SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2023

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Speciale – Misure “blocca”, con deroghe, cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi, contro il “Caro-bollette” e per la proroga dei termini della “Tregua fiscale

 

Il decreto-legge

Blocca cessione del credito e conto in fattura da bonus edilizi,

convertito in legge

D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38

 

La guida alla normativa

Il testo del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11, conv., con mod., dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Il nuovo decreto

Bollette

 con la proroga dei termini per la “tregua fiscale”

 D.L. 30/03/2023, n. 34

 

La guida alla normativa

Il testo del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

 

 

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In Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Bollette con la proroga dei termini per la Tregua fiscale | Pubblicate le relazioni (illustrativa e tecnica)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali». In vigore dal 31 marzo 2023, il nuovo provvedimento urgente prevede importanti modifiche alle scadenze delle misure definitorie introdotte dalla Legge di bilancio 2023: posticipati a fine settembre il ravvedimento speciale, la chiusura delle liti fiscali pendenti, la conciliazione agevolata, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Per la sanatoria delle irregolarità formali si potrà pagare entro il 31 ottobre 2023.

Link al testo del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese perl’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia disalute e adempimenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.C. 1060), recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali»

 




Nel nuovo Decreto Bollette modifiche alla Tregua fiscale

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (decreto-legge)

 

Link al testo del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023

In vigore dal 31 marzo 2023.

 

Il Consiglio dei ministri di martedì del 28 marzo 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e dei ministri dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e della salute Orazio Schillaci, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

 

Agevolazioni in materia energetica

 

Le norme stabiliscono che, per il secondo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, siano rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.

Si riducono l’IVA (al 5% anziché al 10%) e gli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche) laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie.

Fino al 30 giugno 2023, si prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, tale contributo è riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata); alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimetre 2023. Qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019, alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.

I crediti d’imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta, inoltre, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

 

Salute

 

Si introducono disposizioni per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, con l’istituzione di un fondo presso il Ministero della salute per l’assegnazione di una quota da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma, determinata in proporzione agli importi complessivamente ad esse spettanti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, da utilizzare per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell’anno 2022. Fermo restando l’obbligo del versamento della quota integrale per il ripiano del superamento del tetto di spesa a favore delle regioni e delle province a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, si prevede che le aziende che non abbiano attivato alcun contenzioso o abbiano rinunciato al contenzioso attivato, possano versare entro il 30 giugno 2023, la restante quota nella misura pari ad una percentuale inferiore a quella prevista dalla legislazione vigente dell’importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali. L’IVA indicata nei versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici ai fini del contenimento della spesa dei dispositivi medesimi a carico del Servizio sanitario può essere portata in detrazione scorporando la medesima dall’ammontare dei versamenti effettuati.

Per sopperire alla carenza di organico, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un massimo di 12 mesi e senza possibilità di proroga. Inoltre, non può richiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale il personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti dell’SSN.

Le aziende e gli enti del SSN, per l’anno 2023, possono ricorrere alle cosiddette “prestazioni aggiuntive” (tipologie di attività libero professionale intramuraria) per le quali la tariffa oraria fissata dal CCNL di settore (pari a euro 60,00), può essere aumentata sino a euro 100 lordi, nei limiti delle risorse disponibili, di cui si prevede tuttavia un incremento per ciascuna regione.

Sino al 31 dicembre 2025, si prevede una specifica procedura per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per il personale medico che, nel periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, o abbia svolto un determinato numero di ore di attività (pari ad almeno tre anni di servizio). Inoltre, si prevede la possibilità per i medici in formazione specialistica di assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali. Per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza e in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato si prevede la possibilità di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da orario pieno a orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età pensionabile.

Infine, si modifica il codice penale inasprendo la sanzione per le lesioni personali quando la persona offesa è esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.

 

Adempimenti Fiscali

 

Si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

Si prevede altresì di estendere la conciliazione agevolata introdotta con la legge di bilancio 2023 alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base alle disposizioni della legge di bilancio su riduzione delle sanzioni e pagamento rateale. Si specifica che la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Si disciplina la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare, viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.

Si modificano i termini previsti dalla legge di bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste; in particolare:

  • viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
  • vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale“;
  • sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.

Si modifica anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

Si introduce una interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

(Così, comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 26 del 28 Marzo 2023)




Bonus energia, gas naturale e carburante: i codici tributo per fruire delle agevolazioni relative al primo trimestre 2023

Pubblicata dall’Agenzia delle entrate la risoluzione n. 8/E del 14/02/2023, che istituisce i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – Primo trimestre 2023.




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge “Aiuti-quater”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Meloni) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Giorgetti) di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy (Urso) con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (Pichetto Fratin) con il Ministro della difesa (Crosetto) con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Salvini) e con il Ministro per lo sport e i giovani (Abodi), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante: ‘Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica’» – (Atto Senato n. 345).

