Fissata la spesa massima detraibile per i corsi di istruzione per le Università non statali di cui all’art. 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. 917/86

In applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 917/1986 come modificato dall’art. 1, comma 954, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il decreto Miur n. 288 del 29 aprile 2016, ha previsto il limite di detraibilità, per l’anno 2015, delle tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali. L’emanazione del provvedimento, come detto è stata prevista novellata lettera e), dell’articolo 15, comma 1, secondo cui «le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali». Pertanto, in relazione al periodo di imposta 2015 per le università non statali la detraibilità delle spese è stabilita per ciascuna facoltà universitaria dal decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) n. 288 del 29 aprile 2016. Agli importi indicati nel decreto va sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del MIUR ed in particolare della distinzione degli importi per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio prevista dal comma 1 dell’articolo 1, l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 18 E del 6 maggio 2016 ha chiarito che in relazione alle spese:

  • per la frequenza all’estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
  • per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico-sociale”. Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
  • per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte le spese, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università.



Interpello sui nuovi investimenti: In Gazzetta le regole operative

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2016, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016, recante «Individuazione delle modalità applicative dell’interpello sui nuovi investimenti». In particolare il decreto Mef fissa le regole operative sull’interpello per i nuovi investimenti in Italia. Questo speciale interpello “dedicato” introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2015, pag. 1331), cd. “decreto internazionalizzazione”, permette un’assistenza fiscale completa alle imprese italiane o straniere che intendono effettuare rilevanti investimenti in Italia. L’Agenzia ha 120 giorni di tempo per notificare la risposta, altrimenti le operazioni effettuate dal contribuente saranno ritenute fiscalmente corrette. Con provvedimento del Direttore dell’Agenziadelle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto saranno individuate le strutture competenti al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa. Come evidenziato nella relazione illustrativa, del D.Lgs. 147/2015 l’introduzione del nuovo tipo d’interpello “risponde alla finalità di dare certezza, alle imprese, italiane o estere, che intendono effettuare rilevanti investimenti in Italia, in merito ai profili fiscali del piano di investimenti e delle operazioni societarie pianificate per metterlo in atto. Fondamentale a tal fine è la presentazione da parte dell’investitore di un piano di investimento nel quale debbono necessariamente essere descritti l’ammontare dell’investi-mento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale – da valutare in relazione alla attività in cui avviene l’investimento – e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l’investimento ha sul sistema fiscale italiano”.




Le linee guida delle Finanze per l’attuazione del processo tributario telematico

Con circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016diffuse le linee guida sull’attuazione del processo tributario telematico. Le linee guida forniscono indicazioni sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). Come è noto, dal 1° dicembre 2015, infatti, nelle Commissioni tributarie delle Regioni della Toscana e dell’Umbria, è consentito alle parti, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l’apposito applicativo PTT. Una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la PEC, il ricorrente/appellante ha l’obbligo di depositare tale atto ed i relativi allegati per via telematica, ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo della controversia. Tale procedura informatica è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali. Gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d’ufficio formano il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia.

Per saperne di più:

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016,con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – DM 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




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Misure introdotte da Decreto Legge 59/2016: la ratio del Governo

La relazione illustrativa del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante: disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (Atto senato della Repubblica n. 2362)

Si illustra di seguito il contenuto del decreto-legge, distinto per articoli.

CAPO I

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DI ACCELERAZIONE DEL RECUPERO CREDITI

Articolo 1 (Pegno mobiliare non possessorio)

Per semplificare e rendere più flessibile il sistema delle garanzie, si introduce la disciplina del pegno non possessorio per garantire crediti concessi agli imprenditori, determinati o determinabili, anche relativi a rapporti futuri, con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa.

Il principale elemento di novità della riforma è dato dal fatto che l’imprenditore potrà costituire un pegno su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa anche senza subire lo spossessamento, con la conseguenza che potrà continuare ad utilizzare il bene oggetto del pegno, nonché disporre dello stesso. Invero, l’impresa debitrice spesso è restia a perdere il possesso del bene necessario all’esercizio dell’attività impresa.

Per costruire il pegno è necessaria l’iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori».

L’esigenza di porre mano ad una riforma organica del diritto delle garanzie mobiliari è stata segnalata da molti anni dalla dottrina più autorevole, nonché ribadita da molteplici studi e rapporti internazionali, i quali individuano nella rigidità e nella frammentarietà della disciplina in oggetto uno degli ostacoli più incisivi all’efficienza del sistema di finanziamento delle imprese e, dunque, un fattore frenante per lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione.

Le ragioni di tale inadeguatezza sono sia di ordine formale sia di ordine sostanziale. In primo luogo le regole vigenti hanno un carattere disorganico, essendo contenute in una pluralità di fonti, anche di derivazione europea, e in un articolato corpus di sentenze giurisprudenziali.

In secondo luogo, l’impianto tradizionale del diritto delle garanzie reali mobiliari, di cui al codice civile del 1942, appare ormai largamente superato, alla luce delle profonde trasformazioni nel sistema economico e del contesto degli scambi, dando luogo ad un regime delle garanzie rigido e disfunzionale.

Finora si è cercato di porre rimedio a tali criticità attraverso interventi puntuali della legislazione speciale o mediante il ricorso a tecniche di interpretazione evolutiva da parte della giurisprudenza. Dal primo punto di vista è opportuno menzionare, a titolo esemplificativo, l’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), che ha introdotto un privilegio speciale sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, la cui opponibilità non è subordinata allo spossessamento, ma alla trascrizione dell’atto da cui risulta il privilegio nel registro di cui all’articolo 1524 del codice civile; oppure i decreti legislativi n. 170 del 2004 e n. 48 del 2011 (di recepimento delle direttive 2002/47/CE e 2009/44/CE), in materia di garanzie finanziarie, i quali delineano una disciplina maggiormente liberale sia in ordine all’oggetto e alle modalità di costituzione della garanzia sia in ordine alle condizioni di realizzo. Dal secondo punto di vista meritano di essere ricordati gli orientamenti espressi dalla Corte di cassazione in ordine ai limiti di ammissibilità del pegno «rotativo» e del patto marciano.

Per supplire alle lacune dell’impianto tradizionale e limitare il ricorso agli interventi legislativi di dettaglio, diversi ordinamenti di civil law hanno di recente posto in essere una riforma organica del sistema delle garanzie reali mobiliari: tra questi spiccano l’ordinamento francese, l’ordinamento olandese e quello del Québec (anche il Belgio ha di recente intrapreso un analogo processo di riforma). La disposizione introdotta si muove sulla medesima linea, prefigurando una modernizzazione del regime delle garanzie, volta a semplificare e rendere più flessibili ed efficaci le regole applicabili, allineando il diritto italiano ai più recenti sviluppi registrati in ambito europeo e internazionale (specie in ambito UNCITRAL).

La riforma si ispira, in particolare ai seguenti criteri:

a) superamento del requisito dello spossessamento quale presupposto di opponibilità ai terzi del diritto di prelazione e sua sostituzione con un regime di pubblicità personale;

b) introduzione di un apposito registro informatizzato al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, stabilendosi che la garanzia prenda grado e sia opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel registro;

c) affievolimento del principio di specialità e previsione dell’ammissibilità di una garanzia mobiliare avente ad oggetto beni individuati anche per tipologie o categorie funzionali (ad esempio beni in corso di lavorazione, riserve di magazzino, eccetera) e in relazione al loro valore, fermo restando il requisito della determinabilità per l’ipotesi di beni futuri;

d) previsione dell’ammissibilità di una garanzia mobiliare costituita per uno o più crediti, determinati o determinabili anche in relazione a rapporti futuri, ferma restando la specifica indicazione dell’ammontare massimo garantito;

e) accettazione del principio per cui, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia ha la facoltà di utilizzare, nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia; la facoltà d’uso si estende anche alla disposizione del bene, con surrogazione reale della prelazione dai beni originali a quelli risultanti all’esito degli atti di disposizione;

f) maggiore semplicità ed efficacia delle tecniche di realizzo dei diritti del creditore, previa adozione di specifiche misure volte alla tutela degli interessi del debitore concedente.

Articolo 2 (Finanziamento alle imprese)

Si introduce nel TUB l’articolo 48-bis, il quale prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o collegata, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo. Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore.

In particolare, si verifica inadempimento quando il mancato pagamento si protrae, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili, per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive ovvero, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile, per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata o infine, laddove non sia prevista la restituzione in via rateale, per oltre sei mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

Tale patto può essere concluso sia al momento della conclusione del contratto, sia successivamente.

Si prevede altresì che in caso di inadempimento il creditore sia tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto. Lo stesso creditore, inoltre, chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto, soggetta a contestazione da parte del debitore.

Si precisa che, anche in caso di contestazione della stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto e l’eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

La condizione sospensiva di inadempimento si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima ovvero al momento dell’avvenuto versamento all’imprenditore della differenza, qualora il valore di stima sia superiore all’ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento.

A fini pubblicitari, il creditore provvede, mediante atto notarile, a dichiarare l’inadempimento del debitore ovvero il mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.

Si prevede, infine, che possa farsi luogo al trasferimento anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.

Articolo 3 (Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi) –

La creazione di un mercato per i crediti deteriorati (di seguito anche non performing loans o NPL) richiede che si consenta ai soggetti interessati all’acquisto di NPL di disporre — senza dover sopportare costi eccessivi e difficoltà spesso insuperabili — di un adeguato set informativo. Ciò, al fine di permettere loro di stimare il valore di tali crediti e identificare i titolari da cui eventualmente poterli acquistare.

In una prospettiva di supporto alla domanda di NPL, è fondamentale quindi modificare l’ordinamento al fine di superare l’attuale opacità del sistema verso i possibili acquirenti. Tale opacità rappresenta, infatti, un ostacolo allo sviluppo di un mercato dei crediti deteriorati poiché impedisce ai potenziali acquirenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare il valore di tali crediti e individuarne i titolari o, comunque, impone costi (in termini di dispendio di risorse e di tempo) che possono scoraggiare la formulazione di un’offerta e, in ogni caso, riducono la valutazione di mercato degli NPL (che scontano il costo per l’acquisizione delle informazioni e la intuibile ridotta concorrenza). La disponibilità di informazioni accurate sullo stato delle procedure esecutive di crisi è altresì essenziale per l’autorità di vigilanza sul settore creditizio, ai fini di un efficace monitoraggio sulle posizioni di rischio degli intermediari, a tutela della stabilità finanziaria.

Alla luce di quanto detto, la norma prevede la creazione di un registro elettronico presso il Ministero della giustizia che contenga informazioni in merito alle procedure esecutive, ai fallimenti, alle procedure di amministrazione straordinaria, ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione nonché, quando pubblicati dal debitore, ai piani di risanamento. Tale registro è accessibile dalla Banca d’Italia, la quale può trarre da esso informazioni utili ai fini dell’esercizio dei compiti di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari. Esso è diviso in due sezioni, una pubblica e una ad accesso limitato. Nella sezione ad accesso limitato e — salve specifiche esenzioni da individuare ad opera del decreto attuativo — oneroso, vengono pubblicati tutti gli atti relativi alle procedure e agli strumenti di cui alla norma, salve le limitatissime eccezioni individuate dal medesimo decreto attuativo in relazione alle esigenze di riservatezza del contenuto di alcune tipologie di documenti o della assenza, già ex ante percepibile, di qualsiasi valore informativo per i terzi.

