In Gazzetta Ufficiale il D.L. Semplificazioni 2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 143 del 21 giugno 2022, il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali». Il provvedimento entra in vigore il 22 giugno 2022.

Il testo del decreto-legge consta 47 articoli ripartiti in 3 titoli:

  • il Titolo I (articoli 1-26) reca semplificazioni e proroghe fiscali;
  • il Titolo II (articoli 27-41) prevede modifiche alla procedure di incasso e pagamento presso la tesoreria dello stato in materia economico-finanziaria e sociale;
  • il Titolo III (articoli 42-47) reca misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e disposizioni finanziarie e finali.

Tra i numerosi interventi sui termini fiscali, si segnala:

  • la proroga della presentazione LIPE del secondo trimestre al 30 settembre 2022 (art. 3, comma 1);
  • la possibilità di prorogare l’autodichiarazione Aiuti Covid (art. 35);
  • la proroga presentazione dichiarazione IMU 2021 (art. 35, comma 4).

Link al testo del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali».




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2022

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Commenti

 

Il nuovo Patent box e la deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo (inerenti all’ottenimento di un titolo di privativa industriale)
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Civili

 

Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale – Conseguenze

 

Ripianamento delle perdite. Responsabilità per la mancata convocazione dell’assemblea e natura del termine per la ricostituzione del capitale eroso

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – 1 – Ordinanza n. 2984 del 1° febbraio 2022: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Società a responsabilità limitata – Perdite della società – Perdita rilevante di capitale – Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale – Convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori – Assemblea – Provvedimenti ex art. 2482-ter c.c. – Adozione – Termine decadenziale – Esclusione – Conseguenze – Artt. 2482-ter e 2484, comma 1, n. 4 c.c.»

 

  • Sezioni Tributarie

 

Decadenza dall’esercizio del potere di accertamento – Effetti sui rimborsi

 

Gli effetti preclusivi della decadenza dal potere accertativo attengono unicamente alle imposte dovute. Il Fisco può sempre contestare la richiesta di rimborso

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 9559 del 24 marzo 2022: «RIMBORSI – Credito d’imposta esposto in dichiarazione – Provvedimento dell’Amministrazione finanziaria – Mancata adozione – Scadenza dei termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Cristallizzazione del diritto del contribuente – Esclusione – Gli effetti preclusivi della decadenza dall’accertamento riguardano le sole imposte dovute – Rifiuto di rimborso per mancata prova dei versamenti – Legittimità – Decorso dei termini di accertamento – Irrilevanza – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Accertamenti e controlli – Diritti e garanzie del contribuente

 

Osservanza del termine dilatorio di 60 giorni anche dopo l’accesso presso il Commercialista tenutario delle scritture contabili del contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 10352 del 31 marzo 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, della Legge n. 212 del 2000 – Accesso fuori dalla sede aziendale presso il professionista tenutario delle scritture contabili del contribuente – Applicabilità – Sussistenza – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

La sanzione dell’invalidità dell’avviso di accertamento emesso “ante tempus” rispetto al termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12 dello Statuto del contribuente alla luce delle recenti sentenze della Cassazione

 

Accesso in loco sfociato in un PVC dell’imposta di registro asseritamente evasa. Anche per la riqualificazione come cessione di azienda di una serie di operazioni negoziali si applica al termine dilatorio di 60 giorni di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 12412 del 19 aprile 2022: «IMPOSTA DI REGISTRO – Attribuzioni e poteri degli uffici – Statuto del contribuente – Estensione delle prerogative dell’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale – Avviso di accertamento – Contraddittorio endoprocedimentale – Contestazioni in tema di imposta di registro – Rispetto del termine dilatorio – Necessità – Fondamento – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 53-bis, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Rinunzia all’eredità – Effetti retroattivi

 

La rinuncia all’eredità prevale sulla “definitività” della pretesa impositiva. Non può considerarsi soggetto passivo il chiamato all’eredità che ha rinunciato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 11832 del 12 aprile 2022: «SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Disposizioni generali – Delazione dell’eredità – Chiamato all’eredità – Avviso di accertamento dell’imposta di successione – Omessa impugnazione – Successiva rinuncia all’eredità legittimamente esercitata – Efficacia retroattiva – Conseguenze – Rinunzia all’eredità – Effetti (devoluzione) – Retroattività – Debiti tributari del “de cuius” – Chiamato all’eredità rinunciante – Soggetto passivo dell’imposizione – Esclusione – Fondamento – Conseguenze -Art. 521 c.c. – Art. 7, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346»

 

Gli orientamenti della Corte Suprema sull’accettazione di eredità e la sua rinuncia. Focus sui riflessi sui debiti tributari

 

Rinuncia al credito del socio nei confronti della società – Rilevanza del cd. “incasso giuridico”

 

Rinuncia ai crediti (Tfm amministratore) da parte dei soci: dalla Corte di Cassazione altra conferma della tesi dell’“incasso giuridico”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 12222 del 14 aprile 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) – Credito nei confronti della società – Rinuncia – Rinuncia al trattamento di fine mandato da parte degli amministratori soci in qualità di persone fisiche – Regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia – Ritenuta alla fonte da parte della società – Ragioni – Rinuncia al TFM equivale all’incasso (c.d. giuridico) dell’indennità – Art. 25, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 17, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUL REDDITO – Credito del socio nei confronti della società – Rinuncia – Rilevanza del cd. “incasso giuridico”»

 

Diritto alla detrazione IVA – Condizioni

 

Fabbricato (A2) utilizzato come studio. Detrazione IVA ammessa con la prova dell’utilizzo professionale dell’immobile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 13259 del 28 aprile 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazioni – Immobile acquistato in comproprietà dal contribuente di fatto utilizzato come ufficio (studio legale) iscritto in catasto con categoria A/2 (civile abitazione) – Detraibilità – Condizioni – Prova dell’inerenza e strumentalità del bene acquistato rispetto all’attività professionale/imprenditoriale – Necessità – Artt. 19 e 19-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Divieto sanzioni sproporzionate

 

Le sanzioni devono essere proporzionate alla violazione commessa. In caso contrario, spetta al giudice tributario la rideterminazione anche disapplicando la norma nazionale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 14908 dell’11 maggio 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Infrazioni alla normativa doganale – Sanzioni doganali – Principio di proporzionalità – Rideterminazione delle sanzioni – Potere del giudice nazionale – Sanzione prevista dall’art. 303 del D.P.R. n. 43 del 1973 eccessiva ed irrispettosa dei principi dell’Unione europea in tema di proporzionalità delle sanzioni – Conseguenze – Disapplicazione per incompatibilità con il diritto dell’Unione europea – Ammissibilità – Art. 303, del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 (TULD)»

 

Prassi

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 66 del 9 giugno 2022: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2022-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

 

Legislazione

 

Bonus edilizi – Modifiche alle disposizioni attuative

 

Approvato il nuovo provvedimento delle Entrate che aggiorna le regole per la cessione dei bonus edilizi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022, prot. n. 202205/2022: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022»

 

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Piattaforma cessione crediti. Dall’Agenzia delle entrate nuovo aggiornamento della guida

La guida illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

All’attualità, attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto- legge n. 34 del 2020);
  • del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021).

La Piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità. La Piattaforma è composta da quattro funzioni:

  1. Monitoraggio crediti
  2. Cessione crediti
  3. Accettazione crediti/sconti
  4. Lista movimenti

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento giugno 2022

vedi anche:

La guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento Aprile 2021

 




Tutte le novità su aliquote e agevolazioni nel settore del gas

Iva ridotta sulle somministrazioni di gas, taglio dell’imposta sul metano per autotrazione, contributi per le imprese “gasivore” e non. Sono alcuni dei temi contenuti nella circolare n. 20/E di oggi, che illustra le novità in tema di aliquote IVA e crediti d’imposta nel settore del gas, previste dai decreti Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), Energia (D.L. n.17/2022), Ucraina (D.L. n. 21/2022) e Aiuti (D.L. n. 50/2022).

 

Iva “morbida” per le forniture di gas metano

 

Il decreto Energia ha previsto la proroga di un ulteriore trimestre della riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Prevista anche una riduzione temporanea, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, dell’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, che scivola dal 22% al 5%.

