Dopo la CU approvato anche il modello 770/2024

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 febbraio 2024, prot. n. 61647/2024, approvato il modello 770/2024 per l’anno di imposta 2023, con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta. Il modello 770/2024 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. In sostanza, riepilogate nella dichiarazione dei sostituti d’imposta anche le compensazioni operate, i crediti d’imposta utilizzati e le somme liquidate a causa di procedure di pignoramento presso terzi.

Il nuovo modello è stato approvato in ossequio a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il quale prevede che la dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 4 del medesimo D.P.R., è redatta su modelli conformi a quelli approvati nell’anno in cui devono essere utilizzati.

Il Modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.  Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2023 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.  Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2024, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024, (i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo) come previsto dal comma 4-bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal sostituto d’imposta;
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Tale facoltà è riconosciuta sempreché abbiano trasmesso, nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, entro il 16 marzo 2024 (ovvero il 31 ottobre 2024) sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili.

 

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione modello 770/2024

 

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2024 i soggetti che nel 2023 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

Tali soggetti sono:

  • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 e aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2024 i seguenti soggetti i quali:

  • hanno applicato nel 2023 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
  • hanno applicato nel 2023 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
  • hanno applicato nel 2023 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
  • sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
  • sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2023;
  • rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti in quanto rappresentanti fiscali ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996, dell’articolo 26-quinquies, commi 2 e 6-bis e dell’art. 27-ter, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 7, comma 2-ter, del D.L. n. 351 del 2001, dell’art. 10-ter, comma 2-ter, della legge n. 77 del 1983, e dell’art. 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, essi presentano, nell’ambito del medesimo Mod. 770/2024, i relativi quadri separatamente da quelli concernenti la ritenuta o l’imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.

 

Talune novità del nuovo 770

 

Regime transitorio dividendi da partecipazioni qualificate. Richiamato il principio di diritto 3/2022 dell’Agenzia delle entrate

 

Tra le novità presenti di quest’anno, si evidenzia che nelle istruzioni al Quadro SK (Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie) chiarito che Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come da ultimo modificate dal decreto 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della legge di bilancio 2018) (Vedasi risoluzione n. 56 del 6 giugno 2019).

Il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022 (Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022)”.

 

Nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX (Riepilogo delle compensazioni)

 

Nel modello debutta anche il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore privato, impiegati nel comparto turistico, ricettivo e termale. Come spiegano le istruzioni “nel rigo SX1 colonna 6 deve essere indicato il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023 di cui all’art. 39-bis decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse”. A tal proposito, le istruzioni alla nuova CU 2024 dopo aver ricordato che il citato art. 39-bis del decreto-legge n. 48, del 4 maggio 2023, ha previsto un trattamento integrativo speciale, per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023” e che “il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 stiano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000”, specificano che nel punto 479 della CU va indicato “l’importo del trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore”.




On-line la versione definitiva dei modelli di dichiarazione 730, IVA e 770. Disponibile anche la nuova Certificazione Unica

Dal bonus prima casa per gli under 36 ai beni e servizi anti Covid-19

 

Pronti sul sito delle Entrate i modelli e le istruzioni delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, 770 e Iva per il 2022. Tra le principali novità, l’ingresso nel 730 del Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la possibilità nella CU di indicare nuove detassazioni del reddito, e l’inserimento di alcuni campi, nel modello Iva, relativi ai beni e servizi necessari nella lotta alla pandemia da Covid-19. Per la CU 2022 l’approvazione ha riguardato anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati, da effettuarsi nel mese di febbraio e fino al 16 marzo 2022.

 

Dal Superbonus barriere architettoniche al bonus musica, il nuovo 730

 

Nel modello 2022 trovano spazio gli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati. Fanno il loro ingresso il nuovo “bonus musica, che riguarda le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori, sostenute per bambini e ragazzi fino a 18 anni, e l’estensione del Superbonus all’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’aliquota maggiorata del 110% in caso di spese effettuate unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus. Tra le altre novità, il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36, e quello per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua. Aumentano, infine, le detrazioni per spese veterinarie e bonus mobili.

 

Certificazione Unica 2022, meno imposte per il “comparto sicurezza”

 

Tra le novità della nuova certificazione, da trasmettere entro il 16 marzo, l’aumento della detassazione sui redditi degli appartenenti alle forze armate e di polizia e nuovi benefici in tema di TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà. Agevolazioni anche per le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa.

 

Modello Iva/2022, spazio a beni e servizi anti-Covid

 

Tra le novità della nuova dichiarazione, da presentare entro il 2 maggio, l’introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; nuove regole, inoltre, per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce.