Con l’occasione, la norma si propone altresì di dare attuazione al nuovo regolamento (UE) 2015/848 (che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1346/2000), che ha imposto agli Stati membri di creare uno o più registri elettronici, accessibili gratuitamente a tutti, contenenti alcune informazioni relative alle procedure di insolvenza, e dunque, per l’Italia, ai fallimenti, alle procedure di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, alle procedure di sovraindebitamento e alla liquidazione dei beni. La norma prevede, pertanto, di inserire le informazioni previste dal regolamento (UE) 2015/848 all’interno di una sezione del registro (ossia, come previsto dal regolamento, nella sezione ad accesso pubblico).

Ciò si ritiene opportuno alla luce del fatto che molte delle informazioni che il regolamento (UE) 2015/848 prevede siano rese pubbliche sono altresì funzionali all’obiettivo di fornire al mercato informazioni a supporto della domanda di NPL e, in ogni caso, in considerazione della inopportunità di una “proliferazione” dei registri.

L’introduzione di un registro che renda accessibili al pubblico le informazioni e i documenti relativi alle procedure concorsuali e agli strumenti di gestione della crisi, con l’intento di creare i presupposti per lo sviluppo di un mercato degli NPL, trova ampio riscontro nell’esperienza maturata in tal senso nell’ambito di altri ordinamenti. In particolare, negli USA è operativo da alcuni decenni un database pubblico chiamato PACER attraverso il quale è possibile acquisire informazioni dettagliate sulle procedure (non solo fallimentari) incardinate presso le corti americane. Tale database è molto utilizzato da fondi e banche d’investimento, consulenti finanziari, studi legali e altri soggetti che a vario titolo sono interessati a ricevere informazioni sul mercato degli NPL.

L’archivio PACER è consultabile on-line(https://pacer.login.uscourts.gov/csologin/login.jsf). L’accesso all’archivio è subordinato ad una previa registrazione e attribuzione di password ed è consentito, con diversa ampiezza delle informazioni consultabili, a varie categorie di soggetti (in particolare: avvocati e utenti individuali che vi abbiano interesse). Esso permette la consultazione in tempo reale di pressoché tutti i documenti relativi a ciascuna procedura.

Articolo 4 (Disposizioni in materia di espropriazione forzata)

Si prevedono misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, tramite modifiche al codice di procedura civile.

In particolare, al comma 1:

— lettere a) e l): prevedono l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato; l’opposizione può invece essere proposta oltre il termine nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero e l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

— lettera b): si dettano disposizioni relative alla determinazione del prezzo del bene nell’incanto;

— lettera c): nel caso in cui la vendita dei beni pignorati sia affidata ad un commissionario, si dispone, in particolare, che il numero complessivo degli esperimenti di vendita non sia superiore a tre;

— lettera d): si semplifica l’iter di liberazione dell’immobile pignorato e si prevede il diritto degli interessati a presentare l’offerta di acquisto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta;

— lettera e): al fine di migliorare il tasso di efficienza e di trasparenza del mercato delle vendite forzate, si prevede che le vendite del beni immobili pignorati abbiano luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 32 del 2015, adottato in attuazione del disposto dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. In tal modo si estende anche al settore delle vendite immobiliari la regola introdotta nell’articolo 530 del codice di procedura civile dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, che ha disposto che la vendita dei beni mobili pignorati deve aver luogo con modalità telematiche. È importante rilevare che, a norma del predetto decreto ministeriale, il giudice dell’esecuzione può disporre che la vendita abbia luogo con modalità mista e cioè contestualmente sia con modalità telematiche che tradizionali;

— lettere f) e g): si prevede la possibilità che il bene pignorato venga assegnato a favore di un terzo da nominare;

— lettera h): si prevede la facoltà per il giudice, al terzo tentativo di vendita andato deserto e in mancanza di istanze di assegnazione, di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà;

— lettera i): si chiarisce che i giudici dell’esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall’esecuzione immobiliare, al fine di superare le divergenze esistenti nella prassi applicativa e di ridurre i tempi di recupero del credito;

— lettera m): si esplicita che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo così la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

Al comma 2 si prevede che il professionista delegato alle operazioni di vendita sia tenuto a depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte, entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita, nonché rapporti periodici con cadenza semestrale.

I successivi commi recano alcune disposizioni transitorie ai fini dell’applicazione delle disposizioni che precedono.

Articolo 5 (Accesso degli organi delle procedure  concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)

Si consente al curatore, al commissario e al liquidatore giudiziale di accedere con modalità telematiche ai dati relativi ai soggetti che risultano debitori di procedure concorsuali, ai fini del recupero o della cessione dei crediti anche in mancanza di titolo esecutivo nei confronti del debitore.

Articolo 6 (Modifiche alla legge fallimentare)

Si apportano talune modifiche alla legge fallimentare, al fine di velocizzare la tempistica.

Quanto ai comma 1, si rappresenta quanto segue:

— lettera a): prevede la possibilità di costituire il comitato dei creditori anche in via telematica;

— lettera b): si statuisce che il giudice delegato possa stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica;

— lettera c): si inserisce, tra le giuste cause di revoca del curatore, anche il mancato rispetto dell’obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme tutte le volte che siano disponibili somme per la ripartizione ai creditori;

— lettere d) ed e): rendono possibile lo svolgimento in via telematica dell’adunanza dei creditori.

Articolo 7 (Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.)

La norma proposta è finalizzata a chiarire che la SGA, società cessionaria costituita nell’ambito del piano di salvataggio e risanamento del Banco di Napoli, può acquistare e gestire crediti ed altre attività non immobiliari anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli. Tale precisazione consentirebbe il coinvolgimento della SGA in tutte le operazioni coerenti con la sua natura di intermediario finanziario, in vista della conclusione dell’intervento pubblico. Propedeutica all’ampliamento dell’attività è la definizione della vicenda Banco di Napoli con il trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze delle azioni della società al valore nominale. Il trasferimento al suddetto Ministero al valore nominale delle azioni rappresentative del capitale è giustificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 497 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 588 del 1996, il quale prevede, ancorché nell’ambito della disciplina del meccanismo per la determinazione del corrispettivo da pagare agli azionisti nel caso in cui il Ministero si fosse avvalso della facoltà di acquisto di cui all’articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, che sono attributi al Tesoro gli eventuali utili di bilancio realizzati dalle società cessionarie di cui all’articolo 3, comma 6. In ogni caso, il principio di neutralità che informa l’erogazione di aiuti di Stato impedisce che eventuali surplus patrimoniali possono essere attributi al Banco di Napoli (ora Intesa), una volta rimborsato il finanziamento (come avvenuto nel 2009).

 CAPO II

MISURE IN FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE

Articolo 8 (Definizioni)

La norma in esame detta le definizioni, in specie quella di «investitore» avente causa delle obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione, acquistate direttamente dall’istituto di emissione o da un intermediario, e beneficiario delle prestazioni del Fondo di solidarietà.

Articolo 9 (Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta)

 

Gli investitori che abbiano acquistato gli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle banche in liquidazione, in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, possono chiedere al Fondo interbancario di tutela dei depositi l’erogazione di un indennizzo forfetario pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all’operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. La presentazione dell’istanza di indennizzo forfetario preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale di cui ai commi da 857 a 860 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

La norma chiarisce che le risorse del Fondo di solidarietà assicurano, in via alternativa a quella diretta, il ristoro del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati. La disposizione reca norme di raccordo con la procedura arbitrale prevista dall’articolo 1, commi da 857 a 860, della legge di stabilità per il 2016. L’attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di accesso diretto al Fondo di solidarietà di cui ai commi da 1 a 9. Ove la predetta procedura sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l’accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.

Articolo 10 (Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme)

Sono apportate modifiche alle disposizioni della legge di stabilità 2016 di cui all’articolo 1, commi 856 (eliminazione del limite di 100 milioni al Fondo di solidarietà) e 857 (modifica, conseguente all’introduzione della modalità di accesso diretto al Fondo di solidarietà, del termine per l’emanazione dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di definizione delle modalità di gestione e di accesso al predetto Fondo di solidarietà e di attuazione dei commi da 855 a 858 della stessa legge di stabilità 2016 . Il termine è portato da novanta a centottanta giorni).

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 11 (Attività per imposte anticipate)

La norma è volta a superare le criticità sollevate dalla Commissione europea in merito alla legittimità, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, della convertibilità in crediti d’imposta delle imposte anticipate (deferred tax asset-DTA) cosiddette «qualificate» ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, (cosiddetto milleproroghe) e successive modificazioni, ovvero le DTA relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività immateriali.

Come noto, la disciplina contenuta nell’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge n. 225 del 2010, prevede in quali ipotesi le DTA qualificate iscritte in bilancio sono trasformate in credito d’imposta. In particolare, la norma individua ipotesi di trasformazione delle DTA qualificate: 1) in presenza di perdita civilistica; 2) in presenza di perdita fiscale; 3) in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. La stessa norma, al comma 57, dispone le modalità con le quali il credito d’imposta derivante da ognuna delle tre ipotesi di trasformazione può essere utilizzato. L’articolo 1, commi da 167 a 171, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha ulteriormente esteso l’ambito applicativo della disciplina in questione relativamente alle DTA IRAP afferenti ai medesimi componenti negativi (rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività immateriali).

La Commissione europea, analogamente a quanto richiesto alla Spagna, ha richiesto che la trasformabilità in credito d’imposta della quota di DTA qualificate cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte (cosiddetto DTA di tipo 2) sia garantita solo qualora venga corrisposto un canone su tali DTA. Resta ferma invece l’ordinaria trasformabilità delle DTA qualificate cui corrisponde un pagamento anticipato di imposte (cosiddetto DTA di tipo 1).

La norma, pertanto, subordina il mantenimento della trasformabilità delle DTA di tipo 2 al pagamento di un canone pari all’1,5 per cento dell’ammontare delle stesse e stabilisce che le DTA di tipo 2 siano calcolate annualmente come differenza tra l’ammontare di DTA qualificate che si è creato dal 2008 all’anno di riferimento, incluse le DTA qualificate che sono state trasformate in credito d’imposta, e la somma delle imposte che sono state versate con riferimento agli stessi anni.

In particolare, con i commi 1 e 2 si stabilisce, per le imprese interessate dalle disposizioni di cui ai citati commi da 55 a 58 del decreto-legge n. 225 del 2010, la possibilità di continuare ad avvalersi delle citate disposizioni, con riguardo alle DTA di tipo 2, previa opzione per il pagamento di un canone annuo, deducibile dall’IRES e dall’IRAP, da corrispondere entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi; il canone deve essere corrisposto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 (comma 7) fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029. L’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina in commento secondo modalità che potranno essere stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La misura è rivolta a tutte le imprese, in particolare quelle finanziarie che detengono la quasi totalità delle DTA interessate relative alle rettifiche su crediti e ai maggiori valori fiscali affrancati di avviamento e di altri beni immateriali per le quali l’opzione per il pagamento del canone consente di mantenere la computabilità delle DTA ai fini della determinazione del patrimonio netto di vigilanza.