 

La ratio del decreto-legge “Aiuti-quater

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» – (A.S. n. 345).

 

La relazione tecnica del decreto-legge “Aiuti-quater

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» – (A.S. n. 345).

 

Il decreto-legge “Aiuti-quater

Link al testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 e in vigore dal 19 novembre 2022.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2022

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 Speciale – Decreti legge “Aiuti-Bis” e “Ter”

 

Il decreto-legge “Aiuti-Bisconvertito in legge

D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142

 

Le principali misure

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, conv., con mod., dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Il decreto-legge “Aiuti-Ter

D.L. 23/09/2022, n. 144

 

Il testo del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

 

 

Commenti

 

Il «sono posti a base» nelle indagini finanziarie non può essere eccessivamente “tirato per la giacchetta”: a ciò si oppongono gli artt. 3 e 53 Cost. Aspetti di riflessione e caso “clinico
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento

 

Riduzione dei termini di accertamento per pagamenti “tracciabili” anche se per mezzo RIBA e MAV e con fatture passive in formato cartaceo

 

Riduzione termini di decadenza degli accertamenti per chi documenta le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi. Per la tracciabilità dei pagamenti ammessi RIBA e MAV

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 404 del 2 agosto 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini continua per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Riduzione dei termini in caso di pagamenti tracciabili anche agli operatori che utilizzano RIBA (Ricevuta Bancaria) e MAV (Mediante Avviso) – Ammissibilità – Riduzione termini per chi riceve fatture cartacee (nella specie, da forfettario) – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 4, D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Riduzione termini di accertamento in ipotesi di pagamenti tracciabili. Solo per chi documenta le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi, anche se esonerato (come accade per le vendite per corrispondenza)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 438 del 29 agosto 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500, anche nell’ipotesi di esonero dagli obblighi (nella specie, vendita per corrispondenza) – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Limiti all’applicazione della disciplina transitoria

 

Distribuzione ai soci di riserve di utili ante 31 dicembre 2007 deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022. A partire dal 1° gennaio 2023 comunque soggetta alla ritenuta d’imposta del 26%

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 454 del 16 settembre 2022: «OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Distribuzione ai soci di riserve di utili presenti in bilancio costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2007 e deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022 – Effettiva erogazione oltre il 31 dicembre 2022 – Applicazione della disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 205 del 2017 – Esclusione – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017 – D.M. 02/04/2008»

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge “Aiuti-ter”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» – (Atto Camera n. 3705).

 

La ratio del Decreto “Aiuti-ter

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» – (A.C. 3705).

La relazione tecnica del Decreto “Aiuti-ter

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» – (A.C. 3705).

Il testo del Decreto “Aiuti-ter

Link al testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 e in vigore dal 24 settembre 2022.




Professionisti iscritti alla Cnpr. Dalle ore 12.00 è possibile fare domanda del Bonus 200 euro (e integrazione di ulteriori 150 euro)

A partire dal 26 settembre alle ore 12.00 gli iscritti alla Cnpr (già iscritti al 18 maggio 2022) possono chiedere le indennità una tantum previste dall’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dal decreto Aiuti-ter.

I benefici (indennità 200 euro e 150 euro) sono corrisposti su domanda, da inviare esclusivamente online tramite l’Area riservata del sito, sezione “Indennità bonus”, entro il 30 novembre 2022. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute tramite altri strumenti.

L’indennità di 150 euro per i liberi professionisti, introdotta dal decreto Aiuti-ter, stabilisce un diverso tetto reddituale rispetto al bonus di 200 euro (reddito 2021 non superiore a 35.000 euro) ovvero un reddito 2021 non superiore a 20.000 euro.

La procedura sul sito è aggiornata, se si è in possesso di entrambi i requisiti sarà pertanto sufficiente inviare online una sola domanda. Alla domanda devono essere allegati, copia di un documento d’identità e del codice fiscale, come previsto dal decreto.

Le indennità verranno erogate in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

I benefici sono corrisposti sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili alla Cassa al momento del pagamento e sono soggetti alla successiva verifica. Nel caso in cui, in esito ai controlli, la Cassa non riscontri la sussistenza dei requisiti avvierà la procedura di recupero nei confronti di chi ne ha usufruito indebitamente.

I bonus verranno corrisposti sul conto corrente indicato dal richiedente all’atto della domanda on line.

I requisiti in sintesi:

a) essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del già menzionato decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50;

c) aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro oppure, per ottenere anche il bonus di 150 euro, un reddito 2021 non superiore a 20.000 euro;

d) essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (18 maggio 2022) ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. Se si è iscritti anche all’Inps la domanda va presentata all’Inps”.

