D.L. Milleproroghe 2025. Approvato dal Senato. Il decreto passa alla Camera per la conversione in legge

Giovedì 13 febbraio 2025, con 97 voti favorevoli, 57 contrari e nessuna astensione, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, con modificazioni, del Ddl di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337), nel testo licenziato nella stessa giornata dalla 1a Commissione. Il provvedimento è ora all’esame della Camera dei Deputati (A.C. 2245)

Link al Ddl di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi approvato dal Senato e ora all’esame della Camera dei Deputati (A.C. 2245)

Link al testo del Decreto-Legge n. 202 del 27/12/2024, conv., con mod., dalla Legge n. 15 del 21/02/2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» – TESTO INTEGRALE

 

Di seguito alcune delle novità introdotte in ambito fiscale:

 

Divieto/Esonero delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie anche per il 2025

 

L’articolo 3, comma 6, nel testo approvato dal Senato, estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

In particolare la disposizione estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica previsto, in via transitoria, dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture recanti tali dati.

I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata sono quelli indicati all’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché in appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

Secondo l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, sono tenuti all’invio dei dati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di  assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. Con dei decreti ministeriali è stato esteso l’ambito dei soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione dei dati.

Da ultimo, con decreto ministeriale del 1° febbraio 2024, il Mef ha definito le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria in attuazione di quanto disposto dal sopra citato articolo 10-bis.

La norma in esame era stata già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nonché dai decreti-legge n. 146 del 2021, n. 198 del 2022, n. 215 del 2023.

 

Rottamazione-quater. Riammissione alla definizione agevolata

 

 

L’articolo 3-bis, nel testo approvato dal Senato, prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.

Il comma 1 prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater di cui ai commi da 231 a 252, dell’articolo 1, della legge n. 197 del 2022 – legge di bilancio 2023) per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima.

La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione.

È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione sopra citata con modalità esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Peraltro, nella medesima dichiarazione, il debitore è tenuto a indicare il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di dieci.

Il comma 2 prevede, ai fini di cui sopra, l’applicazione dell’articolo 1, commi da 231 a 233 e da 236 a 252, della legge n. 197 del 2022, con le seguenti deroghe:

  • la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti sopra citati, entro il 30 aprile 2025;
  • il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
    • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
    • nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
  • l’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
  • le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.

 

Aggiornamento del 25.02.2025

Riammissione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”)

 

La Legge n. 15/2025, di conversione del D.L. n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla “Rottamazione-quater“, che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

 

Pertanto, per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.

 

 

Cosa fare per essere riammessi

 

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025,
oppure fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Cosa succede dopo

 

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Si rammenta infatti che la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Fonte: portale è Agenzia delle entrate-Riscossione – www.agenziaentrateriscossione.gov.it

 

Inoltre, si segnala:

  • Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter (Delibere relative ad alcuni tributi comunali)
  • Articolo 3, comma 10 (Proroga del regime di esenzione IVA)
  • Articolo 3, comma 14 (Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)
  • Articolo 3, commi 14-bis e 14-ter (Rendicontazione di sostenibilità)
  • Articolo 3, comma 14-sexies (Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)
  • Articolo 3, comma 14-septies (Accertamento e riscossione entrate locali)
  • Articolo 3, commi da 14-octies a 14-decies (Credito d’imposta nelle Zone logistiche semplificate)
  • Articolo 3, comma 14-undecies (Intermediari finanziari non professionali – società cooperative)
  • Articolo 13, comma 1-bis (Proroga disciplina Camere di commercio)
  • Articolo 13, comma 1-quinquies (Credito d’imposta incentivi Transizione 5.0)
  • Articolo 14, comma 1 (Proroga del termine credito d’imposta e contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive)
  • Articolo 14, comma 2 (Proroga semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali)
  • Articolo 14, comma 3 (Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato)
  • Articolo 17 (Proroga di termini in materia di editoria)



Il Ddl per la delega al Governo per la riforma fiscale approda alla Camera

Presentato alla Camera dei Deputati, in prima lettura, il disegno di legge delega (Atto Camera 1038).