Il canone è determinato annualmente applicando l’aliquota dell’1,5 per cento alle DTA di tipo 2, pari alla differenza, se positiva, tra l’ammontare delle DTA iscritte in bilancio (determinate secondo quanto indicato al comma 3) e le imposte versate (individuate nel comma 4).

Il comma 3 fornisce le indicazioni per il calcolo del corretto ammontare delle DTA quale minuendo della differenza sopra citata. Più in dettaglio, esso è determinato in ciascun anno come differenza (positiva o negativa) tra le DTA qualificate iscritte in bilancio al termine dell’esercizio e quelle iscritte al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, aumentata delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Nel caso di cessione di crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione di DTA, ai fini del comma 3 le DTA trasformate nei crediti d’imposta oggetto di cessione continuano a rilevare in capo al cedente e non rilevano in capo al cessionario.

Il comma 4, invece, fornisce le indicazioni per la rilevazione della corretta entità delle imposte versate da considerare quale sottraendo della differenza su cui applicare il canone annuo. In particolare, si deve tenere conto, non solo dell’IRES, comprese le relative addizionali, versate con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell’IRAP versata con riferimento ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi, ma anche dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 2 del 2009, e dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), versate con riferimento ai periodi d’imposta da quello in corso al 31 dicembre 2008 a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Secondo il comma 5, il pagamento del canone, tuttavia, non è dovuto qualora l’importo delle imposte versate, come sopra determinato, superi l’ammontare delle DTA calcolate ai sensi del comma 3.

Il comma 10 chiarisce che nel caso in cui l’opzione non sia esercitata, i commi da 55 a 57 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010 si applicano solo alle DTA di tipo 1, cioè all’ammontare delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui al comma 2 (ossia, diminuite delle DTA, di tipo 2). In sostanza, la mancata opzione, dalla quale scaturisce l’obbligo del pagamento del canone annuo, produce l’effetto di far perdere il diritto alla conversione in crediti d’imposta delle DTA tipo 2, vale a dire per l’ammontare che avrebbe costituito la base imponibile sul quale si sarebbe determinato il canone annuo dovuto.

I commi da 6 a 9 recano particolari disposizioni per i soggetti aderenti al consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR e per quelli interessati da operazioni straordinarie.

In sostanza, per i soggetti aderenti al consolidato la determinazione della base imponibile su cui calcolare il canone è effettuata per massa, nel senso che si tiene conto della somma delle DTA qualificate delle singole imprese e della somma delle imposte versate dalla consolidante (per quanto attiene all’IRES) e dalle singole imprese (per quanto attiene alle altre imposte). In tal caso, il pagamento del canone annuo è effettuato dalla consolidante. In caso di mancata opzione, le eventuali DTA di tipo 2 sono attribuite alle società partecipanti in proporzione alle DTA qualificate detenute da ciascuna di esse.

Nel caso in cui siano state effettuate operazioni straordinarie a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2008, e quindi l’impresa incorporante o risultante dalla fusione o dalla scissione abbia incrementato le proprie DTA qualificate per effetto di tali operazioni, ai fini del calcolo della base imponibile su cui determinare il canone, si tiene conto anche dell’ammontare delle DTA qualificate e delle imposte versate da tutte le imprese incorporate, fuse o scisse. Il comma 8 non si applica alle operazioni di cessione all’ente-ponte di diritti, attività e passività dell’ente sottoposto a risoluzione, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Il comma 9 inoltre dispone che per i soggetti interessati da operazioni di fusioni e scissioni a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, che non hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 nei termini ivi previsti, essendo mutate le condizioni per effetto delle stesse operazioni adottate, sono, nella sostanza, riaperti i termini per l’esercizio dell’opzione in quanto la stessa è effettuabile entro un mese dalla chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione.

Il comma 11, infine, stabilisce che al canone, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso, si applicano le norme dettate per le imposte sui redditi.

Viene previsto che una quota parte delle maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l’anno 2016 siano destinate al Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 12 (Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito)

L’innalzamento dei requisiti pensionistici introdotti dalla riforma pensionistica ha ridotto i bacini dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie il cui utilizzo ha, finora, favorito una gestione socialmente «sostenibile» degli esuberi. Alla luce di quanto sopra, ed al fine di mantenere gli obiettivi delle parti sociali di gestire in maniera responsabile le operazioni di ristrutturazione del settore del credito, si rende quindi necessario prolungare la durata massima delle prestazioni del Fondo di solidarietà di tale settore dagli attuali 60 ad 84 mesi, limitatamente agli anni 2016 e 2017.

CAPO IV

OPERTURA FINANZIARIA

Articolo 13 (Copertura finanziaria)

La disposizione reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da talune disposizioni contenute nel provvedimento in esame




Più brevi i tempi per il recupero crediti: sintesi di alcune misure introdotte da Decreto Legge 59/2016

Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016) recante: «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» (Atto Senato n. 2362) contiene importanti misure sia per velocizzare il recupero dei crediti, sia per modificare disciplina delle DTA – Deferred Tax Assets(imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione Ue.

Di seguito, sintesi dei più rilevanti interventi contenuti nel Decreto legge:

(Link alla relazione illustrativa)

Articolo 1 – (Pegno mobiliare non possessorio)

L’articolo 1, che apre il Capo recante misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata “pegno mobiliare non possessorio”. Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell’iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato. In particolare, il comma 1 prevede che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano garantire i crediti che gli vengono concessi per l’esercizio dell’impresa costituendo un pegno non possessorio. I crediti garantiti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, salva la necessaria indicazione dell’ammontare massimo garantito. Il comma 2 individua l’oggetto del pegno non possessorio nei beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa. Sono espressamente esclusi i beni mobili registrati. Il pegno non possessorio potrà avere ad oggetto beni mobili: esistenti o futuri; determinati o determinabili, anche facendo riferimento a una categoria merceologica o a un valore complessivo. Il debitore che costituisce il pegno non possessorio – salvo diversi accordi con il creditore – potrà continuare ad avere la disponibilità del bene mobile dato in pegno, utilizzandolo anche nell’esercizio della sua attività economica, senza tuttavia mutarne la destinazione economica. Il debitore (o il terzo concedente il pegno) potrà anche trasformare o alienare il bene mobile; in tal caso la garanzia si trasferisce al prodotto che risulta dalla trasformazione o al corrispettivo della vendita o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che questo comporti la costituzione di una nuova garanzia.

Articolo 2 – (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato)

L’articolo 2 reca la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. A tal fine al Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo n. 385 del 1993) è introdotto il nuovo articolo 48-bis.

Articolo 3 – (Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi)

L’articolo 3, istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.

Articolo 4 – (Disposizioni in materia di espropriazione forzata)

L’articolo 4 del decreto-legge reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile. Di estrema rilevanza, tra le numerose modifica al codice di procedura è l’integrazione dell’articolo 492, che ora stabilisce che il pignoramento debba contenere l’avvertimento che l’opposizione all’esecuzione, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato a norma degli articoli 530 (provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l’autorizzazione della vendita). L’opposizione può essere invece proposta oltre il termine nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero se l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

La disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (comma 3).

Il testo a fronte, ante e post modifiche, degli articoli 492, 615 e 648 del Codice di procedura civile

 

Normativa previgente al D.L. Normativa vigente (post D.L.)
Codice di procedura civile

Art. 492

Forma del pignoramento

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi . Identico
Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Identico
Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione. Identico
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. Identico
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma. Identico
[In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonchè quelle dei creditori istanti. L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario]
Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonchè sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. Identico
Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista dall’articolo 488, secondo comma. Identico

Altra modifica di grande rilievo riguarda l’articolo 615 c.p.c., sulla forma dell’opposizione all’esecuzione: viene previsto che l’opposizione, nell’esecuzione per espropriazione, è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato a norma degli articoli 530 (provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l’autorizzazione della vendita). Può essere proposta opposizione, invece, nel caso in cui essa sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (lettera l)). La nuova disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (comma 3).

 

Normativa previgente al D.L.

Normativa vigente (post D.L.)

Codice di procedura civile

Art. 615

Forma dell’opposizione

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

Identico

Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

 

Da ultimo la lettera m) modifica l’articolo 648, primo comma, c.p.c., esplicitando che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo in tal modo la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

 

Normativa previgente D.L. Normativa vigente (post D.L.)
Codice di procedura civile

Art. 648

Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per i vizi procedurali. Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per i vizi procedurali.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni. Identico

L’articolo 5 interviene sulla disciplina già prevista dall’articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; in tale disposizione, vengono inseriti due ulteriori periodi, in base ai quali:Articolo 5 – (Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)

  • ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.
  • quando di tali disposizioni ci si avvale nell’ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

Articolo 6 – (Modifiche alla legge fallimentare)

L’articolo 6 del decreto-legge apporta modifiche puntuali alla legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure.

Articolo 11 – (Attività per imposte anticipate)

L’articolo 11 del decreto legge reca modifiche alla vigente disciplina delle DTA – Deferred Tax Assets(imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato.

In sintesi, le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA in crediti d’imposta (contenute nel decreto-legge n. 225 del 2010, modificato nel tempo) possono scegliere, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l’applicazione della relativa disciplina mediante la corresponsione di un canone, al ricorrere delle condizioni di legge. L’opzione è esercitata entro il 4 giugno 2016 (salva la fissazione di diversi termini per gli enti coinvolti in operazioni straordinarie o che optano per il consolidato), è irrevocabile e comporta l’obbligo del pagamento di un canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029.




On line la guida al Contenzioso tributario

Diffusa dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la versione aggiornata ad aprile 2016, della “Guida al Contenzioso tributario”.

La nuova edizione tiene conto delle ultime disposizioni normative – in particolare, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 – e della recente circolare 38 E del 29 dicembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018) nella quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche inerenti al D.Lgs. n. 546/1992.

Tra le principali novità segnalate dalla guida:

  • la possibilità richiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado sia di appello;
  • la possibilità richiedere la sospensione dell’atto impugnato anche nei gradi successivi al primo;
  • l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutte le controversie di valorenon superiore a 20.000 euro;
  • l’immediata esecutività dal 1° giugno 2016 delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso contro gli atti relativi alle operazioni catastali.

Si ricorda che in attuazione della delega contenuta nell’art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 291), il Titolo II del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1857), ha apportato rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente la disciplina del processo tributario.

