SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2024

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Speciale – “D.Lgs. Redditi”
Revisione del regime impositivo dei redditi

 

 

Reddito d’impresa: dalle modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie alla riduzione dei coefficienti delle società di comodo

 

Articolo per articolo, l’analisi normativa
degli articoli da 15 a 20 del D.Lgs. n. 192/2024

Art. 15 – Modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie
Art. 16 – Scissione e scissione mediante scorporo
Art. 17 – Modifiche alla disciplina dei conferimenti
Art. 18 – Modifiche alla disciplina della liquidazione
Art. 19 – Modifiche alla disciplina della «tonnage tax»
Art. 20 – Modifiche al regime delle società di comodo

 

Con questo numero, si conclude l’analisi, articolo per articolo, del Decreto legislativo “Redditi” n. 192/2024, che ha apportato una significativa revisione del regime fiscale relativo ai redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES), nell’ambito della Riforma Fiscale.

 

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Incentivi all’occupazione – Maggiorazione deduzione costi

 

Maxi deduzione per le nuove assunzioni (prorogata per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027). I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 20 gennaio 2025: «INCENTIVI FISCALI ALLE NUOVE ASSUNZIONI – Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni nei casi in cui si realizzi effettivamente un incremento occupazionale – Art. 4, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 216 – D.M. Mef 25/06/2024Art. 1, commi 399 e 400, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)»

 

Legislazione

 

Nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento

 

Il Decreto che disciplina le modalità per richiedere la dilazione dei pagamenti in caso di temporanea difficoltà economica

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024: «Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti»

 

 

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Online la Guida di Ade-Ader sulla nuova rateizzazione delle cartelle

Il vademecum fornisce utili chiarimenti per l’applicazione della nuove regole per la richiesta di rateizzazione delle cartelle, introdotte dal Decreto per il riordino del sistema nazionale della riscossione (D.Lgs. n. 110/2024) e rese operative dal Decreto Mef del 27 dicembre 2024, entrate in vigore dal 1° gennaio 2025.

 

Link alla Guida alla nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento (Aggiornamento: Gennaio 2025)Uno strumento utile a illustrare le novità apportate all’istituto del pagamento a rate, a partire dal 1° gennaio 2025, dal Decreto Mef del 27 dicembre 2024, in attuazione del Decreto legislativo di riordino del sistema nazionale della riscossione (D.Lgs. n. 110/2024), nell’ambito della Legge delega di Riforma del Fisco (Legge n. 111/2023).

 




Online la nuova Guida del Fisco sulla rateizzazione delle cartelle

È online la nuova guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento, realizzata dall’Agenzia delle Entrate insieme all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

La guida fornisce informazioni su quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, modalità di pagamento delle rate ed effetti della rateizzazione o dell’eventuale decadenza.

 

Link alla Guida sulla rateizzazione delle cartelle (aggiornamento maggio 2024)




Nuovo calendario per rate e rottamazione. Entro 2 novembre 2021 i pagamenti per le rateizzazioni precedenti all’emergenza Covid-19

 

Ancora qualche giorno di tempo, fino al 2 novembre, per i contribuenti che devono regolarizzare i pagamenti delle rateizzazioni già in essere con Agenzia delle entrate-Riscossione all’inizio del periodo di sospensione della riscossione per l’emergenza Covid-19.

Il Decreto Fiscale (Decreto Legge n. 146/2021) ha infatti previsto nuove misure agevolative in favore dei contribuenti, tra cui, per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, il differimento dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (giorno festivo e quindi slitta al 2 novembre) del termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione della riscossione, cioè tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.

Lo stesso provvedimento ha previsto, sempre per i piani di rateizzazione in corso all’8 marzo 2020, l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Pertanto, in vista della scadenza del prossimo 2 novembre, è necessario prestare molta attenzione al calcolo esatto delle rate del piano di dilazione che non sono state versate e provvedere al saldo di quelle che consentono di non superare il limite consentito di 18 rate per rimanere in regola con la rateizzazione ed evitare la decadenza dal beneficio.

