Locazioni brevi: aggiornata la Guida dell’Agenzia delle Entrate. Dal 2026 “soglia 2 appartamenti” e presunzione di imprenditorialità oltre limite

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento (aprile 2026) della GuidaLocazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari, adeguandola alle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1 comma 17, L. 30 dicembre 2025, n. 199), che ha modificato il perimetro applicativo del regime.

 

Dal 2026 la cedolare “locazioni brevi” solo fino a 2 appartamenti

 

La Guida recepisce la novità: a partire dal 2026 il regime fiscale delle locazioni brevi può essere riconosciuto solo se, nel periodo d’imposta, sono destinati a locazione breve non più di due appartamenti; superata la soglia, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Di conseguenza, la verifica del numero di appartamenti destinati alla locazione breve diventa un presidio preliminare, perché incide a monte sulla qualificazione dell’attività e, quindi, sulla disciplina fiscale applicabile.

 

Perimetro e regole di base: cosa resta “locazione breve”

 

La Guida conferma l’impianto del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (articolo 4): contratti di durata non superiore a 30 giorni, immobili ad uso abitativo in Italia (categorie A/1-A/11, esclusa A/10) e pertinenze, con possibilità di includere servizi accessori (pulizie, biancheria, wi-fi, utenze), purché non si sconfini in prestazioni “aggiuntive” tipiche dell’impresa (es. somministrazione di alimenti e bevande, servizi turistici organizzati).

Cedolare secca: aliquote 21%/26% e base imponibile “lordo”

Nel quadro aggiornato, per chi può ancora collocarsi nel regime:

  • dal 1° gennaio 2024 l’aliquota della cedolare per locazioni brevi è 26%;
  • l’aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti stipulati per una sola unità immobiliare per periodo d’imposta, a scelta del contribuente (individuazione in dichiarazione).

La base imponibile è, di regola, l’intero canone/corrispettivo, senza abbattimento forfetario del 5% previsto nell’ordinario.

 

Focus intermediari e portali: dati, CIN, ritenuta e scadenze

 

Ampia la sezione sugli adempimenti degli intermediari (agenzie e portali) quando intervengono nella stipula e/o nei pagamenti:

  • trasmissione dati del contratto (tra cui indirizzo, durata, corrispettivo lordo, e CIN – codice identificativo nazionale – ex art. 13-ter D.L. 145/2023);
  • invio entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto, con regole di rettifica in caso di recesso successivo.
  • ritenuta del 21% a titolo d’acconto sui canoni/corrispettivi lordi se l’intermediario incassa o interviene nel pagamento (con versamento F24 entro il 16 del mese successivo; codice tributo 1919).

La Guida richiama inoltre il profilo sanzionatorio: sanzione per omessa/incompleta/infedele comunicazione dati (art. 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997) e per mancata applicazione della ritenuta (art. 14 D.Lgs. 471/1997), ferma la possibilità di ravvedimento.

L’aggiornamento 2026 rende, quindi, imprescindibile, nella consulenza al locatore “non professionale”, una ricognizione ex ante: quanti appartamenti (non stanze) risultano destinati a locazioni brevi nel periodo d’imposta. Il superamento della soglia non è un mero dettaglio quantitativo, ma un elemento che sposta la qualificazione dell’attività, con conseguenze fiscali e dichiarative potenzialmente rilevanti.

Link al testo alla GuidaLocazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari




Aumento cedolare affitti brevi al 26%. Rischio calo dell’offerta, prezzi più alti e spinta al sommerso

L’Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi (AIGAB) esprime forte preoccupazione per l’innalzamento al 26% della cedolare sugli affitti brevi contenuto nella bozza del Ddl di Bilancio 2026. Il provvedimento colpisce un comparto costituito per il 96% da proprietari singoli e rischia di generare diminuzione dell’offerta e aumento dei prezzi, riducendo la possibilità per molte famiglie italiane di andare in vacanza e favorendo una fuga verso il sommerso.

Di seguito il testo del Comunicato stampa AIGAB – Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi – del 20 ottobre 2026.

 

Comunicato stampa AIGAB del 20 ottobre 2026

 

Se approvata, questa misura produrrà diminuzione dell’offerta e aumento dei prezzi con meno possibilità per le famiglie italiane di fare vacanze, oltre al rischio concreto di una fuga verso il sommerso. Inoltre, nel lungo periodo – spiega il Presidente dei gestori professionali Marco Celani – registreremo la diminuzione del valore complessivo delle nostre case: in Italia ci sono 9,6 milioni di abitazioni vuote e la ricchezza delle famiglie è in gran parte concentrata negli asset immobiliari. Se il valore delle case cala, il problema diventa strutturale per l’intera economia del Paese”.

 

Milano, 20 ottobre 2025

Una vera e propria stangata sulle famiglie italiane, perché colpisce le oltre 500.000 case oggi presenti online, il 96% delle quali appartiene a proprietari singoli; un provvedimento che va a penalizzare tutte le famiglie che mettono a reddito un immobile per integrare il proprio tenore di vita; una doppia batosta perché arriva in un anno in cui abbiamo registrato una stagnazione del turismo straniero e, soprattutto, una diminuzione drastica del turismo italiano, con molti connazionali che hanno utilizzato la seconda casa, negli anni precedenti affittata per brevi periodi per sostenersi economicamente, per fare le vacanze. Il commento dell’Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi contro l’innalzamento al 26% per gli affitti brevi, contenuta nella bozza della Finanziaria è tranchant.

Un incremento del 24% dell’imposta avrà un effetto drammatico, perché nel lungo periodo rischia di avere un impatto enorme sui redditi delle famiglie, sulla loro capacità di muoversi, di viaggiare e di affittare case nelle destinazioni italiane – sia di mare che di montagna o città d’arte” spiega il Presidente AIGAB Marco Celani che aggiunge: “Aspettiamoci anche una ricaduta negativa sull’indotto, perché, come abbiamo misurato, nei primi otto mesi dell’anno il settore ha generato circa 8,2 miliardi di euro di canoni di locazione, tra affitti brevi e transitori.Con una manovra di questo tipo ci si aspetta una contrazione di questo valore, con conseguenze dirette sull’economia: se gli italiani non viaggiano e non vanno in vacanza, spendono di meno, e questo colpisce anche i settori di trasporti, ristorazione, shopping, cultura e manutenzione delle case.

Già due anni fa, quando era stato introdotto l’aumento dell’aliquota al 26% per le seconde case online, si era vista una forte diminuzione del numero di case acquistate per investimento.In passato, chi possedeva una seconda o terza casa la ristrutturava per metterla a reddito; l’aumento dell’imposta ha disincentivato questo comportamento. Il rischio, nel lungo periodo, è una diminuzione del valore complessivo delle case degli italiani.Ricordiamo che in Italia ci sono 9,6 milioni di abitazioni vuote e che la ricchezza delle famiglie italiane è in gran parte concentrata negli asset immobiliari.Se il valore delle case cala, il problema diventa strutturale per l’intera economia del Paese”.

