Dichiarazione 2026, periodo d’imposta 2025. Online il vademecum dell’Agenzia sulle agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, il vademecum dedicato alla stagione dichiarativa 2026, relativa al periodo d’imposta 2025.

Il documento raccoglie, in un unico compendio suddiviso per fascicoli, le disposizioni normative e le indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti d’imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali per interventi edilizi. L’obiettivo è fornire uno strumento operativo uniforme per contribuenti, CAF, professionisti abilitati e uffici dell’Amministrazione finanziaria, anche ai fini dell’apposizione del visto di conformità e del controllo documentale.

La Guida, frutto del tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei CAF, conferma l’impostazione già adottata nelle precedenti edizioni: ogni capitolo è dedicato a una specifica area agevolativa e contiene chiarimenti, esempi, riferimenti normativi e di prassi, nonché l’elenco della documentazione che il contribuente deve esibire e che CAF e professionisti devono verificare e conservare.

I fascicoli riguardano, tra l’altro, spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, contributi previdenziali e assistenziali, altre detrazioni e deduzioni, crediti d’imposta, recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici e Superbonus.

Rispetto alla guida 2025, una delle novità di maggiore impatto riguarda il nuovo art. 16-ter del TUIR, applicabile dall’anno d’imposta 2025. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili sono ammessi in detrazione entro un limite complessivo determinato in base al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico.

Il meccanismo prevede un importo base di 14.000 euro per i redditi superiori a 75.000 euro e fino a 100.000 euro, e di 8.000 euro per i redditi oltre 100.000 euro. Tale importo viene moltiplicato per un coefficiente collegato alla composizione familiare: 0,5 in assenza di figli a carico, 0,7 con un figlio, 0,85 con due figli e 1 con tre o più figli a carico o almeno un figlio con disabilità.

 

 

 

Dal computo del nuovo massimale restano escluse alcune spese, tra cui le spese sanitarie, le detrazioni forfetarie, gli investimenti in start-up e PMI innovative, gli oneri per mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi assicurativi relativi a contratti stipulati fino alla stessa data e le rate di spese detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Per i redditi oltre 120.000 euro continua inoltre a operare anche il meccanismo di riduzione progressiva delle detrazioni previsto dall’art. 15, comma 3-bis, del TUIR.

La Guida 2026 aggiorna anche la disciplina dei familiari rilevanti ai fini fiscali. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’art. 12 del TUIR viene richiamato nella formulazione modificata dalla legge di bilancio 2025 e dal decreto legislativo n. 192 del 2025. Tra i soggetti considerati rientrano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli conviventi del coniuge deceduto. La guida richiama inoltre la nuova regola secondo cui le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani, UE o SEE in relazione ai familiari residenti.

Il vademecum interviene anche sui nuovi controlli dei dati della Certificazione Unica. In particolare, viene inserito il riferimento ai compensi percepiti come addetto alle corse ippiche, da verificare con il punto 480 della CU 2026, e vengono aggiornate le verifiche sul rigo C14, con nuove colonne collegate a specifiche informazioni della CU, tra cui redditi di lavoro dipendente, redditi dei lavoratori sportivi del dilettantismo e somme che non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sul fronte delle spese di istruzione, la Guida registra l’aumento del limite di detraibilità per le spese di frequenza scolastica: per il 2025 la detrazione è calcolata su un importo massimo di 1.000 euro per alunno o studente, rispetto agli 800 euro previsti per il 2024. Resta ferma l’incumulabilità, riferita al singolo alunno, con la detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Ampio spazio è dedicato ai bonus edilizi. Per il recupero del patrimonio edilizio, la guida 2026 recepisce la nuova articolazione delle aliquote: per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione è pari al 36 per cento su un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, elevata al 50 per cento quando gli interventi sono realizzati dai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La nuova disciplina è richiamata anche per gli interventi di riqualificazione energetica e per il Sisma bonus, con analogo rilievo della destinazione dell’immobile ad abitazione principale e della titolarità del diritto sull’unità immobiliare.

Un’altra novità riguarda l’esclusione, dal 2025, delle spese per la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’esclusione opera per le caldaie a condensazione e per i generatori d’aria calda a condensazione alimentati a combustibili fossili e si estende anche alle spese accessorie e funzionali all’intervento principale non agevolabile. Restano invece agevolabili, nei limiti chiariti dall’Agenzia, microcogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Per il Superbonus, la guida conferma il quadro transitorio: la detrazione al 65 per cento per le spese sostenute nel 2025 spetta solo in presenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente, tra cui la presentazione della CILA, la delibera assembleare nei condomìni o l’istanza per il titolo abilitativo nei casi di demolizione e ricostruzione entro i termini previsti. Anche per il Superbonus viene richiamata l’esclusione delle spese 2025 relative alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, pur con la precisazione che, in presenza di CILA o titolo abilitativo presentati prima del 1° gennaio 2025, l’intervento può continuare a rilevare ai fini del miglioramento energetico richiesto.

Confermata anche la disciplina del bonus mobili ed elettrodomestici, prorogato dalla legge di bilancio 2026: per le spese documentate sostenute negli anni 2024, 2025 e 2026, il limite di spesa agevolabile resta pari a 5.000 euro. Per gli acquisti effettuati nel 2025, il beneficio spetta se collegato a lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2024. La Guida segnala inoltre la non cumulabilità, per i medesimi costi, con il contributo elettrodomestici previsto dalla legge di bilancio 2025.

 

 

La guida recepisce le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/Edel 27 aprile 2018, n. 7/Edel 31 maggio 2019, n. 13/Edell’8 luglio 2020, n. 19/Edel 25 giugno 2021, n. 7/Edel 7 luglio 2022, n. 24/E del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), del 31 maggio 2024, n. 12/E e include le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2025.

 

 


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Precompilata 2026, dal 23 maggio al via l’assistenza straordinaria. Call center attivo anche il sabato per rispondere alle domande dei cittadini

Parte l’assistenza straordinaria del call center dell’Agenzia delle Entrate. Dal 23 maggio al 20 giugno, per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi, il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina.

In particolare, le date da segnare in calendario sono: 23 maggio, 6, 13 e 20 giugno.

 

Il calendario dell’assistenza straordinaria

 

Nelle quattro giornate di assistenza extra, dalle 9 alle 13, gli esperti dell’Agenzia offriranno supporto per la consultazione e la compilazione della dichiarazione precompilata e saranno pronti a chiarire eventuali dubbi dei contribuenti. A disposizione ci sono tre numeri: 800.90.96.96 da rete fissa; 06.97.61.76.89 da cellulare; 0039.06.45.47.04.68 dall’estero. Il servizio, dedicato all’utenza non professionale, è gestito dai consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all’iniziativa e, al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sulla qualità dell’assistenza ricevuta.

 

Precompilata, info e scadenze

 

Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida nella sezione “L’Agenzia informa”. Oltre alla clip già online, che riepiloga le principali scadenze, sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali è disponibile un video che illustra le novità 2026 e ricorda le modalità per delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare nel proprio interesse. La scadenza per l’invio del 730 è fissata al 30 settembre 2026.

Per chi utilizza “Redditi Pf” si parte nel pomeriggio di domani, 20 maggio, quando i modelli saranno disponibili per la consultazione e per integrazioni; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 maggio 2026)

 

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Precompilata 2026, aperto il canale per l’invio del 730

Nelle prime due settimane oltre 4 milioni di accessi da parte dei cittadini. L’80% ha scelto la modalità semplificata

La dichiarazione 2026 entra nel vivo. I modelli 730, disponibili in modalità consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere integrati, modificati o accettati così come proposti dal Fisco e inviati via web. Più di 4 milioni gli accessi registrati in queste prime due settimane; inoltre, tra gli utenti che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, l’80% ha scelto il 730 semplificato, che guida l’utente con un’interfaccia più intuitiva e parole semplici. Sul canale YouTube dell’Agenzia delle entrate è disponibile un nuovo video, che illustra le novità 2026 e ricorda che è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a operare online nel proprio interesse. Parte anche l’assistenza straordinaria del call center dell’Agenzia delle Entrate: dal 23 maggio e fino al 20 giugno, il servizio telefonico con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina.

 

Il gradimento da parte dei cittadini

 

In queste prime due settimane, sono stati più di 4 milioni gli accessi dei cittadini alla precompilata. Tra i contribuenti che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, quasi 8 su 10 hanno scelto il 730 semplificato (76,8%), dato in crescita rispetto a quello registrato lo scorso anno a fine campagna (60%). Lombardia in testa con più di 930mila accessi, seguita dal Lazio, con oltre 480mila consultazioni. A distanza ravvicinata Piemonte e Veneto: gli accessi registrati dal sistema sfiorano i 350mila.

 

Il calendario dell’assistenza straordinaria

 

Assistenza telefonica rafforzata per i cittadini, che potranno ricevere chiarimenti anche il sabato mattina: il 23 maggio, 6, 13 e 20 giugno, dalle 9 alle 13, gli esperti dell’Agenzia offriranno supporto per la consultazione e la compilazione della dichiarazione precompilata e saranno pronti a risolvere eventuali dubbi.

A disposizione ci sono tre numeri: 800.90.96.96 da rete fissa; 06.97.61.76.89 da cellulare; 0039.06.45.47.04.68 dall’estero.

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Guida all’invio

 

Per visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione 730, basta accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. È sempre possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area personale; in alternativa, si può inviare una Pec o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia.

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Le prossime date da ricordare

 

La scadenza per l’invio del 730 è fissata al 30 settembre 2026.

Calendario leggermente diverso per i contribuenti che utilizzano Redditi Persone fisiche: i modelli saranno disponibili in consultazione, con possibilità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, da mercoledì prossimo, 20 maggio; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 maggio 2026)

 

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730/2026 precompilato: al via la consultazione dal 30 aprile. Online il portale informativo dell’Agenzia delle Entrate dedicato e il calendario completo della campagna dichiarativa

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile 2026, è disponibile in modalità consultazione la dichiarazione 730/2026 precompilata sul sito della Agenzia delle Entrate. I contribuenti possono accedere ai modelli già predisposti sulla base dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria e delle informazioni trasmesse da soggetti terzi (datori di lavoro, enti previdenziali, banche, assicurazioni, farmacie, università).

A supporto della stagione dichiarativa è attivo il portale dedicato (Sito informativo Infoprecompilata dell’Agenzia delle Entrate) :

https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest

Si tratta di una piattaforma informativa di servizio, strutturata per accompagnare il contribuente lungo tutte le fasi della precompilata.

