Dichiarazione 2026, periodo d’imposta 2025. Online il vademecum dell’Agenzia sulle agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, il vademecum dedicato alla stagione dichiarativa 2026, relativa al periodo d’imposta 2025.

Il documento raccoglie, in un unico compendio suddiviso per fascicoli, le disposizioni normative e le indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti d’imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali per interventi edilizi. L’obiettivo è fornire uno strumento operativo uniforme per contribuenti, CAF, professionisti abilitati e uffici dell’Amministrazione finanziaria, anche ai fini dell’apposizione del visto di conformità e del controllo documentale.

La Guida, frutto del tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei CAF, conferma l’impostazione già adottata nelle precedenti edizioni: ogni capitolo è dedicato a una specifica area agevolativa e contiene chiarimenti, esempi, riferimenti normativi e di prassi, nonché l’elenco della documentazione che il contribuente deve esibire e che CAF e professionisti devono verificare e conservare.

I fascicoli riguardano, tra l’altro, spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, contributi previdenziali e assistenziali, altre detrazioni e deduzioni, crediti d’imposta, recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici e Superbonus.

Rispetto alla guida 2025, una delle novità di maggiore impatto riguarda il nuovo art. 16-ter del TUIR, applicabile dall’anno d’imposta 2025. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili sono ammessi in detrazione entro un limite complessivo determinato in base al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico.

Il meccanismo prevede un importo base di 14.000 euro per i redditi superiori a 75.000 euro e fino a 100.000 euro, e di 8.000 euro per i redditi oltre 100.000 euro. Tale importo viene moltiplicato per un coefficiente collegato alla composizione familiare: 0,5 in assenza di figli a carico, 0,7 con un figlio, 0,85 con due figli e 1 con tre o più figli a carico o almeno un figlio con disabilità.

 

 

 

Dal computo del nuovo massimale restano escluse alcune spese, tra cui le spese sanitarie, le detrazioni forfetarie, gli investimenti in start-up e PMI innovative, gli oneri per mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi assicurativi relativi a contratti stipulati fino alla stessa data e le rate di spese detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Per i redditi oltre 120.000 euro continua inoltre a operare anche il meccanismo di riduzione progressiva delle detrazioni previsto dall’art. 15, comma 3-bis, del TUIR.

La Guida 2026 aggiorna anche la disciplina dei familiari rilevanti ai fini fiscali. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’art. 12 del TUIR viene richiamato nella formulazione modificata dalla legge di bilancio 2025 e dal decreto legislativo n. 192 del 2025. Tra i soggetti considerati rientrano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli conviventi del coniuge deceduto. La guida richiama inoltre la nuova regola secondo cui le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani, UE o SEE in relazione ai familiari residenti.

Il vademecum interviene anche sui nuovi controlli dei dati della Certificazione Unica. In particolare, viene inserito il riferimento ai compensi percepiti come addetto alle corse ippiche, da verificare con il punto 480 della CU 2026, e vengono aggiornate le verifiche sul rigo C14, con nuove colonne collegate a specifiche informazioni della CU, tra cui redditi di lavoro dipendente, redditi dei lavoratori sportivi del dilettantismo e somme che non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sul fronte delle spese di istruzione, la Guida registra l’aumento del limite di detraibilità per le spese di frequenza scolastica: per il 2025 la detrazione è calcolata su un importo massimo di 1.000 euro per alunno o studente, rispetto agli 800 euro previsti per il 2024. Resta ferma l’incumulabilità, riferita al singolo alunno, con la detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Ampio spazio è dedicato ai bonus edilizi. Per il recupero del patrimonio edilizio, la guida 2026 recepisce la nuova articolazione delle aliquote: per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione è pari al 36 per cento su un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, elevata al 50 per cento quando gli interventi sono realizzati dai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La nuova disciplina è richiamata anche per gli interventi di riqualificazione energetica e per il Sisma bonus, con analogo rilievo della destinazione dell’immobile ad abitazione principale e della titolarità del diritto sull’unità immobiliare.

Un’altra novità riguarda l’esclusione, dal 2025, delle spese per la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’esclusione opera per le caldaie a condensazione e per i generatori d’aria calda a condensazione alimentati a combustibili fossili e si estende anche alle spese accessorie e funzionali all’intervento principale non agevolabile. Restano invece agevolabili, nei limiti chiariti dall’Agenzia, microcogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Per il Superbonus, la guida conferma il quadro transitorio: la detrazione al 65 per cento per le spese sostenute nel 2025 spetta solo in presenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente, tra cui la presentazione della CILA, la delibera assembleare nei condomìni o l’istanza per il titolo abilitativo nei casi di demolizione e ricostruzione entro i termini previsti. Anche per il Superbonus viene richiamata l’esclusione delle spese 2025 relative alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, pur con la precisazione che, in presenza di CILA o titolo abilitativo presentati prima del 1° gennaio 2025, l’intervento può continuare a rilevare ai fini del miglioramento energetico richiesto.