L’esecutivo, è la richiesta di AIGAB, retroceda da quello che viene definito un autogol clamoroso soprattutto per un Governo che ha sempre dichiarato di non voler aumentare le tasse e, soprattutto, di voler tutelare il patrimonio immobiliare delle famiglie italiane.

È infatti paradossale – spiega Celani – che, mentre si pensa di escludere la prima casa dall’ISEE, si vada invece a tassare pesantemente la seconda casa, che nell’oltre 30% dei casi è frutto di un’eredità situata in località dove i proprietari non hanno interesse a investire, ma che cercano comunque di mantenere e valorizzare.

Questa misura rappresenta dunque un vero e proprio paradosso e una nuova batosta per le famiglie italiane, che si troverebbero ancora una volta penalizzate, e di tutti gli attori di una filiera virtuosa che, ricordiamolo, nei primi otto mesi del 2025, nonostante il peso negativo delle restrizioni e di continui ulteriori adempimenti introdotti, ha contribuito con 41,7MLD sul PIL nazionale tra prenotazioni dirette (8,2MLD), indotto (33MLD) e ristrutturazioni, arredi e manutenzioni (0,6MLD)”.

  

DATI SCENARIO A CURA DEL CENTRO STUDI AIGAB

 

  • In Italia ci sono 35,2 milioni di case
  • 9,6 milioni seconde case non utilizzate
  • Soltanto l’1,4% del totale delle abitazioni esistenti in Italia è promosso online con finalità di affitti brevi (502k, dato ad agosto 2025)
  • 25% seconde case promosse online sono gestite da aziende (operatori professionali)
  • 96% delle case promosse online appartiene a proprietari singoli

 

Quanto valgono gli Affitti Brevi in Italia (gennaio-agosto 2025)

  • 8,2 MLD Prenotazioni dirette
  • 32,9 MLD Indotto
  • 0,6 MLD Ristrutturazioni, arredi e manutenzioni
  • TOT 41,7 MLD

 

Chi beneficia direttamente degli Affitti Brevi

  • circa 30.000 gli operatori, professionali e non, coinvolti
  • circa 150.000 le persone impiegate in modo diretto
  • 000 famiglie proprietarie

 

Provenienza delle case messe a reddito con gli Affitti Brevi

  • Eredità: 30,4%
  • Sfitta da tempo: 26,1%
  • Abitata in precedenza dai proprietari (necessità affitto temporaneo): 28,7%
  • Acquistata per investimento: 12,6%
  • Spostata da affitto lungo termine: 2,2%

 


Il testo debozza del disegno di legge di Bilancio 2026, che sarà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento.

 

 

ART. 7.
(Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)

 

1.  All’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 5, le parole «una ritenuta, a titolo d’acconto del 21 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 26 per cento» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2026. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2026.

 

 




L’Agenzia delle entrate aggiorna la guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e gli obblighi per gli intermediari”

Locazioni brevi, tutti i passi da seguire in una guida. L’Agenzia delle entrate aggiorna la guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e gli obblighi per gli intermediari“. Un prezioso vademecum per intermediari e locatori con tutte le novità sulla tassazione dei contratti di affitto di abitazioni non superiori a trenta giorni.

 

Link alla guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e gli obblighi per gli intermediari”: tutte le novità sulla tassazione dei contratti di affitto di abitazioni non superiori a trenta giorni, le regole e gli adempimenti a carico degli intermediari immobiliari

Link esterno verso il sito:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6317129/Locazioni_Brevi_disciplina_fiscale_e_regole_per_intermediari.pdf/d0fc0492-65e8-9696-7311-96917d966fa4

 

Vedi anche:

 

Contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo

 

Locazioni brevi. Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 per cedolare secca e obblighi degli intermediari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 10 maggio 2024: «REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI – Cedolare secca sugli affitti – Contratti di locazione breve – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili – Modifica dell’aliquota dell’imposta – Intermediari – Obbligo di sostituzione – Obbligo di operare una ritenuta del 21 per cento a titolo d’acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario – Art. 1, comma 63, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Art. 3, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395»

 

 

 




Banca dati strutture ricettive: dal 13 giugno anche nella regione Veneto è possibile richiedere il cin

Prosegue la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR): dopo l’avvio con la Regione Puglia, la piattaforma è ora disponibile anche per le strutture e le locazioni della Regione Veneto. In seguito, sul sito del Ministero sarà data notizia dell’attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l’intero territorio nazionale.

Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.

 

Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo.

 

Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

Fonte: Ministero del Turismo – Portale istituzionale https://www.ministeroturismo.gov.it

 

Vedi anche:

Comunicato del Ministero del turismo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 138 del 14 giugno 2024

Interoperabilità tra la banca dati nazionale e le banche dati regionali e delle province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità  turistiche.

In attuazione dell’art. 13-ter, comma 13 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il decreto del Ministro del turismo del 6 giugno 2024 disciplina le modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche di cui all’art. 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle province autonome, al fine di definire a livello nazionale una procedura unica di assegnazione del Codice identificativo nazionale e di contrastare forme irregolari di ospitalità.

Nella sezione Atti generali di Amministrazione trasparente e nella sezione Banca dati strutture ricettive (BDSR), è disponibile il decreto del Ministero del turismo del 6 giugno 2024 (prot. 16726/24)

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Decreto-interoperabilita-BDSR_signed-1.pdf




Banca dati strutture ricettive(BDSR): dal 3 giugno le strutture della regione Puglia possono richiedere il cin

È stata avviata la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), istituita per la tutela dei consumatori ai sensi dell’art. 13-quater del decreto-legge n. 34/2019.

L’innovativa piattaforma, sviluppata dal Ministero del Turismo in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, utilizza sistemi di interoperabilità per integrare gradualmente le banche dati regionali e delle P.A. in modo efficace e sicuro.

Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.

Dal 3 giugno 2024 possono accedere alla BDSR i titolari delle strutture e i locatori degli immobili situati nella Regione Puglia. In seguito, sul sito del Ministero sarà data notizia dell’attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l’intero territorio nazionale.

La fase di avvio sperimentale consente ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo, fermo restando che le disposizioni di legge saranno applicabili solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

Fonte: MiTur – https://www.ministeroturismo.gov.it/




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Commenti

 

Adesione ai “PVC” emessi dal 30 aprile 2024. “Approvato” il modello di comunicazione
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Società cancellata dal registro delle imprese – Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi

 

L’ex liquidatore di società “zombie” cancellata dal Registro delle imprese conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 7440 del 20 marzo 2024: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Società a responsabilità limitata – Scioglimento – Società cancellata dal registro delle imprese – Art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 – Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi ex art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 – Disposizione di natura sostanziale – Conseguenze sulla legittimazione del liquidatore e dei soci – Art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21/11/2014 n. 175 – Art. 2495, comma 2, c.c.»