In particolare, il sito consente di:

  • consultare la guida operativa e istruzioni ufficiali per la compilazione del 730 e del modello Redditi PF;
  • verificare in modo puntuale date, scadenze e finestre operative (consultazione, invio, annullamento, correttivi);
  • accedere a schede tematiche sui principali oneri detraibili e deducibili (spese sanitarie, interessi mutui, istruzione, bonus edilizi);
  • comprendere il funzionamento della modalità semplificata, che consente di operare senza intervenire direttamente su quadri e righi;
  • consultare le FAQ ufficiali, con chiarimenti su casi ricorrenti e criticità applicative;
  • reperire indicazioni sui controlli, sugli effetti dell’accettazione senza modifiche e sulle responsabilità del contribuente;
  • ottenere supporto su accesso, deleghe e gestione tramite intermediari (CAF e professionisti abilitati).

La fase dispositiva prenderà avvio dal 14 maggio 2026, quando sarà possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione direttamente tramite l’applicazione web. Il termine ultimo per la trasmissione del 730 precompilato resta fissato al 30 settembre 2026.

 

Il calendario da ricordare: struttura operativa della precompilata 2026

Il calendario pubblicato sul portale non si limita a elencare le scadenze, ma delinea una sequenza logica di adempimenti che integra 730 e modello Redditi in un unico percorso dichiarativo.

 

Avvio e consultazione

 

30 aprile 2026: accesso in consultazione al 730 precompilato

14 maggio 2026: apertura invio (accettazione, modifica e trasmissione)

Fase cruciale di verifica preventiva dei dati e impostazione della dichiarazione

 

Gestione, invio e prime correzioni

 

19 maggio 2026: annullamento del 730 già inviato (una sola volta)

20 maggio 2026: accesso al modello Redditi PF precompilato

27 maggio 2026: piena operatività sul modello Redditi (invio, correttivi, modelli aggiuntivi, annullamento)

Fase di allineamento e correzione tempestiva, con interazione tra 730 e Redditi

 

Finestre di annullamento

 

22 giugno 2026: termine annullamento 730

26 giugno 2026: termine annullamento modello Redditi con F24

Ultimo presidio correttivo prima dei versamenti

 

Versamenti

 

30 giugno 2026: saldo e primo acconto (ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi)

30 luglio 2026: versamento con maggiorazione dello 0,40% (Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi)

 

Chiusura del 730 e correttivi “a favore”

 

30 settembre 2026: termine invio 730

12 ottobre 2026: comunicazione al sostituto per riduzione/azzeramento acconto IRPEF

26 ottobre 2026: 730 integrativo (tramite CAF/professionista)

 

Modello Redditi e fase finale

 

2 novembre 2026: termine modello Redditi PF (ordinario e correttivo del 730 – Dettaglio: ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730. Ultimo giorno utile per la presentazione di Redditi aggiuntivo del 730 -frontespizio e i quadri RM – Sezione IV, RS e RU))

10 novembre 2026: 730 correttivo tipo 2

30 novembre 2026: versamento secondo/unico acconto

 

Dichiarazione tardiva

1° febbraio 2027: invio modello Redditi PF tardivo (entro 90 giorni)

 

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Certificazioni Uniche 2026 e precompilata: l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulla gestione delle anomalie segnalate

Con Comunicazione di servizio del 29 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle anomalie riscontrate in alcune Certificazioni Uniche 2026, oggetto di una precedente segnalazione della CGIL al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nella lettera del 21 aprile 2026, la CGIL aveva rappresentato il rischio che una quota significativa di CU riportasse dati non corretti, con particolare riferimento alla mancata inclusione, tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, di alcune indennità erogate. Secondo la segnalazione, tale errore avrebbe potuto incidere sul calcolo della somma aggiuntiva e dell’ulteriore detrazione prevista dalla legge di bilancio 2025, con possibili effetti penalizzanti per lavoratrici e lavoratori dipendenti.

L’Agenzia delle Entrate, nella comunicazione del 29 aprile, precisa che alcuni sostituti d’imposta – datori di lavoro o enti pensionistici – hanno rilevato anomalie nelle certificazioni predisposte e hanno già provveduto alla correzione e alla ritrasmissione delle CU. In conseguenza di tali flussi rettificativi, la dichiarazione precompilata 2026 è stata già aggiornata con i nuovi dati pervenuti.

Il chiarimento arriva alla vigilia dell’apertura della precompilata 2026, disponibile in consultazione dal pomeriggio del 30 aprile 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con oltre 1,3 miliardi di dati già inseriti relativi a redditi e spese. L’invio del 730 e le eventuali modifiche saranno invece consentiti dal 14 maggio, con termine finale fissato al 30 settembre 2026.

Nel periodo antecedente al 14 maggio, la dichiarazione sarà quindi disponibile solo in visualizzazione. Qualora ulteriori sostituti d’imposta dovessero riscontrare errori nelle CU già trasmesse, dovranno procedere con l’invio all’Agenzia di una certificazione rettificativa. I contribuenti interessati saranno informati della presenza della CU rettificativa nel proprio cassetto fiscale mediante un avviso personalizzato, visibile anche nella pagina web della dichiarazione precompilata.

La comunicazione dell’Agenzia prende dunque atto della criticità segnalata e ne delimita l’impatto operativo: le CU già rettificate dai sostituti d’imposta sono state recepite nella precompilata, mentre eventuali ulteriori errori dovranno essere corretti tramite nuove certificazioni rettificative, con informativa personalizzata ai contribuenti interessati.

 

 

Comunicazione di servizio dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2026

 

In riferimento ad alcuni articoli di stampa tratti da comunicazioni istituzionali di un Sindacato e di un centro di assistenza fiscale, si precisa quanto segue.

Dal pomeriggio di domani, 30 aprile 2026, sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate la dichiarazione precompilata 2026 per tutti i contribuenti italiani con oltre 1,3 miliardi di dati su redditi e spese già inseriti.

Alcuni sostituti di imposta (datori di lavoro o enti pensionistici) nelle scorse settimane hanno rilevato delle anomalie nelle certificazioni uniche da loro predisposte e hanno immediatamente provveduto alla correzione e alla ritrasmissione delle stesse. Pertanto, la dichiarazione precompilata 2026 è stata già aggiornata con i nuovi dati pervenuti.

Fino al 14 maggio la precompilata 2026 sarà disponibile solo per la visualizzazione e nel caso in cui qualche sostituto dovesse rendersi conto di aver commesso degli errori nelle CU emesse lo stesso sostituto di imposta dovrà trasmettere all’Agenzia una certificazione rettificativa.
I contribuenti interessati saranno informati della presenza della CU rettificativa nel cassetto fiscale con un avviso personalizzato visibile nella pagina web della dichiarazione precompilata.




730/2026 precompilato: dal 30 aprile si può consultare online | Dal 14 maggio 2026 l’invio

Al via la stagione dichiarativa 2026: dal pomeriggio di giovedì 30 aprile, sul sito dell’Agenzia delle entrate, saranno disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni 730 già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.

In totale, sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. Per l’invio del 730 ed eventuali modifiche il semaforo verde è previsto per il prossimo 14 maggio, con deadline ultima al 30 settembre. Nel 2025 sono stati 5,4 milioni i 730 inviati direttamente dai contribuenti, di cui 3,2 milioni – quasi il 60% – con la modalità semplificata, che sarà disponibile anche quest’anno. Grazie a questa modalità, il cittadino non deve più orientarsi tra quadri, righi e codici, ma è accompagnato fino all’invio della dichiarazione con un’interfaccia intuitiva e parole semplici.

Tutte le regole sono definite da un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Sono in totale 1.310.002.501 le informazioni ricevute dal Fisco per la predisposizione delle dichiarazioni 2026. Anche quest’anno, il primato spetta alle spese sanitarie, con oltre 1 miliardo di documenti fiscali trasmessi. A seguire, i premi assicurativi (circa 96,5 milioni di dati) e le Certificazioni Uniche (più di 71 milioni). Rispetto allo scorso anno, crescono ampiamente i dati relativi alle spese per abbonamento al trasporto pubblico (circa 2,3 milioni, +700%): dal 2025, infatti, è obbligatorio l’invio dei dati da parte delle aziende di trasporto. In aumento anche i dati dei redditi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la vendita delle eccedenze da impianti fotovoltaici (+300%), e quelli relativi ai bonus asili (+98%). A partire dalle dichiarazioni di quest’anno, inoltre, troviamo i dati dei contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (bonus elettrodomestici), riconosciuti e comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

Le novità della Precompilata 2026

 

Al via nuove funzionalità, con l’obiettivo di offrire ai contribuenti un’esperienza sempre più agevole. Da quest’anno, la persona di fiducia ha la possibilità di ampliare il proprio raggio d’azione: ad esempio, può inviare la dichiarazione dei redditi anche se congiunta, o accedere al servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede. Tutto ciò a condizione che sia stata preventivamente abilitata ai servizi online dell’Agenzia (provvedimento del 22  settembre 2023), nel primo caso dal soggetto dichiarante e dal coniuge, nel secondo dall’erede. Un’altra novità riguarda i contribuenti con redditi superiori a 75mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto “riordino delle detrazioni”, introdotto dalla legge di bilancio 2025, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.

 

Guida alla consultazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite SPID, CIE o CNS. Il contribuente che possiede i requisiti per presentare il modello 730 potrà decidere se consultare la dichiarazione in modalità semplificata o ordinaria. Scegliendo la modalità semplificata, l’utente avrà a disposizione un’interfaccia intuitiva e facilmente navigabile, in cui sono presenti i dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta confermate o aggiornate le informazioni fiscali, queste verranno automaticamente riportate all’interno del modello dichiarativo. È sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

 

Redditi Pf: il calendario

 

Per il modello Redditi Pf, la tabella di marcia della dichiarazione precompilata segue una tempistica leggermente rimodulata a seguito delle novità apportate dal decreto “Correttivo-bis” (D.Lgs n. 81/2025, articolo 4). In particolare, la norma ha posticipato da quest’anno e a regime l’invio delle certificazioni uniche di lavoro autonomo (CUA) al 30 aprile e, di conseguenza – per consentire l’utilizzo dei dati di queste certificazioni – la messa a disposizione di Redditi Pf precompilato: i modelli saranno dunque disponibili in consultazione, con possibilità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, dal 20 maggio; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 aprile 2026)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 aprile 2026, prot. n. 128479/2026, recante: «Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 28.04.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il provvedimento regola l’accesso alla dichiarazione precompilata 2026, sia da parte del contribuente sia da parte dei soggetti autorizzati, individuando i destinatari della precompilata, i documenti accessibili, le date di messa a disposizione e le modalità di consultazione, modifica e invio. Per i contribuenti titolari dei requisiti per il modello 730 l’accesso ai documenti decorre dal 30 aprile 2026.  Il testo disciplina inoltre l’operatività di CAF, professionisti abilitati, altri incaricati della trasmissione telematica, sostituti d’imposta, eredi, rappresentanti e persone di fiducia, regola la gestione delle deleghe, lo scarico puntuale o massivo, i controlli dell’Agenzia e le misure di sicurezza sul trattamento dei dati. Nelle motivazioni vengono evidenziate le novità 2026, tra cui l’utilizzo, ai fini della precompilazione, dei dati relativi al bonus elettrodomestici comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti comunicati da INPS, nonché il differimento al 20 maggio della messa a disposizione del modello Redditi PF precompilato.