 

Pronto anche il modello 770/2022

 

Nel nuovo modello, da trasmettere entro il 31 ottobre, rappresenta una new entry il campo per indicare l’”ID Arrangement” del meccanismo transfrontaliero rilasciato da un’Amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione Europea. Inoltre sono state inserite con apposite note due nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022)

 

Link ai modelli e relative istruzioni pubblicati nel sito dell’Agenzia delle entrate

 

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11169/2022, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2022”, relativa all’anno 2021, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 14.01.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11185/2022, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2022 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale», pubblicato il 14.01.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11224/2022, recante: «Approvazione del modello 770/2022, relativo all’anno di imposta 2021, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni», pubblicato il 14.01.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11160/2022, recante: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto», pubblicato il 14.01.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Approvata la versione definitiva dei modelli di dichiarazione 730, IVA e 770. On-line anche la nuova Certificazione Unica

Disponibili da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i modelli 2021 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, Iva e 770, con le relative istruzioni. Diverse le novità di quest’anno. Nel 730 entrano in campo il Superbonus al 110%, il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, mentre la nuova CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività nel mese di marzo 2020. Il modello Iva, inoltre, apre alle modifiche in tema di beni anti-Covid e alle semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento.

 

Dal Superbonus al bonus vacanze, le novità del nuovo 730

 

Il nuovo modello 730, da presentare entro il 30 settembre, per pensionati e lavoratori dipendenti, tiene conto delle novità normative introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dal trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici alla detrazione d’imposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, dal bonus vacanze al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

 

Modello Iva/2021, cambiamenti per beni anti-Covid e dichiarazioni d’intento

 

Tra le novità presenti nel modello di quest’anno, da presentare entro il 30 aprile, si evidenziano, in particolare, l’esenzione per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, l’estensione del regime forfetario all’attività di oleoturismo, alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi, nonché un nuovo rigo riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

 

Certificazione Unica, trattamento integrativo e misure a sostegno del  lavoro

 

Anche nella CU 2021, da trasmettere entro il 16 marzo, fanno ingresso il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; tra le novità anche la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020. All’appello ci sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite.

 

Pronto anche il modello 770/2021

 

Nel nuovo modello, da trasmettere entro il 31 ottobre, sono state inserite nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro. Aggiornate anche le istruzioni sull’erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici. Nei prospetti riepilogativi sono inseriti nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di contrasto all’emergenza Covid-19. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021)

 

La modulistica dichiarativa 2021 approvata

 

La nuova dichiarazione IVA/2021 concernente l’anno 2020 con le relative istruzioni

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l’anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (provvedimento)

 

Il modello 770/2021 relativo all’anno di imposta 2020 con le istruzioni

Approvazione del modello 770/2021, relativo all’anno di imposta 2020, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni (provvedimento)

 

I modelli 730/2021 relativi all’anno 2020

Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2021 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (provvedimento)

 

La Certificazione Unica “CU 2021” relativa all’anno 2020

Approvazione della Certificazione Unica “CU 2021”, relativa all’anno 2020, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione (provvedimento)

 




730, Certificazione unica, 770, IVA. Approvati i modelli 2020 definitivi

Pronti sul sito delle Entrate i modelli e le istruzioni 730, Certificazione unica, IVA e 770 per il 2020. Fra le principali novità, l’estensione dell’utilizzo del modello all’erede e l’ingresso dello sport bonus nel 730, l’introduzione di appositi campi nella Certificazione unica per l’indicazione dei premi di risultato di anni precedenti e l’inserimento, nel modello IVA/2020, della casella “Esonero dal visto di conformità” nel riquadro per la firma.

 

Modello 730: estensione all’erede, nuovo limite di reddito per il figlio a carico

 

Dalla prossima stagione dichiarativa gli eredi potranno utilizzare il 730 per effettuare la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020 e che presentava i requisiti per utilizzare questo modello semplificato. Entrano inoltre nel 730 lo sport bonus, il credito d’imposta per la bonifica ambientale e la detrazione del 50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche. Fra l’altro, le istruzioni sono aggiornate per recepire il nuovo limite reddituale per il figlio a carico portato a 4mila euro e l’aumento a 800 euro delle spese di istruzione detraibili.