Confermata anche la disciplina del bonus mobili ed elettrodomestici, prorogato dalla legge di bilancio 2026: per le spese documentate sostenute negli anni 2024, 2025 e 2026, il limite di spesa agevolabile resta pari a 5.000 euro. Per gli acquisti effettuati nel 2025, il beneficio spetta se collegato a lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2024. La Guida segnala inoltre la non cumulabilità, per i medesimi costi, con il contributo elettrodomestici previsto dalla legge di bilancio 2025.

 

 

La guida recepisce le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 25 giugno 2021, n. 7/E, del 7 luglio 2022, n. 24/E e del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), del 31 maggio 2024, n. 12/E e include le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2025.

 

 


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La raccolta delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2025 per le persone fisiche. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento

Pronti i vademecum dell’Agenzia per orientare i cittadini sui bonus fiscali previsti per la stagione dichiarativa 2025. Dalle spese sanitarie al mutuo prima casa, passando per i bonus per interventi edilizi, le guide forniscono informazioni complete e aggiornate su detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.

 

Le guide tematiche

 

Per rendere più semplice la consultazione, ad ogni tema della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025” è dedicato un vademecum: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, ecc. Chiudono la raccolta le guide sui bonus casa: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici e Superbonus.

 

Informazioni complete e aggiornate

 

Le guide, aggiornate con le ultime novità normative e i documenti di prassi dell’Agenzia, forniscono chiarimenti anche alla luce delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori. Previsto anche un focus sui documenti che i contribuenti devono presentare a Caf e professionisti abilitati e sulle regole che questi ultimi devono osservare nella conservazione della documentazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 giugno 2025)

 

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi.  Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento (573 pagine).

Per agevolare la consultazione, raggruppate in un unico documento le guide alle agevolazioni delle dichiarazione 2025, modello 730 e Redditi Pf.

Si tratta di 13 guide realizzate dall’Agenzia delle entrate riguardanti:

  1. Aspetti generali
  2. Spese sanitarie
  3. Interessi passivi mutui
  4. Spese istruzione
  5. Erogazioni liberali
  6. Premi assicurazione
  7. Contributi previdenziali e assistenziali
  8. Altre detrazioni e deduzioni
  9. Crediti d’imposta
  10. Recupero patrimonio edilizio
  11. Riqualificazione energetica
  12. Bonus mobili ed elettrodomestici
  13. Superbonus

 

 

Le guide recepiscono le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 25 giugno 2021, n. 7/E, del 7 luglio 2022, n. 24/E e del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), del 31 maggio 2024, n. 12/E e include le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2024.

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2024

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Commenti

 

È ancora il comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/92 a “rubare la scena”, ancorché lo stesso (dal 2024) non sia più l’“attore protagonista”
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Presunzioni di cessione – Valutazione analitica delle prove

 

Le presunzioni di cessione tra valutazione analitica della prova contraria e valenza del formulario di identificazione rifiuti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 14468 del 23 maggio 2024: «ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Presunzioni di cessione – Redditi impresa – Presunzioni di cessione e di acquisto di beni in evasione di imposta – Prova contraria – Onere del contribuente – Presunzione di cessione ex artt. 1 e 2 D.P.R. n. 441 del 1997 -Avvio di beni propri alla distruzione – Dimostrazione – Formulario ex art. 15 D.Lgs. n. 22 del 1997 – Sufficienza – Artt. 1 e 2, del D.P.R. 10/11/1997, n. 441 – Art. 15, del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 – D.M. Ambiente 01/04/1998, n. 145 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Istruzione del processo – Processo tributario conseguente ad accertamenti presuntivi (presunzione di cessione ex artt. 1 e 2 D.P.R. n. 441 del 1997) – Principio di tutela della parità delle parti – Configurabilità – Inversione dell’onere della prova a carico del contribuente – Allegazione di prove contrarie rispetto all’accertamento – Esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento ai documenti entrati nel processo – Obblighi motivazionali del giudice tributario nella sentenza che decide sulla controversia – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.»

 

Contestazione dell’inesistenza delle prestazioni fatturate. Le regole per il riparto dell’onere probatorio

 

Applicazione del nuovo comma 5-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/92 sul riparto dell’onere probatorio in merito alla falsità di fatture. Norma sostanziale, idonea ad incidere direttamente sulla decisione di merito, priva di efficacia retroattiva

