SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2026

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Speciale – I nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

 

Gli approfondimenti

 

Composizione negoziata e debito tributario: accordo fiscale, IVA e regole operative alla luce della circolare n. 5/E del 2026
di Enrico Molteni

 

Prassi

 

Circolare dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi dimpresa e dellinsolvenza

L’Agenzia delle entrate interviene su composizione negoziata, concordato semplificato, PRO e crisi dei gruppi

Circolare dellAgenzia delle Entrate n. 5 E del 16 luglio 2026: «CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (CCII) – IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Composizione negoziata della crisi – Concordato semplificato – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – Disciplina dei gruppi di imprese – Parte I – Effetti tributari in termini di determinazione del reddito, sopravvenienze, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari – D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 – Artt. 88 e 101, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Giurisprudenza

Tribunali:

 

Crisi dimpresa, composizione negoziata e concordato semplificato: le ultime pronunce dei tribunali

Una breve raccolta di decisioni di merito a corredo della circolare n. 5/E/2026 dell’Agenzia delle entrate sui nuovi istituti del Codice della crisi

 

Oltre alle numerose pronunce richiamate dalla circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, si propone di seguito una breve raccolta di recenti decisioni di merito. I provvedimenti selezionati offrono un quadro operativo delle principali questioni emerse nella prassi: transazione fiscale nella composizione negoziata, assenza di cram down nellaccordo ex art. 23, comma 2-bis, CCII, limiti delle misure protettive, presupposti del concordato semplificato e apertura della liquidazione giudiziale allesito negativo o infruttuoso del percorso di risanamento

 

Tribunale di Vicenza – Sentenza n. 174/2026 – 23/07/2026

Concordato semplificato inammissibile e debitrice insolvente: apertura della liquidazione giudiziale dopo la composizione negoziata

Tribunale di Vicenza – Sezione prima civile – Diritto della crisi e dellinsolvenza – Sentenza n. 174 del 23 luglio 2026 – R.G. n. 360/2024 – Concordato semplificato inammissibile – Liquidazione giudiziale

CRISI DIMPRESA – Liquidazione giudiziale – Procedimento preliquidatorio pendente – Composizione negoziata con misure protettive – Successiva domanda di omologazione del concordato semplificato – Inammissibilità della proposta ex art. 25-sexies CCII – Adesione della debitrice alla domanda del creditore – Competenza del tribunale – Superamento delle soglie dimensionali – Debiti tributari scaduti e debiti complessivi superiori alle soglie – Decreto ingiuntivo non opposto, precetto e pignoramento presso terzi negativo – Incapacità di soddisfare integralmente i creditori nei termini contrattuali – Stato di insolvenza – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 1, 2, 27, 28, 49 e 121 CCII.

Dopo l’inammissibilità del concordato semplificato proposto all’esito della composizione negoziata, la pendenza di debiti scaduti rilevanti, l’esito negativo del pignoramento, l’esposizione tributaria e l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni integrano lo stato di insolvenza e giustificano l’apertura della liquidazione giudiziale.

 

Tribunale di Lanciano – Decreto – 09/07/2026

Transazione fiscale nella composizione negoziata: autorizzazione giudiziale limitata alla regolarità dellaccordo, senza cram down

Tribunale di Lanciano – Decreto del 9 luglio 2026 – Proc. n. 528/2026 – Composizione negoziata della crisi – Transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Autorizzazione allesecuzione – Esclusione del cram down

CRISI DIMPRESA – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con le agenzie fiscali ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Pagamento parziale e dilazionato del debito erariale – Inclusione dellIVA – Esclusione dei tributi UE, dei tributi locali e dei crediti previdenziali e assicurativi – Attestazione di convenienza e relazione su completezza e veridicità dei dati – Deposito presso il tribunale competente – Controllo giudiziale di regolarità formale e sostanziale – Esclusione di valutazioni di merito e della ristrutturazione forzosa – Autorizzazione allesecuzione.

La transazione fiscale conclusa nell’ambito della composizione negoziata ex art. 23, comma 2-bis, CCII produce effetti dopo il deposito e l’autorizzazione del tribunale; il controllo riguarda la regolarità dell’accordo e della documentazione, senza possibilità di sostituire il consenso dell’Erario in caso di mancata adesione.

 

Tribunale di Forlì – Sentenza n. 58/2026 – 22/06/2026

Pagamenti non autorizzati e informazioni reticenti dopo la composizione negoziata: revoca del termine ex art. 44 CCII e apertura della liquidazione giudiziale

Tribunale di Forlì – Procedure concorsuali – Sentenza n. 58 del 22 giugno 2026 – R.G. n. 22-2/2025 – Revoca del termine ex art. 44 CCII – Atti in frode – Apertura della liquidazione giudiziale

CRISI DIMPRESA – Procedimento unitario – Domanda con riserva ex art. 44 CCII dopo esito negativo della composizione negoziata – Obblighi informativi del debitore – Pagamenti di crediti anteriori senza autorizzazione ex art. 100 CCII – Pagamento di consulenti, fornitori, Erario e dipendente – Violazione della par condicio creditorum – Omessa rappresentazione di debiti fiscali rilevanti – Flussi finanziari anomali e ricariche di carte prepagate – Atti in frode e condotte pregiudizievoli per una soluzione efficace della crisi – Revoca del termine per il deposito di proposta, piano o accordo – Stato di insolvenza – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 4, 44, 49, 100, 121 e 211 CCII.

Nel procedimento, la violazione del divieto di pagare crediti anteriori senza autorizzazione, l’omessa rappresentazione di debiti fiscali rilevanti e la presenza di flussi finanziari anomali integrano atti in frode e condotte idonee a pregiudicare una soluzione efficace della crisi, giustificando la revoca del termine ex art. 44 CCII e l’apertura della liquidazione giudiziale.

 

Tribunale di Brescia – Decreto – 03/04/2026

Transazione fiscale nella composizione negoziata: autorizzata lesecuzione dellaccordo con lAgenzia delle entrate

Tribunale di Brescia – Procedure Fallimentari – Decreto del 3 aprile 2026 – R.G. n. 6755/2026 – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con lAgenzia delle entrate ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Autorizzazione allesecuzione

CRISI DIMPRESA – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con lAgenzia delle entrate ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Accordo sottoscritto – Regolarità della documentazione allegata – Autorizzazione giudiziale allesecuzione dellaccordo.