 

Il credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale

 

Lo stesso decreto Energia ha introdotto, per il secondo trimestre 2022, un contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta, poi elevato al 20% dal decreto Ucraina e da ultimo al 25% dal decreto Aiuti, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “gasivore”, per garantire loro una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo del gas naturale. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap. Il decreto Aiuti ha di recente esteso l’agevolazione anche al primo trimestre 2022 nella misura del 10%.

 

I requisiti per accedere all’agevolazione

 

Per poter fruire del beneficio è necessario che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato, rispettivamente, per quanto riguarda le spese sostenute nel primo trimestre 2022, come media riferita all’ultimo trimestre del 2021, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre del 2019 e, per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022, come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e del 25% delle stesse spese relative al secondo trimestre 2022.

Per le imprese “non gasivore” (diverse da quelle a forte consumo di gas naturale), laddove abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019, è previsto un credito d’imposta pari al 25% della spesa per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno in corso.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 giugno 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 16 giugno 2022, con oggetto: ALIQUOTA IVA AGEVOLATA NEL SETTORE DEL GAS. – CREDITO D’IMPOSTA PER “IMPRESE PER L’ACQUISTO DI GAS – Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Primi chiarimenti.




Agenzia delle entrate. Gli indirizzi operativi per le attività 2022

Servizi più efficienti e dialogo online grazie agli strumenti messi in campo durante la pandemia e ora potenziati. Dagli appuntamenti programmati in ufficio alle videocall, dal telefono ai servizi via web, l’Agenzia delle Entrate punta a migliorare l’assistenza ai cittadini e accelerare l’erogazione di rimborsi e contributi a fondo perduto, per restituire alla collettività la liquidità necessaria. Sono alcuni degli input agli uffici contenuti nella circolare n. 21/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, che illustra gli indirizzi operativi nelle diverse aree di attività: servizi, consulenza, prevenzione, contrasto all’evasione, contenzioso. L’azione di promozione dell’adempimento spontaneo, prioritaria per la riduzione del tax gap, sarà intensificata con l’incremento delle lettere di invito a mettersi in regola, che hanno la funzione di segnalare in via bonaria possibili anomalie e consentire ai contribuenti di rimediare a un eventuale errore o dimenticanza tempestivamente e senza aggravi.

 

Servizi più semplici online

 

“Far evolvere sempre più in senso digitale il modello dell’assistenza”, offrendo servizi online nuovi o ulteriormente potenziati, in modo da ridurre progressivamente l’esigenza di recarsi presso gli uffici. In questo quadro si inserisce il nuovo modello di accoglienza delle Entrate: accesso programmato all’orario concordato e senza code, mentre è operativo dallo scorso mese di febbraio il nuovo servizio di videocall, che consente di dialogare con un esperto dell’Agenzia direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc. Potenziata anche l’assistenza telefonica, per soddisfare un maggior numero di utenti e gestire anche gli approfondimenti legati a richieste provenienti da altri canali (come webmail e Civis) mentre i servizi “agili”, ovvero quelli erogati via email o pec, messi in campo durante il periodo emergenziale, lasceranno via via spazio a servizi online e videocall. È infine pienamente operativo l’applicativo “Consegna documenti e istanze”, che consente di inviare documentazione agli uffici dell’Agenzia via internet, in maniera semplice e veloce tramite un canale aperto h24.

 

Si accelera sui rimborsi

 

Trattare tempestivamente le richieste di rimborsi e contributi a fondo perduto, per immettere liquidità nel tessuto economico e contribuire allo sviluppo dell’economia del Paese, è “un obiettivo strategico e un servizio essenziale” per l’Agenzia. Lo sviluppo dei processi di semplificazione e digitalizzazione contribuirà al taglio dei tempi di erogazione. Particolare attenzione sarà prestata alla lavorazione dei rimborsi richiesti con la presentazione del modello 730, ma anche i rimborsi Iva potranno guadagnare in celerità grazie alla possibilità per l’Agenzia di interrogare direttamente i “dati fattura integrati” per ottenere la documentazione necessaria alla trattazione della pratica. Quanto alle modalità operative, la lavorazione dei rimborsi dovrà essere eseguita quanto più possibile con soluzioni volte a limitare gli spostamenti fisici da parte dei contribuenti o dei loro rappresentanti, utilizzando non solo la posta elettronica, posta certificata o raccomandata, ma soprattutto i canali di colloquio disponibili tramite i servizi telematici.

 

Comunicazioni di reminder e controlli anti-frode

 

Con l’obiettivo di ridurre il tax gap, in linea con le indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo 2022-2024 e coerentemente con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si darà ulteriore impulso, da una parte, alle comunicazioni per agevolare l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e, dall’altra, alle attività di controllo. In particolare, le comunicazioni saranno supportate anche da nuovi strumenti di data analysis. Lo sviluppo di analisi del rischio, capacità di selezione e uso delle banche dati consentirà all’Agenzia di indirizzare l’attività sul contrasto dei fenomeni a più elevata pericolosità fiscale. Particolare attenzione sarà rivolta alle frodi, attuate sia attraverso l’utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta che l’accesso illegittimo ai contributi a fondo perduto e ai ristori destinati agli operatori colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. Ci sarà in ogni caso spazio al dialogo e alle forme di interlocuzione con il contribuente durante tutte le fasi del controllo: nello svolgimento delle attività istruttorie, gli uffici assicureranno il ricorso generalizzato al contraddittorio preventivo, privilegiando l’utilizzo degli strumenti a distanza e minimizzando il più possibile l’impatto delle attività per i contribuenti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 giugno 2022)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 20 giugno 2022, con oggetto: AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – AGENZIA DELLE ENTRATE – CONTROLLI E VERIFICHE – Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti




Contenimento dei prezzi e delle tariffe dell’energia. Pronte regole, codici tributo e Faq per il Contributo straordinario contro il caro bollette

Pronte le regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico finalizzato ad alleggerire i costi di energia e gas a beneficio di famiglie e imprese. Si tratta, in particolare, del contributo a titolo solidaristico straordinario previsto dal Decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022) a carico dei soggetti che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Con un provvedimento del 17 giugno 2022 firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA), sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di pagamento del contributo. Il versamento deve essere effettuato, per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, utilizzando i codici tributo istituiti con separata risoluzione (di seguito riportata).

 

Come si determina il contributo

 

La base imponibile su cui calcolare il contributo è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è invece dovuto se l’incremento è inferiore al 10%. Ai fini del calcolo si considera il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto dell’Iva, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022)

Vedi anche la Faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate che arricchiscono le indicazioni fornite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, Prot. n. 221978/2022, attuativo dell’articolo 37, del Decreto “Ucraina” (D.L. n. 21/2022) che lo ha istituito.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, prot. n. 221978/2022: «Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza», pubblicato il 17.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il testo della risoluzione del Agenzia delle entrate n. 29 del 20 giugno 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 – Articolo 37 del D.L. 31/03/2022, n. 21, conv., con mod., dalla L. 20/05/2022, n. 51 (Decreto Ucraina) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, prot. n. 221978

 

L’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Il comma 5 del citato articolo 37 prevede, tra l’altro, che il contributo è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono stati definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “2710” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – ACCONTO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • “2711” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – SALDO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • “1939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette- INTERESSI – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • “8939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette- SANZIONE – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.




Commercialisti,  prorogare il termine dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi

Lettera di De Nuccio a Mef e Agenzia delle Entrate: “Più tempo per consentire ai contribuenti e ai commercialisti che li assistono di effettuare l’adempimento senza affanni e con la dovuta diligenza professionale”  

 

Disporre il differimento del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza il 30 giugno.

E’ la richiesta formulata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia, Daniele Franco, e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. 

I commercialisti chiedono “un intervento che disponga, con il necessario anticipo rispetto all’attuale scadenza, la proroga al 20 luglio 2022 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, con possibilità di versamento delle stesse entro il 20 agosto 2022 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”. Il rinvio, è spiegato nella missiva, viene richiesto “al fine di consentire ai contribuenti e ai commercialisti che li assistono di effettuare l’adempimento senza affanni e con la dovuta diligenza professionale, nell’ottica di favorire la compliance e razionalizzare il calendario fiscale”.   

