzia delle entrate. Accertato l’irregolare funzionamento del 16 maggio 2025 | Prorogati i termini fino al 30 maggio 2025

Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 225451/2025 del 20 maggio 2025 (il 20.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) di irregolare funzionamento che, in base all’articolo 1 del decreto-legge n. 498/1961, accerta l’impossibilità dei contribuenti di accedere alla propria area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate e, di conseguenza, di utilizzare i servizi ad essa connessi dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del 16 maggio 2025

La “proroga prevista dal citato art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 consente, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, che i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, siano prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.

 




Blocco delle funzionalità dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. In arrivo la proroga degli adempimenti

Sogei S.p.A. – società di Information Technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze – incaricata della realizzazione, sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, anche del sito web e dei servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate, ha comunicato che a partire dalla mattina del 16 maggio 2025 si stanno verificando dei malfunzionamenti all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Alla luce di tale situazione, l’Agenzia comunica che provvederà a emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici non appena Sogei avrà provveduto alla risoluzione dei malfunzionamenti in area riservata.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 maggio 2025)

 

Vedi anche:

AGENZIA DELLE ENTRATE CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI IN EVIDENZA

Commercialisti: sito Agenzia Entrate in blocco, serve proroga dei termini

Mag 16, 2025  Redazione Fiscale

l Consiglio nazionale dei Commercialisti: “Dalle 10:30 circa di questa mattina gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità …

2024 AGENZIA DELLE ENTRATE IN EVIDENZA

Irregolare funzionamento del servizio di acquisizione attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate delle deleghe di pagamento F24. Pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento e proroga dei termini

Ott 31, 2024  Redazione Fiscale

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 402623/2024 del 31 ottobre 2024, emanato ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 21 …




Commercialisti: sito Agenzia Entrate in blocco, serve proroga dei termini

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti: “Dalle 10:30 circa di questa mattina gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità del sito”

 

 “Prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza in data odierna a causa del blocco informatico dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate necessari, tra l’altro, alla trasmissione delle deleghe di pagamento, verificatosi a partire dalle ore 10:30 circa di oggi”.

È la richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Elbano de Nuccio in una lettera inviata al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone.

“Abbiamo richiesto l’intervento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – spiega il Tesoriere con delega all’area fiscalità, Salvatore Regalbuto – al fine di accertare l’irregolare funzionamento del servizio con conseguente proroga di cui al D.L. 21/06/1961 n. 498”.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 16 maggio 2025)

 

Il testo del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla 28 luglio 1961, n. 770 (G.U. 22 giugno 1961, n. 152) – Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari  – Articolo 1

Art. 1

Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3.

 




Commercialisti: prorogare i termini per assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate

Lettera di de Nuccio a Leo: “Termini attuali troppo stretti, a rischio l’accesso alle disposizioni agevolative per molti contribuenti. Con maggior termine più imposte sostitutive riscosse

Concedere un maggior termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dalla legge di bilancio 2023. È la richiesta dei commercialisti contenuta in una lettera del presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, al Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo.

“Molti dei nostri Iscritti – scrive il numero uno della categoria – che, evidentemente, sono parte attiva nel valutare con i loro assistiti la fattibilità e la convenienza della norma, ci segnalano che, per la concomitanza con i numerosi ulteriori adempimenti fiscali che hanno caratterizzato i mesi scorsi e per la frequente complessità intrinseca alle operazioni, il termine del 30 settembre prossimo, attualmente previsto per la stipula degli atti di assegnazione, cessione e trasformazione e per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive dovute, rischia di precludere per numerosi contribuenti la possibilità di accedere alle disposizioni agevolative”.

Da qui la richiesta “di valutare la concessione di un maggior termine che potrebbe essere quello del 30 novembre 2023, data entro la quale perfezionare gli atti e, al fine di non incidere sui flussi di cassa attesi in termini di finanza pubblica, versare l’intero importo delle imposte sostitutive dovute”.