Nella composizione negoziata della crisi, il giudice autorizza l’esecuzione dell’accordo transattivo concluso con l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, previa verifica della sottoscrizione dell’accordo e della regolarità della documentazione allegata.

 

Tribunale di Verbania – Sentenza n. 6/2026 – 13/02/2026

Composizione negoziata chiusa positivamente ma travolta dal debito fiscale sopravvenuto: apertura della liquidazione giudiziale

Tribunale di Verbania – Sentenza n. 6 del 13 febbraio 2026 – P.U. n. 20-1/2025 – Composizione negoziata conclusa positivamente – Debito tributario sopravvenuto – Liquidazione giudiziale

CRISI DIMPRESA – Liquidazione giudiziale – Composizione negoziata conclusa positivamente – Accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII – Sopravvenuta conferma giudiziale di avvisi di accertamento tributari – Debito fiscale di importo rilevante – Inattuabilità del risanamento – Adesione della debitrice alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale – Superamento delle soglie dellimpresa minore – Stato di insolvenza – Debiti scaduti superiori a euro 30.000 – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 2, 27, 49 e 121 CCII.

L’esito positivo della composizione negoziata e la sottoscrizione di un accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII non impediscono l’apertura della liquidazione giudiziale quando un rilevante debito tributario sopravvenutamente accertato renda inattuale il percorso di risanamento e risulti lo stato di insolvenza della debitrice.

 

 

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Crisi d’impresa, da CNDCEC e FNC un documento sul concordato minore

Dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione nazionali della categoria uno strumento operativo con un’analisi della documentazione per il debitore e modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità o di concordato minore liquidatorio.

Il concordato minore nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è il titolo di un elaborato del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti realizzato dalla Commissione di studio “Sovraindebitamento e procedure minori” (Consigliere delegato alla materia è il segretario nazionale Giovanna Greco). (Link esterno: https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_29_Il-concordato-minore-nel-Codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza.pdf)

L’elaborato ha ad oggetto un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio2019, n. 14, tra gli strumenti di regolazione della crisi in materia di sovraindebitamento.

Il lavoro, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt.74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo aver individuato i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura ne analizza le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall’OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa. Vengono evidenziate anche le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all’emanazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 anche in attuazione della c.d. Direttiva Insolvency soffermandosi anche sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.

Il lavoro si propone quale strumento operativo proponendo anche una dettagliata analisi della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta nonché modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità – con specifiche considerazioni in caso di imprenditore agricolo e di professionista – ovvero di concordato minore liquidatorio.

Il tutto nella consapevolezza che si è in presenza di strumenti che vedono un dibattito giurisprudenziale non unanime in un quadro normativo in continua evoluzione che a breve dovrà anche rapportarsi con la Direttiva (UE) 2026/779 del 30 marzo 2026 che vede quale termine ultimo di recepimento il 22 gennaio 2029.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 29 aprile 2026)




Riforma fiscale. In arrivo nuove disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e IVA | Testo Unico Registro: il Governo approva il definitivo

1. Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei Ministri di martedì 22 luglio 2025, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

In vista dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, il provvedimento interviene su alcune criticità segnalate dagli operatori, introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.

Si interviene, tra l’altro, in relazione alle attività attualmente inquadrate come commerciali e che potrebbero, in applicazione dell’art. 79 del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), essere qualificate come non commerciali. Tale passaggio potrebbe generare plusvalenze “figurative”: in questi casi, l’imposizione è sospesa e differita al momento della cessione del bene o di cambio di destinazione.

Un ulteriore intervento riguarda l’estensione del regime agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

Nel provvedimento trovano spazio anche misure a favore delle imprese che accedono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi, con l’estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti anche ai casi di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato.

Completano il quadro alcune ulteriori disposizioni in materia di IVA, che chiariscono aspetti applicativi e semplificano gli adempimenti.

In particolare, viene abrogato l’art. 24 del DPR 633/72, che disciplina(va) il meccanismo della ventilazione dei corrispettivi.

 

2. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (decreto legislativo – esame definitivo)

Inoltre, in attuazione della stessa delega, è stato approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.

Il testo tiene conto dei pareri espressi in sede di Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari.




Correttivo-Ter al Codice della crisi d’impresa: primi chiarimenti Inps

L’Inps, con il messaggio n. 3553 del 25 ottobre 2024 (di seguito riportato), ha fornito le prime istruzioni con riferimento alle modalità di presentazione delle proposte e alle competenze decisionali in tema di transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo.

 

Si pubblica il testo integrale del Messaggio Inps n. 3553 del 25 ottobre 2024, con oggetto: Transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti – Trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo – Modifiche apportate al CCII dal Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante «Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Modalità di presentazione delle proposte e alle competenze decisionali – Artt. 88 e 63 del D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 (CCII)

Con il presente messaggio si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante «Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14» (di seguito, CCII). Il medesimo decreto legislativo è entrato in vigore il 28 settembre 2024.

Con riguardo alle specifiche disposizioni normative che regolano la disciplina della transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo, l’articolo 56, comma 3, del decreto legislativo n. 136/2024, ha stabilito che quanto previsto dagli articoli 16, comma 6, e 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo, sia applicato alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. La stessa previsione, con riguardo alle modifiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo in esame, trova applicazione ai piani di ristrutturazione soggetti a omologa.

Nell’ambito delle modifiche apportate al CCII dal decreto legislativo in esame, particolare rilevanza assumono le disposizioni normative che regolano la competenza a esprimere l’adesione rispetto alle proposte transattive formulate nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. L’intervento legislativo ha inteso completare la disciplina della competenza decisionale in materia di transazioni che, nel testo previgente, declinava il procedimento esclusivamente per l’Agenzia delle Entrate.

Nel rinviare alla trattazione delle novità introdotte dal decreto-legislativo n. 136/2024 ad apposita circolare, si illustrano di seguito le previsioni normative relative alle fattispecie regolate dai citati articoli 16, comma 6, e 21, comma 4, con riferimento alle modalità di presentazione delle proposte e alle competenze decisionali.

 

1. Articolo 63 del CCII (Transazione su crediti tributari e contributivi), come sostituito dall’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 136/2024

L’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 136/2024, ha sostituito l’articolo 63 del CCII, che disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 del medesimo CCII.

In particolare, tale articolo, confermando la pregressa disciplina, dispone che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione.