 

Rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020

 

Per le dilazioni concesse dopo l’8 marzo 2020, sulle quali il Decreto Legge n. 146/2021 non è invece intervenuto, il termine di pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione della riscossione (cioè dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) è rimasto fissato al 30 settembre 2021. Per queste rateizzazioni e per quelle relative a richieste già effettuate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate. A partire poi dalle rateizzazioni che verranno richieste dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.

 

Rottamazione e Saldo e stralcio, pagamenti entro il 30 novembre

 

Il Decreto-Legge n. 146/2021 è intervenuto anche sulle scadenze di pagamento della definizione agevolata, prevedendo la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dai provvedimenti di “Rottamazione ter” e “Saldo e stralcio” a seguito del mancato pagamento delle rate originariamente previste nel 2020 che, in base alle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto “Sostegni-bis” (Legge n. 106/2021), andavano corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021. Il provvedimento dunque dispone che tutte le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” del 2020, devono essere versate entro il 30 novembre 2021. Entro la stessa data, per non perdere i benefici delle agevolazioni previste, devono essere anche versate le rate del piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza nell’anno 2021.

 

Come e dove pagare

 

Per effettuare il pagamento delle rate devono essere utilizzati i moduli di pagamento allegati al piano di rateizzazione. È anche possibile richiederli sul sito internet dell’Agenzia www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Rateizzazione-Richiedi i moduli di pagamento, disponibile in area pubblica, senza necessità di pin e password, e riceverli via email. Chi ha le credenziali per accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (Spid, Cie e CNS) può scaricare direttamente i bollettini dal proprio piano di rateizzazione. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa, oppure agli sportelli. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 28 ottobre 2021)




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge “Fisco e Lavoro”

 

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Di Maio) dal Ministro dell’interno (Lamorgese) dal Ministro della difesa (Guerini) e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia (Bonetti), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili – (Atto Senato n. 2426).

 

La ratio delle misure urgenti su Fisco e Lavoro

Link al testo della relazione illustrativa del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» – Atto Senato n. 2426.

 

La relazione tecnica delle misure urgenti di Fisco e Lavoro

Link al testo della relazione tecnica del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» – Atto Senato n. 2426.

 

Il testo delle nuove misure urgenti su Fisco e Lavoro

Link al testo del decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021




D.L. “Fisco e Lavoro”. Primi chiarimenti sulle novità introdotte in materia di riscossione

Agenzia-Riscossione pubblica faq su rottamazione, pagamenti e rate

 

Sono state pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione le risposte alle domande più frequenti (Faq) che forniscono alcuni chiarimenti sulle novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto Fiscale (D.L. n. 146/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021.

In particolare, il provvedimento prevede tempi più lunghi per il pagamento di cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021 e una nuova opportunità per i contribuenti che hanno perso il beneficio della “Rottamazione-ter” o del “Saldo e stralcio” per non aver rispettato i nuovi termini di pagamento delle rate 2020 che erano stati introdotti dal Decreto Sostegni-bis. Previsti inoltre margini più ampi per non decadere da una rateizzazione che era già in corso alla data dell’8 marzo 2020 (cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione dovuto all’emergenza Covid-19).

Vediamo nel dettaglio i principali chiarimenti contenuti nelle Faq (di seguito riportate) pubblicate sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

 

Cinque mesi per pagare le cartelle

 

Il D.L. n. 146/2021 estende da 60 a 150 giorni (5 mesi) il termine per effettuare il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021. Pertanto, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dar corso all’attività di recupero.

 

Rottamazione, nuova chance fino al 30 novembre

 

Il decreto fiscale prevede la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dai provvedimenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” a seguito del mancato pagamento delle rate originariamente previste nel 2020 che, in base alle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto “Sostegni-bis” (Legge n. 106/2021), andavano corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021. Il provvedimento dunque dispone che tutte le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” del 2020, devono essere versate entro il 30 novembre 2021. Entro la stessa data, per non perdere i benefici delle agevolazioni previste, devono essere anche versate le rate del piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza nell’anno 2021.