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16493 del 13 giugno 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Detrazioni Operazioni oggettivamente inesistenti – Detrazione dell’IVA e/o deducibilità dei costi – Amministrazione finanziaria e contribuente – Rispettivo riparto dell’onere probatorio – Art. 19, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c.  – Art. 168, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo – Riparto dell’onere della prova – Onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria – Comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 introdotto dall’art. 6 della L. n. 130 del 2022 – Diversità o maggiore gravosità – Esclusione – Fondamento – Codificazione in materia tributaria delle regole sul riparto dell’onere della prova – Esclusione dell’introduzione di oneri probatori diversi o più gravosi rispetto ai principi già vigenti in materia – Affermazione – Ragioni – Novella “evolutiva” di adeguamento alle ulteriori modifiche legislative in tema di prova che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale – Art. 2697 c.c. – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, comma 1, della L. 31/08/2022, n. 130 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo -Regole di valutazione della prova – Introduzione del comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell’art. 6 della L. n. 130 del 2022 – Disposizione di natura sostanziale idonea ad incidere direttamente sulla decisione di merito – Conseguenze – Irretroattività – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, comma 1, della L. 31/08/2022, n. 130 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Raddoppio ex art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 ed ex art. 57, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972 – Condizioni – Contestazione, da parte del contribuente, del superamento dei termini – Obbligo di contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia -Sussistenza – Rilevanza della sussistenza del reato – Esclusione»

 

Assistenza fiscale – Responsabilità e sanzioni

 

Responsabilità per il visto di conformità infedele sul Modello 730. Competenza della Dre del luogo dove ha il domicilio fiscale il trasgressore (R.A.F.) e “natura punitiva”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14699 del 27 maggio 2024: «VISTO DI CONFORMITÀ – ASSISTENZA FISCALE – CAF dipendenti – CAF imprese – Professionisti – Responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità – Responsabilità e sanzioni per l’apposizione del visto di conformità infedele sul Modello 730 – Art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997 – Funzione anche punitiva – Competenza all’iscrizione a ruolo – Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del R.A.F. – Sussistenza -Derogabilità – Esclusione – Art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 7-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L. 28/03/2019, n. 26 – Art. 13, del D.M. Finanze 31/05/1999, n. 164»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Agevolazione “Prima casa under 36”

 

Proroga agevolazione “prima casa under 36” con ISEE non superiore a 40mila euro. Le condizioni per usufruire del beneficio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 18 giugno 2024: «IMPOSTA DI REGISTRO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36”) – Proroga dei termini per l’accesso alle agevolazioni e il riconoscimento di un credito d’imposta, per i medesimi soggetti, con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024 – Esemplificazioni in relazione alla cd. “neutralità” degli acquisti under 36 rispetto al credito d’imposta da riacquisto di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della L. 23/12/1998, n. 448 – Art. 64, commi da 6 a 10, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Articolo 3, commi 12-terdecies e 12-quaterdecies del D.L. 30/12/2023, n. 215, conv., con mod., dalla L. 23/02/2024, n. 18»

 

ISA – (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

 

ISA 2024. I chiarimenti relativi all’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2023

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 25 giugno 2024: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) -Applicazione degli ISA per il p.i. 2023 – Novità della modulistica 2024 – Innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale – Eventuale applicazione degli ISA all’attività di agriturismo – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Artt. 5, 6, 7 e 14, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – Provvedimento del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024 – D.M. del 18 marzo 2024 – D.M. del 29 aprile 2024»

 

 

Restrizioni all’uso delle compensazioni

 

Nuova stretta sulle compensazioni a decorrere dal 1° luglio 2024. Le istruzioni del Fisco

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 28 giugno 2024: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in caso di compensazione – Divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 – Preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, DL n. 223/2006 – Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro – Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione – Esemplificazioni – Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all’articolo 31, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 37, commi 49, 49-bis, 49-ter, 49-quater e 49-quinquies del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248 – Art. 11, del D.L. 24/04/2014, n. 66, conv., con mod., dalla L. 23/06/2014, n. 89 – Art. 1, commi da 94 a 98, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67»

 

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La raccolta delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024 per le persone fisiche. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi.  Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento (548 pagine).

Per agevolare la consultazione, raggruppate in un unico documento le guide alle agevolazioni delle dichiarazione 2024, modello 730 e Redditi Pf.

Si tratta di 13 guide realizzate dall’Agenzia delle entrate riguardanti:

  • Aspetti generali
  • Spese sanitarie
  • Interessi passivi mutui
  • Spese istruzione
  • Erogazioni liberali
  • Premi assicurazione
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Altre detrazioni e deduzioni
  • Crediti d’imposta
  • Recupero patrimonio edilizio
  • Riqualificazione energetica
  • Bonus mobili ed elettrodomestici
  • Superbonus

Nel documento riportato l’elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta.

 

Le guide recepiscono le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 25 giugno 2021, n. 7/E, del 7 luglio 2022, n. 24/E e del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), e includono le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2023.

 

 




Agevolazioni della dichiarazione 2024. Online le guide del Fisco sui bonus fiscali per i contribuenti

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi. Sono alcune delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024, da oggi online sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo i cittadini possono avere a disposizione, con informazioni complete e aggiornate, tutto ciò che occorre per beneficiare dei vari sconti fiscali di cui è possibile usufruire.