 

 

 

 

 




Università non statali: confermate le soglie di detrazione per l’anno d’imposta 2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 72 del 27 marzo 2026) il Decreto del MUR 30 dicembre 2025, che individua gli importi massimi detraibili ai fini IRPEF per le spese universitarie sostenute presso atenei non statali.

Il provvedimento conferma i limiti già fissati dal DM 20 dicembre 2024, n. 1924, garantendo continuità applicativa per l’anno d’imposta 2025.

Gli importi possono essere detratti anche nel caso di iscrizione ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello. A questi, inoltre, bisogna aggiungere la tassa regionale per il diritto allo studio.

 

In sintesi:

Nessuna revisione degli importi: restano invariati i tetti di detraibilità

Confermata la struttura per:
 – area disciplinare (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica, umanistico-sociale)
 – zona geografica (Nord, Centro, Sud e Isole)

Inclusi anche i corsi post-laurea (master, specializzazioni, dottorati)

Alcuni riferimenti operativi (anno d’imposta 2025)

Area sanitaria: fino a euro 4.100 (Nord)
Area medica: fino a euro 3.600 (Nord)
Area scientifico-tecnologica: fino a euro 3.700 (Nord)
Area umanistico-sociale: fino a euro 3.200 (Nord)
Post-laurea: fino a euro 4.100 (Nord)

Agli importi va aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio

Il decreto si inserisce nell’ambito dell’articolo 15, comma 1, lettera e), del TUIR, che limita la detrazione per le università non statali agli importi definiti annualmente dal MUR sulla base dei costi medi delle università statali.

 

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730/2026: approvati modelli, istruzioni e la circolare per la liquidazione ed il controllo | Brevi sulle principali novità

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 febbraio 2026, prot. n. 71552/2026, sono stati approvati il modello 730/2026 e i modelli dell’intera “filiera” dell’assistenza fiscale: 730-1, 730-2 (sostituto / CAF-professionista), 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo, oltre alla bolla per la consegna del 730-1, con le relative istruzioni.

 

730/2026: dubbi su compilazione, oneri e spese?

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Supporto rapido su quadri, familiari a carico, bonus edilizi, spese pluriennali, crediti d’imposta e anomalie del precompilato.

 

Con distinto un provvedimento della stessa data, inoltre, sono state approvate:

 

 

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Scadenze 730/2026: il calendario operativo

 

Contribuente

Entro 16 marzo 2026: riceve la Certificazione Unica “CU 2026” dal sostituto.

Dal 30 aprile 2026: accesso alla dichiarazione precompilata.

Entro 30 settembre 2026: termine di presentazione del 730 (telematico).

Da luglio a novembre 2026: rimborsi/trattenute in busta paga/pensione (con regole su rateazione e interessi).

 

Sostituto d’imposta 

Entro 16 marzo 2026: trasmissione “CU 2026” dipendenti e pensionati (redditi di lavoro dipendente e assimilati, ecc.) e consegna al contribuente.

Trasmissioni 730 e consegne copie/prospetti seguono finestre collegate alla data di presentazione del contribuente (con step: 15 giugno, 29 giugno, 23 luglio, 15 settembre, 30 settembre).

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Modello 730/2026 – Riepilogo Scadenze

 

Adempimento Scadenza Nota operativa
Disponibilità 730 precompilato (area dedicata AE) 30 aprile 2026 Apertura consultazione/gestione della precompilata
Presentazione 730/2026 (precompilato e, in generale, campagna 730) 30 settembre 2026 Termine ordinario di invio
Presentazione 730 integrativo 26 ottobre 2026 Termine “spostato” perché il 25/10/2026 è domenica
Gestione operativa 730 rettificativo 10 novembre 2026 Disciplina dei casi entro/oltre la data, con effetti su “senza sostituto” e flusso 730-4
Alternativa al 730 / correttiva nei termini: Modello REDDITI PF 2026 2 novembre 2026 Termine “spostato” perché il 31/10/2026 cade di sabato

 

 

Novità e punti di “attenzione” 2026

 

“Criteri di accoglimento” e controlli: più regole in circolare, più rischio scarto

 

La Circolare dei controlli del 730/2026 , riporta anche le regole di accoglimento della dichiarazione, distinguendo controlli bloccanti e confermabili: la non conformità può determinare lo scarto del file/dichiarazione, secondo la casistica.

 

Tracciato telematico: conferma XML e limite “massivo”

 

È confermato il tracciato in XML; in più, viene ribadito un vincolo operativo: ogni file telematico non può contenere più di 2.500 dichiarazioni 730/2026, pena lo scarto dell’intero file.

 

Gestione del 730 “senza sostituto”: istruzioni e coerenze bloccanti

 

La Circolare dettaglia i requisiti del 730 presentato senza sostituto (frontespizio coerente, gestione dei righi del prospetto di liquidazione, canale di assistenza, ecc.) e richiama che la non coerenza dei dati può comportare scarto senza possibilità di conferma.

 

Ampliamento del modello 730: nuove tipologie reddituali

 

Viene richiamato il percorso di ampliamento del 730 (in attuazione del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1): nel perimetro operativo del modello risultano gestibili anche fattispecie “aggiuntive” (es. monitoraggio/IVIE-IVAFE, cripto-attività – Quadro W, tassazione separata e imposte sostitutive – Quadro M, plusvalenze finanziarie – Quadro T, ecc.), con regole di versamento/rimborso allineate alla logica del “senza sostituto” in caso di debiti/crediti da queste componenti.

 

Liquidazione 2026: focus su cuneo fiscale e riordino detrazioni

 

Nella Circolare trovano spazio specifiche sezioni di calcolo/controllo che impattano direttamente su liquidazione e annotazioni, tra cui:

 

  • riduzione del cuneo fiscale / trattamento integrativo (rigo C14), con indicazioni di verifica e calcolo;
  • riordino delle detrazioni (con automatismi e/o gestione da parte del contribuente), con impatti su righi e rideterminazioni;

 

Le principali novità del 730/2026 (redditi 2025)

 

Le istruzioni del modello 730/2026 riepilogano un pacchetto di novità che impattano sul calcolo IRPEF, detrazioni familiari e gestione di specifici regimi/agevolazioni.

In sintesi:

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;

Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La de- trazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;

Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;

Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sostitutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;

Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;

Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;

Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro di-pendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;

Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;

Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono acce- dere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente;

Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;

Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;

Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli inter- venti siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;

Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%;

Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;

Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di mon- tagna” o in un comune limitrofo;

Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.

Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente pre- vista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la fa- coltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento;




Online 730, Redditi (Pf, Sp, Sc e Enc), CNM, 770, IRAP e CPB. Approvati in via definitiva tutti i modelli della stagione dichiarativa 2026

Pronti i modelli 730, 770, Redditi, Irap e Concordato preventivo biennale (Cpb) da utilizzare nella campagna dichiarativa 2026. Le versioni definitive, che seguono le “bozze” già rese disponibili da dicembre 2025, si aggiungono alla Certificazione unica (Cu) e al modello di dichiarazione annuale IVA approvati lo scorso gennaio. Si completa, così, il pacchetto dei modelli dichiarativi aggiornati che i contribuenti dovranno utilizzare quest’anno per il periodo d’imposta 2025.

 

 

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I nuovi 730 e Redditi Pf

 

I modelli 730 e Redditi Pf 2026 accolgono diverse novità, tra cui il riconoscimento di una somma variabile fino a 960 euro, fuori dalla base imponibile, per i lavoratori con redditi complessivi fino a 20mila euro, oltre a una nuova detrazione dell’imposta lorda per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro. Spazio anche alla detassazione delle somme erogate per canoni di locazione ai neoassunti a tempo indeterminato e al riordino delle detrazioni d’imposta.

 

Redditi Pf imprenditori e professionisti e società ed enti

 

I modelli e le istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le modifiche previste dal 2025, tra cui l’introduzione del nuovo regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. Nei modelli delle società di capitali, degli enti non commerciali e nel Consolidato nazionale e mondiale è stata inoltre inserita la riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20% (Ires premiale), prevista per l’anno 2025.

Approvati anche i modelli dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che sono parte integrante dei modelli Redditi.

 

Restyling anche per IRAP e 770

 

Novità anche per il modello IRAP, che accoglie la nuova disciplina di detassazione, per il 95 per cento, dei dividendi infra-UE/SEE percepiti da banche e imprese di assicurazione.

Quanto al 770, è stato inserito, nel quadro SX, un nuovo rigo per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.

 

Concordato preventivo biennale (CPB)

 

Disponibile il modello, insieme alle istruzioni, per aderire al Concordato preventivo per gli anni 2026 e 2027: in particolare, sono confermati la struttura e i contenuti dello scorso anno.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 27 febbraio 2026)

 

I modelli approvati 2026

 

Modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026” con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n.  72078/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2026, per il periodo d’imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Modello di dichiarazione “Redditi SP 2026” con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 72272/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Modello di dichiarazione “Redditi SC 2026” con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 71522/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi SC 2026”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi SC 2026», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

REDDITI 2026 – ISTRUZIONI PARTE GENERALE – Modelli REDDITI 2026 delle Società e degli Enti – REDDITI SC – REDDITI SP – REDDITI ENC

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi SC 2026”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi SC 2026”

REDDITI 2026 SC – ALLEGATO A – Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello Redditi 2026 Società di capitali

 

Modello di dichiarazione “Redditi ENC 2026” con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 72156/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi ENC 2026”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi ENC 2026”», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2026” con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 72281/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2026”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2026”», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Modello 770/2026, relativo all’anno 2025 con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 72221/2026, recante: «Approvazione del Modello 770/2026, relativo all’anno 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Modello di dichiarazione “IRAP 2026” con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 71997/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2026”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2026 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2026”», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA 2026), da utilizzare per il periodo di imposta 2025 e modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB 2026/2027) per i periodi d’imposta 2026 e 2027

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 71684 /2026, recante: «Approvazione di n. 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2025, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione e di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA 2026) per il periodo di imposta 2025 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB 2026/2027) per i periodi d’imposta 2026 e 2027»

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 72335/2026, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 71552 /2026, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2026 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2026, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, Prot. n. 72296/2026, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2026, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati», pubblicato il 27.02.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Campagna dichiarativa 2026. Pronte le bozze per 730, Redditi, Certificazione unica, 770, IVA e IRAP

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate i modelli (in bozza) da utilizzare nella campagna dichiarativa 2026.

Nel dettaglio sono stati pubblicati, in veste non definitiva: 730, Redditi, Certificazione unica (Cu), 770, IVA e IRAP (consultabili tramite i link riportati in calce alla pagina). Tra gli aggiornamenti dettati dalle novità normative spiccano i benefici per i lavoratori con reddito fino a 20mila euro o tra 20mila e 40mila euro, la detassazione delle somme erogate per canoni di locazione ai neoassunti a tempo indeterminato e il riordino delle detrazioni d’imposta. Nei modelli per le società trova inoltre spazio l’IRES premiale, cioè la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES per l’anno 2025.