 

Dilazioni, decadenza estesa a 18 rate

 

Per i piani di rateizzazione che erano in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Al contempo, per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione, viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 22 ottobre 2021)

 

Di seguito le risposte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alle domande più frequenti sulle misure introdotte in materia di riscossione dal Decreto fiscale” (D.L. n. 146/2021) Aggiornamento al 22 ottobre 2021

 

FAQ n. 1

 

Quali sono i termini previsti per il pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021?

Il Decreto Fiscale” (D.L. n. 146/2021) ha stabilito che, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

 

FAQ n. 2

 

Quali sono i nuovi termini previsti per il pagamento delle rate in scadenza della”Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”?

Il Decreto Fiscale” (D.L. n. 146/2021) ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.

Entro il 30 novembre 2021 dunque, dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

 

FAQ n. 3

 

Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro i nuovi termini introdotti dal “Decreto Fiscale” (D.L. n. 146/2021), quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.

Inoltre, se vuoi verificare la presenza, nel tuo piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, di carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9 del D.L. n. 41/2021), puoi utilizzare lo specifico servizio Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata“.

 

FAQ n. 4

 

Ho un piano di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021). È previsto un nuovo termine di pagamento?

Sì. Il Decreto Fiscale” (D.L. n. 146/2021) ha stabilito che, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (*), quindi piani concessi prima del periodo emergenziale, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

FAQ n. 5

 

Ho un piano di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, prima del periodo emergenziale, ma potrei avere difficoltà a corrispondere tutte le rate scadute entro il 31 ottobre 2021. È prevista qualche agevolazione?

Sì. Il Decreto Fiscale” (D.L. n. 146/2021) ha esteso a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all’8 marzo 2020 (*), in caso di mancato pagamento. Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

FAQ n. 6

 

Ho un piano di rateizzazione concesso dopo l’8 marzo 2020, con quante rate non pagate si determina la decadenza?

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.

 

FAQ n. 7

 

Ho una rateizzazione concessa dopo l’8 marzo 2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021). È previsto un nuovo termine di pagamento?

No. Per queste rateizzazioni il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è rimasto fissato al 30 settembre 2021.

 




Il Cdm approva nuove misure su sicurezza sul lavoro e Fisco

 

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 15 ottobre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, del Ministro degli affari esteri e del commercio internazionale Luigi Di Maio, del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e del Ministro della famiglia e delle pari opportunità Elena Bonetti, ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

 

SICUREZZA SUL LAVORO

 

Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Lavoro nero, più bassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale

 

Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

 

Violazione norme sicurezza, al via l’inasprimento delle sanzioni

 

Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista – come detto – la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

 

Controlli, all’INL compiti di coordinamento

 

Sono estese le competenze di coordinamento all’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

 

Più ispettori e più tecnologie

 

All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza. Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

 

Rafforzamento SINP

 

Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

 

FISCO

 

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, sono adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà.

In particolare:

  • È previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.
  • Viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.
  • Per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa

Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura. Inoltre sono previste semplificazioni della disciplina della patent box.

 

ALTRE NORME

 

Ecobonus auto elettriche

 

È rifinanziato di euro nell’anno 2021 il fondo per il rinnovo del parco auto.

 

Quarantena

 

È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia.

 

Congedi parentali

 

I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.

 

Alitalia

 

Sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.

 

Cassa Integrazione COVID-19

 

Il decreto inoltre ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza COVID-19; a fronte dell’andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro per il Reddito di Cittadinanza.




Mini-proroghe per accertamento e riscossione: l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato le FAQ

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (Faq) aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dal D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, «Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.».

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative alle ultime misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19.

 

FAQ n. 1

 

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate- Riscossione?

 

I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 31 gennaio 2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 31 gennaio 2021.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

FAQ n. 2

 

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo 2020. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

 

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2021.

 

FAQ n. 3

 

I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 28 febbraio 2021, vanno effettuati in unica soluzione?

 

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

 

FAQ n. 4

 

Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021)?