Tra le novità, invece, introdotte nel novellato articolo 63 del CCII, il comma 2 dispone che: «[…] Per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale […]».

Pertanto, in base a quanto disposto dal citato comma 3 dell’articolo 56 del decreto legislativo n. 136/2024, le proposte transattive presentate a partire dal 28 settembre 2024, data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e l’adesione alle medesime è espressa con la successiva sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della stessa.

L’atto è sottoscritto anche dall’Agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.

Si sottolinea che la nuova formulazione dell’articolo 63 disciplina in modo puntuale le fasi e i tempi del procedimento.

La proposta di transazione per gli Enti previdenziali e assicurativi, unitamente alla documentazione prevista al comma 2 dell’articolo 63, deve essere depositata, come disposto dall’articolo 88, comma 5, del CCII, presso la Direzione territoriale, individuata sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta.

In presenza di crediti che rientrano nella competenza gestionale di una pluralità di Direzioni territoriali, il deposito deve essere effettuato presso la Struttura che, avuto riguardo ai contenuti della proposta, risulta titolare della gestione del credito di importo maggiore. Ricorrendo tale fattispecie, tale ultima Direzione assume un ruolo di coordinamento e provvede alla valutazione della proposta in raccordo con le altre Strutture interessate, ferma restando la competenza istruttoria in capo a ciascuna di esse in ordine alla verifica dei crediti compresi nella proposta stessa. In tale caso la sottoscrizione dell’accordo è effettuata a cura della medesima Direzione, su mandato del proprio Direttore regionale, in rappresentanza delle altre Sedi coinvolte.

L’adesione alla proposta deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della domanda di transazione, come espressamente previsto dal comma 2 del citato articolo 63.

Il debitore, ai sensi del successivo comma 3 del suddetto articolo, può proporre la domanda di omologazione della proposta di transazione una volta ottenuta l’adesione dei creditori nel termine sopra indicato.

Decorso tale termine, in mancanza di adesione, il debitore può comunque chiedere l’omologazione della proposta transattiva.

Si evidenzia che il predetto termine di novanta giorni è suscettibile di aumento: in caso di modifica della proposta, di sessanta giorni dal suo deposito; in caso di modifica che contenga una nuova proposta, di novanta giorni dal suo deposito.

Pertanto, la volontà di aderire o meno alla proposta deve essere sempre manifestata e motivata nei termini previsti dal citato comma 2.

Il citato comma 3 dell’articolo 63 prevede, inoltre, che il debitore avvisi dell’iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese l’Amministrazione finanziaria e gli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alle Sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.

In ragione della circostanza che il termine per l’opposizione di cui all’articolo 48, comma 4, del CCII decorre dalla ricezione dell’avviso da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, la Struttura territoriale che ha ricevuto la PEC deve immediatamente provvedere alla trasmissione della stessa alla Direzione territoriale titolare della gestione del credito o, in caso di pluralità di competenze, a quella che risulta titolare della gestione del credito di importo maggiore.

Quest’ultima deve interessare l’Avvocatura territoriale fornendo ogni elemento istruttorio utile alla valutazione della sussistenza delle condizioni per la proposizione dell’opposizione alla domanda di omologazione. La medesima Avvocatura opera in stretto raccordo con l’Avvocatura territoriale della Sede in cui insiste il Tribunale competente a decidere la domanda per le conseguenti attività processuali.

 

2. Articolo 88 del CCII (Trattamento dei crediti tributari e contributivi), come sostituito dall’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 136/2024

L’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 136/2024, analogamente a quanto avvenuto con la riscrittura dell’articolo 63, comma 2, del CCII, disciplina le competenze decisionali in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di cui all’articolo 88 del CCII, che al comma 6, per effetto delle modifiche intervenute, stabilisce che: «[…] Per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale […] il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell’articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale».

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 88 del CCII, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del medesimo articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.

Come già precisato al paragrafo precedente, ai sensi dell’articolo 88, comma 5, del CCII, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il Tribunale, è presentata agli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei crediti oggetto della medesima.

In ordine all’individuazione delle competenze delle Sedi territoriali, ai fini dell’espressione del voto, si rinvia a quanto riportato nel precedente paragrafo.

Le proposte presentate a partire dal 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136/2024, sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e il voto è espresso, ai sensi dell’articolo 107 del CCII, dalla Direzione territoriale competente.

Resta fermo altresì che, qualora la Sede competente, in base alle predette indicazioni, sia diversa da quella in cui insiste il Tribunale presso cui è incardinata la procedura di concordato, l’espressione del voto sarà effettuata da tale ultima Direzione in rappresentanza delle altre Sedi coinvolte sulla base della decisione adottata, con riguardo alla proposta, dal competente Direttore regionale.

In relazione alla disciplina illustrata nei precedenti paragrafi 1 e 2, le disposizioni di cui alla determinazione presidenziale n. 7 del 17 gennaio 2013, avente a oggetto: «Attribuzione del potere decisionale in materia di proposte di pagamento, parziale o anche dilazionato, dei contributi previdenziali e assistenziali amministrati dall’INPS e dei relativi accessori ai sensi dell’art. 182-ter commi 1 e 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267», continuano ad avere efficacia con riguardo alle proposte presentate fino al 27 settembre 2024.




Codice della crisi e dell’insolvenza. In Gazzetta le disposizioni integrative e correttive

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 227 del 27 settembre 2024 il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante: «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14».

Il Decreto Legislativo entra in vigore il 28 settembre 2024, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, come precisato dai commi 2 e 3 dell’articolo 56, le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del D.Lgs. n. 136/2024 si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6 (vedi infra), 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4 (vedi infra), del D.Lgs. n. 136/2024 si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Mentre, il comma 4 del medesimo articolo 56, dispone che salva diversa disposizione, il D.Lgs. n. 136/2024 si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente. Come spiega la relazione illustrativa, “in coerenza con la natura correttiva delle modifiche apportate, le disposizioni del decreto legislativo sono applicabili anche a tutti gli istituti in corso al momento della sua entrata in vigore. La finalità di ricomprendere ogni istituto è perseguita facendo riferimento alla composizione negoziata ed ai piani attestati di risanamento – quali strumenti stragiudiziali – nonché a tutti gli strumenti giudiziali ai quali si accede mediante il procedimento unitario introdotti prima nonché a strumenti e/o procedure aperte o pendenti. Tale previsione risulta anche in linea con quanto richiesto nei pareri delle Commissioni giustizia di Camera e Senato nei quali, ‘in applicazione del principio del favor debitoris, secondo cui dovrebbe trovare applicazione la norma più favorevole tra due che prevedono una minore afflizione del debitore” si chiede” di prevedere che la disciplina dell’esdebitazione si applichi alle procedure pendenti’”.