 

Le novità 730, Redditi Pf e Cu

 

I modelli 730 e Redditi e la Certificazione unica 2026 accolgono diverse novità. Tra le principali, è previsto il riconoscimento di una somma variabile fino a 960 euro, fuori dalla base imponibile, per i lavoratori con redditi complessivi fino a 20mila euro, oltre a una nuova detrazione dell’imposta lorda per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro. Spazio anche alla detassazione delle somme anticipate o rimborsate dai datori di lavoro, entro il limite complessivo di 5mila euro annui, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti, a tempo indeterminato, nell’anno 2025. Tra le novità anche la modifica delle detrazioni per figli e altri familiari a carico e il riordino delle detrazioni d’imposta.

 

Redditi Pf Imprenditori e professionisti, società ed enti

 

I modelli e le istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le modifiche previste dal 2025, tra cui l’introduzione del nuovo regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. Nei modelli delle società di capitali, degli enti non commerciali e nel Consolidato nazionale e mondiale è stata inoltre gestita la riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20% (IRES premiale), prevista per l’anno 2025. Novità anche per il modello IRAP in cui è stata implementata la sezione del quadro IS, nella quale viene determinato il credito d’imposta collegato all’agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica), per dare evidenza dei trasferimenti a seguito di operazioni straordinarie.

 

Cosa cambia nel modello IVA e nel 770

 

Il modello IVA è stato adeguato alle novità normative in vigore dal 2025: per esempio, nei quadri VE e VJ trovano spazio le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore. Quanto al 770, aggiornate le note dei quadri ST e SV e inserito, nel quadro SX, un nuovo rigo per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.

(Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 19 dicembre 2025)

 

 

Modelli in bozza

Data di pubblicazione: 19 dicembre 2025

Link esterni verso:  https://www.agenziaentrate.gov.it/

 

730 2026 (bozze)

Modello 730 2026

Istruzioni per la compilazione 730 2026

 

Redditi Enti non commerciali 2026 (bozze)

Modello Enc 2026

Istruzioni per la compilazione Enc 2026

Parte generale istruzioni

 

Redditi Società di capitali 2026 (bozze)

Modello Sc 2026

Istruzioni per la compilazione Sc 2026

 

Redditi Società di persone 2026 (bozze)

Modello Sp 2026

Istruzioni per la compilazione Sp 2026

 

Consolidato nazionale e mondiale 2026 (bozze)

Modello Cnm 2026

Istruzioni per la compilazione Cnm 2026

 

IRAP 2026 (bozze)

Modello IRAP 2026

Istruzioni per la compilazione IRAP

 

IVA annuale 2026 (bozze)

Modello IVA annuale 2026

Istruzioni per la compilazione IVA annuale

Specifiche tecniche IVA annuale

 

Certificazione unica 2026 (bozze)

Modello Cu 2026

Istruzioni per la compilazione Cu 2026

Specifiche tecniche Cu 2026

 

Redditi Persone fisiche 2026 (bozze)

Modello Redditi PF 2026 (fascicolo1)

Istruzioni per la compilazione Redditi PF 2026 (fascicolo1)

Modello Redditi PF 2026 (fascicolo 2)

Istruzioni per la compilazione Redditi PF 2026 (fascicolo 2)

Modello Redditi PF 2026 (fascicolo 3)

Istruzioni per la compilazione Redditi PF 2026 (fascicolo 3)

 

770 2026 (bozze)

Modello 770 2026

Istruzioni per la compilazione 770 2026

Specifiche tecniche 770 2026




730 precompilato. Mancano solo 5 giorni alla scadenza, c’è tempo fino al 30 settembre

Volata finale per il 730 precompilato. Mancano infatti solo 5 giorni alla scadenza, fissata a martedì 30 settembre. Dai primi dati, tra i cittadini che hanno già inviato la dichiarazione in autonomia circa 6 su 10 hanno scelto la “modalità semplificata”, che offre un percorso guidato senza campi né codici. Nei giorni scorsi l’Agenzia ha inviato un memo tramite l’App “IO” per ricordare l’imminente scadenza ai contribuenti che – pur essendo già entrati nell’applicativo – non hanno ancora cliccato sul tasto “invia”.

 

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Cresce il gradimento per la “semplificata

 

Anche quest’anno, chi presenta il 730 con l’applicativo dell’Agenzia può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia che guida con parole di uso comune fino al click finale. In questo caso, non è necessario conoscere i campi della dichiarazione né i codici da indicare: è infatti il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, come validati o integrati/modificati dal contribuente. Da un primo bilancio sui 730 già trasmessi in autonomia dai cittadini, circa 6 modelli su 10 sono stati inviati in modalità semplificata: lo scorso anno, a una settimana dal termine, erano il 52%. Inoltre, sempre considerando i 730 semplificati, il 41% è stato accettato così come predisposto dal Fisco.

 

Come inviare il 730

 

Per consultare e inviare il proprio modello basta entrare nell’applicativo, disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). È possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, è disponibile un’apposita funzionalità nella propria area riservata. In alternativa, si può inviare una pec o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia. Un mese in più per il modello Redditi, che va inviato entro il 31 ottobre 2025.

 

Guide, video e assistenza a disposizione dei cittadini

 

Oltre alla guida dedicata e al sito Info e assistenza, che raccoglie tutti i contenuti utili, sul canale YouTube “Entrate in video” e sugli altri social istituzionali è disponibile un breve video che riepiloga i passi principali fino all’invio.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 settembre 2025)




Assistenza rafforzata per la precompilata 2025. Martedì 8 luglio apertura extra in 176 uffici territoriali. Call center aperto sabato 12 luglio

Assistenza straordinaria per i cittadini che vogliono inviare la dichiarazione dei redditi prima delle ferie estive: martedì prossimo, 8 luglio, 176 uffici dell’Agenzia saranno aperti per gli appuntamenti oltre il normale orario. Inoltre, il call center delle Entrate risponderà alle chiamate degli utenti anche sabato 12 luglio.

 

Assistenza potenziata negli uffici

 

L’8 luglio apertura pomeridiana straordinaria per 176 uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate in tutta Italia per offrire un’assistenza dedicata ai cittadini che necessitano di supporto per consultare, eventualmente integrare e inviare la propria dichiarazione precompilata. Il servizio è disponibile su appuntamento: basta collegarsi alla pagina di prenotazione sul sito dell’Agenzia, selezionare la voce ”dichiarazione precompilata” e scegliere l’orario. L’iniziativa è rivolta ai contribuenti non professionali, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più accessibile e personalizzato. Gli orari di apertura per la giornata sono riportati nel dettaglio nella sezione “avvisi” delle pagine regionali.

 

Sabato extra per il call center dell’Agenzia

 

Il 12 luglio, inoltre, apertura eccezionale per il call center dell’Agenzia che sarà operativo dalle 9 alle 13. Per parlare con un operatore, è possibile contattare il numero verde 800.90.96.96 da rete fissa, lo 06.97.61.76.89 da cellulare o lo 0039.06.45.47.04.68 dall’estero. Il servizio è gestito da consulenti specializzati che hanno aderito all’iniziativa e, al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sull’assistenza ricevuta.

 

Informazioni sempre disponibili online

 

Costantemente aggiornato il sito dedicato “Info e assistenza” dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2025 e le risposte alle domande più frequenti. Disponibili inoltre online una guida dedicata con tutti i passi da seguire per inviare, con o senza modifiche, la propria dichiarazione e le guide a tema sulle agevolazioni della dichiarazione 2025.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 luglio 2025)

 

Affianca l’assistenza tradizionale con l’intelligenza artificiale

Oltre ai canali ufficiali, gli abbonati a Finanza & Fisco possono utilizzare 730Pro AI, l’assistente virtuale progettato per supportare CAF, commercialisti, consulenti del lavoro e operatori fiscali nella gestione del modello 730, sia ordinario che precompilato.
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Approvati i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2025 con esito a rimborso da sottoporre a controllo

Sintesi elaborata da: 730Pro AI, l’assistente virtuale, progettato per supportare operatori fiscali, CAF, commercialisti, consulenti del lavoro e professionisti del settore tributario nella gestione e compilazione del modello 730, sia nella versione ordinaria che precompilata.

 

In attuazione dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con provvedimento prot. n. 277593 del 1° luglio 2025, l’Agenzia delle entrate ha definito i criteri per la selezione delle dichiarazioni modello 730/2025 che presentano un esito a rimborso e che saranno sottoposte a controllo preventivo.

Criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2025 con esito a rimborso per controllo preventivo:

1. Elementi di incoerenza

Sono individuati elementi di incoerenza nelle dichiarazioni con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.

Tali incoerenze si manifestano come scostamenti significativi rispetto a:

  • dati risultanti nei modelli di versamento,
  • certificazioni uniche,
  • dichiarazioni dell’anno precedente,
  • dati inviati da enti esterni,
  • dati esposti nelle certificazioni uniche.

2. Situazioni di rischio

Sono considerati elementi di incoerenza anche situazioni di rischio basate su irregolarità riscontrate negli anni precedenti.

3. Importo del rimborso

Le dichiarazioni che determinano un rimborso superiore a 4.000 euro sono soggette a controllo preventivo.

4. Modalità e tempi del controllo

Il controllo preventivo può essere effettuato in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.
Deve essere effettuato entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione se successiva.
Il rimborso spettante al termine del controllo è erogato entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione o dalla data di trasmissione se successiva.

5. Ambito di applicazione

I controlli preventivi si applicano a tutte le dichiarazioni modello 730/2025 con esito a rimborso, incluse quelle presentate tramite CAF o professionisti abilitati.

Riferimenti normativi
Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 277593/2025.

Citazione testuale dal provvedimento (estratto rilevante):

Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2025 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
È altresì considerato elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Riepilogo schematico

Incoerenze significative: scostamenti rilevanti rispetto a dati di versamento, CU, dichiarazioni precedenti, enti esterni, situazioni di rischio in base irregolarità pregresse negli anni precedenti
Importo rimborso: rimborso superiore a 4.000 euro
Modalità controllo: automatizzato o verifica documentale entro 4 mesi dalla scadenza
Erogazione rimborso: entro 6 mesi dalla scadenza o trasmissione
Ambito applicazione: anche per dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti.

