Le ultime risposte pubblicate dall’Agenzia delle entrate in tema di Bonus edilizi

Superbonus. Ulteriori chiarimenti su come individuare il momento di sostenimento della spesa in caso di sconto in fattura

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 146 del 9 luglio 2024: SUPERBONUSBONUS EDILIZI – Sconto in fattura – Errata fatturazione – Misura agevolativa applicabile – Articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

Superbonus con fattura scartata. L’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti sulla corretta individuazione della data rilevante ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 140 del 24 giugno 2024: AGEVOLAZIONI – BONUS EDILIZI – Sconto in fattura – Applicazione in ipotesi di fatture elettroniche scartate dal SdI – Articolo 121 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34

Condizioni per utilizzare il Superbonus per enti gli ecclesiastici

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 138 del 20 giugno 2024: SUPERBONUS – BONUS EDILIZI – Soggetti destinatari dell’agevolazione – Enti ecclesiastici iscritti al RUNTS – Articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio)

Detrazioni e deduzioni per cassa. Per l’anno di imputazione conta quello dell’ordine di bonifico

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 137 del 20 giugno 2024: SUPERBONUSBONUS EDILIZI – Chiarimenti sulla corretta imputazione delle spese al periodo d’imposta nel caso di sostenimento di spese, mediante bonifico bancario, per interventi di riqualificazione energetica – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)

Superbonus e fattura elettronica “rifiutata” e rinviata. La data da considerare ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa con “sconto in fattura

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 103 del 13 maggio 2024: SUPERBONUS BONUS EDILIZI – Sconto integrale in fattura – Data di emissione del documento in ipotesi di scarto e nuovo invio al Sistema di Interscambio – Articolo 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633




Doppia proroga. Dal 16 marzo al 4 aprile 2024 i termini per inviare i dati su interventi condominiali e opzioni bonus edilizi

Oltre due settimane in più per gli amministratori di condominio tenuti a inviare al Fisco i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali. Il termine ultimo per la comunicazione slitta, infatti, dal 16 marzo al 4 aprile 2024. Un secondo provvedimento sposta in avanti, sempre al 4 aprile 2024, la scadenza per tutti i contribuenti che devono comunicare all’Agenzia le opzioni (sconto o prima cessione) relativamente alle spese sostenute nel 2023. La stessa proroga è concessa anche per le opzioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

 

I tempi e le semplificazioni per le comunicazioni sugli interventi condominiali

 

Per garantire più tempo agli amministratori di condominio lo spostamento porta al prossimo 4 aprile il termine ultimo per l’invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024. La proroga, stabilita con un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, non ha conseguenze sul calendario della campagna dichiarativa 2024.

Per semplificare gli adempimenti, lo stesso provvedimento prevede anche l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

 

Il nuovo calendario per le opzioni dei bonus edilizi

 

Con un secondo provvedimento firmato dal Direttore dell’agenzia viene disposta una proroga anche per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi.

In particolare, slitta al 4 aprile 2024 il termine, ordinariamente fissato al 16 marzo, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all’agenzia l’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2024)




Cessione del credito e sconto in fattura. In arrivo la proroga (presumibilmente al 4 aprile 2024)

De Nuccio: “Conferme da MEF e Agenzia Entrate”. Regalbuto: “Più tempo per commercialisti e imprese”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha richiesto al Ministro e al Viceministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo di valutare la possibilità di prorogare il termine, attualmente previsto al 16 marzo 2024, per l’invio delle comunicazioni per le opzioni cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese per bonus edilizi sostenute nel 2023.

“A fronte della nostra richiesta, abbiamo già ricevuto conferme che il termine sarà prorogato, presumibilmente al 4 aprile 2024, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Ringraziamo il Ministro Giorgetti, il Viceministro Leo e i vertici dell’Agenzia delle Entrate, i quali hanno dimostrato, ancora una volta, attenzione per le istanze della categoria”, afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio.

Per il Consigliere tesoriere e delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto,

“la proroga richiesta dal Consiglio Nazionale è necessaria per consentire ai colleghi e alle imprese loro assistite di esplorare con tempi più congrui la possibilità di individuare soggetti cessionari disponibili ad acquistare i crediti e per questo va accolta con particolare favore. Peraltro – conclude Regalbuto – essa va in parallelo con la proroga e la semplificazione della comunicazione spese su parti comuni per la dichiarazione precompilata e consentirà di gestire entrambi gli adempimenti con tempistiche più agevoli”.