 

Le guide recepiscono le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 25 giugno 2021, n. 7/E, del 7 luglio 2022, n. 24/E e del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), e includono le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2023.

 

Una “guida” per ogni argomento

 

Per agevolare la consultazione, ad ogni tema della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024” è dedicata una guida: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, ecc. Chiudono la raccolta le guide tematiche sui diversi bonus casa: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili e superbonus.

 

Informazioni complete e aggiornate a portata di click

 

Le guide, al passo con le novità normative e i documenti di prassi dell’Agenzia, forniscono chiarimenti anche alla luce delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori. Previsto anche un focus sui documenti che i contribuenti devono presentare a Caf e professionisti abilitati e sulle regole che questi ultimi devono osservare nella conservazione della documentazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 maggio 2024)

 




Modello 730/2023: termine ultimo fissato a lunedì 2 ottobre 2023

Ancora due settimane per inviare il 730/2023: la scadenza è fissata a lunedì 2 ottobre 2023. Entro questa data i contribuenti possono trasmettere la dichiarazione online, dopo averla eventualmente integrata e modificata.

Sono più di un miliardo e 300 milioni i dati utilizzati quest’anno dall’Agenzia per predisporre i modelli e semplificare l’adempimento per i cittadini: si va dalle spese sanitarie ai premi assicurativi, dalle spese scolastiche alle certificazioni uniche trasmesse dai datori di lavoro, dagli interessi passivi sul mutuo ai contributi previdenziali. Chi ha poca dimestichezza con l’applicativo web o non ha la possibilità di usarlo in prima persona, può ancora delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata (visualizzarla, accettarla o modificarla e inviarla nel proprio interesse).

 

Dall’accesso all’invio in pochi passi

 

Per accedere alla dichiarazione basta entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta all’interno dell’applicativo web si può visualizzare il modello precompilato e consultare nel dettaglio gli importi già inseriti per confermarli oppure, tramite la funzione “Compilazione assistita”, modificarli e inserirne di nuovi in modalità guidata. Un video-tutorial, online sul canale YouTube dell’Agenzia, spiega i passi fondamentali per procedere all’invio, mentre il sito dedicato “info730” raccoglie tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti.

Sul sito delle Entrate è inoltre disponibile la guida La dichiarazione precompilata 2023. Il 730 precompilato deve essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre per il modello Redditi (e per il modello Redditi correttivo del 730) c’è tempo fino al 30 novembre 2023.

 

Come delegare una persona di fiducia

 

Chi vuole autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare sulla propria dichiarazione online ha ancora tempo per attivarsi: l’abilitazione può essere richiesta in modo facile e immediato dalla propria area riservata o prenotando una videochiamata con un funzionario dell’Agenzia. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Per saperne di più, basta seguire il tutorial dell’Agenzia – che spiega anche come accedere in qualità di erede – o consultare la guida L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Il paniere di informazioni pre-caricate dall’Agenzia supera quest’anno 1,3 miliardi: oltre un miliardo di dati relativi a spese sanitarie, 99 milioni di premi assicurativi, 73 milioni di certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni di bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni di dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni relativi a spese scolastiche. Per le dichiarazioni 2023 sono state inoltre considerate le spese per canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”: tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi (contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e per gli asili nido, ecc). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 settembre 2023)

 

Si ricorda che il 26 giugno 2023 è stata pubblicata la circolare n. 17/2023 che raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 (Parte terza).

La circolare rappresenta il seguito delle circolari 19 giugno 2023, nn. 14/E e 15/E, e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

 

 




Superbonus, altri Bonus Edilizi, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate e Eco bonus. Pubblicata la trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi

È stata pubblicata la circolare n. 17 del 26 giugno 2023 che raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 (Parte terza).

La circolare rappresenta il seguito delle circolari 19 giugno 2023, nn. 14/E e 15/E, e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
Tale Circolare/Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
– per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati, all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto;
– per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria, allo svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L’obiettivo della circolare è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; al contempo, la circolare costituisce per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.
La circolare, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 25 giugno 2021, n. 7/E, del 7 luglio 2022, n. 24/E e del 25 luglio 2022, n. 28/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2022.

I chiarimenti forniti nella circolare sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2023; per ragioni di completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2023.

La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.
La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. A tal fine, è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000.




Le circolari-vademecum 2023 (p.i. 2022) sulle spese detraibili/deducibili e crediti d’imposta

Pubblicate le circolari vademecum dell’Agenzia delle entrate con la raccolta dei principali documenti di prassi relativi a detrazioni e deduzioni, crediti d’imposta e visto di conformità.