Il testo si compone di venti articoli, suddivisi in cinque titoli:

 

TITOLO I
I PRINCÌPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE

 

Capo I – PRINCÌPI GENERALI E TERMINI

 Art. 1. – (Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione)

 Art. 2. – (Princìpi generali del diritto tributario nazionale)

 Art. 3. – (Princìpi generali relativi al diritto tributario dell’Unione europea e internazionale)

 

Capo II – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

 Art. 4. – (Revisione dello statuto dei diritti del contribuente)

  

TITOLO II
I TRIBUTI

 

Capo I – LE IMPOSTE SUI REDDITI, L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E L’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 5. – (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

 Art. 6. – (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)

 Art. 7. – (Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto)

 Art. 8. – (Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive)

 Art. 9.(Altre disposizioni)

 

Capo II – GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

 Art. 10. – (Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’IVA)

 Art. 11. – (Revisione della disciplina doganale)

 Art. 12. – (Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi)

 

Capo III – I GIOCHI

 Art. 13. – (Giochi)

 

TITOLO III
I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI

 

Capo I – I PROCEDIMENTI

 Art. 14. – (Procedimenti dell’Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti)

 Art. 15. – (Procedimento accertativo)

 Art. 16. – (Procedimenti di riscossione e di rimborso)

 Art. 17. – (Procedimenti del contenzioso)

 

Capo II – LE SANZIONI

 Articolo 18. – (Sanzioni)

 

 

TITOLO IV
TESTI UNICI E CODICI

 

Art. 19. – (Testi unici e codificazione della materia tributaria)

 

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 20. – (Disposizioni finanziarie)

 

  

Link al testo del disegno di legge, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», Atto Camera, A.C. 1038, presentato il 23 marzo 2023

 

La Ratio della Riforma fiscale

Link al testo della relazione illustrativa del disegno di legge, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», Atto Camera, A.C. 1038

 

La Relazione tecnica della Riforma fiscale

Link al testo della relazione tecnica del disegno di legge, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», Atto Camera, A.C. 1038

 

 

 

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2022

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 Speciale – Decreti legge “Aiuti-Bis” e “Ter”

 

Il decreto-legge “Aiuti-Bisconvertito in legge

D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142

 

Le principali misure

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, conv., con mod., dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Il decreto-legge “Aiuti-Ter

D.L. 23/09/2022, n. 144

 

Il testo del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

 

 

Commenti

 

Il «sono posti a base» nelle indagini finanziarie non può essere eccessivamente “tirato per la giacchetta”: a ciò si oppongono gli artt. 3 e 53 Cost. Aspetti di riflessione e caso “clinico
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento

 

Riduzione dei termini di accertamento per pagamenti “tracciabili” anche se per mezzo RIBA e MAV e con fatture passive in formato cartaceo

 

Riduzione termini di decadenza degli accertamenti per chi documenta le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi. Per la tracciabilità dei pagamenti ammessi RIBA e MAV

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 404 del 2 agosto 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini continua per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Riduzione dei termini in caso di pagamenti tracciabili anche agli operatori che utilizzano RIBA (Ricevuta Bancaria) e MAV (Mediante Avviso) – Ammissibilità – Riduzione termini per chi riceve fatture cartacee (nella specie, da forfettario) – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 4, D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Riduzione termini di accertamento in ipotesi di pagamenti tracciabili. Solo per chi documenta le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi, anche se esonerato (come accade per le vendite per corrispondenza)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 438 del 29 agosto 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500, anche nell’ipotesi di esonero dagli obblighi (nella specie, vendita per corrispondenza) – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Limiti all’applicazione della disciplina transitoria

 

Distribuzione ai soci di riserve di utili ante 31 dicembre 2007 deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022. A partire dal 1° gennaio 2023 comunque soggetta alla ritenuta d’imposta del 26%

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 454 del 16 settembre 2022: «OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Distribuzione ai soci di riserve di utili presenti in bilancio costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2007 e deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022 – Effettiva erogazione oltre il 31 dicembre 2022 – Applicazione della disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 205 del 2017 – Esclusione – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017 – D.M. 02/04/2008»

 

 

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Approvata definitivamente la legge di conversione del Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022)

Con 178 voti favorevoli e 13 astensioni oggi, martedì 20 settembre, il Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 2685-B, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cd. Decreto Aiutibis), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Sempre martedì 20 settembre, il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze. Hanno riferito alle Commissioni riunite i senatori D’Alfonso e Pesco.