 

Transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti

 

Si ricorda che l’articoli 16, comma 6, del richiamato dal citato articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136 del 2024 sostituisce l’articolo 63 del D.Lgs. n. 14 del 2019 sulla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L’articolo 63 viene sostituito al fine di risolvere i problemi applicativi determinatisi dopo la sua entrata in vigore e la modifica tiene conto della disciplina emergenziale introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2023 che ha sospeso l’efficacia delle disposizioni del Codice in esame e dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 145 del 2023 con cui sono state dettate disposizioni relative alla presentazione della proposta di transazione, alla documentazione da allegare e all’individuazione degli uffici competenti ad esprimere o meno l’adesione alla proposta.

Nel dettaglio, i commi 1 e 2 del nuovo articolo 63 consentono la presentazione della proposta di transazione agli enti pubblici creditori. Il comma 3 detta le necessarie disposizioni di raccordo tra i tempi per il perfezionamento della transazione e l’eventuale domanda di omologazione. La disposizione è, in particolare, resa necessaria dall’attuale disallineamento tra il termine concesso dal tribunale a seguito della presentazione di domanda di accesso con riserva ai sensi dell’articolo 44 ed il termine entro il quale i creditori pubblici possono aderire. Sono inoltre trasposte nel comma in esame le disposizioni vigenti dettate dall’articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023, con le quali si prevede l’obbligo del debitore di inviare via PEC agli enti competenti un avviso di deposito della proposta di transazione prevedendo che i termini per proporre opposizione decorrano dalla ricezione di tale avviso. Nel comma 4 e 5 dell’articolo 63 è recepita nel Codice la disciplina del c.d. cramdown fiscale contenuta nel citato decreto-legge n. 69 del 2023, che condiziona l’omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico ad una serie di presupposti, tra cui la natura non liquidatoria degli accordi e l’entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici, volti ad evitare gli abusi che sono stati registrati nel periodo di prima applicazione dell’istituto in esame.

Il comma 6 contiene ulteriori previsioni “anti abuso”, vale a dire alcune circostanze in presenza delle quali il cram-down non è consentito. In tali ipotesi, quindi, senza l’intervento del tribunale, gli accordi non possono essere omologati.

Non si consente quindi l’intervento del tribunale se il debitore si è già avvantaggiato di accordi negli ultimi cinque anni (sia direttamente sia assumendo una forma giuridica diversa). Tale condizione si applica inoltre, per espressa previsione del comma 7, anche se il debitore sia un soggetto diverso che tuttavia ha acquisito la propria attività produttiva nell’ambito dell’esecuzione di un accordo di ristrutturazione (acquistando cioè l’azienda da un’impresa che si è ristrutturata con tale meccanismo).

Altre condizioni impeditive del cram-down sono, congiuntamente:

  • che il debito, tributario o previdenziale maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione sia pari o superiore all’ottanta per cento dell’importo dei debiti complessivi dell’impresa;
  • l’esistenza di un debito, tributario o previdenziale, pari o superiore a un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici e derivante da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure dall’accertamento di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o

Il comma 8 contiene le disposizioni sulla risoluzione di diritto della transazione per inadempimento.

 

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

 

Vale, infine, evidenziare che il già citato articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136/2024, dispone anche sulla entrata in vigore dell’articolo 21, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 136/2024, che a sua volta sostituisce l’articolo 88 del D.Lgs. n. 14 del 2019 sul trattamento dei crediti tributari e contributivi.

Come spiega la relazione illustrativa, “le disposizioni sulla transazione fiscale nel concordato preventivo sono modificate al fine di chiarire i rapporti con il concordato in continuità aziendale e per allinearle alle modifiche apportate all’articolo 63 in relazione alle modalità di adesione ed all’individuazione degli uffici competenti. È inserito, innanzitutto, nel comma 1 il riferimento alle regole di redazione del piano dettate dai commi 6 e 7 dell’articolo 84 per il concordato in continuità aziendale. Si inserisce inoltre, in linea con ogni altra disposizione del Codice che prevede il confronto tra soddisfazione proposta e soddisfazione ricavabile in caso di liquidazione, la precisazione che il limite di decurtazione delle ragioni creditorie del creditore pubblico è quello del valore che lo stesso riceverebbe in caso di liquidazione “giudiziale” e, di conseguenza, si espunge l’indicazione “di mercato” rispetto al valore dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione. Se infatti la soddisfazione va misurata rispetto al ricavato in caso di liquidazione giudiziale non appare corretto il riferimento al valore di mercato che presuppone una liquidazione di tipo negoziale. La norma è inoltre modificata per chiarire il dubbio applicativo sorto in relazione al significato delle parole “mancanza di adesione” e quindi per esplicitare che essa sussiste non solo in presenza di un comportamento omissivo del creditore pubblico – che non fornisce alcun riscontro alla proposta – ma anche nei casi in cui venga espresso un voto contrario. E’ stata inoltre inserita la precisazione che il giudizio di convenienza e di trattamento non deteriore (la prima in caso di concordato liquidatorio e il secondo per il concordato in continuità) deve essere compiuto anch’esso rispetto all’alternativa della liquidazione “giudiziale”.

Sono stati individuati quali sono gli uffici competenti alla ricezione della proposta in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 145 del 2023, disponendo che la domanda deve essere presentata alla competente direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate, al competente agente della riscossione, alla competente direzione interregionale, regionale o interprovinciale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ai competenti enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, individuati sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. Si individuano anche gli uffici competenti ad esprimersi sulla proposta di transazione fiscale e si fa, quindi, riferimento, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, alla competente direzione – su parere conforme della relativa direzione regionale ove competente sia una direzione provinciale-, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale.

I commi 3 e 4 si occupano del cram-down nel giudizio di omologazione. Il primo nell’ambito del concordato liquidatorio, dettando disposizioni analoghe a quelle previste dalla disciplina vigente, ed il secondo per il concordato in continuità.

