SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Gli approfondimenti

 

Il nuovo schema d’atto: aspetti di riflessione e analisi empirica
di Alvise Bullo e Elena De Campo

con Bozza di controdeduzioni da presentare dopo la comunicazione di uno schema di accertamento 

 

Il metodo dell’analisi strutturale della motivazione e la sua applicabilità all’atto impositivo con “motivazione rafforzata
di Eugenio Grimaldi

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

La motivazione della sentenza. Analisi del processo cognitivo e degli elementi di prova

 Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27945 del 29 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Sentenza – Forma e contenuto – Motivazione – Analisi strutturale della motivazione – Elementi di prova – Esame – Enunciazione del relativo giudizio -Sufficienza – Esclusione – Descrizione del processo cognitivo determinante il giudizio finale – Necessità – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 132 c.p.c. – Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Accertamento di utili extracontabili a società di capitali a ristretta base sociale
Presunzione di distribuzione ai soci

 

Accertamento di utili extracontabili e giudicato tributario riflesso: gli effetti delle decisioni sulla società si estendono ai soci, anche nei giudizi contro la cartella, nonostante l’accertamento presuntivo “presupposto” del socio sia divenuto definitivo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25267 del 20 settembre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi da partecipazione in società di capitali a ristretta base sociale – Accertamento in via presuntiva di utile extrabilancio di società a ristretta compagine sociale – Impugnazione – Giudizi separati per soci e società aventi ad oggetto maggiori redditi – Efficacia riflessa del giudicato – Definitività accertamento nei confronti dei soci per mancata impugnazione – Accertamento alla società a ristretta compagine sociale – Accertamento giudiziale di utile extrabilancio minore rispetto a quello accertato dal Fisco – Riduzione in pari misura percentuale del maggior reddito da partecipazione accertato nei confronti dei soci – Necessità – Anche nel corso del processo di impugnazione della cartella emessa per definitività dell’accertamento presupposto – Irrilevanza della cristallizzazione dell’accertamento “presupposto” a seguito sentenza definitiva per mancata impugnazione – Art. 68, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 336, comma 2, c.p.c. • COSA GIUDICATA CIVILE – Eccezione di giudicato – Giudicato esterno a seguito di sentenza della Corte di cassazione»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Concordato preventivo biennale (Cpb) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza

 

La trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti (STP S.r.l.) mal si concilia con il Concordato preventivo biennale (Cpb). Le condizioni per accedere al Cpb per l’ex neo forfetario, fuoriuscito nell’anno, per il superamento della soglia di 100 mila euro
di Enrico Molteni

Trasformazione in STP S.r.l.: ostacoli al Cpb

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 247 del 6 dicembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza – Trasformazione “eterogenea” da associazione professionale a società tra professionisti (Stp a responsabilità limitata) – Causa di cessazione del CPB – Ragioni -Avviene perché si modifica la categoria di reddito: da redditi di lavoro autonomo a redditi d’impresa – La modifica della tipologia di reddito comporta regole diverse per il calcolo della base imponibile e la determinazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili – Art. 21, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13 del 2024 – Modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso – Configurabilità di ulteriore causa di cessazione del CPB – Ragioni – Modifica di attività nei sensi indicati nella lettera a) dell’art. 21, del D.Lgs. n. 13 del 2024 poiché il soggetto risultante dalla trasformazione non applicherà alcun ISA (ovvero applicherà un ISA diverso da quello utilizzato ai fini della definizione della proposta di CPB) – Cause di cessazione del CPB di cui al citato articolo 21 – Applicazione quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 13 del 2024 disciplinante il caso di decadenza dal concordato – Esclusione – Conseguenze – Nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle fattispecie di cessazione del Concordato prevista dal citato articolo 21, il contribuente non dovrà determinare le imposte e i contributi tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, ma della sola dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo d’imposta – Artt. 21 e 22, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

