SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2023

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Speciale – Misure “blocca”, con deroghe, cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi, contro il “Caro-bollette” e per la proroga dei termini della “Tregua fiscale

 

Il decreto-legge

Blocca cessione del credito e conto in fattura da bonus edilizi,

convertito in legge

D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38

 

La guida alla normativa

Il testo del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11, conv., con mod., dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Il nuovo decreto

Bollette

 con la proroga dei termini per la “tregua fiscale”

 D.L. 30/03/2023, n. 34

 

La guida alla normativa

Il testo del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

 

 

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D.L. n. 11/2023 – Cessione dei crediti: approvato definitivamente in Aula al Senato

Mercoledì 5 Aprile 2023  – Con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti, mercoledì 5 aprile, l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato la questione di fiducia posta dal Ministro per i rapporti con il Parlamento sen. Luca Ciriani sull’articolo unico del ddl n. 636 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 11/2023, in materia di cessione dei crediti, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.




Superbonus 110% sulle unità unifamiliari, c’è tempo fino al 30 settembre per completare i lavori | Ampliato l’utilizzo della remissione in bonis per l’invio della comunicazione di cessione del credito

Sei mesi in più per completare i lavori del Superbonus 110% sulle unità unifamiliari. Il nuovo termine passa, infatti, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Lo prevede un emendamento al decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023.

 

 

Un ulteriore emendamento al medesimo decreto-legge stabilisce, inoltre, che, con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione – a favore di banche e intermediari finanziari – è concluso dopo il 31 marzo 2023. (Così, comunicato Stampa Mef del 30 marzo 2023)

 

Decreto cessione crediti, votata la fiducia alla Camera

Nella seduta odierna (del 30 marzo 2023)  la Camera con 185 voti favorevoli e 121 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 889-A).

 

 




Decreto cessione crediti: accolte tutte le proposte emendative presentate dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti

De Nuccio e Regalbuto: “Soddisfazione per via libere a proposte di natura tecniche che risolvono numerosi dubbi applicativi”

  

Tutte le proposte emendative al Decreto-legge n. 11/2023 sulla cessione dei crediti presentate dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti sono state accolte nel percorso parlamentare di conversione in Legge. Si tratta di norme di interpretazione autentica, quindi di particolare portata anche retroattiva, che chiariscono la facoltà e non l’obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai superbonus; la facoltà e non l’obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità; la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori; il perimetro temporale e oggettivo del requisito SOA per affidamento dei lavori in ambito superbonus. Accolta anche la proposta che delimita il perimetro dell’attestazione antiriciclaggio, uno dei documenti previsti per affrancare il cessionario dalla responsabilità per colpa grave, ai soli soggetti che sono controparti nelle operazioni

“Esprimo grande apprezzamento – commenta il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,  Elbano de Nuccio – per la disponibilità dimostrata dal Governo e dalle forze parlamentari nel recepire le nostre proposte e ringrazio, in particolare, il Ministro Giancarlo Giorgetti, il Vice Ministro Maurzio Leo, l’On.le Andrea de Bertoldi, relatore del provvedimento alla Camera, l’On.le Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze alla Camera e gli On.li firmatari degli emendamenti Saverio Congedo, Francesco Filini, Mariangela Matera, Nicole Matteoni, Stefano Giovanni Maullu e Guerino Testa”.

Per Salvatore Regalbuto, Tesoriere nazionale con delega alla fiscalità, “il Consiglio Nazionale ha avanzato delle proposte di natura tecnica che hanno risolto, peraltro con la formula rafforzativa dell’interpretazione autentica, numerosi dubbi applicativi, e ciò è motivo di particolare soddisfazione e rafforza la convinzione che il dialogo istituzionale non può che portare all’individuazione di soluzioni condivise che rendano le norme più chiare e quindi limitino il sorgere di contenziosi che non possono che nuocere sia ai cittadini che alla pubblica amministrazione”. (Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 23 marzo 2023)

 

Per saperne di più:

 

Sede referente – Commissione VI Finanze – Camera dei Deputati

http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2023/03/23/leg.19.bol0082.data20230323.com06.pdf

Giovedì 23 marzo 2023
Allegato contenente i documenti di seduta

Scarica Pdf

SEDE REFERENTE:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Seguito dell’esame e rinvio);

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il decreto-legge Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi (D.L. 16/02/2023, n. 11)