In estrema sintesi, le più importanti modifiche relative al D.Lgs. n. 546/1992 riguardano:

—       l’estensione dell’ambito di applicazione della conciliazione al giudizio di appello e alle controversie soggette a reclamo/mediazione;

—       l’estensione dell’ambito di operatività del reclamo/mediazione alle controversie dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a quelle degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché alle controversie catastali;

—       rivisitazione della disciplina della tutela cautelare, che è stata estesa a tutte le fasi del processo, codificando in tal modo i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;

—       l’esecutività immediata delle sentenze non definitive concernenti i giudizi promossi avverso gli atti relativi alle operazioni catastali e di quelle, sempre non definitive, recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti, eventualmente subordinato alla prestazione di idonea garanzia in caso di somme di importo superiore a 10.000 euro;

—       il mantenimento del criterio della riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio;la previsione del giudizio di ottemperanza come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o meno, escludendo la possibilità di ricorso all’ordinaria procedura esecutiva;

—       il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio;

—       l’affidamento alla commissione tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio;

—       l’innalzamento del valore dei giudizi in cui i contribuenti possono stare personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, che viene portato, dagli attuali 2.582,28 euro, a 3.000,00 euro;

—       l’ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica, nella quale sono stati inseriti i dipendenti dei CAF, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi CAF nei confronti dei propri assistiti.

Le nuove disposizioni per effetto dell’articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, salvo alcune eccezioni.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2016

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Commenti

La rateazione o versamento in un’unica soluzione degli avvisi bonari  di Eugenio Grimaldi

 

Giurisprudenza

Commissioni Tributarie Provinciali:

Scissione societaria
Responsabilità solidale di
società scissa e società beneficiaria

Cartella alla beneficiaria per debiti ascritti nei confronti della società scissa: il carattere eccezionale della disciplina della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione non permette motivazioni che richiamano la differente responsabilità del cessionario dell’azienda

Commissione Tributaria Provinciale di Lucca – Sezione I – Sentenza n. 136 del 26 febbraio 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SANZIONI TRIBUTARIE – SOCIETÀ – Scissione societaria – Responsabilità solidale di società scissa e società beneficiaria – Responsabilità per debiti fiscali della società scissa – Cartella di pagamento – Contenuto – Motivazione – Cartella motivata con richiami normativi legittimanti la responsabilità del cessionario di azienda per i debiti del cedente – Differenza con la disciplina relativa alla responsabilità solidale di società scissa e società beneficiarie – Errato riferimento normativo – Carenza di motivazione – Conseguenze – Nullità della cartella di pagamento – Art. 7, della L 27/07/2000, n. 212 – Artt. 14 e 15, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Intimazione di pagamento
Prescrizione quinquennale sanzioni e interessi

Ricorso avverso intimazione di pagamento notificata oltre i cinque anni dalla notificazione della cartella: il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate si prescrive nel termine di 5 anni

Commissione Tributaria Provinciale di Treviso – Sezione II – Sentenza n. 136 del 18 aprile 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Ruolo contenente sanzioni e interessi – Intimazione di pagamento – Notifica oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento – Diritto alla riscossione della sanzione irrogata – Diritto alla riscossione degli interessi – Prescrizione – Prescrizione quinquennale – Applicabilità – Art. 20, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Prassi

Regime esclusione parziale proventi
derivanti
dall’utilizzo di beni immateriali  –  Patent box

Definizione dei beni immateriali agevolabili, metodi e criteri di calcolo del reddito agevolabile e oggetto dell’accordo preventivo. Le principali caratteristiche del regime e risposte ai quesiti sul Patent box

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 7 aprile 2016: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Determinazione dei metodi e dei criteri di calcolo del reddito agevolabile – Chiarimenti e risposte ai quesiti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L 23/12/2014, n. 190 – DM 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

 

Decadenza dalla rateazione per imposte dirette (IRPEF, IRES,
Addizionali, IRAP) per all’adesione ad istituti definitori
ex D.Lgs. n. 218/1997  – 
 Riammissione

Decadenza dalla rateazione di somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di omessa impugnazione: riammissione se entro il 31 maggio 2016 il contribuente versa la prima delle rate scadute

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 22 aprile 2016: «RISCOSSIONE – Somme dovute per la definizione degli accertamenti e per omessa impugnazione – Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle entrate – Riammissione alla rateazione limitatamente al versamento delle imposte dirette (IRPEF, IRES, Addizionali, IRAP) per gli istituti definitori di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 – Art. 1, commi da 134 a 138, della L 28/12/2015, n. 208»

 

Riforma del sistema della riscossione

Il pagamento a rate o in unica soluzione di somme dovute a seguito di “avvisi bonari” e in esito all’applicazione di istituti definitori alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 29 aprile 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Razionalizzazione delle norme in materia – Pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento dell’Agenzia delle entrate – Rateizzazione dei debiti tributari in esito all’applicazione degli istituti definitori – Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Disciplina del lieve inadempimento in tema di pagamento -Art. 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Artt. 8 e 15, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 38, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – Art. 15-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – D.Lgs. 24/09/2015, n. 159»

 

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Patent box, per le imprese con ricavi inferiori a 300 milioni di euro. La competenza passa alle Direzioni Regionali

Confermata la competenza dell’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento sulla gestione delle istanze di accordo preventivo presentate dalle imprese con un volume d’affari o ricavi pari o superiori a 300 milioni di euro, a prescindere dal domicilio fiscale.

Alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano passa, invece, la competenza per le istanze presentate dalle imprese con un volume d’affari o ricavi inferiori a 300 milioni di euro.

È quanto stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 Maggio 2016, Prot. n. 67014/2016. L’individuazione delle nuove competenze si è resa necessaria per far fronte all’elevato numero di richieste presentate successivamente all’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015 e per consentire una gestione più efficiente delle procedure. Nei casi di incertezza in merito all’individuazione dell’articolazione competente a gestire l’istanza, le imprese possono presentare richiesta di chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica dc.acc.accordi@agenziaentrate.it. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2016)




Dai corsi di laurea presso università telematiche alla dermopigmentazione. Le Entrate rispondono ai dubbi dei Caf in materia di detrazioni per spese sanitarie, di istruzione e per la riqualificazione energetica

Le spese per la mensa scolastica possono essere detratte in dichiarazione dei redditi anche se il servizio è fornito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola, purché il bonifico o la ricevuta di pagamento contenga anche i dati dell’alunno e della scuola. Poiché non erano state ancora fornite istruzioni in materia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui la documentazione dei pagamenti del servizio mensa per il 2015 sia incompleta, basterà annotare i dati relativi all’alunno o alla scuola sul documento di spesa. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, con cui l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore.

Installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore nei condomini

Nella circolare, l’Agenzia chiarisce in che misura sono agevolabili le spese per l’installazione di contatori individuali nei condomini al fine di misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Queste spese sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto sono finalizzati al conseguimento di risparmio energetico (per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, la detrazione è pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro). Le Entrate specificano che queste spese danno diritto alla detrazione più vantaggiosa prevista per interventi di riqualificazione energetica (pari al 65% della spesa su un massimo di 30mila euro) nel caso in cui l’installazione avviene insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Bonus IRPEF nei modelli Unico Pf/2016 e 730/2016

Qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti ovvero per i ricercatori e i docenti, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. A tal fine i contribuenti devono indicare nella casella “Casi particolari” (nella quadro C del modello 730/2016 — in “Finanza & Fisco” n. 30-31/2015, pag. 4 oppure quadro RC del modello Unico PF 2016 — in “Finanza & Fisco” n. 43-44/2015):

  • il codice “1” se vogliono fruire in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti
  • il codice “2” se vogliono fruire in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori

Spese sanitarie e spese di istruzione

Come chiarito nella circolare n. 3/E del 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2015, pag. 2505), le spese per la mensa scolastica rientrano tra le spese di istruzione scolastica e pertanto sono agevolabili anche se il servizio è fornito da soggetti diversi dalla scuola. Per fruire dell’agevolazione, nella causale del bonifico o del bollettino postale andranno indicati il servizio mensa, il nome e cognome dell’alunno e la scuola di frequenza. I contribuenti che pagano il servizio in contanti o con altre modalità diverse dal bonifico (es. bancomat o buoni mensa), dovranno chiedere alla scuola o al soggetto che riceve il pagamento un’attestazione che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno. L’Agenzia chiarisce che sia la domanda del contribuente sia l’attestazione sono esenti da imposta di bollo. Il documento di prassi risponde anche alle numerose richieste di chiarimento in materia di spese sanitarie. In particolare, le spese effettuate all’estero per la crioconservazione degli ovociti e degli embrioni sono detraibili solo se eseguite per finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera autorizzata o da un medico specializzato italiano.




Nuova truffa via e-mail circa l’invio di documentazione contabile alla Guardia Di Finanza

Si sta diffondendo negli ultimi giorni una nuova frode telematica finalizzata ad ottenere informazioni riguardanti la situazione contabile dei destinatari.

Attraverso una e-mail, inviata dall’indirizzo di posta elettronica gdf.gov.it@minister.com, che apparentemente risulta riconducibile alla Guardia di Finanza, ignari cittadini vengono invitati, a fronte di una presunta “evasione fiscale”, ad inviare documentazione contabile e fiscale entro 48 ore dalla ricezione della medesima e-mail.

È opportuno precisare che l’indirizzo di posta elettronica gdf.gov.it@minister.com non è ASSOLUTAMENTE un indirizzo istituzionale della Guardia di finanza.

Si tratta di una vera e propria truffa perpetrata attraverso il cosiddetto fenomeno “email spoofing” che consente l’invio di e-mail con l’indirizzo del mittente falsificato. La Guardia di Finanza è assolutamente estranea all’invio di queste e-mail e comunica con i cittadini esclusivamente con posta elettronica certificata.

Consigli utili:

 – in caso di ricezione del messaggio procedere a cancellarlo immediatamente senza inviare quanto richiesto;

 – qualora sia stata inviata la documentazione richiesta, segnalare l’accaduto al più vicino Reparto della Guardia di Finanza o al numero di pubblica utilità “117”. (Così, Comunicato stampa della Guardia di Finanza del 6 maggio 2016)




Detrazione IVA “forfettizzata” in agricoltura. Nuove percentuali di compensazione per bovini, suini ed alcuni prodotti del settore lattiero-caseario

Diffusi i chiarimenti sull’aumento delle percentuali di compensazione IVA per latte, bovini e suini a partire dal primo gennaio scorso. Con la circolare n. 19/E del 6 maggio 2016, l’Agenzia ripercorre le novità dedicate dall’ultima Legge di Stabilità (comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2277), ai contribuenti che rientrano nel regime speciale IVA per l’agricoltura e fornisce istruzioni sulle percentuali da applicare in base alle diverse tipologie di operazioni realizzate dalle imprese agricole. A questo proposito, il documento di prassi precisa che è il momento impositivo a fare da spartiacque tra vecchie e nuove aliquote di compensazione. Ecco, nel dettaglio, il ventaglio dei beni interessati dalle nuove regole e i criteri da seguire per applicarle correttamente.

I prodotti interessati dalle nuove percentuali di compensazione

La circolare richiama il ventaglio dei prodotti agricoli per cui aumentano le percentuali di compensazione:

• per gli animali vivi della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo la percentuale sale dal 7 al 7,65%;

• per gli animali vivi della specie suina la soglia si alza dal 7,3 al 7,95%.

L’aumento delle percentuali di compensazione per bovini e suini ha effetto solo per il 2016.