 

Ecobonus – Comunicazione dati all’Enea

 

Tardiva od omessa comunicazione all’ENEA. La violazione non implica la decadenza dell’Ecobonus

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – DETRAZIONE AMBIENTALE – Detrazioni, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica, cd. Ecobonus – Termine di novanta giorni dalla fine dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA – Violazione – Decadenza dal beneficio – Esclusione – Fondamento – Ragioni – Il termine non è perentorio – La comunicazione all’ENEA ha finalità “essenzialmente statistiche” – Art. 1, commi 348 e 349, della L. 27/12/2006, n. 296 – Art. 4, del D.M. 19/02/2007 – Art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90»

 

Responsabilità ed obblighi degli amministratori

 

Per la responsabilità dell’ex amministratore di cui all’art. 36 D.P.R. n. 602/1973 non serve la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario. Ma nel regime previgente non si estende all’IRAP (e all’IVA)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 9170 del 5 aprile 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Estinzione per cancellazione dal Registro delle imprese – Cancellazione della società dal Registro delle imprese intervenuta nella disciplina previgente alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 175 del 2014 – Responsabilità ed obblighi degli amministratori – Responsabilità dell’amministratore ex art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Accertamento d’ufficio ex art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973 – Condizioni – Preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario – Esclusione – Ricorso avverso l’accertamento nei confronti dell’amministratore – Contestazione della sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società – Possibilità – Inapplicabilità nel regime previgente, in virtù del combinato disposto degli artt. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 19 del D.Lgs. n. 46 del 1999, all’esazione dell’IRAP – Artt. 36, del D.P.R. 26/09/1973, n. 602»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

OIC adopterCorrezione di errori contabili

 

Primi chiarimenti sulla rilevanza fiscale della correzione di errori contabili in base alla definizione fornita dai principi contabili nazionali (OIC 29)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 73 del 21 marzo 2024: «IRES (Imposta sui redditi delle società) – Determinazione del reddito complessivo – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Errori contabili – Correzione – OIC Adopter – Rilevanza fiscale – Derivazione art. 83 del TUIR – Componente negativo – Limiti alla deducibilità -Rilevanza ai fini IRAP – Effetti ai fini ACE – Caso di specie – Non corretta imputazione temporale di canoni di leasing, di canoni di prefinanziamento e delle quote del maxi-canone relative a un contratto di leasing – Correzione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 di errori contabili afferenti agli esercizi 2019, 2020 e 2021 – Errori contabili, qualificati come “rilevanti” (ai sensi del principio contabile OIC 29) commessi nella rilevazione di Maxi-canone, di canoni di prefinanziamento e di canoni di leasing – Artt. 83, comma 1 (come modificato dall’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 21/06/2022, n. 73, conv., con mod., dalla L. 04/08/2022, n. 122 e dall’articolo 1, comma 273, della L 29/12/2022, n. 197) e 102, comma 7, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Cooperative OIC adopter – Ristorno ai soci lavoratori

 

I ristorni ai soci di cooperative, contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 4 aprile 2024: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile – COOPERATIVE OIC adopter – Ristorno ai soci lavoratori – Redazione dei bilanci delle società mutualistiche – Diversa modalità di contabilizzazione del ristorno -Insussistenza di obbligo di ripartizione – Rilevazione dei ristorni alla stregua dell’impiego degli “utili” – Conseguenze – Concorrenza alla formazione del valore della produzione netta IRAP – Affermazione – Art. 2, comma 2, del D.M. 08/06/2011 – Art. 2521 c.c. – Art. 2545-sexies c.c.»

 

Adempimenti tributari

 

Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1 del 2024 in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali. Le istruzioni delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 2 maggio 2024: «ADEMPIMENTI TRIBUTARI – Semplificazioni relative ai pagamenti dei tributi – Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie – Rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici – Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti – Artt. 4, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23 e 24, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – Art. 20, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo

 

Locazioni brevi. Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 per cedolare secca e obblighi degli intermediari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 10 maggio 2024: «REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI – Cedolare secca sugli affitti – Contratti di locazione breve – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili – Modifica dell’aliquota dell’imposta – Intermediari – Obbligo di sostituzione – Obbligo di operare una ritenuta del 21 per cento a titolo d’acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario – Art. 1, comma 63, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Art. 3, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395»

 

Ravvedimento speciale – Proroga e ampliamento

 

Riapertura e ampliamento al 2022 del ravvedimento speciale. Le istruzioni per regolarizzare entro il 31 maggio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 15 maggio 2024: «TREGUA FISCALE – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti le dichiarazioni fiscali (comprese la violazioni sostanziali “prodromiche”) – Estensione all’anno d’imposta 2022 – Riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione – Art. 1, commi da 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Art. 21, comma 1, del D.L. 30/03/2023, n. 34, conv., con mod., dalla L. 26/05/2023, n. 56, cd. “DL Bollette” – Art. 3, comma 12-undecies, del D.L. 30/12/2023, n. 215, conv., con mod., dalla L. 23/02/2024, n. 18, “Decreto Milleproroghe”, come modificato dall’articolo 7, comma 6, del D.L. 29/03/2024, n. 39 – Art. 7, comma 7, del D.L. 29/03/2024, n. 39»

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Locazioni brevi. Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 per cedolare secca e intermediari

La cedolare secca con aliquota al 26% si applica solo a partire dal secondo immobile dato in locazione. Nulla cambia invece per la prima o unica abitazione affittata che sconta l’aliquota al 21%.

Con la circolare n. 10 del 10 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni agli uffici sulle novità introdotte sulle locazioni brevi dalla Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213). Nuove regole anche per gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di locazioni che, all’atto del pagamento al locatore, dovranno sempre operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% a titolo d’acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario. Il documento di prassi, inoltre, illustra nel dettaglio la disposizione con cui la Legge di Bilancio 2024 adegua la legislazione nazionale al contenuto della sentenza sugli adempimenti fiscali degli intermediari non residenti emanata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea il 22 dicembre 2022.

 

Le novità su cedolare secca e affitti brevi

 

L’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%. La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse. La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.

 

Semplificazione per gli intermediari

 

Gli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento, a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni, all’atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dal regime fiscale che quest’ultimo ha scelto. Dal canto suo, il locatore dovrà determinare l’imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.