Le circolari (nn. 14/E e 15/E del 19 giugno 2023), contengono le linee guida per contribuenti, Caf e professionisti abilitati relative alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 19 giugno 2023 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi – Parte prima

La circolare n. 14 del 19 giugno 2023 costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili ed erogazioni liberali, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

In particolare, sono trattate le disposizioni sul visto di conformità, sui redditi e sulle ritenute certificati dai sostituti d’imposta e sugli oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione I del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023.

La circolare, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate (vedi riquadro pubblicato a fondo pagina), tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2022.

Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2023 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro i singoli paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento. Si è ritenuta, infatti, preminente l’esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di per sé sufficienti per l’approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati. Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.

La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000.

 

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 19 giugno 2023, con oggetto: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte seconda

La circolare rappresenta il seguito della circolare n. 14/E del 2023 e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione II, sezione III C, sezione V e sezione VI, nel Quadro F – “Acconti, ritenute, eccedenze ed altri” e nel Quadro G – “Crediti d’imposta” del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

 

 

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 24 E del 7 luglio 2022 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi – Parte prima – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 luglio 2022, con oggetto: Detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus – Obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria – Raccolta dei principali documenti di prassi utili per la compilazione della Dichiarazione 730 o Redditi 2022 – Parte seconda




Pronta la guida agli sconti della dichiarazione. In una raccolta aggiornata tutte le agevolazioni per i cittadini

Online la guida agli sconti fiscali da utilizzare nella dichiarazione 730 o Redditi 2022. La pubblicazione illustra le regole da seguire per compilare la dichiarazione e ricorda quali sono i documenti che il contribuente deve presentare al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato. Trattandosi della raccolta completa e aggiornata di tutte le norme e delle indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, per una più agevole consultazione i contenuti sono stati suddivisi per aree tematiche autonome.

 

La guida completa

 

Il documento è aggiornato con le recenti novità: dalle regole sulle detrazioni delle spese sostenute per l’esecuzione di tamponi e test per il Sars-Cov-2 al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica. Spazio anche alle misure per i più giovani, con le istruzioni sulle agevolazioni previste per gli under 36 che acquistano la prima casa e sulle spese detraibili per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica e a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

Il tavolo tecnico Entrate-Caf

 

La raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra Agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei Caf, e si propone di essere, in un’ottica di reciproca collaborazione e trasparenza, uno strumento condiviso utile per gli operatori dei Centri di assistenza fiscale, per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 luglio 2022)

 

Link alla raccolta 2022 completa e aggiornata di tutte le norme e delle indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta




La circolare-vademecum 2022 (p.i. 2021) sulle spese detraibili/deducibili e crediti d’imposta – Parte prima

Pubblicato il “vademecum” 2022 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una guida per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

La circolare, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, e del 25 giugno 2021, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 24 E del 7 luglio 2022 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi – Parte prima – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 luglio 2022, con oggetto: Detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus – Obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria – Raccolta dei principali documenti di prassi utili per la compilazione della Dichiarazione 730 o Redditi 2022 – Parte seconda




Rapporto Fisco-Contribuenti: al via la videochiamata per servizi e assistenza su rimborsi, dichiarazioni, affitti e tessera sanitaria

È attivo da oggi il servizio di videochiamata per dialogare “in diretta” con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Sarà così possibile ricevere assistenza sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e richiedere il duplicato della tessera sanitaria con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone. Con questo nuovo canale di contatto, che si affianca ai servizi telematici esistenti, l’Agenzia vuole essere sempre più vicina ai cittadini che non possono andare in ufficio ma allo stesso tempo desiderano avere un dialogo diretto con un esperto dell’Amministrazione finanziaria.

Per il Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini

“con il nuovo servizio di videochiamata è adesso possibile prenotare un appuntamento online e dialogare con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate direttamente da casa o dal luogo in cui ci si trova. Non sarà quindi più necessario recarsi di persona ad uno sportello né fare la coda. Comunicare con il fisco diventa più facile e compatibile con gli impegni della vita quotidiana: una concreta semplificazione per venire incontro alle esigenze dei cittadini”.

 

Un video, disponibile sul canale YouTube dell’Agenzia, e una guida aggiornata, online sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, illustrano ai cittadini come accedere al servizio.

 

Come prenotare una videochiamata

 

Per fissare una videochiamata con un funzionario delle Entrate basta utilizzare il servizio di prenotazione attivo sia sul sito dell’Agenzia (Home – Contatti e assistenza – Prenota un appuntamento) sia sulla App “Agenzia Entrate”, selezionare l’argomento di interesse e scegliere la data e l’ora. La richiesta di appuntamento può essere rivolta sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) sia a quello che ha in carico la pratica da trattare. In questa prima fase sono tre le opzioni a disposizione dei cittadini: “Atti e successioni” (area Registro); “Dichiarazioni e rimborsi” (area Imposte dirette); “Codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria” (area Identificazione). Anche l’ufficio potrà proporre al contribuente un appuntamento in videochiamata, se utile per chiudere una pratica in maniera più semplice e veloce (ad esempio per gli approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste).