Le soglie “lievitano” invece in via permanente al 10% per alcuni prodotti del settore lattiero-caseario:

• per il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto. Restano esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati;

• per gli altri prodotti contenuti nel n. 9) della tabella A, parte I, allegata al D.P.R. sull’IVA, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti dalle leggi sanitarie.

Vecchie o nuove percentuali, il momento impositivo

In particolare, il documento di prassi precisa che nelle ipotesi di passaggi dei prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A parte I del D.P.R. sull’IVA da parte dei produttori agricoli soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli altri organismi associativi, l’operazione si considera effettuata nel momento del pagamento del prezzo al produttore associato. Perciò le nuove percentuali di compensazione valgono anche per le consegne effettuate nel corso del 2015 con prezzo pagato dopo il 1° gennaio di quest’anno.

Nuove percentuali di compensazione anche per le consegne di dicembre con fattura differita a gennaio 2016

Nel caso di cessioni degli stessi prodotti agricoli, in assenza di passaggi “intermedi” a cooperative o altri enti associativi, il momento impositivo segue, invece, le regole generali dell’imposta sul valore aggiunto. In altre parole, per individuare il momento in cui l’operazione si considera effettuata e, di riflesso, quale percentuale di compensazione applicare, nel caso di fatturazione immediata, vale il momento della consegna o spedizione dei beni. Mentre, nell’ipotesi di fattura differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, rileva la fattura successivamente emessa. Pertanto, le nuove aliquote di compensazione si applicano anche nel caso di consegne realizzate a dicembre 2015, con fattura differita emessa a gennaio 2016. (Cfr. Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2016)




Aggiornamento dei principi contabili nazionali 2016: il primo set di Oic in consultazione

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015, il cd “Decreto bilanci” (in “Finanza & Fisco” n. 16/2015, pag. 1168) si è completato l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

Tale decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del D.Lgs. 127/1991 in tema di bilancio consolidato (1).

L’art. 12 del rubricato «Disposizioni finali, transitorie» del citato D.Lgs. 139/2015 prevede quanto segue:

Art. 12

Disposizioni finali, transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

2. Le modificazioni previste dal presente decreto all’articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

3. L’Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Come si legge nel sito web dell’Organismo italiano di contabilità (OIC) in base al comma 3 del art 12 del D.Lgs. 139, la predetta Fondazione ha iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali (ossia quelli rivolti alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile) partendo da quei principi contabili maggiormente impattati dalle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 (costo ammortizzato ed attualizzazione per l’iscrizione dei crediti e dei debiti; iscrizione e valutazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati; eliminazione dallo stato patrimoniale delle voci “costi di ricerca” e “costi di pubblicità”).

Di seguito un elenco e breve descrizione dei principi contabili pubblicati in bozza per la consultazione.

OIC 15 – Crediti

(Criteri per la rilevazione, classificazione e  valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

Come chiarito nella “presentazione” la nuova versione dell’OIC 15 recepisce l’introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema attualizzazione dei crediti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, oltre a riordinare la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. Con riferimento ai crediti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di transazione, la bozza di principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Per quanto riguarda i crediti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato. La precedente edizione è stata aggiornata nel giugno 2014.

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

Come si legge nelle “motivazioni alla base delle decisioni assunte” “la nuova versione dell’OIC 16 recepisce principalmente:

  • l’eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico a seguito della sua soppressione ai sensi del D.lgs. 139/2015;
  • la riformulazione del principio della sostanza economica ai sensi del D.lgs. 139/2015.

La bozza dell’OIC 16 esplicita meglio che le immobilizzazioni sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In ogni caso si afferma che “se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici” e che comunque “nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”. Sono state, inoltre, previste delle parti ad hoc per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435 bis c.c.) e le micro imprese (ex art. 2435 ter c.c.) in presenza di specificità nella disciplina di bilancio alla luce del D.Lgs. 139/2015 che dà maggiore risalto una regolazione per classi dimensionali. La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC 19 – Debiti

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

La bozza dell’OIC 19 recepisce l’introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema attualizzazione dei debiti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, oltre a riordinare la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Con riferimento ai debiti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di transazione, la bozza di principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Per quanto riguarda i debiti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato. La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

L’OIC ha elaborato una nuova edizione dell’OIC 24 per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. La Bozza dell’OIC 24 recepisce, infatti, l’introduzione delle novità legislative connesse all’eliminazione, dalla voce dello stato patrimoniale BI2, dei riferimenti ai costi di ricerca e pubblicità, e delle modiche alla norma relativa alla determinazione della vita utile dell’avviamento e dei costi di sviluppo. La struttura della nuova versione dell’OIC 24, è stata rivista anche al fine di distinguere le statuizioni di carattere generale contenute nei diversi paragrafi del principio contabile da quelle relative a fattispecie più specifiche che vengono ora trattate in apposite appendici che, sotto il profilo dispositivo, possono costituire, o meno, parte integrante del principio contabile. La precedente edizione del principio è stata pubblicata nel gennaio 2015.

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

  • i cambiamenti di principi contabili;
  • i cambiamenti di stime contabili;
  • la correzione di errori;
  • i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Anche per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, nella bozza di principio:

a) è stata eliminata la disciplina degli eventi straordinari;

b) è stata modificata la disciplina in tema di cambiamenti di principi contabili e di correzione di errori;

c) è stata rivista la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità normative ed a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Si ricorda a tal proposito che l’articolo 29 della IV direttiva (“1. Nelle voci «Proventi straordinari» o «Oneri straordinari» devono figurare i proventi o gli oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società. 2. Se i proventi o gli oneri di cui al paragrafo 1 hanno rilevanza per la valutazione del risultato economico, nell’allegato se ne devono dare spiegazioni in merito al loro importo ed alla loro natura. Lo stesso avviene per i proventi e gli oneri imputabili a un altro esercizio.”) è stato eliminato della Direttiva 34/2013. Di conseguenza è stata eliminata, dall’art. 2425 c.c., la sezione straordinaria dallo schema di conto economico (voci E20 ed E21). La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto.

A seguito del recepimento della disciplina sugli strumenti derivati, la novità introdotta dal D.Lgs. 139/2015 in merito alla rappresentazione in bilancio dei fondi può riassumersi nella previsione di una specifica voce destinata alla rilevazione del fair value negativo per gli strumenti derivati nell’ambito dei fondi rischi e oneri e l’eliminazione delle voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria.

Nell’appendice “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” si legge che” la struttura della nuova versione dell’OIC 31, conformemente a quanto fatto per gli altri OIC, è stata rivista al fine di distinguere le statuizioni di carattere generale contenute nei diversi paragrafi del principio contabile da quelle relative a fattispecie più specifiche che vengono ora trattate in apposite appendici che, sotto il profilo dispositivo, possono costituire, o meno, parte integrante del principio contabile. In particolare, la precedente versione dell’OIC 31 dedicava specifici paragrafi al trattamento contabile di alcune fattispecie di fondi rischi e oneri. In virtù di quanto detto in precedenza, si è deciso di trasferire le disposizioni relative al trattamento di questi esempi nell’Appendice A, alla quale è stata attribuita natura dispositiva e, pertanto, costituisce parte integrante del principio contabile. Sono stati inoltre fatti altri interventi di revisione del principio contabile nell’ottica di incorporare nel principio alcune fattispecie di fondi rischi e oneri che erano disciplinate in altri principi contabili, come ad esempio i fondi per contratti onerosi di lungo termine in precedenza inseriti nell’OIC 13 Rimanenze.” La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC XX – Strumenti finanziari derivati

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare in nota integrativa)

Il nuovo principio contabile OIC XX ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare in nota integrativa. Il principio destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile non si applica ai bilanci di esercizio delle società assicurative. Inoltre, in applicazione di regole contenute in altri principi contabili che disciplinano specifiche fattispecie relative agli strumenti finanziari derivati, sono esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo principio:

a) i contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società;

b) i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria. Per operazione straordinaria si intende un’operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d’azienda, le operazioni di fusione e scissione di società e le operazioni di trasformazione;

c) le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.

Il principio non tratta, altresì, le relazioni di copertura in cui lo strumento di copertura è un’attività o passività finanziaria non derivata.

Ai sensi dell’articolo 2426 comma 3 del codice civile rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;

b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Link alle bozze dei principi contabili nazionali in fase di aggiornamento:

(la denominazione del documento contiene il link web al sito della fondazione Oic)

OIC 15 Crediti – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 30 aprile 2016)

OIC 16 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 4 giugno 2016)

Versione con traccia delle modifiche – Bozza per la consultazione_track changes

OIC 19 Debiti – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 30 aprile 2016)

OIC 24 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 4 giugno 2016)

Versione con traccia delle modifiche – Bozza per la consultazione_track changes

OIC 29 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 31 maggio 2016)

Versione con traccia delle modifiche – Bozza per la consultazione_track changes

OIC 31 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 4 giugno 2016)

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OIC XX Strumenti finanziari derivati – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 31 maggio 2016)

 


Nota (1) – Il testo fronte, ante e post modifiche apportate dal D.Lgs. 18/08/2015, n. 139, degli artt. 27, 28 comma 2, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, del D.Lgs. 09/04/1991, n. 127 è stato pubblicato in Finanza & Fisco” n. 17/2015, da pag. 1249.




Requisiti di accesso dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016

L’INPS ha emanato, in data 5 maggio 2016, la circolare esplicativa n. 74 in attuazione dell’art. 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

La legge ha introdotto una novità, di maggior favore per i lavoratori in argomento, riguardo ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL che, per le cessazioni intervenute nell’anno 2016, sono esclusivamente lo stato di disoccupazione e la presenza di almeno tre mensilità di contribuzione accreditata in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la data di cessazione dal rapporto di collaborazione fino alla data del predetto evento. Non è più richiesto che l’assicurato faccia valere, nell’anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di collaborazione, un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

In analogia con l’indennità di disoccupazione NASpI la norma ha confermato che, anche per la prestazione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazione DIS-COLL già fruita non possono essere nuovamente presi in considerazione ai fini della determinazione della durata di una nuova analoga prestazione.

Alla prestazione DIS-COLL prevista per gli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016 si applica la medesima disciplina della indennità DIS-COLL relativa agli eventi di disoccupazione intervenuti nell’anno 2015, fatta salva la novità introdotta in merito ai requisiti di accesso alla prestazione.

Per gli eventi di cessazione intercorsi tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della circolare 74/2016 il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di collaborazione decorre dalla data di pubblicazione della circolare medesima.

Infine, la richiamata disposizione contenuta nella Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208 del 2015) ha previsto che l’indennità DIS-COLL sia riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e che il beneficio sia riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, provvedendo a darne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale. (Cfr. comunicato stampa Inps del 6 maggio 2016)




Accordo Fatca per il contrasto all’evasione internazionale. C’è tempo fino al 15 giugno per l’invio delle informazioni relative al 2015

Le istituzioni finanziarie italiane avranno più tempo per inviare al Fisco le informazioni previste dall’accordo Fatca sullo scambio automatico dei dati tra Italia e Usa. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia fissa infatti il nuovo termine al 15 giugno prossimo, facendo così slittare la vecchia scadenza del 30 aprile.