Opzioni per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili e spalmacrediti in 10 anni da bonus edilizi. Possibile annullare le comunicazioni

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del Direttore prot. n. 132123 del 18 aprile 2023 ha disciplinato le modalità con cui i fornitori e i cessionari devono comunicare la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, come disposto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Inoltre, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l’obbligo di comunicare tramite la “Piattaforma cessione crediti”, l’opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti stessi.

Considerate le richieste pervenute dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni, al fine di consentire a tali soggetti di rimuoverne gli effetti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023  sono state definite le modalità per richiedere l’annullamento delle comunicazioni di cui trattasi.

Di seguito quanto disposto dal citato provvedimento prot. n. 332687/2023 che rende ora possibile annullare le predette comunicazioni.

 

Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui

 

La comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia prot. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.

La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato Piattaforma cessione crediti, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.

Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” che consentirà l’invio della richiesta del sopra citato annullamento.

Fino all’attivazione delle funzionalità della Piattaforma cessione crediti, la richiesta di cui di annullamento deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità.

Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:

  • la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  • il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

 

Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili

 

I cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 e prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.

La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l’apposita funzionalità che sarà disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate. Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.




Approvato il nuovo provvedimento Entrate che aggiorna le regole per la cessione dei bonus edilizi

L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto che per gli interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, sono state definite le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, in base alla legislazione all’epoca vigente.

Successivamente, l’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, modificato in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è intervenuto sull’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo:

  • la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  • che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Inoltre, l’articolo 14 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Tanto premesso, viste le novità introdotte dalle richiamate disposizioni successivamente intervenute, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 202205 del 10 giugno 2022 sono state aggiornate le regole per la cessione dei bonus edilizi, alla luce dei sopra citai interventi normativi. Aggiornata anche la piattaforma telematica per comunicare le cessioni dei crediti per gestire la tracciabilità e il divieto di cessione parziale delle rate annuali dei bonus edilizi.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022, prot. n. 202205/2022, recante: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022», pubblicato il 10.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Vedi anche:

 

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Tutte le novità nel nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti -Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Decreto MiTE del 14/02/2022»

In appendice il testo aggiornato degli artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77




Superbonus e bonus casa, ok alla detrazione delle spese per visto e congruità | Meno adempimenti per le opere in edilizia libera o fino ai 10mila euro

Le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus. Per quanto riguarda le opzioni di cessione o sconto, niente “visto” e “congruità” per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate. Cessione o sconto possibili a partire dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 19/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti “Sostegni-ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, Aiuti, Ucraina). Il documento di prassi commenta anche le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi.

 

Detraibilità estesa per le spese per visto e congruità

 

La circolare precisa che, come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.

 

Niente visto e asseverazione per l’edilizia libera o fino ai 10mila euro

 

Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

 

Posti auto e box

 

La circolare spiega come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. In pratica, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.

 

Le norme in materia di cessioni di crediti

 

La circolare ricapitola anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni-ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti.

In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente. Dal 1° maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 maggio 2022)

 

Tutte le regole aggiornate nella circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022, con oggetto: SUPERBONUSBONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti – Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77




Bonus Edilizi. Nuova chance per le comunicazione errate o scartate dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura

Per consentire la sistemazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, errate o scartate trasmesse entro il 29 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 21 di oggi (di seguito riportata), rende noto che dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:

a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;

b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della

Entro il 13 maggio 2022 dovranno essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022, di cui ai precedenti punti a) e b).

 

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 maggio 2022

Comunicazioni opzioni bonus edilizi con invio dal 1° al 29 aprile 2022
Dal 9 al 13 maggio ok alle correzioni

Le comunicazioni delle opzioni per i bonus edilizi (sconto in fattura o cessione) relative alle spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020 trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori, potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13 maggio 2022.

Con la risoluzione n. 21/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate risponde alle segnalazioni arrivate da contribuenti, professionisti e associazioni di categoria e spiega come ritrasmettere le comunicazioni o annullare quelle errate.