Concordato preventivo biennale e neo forfetario. Le condizioni per l’adesione in caso di superamento della soglia di 100.000 euro nel corso del 2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 248 del 6 dicembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Cambio di regime – Condizioni per l’adesione al Cpb – Passaggio del neo forfetario al regime ordinario – Superamento della soglia di 100.000 euro in corso d’anno ex articolo 1, comma 71, della L. 23/12/2014, n. 190 con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero periodo di imposta (nella specie, 2024) – Adesione al Concordato – Condizioni – Che il superamento/passaggio di regime sia avvenuto prima della scadenza del termine per l’adesione alla proposta di Concordato – Art. 11, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

 

Redditi di lavoro dipendente – Omaggi aziendali

 

Chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai beni offerti in omaggio ai dipendenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 dell’11 aprile 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione del reddito imponibile – Regime fiscale dei beni e servizi erogati ai dipendenti – Omaggi aziendali – Caffè, bevande e articoli di merchandising – Requisiti per l’esclusione dal reddito imponibile – Interesse datoriale – Limiti per l’esclusione – Applicazione degli articoli 9 e 51 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Art. 1, commi da 16 a 18, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

 

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

Studio n. 114-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari l’11 ottobre 2024

 

 

Legislazione

 

Il decreto fiscale “Collegato” convertito in legge

La guida alla normativa

Decreto Fiscale: le misure fiscali su ravvedimento speciale, Cpb, bonus Natale, ZES e acconti

Il testo del Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155, conv., con mod., dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali» – Artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8 e 11

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




La Camera approva definitivamente il D.L. economico e fiscale collegato alla Manovra 2025

La Camera nella seduta di giovedì 5 dicembre 2024 ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (A.C. 2150).

Il decreto-legge, ora convertito in legge, prodromico alla Manovra di bilancio 2025, contiene importanti interventi in materia fiscali.

Link al testo della Relazione tecnica aggiornata – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (approvato dal Senato e definitivamente dalla Camera) (A.C. 2150)

Vedi tutte le novità fiscali introdotte dal Capo II del decreto-legge

(vedi: A.C. 2150 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” – approvato dal Senato – Stampato del  28-11-2024)




Il Senato approva le «Misure urgenti» che riaprono i termini del Cpb per i contribuenti ISA, ampliano la platea dei beneficiari del bonus Natale, rinviano il termine per il versamento del secondo acconto e modificano il regime del ravvedimento speciale

L’Assemblea del Senato, giovedì 28 novembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, con modificazioni, il Ddl di conversione del D.L. n. 155 (cd. Decreto fiscale) in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, nel testo proposto dalla V Commissione che passa all’esame della Camera. (vedi: A.C. 2150 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” – approvato dal Senato – Stampato del  28-11-2024)

Il decreto-legge prodromico alla Manovra di bilancio 2025 vera e propria (un collegato) contiene importanti interventi in materia fiscali. In particolare, Il Capo II del decreto-legge reca disposizioni fiscali.

 

Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13

 

L’articolo 7, come modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del regime di ravvedimento speciale per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

Il comma 1 aggiunge, alla lettera a), i commi da 6-bis a 6-quater e modifica, alla lettera b), il comma 10.

Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 2-quater prevede che i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2-quater medesimo, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento speciale nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell’articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
  • hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi (b-bis).

Il nuovo comma 6-ter dell’articolo 2-quater dispone che, per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) (dichiarazione di cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19), b) (dichiarazione di sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività), e b-bis) (causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa) ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  1. la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  2. l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera a), l’aliquota del 12,5%;
  3. la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  4. l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera c), l’aliquota del 3,9%.

Il nuovo comma 6-quater dell’articolo 2-quater prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 6-ter, sono diminuite del 30%, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis).

La lettera a-bis) del nuovo comma 6-quater amplia la platea dei soggetti che possono effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali prevedendo che, lo stesso, possa essere effettuato dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci. Nel dettaglio, la lettera a-bis) modifica il comma 8 dell’articolo 2-quater prevedendo, relativamente ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati e, in riferimento ai redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR medesimo, che il versamento delle relative imposte sostitutive possa essere effettuato dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Inoltre, al comma 10 dell’articolo 2-quater si specifica che nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis, il contribuente perde il beneficio di esclusione dalla rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo da parte dell’Agenzia delle entrate per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 concesso dal comma 10 ai soggetti aderenti al regime di ravvedimento speciale.