Per maggiori informazioni
Per approfondimenti e aggiornamenti sulle modalità di presentazione e controllo delle dichiarazioni modello 730, si invita a consultare 730Pro AI: l’assistente virtuale, progettato per supportare operatori fiscali, CAF, commercialisti, consulenti del lavoro e professionisti del settore tributario nella gestione e compilazione del modello 730, sia nella versione ordinaria che precompilata.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate  dell’1° luglio 2025, prot. n. 277593/2025, recante: «Definizione dei criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2025 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175», pubblicato l’1.07.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




La raccolta delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2025 per le persone fisiche. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento

Pronti i vademecum dell’Agenzia per orientare i cittadini sui bonus fiscali previsti per la stagione dichiarativa 2025. Dalle spese sanitarie al mutuo prima casa, passando per i bonus per interventi edilizi, le guide forniscono informazioni complete e aggiornate su detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.

 

Le guide tematiche

 

Per rendere più semplice la consultazione, ad ogni tema della raccolta Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 è dedicato un vademecum: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, ecc. Chiudono la raccolta le guide sui bonus casa: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici e Superbonus.

 

Informazioni complete e aggiornate

 

Le guide, aggiornate con le ultime novità normative e i documenti di prassi dell’Agenzia, forniscono chiarimenti anche alla luce delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori. Previsto anche un focus sui documenti che i contribuenti devono presentare a Caf e professionisti abilitati e sulle regole che questi ultimi devono osservare nella conservazione della documentazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 giugno 2025)

 

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi.  Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento (573 pagine).

Per agevolare la consultazione, raggruppate in un unico documento le guide alle agevolazioni delle dichiarazione 2025, modello 730 e Redditi Pf.

Si tratta di 13 guide realizzate dall’Agenzia delle entrate riguardanti:

  1. Aspetti generali
  2. Spese sanitarie
  3. Interessi passivi mutui
  4. Spese istruzione
  5. Erogazioni liberali
  6. Premi assicurazione
  7. Contributi previdenziali e assistenziali
  8. Altre detrazioni e deduzioni
  9. Crediti d’imposta
  10. Recupero patrimonio edilizio
  11. Riqualificazione energetica
  12. Bonus mobili ed elettrodomestici
  13. Superbonus

 

 

Le guide recepiscono le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/Edel 27 aprile 2018, n. 7/Edel 31 maggio 2019, n. 13/Edell’8 luglio 2020, n. 19/Edel 25 giugno 2021, n. 7/Edel 7 luglio 2022, n. 24/E del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), del 31 maggio 2024, n. 12/E e include le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2024.

 

 

 




Precompilata 2025: via libera all’invio

Semaforo verde per la precompilata 2025: è ora aperto il canale per l’invio della dichiarazione 730 o Redditi. I modelli, disponibili “in sola lettura” dallo scorso 30 aprile, adesso possono essere eventualmente integrati, modificati o restituiti così come predisposti dal Fisco. Nelle prime due settimane (30 aprile-14 maggio) sono oltre 4 milioni e 200mila gli accessi registrati all’applicativo, il 25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: moltissimi cittadini, dunque, hanno utilizzato la prima finestra temporale per consultare le informazioni precaricate e tenersi pronti allo start di oggi. Per permettere a tutti di sapere quali sono i passi principali per poter visualizzare e modificare la propria precompilata, un breve video pubblicato oggi sul canale YouTube dell’Agenzia fornisce un rapido promemoria con tutte le informazioni fondamentali, dalla A di accesso alla I di invio. Coloro che non hanno dimestichezza con l’applicativo possono delegare un familiare o una persona di fiducia. In totale, sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso. La scadenza per l’invio sulla piattaforma, gestita dal partner tecnologico Sogei, è fissata al 30 settembre per il modello 730 e al 31 ottobre 2025 per Redditi Persone fisiche.

 

Via libera all’invio

 

Da oggi i contribuenti possono accedere all’applicativo, fare eventuali integrazioni/modifiche o accettare il modello senza variazioni e procedere quindi al click finale. Per chi può presentare il 730, è sempre attiva la modalità di compilazione semplificata, un’interfaccia semplice che guida l’utente alla visualizzazione e alle eventuali modifiche: non è più il cittadino a dover conoscere quadri, righi e codici, ma il sistema a inserire “al posto giusto” eventuali nuove informazioni. Da quest’anno è più ampia la platea dei potenziali utilizzatori del modello 730: le persone fisiche non titolari di partita Iva, infatti, possono utilizzare la dichiarazione semplificata anche per i redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria, che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi.

 

Come fare per… in un video dell’Agenzia

 

Oltre alla guida dedicata e al sito “Info e assistenza”, che raccoglie tutti i contenuti utili, è da oggi online sul canale YouTube “Entrate in video” e sugli altri social istituzionali un breve video che riepiloga i passi principali fino all’invio. Anche quest’anno, è possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, si può inviare una pec o ancora presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia.

 

Gli accessi nelle prime due settimane

 

Dallo scorso 30 aprile, quando i modelli sono stati resi disponibili in consultazione, a ieri, 14 maggio, sono 4.220.223 gli accessi registrati all’applicativo della precompilata 2025, circa il 25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (3.377.768). Moltissimi cittadini, dunque, hanno approfittato del primo periodo per consultare i dati e verificare se completi e corretti. Nel 2024, grazie anche alla nuova modalità di compilazione semplificata, i 730 inviati in autonomia sono stati 5 milioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 maggio 2025)

 

💡 NOVITÀ per gli abbonati a Finanza & Fisco: è disponibile 730Pro AI, l’assistente virtuale progettato per supportare CAF, Commercialisti, Consulenti nella gestione del modello 730, sia nella versione ordinaria che precompilata. Uno strumento evoluto per lavorare con più efficienza e precisione.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7/8 del 2025

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Speciale Modulistica 2025

Dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
da presentare nell’anno 2025 

 

I modelli 730/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

La nuova modulistica 2025 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 marzo 2025, prot. n. 114763/2025: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale» 

 

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 30.04.2025 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 29 aprile 2025.

Dichiarazioni precompilate 730 e Redditi PF 2025. Le regole per l’accesso e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 aprile 2025, prot. n. 193922/2025, recante: «Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2025 (aggiornata il 24 aprile 2025) contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 05/05/2024) – Allegato C al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2025, prot. n. 120707/2025, (aggiornamento al 24 aprile 2025)

 

Vedi anche:La raccolta delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024 per le persone fisiche. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento” – Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi.

 

Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento (548 pagine) (Valide per la quasi generalità dei casi per il periodo di d’imposta 2024).

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 24 E del 7 luglio 2022 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi – Parte prima – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 luglio 2022, con oggetto: Detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus – Obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria – Raccolta dei principali documenti di prassi utili per la compilazione della Dichiarazione 730 o Redditi 2022 – Parte seconda

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 19 giugno 2023, con oggetto: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte seconda. La circolare rappresenta il seguito della circolare n. 14/E del 2023 e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione II, sezione III C, sezione V e sezione VI, nel Quadro F – “Acconti, ritenute, eccedenze ed altri e nel Quadro G – “Crediti d’imposta” del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

 

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  • Classificazione dettagliata delle spese detraibili e deducibili in base ai codici onere e alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (con riferimento puntuale a circolari e normativa primaria e secondaria);
  • Analisi delle condizioni soggettive del contribuente e dei familiari a carico;
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Ogni contenuto fornito da 730Pro AI è il risultato di una ricerca mirata, con priorità a:

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Precompilate 2025 (730 o Redditi 2025). Da oggi possibile visualizzare la dichiarazione. Dal 15 maggio si parte con l’invio

Le dichiarazioni precompilate 2025 sono online. Sul sito delle Entrate sono ora disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono circa un miliardo e trecento milioni.

 

Come consultare la propria dichiarazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione (730 o Redditi, a seconda dei requisiti) basta accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. È sempre possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, si può inviare una pec o ancora presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia. Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida della collana “L’Agenzia informa”.

 

Le prossime tappe

 

A partire dal 15 maggio sarà possibile “restituire” la dichiarazione al Fisco, con o senza modifiche. Chi presenta il 730 potrà optare anche quest’anno per la versione semplificata – che non richiede la conoscenza di quadri, righi e codici -, scelta nel 2024 da oltre metà della platea. Le scadenze per l’invio sono fissate al 30 settembre per il 730 e al 31 ottobre 2025 per il modello Redditi. Le regole erano state definite in un provvedimento firmato lo scorso 23 aprile dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 30 aprile 2025)




Precompilata 2025. Dal 30 aprile modelli in consultazione, dal 15 maggio l’invio | L’invio dei 730 possibile entro il 30/9, per il modello Redditi la scadenza è il 31/10

A partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile 2025, sul sito delle Entrate saranno disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso.

A partire dal 15 maggio 2025, sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi. Anche quest’anno i contribuenti potranno optare per il 730 semplificato, che nel 2024 è stato scelto da oltre metà della platea. Con questa modalità, il cittadino non deve più conoscere quadri, righi e codici ma viene guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia intuitiva e parole semplici. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) sono ad esempio raccolti nella sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.

Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025;

scadenza il 31 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi.

 

Le regole sono definite in un provvedimento firmato ieri dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Sono 1.298.784.152 i dati ricevuti dal Fisco e precaricati nelle dichiarazioni 2025. Le spese sanitarie si confermano in testa alla classifica con oltre 1 miliardo di documenti fiscali trasmessi. Seguono i premi assicurativi (più di 98 milioni di dati), le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi (quasi 75 milioni) e i bonifici per ristrutturazioni (10 milioni e mezzo). Rispetto al 2024, grande incremento per le ristrutturazioni condominiali (quasi 7 milioni e mezzo di dati, +32%), le erogazioni liberali (2 milioni e ottocentomila, +13%) e per le spese scolastiche (8 milioni e mezzo), universitarie (4 milioni) e per gli asili nido (oltre mezzo milione).

 

Le novità di quest’anno

 

Per rendere ancora più agevole l’adempimento dichiarativo, sono state riviste e migliorate alcune funzionalità a disposizione dei contribuenti: ad esempio, la scelta del sostituto d’imposta e il passaggio dalla compilazione con la modalità semplificata a quella con il metodo ordinario. In linea con le previsioni del decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024), poi, sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria. Novità anche per gli eredi, che prima potevano effettuare l’invio esclusivamente in prima persona: da quest’anno il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede è stato reso fruibile anche a tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Tra i dati utilizzati per l’elaborazione, quest’anno i contribuenti troveranno anche i proventi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per la cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici per uso domestico. Significative novità anche per la dichiarazione modello Redditi Persone fisiche. Per i soggetti IVA in regime di vantaggio e forfetario, ad esempio, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche – trasmesse tramite lo SDI – e dai corrispettivi giornalieri inviati nel corso dell’anno saranno accostati alle informazioni precompilate. Con apposita delega, l’accesso ai dati precompilati del modello Redditi Persone fisiche è ora consentito, oltre che ai professionisti e ai Caf dipendenti e pensionati, a tutti gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, come ad esempio Caf imprese, avvocati o revisori.

 

Come scegliere il 730 semplificato

 

Una volta che il contribuente accede al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, potrà visualizzare i dati all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate, saranno riportate in automatico all’interno del modello.