Ddl di conversione in legge del Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022): esame, in seconda lettura al Senato in Commissioni V e VI riunite

Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze, martedì 20 settembre alle 13, hanno in programma l’esame del ddl n. 2685-B, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cd. Decreto Aiuti-bis), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Relatori alle Commissioni riunite sono i senatori D’Alfonso e Pesco.

Il provvedimento è atteso in Aula martedì 20 settembre alle 14,30.




Il Ddl di conversione in legge del Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022) trasmesso alla Camera (A.C. 3704)

La Camera è convocata giovedì 15 settembre alle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno: discussione generale ed esame del disegno di legge di conversione del decreto 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cosiddetto Aiuti-bis). 




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del nuovo decreto-legge “Aiuti”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco), dal Ministro della transizione ecologica (Cingolani) dal ministro della cultura (Franceschini), dal Ministro dello sviluppo economico (Giorgetti), dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Giovannini), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (Gelmini) di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Di Maio), trasmesso al Camera dei Deputati, recante: Conversione in legge decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (Atto Camera n. 3614).

 

La ratio del Decreto “Aiuti

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).

 

La relazione tecnica Decreto “Aiuti

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).

 

Il Decreto “Aiuti

Link al testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» – (A.C. 3614).




Decreto Sostegni-Bis. La mappa delle disposizioni per le imprese, il lavoro e giovani

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, si compone di 78 articoli, suddivisi in 9 Titoli.

Di seguito, in estrema sintesi, il contenuto.

 

Il Titolo I (articoli da 1 a 11) detta disposizioni di sostegno alle imprese, all’economia e per l’abbattimento dei costi fissi.

 

L’articolo 1, commi da 1 a 4, riconosce un «ulteriore» contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto in base all’articolo 1 del decreto sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021). I commi da 5 a 15 riconoscono un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 4 e di importo non superiore a 150.000 euro, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, a condizione che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. I commi da 16 a 27 stanziano 4 miliardi di euro per riconoscere un contributo a fondo perduto di importo non superiore a 150.000 euro, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, erogato a condizione che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con successivo decreto ministeriale. Al comma 30 del medesimo articolo 1, dispone che le eventuali risorse non utilizzate, ivi incluse quelle di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, saranno destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

L’articolo 2, per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. I beneficiari e l’ammontare dell’aiuto sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni) e dell’articolo 1 del decreto in esame. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni.

L’articolo 3 incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni) per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

L’articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dall’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo 2019-2020 e che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

L’articolo 5 proroga fino al mese di luglio 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno dell’anno in corso dall’articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 41 del 2021.

L’articolo 6 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

L’articolo 7 rifinanzia di 150 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane, demandando ad un decreto del Ministro del turismo il riparto delle relative risorse; include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze; istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021; infine, proroga e rifinanzia di 100 milioni per l’anno 2022 il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere.

L’articolo 8 interviene, innanzitutto, sulla disciplina del credito d’imposta in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), stanziando ulteriori 50 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022. Esso, inoltre, rifinanzia di 120 milioni di euro per l’anno 2021 il fondo istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni) per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

L’articolo 9 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l’accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali; inoltre, differisce al 1° gennaio 2022 l’efficacia delle disposizioni istitutive della cosiddetta plastic tax, ovvero dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego.

L’articolo 10 reitera per l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020; istituisce un fondo (con una dotazione di 56 milioni di euro), per il ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19; rifinanzia, per 180 milioni di euro per l’anno 2021, il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche; amplia l’operatività e rifinanzia il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva (30 milioni di euro per il 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva (13 milioni di euro per l’anno 2021).

L’articolo 11 detta misure urgenti di sostegno all’export e all’internazionalizzazione, incrementando di 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri (cosiddetto Fondo legge n. 394 del 1981) e di 400 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri.

 

Il Titolo II (articoli da 12 a 25) detta misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese. Tra questi si segnala.