 

Videochiamate nel rispetto della privacy

 

Le videocall si terranno sulle piattaforme indicate sull’Informativa al trattamento dei dati personali fornita dall’Agenzia, che garantiscono il rispetto del Regolamento Ue 2016/679 e rispettano i requisiti di sicurezza delle Entrate. Il trattamento dei dati personali avverrà sempre in base ai principi di liceità e correttezza e nel rispetto di tutte le norme in materia. Inoltre, per tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, l’Agenzia delle Entrate si impegna a non effettuare alcuna registrazione video o audio e a non acquisire immagini durante il collegamento e chiede all’utente del servizio di fare altrettanto. L’accettazione delle condizioni di svolgimento del servizio è condizione necessaria per procedere alla videochiamata. In questa fase, eventuali documenti da condividere potranno essere inviati via email. È importante che durante la videocall l’utente abbia a disposizione tutta la documentazione necessaria per l’erogazione del servizio richiesto.

 

Cresce l’offerta di servizi digitali

 

Il servizio di videochiamata amplia ulteriormente l’assistenza su appuntamento introdotta dall’Agenzia delle Entrate nei mesi scorsi per chi non ha la possibilità di utilizzare i servizi telematici, sfruttando le nuove possibilità offerte dalla tecnologia. Secondo i dati in possesso dell’Agenzia, del resto, come modalità di comunicazione i contribuenti scelgono sempre di più il web, dove vengono garantiti gli stessi servizi dello sportello ma con il vantaggio di poterli ricevere in qualsiasi posto ci si trovi, senza code o attese. (Così, comunicato stampa Agenzia Entrate del 28 febbraio 2022)

 

Per saperne di più:

La pagina web sul servizio di videochiamata

Il video sul canale YouTube dell’Agenzia




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2018

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Commenti

 

Le principali novità del modello IVA 2019
di Gianluca Martani

La rettifica della detrazione IVA per l’ingresso al regime forfetario
di Marco Peirolo

L’esame preliminare del ricorso: una procedura pressoché inutilizzata nell’ambito del processo tributario
di Dario Festa

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

Sezioni tributarie

 

Accertamento antielusivo – Oneri procedimentali a carico dell’A.F.

“Vecchio” accertamento antielusivo ex art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973: nullo senza il rigoroso rispetto della procedura

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 30770 del 28 novembre 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento antielusivo – Oneri procedimentali a carico dell’Amministrazione finanziaria previsti dalla specifica norma antielusiva di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (nella specie operante “ratione temporis”) – Rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 – Necessità – Violazione – Conseguenze – Nullità in mancanza di previa richiesta al contribuente di chiarimenti nelle forme e nei tempi previsti – Art. 37-bis, comma 4, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci

Trasparenza per “presunzione” nell’accertamento nei confronti della Srl. Sospensione del giudizio nei confronti dei soci fino al passaggio in giudicato del procedimento nei confronti della società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 30964 del 29 novembre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Redditi da partecipazione in società di capitali – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Accertamento nei confronti della società e dei soci – Impugnazione – Separati giudizi – Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. – Necessità – Fondamento – Conseguenze – Art. 295 c.p.c.»

 

Commissioni Tributarie:

 

Proposizione del ricorso tributario – Termine di decadenza

 

Tempestività del ricorso. Prova diabolica o quasi diabolica a carico del contribuente

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione IV – Sentenza n. 14145 del 12 novembre 2018: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di primo grado – Proposizione del ricorso – Termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato – Rispetto – Necessità della produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell’atto impugnato – Prova della tempestività del ricorso – A carico del contribuente – Mancanza – Rilievo d’ufficio – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso – Art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Prassi

 

Fatturazione Elettronica – Risposte ai quesiti

 

E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal CNDCEC del mese di gennaio 2019

 

Nuovo regime forfetario – Termini di entrata e uscita nel regime contributivo agevolato

 

Artigiani e commercianti forfetari: entro il 28 febbraio 2019 l’istanza per l’uscita dal regime contributivo agevolato per il venir meno dei requisiti o scelta

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – n. 15 del 3 gennaio 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Termini per la presentazione della domanda di uscita»

 

Assistenza fiscale – Flusso telematico

 

Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell’intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 25 gennaio 2019: «ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Cancellazione dell’indirizzo telematico per cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 730-4 – Adempimenti del sostituto d’imposta – Art. 16, comma 4-bis, del D.M. 31/05/1999, n. 164»

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2019

 

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 19 del 6 febbraio 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2019 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232»

 

Legislazione

 

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC)

Disposizioni di attuazione e primi chiarimenti

 

Definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. Le modalità di attuazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019: «Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018»

Autoliquidazione per la definizione dei PVC: i codici tributo per imposte e contributi Inps

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 23 gennaio 2019: «RISCOSSIONE – PACE FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidate a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019»