De Nuccio sottolinea anche come “quest’anno l’attività di elaborazione e compilazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, funzionale al calcolo del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2021 e del primo acconto relativo al periodo d’imposta 2022, è in considerevole ritardo a causa, tra l’altro, di alcune contingenze che hanno imposto il differimento della messa a disposizione degli strumenti necessari per l’adempimento. Innanzitutto, i correttivi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2021 al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria, sono stati approvati con decreto del 29 aprile 2022, pubblicato il 13 maggio 2022 sulla G.U.  Soltanto a partire dal 4 maggio scorso – spiega – gli studi professionali hanno potuto inviare all’Agenzia delle entrate le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate ISA 2022”, indispensabili per il calcolo degli importi dovuti da ciascun contribuente per migliorare eventualmente il proprio punteggio di affidabilità fiscale”   

A ciò si è aggiunge che “le dichiarazioni precompilate sono state pertanto rese disponibili a partire dal 23 maggio 2022 (invece che dal 30 aprile) ed è stato possibile modificare e inviare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione (730 e Redditi) o accettare senza modifiche il modello 730 precompilato soltanto dallo scorso 31 maggio. Circostanze che hanno avuto ripercussioni anche sul lavoro delle software house che hanno dovuto ritardare il rilascio agli studi professionali degli applicativi necessari per l’elaborazione delle dichiarazioni”.   

De Nuccio ricorda inoltre come “in questi primi mesi del 2022 è proseguita l’attività di supporto che i commercialisti hanno assicurato durante l’intero periodo emergenziale al fine di permettere a imprese, lavoratori e famiglie colpiti dalla pandemia l’accesso alle molteplici forme di sostegno che hanno alleviato gli effetti conseguenti sia alle misure di lockdown che al rallentamento brusco e generalizzato dell’economia”

Il presidente dei commercialisti invita infine a “tener conto anche degli ulteriori adempimenti ordinariamente in scadenza nel mese di giugno – tra cui, solo per citarne alcuni, quelli ai fini IMU, IVA e delle ritenute e contributi”.  

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 17 giugno 2022)




Il Cdm approva il decreto-legge per le semplificazioni fiscali

 

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (decreto-legge)

 

Link al testo del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali».

 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 15 giugno 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.

Nel dettaglio, si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730. Vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.

Il testo introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili; sono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. Vengono inoltre ampliati i casi di esonero dalla presentazione del cosiddetto “esterometro”, il documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro.

E’ semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, con l’invio delle relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU.

Per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell’imposta. Sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull’economia.




Il Ddl governativo sulla riforma della Giustizia tributaria approda al Senato

E’ stato presentato al Senato il Disegno di legge, di iniziativa governativa, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636).

Con tale intervento il Governo, considerato l’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il PNRR.

Nel merito il disegno di legge governativo, che consta di 4 articoli:

  • prevede la professionalizzazione dei magistrati tributari, attraverso il reclutamento di un giudice tributario, selezionato per concorso. Fino al compimento del percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare i giudici onorari (togati e non) presenti nelle Commissioni tributarie, che rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature;
  • interviene sulla disciplina del processo tributario, inserendo nel giudizio di merito di primo e secondo grado la prova testimoniale; l’istituto della conciliazione su iniziativa del giudice; una specifica disciplina per l’appello di alcune sentenze del giudice monocratico;
  • introduce l’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione da parte delle Commissioni tributarie;
  • istituisce un Ufficio ispettivo presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e un Ufficio del Massimario presso l’organo di autogoverno.

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) e dal Ministro della giustizia (Cartabia), trasmesso al Senato, recante: recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)

 

La ratio del DdL sulla riforma della giustizia tributaria

Link al testo della relazione illustrativa del disegno di legge, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)

La relazione tecnica del DdL sulla riforma della giustizia tributaria

Link al testo della relazione tecnica del disegno di legge, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)

Il DdL sulla riforma della giustizia tributaria

Link al testo del Disegno di legge, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)




Bonus 200 euro. Prime istruzioni Inps

Con messaggio n. 2397/2022, (di seguito riportato) l’Inps impartisce le prime istruzioni sul bonus 200 euro che dovrà essere corrisposto a luglio ai dipendenti. Tale indennità una tantum di 200 euro, i relazione solo ai dipendenti, è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, «di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18»

 

Vedi anche il successivo messaggio Inps del 21 giugno 2022, n. 2505, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Messaggio n. 2397/2022 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Precisazioni

 

Nel messaggio chiarito che i datori di lavoro, in mancanza di dichiarazione contraria da parte dei dipendenti, devono erogare il bonus insieme alla retribuzione del mese di luglio, e poi compenseranno il relativo importo in Uniemens .

Il bonus spetta a ciascun lavoratore subordinato una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro.

Possono accedere all’indennità di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:

  • rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
  • trattamenti di fine rapporto;
  • emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
  • assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
  • indennità di accompagnamento.

 

Il bonus una tantum da 200 euro è fiscalmente esente.

L’indennità da 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno.

In entrambi i casi sarà l’INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.

Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, imponibile ai fini previdenziali, pari a 2.692 euro.

L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.

Di seguito, il testo completo del Messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022.

 

 

Vedi anche il documento “Bonus 200 euro, un percorso a ostacoli per le imprese” della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Il documento interpretativo analizza le principali novità introdotte dagli articoli 31, 32 e 33 del D.L. n. 50/2022.

In allegato, la dichiarazione articolo 31 d.l. n. 50/2022 indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
(link al sito: https://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2022/FS/Approfondimento_FS_20220609.pdf)

 

 

 

Testo completo del Messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM  – Lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

 

 

1. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Quadro normativo

 

Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto, all’articolo 31, comma 1, che: «Ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18».

Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per l’esposizione del relativo credito, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens. Per gli aspetti applicativi relativi all’indennità in esame e per l’indennità erogata direttamente dall’INPS ai soggetti di cui all’articolo 32 del medesimo decreto-legge si rinvia a una successiva circolare.

L’articolo 31 citato dispone che l’indennità «è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia» Uniemens.

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, «di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18»

Al riguardo, si osserva che il medesimo articolo 31 individua i beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro nei «lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità».

Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, sopra richiamato, e quindi al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

La misura agevolativa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, trova applicazione – mese per mese – per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro. Al riguardo si rinvia alla circolare n. 43/2022.

Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo articolo 31 è previsto che: «L’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro».

Pertanto, il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio. Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

Come anticipato, ai sensi del comma 4 dell’articolo 31 in commento, l’erogazione dell’indennità una tantum genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile, ai sensi dell’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni di seguito riportate.

 

2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum

 

2.1 Sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

 

I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “07/2022”;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

 

2.2 Sezione <PosPA> del flusso Uniemens

 

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità a essi erogata, dovranno compilare l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 07;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

 

2.3 Sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

 

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.

 

3. Istruzioni contabili

 

Gli oneri per l’indennità una tantum prevista dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, sono carico dello Stato e saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – GAZ – Gestione oneri vari.

Tale indennità verrà anticipata ai beneficiari dai datori di lavoro e sarà recuperata utilizzando in sede di denuncia contributiva mensile il codice elemento “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, come illustrato nel precedente paragrafo 2.1.

A tale fine, si istituisce il seguente conto:

GAZ30141 – per rilevare l’indennità una tantum corrisposta ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce Uniemens – art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Lo stesso conto verrà utilizzato per la rilevazione delle indennità una tantum corrisposte ai dipendenti iscritti alle Gestioni dei dipendenti pubblici e ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno regolati dalla Direzione generale.

Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale    

Vincenzo Caridi

Allegato n. 1

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione I
Codice conto GAZ30141
Denominazione completa Indennità una tantum corrisposta ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto – art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
Denominazione abbreviata

 

Validità e Movimentabilità

INDENN.UNA TANTUM LAV.DIP.-ART.31 C.1 DL50/2022 DM

 

Mese 06 Anno 2022 /M. P10




L’OIC ha approvato in via definitiva il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative”

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato gli emendamenti ai principi contabili nazionali necessari a disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. Dato il novero limitato delle modifiche, già sottoposte a consultazione, OIC ha preferito intervenire con emendamenti ai principi generali piuttosto che emanare un principio contabile ad hoc. Il risultato dell’intervento normativo sarà quello di dirimere le incertezze interpretative nella redazione dei bilanci delle società mutualistiche, un segmento tutt’altro che trascurabile dell’economia italiana.

