L’Agenzia delle entrate aggiorna il manuale e la guida all’utilizzo della “Piattaforma Cessione Crediti”

L’obiettivo della guida è quello di illustrare il funzionamento della piattaforma, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Si tratta di un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.

I soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli ed effettuare le altre operazioni consentite dalle disposizioni vigenti.

Attualmente, attraverso la piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei cosiddetti “bonus edilizi”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti
  • del “Tax credit vacanze”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020)
  • del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021)
  • dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

La piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità.

Le operazioni effettuate tramite la piattaforma non costituiscono, né sostituiscono, le transazioni, i relativi documenti e gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, affinché siano efficaci ai fini fiscali nei confronti dell’Agenzia delle entrate e i crediti possano essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti (nei casi previsti).

La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.

Per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.

Per l’utilizzo della piattaforma, è disponibile il relativo manuale utente (Aggiornamento ottobre 2023).

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023

 




Decreto Asset (D.L. n. 104/2023). Le disposizioni in tema di Superbonus 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette) e titolari di crediti non ancora utilizzati derivanti da cessioni o dallo “sconto in fattura”

Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, reca numerosi interventi: si va dalle misure per trasporto aereo a quelle licenze per l’esercizio dei taxi su gomma, dal contrasto alle delocalizzazioni, all’ introduzione di un’imposta straordinaria sui c.d. extraprofitti bancari realizzati a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse. Nel decreto prevista la proroga del Superbonus per le “villette” e una comunicazioni alle Entrate per i crediti non ancora fruiti.

Di seguito si riporta il testo della relazione illustrativa per le citate misure fiscali.

 

Articolo 24 (Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica)

La norma estende dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui le persone fisiche di cui alla lettera b) dell’articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, possono beneficiare del 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.

 

Articolo 25 (Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

In tema di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 1 della presente disposizione introduce un obbligo di comunicazione in capo all’ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge. Tale comunicazione dovrà essere effettuata all’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. La predetta disposizione si applica a partire dal 1° dicembre 2023 e nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta entro il 30 novembre 2023 la comunicazione va effettuata entro il 2 gennaio 2024. In caso di mancata comunicazione entro i sopracitati termini, è comminata una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. Le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al presente articolo saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2023

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Speciale – Misure “blocca”, con deroghe, cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi, contro il “Caro-bollette” e per la proroga dei termini della “Tregua fiscale”

 

Il decreto-legge

“Blocca cessione del credito e conto in fattura da bonus edilizi,”

convertito in legge

D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38

 

La guida alla normativa

Il testo del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11, conv., con mod., dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Il nuovo decreto

“Bollette”

 con la proroga dei termini per la “tregua fiscale”

 D.L. 30/03/2023, n. 34

 

La guida alla normativa

Il testo del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

 

 

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Crediti da bonus edilizi oggetto di cessione e sconto in fattura: pronte le regole per utilizzarli in 10 anni con la rateizzazione lunga | Comunicazioni dal 2 maggio direttamente online

I soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. Per farlo basterà utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal prossimo 2 maggio nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.

Sono alcune delle novità contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 132123/2023, che, in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (D.L. n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.

 

Quali crediti possono essere “diluiti” in 10 anni

 

La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno. Il provvedimento di oggi (del 18 aprile 2023) specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

 

Come comunicare la scelta per la nuova rateizzazione lunga

 

Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

 

Un esempio di calcolo

 

La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Per esempio, un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro – e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno – potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023)

 

Per una migliore comprensione del contenuto delle nuove disposizioni, si riporta la parte motiva del provvedimento:

 

Motivazioni

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, prevede che per gli interventi di cui:

  • agli articoli 119 (c.d. Superbonus) e 119-ter (interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus),

in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Il citato comma 4 prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni.

Tenuto conto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni e dalle relazioni illustrativa e tecnica, con il presente provvedimento viene stabilito che:

  • la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui trattasi, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;
  • la ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
    • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
    • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche;
  • ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita. La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Per usufruire delle disposizioni di cui al presente provvedimento, anche con riferimento a una parte delle rate dei crediti disponibili, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Si consideri, ad esempio, il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Tale soggetto potrà, alternativamente:

  • stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;
  • attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci

La comunicazione è inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.