Rispetto a quest’ultimo si chiarisce che se il trattamento è non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, l’omologazione può avvenire se il dissenso dei creditori pubblici è ostativo al raggiungimento della maggioranza che consente la ristrutturazione trasversale ma non se il creditore pubblico diventa, a seguito dello stesso cram-down, l’unica classe interessata consenziente. In altre parole, si può superare il dissenso del fisco o degli enti previdenziali per la maggioranza necessaria per giungere alla ristrutturazione trasversale ma non per l’unanimità che consente l’omologazione né per considerare soddisfatto il requisito dell’unica classe di creditori disciplinata dalla lettera d) numeri 1 e 2 dell’articolo 112 (né, tantomeno, per avere l’unanimità necessaria per l’omologazione).

Come richiesto nel parere del Consiglio di Stato, si chiarisce che la norma contempla due meccanismi utili per ottenere la maggioranza: uno escludendo le classi di creditori pubblici dal computo delle maggioranze (quindi dal numero di classi necessario perché la maggioranza sia raggiunta) e tenendo conto solo delle altre classi, e l’altro non considerandole tra le dissenzienti fermo restando il numero complessivo di classi esistenti. Il comma 6 si occupa dell’individuazione degli uffici competenti ad esprimere il voto. In particolare si prevede che per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate il voto sulla proposta è espresso dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta è espresso dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi, per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall’Istituto nazionale dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta è espresso dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. Si prevede al comma 7 che il voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

Link al testo del Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante: «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024.

 




Correttivo al Codice della crisi e dell’insolvenza. Testo e relazione illustrativa

Il Consiglio dei ministri di mercoledì 4 settembre 2024, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo, recante: «Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14». Il decreto legislativo approvato in via definitiva è atteso in Gazzetta Ufficiale.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

Link al testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, coordinato dalla relazione illustrativa.




Approvate (in prima lettura) le disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

Il Consiglio dei ministri di lunedì 10 giugno 2024, su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato un decreto legislativo relativo a disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n 14.

Lo schema di decreto legislativo è composto di oltre cinquanta articoli, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019.

Si tratta del terzo correttivo, in ordine temporale, apportato al Codice e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR. In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato oggi in prima lettura dal Consiglio provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice.

Link al testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

 




Pnrr: dai Commercialisti proposte su Crisi d’impresa e Giustizia tributaria

Il Consiglio nazionale dei commercialisti in audizione al Senato: “Incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata e difendere il valore della collegialità degli organi di giustizia tributaria”

 

Crisi d’impresa e giustizia tributaria

 

Sono le due disposizioni del disegno di legge di attuazione del Pnrr sulle quali si è concentrato il Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso dell’audizione tenutasi oggi presso la Commissione Bilancio del Senato, durante la quale i professionisti hanno anche presentato un documento con proposte emendative.

Sulla crisi d’impresa la proposta della categoria “punta a rafforzare le misure volte ad incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata, alla luce delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l’erario o gli enti pubblici – che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell’impresa in difficoltà – e della opportunità della previsione di ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle trattative”.

“La nostra proposta emendativa – hanno spiegato –  consentirebbe al debitore di raggiungere un accordo per la decurtazione o la dilazione dei debiti tributari o contributivi, anche se già affidati in carico all’agente della riscossione, e dei debiti per accessori, funzionale al buon esito delle trattative”

In materia di giustizia triduaria, i Commercialisti propongono di abrogare l’innalzamento a 5.000 euro del limite di valore per il giudizio monocratico tributario di primo grado, tutelando così il valore della collegialità degli organi di giustizia tributaria.

“La recente riforma della giustizia tributaria – hanno proseguito – ha attribuito alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo al giudice collegiale la decisione sulle controversie di minor valore. Il comma 2 dell’articolo 40, che proponiamo di abrogare, interviene su tale disciplina al fine di ridurre ulteriormente i tempi del processo tributario di merito, innalzando quel limite da 3.000 euro a 5.000.

L’estrema complessità ed eterogeneità del giudizio tributario, che richiede all’organo giudicante competenze specialistiche tanto nelle materie giuridiche quanto in quelle economico-aziendali, non facilmente rinvenibili in un unico soggetto, induce ancora oggi a ritenere che la collegialità degli organi di giustizia tributaria sia un valore da preservare, indipendentemente dal valore della controversia. Tanto più che la lodevole introduzione del giudice monocratico nel processo tributario, giustificata dalla previsione della riforma della figura del magistrato tributario professionale a tempo pieno, richiede tempi ancora molto lunghi”.

“L’attuale carenza di magistrati tributari a tempo pieno impone dunque una maggiore prudenza nei confronti di misure come quella di cui proponiamo l’abolizione”, hanno concluso.

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 6 marzo 2023)




Commercialisti: albo gestori della crisi, accolte le nostre proposte sul tirocinio | Pubblicato sul sito del MinGiustizia un aggiornamento delle FAQ

 

Ulteriori precisazioni

Circolare 13 marzo 2023 – Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. Ulteriori precisazioni

 

 

De Nuccio: “Indicazioni particolarmente soddisfacenti su tirocinio semestrale e attestazione tirocinio

Particolare soddisfazione” viene espressa dal Consiglio nazionale dei commercialisti relativamente alle nuove indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio semestrale per i richiedenti l’iscrizione nell’albo dei gestori della crisi e per l’attestazione del compiuto tirocinio, contenute in un aggiornamento delle FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia.

“Esprimiamo la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto grazie all’intensa interlocuzione intrapresa con il Ministero della Giustizia, con cui abbiamo avviato un modello di comunicazione concomitante e di confronto collaborativo che auspichiamo possa continuare nel futuro a tutela e a favore dei professionisti, afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio.

Siamo comunque pienamente consapevoli – aggiunge – che permangono importanti criticità nell’impianto normativo. Il nostro impegno è costantemente finalizzato ad alleviare i disagi cui i colleghi vanno incontro nella fase di prima applicazione della norma”.

Per quanto attiene alla data entro cui il tirocinio deve essere posseduto, il Consiglio nazionale, sottolinea De Nuccio, “preso atto della difficoltà incontrata dal Ministero nel superare il testo della norma che non lascerebbe spazio a diverse interpretazioni, ha suggerito agli uffici di Via Arenula di assumere  una presa di posizione ragionevole e volta a favorire quanto più possibile i professionisti impegnati non solo nello svolgimento della propria attività di studio, ma anche nel concomitante svolgimento dei corsi di formazione specialistica di durata non inferiore alle quaranta ore.