Una proposta, conclude de Nuccio, che “risponde all’obiettivo di far produrre pienamente alla norma gli effetti per i quali è stata emanata e che, al contempo, non inciderebbe sulla prospettiva di gettito per l’anno finanziario in corso, anzi, con ogni evidenza, consentirebbe la riscossione di maggiori imposte sostitutive”.

(Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti del 31 agosto 2023)

 

Ultimi documenti pubblicati sull’argomento:

 

Assegnazione e cessione agevolata di immobili. Dalla VI Commissione Finanze della Camera il punto sul regime IVA

Risposta n. 5-01057 del Sottosegretario per l’economia e finanze Sandra Savino, all’interrogazione parlamentare dell’onorevole Saverio Congedo, fornita nel corso della seduta del 5 luglio 2022 nella VI Commissione Finanze della Camera

Documenti di prassi citati nella risposta:

Circolare n. 40/E del 13 maggio 2002 — § 3.6 – in “Finanza & Fisco” n. 19/2002, pag. 1897, risoluzioni n. 194/E del 17 giugno 2002 — in “Finanza & Fisco” n. 26/2002, pag. 2500 e n. 191/E del 23 luglio 2009 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agliabbonati), Circolari n. 26/E/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2016, pag. 556) e 37/E/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2016, pag. 1273)

 

Beni immobili – Assegnazione agevolata ai soci

 Assegnazioni agevolate ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili
Studio n. 46-2023/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 maggio 2023

 

Beni immobili – Cessione agevolata ai soci

Cessioni onerose di beni immobili in favore dei soci agevolate ai sensi della legge n. 197 del 2022: aspetti e soluzioni notarili
Studio n. 45-2023/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 maggio 2023




Pnrr: dai Commercialisti proposte su Crisi d’impresa e Giustizia tributaria

Il Consiglio nazionale dei commercialisti in audizione al Senato: “Incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata e difendere il valore della collegialità degli organi di giustizia tributaria”

 

Crisi d’impresa e giustizia tributaria

 

Sono le due disposizioni del disegno di legge di attuazione del Pnrr sulle quali si è concentrato il Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso dell’audizione tenutasi oggi presso la Commissione Bilancio del Senato, durante la quale i professionisti hanno anche presentato un documento con proposte emendative.

Sulla crisi d’impresa la proposta della categoria “punta a rafforzare le misure volte ad incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata, alla luce delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l’erario o gli enti pubblici – che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell’impresa in difficoltà – e della opportunità della previsione di ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle trattative”.

“La nostra proposta emendativa – hanno spiegato –  consentirebbe al debitore di raggiungere un accordo per la decurtazione o la dilazione dei debiti tributari o contributivi, anche se già affidati in carico all’agente della riscossione, e dei debiti per accessori, funzionale al buon esito delle trattative”

In materia di giustizia triduaria, i Commercialisti propongono di abrogare l’innalzamento a 5.000 euro del limite di valore per il giudizio monocratico tributario di primo grado, tutelando così il valore della collegialità degli organi di giustizia tributaria.

“La recente riforma della giustizia tributaria – hanno proseguito – ha attribuito alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo al giudice collegiale la decisione sulle controversie di minor valore. Il comma 2 dell’articolo 40, che proponiamo di abrogare, interviene su tale disciplina al fine di ridurre ulteriormente i tempi del processo tributario di merito, innalzando quel limite da 3.000 euro a 5.000.

L’estrema complessità ed eterogeneità del giudizio tributario, che richiede all’organo giudicante competenze specialistiche tanto nelle materie giuridiche quanto in quelle economico-aziendali, non facilmente rinvenibili in un unico soggetto, induce ancora oggi a ritenere che la collegialità degli organi di giustizia tributaria sia un valore da preservare, indipendentemente dal valore della controversia. Tanto più che la lodevole introduzione del giudice monocratico nel processo tributario, giustificata dalla previsione della riforma della figura del magistrato tributario professionale a tempo pieno, richiede tempi ancora molto lunghi”.

“L’attuale carenza di magistrati tributari a tempo pieno impone dunque una maggiore prudenza nei confronti di misure come quella di cui proponiamo l’abolizione”, hanno concluso.