 

Come visualizzare la propria dichiarazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere le varie operazioni fino all’invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 24 aprile 2025)

 

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 aprile 2025, prot. n. 193922/2025 – Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

 




La raccolta delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024 per le persone fisiche. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi.  Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento (548 pagine).

Per agevolare la consultazione, raggruppate in un unico documento le guide alle agevolazioni delle dichiarazione 2024, modello 730 e Redditi Pf.

Si tratta di 13 guide realizzate dall’Agenzia delle entrate riguardanti:

  • Aspetti generali
  • Spese sanitarie
  • Interessi passivi mutui
  • Spese istruzione
  • Erogazioni liberali
  • Premi assicurazione
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Altre detrazioni e deduzioni
  • Crediti d’imposta
  • Recupero patrimonio edilizio
  • Riqualificazione energetica
  • Bonus mobili ed elettrodomestici
  • Superbonus

Nel documento riportato l’elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta.

 

Le guide recepiscono le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/Edel 27 aprile 2018, n. 7/Edel 31 maggio 2019, n. 13/Edell’8 luglio 2020, n. 19/Edel 25 giugno 2021, n. 7/Edel 7 luglio 2022, n. 24/E del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), e includono le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2023.

 

 




Risposte a quesiti precompilata 2024. Nella circolare il dietrofront sulla possibilità del ravvedimento dell’invio della CU oltre i termini

Pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 31 maggio 2024 con le risposte alle domande formulate dagli operatori sulla dichiarazione dei redditi. Sono illustrate, in particolare, questioni concernenti l’utilizzo, la compilazione e l’apposizione del visto di conformità, in relazione al modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730/2024”) e sono fornite precisazioni concernenti alcuni oneri detraibili, con l’obiettivo di dare agli uffici uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. Vengono fornite istruzioni sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Alcuni quesiti riguardano, inoltre, i versamenti minimi delle imposte sostitutive.

La circolare, tra l’altro, scioglie i dubbi sulla fruibilità di alcuni casi specifici del credito d’imposta “prima casa under 36” e sull’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti.

Nel documento di prassi evidenziato che il legislatore, ha “ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio. Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 6/E del 2015.

Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi”.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 31 maggio 2024, con oggetto: DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE 2024 (730/2024 e Pf 2024), p.i. 2023 – Istruzioni relative alla compilazione e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023 – Risposta a quesiti  – Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato – Compilazione del QUADRO W – Redditi di capitale di fonte estera – Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti – Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario – Individuazione del valore delle cripto-attività – Versamenti minimi imposte sostitutive – Rilascio del visto di conformità – QUADRO L (Sezione II – Dati relativi alla rivalutazione dei terreni) – QUADRO L (Sezione III – Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva) – QUADRO W (Redditi di capitale di fonte estera) – Documentazione spese Superbonus al 90% – Detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’IVA per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa under 36” – Ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti




Precompilata 2024. Il call center dell’Agenzia delle entrate attivo anche domani 1°giugno e sabato 15 giugno

Un supporto in più dedicato ai cittadini che desiderano avere maggiori informazioni o assistenza per consultare e inviare la propria dichiarazione dei redditi precompilata. Il call center dell’Agenzia delle Entrate sarà attivo, in aggiunta ai consueti orari (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17), anche sabato 1° e sabato 15 giugno dalle 9 alle 13. L’iniziativa mira a potenziare il servizio di assistenza telefonica dell’Agenzia in questa prima fase della stagione dichiarativa.

 

Assistenza extra per due sabati di giugno

 

Call center attivo, dunque, domani 1°giugno e sabato 15 giugno, nella fascia oraria 9-13. Per entrare in contatto con un esperto del Fisco basterà comporre il numero verde 800.90.96.96 da rete fissa, lo 06.97.61.76.89 da cellulare o lo 0039.06.45.47.04.68 dall’estero. Il servizio è curato dai consulenti telefonici delle Entrate che hanno aderito all’iniziativa ed è rivolto esclusivamente ai cittadini. Al termine della chiamata sarà anche possibile esprimere, in forma anonima, un giudizio sull’assistenza ricevuta.

 

Informazioni utili anche online

 

Sempre aggiornato il sito dedicato Info e assistenza dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti. Disponibili inoltre sul sito delle Entrate una guida dedicata con tutti i passi da seguire per inviare, con o senza modifiche, la propria dichiarazione e le guide a tema sulle agevolazioni della dichiarazione 2024. Infine, un video pubblicato sul canale istituzionale YouTube illustra in pillole le modalità per accedere e le principali date da ricordare. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 maggio 2024)




Agevolazioni della dichiarazione 2024. Online le guide del Fisco sui bonus fiscali per i contribuenti

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi. Sono alcune delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024, da oggi online sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo i cittadini possono avere a disposizione, con informazioni complete e aggiornate, tutto ciò che occorre per beneficiare dei vari sconti fiscali di cui è possibile usufruire.

 

Le guide recepiscono le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/Edel 27 aprile 2018, n. 7/Edel 31 maggio 2019, n. 13/Edell’8 luglio 2020, n. 19/Edel 25 giugno 2021, n. 7/Edel 7 luglio 2022, n. 24/E del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), e includono le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2023.

 

Una “guida” per ogni argomento

 

Per agevolare la consultazione, ad ogni tema della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024” è dedicata una guida: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, ecc. Chiudono la raccolta le guide tematiche sui diversi bonus casa: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili e superbonus.

 

Informazioni complete e aggiornate a portata di click

 

Le guide, al passo con le novità normative e i documenti di prassi dell’Agenzia, forniscono chiarimenti anche alla luce delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori. Previsto anche un focus sui documenti che i contribuenti devono presentare a Caf e professionisti abilitati e sulle regole che questi ultimi devono osservare nella conservazione della documentazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 maggio 2024)

 




Dichiarazione precompilata 2024, si parte con l’invio

Dichiarazioni 2024, ok all’invio. I modelli precompilati, disponibili in sola consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, con o senza modifiche.

Debutta quest’anno la nuova modalità di compilazione semplificata per aiutare i cittadini a orientarsi con più facilità tra i dati del 730 e fare click in autonomia. Un video sul canale YouTube dell’Agenzia illustra le novità, mentre una nuova guida spiega come accedere, eventualmente integrare i dati e procedere fino all’invio. La scadenza è fissata al 30 settembre per chi presenta il 730 e al 15 ottobre 2024 per chi, invece, utilizza il modello Redditi. Per visualizzare e inviare la dichiarazione occorre entrare nella propria area riservata con Spid, Cie o Cns. In alternativa, è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia.

 

Ok all’invio, parte il nuovo 730 semplificato

 

È ora aperto il canale per l’invio. Dopo aver visualizzato la propria dichiarazione, disponibile dallo scorso 30 aprile in semplice consultazione, i contribuenti possono adesso entrare nell’applicativo e procedere a eventuali integrazioni/modifiche o accettare e trasmettere il modello così come predisposto dal Fisco. Chi ha i requisiti per presentare il 730 può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia più facile da navigare grazie alle nuove sezioni famiglia, casa, lavoro, spese. In questo caso, dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserirli automaticamente all’interno del modello. Altra novità 2024 è la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

 

Info e scadenze, come orientarsi online

 

Tutte le informazioni utili per i cittadini sono raccolte in una guida online sul sito dell’Agenzia, mentre un nuovo video pubblicato sul canale istituzionale YouTube illustra in pillole le modalità per accedere e le date da ricordare.

Sempre aggiornato, inoltre, il sito dedicato Info e assistenza dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti. Anche quest’anno chi preferisce può delegare un familiare o un’altra persona di sua fiducia a operare online nel suo interesse: è possibile richiedere l’abilitazione in videochiamata con un funzionario del Fisco o facendo click nell’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta di abilitazione presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.

 

I dati 2024

 

Spese sanitarie, premi assicurativi, certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, interessi sui mutui nella top five dei dati precaricati dal Fisco, che ammontano quest’anno a circa 1 miliardo e 300 milioni. Tra le novità 2024, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista” che si aggiungono alle voci già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 maggio 2024)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2024

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Speciale Modulistica 2024


Dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale

 

I modelli 730/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni

Modelli e Istruzioni

 

 

Le principali novità del modello 730/2024

La nuova modulistica 2024 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472/2024: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2024 (aggiornata il 19 aprile 2024)

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2024 contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 29/04/2024) – Allegato C al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68478/2024, aggiornamento al 19 aprile 2024

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 22.04.2024 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 19 aprile 2024.

 

Vedi anche:

Dichiarazioni precompilate. Disponibili online, invio dal 20 maggio

Precompilata ai nastri di partenza con il nuovo 730 semplificato. Dal pomeriggio di domani, martedì 30 aprile, saranno online in …

Presentazione delle Comunicazioni di richiesta dei 730 Precompilati

Dal 30 aprile è possibile trasmettere i file contenenti le Richieste dei 730 Precompilati (CRP24).

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2024 la versione 1.0.0 del 30/04/2024 relativa al modulo Controlli Comunicazione Richiesta Precompilata 730 2024 (codice fornitura: CRP24).

 

Vedi anche, le circolari (nn. 14/E e 15/E del 19 giugno 2023), che contengono le linee guida per contribuenti, Caf e professionisti abilitati relative alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.. Il documenti diffusi sotto forma di circolari tengono conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente allanno d’imposta 2022 (validi, per la quasi generalità dei casi, per il periodo di d’imposta 2023).

Le circolari, fanno seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 25 giugno 2021, n. 7/E, del 7 luglio 2022 n. 24del 25 luglio 2022, n 28.

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 24 E del 7 luglio 2022 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi – Parte prima – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 luglio 2022, con oggetto: Detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus – Obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria – Raccolta dei principali documenti di prassi utili per la compilazione della Dichiarazione 730 o Redditi 2022 – Parte seconda

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 19 giugno 2023, con oggetto: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte seconda. La circolare rappresenta il seguito della circolare n. 14/E del 2023 e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione II, sezione III C, sezione V e sezione VI, nel Quadro F – “Acconti, ritenute, eccedenze ed altri e nel Quadro G – “Crediti d’imposta” del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

 

Spese sanitarie. Online un nuovo aggiornamento alla Guida per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

 

 

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Le principali novità del modello 730/2024

Pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il comunicato 23 aprile 2024 per l’aggiornamento delle istruzioni e del modello 730/2024 (link il testo integrale del comunicato correttivo).

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del nuovo 730/2024 per l’anno d’imposta 2023 “aggiornato”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472/2024:

Nel nuovo modello trovano spazio diverse novità. Di seguito le quelle più rilevanti.

 

Ampliamento dell’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato “Modello 730”.

 

Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF.

In particolare, è ora possibile presentare il 730:

  • per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

 

 

  • per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;

 

 

  • assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).