Così, comunicato della “Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali” – CNPR, pubblicato nel sito: http://www.cassaragionieri.it




Indennità una tantum (c.d. “bonus 200 euro”) per gli iscritti alla Cnpadc. È online la procedura per la presentazione della domanda

 

È online all’interno dell’area riservata il servizio IUT per la presentazione della domanda di indennità una tantum prevista dall’art. 33 del D.L. 50/2022 (convertito con L. 91/2022). Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d’identità e del codice fiscale, come espressamente previsto dal D.M. MinLavoro del 19 agosto 2022. Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.

Nella comunicazione del 26 settembre 2022 pubblicata nel sito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (www.cnpadc.it) evidenziato che “anno titolo all’indennità prevista dall’art. 33 del D.L. 50/2022, così come stabilito dal D.M. 19/08/2022 (Gazzetta Ufficiale 24/09/2022), coloro che:

  1. non abbiano fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 (indennità una tantum per lavoratori dipendenti) e 32 (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. 17/5/2022 (convertito con L. 91/2022);
  2. risultino già iscritti alla Cassa al 18 maggio 2022, con partita IVA e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
  3. abbiano effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla Cassa con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica agli iscritti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022;
  4. abbiano percepito nel periodo di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a euro 35.000. Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  5. non siano iscritti anche all’INPS per diversa attività lavorativa (nel qual caso è obbligatorio presentare la domanda di indennità una tantum esclusivamente all’INPS);
  6. non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altro Ente previdenziale obbligatorio di cui al D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96;
  7. non siano titolari di una pensione. È comunque data la possibilità di presentare domanda di indennità una tantum anche ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 30/6/2022 (esclusi dall’indennità una tantum di euro 200 per i pensionati di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022) per il cui accoglimento la Cassa ha necessità di ulteriori indicazioni.

Il Decreto 19/8/2022 (G.U. 24/09/2022) fissa in euro 200 l’importo dell’indennità una tantum e l’art. 20 del D.L. 23/9/2022, n. 144 (G.U. 23/9/2022) incrementa detto importo di euro 150 per coloro che nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a euero 20.000. Al fine di consentire agli interessati di presentare un’unica domanda, il Servizio IUT prevede la possibilità di indicare lo scaglione di reddito 2021 di appartenenza”.

Link al testo integrale della comunicazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (Link esterno al sito www.cnpadc.it)




In Gazzetta il decreto MinLavoro per il bonus 200 euro “autonomi”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 agosto 2022, recante: «Criteri e modalità per la concessione dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza».

 

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum introdotta dal Decreto “Aiuti” (art. 33, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91), quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso.

I beneficiari dell’indennità sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

I destinatari della misura una tantum, pari a 200 euro e corrisposta a seguito di presentazione domanda devono essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020

Quanto alle modalità di presentazione della domanda, il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali.

  

Vista la nuova indennità aggiuntiva di 150 euro, introdotta dall’art. 20 del Decreto Aiuti-ter, per i professionisti e autonomi con redditi percepiti nel 2021 inferiori ai 20.000 euro, il decreto sarà integrato in modo che gli autonomi in possesso dei requisiti possano presentare la richiesta, tenendo conto del doppio tetto reddituale come introdotto dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, il cd. Decreto “Aiuti-ter

 

Link al testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 agosto 2022, recante: «Criteri e modalità per la concessione dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022




In Gazzetta il Decreto-legge “Aiuti-ter”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», il cd. Decreto “Aiuti-ter

Link al testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 e in vigore dal 24 settembre 2022.




Contenimento dei prezzi e delle tariffe dell’energia. Pronte regole, codici tributo e Faq per il Contributo straordinario contro il caro bollette

Pronte le regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico finalizzato ad alleggerire i costi di energia e gas a beneficio di famiglie e imprese. Si tratta, in particolare, del contributo a titolo solidaristico straordinario previsto dal Decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022) a carico dei soggetti che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Con un provvedimento del 17 giugno 2022 firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA), sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di pagamento del contributo. Il versamento deve essere effettuato, per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, utilizzando i codici tributo istituiti con separata risoluzione (di seguito riportata).

 

Come si determina il contributo

 

La base imponibile su cui calcolare il contributo è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è invece dovuto se l’incremento è inferiore al 10%. Ai fini del calcolo si considera il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto dell’Iva, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022)

Vedi anche la Faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate che arricchiscono le indicazioni fornite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, Prot. n. 221978/2022, attuativo dell’articolo 37, del Decreto “Ucraina” (D.L. n. 21/2022) che lo ha istituito.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, prot. n. 221978/2022: «Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza», pubblicato il 17.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il testo della risoluzione del Agenzia delle entrate n. 29 del 20 giugno 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 – Articolo 37 del D.L. 31/03/2022, n. 21, conv., con mod., dalla L. 20/05/2022, n. 51 (Decreto Ucraina)Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, prot. n. 221978

 

L’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Il comma 5 del citato articolo 37 prevede, tra l’altro, che il contributo è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono stati definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “2710” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – ACCONTO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • “2711” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – SALDO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • “1939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette- INTERESSI – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • “8939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette- SANZIONE – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.