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 6 marzo 2023)




Consiglio nazionale Commercialisti: ravvedimento operoso, ridurre il tasso degli interessi 

Il Consiglio nazionale scrive a Giorgetti e Leo. De Nuccio: “L’incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno renderà più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo e comporterà rilevanti effetti distorsivi”

 

Un intervento normativo che riduca il tasso degli interessi moratori da corrispondere in caso di ravvedimento operoso, eliminando il collegamento “al tasso legale” degli interessi.

È la richiesta formulata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo.

Come ricorda nella missiva il presidente della categoria Elbano de Nuccio,

“il ravvedimento operoso è un importante e diffuso strumento di compliance che permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie commesse (tipicamente il ritardo nel pagamento) beneficiando di una riduzione delle sanzioni tanto maggiore quanto più celere e tempestiva è la regolarizzazione stessa. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

Dal 1° gennaio 2022, il saggio degli interessi legali è pari all’1,25 per cento su base annua, per effetto del decreto del ministero dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 297 del 15 dicembre 2021. Con il recente e analogo decreto ministeriale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

“L’incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno – afferma de Nuccio – oltre a rendere più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo in oggetto con ripercussioni negative sulla compliance dei contribuenti, comporterà anche effetti distorsivi di particolare rilevanza. In caso, ad esempio, di versamento tardivo delle imposte entro un anno dalla scadenza originaria, è prevista la possibilità di regolarizzare la violazione, pagando, oltre alle imposte, una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, pari pertanto al 3,75 per cento (la sanzione ordinaria per omesso versamento è infatti pari al 30 per cento).

Alla sanzione così ridotta, vanno poi aggiunti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 13, gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno” che, nel 2023, saranno dovuti in misura pari al 5 per cento e, quindi, per un importo superiore, nel caso esemplificato, alle sanzioni contestualmente dovute per la regolarizzazione. Il che si traduce, evidentemente, in un paradosso che occorrerebbe evitare, anche per non scoraggiare l’utilizzo dell’istituto da parte dei contribuenti”.

Nella lettera, i commercialisti aggiungono che

“la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, in via di approvazione con l’articolo 47 della legge di bilancio per l’anno 2023, prevede la possibilità di estinguere i debiti senza alcun pagamento di sanzioni e interessi: ciò determina l’ulteriore iniquità che coloro che spontaneamente rimuovono le violazioni tributarie con il ravvedimento operoso (evitando quindi l’avvio dell’attività di riscossione) subirebbero un onere sensibilmente superiore rispetto a coloro che, viceversa, si trovano in situazioni di ritardo nei pagamenti decisamente più marcate, che hanno comportato l’iscrizione a ruolo del debito tributario”.

Infine, la categoria evidenzia che

“la misura del tasso legale è legata anche alle dinamiche inflazionistiche che, come noto, in questa fase economica sono strettamente connesse all’aumento dei prezzi delle materie prime (in particolare energetiche) che stanno già mettendo in grave difficoltà imprese e famiglie: l’incidenza degli interessi per perfezionare il ravvedimento operoso appare, quindi, come un’ulteriore gravosa conseguenza che amplifica gli effetti negativi del contesto economico generale”.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti del 19 dicembre 2022)




Manovra 2023: Commercialisti, bene impianto complessivo

La categoria propone però una rateizzazione più lunga dei pagamenti, maggiore chiarezza su bonus edilizi e l’eliminazione della responsabilità solidale degli intermediari per l’inizio dell’attività IVA

“Un impianto normativo nel complesso positivo, che ovviamente potrà essere migliorato in sede parlamentare con ulteriori misure frutto anche dei contributi provenienti da parti sociali, categorie professionali e altre organizzazioni”.

È il giudizio sulla legge di Bilancio espresso dal Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduto da Elbano de Nuccio, in un documento inviato a Camera e Senato. Giudizio positivo che, a parere della categoria,

“va innanzitutto rivolto agli interventi di riduzione della pressione fiscale e, segnatamente agli interventi tesi ad ampliare la platea dei contribuenti ammessi al regime forfettario nonché alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti consistenti nella riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e nella riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato”.