 

Modello IVA: nuova casella per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità

 

Nel frontespizio del modello IVA/2020 entra la nuova casella per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e risultino esonerati dall’apposizione del visto di conformità. Da segnalare anche l’introduzione di due nuovi quadri, il VP e il VQ. Il primo, il VP, è riservato ai contribuenti che intendono comunicare in sede di presentazione della dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Il secondo, VQ, è riservato ai contribuenti che intendono determinare il credito maturato in seguito a versamenti di IVA periodica non spontanei: comunicazioni d’irregolarità (art. 54-bis) o notifica di cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010).

 

Certificazione unica: campi per Benefit e detassazione Tfs

 

Nella Certificazione unica 2020 trovano spazio campi appositi per l’indicazione dei premi di risultato relativi agli anni precedenti, per gestire le ipotesi in cui l’anno di effettuazione dell’opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincide con il periodo d’imposta in cui avviene l’erogazione dei benefit. Tre nuovi campi anche per consentire di indicare la nuova forma di detassazione del Trattamento di fine servizio prevista dal decreto legge n.4/2019.

 

Modello 770: nuovo rigo per intermediario non residente

 

Nel quadro ST del modello è stato inserito un nuovo rigo riguardante i “Dati relativi all’intermediario non residente”, nei casi in cui l’intermediario non residente abbia nominato un rappresentate fiscale in Italia attivo come sostituto d’imposta. Da menzionare anche l’effettuazione di alcune modifiche alle istruzioni del quadro SK per semplificare l’esposizione dei dati in caso di tassazione degli utili maturati in anni diversi. Sempre con riguardo ai sostituti d’imposta, si segnalano inoltre alcuni aggiornamenti alle istruzioni per la compilazione della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020)

 

La modulistica dichiarativa 2020 approvata

 

La nuova dichiarazione IVA/2020 concernente l’anno 2019 con le relative istruzioni

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8938, recante: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2020 concernenti l’anno 2019, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2020 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I modelli 730/2020 relativi all’anno 2019

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8945, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2020 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

La Certificazione Unica “CU 2020” relativa all’anno 2019

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8932, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2020”, relativa all’anno 2019, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il modello 770/2020 relativo all’anno di imposta 2019 con le istruzioni

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8963, recante: «Approvazione del modello 770/2020, relativo all’anno di imposta 2019, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Modelli 2016 del 730, CU, 770 e IVA: approvata la versione definitiva

Approvata la versione definitiva dei modelli 2016 delle dichiarazioni 730, IVA, 770 e Certificazione Unica, corredati dalle relative istruzioni. Tra le principali novità, guadagna spazio la cultura nel 730 con l’esordio in dichiarazione del due per mille per le associazioni culturali, 770 più snello grazie alla riduzione dei dati da inserire per i sostituti d’imposta e new-entry dello split payment nel modello IVA.

730/2016: spazio alla cultura

Con l’ultima versione del modello 730 sarà possibile inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio compilando il nuovo quadro K, senza dover presentare il quadro AC del modello Unico Persone Fisiche. Inoltre, è stata prevista la possibilità di destinare il due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le novità della Certificazione Unica

La nuova Certificazione Unica, che certifica i redditi da lavoro dipendente e da pensione da parte dei sostituti d’imposta, fornirà all’Agenzia delle Entrate più informazioni rispetto all’anno scorso. Ciò si tradurrà in una semplificazione per i sostituti d’imposta, in quanto saranno sensibilmente ridotti i dati da inserire nel modello 770 Semplificato. Per permettere all’Agenzia di predisporre le informazioni del 730 in modo più accurato, i sostituti potranno inserire nelle CU il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico.

Modelli IVA, cosa c’è di nuovo

I modelli IVA/2016 si adeguano alle ultime novità normative della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Trovano, infatti, spazio nei nuovi modelli: le operazioni relative al comparto edile e ai settori connessi, oltre alle operazioni del settore energetico per le quali dal 1° gennaio 2015 è previsto l’obbligo di assolvimento dell’IVA da parte dell’acquirente; lo split payment, con righi specifici previsti per esporre le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni che sono tenute a versare direttamente all’erario l’IVA addebitata dai loro fornitori; infine il nuovo quadro VI, che deve essere compilato dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili nei confronti di esportatori abituali per esporre i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

Pronti anche 770 ordinario e semplificato

Disponibile da, inoltre, il modello 770/2016 ordinario, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2015 o operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, le compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati. Poiché il 31 luglio 2016 è festivo, il 770 ordinario dovrà essere trasmesso telematicamente entro il 1° agosto. Ufficialmente disponibile anche il modello 770 Semplificato, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali di riepilogo relativi alle ritenute operate nell’anno 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti. Anche in questo caso, il termine per la trasmissione telematica è fissato al 1° agosto.