 

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

 

L’articolo 7-bis consente, a talune condizioni, ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa (comma 1). Per tali soggetti si applica il regime di ravvedimento e, quindi, l’imposta sostitutiva prevista dalla legislazione vigente nei casi in cui l’adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024 (comma 2). Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, sono dunque esclusi dall’applicazione del comma 1 i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

 

Indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti

 

L’articolo 7-ter, inserito in sede referente, costituisce la trasposizione, in termini identici, dell’articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, di cui l’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l’abrogazione, con la salvezza degli effetti giuridici già verificatisi.

Il comma 1 dell‘articolo 7-ter modifica la disciplina di una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024, introdotta dall’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Le novelle di cui al presente comma 1: sopprimono (lettera a)) la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge (in precedenza, tale condizione era posta per il beneficio in esame, fatte salve alcune ipotesi in cui essa già non trovava applicazione); introducono la norma di esclusione dall’indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità (lettera b)); inseriscono il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell’ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore (lettera c)).

Si ricorda, in via di estrema sintesi, che il beneficio in oggetto è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all’importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L’importo dell’indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno.

 

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

 

L’articolo 7-quater, introdotto in sede referente, al comma 1 rinvia, per il solo periodo d’imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2025. In alternativa, possono effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 (4% annuo ai sensi del decreto del 21 maggio 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Sono esclusi dal beneficio i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Si specifica inoltre che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari. Il volume di affari è definito dall’articolo 20 del D.P.R. n. 633 del 1972 quale l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare.

 

Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale

 

L’articolo 7-quinqiues limita l’operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), e della causa di cessazione del concordato prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legislativo n. 13 del 2024, relativamente all’ipotesi in cui la società o l’associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, ai soli casi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. In particolare, l’unico comma dell’articolo in esame, alla lettera a) modifica l’articolo 11, comma 1, lettera b-quater) del decreto legislativo n. 13 del 2024 recante la causa di esclusione dei contribuenti dall’accesso alla proposta di concordato che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale. Per effetto della disposizione in esame, tale causa di esclusione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati (e non quindi nel caso di modifiche in cui tale numero diminuisce o rimane invariato), fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Inoltre, l’unico comma dell’articolo in esame, alla lettera b), modifica l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2024, recante la causa di cessazione dal concordato preventivo che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale. Per effetto della disposizione in esame, analogamente a quanto visto per le cause di esclusione, tale causa di cessazione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

La relazione tecnica precisa che la modifica legislativa interviene per esigenze di chiarezza e di certezza nei rapporti tra fisco e contribuente chiarendo l’ambito di applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale in ipotesi di modifica della compagine sociale.

 

Modifiche al credito d’imposta ZES

 

L’articolo 8, al comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina (lettera a)); prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell’ ammontare massimo del credito d’imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente (lettera b)); disponendo che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell’ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera a), della disposizione in esame (lettera c)).




Persone fisiche imprenditori individuali o lavoratori autonomi con ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Rinvio del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi | Per i contributi il termine resta fermo al 2 dicembre 2024

Nel quadro dei lavori per la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

(Così, comunicato Stampa Mef n. 136 del 27 novembre 2024)

 

Aggiornamento del 29/11/2024

L’articolo 7-quater, introdotto durante l’esame in sede referente, nella conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155  (A.S. 1274-A) prevede, al comma 1, che per il solo periodo d’imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro possano effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi entro il 16 gennaio dell’anno successivo (2025).

In alternativa, possono effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 (4% annuo ai sensi del decreto del 21/05/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Sono esclusi dal beneficio i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Si specifica inoltre che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari.

 

Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, le persone fisiche che contestualmente:

 – siano titolari di partita IVA;

abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2023, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2024); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2023, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

Beneficia del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 9 novembre 2023)

Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2024, rientrano nella misura in oggetto, infine, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2024.