 

Linee guida per non residenti

 

Gli intermediari non residenti Ue ed extra-Ue che hanno una stabile organizzazione in Italia operano attraverso la stessa. I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea che non hanno una stabile organizzazione in Italia possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia. I soggetti extra-Ue con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione assolvono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione e, in mancanza di questa, devono invece nominare un rappresentante fiscale.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 maggio 2024)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10 del 10 maggio 2024, con oggetto: CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili – Articolo 1, comma 63, Legge 30/12/2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) – Art. 4, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2023

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale – Manovra 2024

 

La Legge di Bilancio 2024

La mappa delle più rilevanti misure per imprese, professionisti e contribuenti

 

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle più rilevanti misure per imprese, professionisti e contribuenti

 

Il testo della L. n. 213/2023

Il testo della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Primi chiarimenti

 

La sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie

Con circolare n. 4 del 5 gennaio 2024, l’Inps ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2024.

Questi i temi affrontati dalla circolare:

  • Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)
  • Modifica della misura dell’indennità giornaliera di malattia per la gente di mare
  • Misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
  • Congedo parentale
  • Misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. e norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico

Link al testo della circolare Inps n. 4 del 5 gennaio 2024, con oggetto: LAVORO – Legge 30 dicembre 2023, n. 213, cd. Legge di Bilancio 2024 – Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie

 

Le indicazioni Inps sull’esonero dei contributi a carico dei lavoratori per il 2024

Con circolare 16 gennaio 2024, N. 11, l’Inps fornisce le indicazioni sugli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo. Descrive, in particolare, l’assetto, la misura e la durata dell’esonero e specifica chi può accedervi; fornisce, poi, indicazioni per individuare correttamente il massimale retributivo imponibile, relativamente alla tredicesima mensilità e in presenza di più denunce mensili.

Link al testo della circolare Inps n. 11 del 16 gennaio 2024, con oggetto: LAVORO – LEGGE DI BILANCIO 2024 – Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 1, comma 15, della L. 30/12/2023, n. 213

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Legge di Bilancio 2024. La sintesi degli interventi sulla fiscalità

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026».

Di seguito, sono riportati i principali interventi in materia fiscale recati dall’articolo 1, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Vedi anche: Legge di Bilancio 2024: le misure per lavoratori e famiglie pubblicate in Gazzetta Ufficiale

 

  • limitatamente al periodo d’imposta 2024, prevista una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits) (commi 16 e 17);

Si prevede la determinazione, per il periodo d’imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) del limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto o il mutuo della prima casa; I commi 16 e 17 si pongono in deroga esclusivamente alla prima parte dell’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Tuir (di cui al D.P.R. n. 917 del 1986); resta quindi fermo il principio che, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo – come esplicitato in sede di interpretazione della precedente norma transitoria, relativa al periodo di imposta 2023- Il medesimo comma 16 prevede che i datori di lavoro provvedano all’attuazione del regime transitorio più favorevole in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti. Il comma 17 specifica che il regime transitorio in esame si applica nella suddetta misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

 

  • estesa ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa)(comma 18);
  • in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 40, della L. 232/2016, limitatamente all’anno 2024, ridotto da 90 a 70 euro l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, cioè il c.d. canone ordinario o canone RAI (comma 19);
  • previsto, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi (commi  21-25);

Il comma 22 prevede che detta somma sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendenti di importo non superiore, nel 2023, a 40 mila euro. Il comma 23 prevede che il trattamento integrativo speciale sia riconosciuto dal sostituto d’imposta riconosca su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendenti conseguito nel 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica. Ai sensi dell’articolo 4, comma 6-ter del DPR n. 322/1998, richiamato dall’articolo 9, comma 3, i sostituti di imposta rilasciano un’apposita certificazione unica attestante l’ammontare complessivo delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. Il comma 24 consente al datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, di compensare il credito così maturato mediante l’istituto della compensazione.

  • posticipata al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020 (comma 44);
  • stabilita al 10% l’IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento e ripristinata, inoltre, l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023 (comma 45);

 Il comma 45 modifica la tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquote IVA e, nello specifico, sopprime alla Parte II-bis, contenente l’elenco dei beni e dei servizi assoggettati all’aliquota ridotta del 5%, i numeri 1-quinquies) e 1-sexies) relativi rispettivamente:

  • ai prodotti assorbenti e ai tamponi per la protezione dell’igiene femminile nonché alle coppette mestruali;
  • al latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
  •  i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Interviene, inoltre, sulla tabella A, Parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento:

  • novellando il numero 65) che ricomprende ora il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso;
  • aggiungendo un numero 114.1) al fine di ripristinare l’aliquota sopra indicata per i prodotti assorbenti, i tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile e le coppette mestruali;
  • aggiungendo un numero 114.2) per assoggettare all’aliquota del 10% i pannolini per bambini.

Ne consegue che l’aliquota IVA per i pannolini per bambini passa dal 5% al 10% mentre l’IVA per i seggiolini per bambini da installare sugli autoveicoli vengono assoggettati all’aliquota ordinaria del 22%.

 

  • assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024 (comma 46);
  • rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo (comma 48);

 Si tratta in particolare dei seguenti oneri:

    • gli importi previsti per calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati l’importo dell’accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette; l’importo dell’onere fiscale minimo sulle sigarette;

    • l’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione;

    • l’imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

 

  • differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative (commi da 49 a 51);

In particolare, si prevede:

  • il differimento della deduzione della quota dell’1 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo;
  • analogamente, il differimento della deduzione di una quota pari al 3 per cento, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
  • estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 – disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo – stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16% (commi 52-53);

I commi 52 e 53 sostanzialmente ripropongono quanto già disposto dalla legge di bilancio 2023. In particolare, il comma 52 anzitutto estende l’applicazione delle disposizioni dei commi da 5 a 7 del citato articolo 5 della legge n. 488 del 2001 anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

I commi da 5 a 7 dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabiliscono le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, secondo le quali il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. In particolare il comma 5 dispone che se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società o dell’ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. L’assunzione del valore così definito quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi (comma 6). Infine il comma 7 stabilisce gli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

Si dispone inoltre che le imposte sostitutive, ivi previste, possano essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024, prevedendo un interesse, da versarsi contestualmente, pari al 3% sull’importo delle rate successive alla prima. Si prevede inoltre che la redazione e il giuramento della perizia, previsti dalle citate norme, debbano essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2024.

La disposizione consente poi di rideterminare a fini fiscali le plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986), posseduti alla data del 1° gennaio 2024. La rideterminazione consiste nell’assumere, a fini fiscali, il valore normale degli stessi al mese di dicembre 2023.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) il valore normale è determinato per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.

L’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) definisce rispettivamente le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (lettera c)) e le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) (lettera c-bis).

Il comma 53 dispone che sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1 si applichino le imposte sostitutive (di cui all’articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) in misura pari al 16%.

Le disposizioni inoltre fissano al 16% anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola.