Altrettanto positivo “è il quadro di norme teso a consentire il pagamento dei debiti tributari pregressi e la definizione dei contenziosi tributari in essere”.

Nel documento, i commercialisti avanzano anche proposte emendative. Per le varie forme di definizione agevolata della pretesa tributaria previste dal disegno di legge (ad eccezione della sanatoria delle irregolarità formali), i commercialisti,

“al fine di rendere maggiormente sostenibile il pagamento di quanto dovuto dai contribuenti e garantire il buon fine delle misure di sostegno, nonché di rendere più omogenee le modalità di pagamento in forma rateale”, propongono, la “facoltà di rateizzare il pagamento in un massimo di 28 rate trimestrali (ovvero di sette anni), per importi dovuti superiori a euro 30.000 e fino a euro 50.000, e in un massimo di 40 rate trimestrali (ovvero di dieci anni), per importi dovuti superiori a euro 50.000”.

Dalla categoria arriva anche la ferma richiesta di eliminazione della responsabilità solidale dell’intermediario che trasmette la dichiarazione di inizio attività, per la sanzione di 3mila euro prevista a carico del contribuente che, in esito ai controlli dell’Agenzia delle entrate connessi al rilascio di nuove partite IVA, non abbia risposto all’invito a comparire ovvero non sia riuscito a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività, e che pertanto risulti destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA.

Responsabilità del tutto ingiustificata”, affermano i commercialisti,

“non disponendo certo l’intermediario degli strumenti e dei poteri riconosciuti all’Agenzia delle entrate per verificare l’affidabilità del soggetto che richiede l’attribuzione della partita IVA”. Peraltro, aggiungono, “la responsabilità scatterebbe per una violazione del contribuente che si perfeziona soltanto dopo l’apertura della partita IVA, che viene constatata attraverso controlli ex post dell’Agenzia delle entrate e che l’intermediario è impossibilitato a conoscere all’atto della trasmissione telematica della dichiarazione di inizio attività. Il che si traduce in una impropria attribuzione di responsabilità a carico dell’intermediario per comportamenti del contribuente soltanto successivi all’incarico ricevuto e neppure prevedibili all’atto dell’effettuazione dell’adempimento”.

La categoria ribadisce anche la richiesta di una misura che consenta alle banche di liberare una parte del plafond che hanno ancora disponibile per l’acquisizione dei crediti da bonus fiscali, già avanzata nei giorni scorsi in audizione al Senato. La proposta è che i crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possano essere riportati, ai fini del loro utilizzo in compensazione, sino al sesto periodo di imposta successivo a quello di competenza.

Ribadita anche la richiesta di una norma di interpretazione autentica in tema di bonus fiscali diversi dai super bonus che, a seguito delle recenti pronunce della Corte di cassazione, chiarisca definitivamente che per i bonus minori non è necessario il riscontro dello stato avanzamento lavori, così come più volte ribadito sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che dall’Agenzia delle Entrate.

“Un provvedimento assolutamente necessario per tutelare la buona fede e l’affidamento degli operatori e dei loro professionisti, che hanno seguito le indicazione interpretative del MEF e dell’Agenzia delle Entrate che ora, a seguito delle pronunce della Corte di cassazione, rischiano di essere messe in discussione aprendo squarci preoccupanti nella credibilità delle istituzioni interessate e alimentano nuove incertezze per le operazioni in corso”, concludono.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti del 5 dicembre 2022)




Ecobonus, Sismabonus e Bonus ristrutturazioni. Dai Commercialisti le check list per guidare i professionisti al rilascio del visto di conformità

Ecobonus, Sismabonus e Bonus ristrutturazioni. Le guide per i professionisti scaricabili gratuitamente dal sito della Fondazione nazionale della categoria

Tre check list che forniscono una guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto all’“Ecobonus”, al “Sismabonus” e al “Bonus ristrutturazioni” nella versione ordinaria. Le ha pubblicate oggi la Fondazione nazionale dei commercialisti, fornendo uno strumento utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per l’apposizione del visto. I tre documenti sono scaricabili gratuitamente in versione editabile sul sito della stessa Fondazione (www.fondazionenazionalecommercialisti.it).

