Professionisti iscritti alla Cnpr. Dalle ore 12.00 è possibile fare domanda del Bonus 200 euro (e integrazione di ulteriori 150 euro)

A partire dal 26 settembre alle ore 12.00 gli iscritti alla Cnpr (già iscritti al 18 maggio 2022) possono chiedere le indennità una tantum previste dall’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dal decreto Aiuti-ter.

I benefici (indennità 200 euro e 150 euro) sono corrisposti su domanda, da inviare esclusivamente online tramite l’Area riservata del sito, sezione “Indennità bonus”, entro il 30 novembre 2022. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute tramite altri strumenti.

L’indennità di 150 euro per i liberi professionisti, introdotta dal decreto Aiuti-ter, stabilisce un diverso tetto reddituale rispetto al bonus di 200 euro (reddito 2021 non superiore a 35.000 euro) ovvero un reddito 2021 non superiore a 20.000 euro.

La procedura sul sito è aggiornata, se si è in possesso di entrambi i requisiti sarà pertanto sufficiente inviare online una sola domanda. Alla domanda devono essere allegati, copia di un documento d’identità e del codice fiscale, come previsto dal decreto.

Le indennità verranno erogate in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

I benefici sono corrisposti sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili alla Cassa al momento del pagamento e sono soggetti alla successiva verifica. Nel caso in cui, in esito ai controlli, la Cassa non riscontri la sussistenza dei requisiti avvierà la procedura di recupero nei confronti di chi ne ha usufruito indebitamente.

I bonus verranno corrisposti sul conto corrente indicato dal richiedente all’atto della domanda on line.

I requisiti in sintesi:

a) essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del già menzionato decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50;

c) aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro oppure, per ottenere anche il bonus di 150 euro, un reddito 2021 non superiore a 20.000 euro;

d) essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (18 maggio 2022) ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. Se si è iscritti anche all’Inps la domanda va presentata all’Inps”.

Così, comunicato della “Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali” – CNPR, pubblicato nel sito: http://www.cassaragionieri.it




Indennità una tantum (c.d. “bonus 200 euro”) per gli iscritti alla Cnpadc. È online la procedura per la presentazione della domanda

 

È online all’interno dell’area riservata il servizio IUT per la presentazione della domanda di indennità una tantum prevista dall’art. 33 del D.L. 50/2022 (convertito con L. 91/2022). Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d’identità e del codice fiscale, come espressamente previsto dal D.M. MinLavoro del 19 agosto 2022. Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.

Nella comunicazione del 26 settembre 2022 pubblicata nel sito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (www.cnpadc.it) evidenziato che “anno titolo all’indennità prevista dall’art. 33 del D.L. 50/2022, così come stabilito dal D.M. 19/08/2022 (Gazzetta Ufficiale 24/09/2022), coloro che:

  1. non abbiano fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 (indennità una tantum per lavoratori dipendenti) e 32 (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. 17/5/2022 (convertito con L. 91/2022);
  2. risultino già iscritti alla Cassa al 18 maggio 2022, con partita IVA e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
  3. abbiano effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla Cassa con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica agli iscritti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022;
  4. abbiano percepito nel periodo di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a euro 35.000. Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  5. non siano iscritti anche all’INPS per diversa attività lavorativa (nel qual caso è obbligatorio presentare la domanda di indennità una tantum esclusivamente all’INPS);
  6. non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altro Ente previdenziale obbligatorio di cui al D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96;
  7. non siano titolari di una pensione. È comunque data la possibilità di presentare domanda di indennità una tantum anche ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 30/6/2022 (esclusi dall’indennità una tantum di euro 200 per i pensionati di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022) per il cui accoglimento la Cassa ha necessità di ulteriori indicazioni.

Il Decreto 19/8/2022 (G.U. 24/09/2022) fissa in euro 200 l’importo dell’indennità una tantum e l’art. 20 del D.L. 23/9/2022, n. 144 (G.U. 23/9/2022) incrementa detto importo di euro 150 per coloro che nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a euero 20.000. Al fine di consentire agli interessati di presentare un’unica domanda, il Servizio IUT prevede la possibilità di indicare lo scaglione di reddito 2021 di appartenenza”.

Link al testo integrale della comunicazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (Link esterno al sito www.cnpadc.it)




In Gazzetta il decreto MinLavoro per il bonus 200 euro “autonomi”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 agosto 2022, recante: «Criteri e modalità per la concessione dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza».

 

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum introdotta dal Decreto “Aiuti” (art. 33, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91), quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso.

I beneficiari dell’indennità sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

I destinatari della misura una tantum, pari a 200 euro e corrisposta a seguito di presentazione domanda devono essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020

Quanto alle modalità di presentazione della domanda, il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali.

  

Vista la nuova indennità aggiuntiva di 150 euro, introdotta dall’art. 20 del Decreto Aiuti-ter, per i professionisti e autonomi con redditi percepiti nel 2021 inferiori ai 20.000 euro, il decreto sarà integrato in modo che gli autonomi in possesso dei requisiti possano presentare la richiesta, tenendo conto del doppio tetto reddituale come introdotto dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, il cd. Decreto “Aiuti-ter

 

Link al testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 agosto 2022, recante: «Criteri e modalità per la concessione dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022