 

  • modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e ad ulteriori contributi previsti dalla medesima legge (comma 54);

Si modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo”), 15 (in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d’imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

  • estende la disciplina della cosiddetta participation exemption, – ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri del’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (comma 59);
  •  prevede che l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico (commi 60-62);
  • aumenta dal 21 al 26 per cento l’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta (comma 63);

La norma in esame, alla lettera a), sostituisce il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, prevedendo che ai redditi da locazione breve sia applicabile il regime impositivo alternativo dell’imposta in forma di cedolare secca, con aliquota al 26 per cento per chi vi aderisca. Viene inoltre previsto che la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Una seconda modifica interviene sul comma 5 del suddetto articolo 4 al fine di tener conto delle diverse aliquote applicabili. Si prevede, infatti, che qualora i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta prevista dal comma 5 del citato articolo 4 viene mantenuta al 21 per cento, prevedendo, però, che detta ritenuta venga operata a titolo d’acconto. (lettera b))

La terza modifica operata dal comma in esame sostituisce il comma 5-bis del predetto articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, pur mantenendo ferma la previsione contenuta nel primo periodo del medesimo comma 5-bis in base alla quale i soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione (lettera c)).

Si modifica invece il seguito del comma per prevedere che:

    • i soggetti di cui al comma 5 residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo articolo 4 mediante la stabile organizzazione;
    • i soggetti di cui al comma 5 residenti al di fuori dall’Unione europea ma privi di un’organizzazione stabile all’interno di uno Stato membro dell’Unione europea, adempiono agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo articolo 4 in qualità di responsabili d’imposta, nominando un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato appartenenti allo stesso gruppo, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi di cui ai commi 1 e 3;
    • i soggetti di cui al comma 5 residenti in uno Stato membro dell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo articolo 4 ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale da individuarsi tra i soggetti  di cui all’articolo 23 D.P.R. n. 600 del 1973.

Il comma 63, sostituisce il comma 2 del suddetto articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, prevedendo che ai redditi da locazione breve sia applicabile il regime impositivo alternativo dell’imposta in forma di cedolare secca, con aliquota al 26 per cento per chi vi aderisca. Viene inoltre previsto che la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

In conseguenza della sopra citata modifica, il comma in esame (lettera b)) interviene sul comma 5 del suddetto articolo 4 al fine di tener conto delle diverse aliquote applicabili. Si prevede, infatti, che qualora i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta prevista dal comma 5 del citato articolo 4 viene mantenuta al 21 per cento, prevedendo, però, che detta ritenuta venga operata a titolo d’acconto.

Il comma in esame (lettera c), altresì, sostituisce il comma 5-bis del predetto articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, pur mantenendo ferma la previsione contenuta nel primo periodo del medesimo comma 5-bis in base alla quale i soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione.

Si modifica, invece il seguito del comma per prevedere che:

    • i soggetti di cui al comma 5 residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo articolo 4 mediante la stabile organizzazione;

    • i soggetti di cui al comma 5 residenti al di fuori dall’Unione europea ma privi di un’organizzazione stabile all’interno di uno Stato membro dell’Unione europea, adempiono agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo articolo 4 in qualità di responsabili d’imposta, nominando un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato appartenenti allo stesso gruppo, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi di cui ai commi 1 e 3;

    • i soggetti di cui al comma 5 residenti in uno Stato membro dell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo articolo 4 ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale da individuarsi tra i soggetti di cui all’articolo 23 D.P.R. n. 600 del 1973.

  • alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024, aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus (commi da 64 a 66);

Nel dettaglio, il comma 64 apporta una serie di modifiche agli articoli 67 (Redditi diversi) e 68 (Plusvalenze) del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

Viene modificato l’articolo 67, comma 1, del TUIR mediante l’aggiunta della lettera b-bis) la quale include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia  decorso un periodo inferiore  a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. Di conseguenza, viene disposto che, quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, si applica solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla lettera b-bis) del menzionato articolo 67.

Viene modificato l’articolo 68, comma 1, del TUIR prevedendo che la plusvalenza di cui sopra è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Si prevede, tuttavia, che, per gli immobili in esame, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il comma 65 prevede che alle plusvalenze introdotte dal comma 64 può applicarsi l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento, come previsto dall’articolo 1, comma 496, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005).

Il comma 66 stabilisce che le disposizioni sopra illustrate si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

  • detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato (comma 71);

Nel dettaglio, il comma 71 contiene una norma interpretativa dell’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle norme da questo richiamate o sostituite.

In particolare, il comma 71 specifica che l’articolo 1, comma 759, lettera g), della L. n.160/2019 si interpreta nel senso che:

  1. gli immobili si intendono «posseduti» anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
  2. gli immobili si intendono «utilizzati» quando strumentali alle destinazioni sopra indicate anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
  • detta una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU (comma 72);
  • chiarisce che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 72 (entro il 15 gennaio 2024) e quella versata ai sensi dell’articolo 1, comma 762 della legge 160/2019 (entro il 28 ottobre 2023) è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. Il comma 74, con una norma applicabile a regime, precisa che, a decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre o del 28 ottobre (stabiliti dalle norme oggetto di deroga per la pubblicazione sul portale federalismo delle delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (comma 73);
  • a decorrere dal 1° febbraio 2024, modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell’IVA (comma 77);

Il comma 77 modifica l’articolo 38-quater (Sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea) del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di ridurre da 154,95 euro a 70 euro il valore minimo delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA. Tale disposizione si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.

  • consente l’adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio (commi da 78 a 85);

Nel dettaglio, il comma 78 riconosce agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio la facoltà, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 (Variazioni delle rimanenze) del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

Il comma 79 prevede che l’adeguamento di cui al comma 78 possa essere effettuato attraverso due metodi. Il primo consiste nell’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi. Il secondo metodo consiste, invece, nella registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.

Il comma 80, suddiviso in lettera a) e b), dispone circa gli effetti dell’adeguamento rispetto all’eliminazione dei valori.

In base alla lettera a), l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato.

Ai sensi della lettera b), l’adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

Il comma 81 dispone che l’adeguamento effettuato con la procedura di iscrizione di valori comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.

Il comma 82 stabilisce che l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di cui al comma 78 (quello in corso al 30 settembre 2023). Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta di cui al comma 78 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

Il comma 83 stabilisce che l’adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 80 e 81 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta indicato al comma 78 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello indicato al comma 78. L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data del 1° gennaio 2024 data di entrata in vigore della legge in esame.

Ai sensi del comma 84 stabilisce che, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

  • dispone che l’Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati (commi 86 e 87);
  • eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione. (commi da 88 a 90)

La disposizione, al comma 88, modifica l’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, portando dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

La disposizione, come anticipato, si applica a decorrere dal 1° marzo 2024.