La legge di bilancio 2022, ha prorogato, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la facoltà di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto in fattura”.

Nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di una delle predette opzioni, la legge di bilancio, al fine di arginare possibili abusi, ha esteso altresì alle detrazioni edilizie ordinarie – tra cui l’“Ecobonus”, il “Sismabonus” e il “Bonus ristrutturazioni” – l’obbligo, già previsto per gli interventi rientranti nel c.d. Superbonus 110%, di dotarsi del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, fatti salvi gli interventi minori (comunque diversi da quelli rientranti nel c.d. Bonus facciate), intendendosi per tali gli interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus 110%, l’obbligo del visto e dell’asseverazione è stato infine previsto anche in caso di cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, il cui accordo di cessione sia stato perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

La Fondazione nazionale dei commercialisti sottolinea come le tre check list rappresentano strumenti di supporto per il professionista di carattere generale, che non possono ritenersi comunque esaustivi circa i controlli da effettuare.

Spetta infatti esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.

(Così, comunicato stampa 26 gennaio 2022 della Fondazione nazionale dei commercialisti)

 

Allegati (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it).

Check list Ecobonus

Check list Bonus ristrutturazioni

Check list Sismabonus




Professione commercialista e status di socio di società di capitali. Solo la gestione (anche di fatto) per “interesse proprio” determina una situazione di incompatibilità

 

Lo status di socio di società di capitali, anche laddove la partecipazione al capitale sia rilevante o maggioritaria, è da ritenersi sempre compatibile con l’esercizio della professione qualora il soggetto conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell’impresa. Ciò perché, ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l’assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell’intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell’attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio). Questo è quanto ribadisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto ordini PO 202/2021 del 18 ottobre 2021 (di seguito riportato). Nel risposta Cndcec evidenzia, peraltro che “laddove si accerti che il socio con interesse economico prevalente, di fatto, gestisca con tutti o ampi poteri la società, ciò determinerà una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione”.

 

Il testo integrale della risposta “Pronto ordini PO 202/2021 del 18 ottobre 2021”, con oggetto: Incompatibilità – Socio-lavoratore di start-up.

 

Con il quesito formulato il 21 settembre l’Ordine chiede di sapere se incorra in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione l’iscritta nella sez. A dell’Albo che assuma la qualità di socio lavoratore di una start-up innovativa avente ad oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (più specificamente: in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un’innovativa piattaforma di commercio elettronico locale, incentrata sulla valorizzazione delle attività locali, compresi specialisti e professionisti).

Si osserva preliminarmente che la start-up innovativa è una società di capitali (costituita anche in forma di società cooperativa) che svolge in via esclusiva o prevalente l’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (1). La legge richiede alcuni requisiti ai fini della iscrizione delle start up in apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Riguardo poi al “socio lavoratore” si evidenzia che è tale il socio che, a prescindere dalla sua qualifica sociale, svolge un’attività lavorativa a favore della società in virtù di un distinto contratto di lavoro avente le caratteristiche tipiche del rapporto subordinato (2). Sulla effettiva ammissibilità di tale figura si è sviluppato ampio dibattito nella dottrina e in giurisprudenza in considerazione del fatto che la cumulabilità in capo alla medesima persona della qualità di socio e della posizione di lavoratore dipendente deve realizzarsi in modo tale da consentire di ravvisare, in concreto, il vincolo di subordinazione. In tal senso si è affermato che ciò appare da escludersi nel caso in cui il socio lavoratore sia il socio di maggioranza (3), ovvero laddove questi sia anche presidente del consiglio di amministrazione ovvero amministratore unico (4) nel medesimo ente, dovendosi escludere in tali casi la possibilità di un effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri (che costituisce il requisito tipico della subordinazione).

