Pensioni degli autonomi e nuovi accertamenti: quando il maggior debito contributivo può “bloccare la pensione”

Con una “notizia” pubblicata il 19 ottobre 2026, dal titolo “Indicazioni per i lavoratori autonomi”, l’Inps richiama l’attenzione sugli effetti che nuovi accertamenti contributivi o fiscali possono produrre su una pensione già in erogazione.

La comunicazione dell’Istituto previdenziale si apre con un’affermazione dal tono particolarmente perentorio: “L’accertamento dell’INPS o dell’Agenzia delle Entrate può bloccare la pensione”.

L’Inps chiarisce quindi che, qualora da un successivo accertamento emerga un ricalcolo dei contributi determinanti ai fini del diritto al trattamento pensionistico, la prosecuzione dell’erogazione può essere subordinata al versamento dell’importo dovuto, da effettuare in unica soluzione entro 30 giorni. In mancanza del pagamento, il provvedimento di concessione della pensione può essere annullato con effetto dalla decorrenza originaria, con conseguente recupero delle somme già erogate.

La “notizia” non introduce, tuttavia, una nuova regola. L’inps richiama espressamente il messaggio 2 ottobre 2026, n. 3113, con il quale erano state fornite articolate indicazioni operative sulla decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

 

La precisazione: non ogni accertamento mette in discussione la pensione

 

La formulazione utilizzata nella notizia del 19 ottobre deve essere letta alla luce del contenuto integrale del messaggio n. 3113/2026.

Il riferimento è, in particolare, alle fattispecie in cui, al momento della domanda di pensione, non siano ancora conosciuti i redditi dell’anno di liquidazione e i contributi relativi a tale anno risultino determinanti ai fini del perfezionamento del diritto.

Per artigiani e commercianti, in questi casi, la domanda non viene respinta: accertato il versamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata da quella relativa al reddito d’impresa eccedente tale limite, l’Inps può procedere alla liquidazione della pensione in via provvisoria.

Il problema sorge successivamente, qualora dalle verifiche reddituali, effettuate anche sulla base dei dati trasmessi dall’Agenzia delle entrate, emerga l’obbligo di versare un’ulteriore contribuzione a saldo che risulti determinante per il mantenimento del diritto alla pensione.

È in questa specifica situazione che, secondo il messaggio, “la prosecuzione dell’erogazione del trattamento pensionistico resta subordinata al pagamento dell’importo residuo dovuto”.

La distinzione è di particolare importanza: non è il mero accertamento dell’INPS o dell’Agenzia delle Entrate a determinare, di per sé, effetti sulla pensione. Occorre che dall’accertamento emerga un debito contributivo ulteriore e che tale contribuzione sia necessaria per il mantenimento del diritto pensionistico.

 

Pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Inps

 

Un’altra precisazione riguarda il termine di 30 giorni. La “notizia” pubblicata oggi sintetizza la regola indicando che l’importo accertato deve essere pagato “entro 30 giorni e in un’unica soluzione”.

Il messaggio Inps n. 3113/2026 specifica, più precisamente, il procedimento.

La struttura territoriale dell’INPS deve quantificare il debito e inviare all’interessato, o all’Istituto di patronato, una specifica comunicazione tramite PEC o raccomandata A/R, con l’indicazione dell’importo da versare per conservare il diritto alla pensione.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione “entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione”.

È dunque dalla notifica di questa specifica comunicazione dell’INPS che decorre il termine assegnato per la regolarizzazione.

 

Cosa accade se il contribuente non paga

 

Il messaggio stabilisce che, se entro il termine indicato non viene versato il contributo residuo necessario a maturare o mantenere il diritto, deve essere annullato il provvedimento di concessione del trattamento pensionistico riconosciuto in via provvisoria, con effetto dalla decorrenza originaria, e devono essere recuperate le somme indebitamente erogate.

Resta comunque possibile la restituzione delle somme in forma rateizzata.