L’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, rubricato “Contrasto di interessi” recita che le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8 per cento (dal 1° marzo 2024: 11 per cento) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Il comma 89 estende l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. A tal fine viene abrogato il riferimento ai sopra indicati soggetti contenuto nel quinto comma dell’articolo 25-bis, che individua i soggetti cui non si applicano le disposizioni relative alla sopra descritta ritenuta.

Il comma 89 indica la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 88, che viene fissata al 1° aprile 2024.

  • eleva l’aliquota ordinaria dell’IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero – dallo 0,76 all’1,06 per cento e l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (comma 91).
  •  introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) in materia di:
    • atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società;
    • redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi (comma 92);

Il comma 92, lettera a), modifica il comma 9 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) in materia di determinazione dei redditi e delle perdite.

Il comma 5 del richiamato articolo 9 dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Con la norma in esame si precisa che tale disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente.

La lettera b) del comma 92 include nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).

La lettera c) modifica la lettera d), del comma 7, dell’articolo 68, in materia di determinazione delle plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

Con la disposizione in esame viene espunto il riferimento al 25 per cento, pertanto le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.

  • estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione europea (comma 93);
  • introduce una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite (commi da 94 a 98);

Nel dettaglio, il comma 94, composto delle lettere a) e b), apporta una serie di modificazioni all’articolo 37 (recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario) del decreto-legge n. 223 del 2006. La lettera a) modifica il comma 49-bis del predetto articolo 37 allo scopo di prevedere l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL.

La lettera b) aggiunge, al suddetto articolo 37, il comma 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all’articolo 8, comma 1 (in base al quale l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), della legge n. 212 del 2000, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater (qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.

Il comma 95, composto dalle lettere a) e b), apporta una serie di modificazioni all’articolo 11 (recante norme per la riduzione dei costi della riscossione fiscale), comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014.

In particolare, la lettera a) dispone che i versamenti in compensazione, mediante modello F24, sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

Conseguentemente, la lettera b) del comma 8 in esame, sopprime la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo – possibilità prevista dal (previgente) articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 66 del 2014.

Ai sensi del comma 96, le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 decorrono dal 1° luglio 2024.

Il comma 97, composto dalle lettere a) e b), apporta una serie di modificazioni all’articolo 17 (che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi), del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

In particolare, la lettera a) aggiunge al suddetto articolo 17 i commi 1-bis e 1-ter:

il nuovo comma 1-bis stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:

dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Il comma 1-ter dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

La lettera b), modifica i riferimenti al comma 15-bis contenuti nel comma 2-quater aggiungendo anche i riferimenti al comma 15-bis.1. In tal modo, la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

Il comma 98 rinvia a dei provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’INAIL la definizione della decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) dei commi 94 e 97 e le relative modalità di attuazione.

  • fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività (comma 99);
  •  riconosce all’agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali (comma 100);
  • modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l’anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l’emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura (comma 249);
  • estende alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l’applicazione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12 per cento, a fronte della la spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L’estensione del credito d’imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024 (commi 296-297);
  • prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, ed entro un limite massimo di spesa pari a 60 milioni per ciascun anno (comma 319);

La disposizione estende agli anni 2024 e 2025 il beneficio già previsto, per il 2020, dall’articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Decreto rilancio, come convertito dalla legge n. 77 del 2020). Precedentemente, il medesimo beneficio era stato esteso dapprima al 2021, dall’articolo 67, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come convertito dalla legge n. 106 del 2021), quindi agli anni 2022 e 2023 dall’art. 1, comma 378, legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022).

  • stabilisce che il compenso corrisposto ai magistrati onorari sia equiparato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente (Comma 373);
  • in tema di ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, proroga al 2024 delle disposizioni contenute al comma 7 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 che riguardano l’esenzione dall’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Inoltre, la disposizione prevede che i redditi degli immobili inagibili a causa del sisma non concorrono, fino al 31 dicembre 2023, alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRPEG). Tali immobili sono altresì esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TARI) sino alla medesima data (Comma 422);
  • dispone di applicare, dal periodo d’imposta 2023, anche all’imposta locale  immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022, le disposizioni inerenti l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) (comma 528);
  • estende alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l’applicazione del credito di imposta in favore delle in materia di trasporto aereo nella regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, abolisce l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco prevedendo che la Regione autonoma compensi i comuni per la perdita di gettito e dispone l’incremento del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale (commi da 529 a 532).
  •  apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato, abrogando il comma 1-ter dell’articolo 16 del TU spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), nella parte in cui disciplina la notifica, anche per posta elettronica certificata, della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo e modificando l’articolo 248 citato TU al fine di prevedere che debba essere data espressa avvertenza che si procederà non solo ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, ma anche all’irrogazione della sanzione. (comma 539);

L’abrogando il citato comma 1-ter consente, infatti, agli uffici giudiziari di notificare la sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di segreteria o di cancelleria dell’autorità giudiziaria competente. La disposizione specifica che la notifica PEC è consentita anche qualora l’irrogazione della sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248 del TU. L’invio per posta elettronica certificata presuppone l’elezione di domicilio presso il difensore; in alternativa la sanzione deve essere notificata mediante deposito presso l’ufficio competente, individuato dall’art. 247 del Tu nell’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione del contributo presso il magistrato dove è depositato l’atto per il quale è dovuto il pagamento del contributo. Il comma 1-ter, in altri termini, consente la possibilità di anticipare, già all’atto dell’invio dell’avviso di pagamento e con le modalità per questo previste dall’art. 248 – e dunque anche a mezzo PEC – “la sanzione irrogata” in caso di mancato rispetto del termine di un mese previsto dall’art. 248 del TU per regolarizzare il pagamento del contributo

La lett. b), del comma in commento interviene invece sull’articolo 248 del TU spese di giustizia. La disposizione in esame modifica l’articolo 248 TU spese di giustizia prevedendo che debba essere data espressa avvertenza che si procederà non solo ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale ma anche all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 16 comma 1-bis.

 

  • modificate le disposizioni del decreto-legge n. 44 del 2023 che hanno disposto l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze del Dipartimento della giustizia tributaria.

Per effetto delle modifiche in esame:

    • viene fissato il termine massimo del 31 dicembre 2023 per la nomina del Capo del Dipartimento della giustizia tributaria;
    • viene fissato al 30 giugno del 2024 il termine entro cui provvedere alla riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti dipartimenti, nonché all’organizzazione del Dipartimento della giustizia

Sono poi introdotte disposizioni transitorie, volte a garantire il funzionamento del Dipartimento nelle more del compimento delle predette operazioni di nomina e organizzazione (commi 545-547);

  • prevede l’esenzione dell’IMU per i fabbricati ad uso abitativo distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 (comma 560).

