Controlli fiscali sui social e IA, la risposta istituzionale dell’Ade: nessun data scraping e nessun algoritmo sui movimenti bancari

Una nuova precisazione istituzionale dell’Agenzia delle Entrate interviene sul tema dell’impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività di controllo fiscale. Dopo il comunicato del 17 dicembre 2025, con il quale l’Amministrazione aveva ribadito il divieto di utilizzo dell’IA generativa per la produzione diretta di atti amministrativi, la nuova comunicazione riguarda le notizie relative a presunti controlli automatizzati sui social network e sui movimenti bancari dei contribuenti.

Con comunicato stampa del 27 maggio 2026 (di seguito riportato), l’Agenzia delle Entrate ha infatti smentito quanto riportato in alcuni articoli di stampa, secondo i quali il Fisco utilizzerebbe strumenti di intelligenza artificiale per acquisire dati dai profili social dei contribuenti e analizzare automaticamente informazioni di dettaglio relative a rapporti e movimentazioni bancarie.

La risposta dell’Agenzia. In primo luogo, l’Amministrazione precisa che nell’ordinamento italiano non è prevista la possibilità di scaricare i dati presenti sui social network mediante tecniche di data scraping e afferma di non avere mai assunto iniziative in tal senso. In secondo luogo, viene esclusa l’esistenza di un algoritmo denominato “Verifica rapporti addestrati”, cui sarebbe stata attribuita l’analisi automatica di bonifici, spese, versamenti o acquisti di beni di lusso effettuati dai contribuenti.

Il comunicato si colloca nel quadro delle precisazioni già rese dall’Agenzia in materia di utilizzo dell’IA nelle attività istituzionali. Nel precedente intervento del 17 dicembre 2025, originato dalle notizie relative a presunti atti di accertamento “allucinati”, l’Agenzia aveva richiamato la propria policy interna, emanata il 23 ottobre 2025, secondo cui i sistemi di IA generativa non devono essere mai impiegati per la produzione diretta di atti amministrativi relativi all’attività istituzionale, compresi gli atti connessi alla gestione delle controversie e quelli riferibili alla fase endoprocedimentale.

Nel nuovo documento, l’Agenzia amplia il perimetro della precisazione: non soltanto esclude specifici utilizzi dell’intelligenza artificiale prospettati dalla stampa, ma ribadisce che l’attività amministrativa deve svolgersi nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e della legge n. 132 del 2025, richiamata nel comunicato quale disciplina che proibisce l’utilizzo di sistemi di IA per la creazione di provvedimenti amministrativi.

La rilevanza della comunicazione risiede, pertanto, nella delimitazione ufficiale degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria: l’Agenzia nega l’acquisizione massiva di dati dai social network, esclude l’esistenza dell’algoritmo descritto negli articoli di stampa e riafferma il limite all’impiego dell’intelligenza artificiale nella formazione degli atti amministrativi.

Di seguito il testo integrale del comunicato.

 

 

 

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Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2026

 

Comunicato stampa – Precisazioni

Con riferimento ad alcuni articoli di stampa, che riguardano presunti controlli da parte del Fisco sui social network dei contribuenti tramite l’uso dell’intelligenza artificiale, l’Agenzia delle entrate precisa che si tratta di ricostruzioni giornalistiche del tutto fantasiose e che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.

In primo luogo, nell’ordinamento italiano non è prevista la possibilità di scaricare i dati presenti sui social network (cd. data scraping) e, pertanto, l’Agenzia non ha mai assunto alcuna iniziativa in tal senso.

Inoltre, non corrisponde al vero che esista un algoritmo denominato “Verifica rapporti addestrati” che analizzi automaticamente i dati di dettaglio dei movimenti bancari, come bonifici, spese, versamenti o “acquisti di beni di lusso” effettuati dai contribuenti.

Più in generale, a garanzia di una corretta informazione ai cittadini, è doveroso sottolineare che l’Agenzia delle entrate agisce nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali e della legge n. 132/2025, che proibisce l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la creazione di provvedimenti amministrativi.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2026)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 10 del 2023

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Commenti

 

Costi occulti nell’accertamento bancario. L’interpretazione adeguatrice della Consulta apre la strada alla deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi in relazione ai ricavi accertati
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Prelevamenti non giustificati sul conto corrente espressione di ricavi non dichiarati
Deduzione in misura percentuale forfettaria di costi

 

Prelevamenti non giustificati da conti bancari: anche negli accertamenti analitico-induttivi, legittima la presunzione che si tratti, detratti i relativi costi “occulti”, di ricavi

Corte Costituzionale – Sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti bancari – Incidenza dei costi occulti – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sentenza interpretativa di rigetto (o adeguatrice) – Prelevamenti degli imprenditori commerciali su conti correnti bancari, non risultanti dalle scritture contabili – Presunta equiparazione ai ricavi, salvo che ne sia indicato il beneficiario – Prevista applicazione anche agli imprenditori individuali ammessi alla contabilità semplificata – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva – Non fondatezza delle questioni nei sensi di cui in motivazione – Possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione – Affermazione – Art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 3 e 53 Cost.»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Prelevamenti non giustificati sul conto corrente espressione di ricavi non dichiarati
Deduzione in misura percentuale forfettaria di costi