Nel merito, la novità principale è legata al trattamento contabile dei ristorni. Il ristorno è un istituto tipico delle società cooperative e rappresenta l’attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo scambio tra soci e cooperativa. L’assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato divergenze nella prassi. Alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico; altre, invece, contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci come una distribuzione di utili.

Su questo tema, l’OIC ha optato per una soluzione principle-based facendo perno sull’esistenza, o meno, di un’obbligazione derivante dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio. In mancanza di un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, questo sarà contabilizzato al pari di una distribuzione di utile. Diversamente, se l’atto costitutivo, lo statuto o il regolamento prevedono un obbligo, il ristorno sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore (OIC 28).

Gli altri punti affrontati negli emendamenti riguardano:

  • la classificazione nel capitale sociale delle società cooperative delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa previste dalla Legge 59/1992 (OIC 28);
  • le modalità di impairment test per le cooperative che tengono conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve (OIC 9);
  • le specifiche indicazioni da inserire in nota integrativa ex 2513 e 2545-sexies del codice civile (OIC 12). Sul punto l’OIC ha ritenuto di confermare la prassi già consolidata che vede le società cooperative rientranti nella categoria delle micro-imprese e che non redigono la nota integrativa, fornire le informazioni in calce allo stato patrimoniale.

(Così, comunicato stampa Oic – Organismo italiano di contabilità del 9 giugno 2022)




Approvato il nuovo provvedimento Entrate che aggiorna le regole per la cessione dei bonus edilizi

L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto che per gli interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, sono state definite le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, in base alla legislazione all’epoca vigente.

Successivamente, l’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, modificato in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è intervenuto sull’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo:

  • la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  • che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Inoltre, l’articolo 14 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Tanto premesso, viste le novità introdotte dalle richiamate disposizioni successivamente intervenute, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 202205 del 10 giugno 2022 sono state aggiornate le regole per la cessione dei bonus edilizi, alla luce dei sopra citai interventi normativi. Aggiornata anche la piattaforma telematica per comunicare le cessioni dei crediti per gestire la tracciabilità e il divieto di cessione parziale delle rate annuali dei bonus edilizi.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022, prot. n. 202205/2022, recante: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022», pubblicato il 10.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Vedi anche:

 

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Tutte le novità nel nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti -Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Decreto MiTE del 14/02/2022»

In appendice il testo aggiornato degli artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77




Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Con circolare n. 66 del 9 giugno 2022, l’Inps ha fornito le “ulteriori” istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nella circolare, l’Istituto previdenziale, oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, ricorda che l’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2021, pag. 1387), ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

Il versamento dei contributi previdenziali

 

La circolare, si sofferma sulla determinazione dei contributi che devono essere versati e sulla rateizzazione che interessano gli iscritti alle gestioni previdenziali Artigiani, Commercianti e Gestione separata, soprattutto per quel che riguarda la contribuzione a percentuale dovuta in base al reddito conseguito nel 2021.

I versamenti a saldo ed in acconto dovuti a titolo di contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa, compilando la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

 

La rateizzazione dei contributi

 

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2021 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2022.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2022-PF”.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2022 (entro il 30 novembre 2022).

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 66 del 9 giugno 2022, con oggetto : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2022-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

 

Vedi messaggio Inps n. 2413 del  14 giugno 2022 con oggetto: errata corrige circolare n. 66  del  9  giugno  2022.  Gestioni speciali  artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Compilazione del  Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022.

Con riferimento alla circolare n. 66 del 9 giugno 2022 si comunica  che  al paragrafo 2.2  “Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS”, al punto “Calcolo del contributo dovuto”, per mero errore materiale, nel penultimo capoverso è stato riportato un valore errato anziché l’aliquota corretta pari al 25,98% (cfr. la circolare n. 12/2021).

Si è pertanto provveduto a modificare la frase come segue: “Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota (24% e/o 25,98%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria”.

 

 

 

 

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2022

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Commenti

 

Il giudicato/“risultato” penale nel processo tributario può avere non pochi punti di contatto: spunti di riflessione
di Alvise Bullo, Elena De Campo e Fabio Gasparini

La sola iscrizione ad un Albo professionale non è una condizione sufficiente a qualificare la prestazione come abituale
di Dario Festa

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Agevolazioni nel settore dell’edilizia – Visto, attestazione e utilizzo dei crediti

 

 

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Tutte le novità nel nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti -Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Decreto MiTE del 14/02/2022»

In appendice il testo aggiornato degli artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77

 

 

Legislazione

 

 

Riversamento “spontaneo” credito di imposta
Sanatoria bonus ricerca e sviluppo

 

Indebito utilizzo credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S). Per il riversamento “spontaneo”, istanza entro il 30 settembre 2022 e versamento entro il 16 dicembre 2022. Approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di sanatoria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022: «Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146»

 

Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

 

Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello per il credito nelle ZLS e la restituzione degli aiuti in eccesso

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, prot. n. 193276/2022: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022»

 

 

 

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5 per mille 2021. Pubblicati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi

Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi per la destinazione del 5 per mille dell’anno finanziario 2021 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Si tratta di oltre 72mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è consultabile online, nell’area tematica “5 per mille”, insieme agli importi attribuiti.

 

5 per mille: i numeri del 2021

 

L’elenco degli ammessi comprende in totale 72.738 enti, suddivisi per categoria. Anche quest’anno in cima alla classifica si trovano gli enti del volontariato (52.162), seguiti da associazioni sportive dilettantistiche (11.854), enti impegnati nella ricerca scientifica (528), enti che operano nel settore della sanità (106), enti dei beni culturali e paesaggistici (146) ed enti gestori delle aree protette (24). Nell’elenco figurano anche 7.918 Comuni, a cui sono destinati 14,9 milioni di euro.

 

Le preferenze dei contribuenti, il volontariato in cima alle preferenze

 

In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2021 distribuirà nel complesso quasi 507milioni di euro agli oltre 72mila enti ammessi. In testa, come settore, si conferma il volontariato, destinatario di oltre 331milioni. Il secondo settore è la ricerca sanitaria, premiata con oltre 76milioni di euro, mentre al terzo posto si trova un altro settore collegato alla ricerca, quella scientifica, al quale saranno destinati nel complesso 66,2 milioni di euro. Seguono i Comuni (14,9 milioni di euro), le associazioni sportive dilettantistiche (15,4 milioni), gli enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (con oltre 2milioni) e gli enti gestori delle aree protette (609mila euro).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 9 giugno 2022)




Istituito il codice tributo per fruire del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi

È stata pubblicata, la risoluzione n. 26/E dell’8 giugno 2022 che istituisce il codice tributo per fruire del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi (L. n. 220/2016). Di seguito il testo integrale.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 8 giugno 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220

L’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 12 maggio 2021, emanato ai sensi dell’articolo 21 della citata legge n. 220 del 2016, sono state disciplinate le modalità applicative del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi.

L’articolo 8 del citato decreto prevede che il credito d’imposta in parola sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del richiamato decreto del 12 maggio 2021, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate in detto mese.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:

“6977” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi – art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del citato decreto del 12 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa Direzione.




Contributi a fondo perduto per wedding, intrattenimento, hotel, ristoranti e catering  | Domande al via dal 9 al 23 giugno,approvate le regole

Pronte le istruzioni operative per accedere al contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering (HO.RE.CA), previsto dal D.L. Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, art. 1-ter). Rientrano tra i beneficiari le imprese con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione dei ricavi e del risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia sono approvati il modello e le modalità per la trasmissione dell’istanza, che può essere effettuata in via telematica a partire dal 9 giugno e fino al 23 giugno 2022. L’importo riconosciuto sarà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario.

 

 

 

09/06/2022 – Presentazione Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i settori “wedding”, intrattenimento e organizzazione di cerimonie e dell’HO.RE.CA(WED22)

Da oggi è possibile inviare i file contenenti le istanze per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con il provvedimento dell’ 8 giugno 2022 sono state definite le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto per il sostegno dei settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie, HO.RE.CA a seguito dell’emergenza epidemiologica “Covid-19“. Per maggiori informazioni consulta la scheda informativa (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-dell-8-giugno-2022).