 

Link al testo della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2023». In vigore dall’1° gennaio 2024 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023




Decreto-legge Anticipi “collegato” alla Legge di Bilancio 2024 convertito in legge. Definitive le regole e sanzioni per il CIN (codice identificativo) per affitti brevi e turistiche

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la Legge n. 191/2023, di conversione del decreto-legge “Anticipi.

Il provvedimento  convertito” contiene, al suo interno, il nuovo articolo 13-ter, recante la «Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale». Tale novella, introdotta dalla legge di conversione, prevede che il ministero del Turismo, che detiene e gestisce la relativa banca dati, assegni, tramite procedura automatizzata, un Codice identificativo nazionale (Cin) alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Inoltre, si prevede che le unità immobiliari a uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche siano munite dei requisiti di sicurezza degli impianti e che, in ogni caso, tutte le unità immobiliari siano dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, comunque, da installare a una distanza di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nella norma, un regime sanzionatorio il cui ricavato rimarrà nella disponibilità dei Comuni per far fronte alle necessità legate al turismo.

Più nel dettaglio, l’articolo 13-ter, in esame, reca un’articolata disciplina delle locazioni per finalità turistica, delle locazioni brevi. La disposizione prevede che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra-alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva. Sono altresì previste disposizioni di coordinamento con le discipline adottate a livello comunale relativa all’attribuzione di codici identificativi a immobili destinanti a locazioni turistiche, locazioni brevi o a strutture turistico-ricettive. Previsto, altresì, che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale siano munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. Alle attività di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative provvede il comune nel cui territorio è ubicato l’immobile. L’esercizio dell’attività di locazione è soggetto a obbligo di SCIA presso lo sportello unico per le attività produttive. Sono previste, inoltre, specifiche attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza orientate, in particolare, a eseguire controlli sulle locazioni di immobili privi di CIN.

Le disposizioni dell’articolo troveranno applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

 

Link al testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, conv., con mod., dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.».

Sul decreto-legge Anticipi “collegato” alla Legge di Bilancio 2024, vedi anche:

“Prime due rate della rottamazione-quater delle cartelle entro il 18 dicembre. Non sono previsti i 5 giorni di flessibilità”

Le disposizioni fiscali contenute nel cd. D.L. “Anticipi” collegato alla Manovra 2024

Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31 del 9 novembre 2023, con oggetto: RISCOSSIONE – IMPOSTE SUI REDDITI – Acconti di imposta – Acconti di imposta 2023 – Secondo acconto delle imposte sui redditi per i titolari di partita IVA persone fisiche – Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi – Art. 4 del D.L. 18/10/2023, n. 145, cd. D.L. “Anticipi




In Gazzetta il decreto applicativo che disciplina la banca dati strutture ricettive e immobili destinati a locazioni brevi

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021 il decreto ministeriale 29 settembre 2021, n. 161 del Ministero del turismo, recante: «Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

Il decreto regolamenta le modalità di costituzione, gestione e accesso alla banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Le informazioni contenute nella banca dati riguardano:

a) tipologia di alloggio;

b) ubicazione;

c) capacità ricettiva;

d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;

f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

Si ricorda che i soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare i codici nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell’utenza

L’inosservanza delle disposizioni sulla pubblicazione del codice comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa si applicano gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Link al testo del decreto del Ministero del turismo 29 settembre 2021, n. 161: «Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021




Decreto Sicurezza convertito in legge in Gazzetta: nuovi obblighi per gli affitti brevi

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 della legge 1° dicembre 2018, n. 132 di conversione del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, il c.d. Decreto Sicurezza, introdotto per le locazioni e per le sublocazioni «durata inferiore a trenta giorni», l’obbligo di comunicazione alla Questura.

Attraverso un “Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773” si prevede, infatti, che gli obblighi di cui all’articolo 109 si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. Si ricorda che l’articolo 109 del Testo unico prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (compresi i campeggi) nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali (ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma), possano dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti (per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare). Entro le 24 ore successive all’arrivo, gli esercenti delle strutture ricettive, comunicano le generalità delle persone alloggiate alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax. La novella interpreta il citato articolo 109 affinché possa applicarsi anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

Come evidenzia, Confedilizia, “fino ad oggi un obbligo analogo era già previsto dalla legge in caso di presenza nell’immobile di cittadini estranei all’Unione europea e, per le permanenze superiori a un mese, anche in caso di presenza di cittadini Ue (quest’ultimo obbligo “assorbito” dalla registrazione del contratto di locazione). La nuova comunicazione dovrà essere effettuata telematicamente attraverso il sistema “Alloggiati Web”, la cui modulistica di accesso attraverso le Questure dovrà evidentemente essere modificata al fine di considerare una tipologia di ospitalità, la locazione, diversa da quella riguardante le strutture ricettive (e quindi priva di obblighi autorizzativi e simili)”.

(Così, comunicato stampa Confedilizia del 28 novembre 2018)

Il testo dell’art. 19-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132
Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. L’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

Si riporta il testo dell’art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 109. — 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.».

Link al testo integrale del decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018, conv., con mod., dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»

 

 




Comunicazione dei dati relativi alle locazioni brevi 2017. Nuova scadenza al 20 agosto 2018

 

Rinvio della scadenza per la comunicazione telematica al Fisco dei dati riguardanti i contratti degli affitti brevi conclusi nel 2017. Lo prevede un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2018, emanato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che proroga al 20 agosto prossimo il termine per l’invio delle informazioni. In questo modo i soggetti interessati avranno più tempo per comunicare i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, ovvero il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile.

Come trasmettere i dati

La predisposizione e la trasmissione dei dati deve avvenire attraverso i canali telematici dell’Agenzia, secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet delle Entrate. I soggetti non residenti trasmettono i dati tramite una stabile organizzazione, se provvisti, o avvalendosi di un rappresentante fiscale, utilizzando gli stessi servizi dell’Agenzia.