 

Per le stesse violazioni, la definizione agevolata del PVC prevale sull’accertamento notificato dopo il 24 ottobre 2018

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 30 gennaio 2019: «PACE FISCALE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) – Effetti della definizione sulle seguenti attività di accertamento successive al 24 ottobre 2018 – Art. 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, prot. n. 17776/2019»

 

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Precompilate 2018: parte la fase due. La compilazione “assistita” riduce i controlli

 

Dichiarazione precompilata al via. A partire da oggi (2 maggio 2018) è possibile accettare, modificare e inviare il 730 o modificare il modello Redditi (che potrà essere trasmesso dal 10 maggio). Si chiude con 1 milione e 866mila accessi la “fase uno” della precompilata 2018, a poco più di due settimane dall’apertura della piattaforma online, lo scorso 16 aprile. Novità assoluta di quest’anno la compilazione “assistita”, che consentirà al contribuente, a partire dal prossimo 7 maggio, di inserire nuovi documenti di spesa tenendo comunque al riparo da eventuali controlli documentali i dati che non vengono modificati. In questo caso, infatti, potrà essere oggetto di controllo esclusivamente il singolo elemento di spesa aggiunto o rettificato dal contribuente, mentre resteranno “salvi” tutti i dati relativi a oneri precompilati dal Fisco e non rettificati dal cittadino.

Adesso è possibile accettare o modificare e inviare il 730

Da oggi (2 maggio 2018), e fino al prossimo 23 luglio, è possibile accettare, modificare e inviare il 730, che consente di ricevere i rimborsi direttamente in busta paga o con la pensione; sempre da oggi può essere modificato anche il modello Redditi, ma potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre. Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto circa 20 milioni di modelli 730 e 10 milioni di modelli Redditi. Chi accetta la dichiarazione senza apportare modifiche sarà “al riparo” da eventuali controlli sui documenti di spesa; in caso di dichiarazioni inviate, anche con modifiche e integrazioni, tramite Caf e intermediari saranno questi ultimi, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei cittadini.

+32,3% di accessi rispetto al 2017

Dal lancio della piattaforma online, lo scorso 16 aprile, gli accessi per la sola visualizzazione della precompilata sono stati oltre 1,8 milioni, circa il 32,3% in più rispetto all’anno precedente, in cui la “fase uno” si era chiusa con 1 milione e 410mila accessi. Un trend apparso positivo fin dai primi giorni, con oltre 1 milione di accessi registrati al 20 aprile. Quest’anno, con l’ingresso delle spese per la frequenza agli asili nido e delle erogazioni a favore degli enti del terzo settore, i dati a disposizione superano quota 925 milioni, con un incremento del 3,5% rispetto a quelli inseriti lo scorso anno.

La nuova compilazione “assistita”

Da quest’anno, a partire da lunedì 7 maggio, chi presenta la dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate potrà, in alternativa alla tradizionale funzionalità di modifica, compilare in modo “assistito” i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E. In particolare, il contribuente che intende modificare la propria dichiarazione 730 potrà inserire nuove spese (ad esempio uno scontrino della farmacia non pervenuto nella banca dati del Sistema Tessera Sanitaria) oppure modificare, integrare o non utilizzare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. In questo caso eventuali controlli documentali dell’Agenzia riguarderanno esclusivamente i dati aggiunti o rettificati dal contribuente nella fase di compilazione assistita. Non verrà, quindi, effettuato il controllo sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata che non sono stati modificati.

Dove finiscono le imposte versate

Altra novità di quest’anno è rappresentata dalla possibilità, per i cittadini che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017, di conoscere, grazie ai dati elaborati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, come lo Stato ha distribuito le imposte relative al 2016. Accedendo alla dichiarazione precompilata o al cassetto fiscale, ogni contribuente può conoscere nel dettaglio come ha contribuito alle principali voci di spesa: sanità pubblica, previdenza, istruzione, sicurezza, ordine pubblico, trasporti, cultura, protezione del territorio e così via.

Come si accede

È possibile accedere direttamente online alla propria dichiarazione precompilata tramite il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID), con le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell’Inps, e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Infine, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, i contribuenti hanno la possibilità di rivolgersi a un Caf o di delegare un professionista.