Per l’invio delle istanze mediante flusso massivo, si evidenzia che i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, i file non controllati saranno scartati e le istanze in essi contenuti non saranno acquisite.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Agevolazioni la versione 1.0.0 del 09/06/2022 relativa al modulo Controlli Istanza contributo a Fondo Perduto per i settori Wedding (codice fornitura: WED22).

 

 

Chi può accedere al contributo

 

Come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, possono accedere al contributo le imprese, con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione nei ricavi e nel risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente.

Per i soggetti costituiti nel 2019 il confronto dovrà essere effettuato sul fatturato tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020.

Deve trattarsi di imprese che operano nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell’HO.RE.CA. (hotellerie-restaurant- catering) e che abbiano, in particolare, come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell’allegato 1 al citato decreto interministeriale. I contributi per i settori economici wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi.

 

Come e quando inviare l’istanza

 

Il modello per richiedere il contributo dovrà essere trasmesso dal 9 giugno al 23 giugno 2022 utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”; in alternativa il richiedente può conferire una specifica delega. L’istanza deve contenere, tra le altre cose, l’indicazione del possesso dei requisiti previsti, l’attestazione del non superamento dei limiti degli aiuti di Stato e la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche”).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate e Mise del 8 giugno 2022)




Pnd (Piattaforma notifiche digitali): in Gazzetta le regole

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022 il Decreto 8 febbraio 2022, n. 58 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, recante: «Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione». In vigore dal 21 giugno 2022.

 

Più vicina la Piattaforma notifiche Pa, dal 21 giugno in vigore il Regolamento

 

Con l’entrata in vigore dal 21 giugno 2022 del regolamento che ne stabilisce il funzionamento, si compie un passo avanti decisivo per la realizzazione della Piattaforma notifiche della Pa.

Le modalità sono definite nel decreto 8 febbraio 2022, n. 58, del ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 130 del 6 giugno.

La piattaforma notifiche è affidata alla società PagoPA, ed è parte delle infrastrutture pensate per permettere la fruizione completamente digitale dei servizi pubblici con l’obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale per cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e costi.

Il regolamento mette in primo piano anche la garanzia della protezione dei dati personali in tutti i passaggi. Grazie a questa piattaforma, le notifiche non solo saranno disponibili in forma telematica sul portale, ma saranno trasmesse anche tramite PEC (che resta il canale di interazione privilegiato) e, qualora il cittadino non avesse disponibilità di accesso digitale, la notifica avverrà attraverso la classica raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

Il funzionamento

 

Accedere alla piattaforma sarà molto semplice sia per le amministrazioni sia per i cittadini. Le amministrazioni, attraverso un proprio funzionario, accederanno mediante Spid o Cie. Potranno caricare sulla piattaforma il documento da notificare, inserire il codice fiscale del destinatario e il suo domicilio digitale (Pec).

Dal punto di vista del cittadino le modalità di accesso sono le medesime, ovvero tramite Spid o Cie – per aziende e persone giuridiche verranno utilizzati Spid o Cie dei rispettivi legali rappresentanti.

Al mittente verrà fornita data e ora dell’accesso e presa visione dell’atto da parte del destinatario.

PagoPA, gestore della Piattaforma, invierà al destinatario un avviso via Pec per allertarlo dell’esistenza dell’atto, fornendo le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento.

La notificazione verrà effettuata in prima battuta presso il domicilio digitale eletto dal destinatario; in seconda battuta, presso il suo domicilio digitale speciale, qualora eletto; in ultima istanza, presso il “domicilio digitale generale” (ossia l’indirizzo inserito in uno degli elenchi delle Pec di professionisti, Pa o cittadini previsti dal Cad).

Nel caso in cui tutti i domicili digitali risultino saturi o non validi, il gestore effettuerà un secondo tentativo. Dopo due tentativi falliti, il gestore renderà disponibile al mittente, in apposita area riservata, l’avviso di mancato recapito del messaggio e darà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto con raccomandata e avviso di cortesia.

Se il destinatario avrà invece comunicato un recapito diverso (indirizzo email, numero di telefono, ecc.), il gestore invierà un avviso di cortesia e lo renderà disponibile tramite il punto di accesso telematico.

 

Notifiche anche a chi non ha la Pec

 

Per i destinatari sprovvisti di recapiti digitali con certificato idoneo, il gestore invierà una raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di indirizzo inesistente saranno svolti accertamenti per individuare un recapito alternativo. In ultima battuta, l’addetto al recapito postale depositerà l’avviso di avvenuta ricezione sulla Piattaforma e lo renderà così disponibile al destinatario.

Una volta entrati nella piattaforma essi potranno eleggere uno o più “domicili digitali”, consultare i documenti messi a disposizione dalle varie amministrazioni (potendo verificare in particolare mittente, data e ora di messa a disposizione, avvisi di mancato recapito, codice IUN) ed eventualmente scaricarne una copia o inviarla a chi preferisce. Sarà possibile inoltre delegare l’accesso alla piattaforma a specifici soggetti individuati dal titolare, anche solo per alcuni tipi di documenti (con l’esclusione degli atti giudiziari).

 

Obblighi e responsabilità

 

I mittenti sono responsabili del contenuto degli atti notificati tramite la piattaforma, nonché delle informazioni fornite al gestore della stessa. Il gestore della piattaforma è responsabile del corretto funzionamento del servizio, fatte salve le responsabilità dell’operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza.

Fonte: Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione

 

Link al testo del decreto 8 febbraio 2022, n. 58 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, recante: «Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022




Credito d’imposta strutture ricettive. Pubblicato nuovo “avviso” | Domande dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022

Avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di credito d’imposta – Modifica termini apertura piattaforma

 

Nella sezione Amministrazione trasparente del Ministero del Turismo  (link al Sito: https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/) è disponibile la versione aggiornata dell’Avviso pubblico recante le “modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 3934 del 17 marzo 2022. Tale Avviso aggiorna e sostituisce la versione pubblicata in data 27.05.2022.

L’Avviso è rivolto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro il massimo di 200.000 euro, per interventi di:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e di risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • incremento dell’efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo;
  • realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali;
  • acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.

Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili pari a 380 milioni di euro.

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata. Il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato il giorno 13 giugno 2022.

Eventuali richieste di assistenza potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo: assistenza_creditodimposta@ministeroturismo.gov.it

Contestualmente, si pubblica un documento (Link – https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/06/FAQ-credito-dimposta-07062022.pdf ) che sintetizza le risposte ai principali quesiti trasmessi dagli utenti in relazione alle misure in oggetto.

Link ai documenti:

Avviso pubblico del 7 giugno 2022 (prot. 7291/22)

Allegato 1 – Domanda di agevolazione

Allegato 2 – Quadro riassuntivo

Allegato 3 – Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia

Allegato 4 – Oneri informativi

Decreto interministeriale 17 marzo 2022

 

 

Fonte – Ministero del Turismo




Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello per il credito nelle ZLS e la restituzione degli aiuti in eccesso

Per accedere al credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) va presentata la comunicazione all’Agenzia delle entrate. In particolare, la data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata nel ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.

È questa una delle indicazioni fornite dal provvedimento, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, che oltre a dettare le istruzioni per la presentazione della comunicazione per beneficiare del credito d’imposta investimenti in Zone logistiche semplificate, provvede ad aggiornare lo stesso modello per consentire ai beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro- Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), la restituzione degli importi eccedenti i massimali.

 

Le novità del modello, spazio al credito d’imposta investimenti Zone logistiche semplificate

La prima novità introdotta con il provvedimento di oggi, riguarda quindi la definizione dei termini e delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS. In particolare, viene disposto che la comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello già approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 aprile 2022. Conseguentemente, il predetto modello e le relative istruzioni, al fine di recepire la disciplina del credito di imposta ZLS, sono sostituiti dal modello e dalle istruzioni stabilite dal presente provvedimento.