A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.

La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 132123/2023, recante: «Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi», pubblicato il 18.04.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




D.L. n. 11/2023 – Cessione dei crediti: approvato definitivamente in Aula al Senato

Mercoledì 5 Aprile 2023  – Con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti, mercoledì 5 aprile, l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato la questione di fiducia posta dal Ministro per i rapporti con il Parlamento sen. Luca Ciriani sull’articolo unico del ddl n. 636 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 11/2023, in materia di cessione dei crediti, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.




Superbonus 110% sulle unità unifamiliari, c’è tempo fino al 30 settembre per completare i lavori | Ampliato l’utilizzo della remissione in bonis per l’invio della comunicazione di cessione del credito

Sei mesi in più per completare i lavori del Superbonus 110% sulle unità unifamiliari. Il nuovo termine passa, infatti, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Lo prevede un emendamento al decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023.

 

 

Un ulteriore emendamento al medesimo decreto-legge stabilisce, inoltre, che, con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione – a favore di banche e intermediari finanziari – è concluso dopo il 31 marzo 2023. (Così, comunicato Stampa Mef del 30 marzo 2023)

 

Decreto cessione crediti, votata la fiducia alla Camera

Nella seduta odierna (del 30 marzo 2023)  la Camera con 185 voti favorevoli e 121 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 889-A).

 

 




Decreto cessione crediti: accolte tutte le proposte emendative presentate dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti

De Nuccio e Regalbuto: “Soddisfazione per via libere a proposte di natura tecniche che risolvono numerosi dubbi applicativi”

  

Tutte le proposte emendative al Decreto-legge n. 11/2023 sulla cessione dei crediti presentate dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti sono state accolte nel percorso parlamentare di conversione in Legge. Si tratta di norme di interpretazione autentica, quindi di particolare portata anche retroattiva, che chiariscono la facoltà e non l’obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai superbonus; la facoltà e non l’obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità; la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori; il perimetro temporale e oggettivo del requisito SOA per affidamento dei lavori in ambito superbonus. Accolta anche la proposta che delimita il perimetro dell’attestazione antiriciclaggio, uno dei documenti previsti per affrancare il cessionario dalla responsabilità per colpa grave, ai soli soggetti che sono controparti nelle operazioni. 

“Esprimo grande apprezzamento – commenta il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,  Elbano de Nuccio – per la disponibilità dimostrata dal Governo e dalle forze parlamentari nel recepire le nostre proposte e ringrazio, in particolare, il Ministro Giancarlo Giorgetti, il Vice Ministro Maurzio Leo, l’On.le Andrea de Bertoldi, relatore del provvedimento alla Camera, l’On.le Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze alla Camera e gli On.li firmatari degli emendamenti Saverio Congedo, Francesco Filini, Mariangela Matera, Nicole Matteoni, Stefano Giovanni Maullu e Guerino Testa”.

Per Salvatore Regalbuto, Tesoriere nazionale con delega alla fiscalità, “il Consiglio Nazionale ha avanzato delle proposte di natura tecnica che hanno risolto, peraltro con la formula rafforzativa dell’interpretazione autentica, numerosi dubbi applicativi, e ciò è motivo di particolare soddisfazione e rafforza la convinzione che il dialogo istituzionale non può che portare all’individuazione di soluzioni condivise che rendano le norme più chiare e quindi limitino il sorgere di contenziosi che non possono che nuocere sia ai cittadini che alla pubblica amministrazione”. (Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 23 marzo 2023)

 

Per saperne di più:

 

Sede referente – Commissione VI Finanze – Camera dei Deputati

http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2023/03/23/leg.19.bol0082.data20230323.com06.pdf

Giovedì 23 marzo 2023
Allegato contenente i documenti di seduta

Scarica Pdf

SEDE REFERENTE:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Seguito dell’esame e rinvio);

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il decreto-legge “Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi” (D.L. 16/02/2023, n. 11)

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2023

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Speciale – Decreti-legge “Aiuti-Quater” e “Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi”

 

 