I canali per ottenere assistenza

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti tutte le indicazioni utili, i passi da seguire fino all’invio, le novità di quest’anno, le date e le scadenze da ricordare, oltre alle risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2018)

Link a tutte le Faq sulla dichiarazione dei redditi precompilata (aggiornamento 19/04/2018)

Vedi il “vademecum” 2018 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno 2017.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 42 del 2017

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Commenti

Le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (SSD lucrative) e innalzamento del limite di non imponibilità per le somme erogate a favore di sportivi in ambito dilettantistico

di Dario Festa

 

Mediazione tributaria: un istituto in continua evoluzione

di Maria Lembo

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Condizioni e limiti della rettifica ex art. 54-bis
del
D.P.R. n. 633/1972

Credito IVA. Disconoscimento illegittimo senza un motivato “avviso”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 5785 del 9 marzo 2018: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche – Esclusione – Disconoscimento del diritto alla detrazione IVA e del relativo credito IVA – Questione di interpretazione e valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito IVA – Necessità di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 – Necessità dell’invio di un avviso di recupero di credito di imposta o in difetto, quanto meno dell’invio di un avviso bonario – Fondamento – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311»

 

IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)
Presupposto dell’imposta

Non soggetto ad IRAP il revisore che svolge l’attività all’interno di una struttura “organizzata” di altri

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 6439 del 15 marzo 2018: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Autonoma organizzazione – Necessità – Entità elevata del reddito prodotto – Elemento da solo non decisivo per integrare il presupposto impositivo – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Condizioni per l’assoggettamento -Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività potenziandone le possibilità – Rilevanza – Attività libero-professionale (caso di specie: revisore dei conti) – Utilizzazione struttura organizzata di beni e servizi di terzi – Necessità per l’assoggettamento ad IRAP di struttura “autonoma”, cioè faccia capo al contribuente stesso – Conseguenze – Non assoggettamento – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

Cessioni intracomunitarie
Presupposti per non imponibilità

L’applicazione della non imponibilità IVA ad una operazione intraUe non viene meno solo dalla mancata iscrizione al Vies del cessionario

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – Sezione II – Sentenza n. 301 del 13 novembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessioni intracomunitarie – Presupposti per non imponibilità di una cessione intracomunitaria – Sistema di scambio d’informazioni in materia d’IVA (VIES – Vat Information Exchange System) – Mancata iscrizione dell’acquirente – Prova dell’avvenuta cessione a soggetto imprenditore nell’altro Stato Membro – Diniego della non imponibilità – Esclusione – Ragioni – Art. 35, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 38 e 41, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 18 del Regolamento di esecuzione UE 15 marzo 2011, n. 282»

 

Accertamento fondato sulle indagini bancarie
Presunzioni fondate sui prelievi

Nuovi limiti (giornalieri e mensili) relativi alle presunzioni fondate sui prelievi bancari: applicabili nei giudizi in corso, indipendentemente dalla data dell’accertamento o dal periodo accertato

Commissione Tributaria Provinciale di Isernia – Sezione I – Sentenza n. 12 del 9 gennaio 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Indagini finanziarie – Applicazione delle cd. “franchigie” per i prelevamenti -Parametro quantitativo, introdotto dalla L. n. 225/2016, oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili – Metodo valutativo delle presunzioni bancarie – Applicazione retroattività – Fondamento – Art. 7-quater, comma 1, lett. b), del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225»

 

Prassi

Detrazioni per l’adozione di misure antisismiche
Ambito applicativo

Sismabonus riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 12 marzo 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – IRES – Detrazioni fiscali per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche – Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63 del 2013, eseguiti su immobili destinati alla locazione da imprese – Possibilità – Ragioni – Art. 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 1, commi 2 e 3, della L. 11/12/2016, n. 232»

 

Assistenza fiscale
Flusso telematico

Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma, flusso telematico e comunicazioni CSO/CTE

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 12 marzo 2018: «ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CSO e termini di trasmissioni – Flusso telematico 730-4 – Procedura per l’esecuzione dei conguagli fiscali da 730 – Provvedimento del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017 – Provvedimento del 14 aprile 2017, prot. n. 76124/2017 – Provvedimento del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017»

 

Agevolazioni per forme di occupazione stabile

Nuove assunzioni (a partire dal 1° gennaio 2018) di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Condizioni e regole per fruire dello sgravio contributivo

Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate e Recupero Crediti, Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali, Organizzazione e Sistemi Informativi – n. 40 del 2 marzo 2018: «LAVORO – Incentivo strutturale per favorire l’occupazione giovanile stabile – Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato che non siano stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa – Art. 1, commi 100-108 e 113-114, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”)»

 

Obbligo contributivo Artigiani
Individuazione dei destinatari

C.d. “artigiani di fatto”: gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla Gestione Inps artigiani

Messaggio INPS n. 1138 del 14 marzo 2018: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani – Avvio di una impresa artigiana – Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della legge n. 463/59 – Criteri per l’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani – Artigiani “di fatto” – Casistica più frequente di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani – L. 04/07/1959, n. 463 – L. 08/08/1985, n. 443 -Art. 9-bis, del D.L. 31/01/2007, n. 7, conv., con mod., dalla L. 02/04/2007, n. 40»

 

Legislazione

Incaricati della trasmissione telematica
delle dichiarazioni

Società tra commercialisti o consulenti del lavoro tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per le successioni anche ingegneri, architetti e “agenzie”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2018, prot. n. 53616/2018: «Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti»

 

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