 

L’articolo 12 introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI (che viene rifinanziato di 1 miliardo di euro nel 2021), su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6-15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cosiddette mid cap) finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle «prime perdite» di tali portafogli copre fino al 25 per cento del portafoglio e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre fino all’80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: ammissione alla garanzia del Fondo senza valutazione economico finanziaria del gestore; probabilità di default calcolata dal richiedente con i propri modelli interni; durata della fase di costruzione del portafoglio (ramp up) di 24 mesi.

L’articolo 13 proroga al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, rivede la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI.

L’articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, in presenza di specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell’investimento nel tempo.

L’articolo 15 istituisce un’apposita sezione nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI, destinata a sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.

L’articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale.

L’articolo 17 interviene sulla disciplina del cosiddetto Patrimonio Destinato, istituito dal decreto Rilancio in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, si estendono al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (cosiddetti interventi in Temporary Framework). Si chiarisce inoltre che l’emissione di titoli di Stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo anno), possa avvenire in alternativa all’apporto di liquidità.

L’articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell’imponibile IVA o dell’imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare, per le procedure concorsuali si ripristina la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento, emettendo nota di credito IVA, già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, senza dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

L’articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA). La disposizione introduce altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021. La norma, infine, stabilisce che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell’1,3 per cento).

L’articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un’unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017) e che gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 21 incrementa di 1 miliardo di euro le risorse del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali.

L’articolo 22 modifica per l’anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milioni di euro.

 

Il Titolo III (articoli da 26 a 35) detta misure per la tutela della salute. Tra questi si segnala.

 

L’articolo 31 prevede un credito d’imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l’importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro; inoltre, modifica la vigente disciplina relativa alla denominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech.

L’articolo 32 introduce, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Il Titolo IV (articoli da 36 a 50) detta disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.

 

L’articolo 36 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021. Come per le precedenti quote Rem, l’ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest’ultimo caso fino a 840 euro).

L’articolo 37 estende la cumulabilità del reddito di ultima istanza, escludendo dai limiti di reddito previsti per il suo riconoscimento in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ogni emolumento, corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell’assegno ordinario di invalidità.

L’articolo 38 prevede che fino al 31 dicembre 2021 non si applichi, per le prestazioni in pagamento e per quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, la riduzione mensile del 3 per cento dell’importo della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) prevista dalla normativa vigente a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione del beneficio.

L’articolo 39 estende, dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed esclusivamente per il 2021, le disposizioni relative al contratto di espansione alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti e rifinanzia per l’anno 2024 le disposizioni in materia di agevolazione all’esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

I commi 1 e 2 dell’articolo 40 prevedono, in via transitoria, per alcuni datori di lavoro, nel limite di spesa pari a 557,8 milioni di euro per il 2021, la possibilità di ricorso a trattamenti straordinari di integrazione salariale, con criteri di calcolo della misura ed una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale. I trattamenti sono subordinati alla stipulazione di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e sono ammessi per una durata massima di 26 settimane fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, per tali trattamenti non si applica la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro. Il comma 3 dell’articolo 40 prevede, in via transitoria, nel rispetto di un limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per il 2021, l’esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, con riferimento a periodi (o frazioni di periodo) di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi nel secondo semestre del 2021. I commi 4 e 5 precludono la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando, altresì, sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale), ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per la durata del trattamento medesimo fruito entro il 31 dicembre 2021.

L’articolo 41 istituisce in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il «contratto di rioccupazione», quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l’emergenza epidemiologica. Condizione per l’assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, avente quale finalità l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Per la durata del progetto, al datore di lavoro è riconosciuto l’esonero del 100 per cento della contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ Inail, per un importo massimo di 6.000 euro su base annua.

L’articolo 42 riconosce un’indennità una tantum, pari a 1.600 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo. Ai soggetti beneficiari dell’analoga indennità precedente la nuova prestazione è corrisposta dall’INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentare domanda all’INPS. La nuova indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l’anno 2021.

L’articolo 43 prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati, operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. L’esonero è riconosciuto, nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 770 milioni di euro (per il 2021), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi.