 

Come inviare le comunicazioni per fruire del credito d’imposta ZLS

 

La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS è effettuata utilizzando il software, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Un ulteriore aggiornamento

Il modello di comunicazione viene ulteriormente aggiornato per consentire ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali – Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework della Commissione europea – in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022. In sostanza, al beneficiario che abbia superato uno o più dei massimali previgenti è consentito di sottrarre

dal credito d’imposta gli eventuali importi eccedenti. In tal caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è ridotto dell’importo che si intende restituire. In particolare, la restituzione degli importi eccedenti deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 giugno 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, prot. n. 193276/2022, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022», pubblicato il 06.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

Normativa e prassi 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, prot. n. 107620/2022, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021», pubblicato il 06.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021», pubblicato il 27.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot.n. 65238, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2021

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»




Indebito utilizzo credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S). Per il riversamento “spontaneo”, istanza entro il 30 settembre 2022 e versamento entro il 16 dicembre 2022 | Approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura

I commi da 7 a 12 dell’articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, hanno previsto una procedura per il riversamento spontaneo finalizzato a consentire alle imprese che si siano avvalse, in modo non corretto, della previgente disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento anche rateale dell’importo del credito utilizzato in compensazione.

Più in dettaglio, il comma 7 del citato articolo 5 del D.L. n. 146/2021 offre ai soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la possibilità di effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La procedura di riversamento spontaneo è destinata ai soggetti che (nei periodi d’imposta sopra indicati al comma 7) abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che:

  • in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato l’ambito di applicazione della misura in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge di bilancio 2019.
  • abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;

L’accesso alla procedura è invece in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta (comma 8). L’accertamento di condotte fraudolente dopo la comunicazione di cui al comma 9 da parte degli uffici delle imposte comporta la decadenza dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021.

Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata  in vigore (22 ottobre 2021) del decreto-legge in esame, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione prevista dal comma 10 (comma 12).

Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il comma 9 prevede che il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura siano definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022, specificando che nell’istanza devono essere indicati il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale) entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. Il versamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (comma 10).

Il comma 11 stabilisce che la procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000).

Ora, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al fine di disciplinare le modalità e i termini per l’accesso alla speciale sanatoria, per i sopra descritti indebiti, del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022, approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito e individuate le modalità e i termini di presentazione dello stesso e le modalità di riversamento.

Nel provvedimento sulla falsariga del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 ribadito che la procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata (22 ottobre 2021) in vigore del decreto-legge. Inoltre, l’accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. È fatto salvo l’esercizio dei poteri degli uffici, di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 30 settembre 2022 il modello di domanda approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022.

La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell’importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16 dicembre 2022. Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024. Il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento dell’intero importo dovuto del credito e, in caso di rateazione, avviene soltanto con il pagamento dell’ultima rata. Per intero importo del credito si intende il credito da riversare ammesso alla procedura. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni e interessi. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022, recante: «Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146», pubblicato il 01.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Commercialisti al Governo, prorogare l’autodichiarazione aiuti Covid

Il presidente del Consiglio nazionale della categoria Elbano de Nuccio scrive a Franco, Giorgetti e Ruffini: “Adempimento estremamente complesso, la scadenza del 30 giugno è del tutto insufficiente. Serve uno spostamento almeno al 31 ottobre”

Spostare almeno al 31 ottobre il termine per l’autodichiarazione sugli aiuti Covid, attualmente fissato al 30 giugno. È la richiesta avanzata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia, Daniele Franco, a quello dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Secondo quanto affermato nella missiva da de Nuccio,

“il termine del 30 giugno è del tutto insufficiente per l’espletamento degli incarichi con la dovuta diligenza professionale, in un periodo peraltro già denso di scadenze, tra le quali, solo per citarne alcune, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP nonché agli acconti ai fini dell’IMU”.

Per questo la categoria chiede

“un intervento volto a differire il termine quanto meno al 31 ottobre. Un intervento nel senso auspicato – spiega de Nuccio – avrebbe il pregio di contribuire ad una più efficace e puntuale compliance da parte dei contribuenti nonché ad una maggiore razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali”.

De Nuccio sottolinea come la richiesta viene avanzata

“con la consapevolezza che il differimento del termine necessiti di una concertazione che concili i termini per l’adempimento con quelli per l’aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato”.

Nella lettera inviata agli esponenti dell’esecutivo e delle Entrate, il presidente dei commercialisti spiega come

“per completare l’iter di approvazione della modulistica da utilizzare per quest’ennesimo adempimento straordinario a carico dei contribuenti sono serviti ben tredici mesi. Si può ben comprendere come risulti assolutamente necessario avere a disposizione un termine molto più ampio di quello attualmente previsto, alla luce dell’estrema complessità delle verifiche che l’adempimento impone e delle particolari cautele e attenzioni richieste per la sua compilazione, considerate le responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci. I dati da riportare nel modello di autodichiarazione – aggiunge – sono peraltro relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, con la conseguenza di dover “autodichiarare” anche aiuti eventualmente fruiti il giorno stesso della scadenza dell’adempimento, il che è già di per sé sufficiente a dimostrare la palese incongruità dell’attuale scadenza”.

“E’ evidente – prosegue – che la ristrettezza di tali tempistiche non è, in alcun modo, da ascrivere agli operatori economici. I soli 64 giorni concessi ai contribuenti e ai professionisti che li assistono per la presentazione dell’autodichiarazione sono infatti da imputare esclusivamente al lunghissimo periodo resosi necessario per l’approvazione della disciplina attuativa e della relativa modulistica. Considerata la complessità della materia, è davvero inverosimile ipotizzare che la compilazione della autodichiarazione possa essere effettuata autonomamente dai contribuenti, senza avvalersi delle competenze tecniche dei professionisti che li assistono, i quali sono peraltro chiamati ad assolvere all’adempimento in oggetto per la quasi totalità dei loro clienti”.

 

Il presidente conclude la missiva sottolineando come

“in tutto il periodo emergenziale e, in particolare, nei periodi di lockdown, i commercialisti sono stati incessantemente a fianco delle imprese e dei cittadini per consentire loro di superare il drammatico momento, anche attraverso l’accesso alle misure straordinarie di sostegno messe in campo dalla Stato. L’impegno profuso dai commercialisti è stato encomiabile e ciò è stato riconosciuto anche dalle Pubbliche Istituzioni. Anche per tali ragioni, gestire un adempimento gravoso e complesso come quello in oggetto in tempi ristrettissimi e in coincidenza con il periodo di lavoro più intenso dell’anno può apparire incomprensibile agli occhi dei professionisti che, in ultima analisi, sono chiamati ad occuparsene”.

 

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 1° giugno 2022)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2022

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Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

Avviso di accertamento – Motivazione e diritto alla difesa

 

Avviso di accertamento: il punto della Cassazione su motivazione dell’atto “per relationem” e prova in giudizio dei fatti cui lo stesso fa riferimento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14814 del 10 maggio 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione “per relationem” – Legittimità – Condizioni – Atto richiamato – Conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente – Condizioni – Funzione integrativa della motivazione dell’atto impositivo -Necessità – Conseguenti oneri probatori a carico del contribuente – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • AVVISO DI ACCERTAMENTO – In genere – Motivazione “per relationem” – Esistenza della motivazione dell’atto impugnato – Indicazione ed effettiva esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria – Distinzione – Produzione in giudizio – Onere di deduzione probatoria – Configurabilità – Requisito di motivazione dell’atto impositivo – Esclusione – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione – Allegazione dei documenti cui lo stesso fa riferimento – Necessità – Allegazione dei documenti richiamati nel processo verbale di constatazione – Esclusione – Produzione degli stessi in giudizio – Necessità – Fondamento • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione – Onere di allegazione di documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente ex art. 7, della L. n. 212 del 2000 – Oggetto – Atto costituenti presupposto impositivo – Necessità – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto del contribuente) – Art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 26/01/2001, n. 32 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Bonus “Energia” imprese

 

Crediti d’imposta “energia” per le imprese energivore e non. Ambito applicativo e utilizzo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 maggio 2022: «CREDITO D’IMPOSTA PER “IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA” – Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica per imprese “energivore” e “non energivore” – Art. 15, del D.L. 27/01/2022, n. 4, conv., con mod., dalla L. 28/03/2022, n. 25, rubricato «Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore» – Art. 4, del D.L. 01/03/2022, n. 17, conv., con mod., dalla L. 27/04/2022, n. 34, rubricato «Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore» – Art. 3, del D.L. 21/03/2022, n. 21, rubricato «Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica» (secondo trimestre 2022) – Art. 9, del D.L. 21/03/2022, n. 21, rubricato «Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale» – D.M. MiSE 21 dicembre 2017, recante: «Agevolazioni imprese energivore» – Ambito applicativo – Identificazione  delle imprese a forte consumo di energia – Utilizzo dei crediti d’imposta – Primi chiarimenti»