 

 

L’ampliamento del modello 730 è stato previsto dall’art. 2 del Decreto legislativo dell’8 gennaio 2024 n. 1 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2024, pag. 291), cd. Decreto Adempimenti, secondo il quale: «A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello

Pertanto, dall’anno di imposta 2023, in attuazione della citata disposizione è possibile dichiarare con il modello 730 anche i redditi derivanti da investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggioIVIE/IVAFE, i dati per l’imposta relativa alle cripto attività (Quadro W), i dati relativi alla Rivalutazione dei Terreni (Sez. II del Quadro L) nonché i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti (Sez. III del Quadro L).

Con riferimento alle suddette imposte sostitutive, le modalità di pagamento delle imposte a debito e di rimborso delle imposte a credito è analogo a quanto previsto per le imposte principali nel caso di modello 730 presentato in modalità “senza sostituto d’imposta.

In particolare, nel caso in cui dalla liquidazione delle nuove imposte sostitutive emerga un debito, si rimanda alle disposizioni contenute nel comma 2 dell’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il quale prevede che «se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Nel caso invece, dalla liquidazione delle nuove imposte sostitutive emerga un credito, si rimanda alle disposizioni contenute nel comma 3 del citato articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il quale prevede che «nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.»

Più nel dettaglio, in attuazione del citato articolo 2 del Decreto Adempimenti, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472 – avente a oggetto l’approvazione del modello di dichiarazione semplificato “730/2024”, relativo ai redditi dell’anno 2023 – consente, pertanto, agli utilizzatori del modello 730 di dichiarare:

— la rivalutazione dei terreni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, il cui valore è stato rideterminato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, come modificato dall’articolo 1, commi 108 e 109, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (c.d. “Legge di bilancio 2023”) – Quadro L – Sez. II righi L6 e L7;

i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva ai sensi dell’articolo 18 del TUIR (Quadro L – Sez. III rigo L8);

— per le finalità di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (c.d. “Monitoraggio fiscale”), i dati riguardanti gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché l’ammontare dei relativi versamenti dovuti a titolo di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e di imposta sulle cripto-attività.

Per effetto di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del decreto Adempimenti, inoltre, i soggetti che hanno la facoltà di presentare il modello 730, anche qualora per gli stessi sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con le stesse modalità finora previste solo per i contribuenti privi di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, indicate all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Si ricorda che detti soggetti hanno la facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, oltre che avvalendosi del sostituto d’imposta, anche:

— tramite i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

— tramite gli intermediari e gli altri soggetti abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

— direttamente, tramite i servizi telematici relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, quindi, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 possono ora:

— richiedere direttamente all’Agenzia delle entrate l’eventuale rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi; ovvero

effettuare il pagamento dell’importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno, mediante il modello di versamento unificato F24.

L’utilizzo diretto dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate relativi alla dichiarazione dei redditi “precompilata”, inoltre, consente al contribuente di avere a disposizione la delega di pagamento degli eventuali importi da versare, con facoltà per lo stesso di confermare o modificare e trasmettere la delega per mezzo del medesimo applicativo.

 

Si ricorda, che come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2024, non può essere presentato un modello 730 integrativo, salvo il caso di integrativo di tipo 2 presentato per modificare i dati relativi al sostituto d’imposta, qualora nel modello 730 originario che si intende integrare ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo, siano stati compilati uno o più dei seguenti quadri o righi della dichiarazione:

  • Quadro W
  • Rigo L8 del quadro L
  • Rigo C16 del quadro C

  

In questo caso per integrare il modello 730/2024 già presentato deve essere utilizzato il modello RPF/2024 integrativo.

 

 

 

Inoltre, è stato previsto che, per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall’insieme delle imposte sostitutive (quadri L, W e Mance di cui al rigo C16 del quadro C) dovute sui predetti redditi, si utilizzino prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l’eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali Regionali e Comunali, e Cedolare Secca.

In particolare nelle istruzioni si legge: “Nel caso di 730 precompilato o ordinario in cui siano presenti anche redditi da attività lavorative nel settore turistico (rigo C16) e/o da rivalutazione terreni (righi L6-L7) e/o di capitale soggetti a imposizione sostitutiva (rigo L8) e/o da investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W):

  • se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un debito, il Caf o il professionista:
    • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
    • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

  • se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un credito, la parte di credito non destinata a essere utilizzata in compensazione nel modello F24 è rimborsata direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.;
  • per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall’insieme delle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, al rigo L8 del quadro L e al quadro W, il soggetto che presta l’assistenza fiscale provvede a utilizzare prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l’eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca.  In caso di presentazione del modello 730 in forma congiunta l’utilizzo dei crediti in compensazione con modello F24 in caso di debiti derivanti dalle predette imposte sostitutive avviene separatamente per il Dichiarante e per il Coniuge”.

 

Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia

 

Gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730. Gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma  comunque tenuti alla compilazione del prospetto “Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello, possono adempiere a tale obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio.

 

Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello Redditi Persone fisiche

 

Si ricorda che i contribuenti che presentano il Mod. 730/2024 devono, inoltre, presentare:

  • il quadro RM del Mod. Redditi Persone fisiche 2024 se hanno percepito nel 2023:
    • interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva (prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni);
    • indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
    • proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;
    • redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. Redditi Persone fisiche 2024, non possono però usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del Mod. Redditi Persone Fisiche 2024;

 

  • il quadro RT del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024, se nel 2023 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito e da coloro che hanno realizzato plusvalenze da cripto attività.

Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2023 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2023 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni) e i dati relativi al valore normale delle cripto attività;

  • il quadro RU e, ove necessario in relazione alla tipologia del credito d’imposta utilizzato, anche il quadro RS del Modello REDDITI Persone fisiche 2024 da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2023 hanno usufruito di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.

 

I quadri RM, RU, RS e RT devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Mod. REDDITI 2024.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. REDDITI Persone fisiche 2024.

 

Detrazioni per i figli a carico

 

Per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2022, pag. 418).

Si ricorda che l’art. 12 del TUIR, nella sua formulazione in vigore dal 1° marzo 2022, prevede per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, una Detrazione Teorica pari a 950 per ciascun figlio di età superiore o uguale a 21 anni.

 

 

La detrazione teorica, che definiamo Detrazione_Teorica_New, deve essere rapportata al numero di mesi indicati nella casella di colonna 10 (se 21 anni o più) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale” presente nel prospetto dei familiari a carico) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.

Ad esempio, se nel prospetto è presente un solo figlio a carico per l’intero anno (colonna 5 uguale a 12) con casella D barrata, nella misura del 50% e lo stesso ha compiuto 21 anni nel corso del mese di settembre 2023, il prospetto dei familiari a carico dovrebbe risultare così compilato:

Col. 5 mesi a carico = 12

Col. 7  % = 50

Col. 10 = 4

La detrazione teorica considerando il periodo settembre-dicembre, è la seguente: (950 x 4/12) x 50/100 = 316,66 x 50/100 = 158,00

 

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a carico. Si ricorda che a seguito dell’introduzione dell’istituto della cedolare secca e delle nuove disposizioni relative alle mance del settore turistico-Alberghiero, la norma prevede che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo per determinare le detrazioni per carichi di famiglia. Pertanto, al fine del calcolo delle detrazioni, in luogo del reddito complessivo si deve fare riferimento all’importo riportato nel rigo 137 del mod. 730-3 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali).

 

Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante operare come di seguito indicato.

1. calcolare: Reddito di riferimento = rigo 137 mod. 730-3 – rigo 12 mod. 730-3

2. determinare il numero di figli a carico desumendolo dal prospetto dei familiari a carico con riferimento ai codici fiscali presenti nei righi nei quali è stata barrata la casella F, F1 o D e risulta compilata la casella di col. 10, tenendo conto che se uno stesso codice fiscale è presente in più righi esso deve essere conteggiato una sola volta.

3. calcolare Incremento = ( numero di figli – 1 ) x 15.000

4. calcolare Quoziente New =

(95.000 + Incremento) – Reddito di riferimento
(95.000 + Incremento)

 

Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero;
– Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

 

Se nel prospetto dei familiari a carico non è presente per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, seguire le indicazioni fornite nel paragrafo “Determinazione della detrazione spettante” della Circolare per la liquidazione del Modello 730/2024.

Se, invece, nel prospetto dei familiari a carico è presente per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, seguire le indicazioni fornite nel paragrafo “Determinazione della detrazione nel caso di coniuge mancante” della Circolare per la liquidazione del Modello 730/2024.

 

 

Nuova Disciplina della tassazione del lavoro sportivo

 

Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.

Questo perché, dal 1° luglio 2023, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, «i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00».

L’art. 36, comma 6-ter, primo periodo, del D.Lgs. n. 36 del 2021 prevede che al «al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente».

Inoltre, l’art. 51 (rubricato: «Norme transitorie»), al comma 1-bis, del D.Lgs. n. 36 del 2021, prevede che «Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000.».” A tal proposito, vedi quanto chiarito dalla Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 474 dell’11 dicembre 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2023, pag. 2315)

Si forniscono le indicazioni operative per recepire i trattamenti tributari connessi alle novità introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Lo schema, tratto dalla circolare per la liquidazione del Modello 730/2024, riporta in estrema sintesi i principali quadri e campi dei modelli di dichiarazione CU/2024, 730/2024 e RPF/2024 che identificano le diverse fattispecie reddituali e che risultano coinvolti nel trattamento tributario del lavoro sportivo alla luce delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Nello schema viene riportata anche una breve descrizione del relativo trattamento tributario.

 

 

 

Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione

 

Le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5% (cfr. l’art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

 

Una nuova sezione per detassare le mance

Somme assoggettate ad imposta sostitutiva

La nuova Sezione VII – Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione del Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – va compilata dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di esercizi si veda l’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) del settore privato che hanno percepito somme a loro destinate a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate.

Rigo C16 – Tassazione agevolata mance

 

 

Il rigo C16 può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art. 5, legge 25 agosto 1991, n.287) del settore privato che nel 2023 hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell’anno d’imposta 2022 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d’imposta assoggetta le mance a una tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento.

Questa tassazione agevolata può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 25 per cento della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. La parte eccedente il menzionato limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risulta compilato il punto 652Mance assoggettate ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2024 e il punto 653Imposta sostitutiva” o il punto 654 “Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.

Il contribuente può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria le mance percepite che invece il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva (punto 652 della Certificazione Unica 2024 compilato). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto;

b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva le mance percepite che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 654 della Certificazione Unica 2024 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2022 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 000 euro. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti ammontari (entro il limite massimo dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna 2 del  rigo in esame di tutti i moduli compilati) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 5 per cento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 29 agosto 2023, Par 1, in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

L’importo delle mance assoggettato ad imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

 

Le istruzioni per compilare la Sezione VII

 

L’indicazione nel rigo C16 delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14.

 

Colonna 1 (Reddito settore turistico): indicare l’importo indicato nel punto 651 della Certificazione Unica.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l’importo indicato nel punto 655 della Certificazione Unica.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l’importo indicato nel punto 652 della Certificazione Unica.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l’importo indicato nel punto 653 della Certificazione Unica.