Al riguardo, il Ministero nella FAQ n. 3 chiarisce che l’obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto. Insomma, nessun limite temporale per i nostri iscritti”. “Ovviamente – puntualizza il presidente dei commercialisti – alla data della domanda, il tirocinio deve essere stato concluso”.

Con riguardo alle modalità tramite cui comprovare l’avvenuto svolgimento del tirocinio, la FAQ n. 4 spiega che il requisito dello svolgimento del tirocinio va documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), nell’apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), c) e d) del D.M. n. 202/2014. Può essere documentato attraverso apposita certificazione resa ai sensi dell’art. 4, comma 2,- lett. d) del D.M. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare:
a) l’ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell’incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i;
b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l’epoca del tirocinio (data di inizio e fine);
c) l’attività cui il tirocinante ha partecipato (quale elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, verifica dei crediti, accertamento del passivo, amministrazione e liquidazione dei beni, attività di vigilanza su una o più determinate procedure);
d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante. Si precisa, infine, che non è richiesto che il tirocinio sia stato segnalato preventivamente al competente Ordine professionale.

Con riferimento alla FAQ n. 2, il Ministero torna a precisare come l’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 202/2014 – richiamato dall’art. 356, comma 2, CCII, richieda: lo “svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l’acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni”.

Il Ministero chiarisce poi che il tirocinio:

a) deve avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio – non concomitanti – svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo;
b) deve essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento;
c) deve consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
d) deve consentire l’acquisizione delle relative specifiche competenze.

 “Colmando le lacune della normativa – sottolinea de Nuccio – il Ministero precisa che il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività – aspetto di fondamentale importanza per chi è professionista e impegnato a svolgere la propria attività professionale tutti i giorni – e che, in caso sia svolto presso un commissario giudiziale – la cui specifica attività non è espressamente richiamata dall’articolo 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 202/2014 -, l’interessato deve aver partecipato all’attività di vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure”

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 27 febbraio 2023)

 

Link alle risposte alle domande più frequenti aggiornate al 24 febbraio 2023

Per ulteriori chiarimenti in ordine agli obblighi formativi e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento, vedi anche la circolare Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2023, con oggetto: «Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. Modalità di documentazione» nella quale sono stati forniti una serie di chiarimenti in merito agli obblighi formativi ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei gestori della crisi d’impresa ex art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento.

(Link diretti sul sito del Ministero della Giustizia)

Link al portale Albo dei gestori della crisi di impresa: https://albocrisiimpresa.giustizia.it/crisi-di-impresa/#/home

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2023

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Commenti

 

Il principio di derivazione rafforzata per le micro-imprese e la correzione degli errori contabili (dopo la Legge di bilancio 2023)
di Marco Orlandi

Liti fiscali: brevi spunti di riflessione a margine della circolare n. 2/E/2023 sulla cd. “tregua fiscale
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Regimi speciali IVA OSS E IOSS

 

Vendite a distanza verso consumatori finali nell’UE tramite un modello di business c.d. “omnichannel”. Le risposte sulla applicabilità del regime IVA speciale OSS

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 51 del 17 gennaio 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -REGIME IVA SPECIALE OSS – E-commerce transfrontaliero – Operazioni di vendita a distanza (per mezzo di modelli complessi “omnichannel”) nei confronti di consumatori finali residenti nella Ue – Semplificazione degli obblighi IVA per le imprese Ue – Risposte su alcuni casi pratici di utilizzo dello sportello unico europeo per forniture transfrontaliere di beni – Cessione dei beni, acquistati online e successivamente spediti da negozi italiani ai domicili di privati di consumatori europei (rapporto B2C) – Qualifica come vendita a distanza intracomunitaria – Adempimenti IVA – Possibilità di assolvimenti tramite OSS (One Stop Shop) – La circostanza che i beni siano spediti in un altro Stato Ue dal magazzino munito di proprio identificativo IVA tedesco qualifica parimenti l’operazione come vendita a distanza IntraUe assoggettabile al regime speciale OSS – Art. 74-sexies, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Vedi anche la risposta ad interpello n. 58 del 17 gennaio 2023, nella quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ricorrendo i requisiti per l’opzione al regime OSS, per una società non residente e senza stabile organizzazione ai fini IVA in Italia, il Paese di identificazione ai fini dell’adesione al citato regime OSS UE, ai sensi dell’articolo 74-sexies, comma 1, del decreto IVA, è quello dello Stato membro di stabilimento, a nulla rilevando la circostanza che in un diverso Stato membro è presente una logistica che eroga un servizio di “pick and pack”, appartenente a terzi, dalla quale la società spedisce i beni ai relativi acquirenti. Restano escluse dal predetto regime le vendite a distanza nazionali e, cioè, le cessioni di beni che si trovano nello stesso Stato membro dell’acquirente al quale vengono inviate, a meno che esse non risultino facilitate mediante l’utilizzo di una piattaforma elettronica ex articolo 74-sexies, comma 4, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che, una volta iscrittasi allo sportello OSS UE del Paese di stabilimento (nella specie Irlanda), la società indicherà nella relativa dichiarazione IVA solo le vendite a distanza intracomunitarie effettuate. Diversamente, le vendite in Italia dei beni ivi stoccati presso la logistica di terzi si configurano quali cessioni nazionali e dovranno essere incluse nella dichiarazione IVA italiana, previa identificazione della società istante secondo le modalità previste dagli articoli 17 e 35-ter del decreto IVA.

 

Il regime IOSS si applica alle piattaforme facilitatrici o ai fornitori che aderiscono al regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 74 del 18 gennaio 2023: «REGIME FORFETARIO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – REGIME IVA SPECIALE IOSS – Applicabilità del regime IOSS a vendite effettuate secondo il modello commerciale c.d. “dropshipping” nei confronti di consumatori residenti in Italia, nell’ipotesi in cui il cedente aderisca al regime c.d. forfetario – Affermazione – Utilizzabilità del regime IOSS anche dai soggetti in regime forfetario, al pari di quanto in precedenza chiarito per il sistema MOSS (cfr. cir. n. 22 del 26 maggio 2016) – Modalità di compilazione della dichiarazione IVA IOSS di cui all’art. 74-sexies.1, comma 10, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 168315 del 25/06/2021»

 

Il regime IOSS si applica anche alle piattaforme operanti attraverso il modello “dropshipping”. L’IVA dev’essere calcolata sul corrispettivo pagato al “dropshipper