 

Legge di bilancio 2022 – Novità in materia di crediti d’imposta

 

Le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Novità in materia di crediti d’imposta – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44) – Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45) – Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (comma 46) – Credito d’imposta a favore delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (FOB) per i versamenti effettuati al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” – Tax credit librerie (comma 351) – Bonus acqua potabile (comma 713) – Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi da 831 a 834) – L. 30/12/2021, n. 234»

 

Transfer pricing

 

Applicazione dell’intervallo di libera concorrenza nell’analisi del Fisco della determinazione dei prezzi di trasferimento

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 24 maggio 2022: «PREZZI DI TRASFERIMENTO INFRAGRUPPO (CD. TRANSFER PRICING) – Istruzioni operative in materia di prezzi di trasferimento – Rettifiche da motivare – Metodi (su basi statistiche) per la determinazione dei prezzi di trasferimento – Intervallo di libera concorrenza – Nozione di intervallo – Applicazione nella determinazione del prezzo di libera concorrenza – Condizioni in base alle quali l’Amministrazione finanziaria può rettificare il valore individuato dal contribuente – Esemplificazioni – Obblighi motivazionali – Quadro normativo di riferimento – Art. 9 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni – Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali – Art. 110, comma 7, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 6 D.M. Finanze del 14/05/2018»

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

ISA 2022. La circolare con i dettagli p.i. 2021

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 25 maggio 2022: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2021 – Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2021 – Novità della modulistica 2022 – Dati precalcolati ISA 2022 – “Il tuo Isa 2022” – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2021 – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 21/03/2022 – D.M. 29/04/2022 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143350/2022»

 

 

Legislazione

Agenzia delle entrate – Servizi on-line

 

Tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno, genitori di figli minorenni o persone di fiducia. Per i servizi on-line dell’Agenzia delle entrate pronto il modello di richiesta per i soggetti che agiscono in nome e per conto di altri

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022, prot. n. 173217/2022: «Richiesta di abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali di persone fisiche e di soggetti che agiscono in nome e per conto di altri soggetti, sulla base del conferimento di una procura»

 

Dichiarazione 730 precompilata – Destinatari e modalità di accesso

 

Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2022 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022, prot. n. 173218/2022: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»

 

 

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Precompilata 2022, da oggi possibile l’invio | Diffusa la guida che spiega le nuove regole per familiari e persone di fiducia

Precompilata 2022, da oggi si parte con l’invio. Due le opzioni per i contribuenti: convalidare il modello così com’è, confermando i dati già inseriti, oppure apportare integrazioni o modifiche prima di cliccare sul tasto “invia”. Numerosi cittadini hanno già visualizzato i dati della propria precompilata, resa disponibile in consultazione dallo scorso 23 maggio: sono infatti 2,6 milioni gli accessi effettuati nei primi 8 giorni. In testa la Lombardia, con oltre 611mila login, a seguire il Lazio (341mila accessi), il Piemonte (230mila) e il Veneto (228mila).

Da oggi sono online anche un video e una nuova guida per conoscere le novità del 2022 e sfruttare al meglio i vantaggi dei servizi fiscali via web: il tutorial, pubblicato sul canale YouTube dell’Agenzia, spiega tutti i passi per arrivare al clic definitivo, mentre la pubblicazione, online sul sito istituzionale, spiega come affidare la gestione della propria precompilata a un familiare o a un’altra persona di fiducia. Una novità, quest’ultima, pensata per agevolare le persone che hanno difficoltà a utilizzare in prima persona la dichiarazione precompilata o gli altri servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il calendario della Precompilata 2022

 

Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Per inviare il 730 c’è tempo fino al 30 settembre, mentre per il modello Redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre.

 

Le novità di quest’anno

 

Sono oltre 1 miliardo e 200 milioni le informazioni che i cittadini hanno trovato quest’anno già inserite nella dichiarazione precompilata 2022: per la maggior parte spese sanitarie – circa 1 miliardo di dati acquisiti – ma anche dati delle certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, spese per ristrutturazioni condominiali, interessi passivi sui mutui, spese universitarie, scolastiche e per asili nido, erogazioni liberali e molte altre. Novità di quest’anno è la possibilità di affidare a un familiare o a un’altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione compilando un apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia. Se la procura è conferita al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado, il contribuente (rappresentato) può inviare il modello anche online, tramite i servizi telematici, o via pec; se invece è conferita a un’altra persona di fiducia, occorre conferire la procura presso un ufficio. In tutti quei casi in cui, a causa di patologie, la persona rappresentata non può recarsi in Agenzia, la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato. Novità sono previste da quest’anno anche per eredi, genitori, tutori o amministratori di sostegno.

 

Un video tutorial e una guida per affidare la dichiarazione a una persona di fiducia

 

È online sul canale YouTube istituzionale dell’Agenzia un video-tutorial che illustra ai contribuenti tutti i passi necessari per inviare il modello 2022, con o senza modifiche, e come conferire la procura. Online sul sito delle Entrate anche la nuova guida L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia che spiega nel dettaglio tutte le regole per estendere l’accesso alla propria dichiarazione e agli altri servizi fiscali online a un familiare o a una persona di fiducia. (Così, comunicato stampa dell’agenzia delle entrate 31 maggio 2022)

 

Link alla guida “L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia”

Link alla guida “La dichiarazione precompilata 2022”




Organismi sportivi interessati alla sospensione dei contributi: l’Inps spiega la ripresa dei versamenti fissata al 31 agosto 2022

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei termini – dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 – relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. I termini di sospensione, compresi quelli in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2022, sono stati poi prorogati fino al 31 luglio 2022.

Con la circolare del 30 maggio 2022, n. 64, l’Inps fornisce le indicazioni e le istruzioni operative concernenti le diverse gestioni interessate e le modalità di recupero dei contributi sospesi, ricordando che il termine per la ripresa dei versamenti è fissato al 31 agosto 2022.

Fonte: www.inps.it

 

Link al testo della circolare Inps n. 64 del 30 maggio 2022, con oggetto: CONTRIBUTI INPS – Sospensione contributiva – Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, disposta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti




Modifiche rispetto alla precompilata. Gli elementi di incoerenza del modello 730/2022 con esito a rimborso

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2022, prot. n. 184653/2022, sono stati approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso.

Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti:
    • nei modelli di versamento;
    • nelle certificazioni uniche;
    • nelle dichiarazioni dell’anno precedente.
  • nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Si ricorda che l’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che «nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”. Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2022, prot. n. 184653/2022, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175», pubblicato il 30.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 maggio 2021, prot. n. 2021/125708, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2020, prot. n. 2020/225347, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 giugno 2019 prot. n. 207079/2019, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017 con cui sono stati definiti i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, da utilizzare per l’effettuazione dei controlli preventivi di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175




Sport Bonus 2022. Al via le prenotazioni del credito d’imposta

Con la legge di bilancio (art. 1, comma 190, legge 30/12/2021, n. 234) è stata estesa anche per l’anno 2022 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 627.

I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

Il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10‰ (dieci per mille) dei ricavi 2021, mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere 13,2 milioni di euro per l’anno in corso.

Anche per il corrente anno, il procedimento risulta definito dal D.P.C.M. 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio ed il 15 ottobre. Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno trenta giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale. A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Si comunica che le domande pervenute  prima del 30 maggio non verranno prese in considerazione e, pertanto, dovranno essere riproposte necessariamente entro i termini citati.

 

I soggetti intenzionati ad usufruirne, devono farne richiesta entro il 30 giugno 2022, seguendo la procedura indicata nel relativo vademecum. (https://www.sport.governo.it/media/3509/vademecum-della-procedura-2022.pdf)

Per tutte le informazioni e la modulistica vai alla sezione dedicata del sito del Dipartimento per lo sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/sport-bonus/annualita-2022/sport-bonus-2022/)

 

 

 

 

 




Superbonus e bonus casa, ok alla detrazione delle spese per visto e congruità | Meno adempimenti per le opere in edilizia libera o fino ai 10mila euro

Le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus. Per quanto riguarda le opzioni di cessione o sconto, niente “visto” e “congruità” per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate. Cessione o sconto possibili a partire dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 19/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti “Sostegni-ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, “Aiuti”, “Ucraina”). Il documento di prassi commenta anche le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi.