Cos’è il Fatca

 L’Accordo intergovernativo Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act – ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95) prevede uno scambio automatico di informazioni finanziarie tra Italia e Stati Uniti per contrastare l’evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi.

Per questo, banche, società di gestione del risparmio e di intermediazione, assicurazioni vita e altre entità finanziarie devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai titolari statunitensi dei conti e ai conti stessi, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI). Grazie al provvedimento 28 aprile 2016, il termine per la comunicazione dei dati 2015 viene spostato al 15 giugno 2016. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2016

Riferimenti normativi

Legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell’accordo FATCA

Decreto 6 agosto 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, con allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2015, prot. n. 2015/106541

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 aprile 2016, prot. n. 2016/61659




Nuova strategia dell’Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali: indagini finanziarie e presunzioni all’insegna della ragionevolezza e della proporzionalità

La lotta all’evasione cambia “passo”. Accantonata la caccia all’errore involontario, abbandonati i recuperi solo formali o per importi esigui che oltre a creare inefficienza danno una percezione errata dell’operato dell’Agenzia. Sempre più centralità nel rapporto tra Fisco e contribuenti: il dialogo, la trasparenza e un approccio chiaro, semplice e privo di preconcetti saranno fondamentali per far percepire la correttezza e la proporzionalità dell’azione di contrasto. Intensificazione e lotta senza quartiere alle forme di evasione più gravi e alle frodi, fenomeni contro i quali l’Agenzia mette in campo, oltre a tecniche innovative che vanno nella direzione di un sempre più incisivo incrocio delle banche dati, una chiara e intensa azione di contrasto anche nei confronti di chi per mestiere idea o facilita sistemi evasivi complessi. Queste i principi cardine della circolare di programma n. 16/E sulle strategie di prevenzione e contrasto dell’evasione 2016 dell’Agenzia delle Entrate che si propone gli ambiziosi obiettivi di ridurre il tax gap, migliorare la qualità dell’accertamento e ridurre l’invasività dei controlli.

Tra le sfide del 2016, l’Amministrazione dovrà affinare sempre di più la qualità dei controlli, evitando lo spreco di energie in contestazioni puramente formali o di ammontare esiguo e concentrandosi piuttosto su concrete e rilevanti situazioni di rischio. Le presunzioni fissate dalla legge a salvaguardia della pretesa erariale saranno applicate secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, grazie alla collaborazione del contribuente che potrà dimostrare e giustificare eventuali anomalie. Le indagini finanziarie diventano uno strumento da utilizzare solo a seguito di un’attenta analisi del rischio e quando è già in corso un’attività istruttoria. Inoltre, l’Agenzia sarà impegnata a stipulare con le imprese, in determinati ambiti, accordi preventivi per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni, implementerà la cooperative compliance con le grandi imprese, e porterà avanti anche la gestione e la lavorazione delle istanze della voluntary disclosure. Nell’ottica di un progressivo miglioramento dei rapporti con i contribuenti e in linea con le indicazioni Ocse, l’Agenzia proseguirà il percorso intrapreso lo scorso anno nel contrasto all’evasione, mettendo a disposizione dei contribuenti nelle comunicazioni inviate, gli elementi di cui è in possesso con l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. In questo modo l’Amministrazione continuerà a dare l’opportunità al cittadino di rimediare prima ancora che parta l’accertamento vero e proprio.

 

Un continuo ricorso alle banche dati per controlli di alta qualità

 

Tra le sfide del 2016, affinare sempre di più la qualità dei controlli. In quest’ottica gioca un ruolo strategico il patrimonio informativo delle banche dati, che perciò vanno arricchite e aggiornate con dati qualitativamente corretti a supporto delle risk analysis. Solo un uso virtuoso dei data base, sommato alle preziose informazioni rilevabili da fonti aperte come le autorità fiscali estere, può assicurare nel tempo nuovi percorsi di indagine e selezione sempre più mirati, razionali e coerenti in base a precisi indici di rischio. La circolare ricorda l’importanza di un uso strategico dei numerosi applicativi a supporto del Fisco in fase di valutazione del rischio, così da improntare l’attività di contrasto all’evasione a concreti indici di pericolosità e a una minore invasività dei controlli.

 

Potenziata sul territorio la lotta alle frodi, possibili nuove azioni simultanee grazie a un maggiore coordinamento

 

La circolare dedica un paragrafo al contrasto ai fenomeni fraudolenti e al rinnovato assetto delle strutture Antifrode dell’Agenzia. La lotta alle frodi è infatti fondamentale nella nuova strategia di contrasto dell’evasione che intende dare priorità ai comportamenti dolosi e ai sistemi ideati da chi “mette sul commercio” modelli strutturati di evasione fiscale. Spazio anche al ricorso agli scambi informativi spontanei, utili per contrastare le frodi intracomunitarie nel campo IVA. Dal punto di vista del nuovo modello organizzativo, varato dalle Entrate nell’ottobre 2015, il Fisco punta ad assicurare un migliore coordinamento operativo ed una maggiore ampiezza e flessibilità d’azione. La creazione di un unico ufficio, articolato in diverse sezioni locali, permette di realizzare azioni simultanee e trasversali su tutto il territorio nazionale, che producono vantaggi in termini di tempestività ed efficacia e che si sono dimostrate essenziali nella lotta ai fenomeni più ramificati di frode fiscale. Fari accesi sugli ideatori o facilitatori di comportamenti evasivi strutturati, l’azione delle Entrate non trascurerà chi per mestiere non si cura del corretto adempimento fiscale ma agevola fenomeni contrari alla legge.

 

Nel 2016 la voluntary dà i primi frutti e apre la strada alle attività dei prossimi anni

 

L’attività del 2016 è già contrassegnata fortemente dalla voluntary disclosure. Tutte le strutture coinvolte dalla procedura di collaborazione volontaria, infatti, saranno impegnate nelle attività di accertamento fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Ma non sarà questo l’unico fronte aperto dalla disclosure per l’Amministrazione finanziaria. Infatti, gli Uffici competenti svolgeranno un’attività di raccolta digitale dei dati e delle informazioni contenuti nelle istanze che permetterà in seguito la redazione di analisi ed elaborazioni utili anche per le future attività di contrasto all’evasione. I frutti della voluntary, pertanto, non si esauriranno nel 2016. Le informazioni raccolte, insomma, consentiranno, tra l’altro, di procedere con le successive attività di analisi e rilevazione statistica delle condotte evasive più diffuse (soprattutto quelle che prevedono lo spostamento all’estero di risorse e investimenti) e di profilazione di fenomeni ad alta pericolosità fiscale.

 

Promozione della compliance, continua la stagione della trasparenza

 

L’Agenzia inserisce in agenda nuove comunicazioni per promuovere l’adempimento spontaneo. In particolare, entro giugno prossimo, partiranno comunicazioni dedicate ai contribuenti con particolari anomalie relative al triennio 2012-2014, rilevate dai dati per l’applicazione degli studi di settore. Entro dicembre prossimo partiranno le lettere destinate a chi presenta anomalie dal confronto tra la comunicazione annuale Iva la dichiarazione Iva per il 2015. Debutterà inoltre una nuova comunicazione unica destinata a persone fisiche e imprese individuali, per cui, nel 2012, sono emerse anomalie legate, tra l’altro, a redditi da locazione immobiliare, di lavoro dipendente, di partecipazione, di capitale, o plusvalenze di beni relativi all’impresa.

 

Contraddittori e accessi in loco per gli accertamenti sugli immobili

 

Il contraddittorio diventa il cuore dell’accertamento sugli immobili. Il confronto preventivo con il contribuente rappresenta infatti un’inderogabile necessità per rendere il più possibile realistica la ricostruzione dell’ufficio e meno conflittuale il rapporto con la persona, chiamata a fornire prima ancora dell’accertamento tutti gli elementi utili a quantificare correttamente il valore dell’immobile oggetto dell’atto. La circolare incoraggia anche le visite presso l’immobile o l’azienda da valutare e i sopralluoghi nella zona di ubicazione, per acquisire una conoscenza diretta dello stato esteriore e delle caratteristiche del bene e intercettare così le corrette analogie e differenze con altri immobili o aziende presi a riferimento per la determinazione del prezzo di mercato. Sempre all’insegna della trasparenza, l’Agenzia per la prima volta raccomanda di allegare l’immagine dell’immobile accertato all’avviso di rettifica consegnato al contribuente, a supporto della motivazione che ha spinto la rivalutazione del bene da parte del Fisco.

 

Indagini finanziarie e presunzioni, una guida per gli uffici

 

La circolare fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle presunzioni e, più in generale, dei poteri istruttori. Nel dettaglio nel documento di prassi si legge che “L’utilizzo delle presunzioni deve essere attentamente valutato e portare a risultati realistici e coerenti con la effettiva capacità contributiva del soggetto indagato. Le presunzioni fissate dalla norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall’ufficio secondo logiche di proporzionalità e ragionevolezza, avulse da un acritico automatismo e ricorrendo in via prioritaria alla collaborazione del contribuente ed alle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione.

In modo analogo l’utilizzo delle indagini finanziarie, il cui ricorso è da preferirsi solo a valle di un’attenta analisi del rischio dalla quale possano emergere significative anomalie dichiarative e quando è già in corso un’attività istruttoria d’ufficio, deve essere appropriato e finalizzato ad attuare ricostruzioni credibili e realistiche. Vanno del pari assolutamente evitate ricostruzioni induttive, soprattutto se di ammontare particolarmente rilevante, effettuate senza valutare in modo attento e preciso la coerenza del risultato ottenuto con il profilo del contribuente e con l’attività dallo stesso svolta”.

 

Massima cura per il Terzo settore e priorità alle organizzazioni “fuori sede”

 

L’Agenzia punta alla salvaguardia delle attività di particolare rilevanza sociale, come quelle rivolte alla cura di anziani e persone svantaggiate ovvero dedite alla formazione sportiva dei ragazzi. L’azione di controllo si concentra quindi sul contrasto alle false realtà “non profit”, ossia dei soggetti che, pur dichiarando scopo non lucrativo, operano sul mercato svolgendo di fatto attività commerciale oppure prendono parte a fenomeni di frode in campo immobiliare o di false fatturazioni. In questo contesto, i controlli del 2016 daranno prioritaria attenzione alle organizzazioni che non hanno sede legale sul territorio nazionale.