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2023

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Speciale – Decreti-legge “Aiuti-Quater” e “Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi”

 

 

Il decreto-legge “Aiuti-Quater” convertito in legge
D.L. 18/11/2022, n. 176, conv., con mod., dalla L. 13/01/2023, n. 6

 

 

Guida alle principali misure

Il testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, conv., con mod., dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Il decreto-legge Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi
D.L. 16/02/2023, n. 11

 

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

 

 

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Blocco cessione del credito e sconto in fattura per i bonus edilizi. Esito incontri a Palazzo Chigi

In un nota del 20 febbraio 2023 “al termine degli incontri svolti oggi a Palazzo Chigi, sentito il Presidente Giorgia Meloni, il Ministro Giancarlo Giorgetti conferma, unitamente al Sottosegretario Alfredo Mantovano, al ministro Gilberto Pichetto Fratin e agli altri esponenti di Governo presenti, la ferma determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi. Partendo dal decreto-legge approvato lo scorso 16 febbraio, il Governo ribadisce il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle norme. Tale situazione, che l’Esecutivo Meloni ha ereditato riguardante i cosiddetti ‘crediti incagliati’ (cioè i crediti maturati e che il sistema bancario ha difficoltà ad assorbire) verrà esaminata al più presto in un tavolo tecnico al quale saranno presenti i rappresentanti delle associazioni di categoria oggi intervenuti. Nel tavolo tecnico saranno individuate norme transitorie al fine di fornire soluzioni nel passaggio dal regime antecedente al decreto-legge a quello attuale, tenendo conto della situazione delle imprese di piccole dimensioni e di quelle che operano nelle zone di ricostruzione post-sisma. Il Governo ribadisce, come già illustrato al termine del Consiglio dei Ministri, la permanenza dei bonus per l’edilizia nella forma delle consuete detrazioni d’imposta dalla dichiarazione dei redditi”.

 




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge blocca cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Meloni) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Giorgetti), trasmesso al Camera dei Deputati, recante: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – (Atto Camera n. 889).

 

La ratio delle misure blocca cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus

Il testo della relazione illustrativa:

“Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui contenuto è di seguito illustrato.
  L’articolo 1, comma 1, lettera a), introduce il comma 1-quinquies nell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (riguardante il cosiddetto «superbonus»). La nuova disposizione esclude per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti d’imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo 121, al fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico.
  La lettera b) del medesimo comma 1, aggiungendo i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, interviene sul regime della responsabilità solidale nei casi di cessione dei suddetti crediti d’imposta, chiarendone il contenuto, al fine di offrire agli operatori un quadro di certezza che potrà significativamente incidere in positivo sulla propensione all’acquisto dei crediti d’imposta, nel rispetto di prassi di controllo della bontà dei crediti offerti in cessione, che vengono ad essere esse stesse meglio definite, con sicure conseguenze positive anche sui tempi che intercorrono tra l’offerta in cessione del credito e la sua liquidazione da parte dell’acquirente, una volta acquisita la documentazione che gli consente di avere certezza dell’insussistenza dei presupposti che possono esporlo a rischi futuri di sequestro o di responsabilità tributaria solidale.
  Il mancato possesso di parte della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave a carico del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso di quest’ultimo nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 121. Rimane ferma l’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  L’articolo 2, al comma 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono più consentite le opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio;

b) efficienza energetica;

c) adozione di misure antisismiche;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

e) installazione di impianti fotovoltaici;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

g) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

  Il comma 2 fa salvo l’esercizio delle predette opzioni in relazione alle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per:

a) gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

c) gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

  Il comma 3 fa salvo l’esercizio delle predette opzioni in relazione alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto-legge:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;

c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

  Il comma 4 dispone l’abrogazione delle disposizioni dell’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dell’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
  L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

 

 

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» – Atto Camera n. 889

Il testo delle nuove misure blocca cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus

Link al testo decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023




Dal Cdm via libera allo stop alla cessione dei crediti e sconti in fattura da Superbonus. Il testo del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale

Misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali (decreto-legge)

Aggiornamento 17-02-2023


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023, il decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

 

Il Consiglio dei ministri di giovedì 16 febbraio 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali.

Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

L’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico.

Dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

Si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.

Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.

Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Il Consiglio ha concordato che le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interessate dalle disposizioni del decreto-legge saranno sentite dal Governo il prossimo 20 febbraio.