Colonne 5 (Tassazione ordinaria) e 6 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 5 e 6 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite va effettuato solo sul primo modulo compilato.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato queste somme ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria.

 

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

  • colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande;
  • colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.

 

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

  • colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
  • colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

 

Colonna 7 (Assenza requisiti): se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, nel caso di tassazione agevolata delle mance, ad esempio, perché nell’anno precedente sono state percepite somme superiori ad importo 50.000 euro) barrare la presente casella.

 

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (Quadro C, Rigo C4 – Somme per premi di risultato e welfare aziendale)

 

È ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Possono fruire della tassazione agevolata per le somme percepite per premi di risultato e welfare aziendale i lavoratori dipendenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2022 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.

Dall’anno d’imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall’anno d’imposta 2017 sono d’importo complessivamente non superiore a 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2024).

Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati dopo il 24 aprile 2017.

Se l’azienda nel corso del 2023 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2024) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017 e ancora vigenti, il limite per fruire della tassazione agevolata è di 4.000 euro.

Considerato che la nuova disposizione (l’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che, per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all’articolo 1, comma 182, della L. n. 208 del 2015 sia ridotta al 5 per cento) dispone solo la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, si ritiene che alla stessa possano applicarsi le istruzioni già fornite con le circolari dell’Agenzia delle entrate 7 marzo 2024, n. 5, 29 marzo 2018, n. 5, e 15 giugno 2016, n. 28, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

 

 

 

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa (Quadro C, Sezione VI – Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa, Rigo C15)

 

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.  La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l’anno d’imposta 2023 essa è pari a 571 euro (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2023)

 

 Altre novità del modello 730/2024

 

Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;

 

Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;

 

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;

 

Credito d’imposta mediazioni:  è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;

 

Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;

 

Credito d’imposta contributo unificato:  è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice;

 

Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari:  è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

 

Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022.

 

Vedi anche:

Dichiarazioni precompilate. Da domani modelli disponibili online, invio dal 20 maggio

Spese sanitarie. Online un nuovo aggiornamento alla Guida per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

 




Dichiarazioni precompilate. Da domani modelli disponibili online, invio dal 20 maggio

Precompilata ai nastri di partenza con il nuovo 730 semplificato. Dal pomeriggio di domani, martedì 30 aprile, saranno online in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale le informazioni trasmesse per la stagione 2024 sono circa 1 miliardo e 300 milioni. Con il nuovo 730 semplificato il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Dopo aver accettato o modificato i dati – operazioni che si potranno compiere dal prossimo 20 maggio – sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello. Altra novità di quest’anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi. Le regole sono definite in un provvedimento (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2024, prot. n. 210954/2024) firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Sono circa 1 miliardo e 300 milioni (1.270.674.831) i dati ricevuti dal Fisco e pre-caricati nelle dichiarazioni 2024. Nella top five delle occorrenze svettano come sempre le spese sanitarie (oltre 1 miliardo di documenti fiscali), i premi assicurativi (98 milioni di dati), le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi (75 milioni), i bonifici per ristrutturazioni (10 milioni) e gli interessi sui mutui (9 milioni). Tra le novità di quest’anno, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista”, quelli inviati dagli infermieri pediatrici e quelli relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Tutte voci che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

 

Arriva il 730 semplificato

 

Una volta che il contribuente accede al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, potrà visualizzare i dati (sia quelli utilizzati che non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”.

Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20 maggio), saranno riportate in automatico all’interno del modello.

 

Filo diretto con l’Agenzia anche per rimborsi e pagamenti

 

Da quest’anno chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

 

Dichiarazione precompilata anche per i titolari di partita IVA

 

Da quest’anno anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.

Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.

 

Come visualizzare la propria dichiarazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns.

Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Da quest’anno si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti. Infatti il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini IVIE e IVAFE).

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 29 aprile 2024)




Spese sanitarie. Online un nuovo aggiornamento alla Guida per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

Online la Guida aggiornata che scioglie i dubbi dei contribuenti detrazioni e deduzioni per spese sanitarie. Il vademecum pubblicato dalle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa “medica” che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf.

Nella Guida evidenziato che dal 1° gennaio 2020 la detrazione del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, è fruibile soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Tuttavia, il versamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (sia in convenzione con il SSN che in regime privato).
Gli elenchi delle strutture sanitarie private accreditate sono pubblicati (e annualmente aggiornati) sui siti delle Regioni.

Link alla Guida delle Entrate alle agevolazioni fiscali per le spese sanitarie – Aggiornamento ottobre 2023

Link alla Guida delle Entrate alle agevolazioni fiscali per le spese sanitarie – Aggiornamento maggio 2021

 

Per maggiori dettagli sulle spese sanitarie e i mezzi di ausilio delle persone con disabilità si consiglia la consultazione della “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” :

 

L’Agenzia delle entrate aggiorna la guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

 

 

 




Modello 730/2023: termine ultimo fissato a lunedì 2 ottobre 2023

Ancora due settimane per inviare il 730/2023: la scadenza è fissata a lunedì 2 ottobre 2023. Entro questa data i contribuenti possono trasmettere la dichiarazione online, dopo averla eventualmente integrata e modificata.

Sono più di un miliardo e 300 milioni i dati utilizzati quest’anno dall’Agenzia per predisporre i modelli e semplificare l’adempimento per i cittadini: si va dalle spese sanitarie ai premi assicurativi, dalle spese scolastiche alle certificazioni uniche trasmesse dai datori di lavoro, dagli interessi passivi sul mutuo ai contributi previdenziali. Chi ha poca dimestichezza con l’applicativo web o non ha la possibilità di usarlo in prima persona, può ancora delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata (visualizzarla, accettarla o modificarla e inviarla nel proprio interesse).

 

Dall’accesso all’invio in pochi passi

 

Per accedere alla dichiarazione basta entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta all’interno dell’applicativo web si può visualizzare il modello precompilato e consultare nel dettaglio gli importi già inseriti per confermarli oppure, tramite la funzione “Compilazione assistita”, modificarli e inserirne di nuovi in modalità guidata. Un video-tutorial, online sul canale YouTube dell’Agenzia, spiega i passi fondamentali per procedere all’invio, mentre il sito dedicato “info730” raccoglie tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti.

Sul sito delle Entrate è inoltre disponibile la guida La dichiarazione precompilata 2023. Il 730 precompilato deve essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre per il modello Redditi (e per il modello Redditi correttivo del 730) c’è tempo fino al 30 novembre 2023.

 

Come delegare una persona di fiducia

 

Chi vuole autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare sulla propria dichiarazione online ha ancora tempo per attivarsi: l’abilitazione può essere richiesta in modo facile e immediato dalla propria area riservata o prenotando una videochiamata con un funzionario dell’Agenzia. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Per saperne di più, basta seguire il tutorial dell’Agenzia – che spiega anche come accedere in qualità di erede – o consultare la guida L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Il paniere di informazioni pre-caricate dall’Agenzia supera quest’anno 1,3 miliardi: oltre un miliardo di dati relativi a spese sanitarie, 99 milioni di premi assicurativi, 73 milioni di certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni di bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni di dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni relativi a spese scolastiche. Per le dichiarazioni 2023 sono state inoltre considerate le spese per canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”: tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi (contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e per gli asili nido, ecc). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 settembre 2023)

 

Si ricorda che il 26 giugno 2023 è stata pubblicata la circolare n. 17/2023 che raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 (Parte terza).

La circolare rappresenta il seguito delle circolari 19 giugno 2023, nn. 14/E e 15/E, e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonusBonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

 

 




730 precompilato 2023. Invio, modifica e compilazione da oggi online. L’Agenzia delle entrate spiega come fare in autonomia e come delegare una persona di fiducia

Tutto pronto per l’invio delle dichiarazioni 2023: è ora ufficialmente aperto il canale per presentare il 730 o Redditi. Due nuovi video-tutorial, pubblicati sul canale YouTube dell’Agenzia, illustrano i passi per l’invio della dichiarazione precompilata (link al video) e le modalità per autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione (link al video).

Dalle spese sanitarie a quelle per le ristrutturazioni passando per le rette scolastiche e molti altri oneri che danno diritto a sconti fiscali: oltre un miliardo e 300 milioni i dati ricevuti a sistema per predisporre i modelli di quest’anno e semplificare l’adempimento per i cittadini. Da quest’anno, inoltre, è possibile affidare la propria dichiarazione a un familiare o una persona di fiducia con una semplice delega online o in videocall.

 

Ok all’invio

 

È adesso aperto il canale per inviare i modelli 2023: i contribuenti potranno quindi accettare il 730 così com’è o integrare la dichiarazione (730 o Redditi) e procedere al click finale di invio.

Per accedere al servizio disponibile in area riservata sul sito dell’Agenzia è possibile utilizzare le credenziali Spid, la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Un video tutorial, disponibile canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, spiega passo dopo passo come procedere. Online anche una guida aggiornata con le info più utili per muoversi all’interno della procedura. Anche il sito di assistenza dedicato www.infoprecompilata.it è ricco di informazioni e contenuti sulle principali novità e le scadenze della stagione 2023. Il termine ultimo per inviare il 730 è il 2 ottobre, mentre per Redditi ci sarà tempo fino al 30 novembre 2023.

 

Delega online o in videocall per il familiare o la persona di fiducia

 

Da quest’anno chi preferisce può delegare un familiare o un’altra persona di sua fiducia a operare online nel suo interesse in maniera ancora più semplice: è possibile richiedere l’abilitazione in videochiamata con un funzionario del Fisco o facendo click nell’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, già dallo scorso anno è possibile inviare una pec o presentare la richiesta di abilitazione presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Un tutorial dedicato illustra le modalità per delegare la persona di fiducia.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Oltre un miliardo di dati relativi a spese sanitarie, 99 milioni di premi assicurativi, 73 milioni di certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni di bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni di dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni relativi a spese scolastiche. Il paniere di informazioni pre-caricate dall’Agenzia supera quest’anno 1,3 miliardi. New entry 2023, tra le altre, le spese per canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”. Tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie e per gli asili nido. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’11 maggio 2023)

 

Per saperne di più:

Il sito di informazione e assistenza

La guida sulla dichiarazione precompilata 2023

Il video di presentazione della precompilata 2023

Il video-tutorial sui passi fondamentali per l’invio

Il video-tutorial sulle modalità per conferire la delega a una persona di fiducia

 

Agenzia delle entrate – Servizi on-line

Abilitazione delle persone di fiducia. Per l’accesso e la fruizione dei servizi online dell’Agenzia delle entrate pronto un nuovo modello di richiesta per i soggetti che agiscono in nome e per conto di altri

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2023, prot. n. 130859/2023: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 concernente l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia»

Dichiarazione 730 precompilata – Destinatari e modalità di accesso

Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2023 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 131884/2023: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»