 

Accertamenti analitico-induttivi fondati su prelevamenti bancari. La Cassazione si adegua alla Consulta e dà il via libera al calcolo forfettario dei costi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 5586 del 23 febbraio 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti bancari – Ricostruzione del reddito – Ambito soggettivo – Contribuenti in regime di contabilità semplificata – Applicabilità – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento di maggiori imponibili e riconoscimento dei costi occulti – Accertamenti bancari – Metodo analitico presuntivo – Prelevamenti degli imprenditori commerciali su conti correnti bancari, non risultanti dalle scritture contabili – Presunta equiparazione ai ricavi, salvo che ne sia indicato il beneficiario – Deduzione in misura percentuale forfettaria di costi di produzione come nei casi di accertamento induttivo “puro” – Ammissibilità -Art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 53 Cost.»

 

L’incidenza dei costi occulti nell’accertamento fondato su prelevamenti bancari non giustificati e confine tra mercante d’arte, commerciante occasionale e collezionista

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 6874 dell’8 marzo 2023: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Accertamento IVA “a tavolino” – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali -Verifiche c.d. “a tavolino” – Contraddittorio endoprocessuale – Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale – Contenuto – Rispetto del principio di effettività – Conseguenze – Art. 51, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IMPRESA COMMERCIALE – Nozione tributaristica – Distinzione dalla nozione civilistica – Requisiti – Organizzazione dell’attività – Necessità – Esclusione – Professionalità ed abitualità – Necessità – Sussistenza – Fattispecie in tema di acquisto e vendita di opere d’arte – Tipologia di soggetto cedente: mercante d’arte; speculatore occasionale; collezionista privato • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti bancari – Ricostruzione del reddito – Accertamento di maggiori imponibili e riconoscimento dei costi occulti – Metodo analitico presuntivo – Prelevamenti degli imprenditori commerciali su conti correnti bancari, non risultanti dalle scritture contabili – Presunta equiparazione ai ricavi, salvo che ne sia indicato il beneficiario – Deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione – Ammissibilità – Quantificazione dei costi in via presuntiva, anche con riferimento alle “medie” elaborate dall’Amministrazione finanziaria per il settore di riferimento, o, se del caso, anche a mezzo di CTU – Art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 53 Cost.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Divieto di impugnazione immediata della cartella di pagamento non validamente notificata, salvo limitati casi
Questione di legittimità costituzionale

 

Alla Consulta il divieto di impugnare la pretesa tributaria (da cartelle di pagamento) conosciuta perché risultante dall’estratto di ruolo

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli – Ordinanza n. 18 del 23 gennaio 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Previsione che esclude l’immediata impugnabilità del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo determini dei particolari pregiudizi espressamente previsti – Previsione che, per le limitate ipotesi di immediata impugnabilità, richiede che il ricorrente/presunto debitore debba dimostrare l’attualità dei medesimi pregiudizi – Questioni di legittimità costituzionale – Rilevanza e la non manifesta infondatezza per violazione degli articoli 3 e 24, della Costituzione – Art. 3-bis, comma 1, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Giudici di Pace:

 

Divieto di impugnazione immediata della cartella di pagamento non validamente notificata, salvo limitati casi
Questione di legittimità costituzionale

 

Ius superveniens ad efficacia retroattiva (ex tunc) dei limiti alla diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata. Sollevata la questione di legittimità costituzionale

Giudice di Pace di Napoli – Ordinanza n. 492 del 3 febbraio 2023: «GIURISDIZIONE CIVILE – Riscossione coattiva – Procedimento – Opposizione ex art. 615 c.p.c. ad estratto di ruolo – Limiti di impugnabilità degli atti in esso indicati – Limiti all’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata – “Ius superveniens” – Art. 3-bis, del DL n. 146 del 2021 – Giudizi pendenti – Applicazione – Questioni di legittimità costituzionale – Rilevanza e la non manifesta infondatezza per violazione degli articoli 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione – Art. 3-bis, comma 1, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 12, D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Prassi 

Agenzia delle Entrate

 

Legislazione

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

Nuovo Regime Patent Box
Le regole per la maxi deduzione

 

I chiarimenti sulla nuova disciplina

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 24 febbraio 2023: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – PATENT BOX -Nuovo Regime – Deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo -Requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo – Condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’Amministrazione finanziaria – Soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime Patent box – Art. 6, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215, così come modificato dall’art. 1, commi 10 e 11, della L. 30/12/2021, n. 234 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022, così come modificato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023»

 

Le modifiche alle disposizioni attuative per il nuovo patent box

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 in tema di “nuovo regime patent box” introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234»

 

Testi consolidati

 

Il testo del Provvedimento del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022, aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023: «Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Disposizioni di attuazione. Definizione degli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea. Definizione delle modalità di esercizio delle opzioni»

 

 

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