 

No. Nel periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 – Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

 

Consulta le Faq sulle misure introdotte in materia di riscossione dai Decreti COVID-19

 




Decreto blocca cartelle. Da agenzia-Riscossione primi chiarimenti e Faq sullo stop fino al 31 dicembre

Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale».

Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal Decreto Agosto, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, i cittadini possono utilizzare i servizi online presenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’app Equiclick, e ricevere assistenza rivolgendosi al Contact Center al numero 060101. Inoltre rimangono disponibili gli indirizzi di posta elettronica attivati dall’Agenzia appositamente per le situazioni urgenti e ai quali è possibile inviare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento. Tali canali di assistenza, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono preferibili rispetto agli sportelli che rimangono comunque aperti su appuntamento.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative alle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria.

 

Sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi

 

Il Decreto Legge n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nei successivi Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) e Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

 

Stop a notifiche e pignoramenti

 

È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

 

Rateizzazioni, decadenza a 10 rate

 

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal D.L. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

 

Crediti PA, pagamenti senza verifiche

 

Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

 

Rottamazione e “Saldo e stralcio”.

 

Il Decreto Legge n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. (Così, comunicato stampa AdeR del 21 ottobre 2020)




In Gazzetta il Decreto blocca cartelle e “prescrizione”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129. Il provvedimento urgente differisce al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”.

Il decreto non modifica i termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio, già oggetto di modifica normativa con il D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018).

 

Di seguito i nuovi termini definiti nel D.L. n. 129/2020.

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

 

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo 2020 (1).

I pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (1) al 31 dicembre 2020 dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.


(1) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.


 

Rateizzazioni

 

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal D.L. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

 

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non sono state sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato le ha rese fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

 

Sospensione dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

 

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/05/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

Link al testo integrale del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020

Link alle Faq Decreti “Cura Italia”, “Rilancio”, “Agosto” e D.L. n. 129/2020




Riscossione esattoriale. Tutto fermo fino al 31 dicembre 2020. Differito di 12 mesi il termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle

 

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

Viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.

Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.




Coronavirus: sportelli Agenzia Riscossione chiusi fino al 3 aprile

L’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che è stata prolungata che è stata prolungata fino al 3 aprile la chiusura al pubblico dei propri sportelli presenti su tutto il territorio nazionale, prevista inizialmente fino al 25 marzo.

Potenzati i servizi web: sportello digitale e assistenza h24.

Durante il periodo di chiusura al pubblico degli sportelli, il personale dell’Agenzia, attraverso attività di back office, sta garantendo l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick.

In tale situazione straordinaria, quindi, i contribuenti hanno a disposizione un vero e proprio sportello digitale con i consueti canali di assistenza che, per l’occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi email per eventuali richieste urgenti e indifferibili, relative, ad esempio, a procedure avviate prima del periodo di sospensione.

Inoltre, sul portale di Agenzia Riscossione sono disponibili i chiarimenti e le risposte alle domande più frequenti (Faq) relative alle nuove disposizioni introdotte in materia di riscossione dal decreto legge “Cura Italia.

Il provvedimento, infatti, prevede una serie di misure fiscali a favore di cittadini e imprese, come la temporanea sospensione dell’invio degli atti di riscossione, la sospensione dei pagamenti di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, comprese le relative rateizzazioni, nonché il differimento, al 31 maggio 2020, della rata della “Rottamazione-ter” “, scaduta il 28 febbraio 2020, e quella del “Saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020. Sul portale è comunque disponibile un’apposita sezione sull’emergenza COVID-19 con tutte le informazioni utili.

Per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 24 marzo 2020)




Coronavirus: sospensione della riscossione | Sul sito AdER le faq su D.L. “Cura Italia” 

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale le risposte alle domande più frequenti (Faq) per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte, in materia di riscossione, dal decreto legge n.18/2020 (“Cura Italia”).

Il Decreto prevede, in particolare, la sospensione di tutti i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, che dovranno tuttavia essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Il Decreto sospende (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione.

Il decreto ha anche differito al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento della rata della “Rottamazione-ter“, scaduta il 28 febbraio 2020 e quella del “Saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020.