Ciò premesso, l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio dell’attività d’impresa svolta per proprio conto (in nome proprio o altrui) (5). Poiché per “esercizio di attività di impresa in conto proprio” deve intendersi il concreto svolgimento dell’attività d’impresa per un proprio interesse economico, nelle Note interpretative dell’incompatibilità (6) è stato chiarito che, laddove questa sia svolta per il tramite di una società di capitali, l’incompatibilità ricorrerà solo qualora l’iscritto-socio della società abbia un interesse economico prevalente (7) nella suddetta società e rivesta, nella stessa, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri (ad es.: amministratore unico, amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione) (8).

Come può osservarsi, dunque, lo status di socio di società di capitali, anche laddove la partecipazione al capitale sia rilevante o maggioritaria, è da ritenersi sempre compatibile con l’esercizio della professione qualora il soggetto conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell’impresa. Ciò perché, ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l’assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell’intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell’attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio). Le note hanno, in tal senso, precisato che lo status di socio di società di capitali è compatibile con l’esercizio dell’attività professionale in ogni caso in cui l’amministrazione sia affidata, in fatto oltre che in diritto, a soggetti terzi rispetto all’iscritto. Ne deriva che, come chiarito dalle Note stesse, “qualora si accerti che, di fatto, l’iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo a tali circostanze sulla base dei criteri esposti al Caso n. 11” (9). In altri termini, laddove si accerti che il socio con interesse economico prevalente, di fatto, gestisca con tutti o ampi poteri la società, ciò determinerà una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione.

Con riguardo al quesito posto, richiamando quanto indicato in riferimento alle caratteristiche del socio lavoratore e in particolare alle condizioni che permettono di realizzare concretamente il vincolo di subordinazione, sembrerebbe potersi escludere la possibilità che il socio-lavoratore di una società possa detenere un interesse economico prevalente ovvero assumere, nella stessa, l’incarico di amministratore con tutti o ampi poteri. Tuttavia, dovendo verificare il caso concreto, l’Ordine, al fine di escludere l’incompatibilità, dovrà accertare che l’iscritto, socio-lavoratore della start up, non detenga nella suddetta società un interesse economico prevalente e non ne sia, in fatto oltre che in diritto, anche l’amministratore con tutti o ampi poteri.


(1) – Le start up innovative sono state introdotte nell’ordinamento dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. D.L. ‘Start up’ o ‘Crescita’).

(2) – Sull’ammissibilità, in termini generali, di questa figura la dottrina e la giurisprudenza sono da tempo orientate in senso positivo.

È appena il caso di ricordare che i soci lavoratori non sono ‘soci d’opera’ in quanto la loro attività a favore della società viene svolta non in esecuzione del rapporto societario, e quindi di socio, ma a seguito della stipula di rapporto di lavoro subordinato.

(3) – Vd. Trib. Genova, sent. n. 299/2014.

(4)  – Vd. Cass., n. 6819 del 24 maggio 2000.

(5)  – Vd. art. 4, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 139/2005:

«1. L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale:

c) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti».

(6) – Vd. “Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139”, par. 3, pag. 11 e ss (vd. Informativa CNDCEC n. 26/2012) (link esterno al sito: www.commercialisti.it).

(7) – Vd. Note cit.,par. 3.1, Caso n. 11, pag. 16 e ss.

In particolare, l’interesse economico prevalente ricorre qualora:
 – l’iscritto eserciti una influenza rilevante o notevole, oppure il controllo sulla società, secondo quanto previsto dall’art. 2359 cod. civ. e altresì
 – qualora l’investimento patrimoniale non sia irrilevante con riferimento al patrimonio personale dell’iscritto.

(8) – Come evidenziato nelle citate Note interpretative (link esterno al sito: www.commercialisti.it), gli ampi poteri gestionali sono ravvisabili certamente in capo all’amministratore unico, all’amministratore delegato, al Presidente del consiglio di amministrazione nonché al liquidatore.

(9) – Vd. nota precedente.