 

Evasione oltreconfine, da lotta alle frodi ai nuovi accordi per la compliance

 

L’Agenzia contrasta con decisione le frodi fiscali, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, anche incoraggiando scambi informativi a richiesta con le Autorità estere. Particolare attenzione ai settori più vulnerabili a fenomeni illeciti: frodi Iva intracomunitaria, circolazione di fatture false mediante l’azione di società cartiere, compensazioni di crediti inesistenti mediante l’uso di F24 con dati non veritieri. Sul fronte della promozione della cooperative compliance, si amplia la platea dei grandi contribuenti ammessi: entrano anche le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia, a seguito di interpelli sui nuovi investimenti. Da quest’anno, inoltre, le imprese possono stipulare accordi preventivi con il Fisco per regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali. Lo strumento dell’accordo preventivo apre infatti al patent box. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2016)




Il carattere eccezionale della disciplina della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione non permette motivazioni in cartella che richiamano la differente responsabilità del cessionario dell’azienda

In tema di responsabilità solidale, l’art. 15 del D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede la successione della società risultante dalla trasformazione o fusione nei debiti di quella originaria, ferma la responsabilità illimitata dei soci in relazione a debiti per sanzioni relative ad infrazioni commesse prima della trasformazione della società di persone in società di capitali secondo e con i limiti previsti dall’art. 2499 del codice civile. Mentre per la scissione prevede la responsabilità solidale delle società ed enti risultanti. In merito a quest’ultima ipotesi, la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 (in “Finanza & Fisco” Suppl. al n. 29/98, pag. 35), ha chiarito che il comma 2 del citato articolo 15 prevede che “nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente (sia la scissa sia le beneficiarie) è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”. Inoltre, secondo recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia (Cass. Sez. V, n. 13059 del 24/06/2015), in una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi dell’art. 173, comma 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica l’art. 15, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie. E questo differentemente dalla disciplina della responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece l’art. 2506-bis c.c., comma 2, e art. 2506-quater c.c., comma 3, prevedono precisi limiti”. Ne consegue, che l’Amministrazione finanziaria, visto il carattere eccezionale della disciplina fiscale della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione non può omettere nella motivazione della cartella di pagamento l’esplicitazione della ricorrenza dei presupposti, per l’applicazione del comma 2 dell’art. 15 D.Lgs. 472/97. Non è pertanto sufficiente un mero generico rinvio all’art. 14 del medesimo decreto legislativo, disciplinante la responsabilità nella diversa ipotesi della cessione d’azienda, non riferibile assolutamente alla fattispecie, trattandosi di scissione, cosa del tutto diversa e diversamente regolata. Questo il sunto della recente sentenza n. 136 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, che ha fatto proprio il principio di diritto più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “La cartella, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile…”. Nel caso di specie, la cartella di pagamento emessa nei confronti del coobbligato (società beneficiaria) non riportava i motivi della pretesa responsabilità in solido, ma solo la citazione dei commi 1-2 dell’art. 14, del D.Lgs. 472/97, che prevedono, peraltro, limitazioni alla responsabilità del cessionario dell’azienda, al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza. Dell’erroneo presupposto di legge contenuto nella motivazione delle cartelle impugnate, laddove, per converso, si doveva far riferimento all’art. 15, comma 2, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che prevede per le società partecipanti la scissione una illimitata responsabilità solidale,è discesa la costatazione da parte del giudice di merito dell’effettiva incongruità motivazionale delle cartelle impugnate.

Sui vizi delle cartelle di pagamento per scarsa chiarezza o carente motivazione, vedi: C.T.R. del Veneto, Sez. VIII, Sent. n. 56 dell’8 novembre 2006, C.T.R. della Puglia, Sez. IX, Sent. n. 77 del 4 aprile 2007, C.T.R. del Piemonte, Sez. XXXVIII, Sent. n. 38 del 24 settembre 2008 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2009, pag. 781), C.T.R. della Puglia, Sez. VIII, Sent. n. 61 del 27 maggio 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2011, pag. 2980), C.T.R. della Lombardia, Sez. XLIV, Sent. n. 1676 del 21 aprile 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1453), C.T.P. di Roma, Sez. LIX, Sent. n. 11763 del 29 maggio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2015, pag. 734)

Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte anche le cartelle devono essere motivate allo scopo di consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa posto che alla cartella di pagamento si devono applicare i principi generali indicati in ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successivamente recepiti dall’art. 7 dello Statuto, ponendosi una diversa interpretazione della norma in insanabile contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione (Cfr. Cass. nn. 15638/2004 — in “Finanza & Fisco” n. 37/2004, pag. 3189, 18306/2004, 2819/2005, 18415/2005 — in “Finanza & Fisco” n. 40/2005, pag. 3504, 11251/2007, 26330/2009, 22997/2010 — in “Finanza & Fisco” n. 40/2010, pag. 3588, 19802/2012 — in “Finanza & Fisco” n. 5/2013, pag. 274, 17682/2013; 18253/2013 — in “Finanza & Fisco” n. 29/2013, pag. 2254)

La sentenza nel testo integrale

Commissione Tributaria Provinciale di Lucca – Sezione I – Sentenza (CTP) n. 136 del 26 febbraio 2016 – Presidente: Terrusi, Relatore: Tucci

OGGETTO: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SANZIONI TRIBUTARIE – SOCIETÀ – Scissione societaria – Responsabilità solidale di società scissa e società beneficiaria – Responsabilità per debiti fiscali della società scissa – Cartella di pagamento – Contenuto – Motivazione – Cartella motivata con richiami normativi legittimanti la responsabilità del cessionario di azienda per i debiti del cedente – Differenza con la disciplina relativa alla responsabilità solidale di società scissa e società beneficiarie – Errato riferimento normativo – Carenza di motivazione – Conseguenze – Nullità della cartella di pagamento – Art. 7, della L 27/07/2000, n. 212 – Artt. 14 e 15 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, Sez. I, riunita con l’intervento dei Signori: Terrusi Francesco (Presidente), Tucci Ermindo (Relatore), Giambastiani Silvana (Giudice), ha emesso la seguente

 Sentenza

— sul ricorso n. —/2014 depositato il 20/10/2014

— avverso CARTELLE DI PAGAMENTO n. — e n. — IRPEF-ADD. REG. – IRPEF-ADD. COM. – IRPEF-ALTRO 2009-2010

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — IRES-ALTRO SANZIONI – IVA-ALTRO – IVA-ALTRO 2011 SANZIONI

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LUCCA

AGENTE DI RISCOSSIONE LUCCA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

L. AVV. E., LUCCA

— sul ricorso n. —/2015 depositato il 09/01/2015

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — IRAP 2007

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — TRIB. ERARIALI 2008 IMP. SOSTITUTIVA – RITENUTE FONTE – SALDO IMP. SOST. – IRPEF-ADD. REG. – IRPEF-ADD. COM. 2008

— avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. — IRAP 2010

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LUCCA

AGENTE DI RISCOSSIONE LUCCA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

L. AVV. E., LUCCA

proposti dai ricorrenti:

B.P. S.R.L., LUCCA (LU)

difeso da:

C. DOTT. S., LUCCA (LU)

M. AVV. F., LUCCA (LU)

La società B.P. S.r.l. impugna avanti questa Commissione Provinciale n. 3 cartelle di pagamento notificate in data 11.06.2014 per gli anni d’imposta 2009, 2010, 2011, per IVA, IRES, e IRPEF e n. 3 cartelle per gli anni d’imposta 2007, 2008, 2010, per IRPEF e IRAP, notificate in data 11.06.2014.

Premette la ricorrente di essere stata chiamata a rispondere delle somme portate nelle cartelle in qualità di coobbligata per debiti asseritamente ascritti nei confronti della Soc. A.P. S.r.l., a seguito di sottoscrizione dell’atto di scissione parziale in data 19.02.2014.

La contribuente evidenzia i seguenti motivi di impugnazione.

1) Inesistenza del presupposto processuale del c.d. interesse ad agire dei resistenti.

Le cartelle di pagamento opposte sono state oggetto di rateizzazione, presentata dalla Soc. A.P. S.r.l. e accettata da Equitalia.

Di conseguenza non vi sarebbe interesse ad agire da parte dei resistenti alla notifica delle cartelle.

2) Illegittimità delle cartelle di pagamento per decadenza relativamente alla cartella di pagamento n. — e n. —, n. —.

Asserisce la ricorrente che le predette cartelle sarebbero state notificate in data 11.06.2014 e relativamente agli anni d’imposta 2007, 2008, 2009 mentre i sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/73 la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione, della dichiarazione. Il Termine deve considerarsi perentorio e conseguentemente per le predette cartelle vi sarebbe decadenza dell’azione accertativa.

3) Omessa Motivazione.

Assume la ricorrente che le cartelle sarebbero del tutto carenti della motivazione circa la loro emissione nei confronti della ricorrente.

4) Errato inquadramento normativo indicato nella cartella di pagamento. L’Ufficio avrebbe indicato come norma di riferimento una norma che si riferirebbe alle cessioni d’azienda.

Nel caso specifico non si tratterebbe di cessione d’azienda ma di scissione parziale.

Laddove si ritenesse applicabile la predetta normativa vi sarebbe l’obbligo della preventiva escussione del cedente e comunque nei limiti del valore del ramo d’azienda ceduto.

Conclude per la dichiarazione d’illegittimità delle cartelle con condanna alle spese con distrazione a favore dei difensori.

Si costituisce l’Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva essendo le cartelle impugnate ascrivibili unicamente all’attività dell’esattore, in piena autonomia senza intervento della resistente.

Fa comunque presente che le cartelle sono state notificate alla ricorrente unicamente quale coobbligata, per effetto del contratto di scissione.

L’Agenzia sottolinea la carenza d’interesse della ricorrente all’impugnazione nella considerazione che il coobbligato sta regolarmente pagando la concordata rateizzazione.

La notifica di Equitalia deve pertanto essere intesa unicamente solo come garanzia del credito in caso di inadempimento del debitore principale.

Rileva la resistente che sarebbe inoltre infondata l’eccezione di decadenza non operando nel caso specifico la decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. 600/73 in quanto la notifica all’originario debitore sarebbe avvenuta tempestivamente.

In merito alla carenza di motivazione la ricorrente sarebbe stata messa in grado di comprendere appieno le ragioni in base alle quali le sono state notificate le cartelle individuandola come coobbligata.

Di nessun pregio sarebbe inoltre la citazione della norma di cui all’art. 14, commi 1-2 del D.Lgs. 472/97 essendo indicato come esemplificazione delle varie disposizioni normative che estendono la responsabilità per debiti altrui.

Ugualmente il quinto motivo non sarebbe degno di accoglimento in quanto in presenza di scissione parziale non può trovare cittadinanza una limitazione di responsabilità per il soggetto di nuova costituzione.

Conclude per il rigetto, con vittoria di spese e di onorari.

Si costituisce e presenta memorie illustrative Equitalia facendo presente di svolgere il proprio compito istituzionale predisponendo le cartelle esattoriali sulla base dei ruoli.

Per quanto riguarda la carenza di motivazione fa presente che il contenuto della cartella rispecchia la normativa di cui al D.P.R. 602/73 e del D.M. 321/99.

Sarebbero state indicate chiaramente la natura e gli importi delle somme iscritte a ruolo, l’autorità competente a ricevere il ricorso, i termini relativi.

In ogni caso gli atti avrebbero raggiunto lo scopo consentendo alla ricorrente l’impugnativa nei termini di legge.

Conclude per il rigetto con condanna alle spese con distrazione delle stesse al procuratore.

Presenta memorie illustrative la ricorrente insistendo nelle proprie difese in particolare sull’intervenuta decadenza relativamente alle annualità fino al 2009.

Per quanto riguarda la carenza di motivazione fa presente che alla ricorrente non è stato palesata l’origine del debito fiscale del tutto sconosciuto alla B.P. S.r.l. in quanto nascente dalla dichiarazione Unico del soggetto iscritto a ruolo.