 

Sospesi pagamenti, notifiche e procedure: alcuni chiarimenti

 

Vediamo alcuni importanti chiarimenti forniti nelle risposte alle domande più frequenti (Faq) pubblicate da Agenzia delle entrate-Riscossione. Viene precisato, tra l’altro, che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, che vanno pagate entro il 30 giugno 2020, può anche essere richiesta una rateizzazione e che, al fine di evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, è necessario presentare la domanda entro il 30 giugno 2020.

Altro importante chiarimento riguarda le rateizzazioni: il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, è sospeso ed è possibile pagare queste rate entro il 30 giugno 2020.

Nel quesito successivo si precisa anche che, durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e invierà riscontro alle istanze di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione. Altre Faq riguardano lo stop alle procedure di riscossione fino al 31 maggio.

Sportelli chiusi, servizi web rafforzati

In considerazione delle misure contenute nel decreto “Cura Italia”, e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli che svolgono servizi al pubblico dell’Agenzia restano chiusi fino al 25 marzo 2020. Durante questo periodo il personale dell’Ente, attraverso attività di back office, garantirà l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali che, per l’occasione, saranno potenziati con nuovi indirizzi email per eventuali richieste urgenti relative procedure esecutive e cautelari avviate prima del periodo di sospensione.

Per informazioni e assistenza è disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 20 marzo 2020)

 




Aggiornato il vademecum della Agenzia delle entrate alla riscossione dei tributi a mezzo cartella esattoriale

Diffusa la Guida dell’Agenzia delle Entrate alla riscossione dei tributi a mezzo cartella esattoriale. L’obiettivo è quello di fornire una serie di informazioni in merito alle procedure per il recupero delle imposte, che hanno come primo atto, la cartella di pagamento. Informazioni utili anche sui comportamenti daseguire quando iniziano le procedure esecutive conseguenti al mancato pagamento dei tributi richiesti con cartella.

Per saperne di più:

Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23»

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 27036 del 19 febbraio 2016, recante: «Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento e dei fogli Avvertenze relativi ai ruoli dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»




Rateizzazione delle cartelle: entro il 23 novembre 2015 la domanda di riammissione per i “decaduti” negli ultimi due anni

Ancora pochi giorni per aderire alla nuova opportunità di rateizzare le cartelle riservata ai contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi due anni. Il termine del 21 novembre cade di sabato pertanto, per agevolare chi vuole presentare la domanda agli sportelli di Equitalia nell’ultimo giorno utile, la scadenza è stata rinviata al 23 novembre, primo giorno lavorativo successivo. Si ricorda che la richiesta può essere inviata anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159; recante :«Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione», ha stabilito che i contribuenti decaduti dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015 possano chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it.

 (Cfr. Comunicato stampa  Equitalia del 17 novembre 2015)




Nuove opportunità per essere riammessi alle rate. I “decaduti” negli ultimi 2 anni hanno tempo fino al 21 novembre. Per i nuovi piani, possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate scadute

Nuove opportunità di rateizzare le cartelle per i contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi due anni e, per i nuovi piani di rateizzazione, possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate scadute. È quanto prevede il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione», in vigore dal 22 ottobre 2015.

Nuova finestra per i vecchi piani revocati. Chi è decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Occorre presentare la domanda entro il 21 novembre. Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Nel dettaglio la nuova opportunità è stata prevista dal comma 7 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 . Secondo la citata disposizione le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi (non oltre il 22 ottobre 2013) antecedenti l’entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono su richiesta del contribuente, da presentare entro 30 giorni (21 novembre 2015) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili ferma restando, in considerazione dell’eccezionalità dell’intervento, la previsione di una decadenza per il mancato pagamento di sole due rate, comunque sanabile per effetto dell’applicabilità delle previsioni del novellato articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Tale possibilità viene concessa solo ai piani di rateazione delle somme iscritte a ruolo, mentre non è prevista per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione.

I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it.

Per le nuove rateizzazioni la riammissione è sempre possibile. Per i piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.

Stop ai pagamenti in caso di sospensione. Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.