Riforma del sistema tributario. Il Manifesto dei Commercialisti

Tra le priorità indicate dalla categoria l’istituzione del codice tributario, l’abolizione dell’Irap, il ripristino dell’equità orizzontale e verticale dell’Irpef, una riscossione più efficiente e una giustizia tributaria più specializzata

 

 

Otto priorità per una riforma complessiva che si ponga come obiettivo principale la definizione di un sistema fiscale certo ed equo. Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha presentato oggi il suo Manifesto per la riforma del sistema tributario, con la consapevolezza che il Piano nazionale di ripresa e resilienza indica proprio questa riforma tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese.

 

“Per la prima volta dopo decenni – ha affermato il presidente nazionale della categoria, Massimo Miani – c’è la concreta possibilità di mettere mano ad una riforma organica del sistema fiscale. Pur nella consapevolezza del difficile lavoro di mediazione che andrà compiuto tra le diverse sensibilità politiche in campo, il nostro auspicio è che questa occasione storica non vada sprecata e che le analisi e le proposte che da tempo stiamo avanzando come esperti della materia vengano tenute nella giusta considerazione”.

 

 

IL MANIFESTO

 

1) ISTITUZIONE DEL “CODICE TRIBUTARIO” E STATUTO IN COSTITUZIONE

Semplificazione e razionalizzazione normativa tramite la predisposizione di un “Codice tributario”, composto da tre libri dedicati a procedimenti, imposte e processo, e costituzionalizzazione dei principi fondamentali dello Statuto del Contribuente

 

2) ABROGAZIONE DELL’IRAP

Abolizione dell’IRAP e sua sostituzione con un’addizionale IRES e (eventualmente) IRPEF

 

3) RIPRISTINO EQUITÀ ORIZZONTALE E VERTICALE DELL’IRPEF

Parità di trattamento tra lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori individuali e riduzione delle aliquote relative al terzo scaglione di reddito

 

4) ELIMINAZIONE “DOPPIO BINARIO” PER I REDDITI DI IMPRESA

Rilevanza del risultato economico di esercizio ai fini della determinazione del reddito di impresa ed eliminazione dei disallineamenti rispetto all’imponibile fiscale

 

5) RILANCIO DELLE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI

Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo e determinazione opzionale per cassa dei redditi delle STP di capitali

 

6) RISCOSSIONE PIÙ EFFICIENTE E MENO COSTOSA

Riforma del sistema della riscossione sia nelle regole verso i contribuenti (unica modalità di dilazione dei pagamenti, valida anche per l’autotassazione; sistema degli aggi e degli interessi di mora meno iniquo; semplificazione delle procedure di notifica ed esecutive) sia nelle regole relative al rapporto tra l’ente impositore e l’incaricato della riscossione

 

7) RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTI PIÙ EQUILIBRATO

Salvaguardia dei principi di certezza del diritto, parità delle armi e proporzionalità delle sanzioni e miglior coordinamento dei rapporti tra processo penale e processo tributario. Generalizzazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo e terzietà della mediazione tributaria

 

8) GIUSTIZIA TRIBUTARIA PIÙ SPECIALIZZATA

Organi di giurisdizione tributaria composti da giudici professionali, a tempo pieno e specializzati, con obbligo di formazione continua

 

Così, comunicato stampa CNDCEC del 23 giugno 2021




“Manovra di primavera”, le perplessità dei commercialisti

Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, interviene su split payment, chiusura delle liti pendenti e modifiche all’ACE. Senza dimenticare la necessità di un intervento sul trattamento delle rimanenze delle imprese minori. Pur consapevole delle necessità di bilancio che hanno indotto il Governo alla correzione dei conti per il 2017, il Consiglio nazionale dei commercialisti, ad una prima lettura delle anticipazioni sui contenuti della manovra, esprime qualche preoccupazione per alcune misure che rischiano di essere troppo penalizzanti e non in linea con le stesse esigenze di recupero delle coperture che ispirano il decreto. (Cfr. Comunicato stampa CNDCEC del 12 aprile 2017)