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 77 del 18 gennaio 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – REGIME IVA SPECIALE IOSS, disciplinato dall’articolo 74-sexies.1 del D.P.R. n. 633/1972 – Commercio nel territorio UE beni importati il cui valore intrinseco non supera i 150 euro – Piattaforma intermediaria operante attraverso la schema del c.d. “dropshipping” – Concetto di valore intrinseco – Individuazione del fornitore presunto di cui all’articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE (c.d. direttiva IVA), come modificata dalla Direttiva n. 2017/2455 – Modalità di compilazione della dichiarazione IVA IOSS di cui all’art. 74-sexies.1, comma 10, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Ammortamento dei diritti di concessione – Determinazione delle quote deducibili

 

Disciplina civilistica e fiscale degli ammortamenti dei diritti di concessione. Ammessi a quote differenziate (crescenti o decrescenti)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 92 del 19 gennaio 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Regole di determinazione del reddito dei soggetti IAS adopter – Ammortamento dei diritti di concessione – Applicazione del “principio della derivazione rafforzata” – Esclusione – Determinazione delle quote deducibili – Limite temporale per la deduzione delle quote di ammortamento – Inderogabilità – Vincoli in ordine al quantum deducibile all’interno della finestra temporale di durata della concessione – Superabilità – Condizioni – Variabilità da un anno all’altro purché rispondente al principio di sistematicità – Caso di specie – Concessioni, di durata ventennale, relative alla realizzazione e alla gestione di una rete di proprietà pubblica, contabilizzate secondo l’IFRIC 12 – Artt. 83 e 103, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Determinazione del valore fiscale dei lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale

 

La valutazione fiscale delle commesse infrannuali per i soggetti OIC. L’art. 92, comma 6 del TUIR non può essere “disapplicato” per effetto del principio di derivazione rafforzata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 93 del 19 gennaio 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Regole di determinazione del reddito dei soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (ITA GAAP) – Lavori su ordinazione – Valutazione delle commesse infrannuali – Contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione con il criterio della percentuale di completamento sulla base di quanto previsto dal principio contabile OIC 23 – Disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali in caso di valutazione contabile di commesse infrannuali con il criterio della percentuale di completamento – Irrilevanza – Applicazione del “principio della derivazione rafforzata” – Esclusione – Determinazione del valore fiscale dei lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale in applicazione del criterio del costo previsto dal TUIR – Artt. 83 e 92, comma 6, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 2426, comma 1, n. 11 del c.c.»

 

Modalità di deduzione delle spese di manutenzione straordinaria, trasformazione e ammodernamento di punti vendita (negozi)

 

Migliorie su beni di terzi (negozi) condotti in locazione: trattamento civilistico e fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 105 del 19 gennaio 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Regole di determinazione del reddito dei soggetti IAS adopter – Spese relative a più esercizi contabilizzate tra le immobilizzazioni materiali – Contratti di locazione commerciale della durata di sei anni, con rinnovo tacito per ulteriori sei anni – Spese di manutenzione straordinaria, trasformazione e ammodernamento di punti vendita (negozi), sia in sede di apertura che durante il periodo di affitto – Contabilizzate in applicazione degli standard contabili internazionali IAS/IFRS in una specifica categoria tra le Immobilizzazioni Materiali, denominata “Migliorie su beni di terzi e ammortizzate a quote costanti in 5 anni” – Deducibilità nei limiti dei coefficienti tabellari di cui all’articolo 102 del TUIR in materia di ammortamento dei beni materiali – Esclusione – Sulla base della quota imputabile a ciascun esercizio ex articolo 108 del TUIR in materia di spese relative a più esercizi – Affermazione – Artt. 83, 102 e 108, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Superbonus – Onlus, Aps e Odv

 

Superbonus per Onlus, Odv e Aps. Le condizioni per l’utilizzo delle “particolari” modalità di calcolo dei massimali di spesa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E dell’8 febbraio 2023: «SUPERBONUS – Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Criteri di calcolo delle spese sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali – Edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 – Specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa – Condizioni – Esemplificazioni – Art. 119, comma 10-bis, del D.L.19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L.17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)»

 

Legislazione

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

Richiesta variabili “precalcolate ISA” – Revisione degli ISA 2023

 

Approvate le modalità di richiesta e acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022.

Individuati anche i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27650/2023: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023»

 

Dichiarazione delle operazioni IVA – Modello IVA 74-bis

 

Liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa: il nuovo modello IVA 74-bis con le relative istruzioni per la compilazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 febbraio 2023, prot. n. 36026/2023: «Approvazione del modello di dichiarazione per la liquidazione giudiziale o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74-bis, con le relative istruzioni»

Modello IVA 74-bis e Istruzioni per la compilazione della “Dichiarazione delle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Aggiornato il modello IVA 74-bis

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 febbraio 2023, prot. n. 36026/2023, emanato in base all’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, approvato il nuovo modello IVA 74-bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, che deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023. L’aggiornamento si è reso necessario al fine di renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riguardante il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il modello deve essere utilizzato dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina per inviare, esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i dati IVA relativi alla parte dell’anno d’imposta antecedente l’apertura della procedura concorsuale. I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. In pratica, per “informare” l’ufficio dell’Agenzia delle entrate sulla posizione debitoria o creditoria ai fini IVA alla data della procedura in relazione alle operazioni effettuate nella frazione dell’anno precedente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa.

Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.

Il modello IVA 74-bis non rappresenta una vera e propria dichiarazione; quindi non è possibile chiedere il rimborso dell’IVA eventualmente risultante a credito. Tuttavia, una avvertenza contenuta nella istruzioni rinvia per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione in esame ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA (in “Finanza & Fisco” n. 3/2023, pag. 3).

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Infatti, come chiarito nelle istruzioni al modello “i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare, altresì, la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente”.