 

Anche gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate

 

La disposizione acquista particolare rilievo per i contribuenti perché il medesimo procedimento deve essere attivato anche quando, entro i limiti della prescrizione dell’obbligo fiscale e contributivo, intervenga un cosiddetto “accertamento unificato” dell’Agenzia delle entrate che determini una modifica dei contributi dovuti e questi risultino determinanti per la maturazione del diritto alla pensione.

Il messaggio richiama, a titolo esemplificativo, la modifica della contribuzione conseguente a uno studio di settore o ad altro accertamento fiscale.

Le indicazioni sono estese anche ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA o componenti di studi associati iscritti alla Gestione separata, anche quando non trovi applicazione il minimale contributivo.

 

Il quadro resta quello delineato dal messaggio n. 3113/2026

 

La “notizia” del 19 ottobre porta dunque all’attenzione degli interessati uno degli aspetti più delicati del messaggio n. 3113/2026, ma deve essere coordinata con l’intero documento.

Come già evidenziato nell’approfondimento pubblicato da Finanza & Fisco, il messaggio distingue infatti numerose fattispecie e chiarisce che non ogni regolarizzazione successiva alla domanda produce effetti negativi sulla decorrenza pensionistica. In alcuni casi la decorrenza originaria rimane ferma; in altri la successiva contribuzione incide soltanto sulla misura della pensione.

Anche con riferimento ai nuovi accertamenti, quindi, il dato che dirime non è la semplice emersione di un maggior debito contributivo.

Occorre verificare se la contribuzione ulteriormente richiesta sia effettivamente determinante per il diritto alla pensione o per il suo mantenimento.

Solo in questa ipotesi il mancato pagamento entro il termine assegnato dall’Inps può condurre all’annullamento del trattamento dalla decorrenza originaria e al conseguente recupero delle somme già erogate.




Artigiani e commercianti: Al via l’elaborazione dell’emissione degli avvisi bonari rate maggio e agosto 2020

Con il messaggio 13 ottobre 2021, n. 3467 (di seguito riportato), l’INPS segnala agli iscritti alle Gestione degli Artigiani e Commercianti l’inizio delle elaborazioni degli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a maggio e agosto 2020.

Nel messaggio evidenziato che “ad oggi, ancora numerosi versamenti effettuati con le causali AD-CD, in assenza dell’istanza di sospensione dei termini di versamento per emergenza epidemiologica Covid-19, non sono stati accreditati sulla posizione del contribuente”.

In tal caso, ricorda l’Inps: “Al fine di consentire loro di sanare la propria posizione ed effettuare il corretto abbinamento dei versamenti andati a riciclo e l’aggiornamento dell’estratto contributivo, è stata prevista la riapertura della procedura di presentazione dell’istanza di sospensione“

 

Il testo del Messaggio Inps n. 3467 del 13 ottobre 2021 con oggetto: Gestione Artigiani e Commercianti. Avvisi Bonari relativi alle rate in scadenza a maggio e agosto 2020

 

“Si comunica che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza maggio e agosto 2020 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti (cfr. il messaggio n. 5769/2012) al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Come di consueto è stata predisposta anche la relativa comunicazione, visualizzabile al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Atti emessi” > “Avvisi Bonari generalizzati”.

Contestualmente, sarà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto, il proprio indirizzo di posta elettronica.

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

Si ricorda che l’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cfr. le circolari n. 59/2020 e n. 64/2020), ha previsto la sospensione dei termini di versamento della rata con scadenza al 18 maggio 2020. I contribuenti in possesso dei requisiti previsti erano tenuti a presentare apposita istanza di sospensione, avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19” (cfr. il messaggio n. 2871/2020).

La scadenza del pagamento è stata posticipata al 16 settembre 2020, in unica soluzione o a rate.

Con il presente messaggio si comunica, altresì, che risultano ad oggi ancora numerosi versamenti effettuati con le causali AD-CD che, in assenza della suddetta istanza di sospensione, non sono stati accreditati sulla posizione del contribuente.

I soggetti per i quali non risulta presentata la suddetta istanza di sospensione saranno destinatari dell’Avviso Bonario. Al fine di consentire agli stessi di sanare la loro posizione è stata prevista la riapertura della procedura di presentazione dell’istanza di sospensione presente sul sito internet dell’Istituto.