Come ritrasmettere o correggere le comunicazioni – In particolare, dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:

  • inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
  • ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.

Entro il 17 maggio crediti disponibili – I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022. I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, saranno caricati sulla stessa Piattaforma entro il 10 maggio 2022.

        Roma, 5 maggio 2022

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 5 maggio 2022, con oggetto: BONUS EDILIZI – Detrazioni fiscali per interventi edilizi – Termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura – Comunicazione delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici – Termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura

  

L’articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dovevano essere trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

Al riguardo, sono giunte all’Agenzia delle entrate alcune segnalazioni da parte di contribuenti, professionisti e associazioni di categoria, nelle quali è stato evidenziato che, anche in ragione delle significative evoluzioni normative intervenute di recente, sono state scartate numerose comunicazioni trasmesse entro la prevista scadenza del 29 aprile 2022. In altri casi, invece, è stato segnalato che le comunicazioni inviate e accolte contenevano errori sostanziali che determinano l’insorgere di crediti d’imposta non corretti.

Pertanto, è stato chiesto se e con quali modalità sia possibile ovviare alle criticità sopra descritte.

Tanto premesso, per consentire la sistemazione delle comunicazioni errate o scartate, che potrebbero avere effetti nei rapporti tra cedenti e cessionari dei crediti d’imposta, si rende noto che dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:

a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;

b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della

Entro il 13 maggio 2022 dovranno essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022, di cui ai precedenti punti a) e b).

I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se trattasi di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti di cui ai precedenti punti ae b), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022.

Resta fermo il caricamento sulla suddetta Piattaforma, entro il 10 maggio 2022, dei crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, per le quali, come di consueto, eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo (5 maggio 2022).




Superbonus e altri bonus edilizi: i codici tributo per individuare crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17 febbraio 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022 (di seguito riportata) ha istituito il codici tributo identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto di bonus edilizi comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 12 del 14 marzo 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022

 

L’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121 possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati.

Le suddette opzioni possono essere esercitate in relazione alle spese sostenute per interventi di:

1) recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

2) efficienza energetica, di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. ecobonus) e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

3) adozione di misure antisismiche, di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus) e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

4) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciate), di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

5) installazione di impianti fotovoltaici, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

6) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

7) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Tanto premesso, tenuto conto che il recente intervento normativo sopra richiamato ha modificato e differenziato la disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, allo scopo di distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 7701” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7702” denominato “CESSIONE CREDITO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7703” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7704” denominato “CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7705” denominato “CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7706” denominato “CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7707” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7711” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7712” denominato “SCONTO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7713” denominato “SCONTO – SISMABONUS 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7714” denominato “SCONTO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7715” denominato “SCONTO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7716” denominato “SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7717” denominato   “SCONTO    –     ELIMINAZIONE    BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I crediti cedibili o utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti emanati in attuazione del medesimo articolo 121 (da ultimo, il provvedimento del 3 febbraio 2022).

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti secondo le disposizioni vigenti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione.

Attraverso la medesima Piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, secondo le disposizioni vigenti; i successivi cessionari utilizzano i crediti in compensazione secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la Piattaforma stessa.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023” e così via.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022.

I codici tributo istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41 del 2021

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Speciale – Manovra 2022

 

Legge di Bilancio 2022
Legge 30 dicembre 2021, n. 234

La mappa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti e imprese

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti e imprese

 

 

Disposizioni attuative

 

Modello di cartella di pagamento

 

Addio all’aggio. Approvato il nuovo modello di cartella per i carichi affidati dal 1° gennaio 2022

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2022, prot. n. 14113/2022: «Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

 

Primi chiarimenti

 

Indennità di disoccupazione per collaboratori (Dis-Coll)

 

Indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” 2022. Istruzioni su requisiti, importo, calcolo e domanda

Circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – n. 3 del 4 gennaio 2022: «LAVORO – Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38 del 2021

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Commenti

 

Decreto-Legge “Fisco e Lavoro”. Le misure introdotte in materia di riscossione nel testo approvato dal Senato
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

 

Accertamento induttivo – Deduzione dei costi

 

Accertamento induttivo “puro”. Tassare il profitto lordo, anziché quello netto, è in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 22576 del 10 agosto 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento induttivo – Redditi d’impresa – Accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo – Accertamento induttivo, cd. puro – Presunzioni “supersemplici” – Ammissibilità – Obblighi dell’Amministrazione finanziaria – Ricostruzione della situazione reddituale complessiva – Necessaria valutazione dei costi per la determinazione dei profitti – Necessità di tenere conto delle componenti negative del reddito – Sussistenza -Art. 39, comma 2, del D.P.R 29/09/1973, n. 600 – Art. 53 Cost.»

