Inps: al via domande per l’indennità ISCRO 2026, scadenza al 31 ottobre

L’Inps comunica che è disponibile il servizio per presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026, come indicato nel messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026.

Le richieste possono essere inoltrate attraverso il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Il servizio resterà attivo fino al 31 ottobre 2026, termine ultimo per l’invio delle domande.

In alternativa alla procedura online, è possibile presentare richiesta anche tramite il Contact Center multicanale dell’Istituto.

L’Inps ricorda che, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 150, della legge n. 213/2023, l’indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.

Per questo motivo, non possono accedere alla prestazione per il 2026 coloro che ne hanno già beneficiato negli anni 2024 o 2025; eventuali domande presentate saranno respinte dall’Istituto.

Possono invece presentare domanda per il 2026 i lavoratori che non hanno inoltrato richiesta nelle annualità 2024 e 2025, oppure coloro che, pur avendo presentato domanda in passato, non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa.

Tutti i dettagli sono disponibili nel messaggio messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026.

(Così, comunicato stampa Inps del 15 giugno 2026)

 

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Riferimenti normativi e documentali

ISCRO e DIS-COLL: chiarimenti INPS sul requisito di iscrizione alla Gestione separata e sulla liquidazione delle prestazioni quando l’obbligo contributivo risulta assolto ma l’iscrizione non è stata formalizzata

Messaggio Inps n. 1129 del 31 marzo 2026 OGGETTO: Requisito dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL – Chiarimenti sulla mancata formalizzazione dell’iscrizione – Rilevanza dell’assolvimento dell’obbligo contributivo – Liquidazione delle prestazioni in presenza del versamento contributivo alla Gestione separata – Necessaria regolarizzazione dell’adempimento di iscrizione

Il messaggio Inps chiarisce che, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non preclude la liquidazione della prestazione quando risulti assolto l’obbligo del versamento contributivo alla medesima Gestione. Resta ferma la necessità, per il lavoratore, di formalizzare l’adempimento di iscrizione e di possedere gli altri requisiti previsti dalla disciplina delle singole prestazioni.

 

ISCRO 2026: apertura delle domande telematiche per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, termini di presentazione, accesso al servizio e limiti biennali di fruizione

Messaggio Inps n. 1987 del 15 giugno 2026 – OGGETTO: Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l anno 2026 – Apertura del servizio dal 15 giugno 2026 al 31 ottobre 2026 – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche – Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata – Divieto di nuova richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio fruizione – Autocertificazione dei redditi e requisiti di accesso

Il messaggio Inps comunica l’apertura, dal 15 giugno al 31 ottobre 2026, della procedura telematica per la presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2026, richiamando i canali di accesso, le credenziali ammesse, il divieto di nuova richiesta nel biennio successivo alla fruizione e l’autocertificazione dei redditi rilevanti ai fini dei requisiti.

 

Link al testo della Circolare Inps n. 84 del 23 luglio 2024, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione

Link al testo della Circolare Inps n. 94 del 30 giugno 2021, con oggetto:  ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) – A favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

 




Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO): il 31 ottobre è la scadenza per inviare le domande

La richiesta deve essere presentata tramite il servizio “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Scade il 31 ottobre il termine per inviare la domanda per ottenere l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) tramite il servizio online.

L’ISCRO è un’indennità istituita in via sperimentale nel triennio 2021-2023 e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024, a beneficio degli iscritti alla Gestione Separata, che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale (art. 2, comma 26, legge 335/1995). È stata introdotta per indennizzare eventuali riduzioni della capacità reddituale, dovute a diminuzione dell’attività lavorativa.

L’importo è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo, dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.

Puoi fruire dell’indennità erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda; non puoi richiederla nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.

L’indennità non prevede accredito di contribuzione figurativa.

È incompatibile con trattamenti pensionistici, NASpI, DIS-COLL, Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.

Nel 2026 l’Istituto darà comunicazione con atti ufficiali della nuova apertura dei termini per l’invio delle domande.

 

Vedi anche il  Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025.

Per le ulteriori istruzioni amministrative sull’indennità ISCRO, si rinvia alla Circolare Inps n. 84/2024.

Link al testo del Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Domanda di accesso all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) dell’INPS – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione

 

 




Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO). I potenziali beneficiari possono presentare la domanda di accesso alla prestazione entro il 31 ottobre

Dal 16 giugno  2025 possibile presentare la domanda di accesso all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) dell’Inps.

L’ISCRO è rivolta ai soggetti iscritti alla Gestione separata che svolgono attività di lavoro autonomo.

Per accedere alla prestazione è necessaria, oltre all’iscrizione alla Gestione Separata, il non essere percettori di trattamenti pensionistici diretti e aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei due anni precedenti a quello di riferimento.

I potenziali beneficiari possono presentare la domanda di accesso alla prestazione, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i canali messi a disposizione dall’Istituto sul sito www.inps.it

In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per accedere alla procedura di domanda, consulta il Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025.

Per le ulteriori istruzioni amministrative sull’indennità ISCRO, si rinvia alla Circolare Inps n. 84/2024.

 

Link al testo del Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Domanda di accesso all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) dell’INPS – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione

 




Indennità lavoratori autonomi (ISCRO): le istruzioni per la domanda (disponibile dal 1° agosto fino al 31 ottobre 2024)

La legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi da 142 a 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) disciplina l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO).

La ISCRO, introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è stata stabilizzata nel sistema degli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2024.

La misura è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, cioè ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo, e in possesso dei seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva.

La gestione dell’istruttoria delle domande di indennità ISCRO sarà completamente automatizzata e prenderà in esame i dati reddituali dichiarati in fase di presentazione della domanda, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto.

Le domande accolte saranno riprocessate automaticamente, una volta consolidati presso l’Agenzia delle Entrate i redditi relativi a tutti gli anni di osservazione, per verificare la conformità dell’esito della prima istruttoria nella determinazione del diritto e della misura della prestazione. Nei casi in cui venissero rilevati scostamenti o non conformità si procederà con le opportune azioni correttive e/o all’eventuale recupero delle somme erogate.

L’Inps con circolare n. 84 del 23 luglio 2024 approfondisce:

  • i requisiti necessari ad accedere alla ISCRO;
  • le modalità di calcolo, la misura, la durata e la decorrenza della prestazione;
  • le modalità di presentazione della domanda;
  • le condizioni di decadenza dalla prestazione;
  • il regime delle incompatibilità;
  • la competenza e i termini di presentazione di eventuali ricorsi.

Per il 2024, la domanda di indennità ISCRO sarà disponibile dal 1° agosto al 31 ottobre 2024, accedendo al seguente servizio Inps.

La disponibilità del servizio verrà resa nota con apposita comunicazione sul sito istituzionale dell’Inps.

 

L’erogazione “accompagnata” dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale

 

L’articolo 1, comma 155, della legge di Bilancio 2024, e successive modificazioni, prevede, Inoltre, che l’erogazione della indennità ISCRO debba essere “accompagnata” dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale.

Al riguardo, inoltre, il richiamato comma 155 dell’articolo 1 prevede che per le finalità di cui sopra, il beneficiario dell’ISCRO all’atto della domanda, autorizza l’INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell’ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del medesimo articolo 13.

In particolare, la disposizione sopra richiamata prevede che i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento sono adottati con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige.

La disposizione di cui al citato comma 155 dell’articolo 1 prevede che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali monitori la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità ISCRO.

 

Link al testo della Circolare Inps n. 84 del 23 luglio 2024, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione

Link al testo della Circolare Inps n. 94 del 30 giugno 2021, con oggetto:  ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) – A favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178