L’articolo 44 prevede, entro il limite di spesa di 220 milioni di euro per il 2021, un’indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell’anno di imposta 2019, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva (riconosciuto dal CONI o dal CIP), ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, i quali in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L’articolo 45 prevede, fino 31 dicembre 2021, la possibilità (già riconosciuta per il 2020) di prorogare ulteriormente, per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto), il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l’attività produttiva. Tale ulteriore proroga è concessa, previo ulteriore accordo stipulato in sede governativa, qualora vi siano state particolari complessità per il completamento e per la salvaguardia occupazionale relativi al processo di cessione aziendale avviato. L’articolo 46 autorizza una spesa di 70 milioni di euro per il 2021 per gli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego, in connessione con l’incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Agli oneri previsti dalla norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza. Vengono modificate, inoltre, le norme del decreto legislativo n. 150 del 2015 concernenti la governance e l’organizzazione di ANPAL, disponendo la nomina di un commissario straordinario al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Agenzia nelle more dell’adozione delle modifiche dello statuto dell’ANPAL, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione. Infine, vengono stanziati 50 milioni di euro per il 2021 per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale.

L’articolo 47 differisce dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

L’articolo 48 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021, denominato «Scuole dei mestieri», finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell’ambito dei settori particolarmente specializzanti. La norma demanda a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura.

L’articolo 49 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2021 per l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e in possesso di determinati requisiti.

L’articolo 50 prevede che le regioni e le province autonome, in deroga alla normativa vigente, autorizzino gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale a procedere al reclutamento straordinario di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai dipartimenti di prevenzione.

 Il Titolo V (articoli da 51 a 57) detta disposizioni in materia di enti territoriali.

Il Titolo VI (articoli da 58 a 64) detta disposizioni in materia di giovani, scuola e ricerca.

Nel corpo del Titolo si segnala l’articolo 64 che proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguardanti l’operatività e l’estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casaFondo Gasparrini»), già previste a legislazione vigente a seguito dell’emergenza da COVID-19; incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, modificando taluni requisiti per l’accesso ai benefici; dispone talune forme di esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà (nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione) riferiti alle “prime case”, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età; infine, incrementa di 30 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione del Fondo per le politiche giovanili, destinando tali risorse al finanziamento delle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio.

 

Il Titolo VII (articoli da 65 a 67) detta disposizioni in materia di cultura.

 

L’articolo 65 incrementa, per l’anno 2021, di 47,85 milioni per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo istituiti dall’articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, disponendo che quota parte dell’incremento del fondo è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute dal settore per i test di diagnosi dell’infezione da virus SARS-CoV-2; incrementa di 20 milioni per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020; incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso; modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi; riserva quota parte dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, dovuti, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all’estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica; esonera, dal 1° gennaio al 31 agosto 2021, i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante, dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, istituendo un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della conseguente diminuzione delle entrate; sopprime il limite massimo di finanziamento, pari a 20 milioni di euro, attribuibile a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021; infine, incrementa di 70 milioni di euro le risorse per l’assegnazione della cosiddetta Card cultura ai giovani che compiono 18 anni nel 2021.

L’articolo 66 introduce disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento alla indennità di malattia, all’importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali, alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla tutela e al sostegno della genitorialità, alla assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ai contributi a fini pensionistici, all’adeguamento dell’elenco delle categorie professionali.

L’articolo 67, commi da 1 a 6, riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, un credito d’imposta fino al 30 per cento della spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, risultanti da apposita attestazione. Il credito d’imposta è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L’efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), all’autorizzazione della Commissione europea. Il comma 7 stabilisce che, per l’anno 2021, l’IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria). I commi da 10 a 13 estendono agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d’imposta previsto per il biennio 2021-2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.

 

Il Titolo VIII (articoli da 68 a 73) detta disposizioni in materia di agricoltura e trasporti

 

L’articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo. In particolare: innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (commi 1 e 2); estende ai settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3); istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi da 4 a 8); estende alle donne, a prescindere dall’età, l’applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9); prevede che gli addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi da 10 a 12); interviene sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14); modifica la disciplina del Fondo agrumicolo per consentire che le risorse del fondo possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea de minimis, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie (comma 15).

L’articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un’indennità una tantum pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’indennità in oggetto è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per il 2021 e la relativa domanda è presentata all’INPS entro il 30 giugno 2021. I commi 6 e 7 riconoscono un’indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

L’articolo 70 riconosce alle aziende dei settori agrituristico e vitivinicolo, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

L’articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021 di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che viene rifinanziato a tal fine di 105 milioni di euro per il 2021.