 

 

Accertamento dell’utile extracontabile sociale
Difesa del socio

 

Soci di società di capitali a ristretta compagine sociale. La presunzione di attribuzione degli utili extracontabili vinta con la dimostrazione della estraneità alla gestione e conduzione societaria (rileva l’estraneità al giudizio penale sugli altri soggetti coinvolti nella compagine sociale)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza  n. 24870 del 15 settembre 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Utili extracontabili – Distribuzione ai soci – Presunzione – Prova contraria – Ammissibilità – Dimostrazione della estraneità alla gestione societaria – Necessità – Caso di specie – Prova liberatoria – Circostanza che nel procedimento penale relativo a fatti riguardanti la gestione della società, il contribuente ricorrente non era neppure stato rinviato a giudizio, a differenza degli altri soggetti coinvolti nella compagine o nell’amministrazione della stessa – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Società di capitali a ristretta base sociale. La lite con l’amministratore permette al socio “estraneo” di vincere la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25806 del 23 settembre 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società – Legittimità – Prova contraria – Prove dell’estraneità alla gestione e alla conduzione societaria – Sufficienza – Caso di specie – Disaccordo nella gestione tra amministratore e socio – Comprovato dissenso con il socio amministratore – Presenza di iniziative giudiziarie volte al conseguimento della documentazione contabile al fine di svolgere il controllo/ispezione previsto dall’art. 2476 cod. civ. – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Distribuzione ai soci degli utili extrabilancio. Il conflitto tra socio e amministratore libera dalla presunzione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 29794 del 25 ottobre 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Società di capitali a ristretta base sociale – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società – Legittimità – Prova contraria – Prove dell’estraneità alla gestione e alla conduzione societaria – Sufficienza – Caso di specie – Rapporti socio contribuente e socio amministratore profondamente deteriorati, degenerati in liti giudiziarie civili e procedimenti penali – Art. 44, del D.P.R 22/12/1986, n. 917»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento

 

Transfer pricing. Le istruzioni definitive sulla documentazione idonea per beneficiare della disapplicazione delle sanzioni in caso di rettifica

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 26 novembre 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Norme generali sulle valutazioni – SANZIONI TRIBUTARIE – Esimenti – Prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni infragruppo – Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati (transfer pricing documentation – TP Doc) – “Masterfile” e “Documentazione Nazionale” – Artt. 1, comma 6 e 2, comma 4-ter, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 110, comma 7, del DPR 22/12/1986, n. 917 – D.M. Finanze del 14/05/2018Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23/11/2020, prot. 360494»

 

Individuazione dei codici tributo

 

Crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0”. Identificati i codici tributo e istruzioni per la dichiarazione dei bonus maturati

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 E del 30 novembre 2021: «RISCOSSIONE – Individuazione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR)»

 

 

 

SpecialeDecreto-legge “Antifrode
Attuazione e chiarimenti

 

Cessione del credito – Controlli antifrode

Antifrode” nella cessione dei crediti. Il provvedimento attuativo con le regole dei controlli preventivi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021, prot. n. 340450/2021: «Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»

 

Agevolazioni nel settore dell’edilizia – Visto e attestazione

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Diffusi i primi chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge “Antifrode”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 29 novembre 2021: «DECRETO-LEGGE “ANTIFRODE” – Superbonus – Bonus edilizi diversi dal Superbonus – Interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica – Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti – Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi – Rafforzamento dei controlli preventivi – Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – D.L. 11/11/2021, n. 157Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021»

 

 

 

Legislazione

 

Avvisi bonari – Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive

 

Definizione avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. Per l’autodichiarazione più tempo e modello “ufficiale

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021»

 

 

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