SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2 del 2025
In questo numero:
– Gli approfondimenti –
Le prove costituende e costituite, la decisione, gli elementi e i mezzi (di prova), i presupposti (non più di fatto). La nuova L. n. 212 del 2000 è oltremodo chiara, tuttavia merita un approfondimento
di Alvise Bullo e Elena De Campo
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta con imposta sostitutiva del 10%
di Marco Orlandi
Il trattamento tributario delle indennità e dei c.d. gettoni di presenza corrisposti dalle federazioni nazionali di medicina (F.I.M.M.G., F.I.M.P.) per lo svolgimento delle attività istituzionali
di Dario Festa
– Giurisprudenza –
– Corte Suprema di Cassazione:
• Sezioni tributarie:
Avviso di accertamento – Motivazione e diritto alla difesa –
Integrazione dell’atto impositivo lacunoso. Inammissibile in giudizio – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 1755 del 24 gennaio 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione – Motivazione insufficiente – Illegittimità – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie – Mancanza di una dettagliata indicazione delle fatture poste alla base dei recuperi – Mancata allegazione di fatture poste alla base dell’avviso di accertamento non individuate con numero e nominativo – L’omessa indicazione di elementi che ne consentano l’individuazione (delle fatture), unitamente alla mancata allegazione, determina un vizio di motivazione dell’atto impositivo che non può essere sanato mediante una successiva integrazione in sede processuale – Affermazione – Condizioni – Prova “di resistenza” che ostensione dei documenti indicati nell’atto impugnato, e ad esso non allegato, ha influenzato (avrebbe potuto influenzare) l’esito dell’accertamento – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212»
– Prassi –
Agenzia delle Entrate
Distacco del personale – Rilevante ai fini IVA anche senza “mark-up”
Come cambiano le regole IVA per i distacchi di personale
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 38 del 18 febbraio 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Distacchi e/o prestiti di personale – Personale dipendente di una società distaccato presso altra – Imponibilità – Abrogazione dell’art. 8 comma 35, della L. 11/03/1988, n. 67 – Art. 16-ter del D.L. 17/09/2024, n. 131, conv., con mod., dalla L. 14/11/2024, n. 267 – Art. 30 del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276»
Comunicazione ex ante al GSE per gli investimenti Industria 4.0 effettuati dal 30 marzo 2024
Credito d’imposta “Transizione 4.0”. Il punto sugli obblighi comunicativi
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 7 marzo 2025: «INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – Monitoraggio degli incentivi fiscali legati ai Piani Transizione 4.0 e 5.0 – Differenti modalità di comunicazione in base al periodo in cui vengono effettuati gli investimenti, se antecedente o meno alla data di entrata in vigore del DL n. 39/2024 – Investimenti realizzati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (30 marzo 2024) – Crediti d’imposta, destinati a supportare gli investimenti in beni strumentali e le attività di ricerca e innovazione -Comunicazione preventiva – Necessità – Per investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il beneficiario del credito deve inviare una comunicazione preventiva con i relativi dettagli e, a seguire, un’ulteriore comunicazione a investimento completato – Art. 6, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67»
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti
Incentivi agli investimenti 2025
Principali agevolazioni alla luce della Legge di bilancio 2025 e incentivi agli investimenti sostenibili
Strumento operativo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 5 marzo 2025
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
Co.Co.Co., professionisti senza cassa e collaboratori sportivi – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2025
Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2025 per gli iscritti alla Gestione separata
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 27 del 30 gennaio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2025 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2025 – Art. 2, comma 26, della L 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120»
Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2025
Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2025
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 38 del 7 febbraio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2025 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»
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