L’articolo 72 prevede l’assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. Per tali finalità si prevede, inoltre, l’assunzione, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell’ingegneria, dell’impiantistica, dell’elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, per una spesa di 12,63 milioni di euro per l’anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l’anno 2022.

L’articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno nei settori aereo, per 100 milioni di euro, ed aeroportuale, per 300 milioni di euro, (commi da 1 a 3); per le imprese di trasporto ferroviario e, in termini eventuali, anche a beneficio del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, per complessivi 150 milioni di euro (commi 4 e 5); per le società cooperative che gestiscono i servizi di ormeggio, per la quota residua degli stanziamenti relativi all’anno 2020 (comma 6); e, infine, per le imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, per complessivi 56 milioni di euro (comma 7).

 

Il Titolo IX (articoli da 74 a 78) detta le disposizioni finali e finanziarie

 

L’articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all’Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si prevede dunque, ai fini del passaggio di funzioni, che entro il 31 ottobre 2021 sia erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a 300 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio 2021. Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi di Riscossione Sicilia S.p.A. Parallelamente, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. passa alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità. Viene dunque vietato a Riscossione Sicilia di effettuare ulteriori assunzioni dal 26 maggio 2021.

L’articolo 78 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 25 maggio.

 

 

La ratio del D.L. “Sostegni-bis

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». – A.C. n. 3132

 

La relazione tecnica del D.L. “Sostegni-bis

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». – A.C. n. 3132

 

Il testo del D.L. “Sostegni-bis

Link al testo del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Sostegni-bis”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) e di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) con il Ministro della salute (Speranza) e con il Ministro della cultura (Franceschini) trasmesso alla Camera dei deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» – (Atto Camera n. 3132).

 

La ratio del D.L. “Sostegni-bis

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». – A.C. n. 3132

 

La relazione tecnica del D.L. “Sostegni-bis

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». – A.C. n. 3132

 

Il testo del D.L. “Sostegni-bis

Link al testo del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021.




Decreto Sostegni “convertito” pubblicato in Gazzetta: le principali novità inserite dalla legge di conversione

Dopo i decreti-legge cosiddetti Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Agosto, e Ristori, convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L, il Decreto cd. “Sostegni”. Il predetto decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 è composto da 94 articoli, suddivisi in 5 Titoli, e reca disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all’economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali ed altri ambiti. Esse si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Di seguito, si illustrano, in sintesi, le novità introdotte dalla legge di conversione del 21 maggio 2021, n. 69 in materia di sostegno alle imprese e all’economia.

 

Proroga del versamento dell’IRAP non versata e sospesa per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “Decreto Rilancio

 

L’articolo 01, proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni estesa al 2021, ma senza effetti fiscali

 

L’articolo 1-bis estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto). Per effetto delle modifiche detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest’ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali. In sostanza, la rivalutazione viene consentita la prima volta nel bilancio o nel rendiconto (dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, con l’applicazione di imposte sostitutive) senza “agevolazioni fiscali” nel solo bilancio relativo all’ulteriore esercizio. In tale ultimo caso non si potrà, pertanto, beneficiare degli effetti fiscali (ad es.: deducibilità dei maggiori ammortamenti).

 

Contributo a fondo perduto fino a 1.000 euro alle partite IVA attivate nel 2018 con attività d’impresa iniziata nel 2019 escluse dal CFP COVID-19 Decreto Sostegni

 

L’articolo 1-ter riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge in esame.

 

Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale

 

L’articolo 5-bis reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

 

Esonero tariffa speciale del Canone RAI per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico

 

L’articolo 6, commi 5-6, esonera per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento RAI. Il comma 5 esonera, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (canone di abbonamento RAI) di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), convertito dalla legge n. 880 del 1938. Il comma 6, riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100% dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto legge in esame.

 

Superbonus del 110%. L’Iva indetraibile (anche parzialmente) dovuta sulle spese rileva nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio

 

L’articolo 6-bis inserisce l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus. In particolare, la disposizione stabilisce che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. A tal fine è inserito il nuovo comma 9-ter all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Confermato per 2021 l’innalzamento del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore

 

L’articolo 6-quinquies reca l’estensione al periodo di imposta 2021 della previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, anche per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile.