 

Detraibilità estesa per le spese per visto e congruità

 

La circolare precisa che, come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.

 

Niente visto e asseverazione per l’edilizia libera o fino ai 10mila euro

 

Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

 

Posti auto e box

 

La circolare spiega come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. In pratica, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.

 

Le norme in materia di cessioni di crediti

 

La circolare ricapitola anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni-ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti.

In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente. Dal 1° maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 maggio 2022)

 

Tutte le regole aggiornate nella circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022, con oggetto: SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti – Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77




Transfer pricing. Indicazioni in merito alla corretta individuazione dell’intervallo di libera concorrenza

Alla luce della disciplina del TUIR sui transfer pricing, del Decreto Mef del 14 maggio 2018 e delle linee guida Ocse, l’Agenzia delle entrate con circolare n. 16 del 24 maggio 2022 ha formulato le seguenti conclusioni:

  • la corretta applicazione del metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento può portare a ottenere anziché un unico valore, un intervallo di valori tutti conformi al principio di libera concorrenza;
  • in questi casi è possibile ricorrere all’intera gamma di valori all’interno dell’intervallo di libera concorrenza (cd. “full range”) se tutte le operazioni individuate nell’intervallo sono parimenti comparabili;
  • se, invece, alcune delle transazioni comprese nell’intervallo dovessero presentare difetti di comparabilità che non possono essere identificati o quantificati in modo affidabile e, quindi, rettificati, è preferibile l’utilizzo di “metodi statistici” (al fine di rafforzarne l’affidabilità) e di un valore compreso nell’intervallo Il ricorso, invece, ad un valore il più possibile centrale all’interno dell’intervallo (anche al fine di minimizzare il rischio di errore dovuto alla presenza di tali difetti) deve essere limitato ai casi in cui l’intervallo non comprende valori caratterizzati da sufficiente grado di comparabilità neppure per considerare affidabile qualsiasi punto compreso nell’intero intervallo ristretto tramite strumenti statistici e deve, in ogni caso, essere specificamente motivato;
  • sarà cura degli Uffici dell’Agenzia delle entrate far ricorso al “full range” ai fini della individuazione dell’intervallo di libera concorrenza soltanto in quei casi in cui sia ravvisabile una perfetta comparabilità di tutti i soggetti del set con la “tested party”.

 

Infine, il documento di prassi, nel ricordare che secondo le Linee Guida OCSE l’individuazione di un insieme di valori potrebbe essere sintomatico del fatto che l’applicazione del principio di libera concorrenza consente in determinate circostanze di pervenire unicamente a un’approssimazione delle condizioni che sarebbero state stabilite tra imprese indipendenti, raccomanda agli Uffici di argomentare puntualmente le rettifiche che comportano l’individuazione del punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 24 maggio 2022, oggetto: PREZZI DI TRASFERIMENTO – Intervallo di libera concorrenza – Nozione di intervallo – Quadro normativo di riferimento – Previsioni OCSE – Art. 110, comma 7, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 6 D.M. Finanze del 14/05/2018




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2022

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Commenti

 

La proroga della rivalutazione dei beni d’impresa al 31 dicembre 2021 (ex D.L. n. 23/2020)
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

Divieto sanzioni sproporzionate

 

Giudici nazionali e legislazione armonizzata UE: interpretazione “eurounitariamente orientata” o disapplicazione delle norme di legge che prevedono sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità dell’infrazione

Corte di Giustizia UE – Grande Sezione – Sentenza dell’8 marzo 2022, Causa C-205/20: «SANZIONI – Principio di proporzionalità – Libera prestazione dei servizi – Direttiva UE sul distacco dei lavoratori – Direttiva 2014/67/UE – Articolo 20 della direttiva 2014/67 che impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Riconosciuto effetto diretto del requisito di proporzionalità – Principio del primato del diritto dell’Unione – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene – Settori di attuazione di atti legislativi europei (settori armonizzati da direttive) -Richiamo dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

Redditi di impresa – Imputazione temporale delle spese di acquisizione dei servizi

 

Costi per servizi nel reddito di impresa. Onere della prova e determinazione del periodo di imposta di deduzione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 12127 del 14 aprile 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento – Reddito d’impresa – Detrazioni – Onere della prova -Distribuzione – Art. 2697 c.c. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Costi per prestazioni di servizio – Momento dell’imputazione – Ultimazione della prestazione – Diverso momento di pagamento -Irrilevanza – Prova dell’ultimazione della prestazione per l’individuazione del periodo di imposta di competenza – Spetta al contribuente – Affermazione – Conseguenti obblighi del giudice – Art. 2697 cod. civ. • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Spese di acquisizione dei servizi – Imputazione temporale – Nell’esercizio nel quale la prestazione di servizi “è ultimata” – Affermazione – Deroga – Ipotesi di incertezza e indeterminabilità dell’elemento reddituale, in quanto contrattualmente condizionato al buon fine – Provvigioni subordinate al buon fine delle prestazioni – Imputabilità all’esercizio di competenza – Criteri – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

  • Sezioni Civili

 

Disponibilità e distribuibilità delle riserve del patrimonio – Priorità nell’utilizzo

 

La Cassazione interviene su vincoli e priorità di utilizzo delle riserve del patrimonio netto

Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Civile – Sentenza n. 14210 del 5 maggio 2022: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Società per azioni – Bilancio – Contenuto – Criteri di Valutazione – Azioni di responsabilità dei soci nei confronti degli amministratori – Redazione del bilancio – Partecipazioni in imprese controllate o collegate – Omessa rivalutazione – Illiceità della condotta – Esclusione – Fondamento – Art. 2426, comma 1, n. 4), c.c. • SOCIETÀ DI CAPITALI – Società per azioni – Modi di formazione del capitale – Riduzione del capitale – Reintegrazione del capitale sociale assunta calcolando le perdite al lordo delle riserve – Esclusione – Rilevanza della “perdita netta”, ossia al netto delle riserve e delle poste di bilancio idonee a ridurla, prima di operare sul capitale – Nullità della deliberazione – Ragioni e fondamento – Caso di specie – Nullità della deliberazione assembleare di approvazione e della conseguente deliberazione di distribuzione dei dividendi per insussistenza di adeguate riserve disponibili • SOCIETÀ DI CAPITALI – Società per azioni – Disponibilità e distribuibilità delle riserve del patrimonio – Priorità nell’utilizzo delle riserve • SOCIETÀ DI CAPITALI – Società per azioni – Disponibilità e distribuibilità delle riserve del patrimonio – Riserva formata contabilizzando, con il metodo del patrimonio netto, le plusvalenze inerenti alle immobilizzazioni consistenti nella partecipazione a società controllate o collegate (analogamente alla riserva formata con le plusvalenze da fair value) -Riserva formata con utili solo attesi e non realizzati – Conseguenza – Riserve utilizzabili a copertura perdite, solo dopo che le riserve facoltative, le riserve statuarie e la riserva legale siano state a loro volta utilizzate – Art. 2426, comma 1, n. 4, c.c. – Caso di specie – Nullità della deliberazione assembleare di approvazione e della conseguente deliberazione di distribuzione dei dividendi per insussistenza di adeguate riserve disponibili»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Ravvedimento operoso
Violazioni derivanti da condotte connotate da “frode”

 

Ammesso il ravvedimento in presenza di condotte dichiarative fraudolente

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 12 maggio 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Delitti previsti dagli articoli 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Possibilità di procedere al cosiddetto “ravvedimento operoso”, in presenza di violazioni derivanti da condotte “fraudolente” – Possibilità -Affermazione – Ragioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come sostituito dall’art. 11 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 e successivamente modificato dall’art. 39, comma 1, lett. q-bis), del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Art. 13-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, inserito dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158»

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

 

Registro unico nazionale (RUNTS)
Verifica dei requisiti per l’iscrizione

 

RUNTS. Nuovi chiarimenti del Ministero del Lavoro sul procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) – ONLUS, ODV e APS – Norme transitorie e di attuazione -Caratteristiche dell’attività istruttoria nel procedimento di iscrizione – Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome – Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – DM 15 settembre 2020 – DD 26/10/2021, n. 561»

 

 

Legislazione

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale per il p.i. 2021

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2021. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143350/2022: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

 

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