Si ricorda che sulla natura della dichiarazione IVA ex art. 74-bis del D.P.R. n. 633/1972, la recente Ordinanza della Cassazione, Sez. VI, n 36385 del 13 dicembre 2022 (Presidente: Luciotti Lucio, Relatore: Succio Roberto) ha stabilito che “luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (in argomento Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27948 del 30/12/2009) in tema di IVA, la dichiarazione, prevista dall’art. 74-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile ratione temporis, del curatore o del commissario liquidatore, relativamente alle operazioni anteriori all’apertura o all’inizio delle procedure concorsuali, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività, con la conseguenza che essa, al pari della dichiarazione annuale, chiudendo il rapporto tributario antecedente alle procedure concorsuali, fa sorgere, da quella data, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 633 del 1972, il diritto al rimborso dei versamenti d’imposta che risultino effettuati in eccedenza. Ne deriva, quindi, che il termine decennale di prescrizione per la richiesta del rimborso dei crediti IVA, relativo ad operazioni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, decorre dalla dichiarazione di cui all’art. 74-bis cit. oppure dallo scadere del termine per presentarla (cioè dal quarto mese successivo alla nomina del curatore fallimentare); ancora, in argomento si è precisato che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9794 del 23/04/2010; ma anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18915 del 16/09/2011) la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal comma 2 dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; diversamente opinando proprio perché l’attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo”

 

Le specifiche tecniche sono state aggiornate al 3 febbraio 2023. Motivi dell’aggiornamento

Allegato A  – Specifiche tecniche per la trasmissione telematica modello Iva 74-bis

Provvedimento del 26 febbraio 2019Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello IVA 74-bis (Pubblicato il 26/02/2019)

Link al sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/

 

 




On line le faq del Ministero della Giustizia sull’introduzione del nuovo albo dei gestori della crisi di impresa

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in merito all’istituzione dell’ “albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese” nel quale si iscrivono i soggetti che intendono svolgere, su incarico del tribunale, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal medesimo D.Lgs. n. 14/2019. All’Albo, devono iscriversi anche coloro che intendano conseguire incarichi in qualità di “professionista indipendente” ai sensi dell’art. 2, lett. o) del D.Lgs. n. 14/2019.

Questo il sommario degli argomenti:

  1. albo e le modalità di presentazione della domanda
  2. requisiti di iscrizione all’albo
  3. requisito della formazione iniziale
  4. il tirocinio
  5. l’aggiornamento biennale
  6. il requisito alternativo ai fini del primo popolamento
  7. modalità di documentazione
  8. il contributo di iscrizione
  9. società tra professionisti e studi professionali associati

 

Link alle risposte alle domande più frequenti aggiornate al 26 gennaio 2023

 

Per ulteriori chiarimenti in ordine agli obblighi formativi e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento, vedi anche la circolare Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2023, con oggetto: «Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. Modalità di documentazione» nella quale sono stati forniti una serie di chiarimenti in merito agli obblighi formativi ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei gestori della crisi d’impresa ex art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento.

(Link diretti sul sito del Ministero della Giustizia)

Link al portale Albo dei gestori della crisi di impresa: https://albocrisiimpresa.giustizia.it/crisi-di-impresa/#/home




Albo dei gestori della crisi d’impresa. Al via la presentazione delle domande di iscrizione

In attuazione dell’articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», con decreto del Ministro della giustizia 3 marzo 2022, n. 75 è stato adottato il «Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza».

Con disposizione del Capo di Gabinetto Ministro della giustizia del 3 gennaio 2023 (prot. GAB 0000251.U) è stato comunicato che a partire dal 5 gennaio 2023 alle ore 12.00 i soggetti interessati all’iscrizione  all’Albo potranno inserire le domande sul portale, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page.

Di seguito il link al provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, di adozione delle specifiche tecniche di funzionamento dell’albo dei gestori delle procedure disciplinate dal codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Le specifiche sono efficaci a decorrere dal 5 gennaio 2023 alle ore 12.00; a partire da tale momento i soggetti interessati all’iscrizione all’albo possono inserire le domande sul portale raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page.

Vedi anche “Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Modalità di versamento del contributo per l’iscrizione

(Link esterni verso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia)

Ai fini della consultazione da parte dei Magistrati per la selezione dei gestori da nominare nelle procedure regolate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e da parte del pubblico in generale, l’Albo sarà disponibile dopo il primo popolamento straordinario, all’esito della procedura di verifica delle domande presentate.

Fino al 31 marzo 2023, in funzione della creazione di un primo elenco di soggetti incaricabili nelle procedure indicate, si svolgerà la fase di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all’iscrizione e di valutazione delle stesse ad opera dell’ufficio competente.

A partire dal 1° aprile 2023 l’Albo sarà, pertanto, accessibile in consultazione al pubblico e ai Magistrati, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 3 del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75 e nei termini di cui all’art. 5, comma secondo del decreto ministeriale. Nelle more, quindi, l’assegnazione degli incarichi da parte dell’Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.

Dalla data del 1° aprile 2023 l’Albo sarà costantemente aggiornato, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del medesimo decreto ministeriale.

Fonte: Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia




Approvato il modello del Certificato unico debiti tributari

 

Approvato, con le relative istruzioni, il modello Certificato unico debiti tributari ai sensi dellart. 364, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), contenente l’indicazione dei debiti risultanti dall’interrogazione al sistema informativo dell’anagrafe tributaria relativi agli atti, alle contestazioni in corso e a quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette. Approvato, altresì, con le relative istruzioni, il modello per la richiesta.

Si ricorda che il citato art. 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, prevede, al comma 1, che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria devono rilasciare su richiesta del debitore o del Tribunale un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dagli atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti. Al comma 2 precisa che l’Agenzia delle entrate deve adottare con proprio provvedimento modelli per la certificazione dei debiti tributari, risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, e dell’esistenza di contestazioni nonché le istruzioni agli uffici competenti al rilascio e definire un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati.

Pertanto, in applicazione delle citata disposizione, l’Agenzia delle entrate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2019, prot. n. 224245/2019 ha approvavo, il modello ad uso degli uffici dell’Agenzia delle entrate per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi dell’art. 364 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nonché il fac-simile ad uso dei soggetti interessati per la richiesta del certificato stesso.

Il provvedimento approva, altresì, le istruzioni relative alle modalità di rilascio e alla tipologia dei debiti tributari da riportare sul Certificato unico debiti tributari nonché le istruzioni afferenti alla richiesta del certificato medesimo da parte dei soggetti interessati.

 

È un certificato che il contribuente può richiedere all’Agenzia delle entrate dove sono indicati i debiti tributari risultanti da atti, da contestazioni in corso e da contestazioni già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (art. 364 decreto legislativo 12/01/2019, n. 14).

Tale certificato è utilizzabile solo ai fini delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2019, prot. n. 224245/2019: «Approvazione del modello e delle istruzioni per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e del modello e delle istruzioni per la richiesta del certificato medesimo da parte dei soggetti interessati», pubblicato il 27.06.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244