 

Esenzione prima rata IMU per gli operatori economici destinatari del CFP COVID-19 Decreto Sostegni

 

L’articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall’articolo 1, commi 1-4 del decreto in esame, cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. L’articolo in esame precisa che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

 

Detassazione dei canoni non percepiti estesa anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020

 

L’articolo 6-septies, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.

 

Proroga dei versamenti del PREU e del relativo canone sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot

 

L’articolo 6-octies, prevede che il versamento del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

  • la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021;
  • la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021;
  • la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021.

La disposizione in esame si riferisce agli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot.

 

Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

 

L’articolo 14-bis, prevede il rifinanziamento, per euro 50 mln per l’anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche. In particolare, l’articolo 14-bis dispone che l’importo di euro 50 mln, che costituisce limite massimo di spesa, è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva. Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese devono essere definiti con D.P.C.M., su proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di impedimento dovuto al Covid-19

 

L’articolo 22-bis prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19. In particolare, nei rapporti tra professionista abilitato e pubblica amministrazione, il comma 1 prevede che – a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione – la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all’infezione da Covid-19:

–       non comporta decadenza;

–       non costituisce inadempimento;

–       non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

Il comma 2 prevede la sospensione dei termini per adempiere, dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione. L’impedimento, relativo a “motivi connessi all’infezione da Covid”, consiste:

–       nel ricovero in ospedale;

–       nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

–       nella quarantena con sorveglianza attiva.

 

Credito di imposta per le spese 2020 per attività teatrali e spettacoli dal vivo

 

L’articolo 36-bis introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali. Si stabilisce che al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono tali attività e che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario. Tale credito di imposta spetta per le spese sostenute, nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività sopra richiamate anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

 

Accordo di ristrutturazione in caso di eventi economici sopravvenuti all’omologazione che determinino la necessità di modifiche sostanziali. Modificato l’art. 182-bis della legge fallimentare

 

L’articolo 37-ter modifica l’articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico che, qualora in seguito all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione. La disposizione nell’aggiungere un ulteriore comma all’articolo 182-bis della legge fallimentare prevede che qualora dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o Pec. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.

 

Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva

 

L’articolo 40-ter, introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l’articolo 41-bis del decreto-legge n. 124 de 2019, che aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Con le disposizioni in esame la citata disciplina, con alcune differenze e alcune semplificazioni, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022.

 

Disposizioni in materia di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili

 

L’articolo 40-quater, proroga la sospensione (già prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Tale proroga ha effetto solo per:

  • i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità);
  • i provvedimenti contenenti l’ingiunzione di rilasciare l’immobile venduto, adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.

 

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, conv. con mod., dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.». In Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L.




Decreto Sostegni, il Governo pone la fiducia alla Camera

 

Nella seduta di lunedì 17 maggio il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19 (A.C. 3099), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si svolgono martedì a partire dalle ore 15, la chiama per appello nominale a partire dalle ore 16.33. Le dichiarazioni di voto finale nella seduta di mercoledì a partire dalle ore 19.

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19», comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.

 




Il Decreto Sostegni 1 con le modifiche introdotte dal Senato

 

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Senato della Repubblica.

Iter – Approvato dal Senato della Repubblica il 6 maggio 2021. Trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica il 7 maggio 2021.

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19», comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.




Decreto Agosto, approvato in via definitiva

 

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (già approvato dal Senato) (A.C. 2700).

Link al testo a fronte, ante e post modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. 104/2020, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». (In corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).




Decreto Agosto, lunedì il voto finale della Camera

I lavori dell’Assemblea della Camera riprendono alle ore 12 con il seguito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (Approvato dal Senato) (A. C. 2700) sul quale è stata posta dal governo la fiducia nella seduta di giovedì 8 ottobre.

Le dichiarazioni di voto sulla fiducia hanno inizio alle ore 12, la chiama per appello nominale alle ore 13.30. A seguire, l’esame degli ordini del giorno e la votazione finale del provvedimento entro le ore 21, con inizio delle dichiarazioni di voto a partire dalle ore 19.