Si ricorda che l’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati dei contratti conclusi per il loro tramite. Inoltre, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 n. 132395 sono state adottate le disposizioni di attuazione dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017. In particolare, il punto 3.2 del citato provvedimento prevede che i dati dei contratti conclusi siano trasmessi dai soggetti obbligati attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate, in conformità alle specifiche tecniche da pubblicare sul sito internet dell’Agenzia stessa. La pubblicazione di tali specifiche tecniche sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è avvenuta il 12 giugno 2018 (link esterno verso http://www.agenziaentrate.gov.it) e, pertanto, per consentire ai soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione di usufruire di un congruo termine per l’effettuazione dell’adempimento, esclusivamente per i dati dei contratti conclusi nel 2017, il termine per la trasmissione dei dati è ora prorogato ai sensi dell’articolo 19-octies, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalle legge 4 dicembre 2017, n. 172, che al comma 5 prevede che, per garantire un termine congruo, la proroga dei termini per l’adempimento di obblighi dichiarativi e comunicativi non possa essere superiore a sessanta giorni. Considerato che il sessantesimo giorno successivo al 12 giugno 2018 cade il giorno 11 agosto 2018 e tenuto conto che tale scadenza cadrebbe nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto, il termine, con il citato provvedimento del 20 giugno 2018, viene fissato al 20 agosto 2018, in ottemperanza di quanto disposto dall’articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall’articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Link al testo del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2018, n. 123723/2018, recante: «Termini di trasmissione dei dati relativi ai contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

Documenti di normativa e prassi

Nuova disciplina sulle locazioni brevi. In chiaro gli adempimenti per intermediari e locatori

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 12 ottobre 2017: «CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni -Opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Locazioni brevi – Definizione – Comunicazione dei dati – Obbligo di sostituzione nel prelievo dell’imposta in capo a determinati intermediari – Conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione della ritenuta – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017»

Locazioni brevi: 1919 è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute. Eventuali eccedenze si recuperano con i codici 1628 o 6782

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 88 E del 5 luglio 2017: «RISCOSSIONE – Contratti di locazione breve – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

Nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: il provvedimento con i nuovi obblighi per “intermediari” e locatori

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle entrate: “Locazioni brevi. La disciplina fiscale e le nuove regole per gli intermediari”

Software di compilazione della Comunicazione relativa alle Locazioni Brevi (Versione: 1.0.0 del 13/06/2018)

Il software Comunicazione Locazioni Brevi 2018 consente la compilazione delle Comunicazioni relative alle Locazioni Brevi stipulate nel 2017 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

(Link esterno verso http://www.agenziaentrate.gov.it)




Tutte le regole sulle locazioni brevi, pronta la guida delle Entrate

Locazioni brevi, tutti i passi da seguire in una guida dedicata dell’Agenzia delle Entrate. Come e quando si applicano le nuove regole, come optare per la cedolare secca, come inviare i dati dei contratti, quando operare la ritenuta: sono questi i temi trattati nella nuova pubblicazione, dell’Agenzia delle Entrate. Un prezioso vademecum per intermediari e locatori.

 

Le regole per gli intermediari

 

La guida illustra le novità per chi esercita attività di intermediazione immobiliare sia tramite i canali tradizionali sia attraverso la gestione di portali telematici. Gli intermediari che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati della locazione stipulata per il loro tramite. Inoltre, se intervengono anche nel pagamento o se incassano i corrispettivi sono tenuti ad applicare una ritenuta, pari al 21% del canone, da versare all’erario entro il mese successivo. La ritenuta va operata sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore.

 

Ok alla cedolare secca per i locatori

 

Il decreto legge n. 50/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1031) ha introdotto una specifica disciplina fiscale per le locazioni brevi, ossia per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati, dal 1° giugno 2017, tra persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa. La guida spiega che per questi contratti, comprese le sublocazioni, il locatore può optare per il regime della cedolare secca assoggettando il reddito derivante dalla locazione all’imposta sostitutiva del 21% invece della tassazione ordinaria. I contratti possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o mediante piattaforme online.

 

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle entrate: “Locazioni brevi. La disciplina fiscale e le nuove regole per gli intermediari”

 

Per saperne di più:

Nuova disciplina sulle locazioni brevi. In chiaro gli adempimenti per intermediari e locatori

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 12 ottobre 2017: «CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Locazioni brevi – Definizione – Comunicazione dei dati – Obbligo di sostituzione nel prelievo dell’imposta in capo a determinati intermediari – Conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione della ritenuta – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017»

Locazioni brevi: 1919 è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute. Eventuali eccedenze si recuperano con i codici 1628 o 6782

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 88 E del 5 luglio 2017: «RISCOSSIONE Contratti di locazione breve Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

Nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: il provvedimento con i nuovi obblighi per “intermediari” e locatori

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»




Nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: i chiarimenti dell’Agenzia per intermediari e locatori

Affitti brevi. Gli attesi chiarimenti

A quali contratti si applica la nuova disciplina sulle locazioni brevi, chi sono gli attori coinvolti, cosa devono fare intermediari e locatori, chi opera le ritenute ed effettua le comunicazioni dei dati relativi ai contratti. Sono questi i punti centrali della circolare n. 24/E, con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce il perimetro degli adempimenti, anche alla luce delle questioni emerse nel corso del tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati.

Focus sulle caratteristiche dei contratti

Secondo quanto previsto dal D.L. 50/2017 (manovra correttiva 2017), ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017, può applicarsi, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%. Sono considerate locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche. Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti. Le nuove norme si applicano esclusivamente ai contratti stipulati tra persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa.

Tipologia di immobili e servizi

Quanto agli immobili, restano fuori dalle nuove regole quelli situati all’estero e quelli che non hanno finalità abitative: la locazione deve quindi riguardare unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze dell’abitazione. Il contratto può avere ad oggetto, oltre alla messa a disposizione dell’alloggio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, e tutti quei servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, come, ad esempio, la fornitura di collegamento wi-fi e di aria condizionata. Restano invece fuori i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell’immobile, come per esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche. La circolare chiarisce inoltre che non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale.

I chiarimenti sulle sanzioni

Le ritenute si applicano ai canoni e ai corrispettivi derivanti da contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017: gli intermediari erano quindi tenuti a versarle entro il 16 luglio 2017. Tuttavia, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e tenendo conto delle iniziali difficoltà incontrate dagli operatori, gli uffici dell’Agenzia potranno escludere le sanzioni per l’omessa effettuazione delle ritenute fino all’11 settembre 2017. Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre e da versare entro il 16 ottobre 2017. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017 poiché l’adempimento deve essere effettuato nel 2018. Sull’argomento, la circolare chiarisce che l’incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto non è sanzionabile se causata dal comportamento del locatore.

Gli intermediari coinvolti e l’applicazione della ritenuta

Le nuove regole riguardano tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve, a prescindere dal fatto che siano residenti o abbiano una stabile organizzazione in Italia. Non rilevano né la forma giuridica del soggetto che intermedia (forma individuale o associata) né la modalità con cui l’attività è svolta (che può riferirsi ai contratti di locazione stipulati on line e off line). La ritenuta va operata sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore. In ogni caso la materiale disponibilità delle somme impone all’intermediario di effettuare il prelievo del 21% a titolo di ritenuta da versare all’erario. In caso di pagamento tramite assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie, non è quindi tenuto a trattenere la ritenuta, anche se l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2017)

 Per saperne di più:

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 12 ottobre 2017, con oggetto: CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione della ritenuta – Art. 4, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017