Il decreto-legge “Aiuti-Quater” convertito in legge
D.L. 18/11/2022, n. 176, conv., con mod., dalla L. 13/01/2023, n. 6

 

 

Guida alle principali misure

Il testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, conv., con mod., dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Il decreto-legge “Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi”
D.L. 16/02/2023, n. 11

 

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

 

 

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Blocco cessione del credito e sconto in fattura per i bonus edilizi. Esito incontri a Palazzo Chigi

In un nota del 20 febbraio 2023 “al termine degli incontri svolti oggi a Palazzo Chigi, sentito il Presidente Giorgia Meloni, il Ministro Giancarlo Giorgetti conferma, unitamente al Sottosegretario Alfredo Mantovano, al ministro Gilberto Pichetto Fratin e agli altri esponenti di Governo presenti, la ferma determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi. Partendo dal decreto-legge approvato lo scorso 16 febbraio, il Governo ribadisce il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle norme. Tale situazione, che l’Esecutivo Meloni ha ereditato riguardante i cosiddetti ‘crediti incagliati’ (cioè i crediti maturati e che il sistema bancario ha difficoltà ad assorbire) verrà esaminata al più presto in un tavolo tecnico al quale saranno presenti i rappresentanti delle associazioni di categoria oggi intervenuti. Nel tavolo tecnico saranno individuate norme transitorie al fine di fornire soluzioni nel passaggio dal regime antecedente al decreto-legge a quello attuale, tenendo conto della situazione delle imprese di piccole dimensioni e di quelle che operano nelle zone di ricostruzione post-sisma. Il Governo ribadisce, come già illustrato al termine del Consiglio dei Ministri, la permanenza dei bonus per l’edilizia nella forma delle consuete detrazioni d’imposta dalla dichiarazione dei redditi”.

 




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge blocca cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Meloni) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Giorgetti), trasmesso al Camera dei Deputati, recante: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – (Atto Camera n. 889).

 

La ratio delle misure blocca cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus

Il testo della relazione illustrativa:

“Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui contenuto è di seguito illustrato.
  L’articolo 1, comma 1, lettera a), introduce il comma 1-quinquies nell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (riguardante il cosiddetto «superbonus»). La nuova disposizione esclude per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti d’imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo 121, al fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico.
  La lettera b) del medesimo comma 1, aggiungendo i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, interviene sul regime della responsabilità solidale nei casi di cessione dei suddetti crediti d’imposta, chiarendone il contenuto, al fine di offrire agli operatori un quadro di certezza che potrà significativamente incidere in positivo sulla propensione all’acquisto dei crediti d’imposta, nel rispetto di prassi di controllo della bontà dei crediti offerti in cessione, che vengono ad essere esse stesse meglio definite, con sicure conseguenze positive anche sui tempi che intercorrono tra l’offerta in cessione del credito e la sua liquidazione da parte dell’acquirente, una volta acquisita la documentazione che gli consente di avere certezza dell’insussistenza dei presupposti che possono esporlo a rischi futuri di sequestro o di responsabilità tributaria solidale.
  Il mancato possesso di parte della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave a carico del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso di quest’ultimo nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 121. Rimane ferma l’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  L’articolo 2, al comma 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono più consentite le opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio;

b) efficienza energetica;

c) adozione di misure antisismiche;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

e) installazione di impianti fotovoltaici;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

g) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

  Il comma 2 fa salvo l’esercizio delle predette opzioni in relazione alle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per:

a) gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

c) gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

  Il comma 3 fa salvo l’esercizio delle predette opzioni in relazione alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto-legge:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;

c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

  Il comma 4 dispone l’abrogazione delle disposizioni dell’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dell’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
  L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

 

 

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» – Atto Camera n. 889

Il testo delle nuove misure blocca cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus

Link al testo decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023




Dal Cdm via libera allo stop alla cessione dei crediti e sconti in fattura da Superbonus. Il testo del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale

Misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali (decreto-legge)

Aggiornamento 17-02-2023


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023, il decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

 

Il Consiglio dei ministri di giovedì 16 febbraio 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali.

Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

L’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico.

Dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

Si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.

Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.

Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Il Consiglio ha concordato che le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interessate dalle disposizioni del decreto-legge saranno sentite dal Governo il prossimo 20 febbraio.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2022

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Speciale:  D.L. “Sostegni-ter ” convertito in legge

 

Il decreto-legge

“Sostegni-ter”

convertito in legge

 

 

La mappa e la sintesi

La guida alla normativa introdotte dal decreto-legge convertito in ambito fiscale, societario e del lavoro

Il testo del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con mod., dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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Decreto “Energia e Bollette”. Votata la fiducia | In arrivo nuove e rilevanti novità in tema di cessione del credito o sconto e sulla proroga della rivalutazione delle partecipazioni e terreni 2022

La Camera, con 422 voti favorevoli e 54 contrari, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495-A​), nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Domani prevista l’approvazione a Montecitorio, quindi il testo passerà al Senato della Repubblica per l’approvazione definitiva.

 

Aggiornamento. 

Nella seduta di mercoledì 13 aprile la Camera – con 323 sì e 49 no – ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (A.C. 3495-AR​). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato

 

Di seguito, alcune novità in tema di cessione del credito o sconto in fattura e proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, contenute nel provvedimento in via di approvazione.

 

Bonus edilizi. Ammessa la quarta cessione, ma solo tra banca e correntista

 

Nel provvedimento approvato dalla Camera inserito un nuovo articolo, il 29-bis, che in caso di approvazione definitiva, modifica, di nuovo, la disciplina dell’utilizzo di alcune agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito. Per effetto delle norma proposta dalle Commissioni parlamentari, si eleva da tre (vedi articolo 28 decreto-legge “Sostegni-ter”, n. 4 del 2022) a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta. In particolare con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche (escluse quindi le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari) a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.

Le norme in commento si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

 

Il testo del nuovo articolo 29-bis

 

Art. 29-bis
Modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

 1. All’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».
2. All’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

 

In pratica, il comma 1 del sopra riportato articolo 29-bis aggiunge un periodo alla fine dell’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, come noto, consente di fruire delle agevolazioni mediante sconto in fattura (recuperato dai fornitori mediante credito di imposta cedibile).

Il comma 2 aggiunge un identico periodo alla fine dell’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che consente di fruire delle agevolazioni mediante credito di imposta cedibile.

Per effetto delle modifiche in esame, dunque, nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un’ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Il comma 3 fissa la decorrenza delle norme in commento, che si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

 

Proroga al 15 ottobre 2022 del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti IRES e partite IVA

 

Di rilievo anche l’inserimento, nel corpo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (cd. Decreto “Energia e bollette”), del nuovo articolo 29-ter. La norma proposta consente l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, per l’anno 2022, ai soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.

Si ricorda che l’articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 cd. Decreto “Sostegni-ter”, ha prorogato il termine entro il quale deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro il quale l’Agenzia medesima rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata. In particolare, si prorogano i termini previsti per la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali riconosciute (ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per alcuni interventi edilizi.

 

Il testo del nuovo articolo 29-ter

 

Art. 29-ter
Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA

1. All’articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Al fine di consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’anno 2022, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022».

 

Nel dettaglio, le norme sopra riportate inseriscono un nuovo comma 2-bis all’articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022, il quale dispone che – per consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito – per l’anno 2022 i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, anche successivamente al 29 aprile 2022 (termine di cui al comma 1) ma comunque entro il 15 ottobre 2022.

 

Proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni

 

Dall’esame della Camera confermato, con modifiche, il contenuto dell’articolo 29, che proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva.

 

Il testo dell’articolo 29

 

Articolo 29.
Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

1. All’articolo 2, comma 2, del decreto- legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 di- cembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento.

 

A seguito delle modifiche introdotte nell’esame parlamentare, si prevede che le imposte sostitutive possono essere rateizzate in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2022 (in luogo del 15 giugno 2022, come previsto dal testo originario decreto-legge); analogamente, si dispone che la redazione e il giuramento della perizia siano effettuati entro la data del 15 novembre (in luogo del 15 giugno) 2022. Il comma 2 aumenta dall’11 al 14 per cento le aliquote dell’imposta sostitutiva applicabili alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.