Insiste nell’errato inquadramento normativo avendo Equitalia richiamato l’art. 14 D.Lgs. n. 472/97 anziché l’art. 15.

Osserva

I ricorsi meritano accoglimento.

Le cartelle impugnate derivano da un debito fiscale nascente dalla dichiarazione unico di altro soggetto (A.P. S.r.l.).

Per tali ragioni le suddette cartelle rappresentano il primo atto formale ricevuto dalla ricorrente, non essendo la stessa mai stata raggiunta da precedenti accertamenti che hanno riguardato unicamente la Soc. A.P. S.r.l.

In ragione di ciò ne deriva tutto l’interesse ad agire da parte della Società B.P. S.r.l. anche in ragione dell’erroneo presupposto di legge contenuto nella motivazione della cartelle stesse.

Questa Commissione ritiene fuorviante l’indicazione fornita in cartella a Equitalia laddove come motivazione dell’atto viene letteralmente trascritto: “In qualità di coobbligato … anche con rif. all’art. 14 c. 1-2 D.Lgs. 472/1997”.

Il riferimento normativo risulta errato in quanto la norma disciplina, da un punto di vista delle responsabilità, la cessione d’azienda, non riferibile assolutamente alla concreta fattispecie, trattandosi di scissione parziale, cosa del tutto diversa e diversamente regolata.

Ne consegue che legittimamente la ricorrente abbia impugnato quanto notificatole per la prima volta, in considerazione della effettiva incongruità motivazionale di atto suscettibile di esecuzione.

A tal proposito si ritiene di dover condividere quanto espresso dal Supremo Collegio con la sentenza n. 26330/2009 secondo cui: “La cartella, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7”.

Nel caso che ci occupa la motivazione posta a base dell’imposizione non ha consentito alla contribuente di chiaramente comprendere la portata della richiesta, in presenza di una palese contraddittorietà, dovuta al riferimento normativo erroneo.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi, nei sensi di cui in motivazione, condanna Equitalia alle spese di lite che liquida in euro 6000 oltre accessori, compensa le spese nei rapporti tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate.




Contratto di locazione registrato in via telematica: indicazione degli estremi anche nei modelli 730/2016 e UNICO PF 2016

Nei modelli 730/2016 e Unico PF 2016, approvati rispettivamente con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016 e del 29 gennaio 2016, in caso di contratto di locazione registrato in via telematica, è prevista l’indicazione, nella sezione seconda del quadro B, del codice identificativo del contratto di locazione registrato in via telematica in luogo degli estremi del contratto.

Alcuni operatori hanno rappresentato delle difficoltà a reperire il codice identificativo per i contratti di locazione meno recenti, atteso che fino alle dichiarazioni delle scorso anno era sufficiente indicare gli estremi di registrazione del contratto utilizzando i codici serie “3P” (registrazione telematica tramite Siria e Iris) o “3T” (registrazione telematica tramite altre applicazioni).

Ciò considerato, per rendere più agevole l’effettuazione degli adempimenti dichiarativi, sarà consentito anche per quest’anno l’utilizzo delle precedenti modalità espositive. A precisarlo, la risoluzione n. 31/E del 27 aprile 2016.

In tal modo i contribuenti potranno riportare nelle dichiarazioni 730/2016 e Unico PF 2016 (redditi 2015), in alternativa al codice identificativo del contratto, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione (data, serie numero e codice ufficio).

Si rappresenta, infine, che il codice identificativo del contratto può essere reperito tramite l’applicazione presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/locazione/index.htm .

 Si ricorda che questa applicazione permette di reperire il codice identificativo di un contratto di locazione o di affitto da indicare nel modello F24 Elementi identificativi per i pagamenti relativi agli adempimenti successivi alla prima registrazione (annualità successiva, cessione, risoluzione e proroga del contratto). Il codice identificativo del contratto assicura l’abbinamento del versamento al contratto.




Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 15 maggio 2016 fissata al 4,13 per cento la misura degli interessi di mora

A partire dal 15 maggio gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Con provvedimento del 27 aprile 2016, prot. n. 60535/2016, l’Agenzia delle entrate, infatti, ha rideterminato dal 4,88 per cento al 4,13 per cento il tasso da applicare su base annua.

Il meccanismo del ricalcolo degli interessi

La nuova misura degli interessi, come previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/73, è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi che, come comunicato dalla Banca d’Italia, nel 2015 ha registrato una leggera flessione.

60 giorni per evitare che scattino gli interessi di mora –

In pratica, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicheranno gli interessi di mora al tasso determinato annualmente che, dal 15 maggio, in funzione del nuovo ricalcolo, registra una discesa dal 4,88% al 4,13%.

La platea dei contribuenti interessati

Il nuovo tasso è dovuto dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2 del 2016

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Commenti

Diventa facoltativo l’interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo  di Elia Orsi

 

Perdite di periodo e perdite pregresse: lo scomputo dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento  di Isabella Buscema

 

Giurisprudenza

Commissioni Tributarie Regionali:

Società di comodo per “perdita sistematica”: impugnabile il provvedimento di diniego della disapplicazione. I risultati negativi reiterati non bastano se la società è “attiva”

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XXIV – Sentenza n. 486 del 26 gennaio 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Società di comodo – Società non operative – Società in perdita sistematica – Perdite d’esercizio per l’incidenza di canoni di leasing per l’acquisizione di immobili, superiori ai canoni da locazione e da affitti d’azienda, pattuiti con terzi, in linea con i valori di mercato – Istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica ex art. 2, commi 36-decies ed undecies, del DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L 14/09/2011, n. 148 – Impugnazione della dichiarazione di inammissibilità/rigetto dell’istanza presentata ai fini disapplicativi della normativa antielusiva – Qualificazione delle risposte sfavorevoli all’interpello – Atti atipici autonomamente impugnabile – Presunzione di non operatività della società per perdite reiterate – Prova dell’effettiva attività economica della società in perdita sistemica – Conseguenza – Disapplicazione delle penalizzazioni previste per le società di comodo – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724»

 

Divieto di utilizzo del credito IVA in compensazione o a rimborso previsto dalla disciplina delle società di comodo: la tempistica per ottenere le autorizzazioni salva dalle penalizzazioni IVA

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XIII – Sentenza n. 568 del 28 gennaio 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Società di comodo – Società non operative – Disapplicazione delle penalizzazioni previste per le società di comodo – Istanza di disapplicazione – Mancata presentazione – Impugnabilità dell’atto di accertamento o altro, conseguente l’applicazione della disciplina delle società di comodo -Sussiste – Art. 30, della L. 23/12/1994, n. 724 – Art. 24 Cost. • IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – ACCERTAMENTO – Società di comodo – Disciplina delle società non operative – Cause di esclusione – Oggettive situazioni, opportunamente documentate, che il contribuente può far valere per giustificare la condizione di non operatività – Ipotesi di “non normale” svolgimento dell’attività – Situazione di carattere oggettivo che rende impossibile il conseguimento dei ricavi presunti o del reddito presunto – Caso di specie – Mancanza dei necessari titoli amministrativi abilitativi all’attività di produzione energetica mediante impianto fotovoltaico costituente l’unico suo cespite patrimoniale – Disapplicazione disciplina società di comodo – Fondamento – Conseguenze – Illegittimità del diniego al rimborso ex art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972 del credito a titolo di IVA – Art. 30, della L. 23/12/1994, n. 724»

 

Disciplina sulle società non operative

Extra – Raccolta di sentenze di merito in versione originale in materia di società di comodo

Commissioni Tributarie Regionali:

Società di comodo. Penalizzazioni bocciate se la società è “attiva”

Commissione Tributaria Regionale della Toscana – Sez. V – Sent. n. 512 del 15 marzo 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SOCIETÀ DI COMODO – Società non operative – Società in perdita sistematica – Presunzione di non operatività della società – Prova dell’effettiva attività economica della società – Conseguenza – Disapplicazione delle penalizzazioni previste per le società di comodo – Art. 30, della L. 23/12/1994, n. 724»

 

Società di comodo: è legittimo il mancato adeguamento ai ricavi presunti se dimostrate le oggettive situazioni che hanno reso impossibile produrre il reddito minimo

Commissione Tributaria Regionale della Toscana- Sez. V – Sent. n. 869 del 29 aprile 2014: «IRES – Società di comodo – Mancato adeguamento ai ricavi presunti dall’art. 30, legge 23/12/1994, n. 724, per oggettive situazioni che hanno reso impossibile la produzione di reddito – Legittimità del comportamento del contribuente – Sussiste»

 

Il provvedimento di diniego di disapplicazione della normativa sulle società di comodo è un atto autonomamente impugnabile

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sez. XLIV – Sent. n. 2340 dell’8 maggio 2014: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disciplina delle società di comodo – Interpello per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative – Diniego di disapplicazione di norme antielusive – Atto autonomamente impugnabile – Fondamento – Equiparazione al provvedimento di diniego di agevolazione – Sussiste – Applicazione dell’art. 19, lettera h), del D.Lgs. n. 546/1992»

 

La stato di “decozione”, tale da minacciare il fallimento della società, ben può integrarsi nel concetto di “condizioni oggettive” che rendono inapplicabile la disciplina sulle società di comodo

Commissione Tributaria Regionale della Toscana- Sez. XXV – Sent. n. 1734 del 22 settembre 2014: «IRES – Società di comodo – Disapplicazione disciplina antielusiva – Rilevanza della oggettività delle circostanze – Caso di specie – Stato di decozione, tale da minacciare il fallimento della società»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

La “precarietà” aziendale e l’impossibilità di riscuotere quanto previsto da contratto di locazione è causa di disapplicazione della disciplina delle società non operative

Commissione tributaria provinciale di Pavia – Sez. III – Sent. n. 208 del 21 marzo 2014: «Società di comodo – Mancato adeguamento ai ricavi presunti – Locazione di immobile in seguito di cessione di ramo d’azienda – Impossibilità di svolgere attività produttiva – Causa disapplicazione società non operative – Impossibilità di dichiarare ricavi inesistenti – Irrilevanza allegazione bilanci all’istanza di richiesta di disapplicazione disciplina società di comodo»

 

Il provvedimento di rigetto dell’interpello ai fini della disapplicazione della disciplina sulle c.d. “società di comodo” rientra tra gli atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano – Sez. XLVII – Sent. n. 4886 del 23 maggio 2014: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Interpello per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative – Diniego di disapplicazione di norme antielusive – Atto autonomamente impugnabile»

 

Impugnabile il provvedimento di diniego della disapplicazione della disciplina delle società di comodo – I risultati negativi dovuti ad scelte aziendali “sbagliate” in relazione al contesto di mercato non possono costituire il fondamento degli accertamenti fondati sulla normativa delle società di comodo

Commissione tributaria provinciale di Cagliari – Sez. VI – Sent. n. 757 del 30 maggio 2014: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Interpello per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative – Diniego di disapplicazione di norme antielusive – Atto autonomamente impugnabile – Fondamento – Disciplina delle società di comodo – Cause di esclusione – Risultati negativi dovuti ad una grave situazione di crisi aziendale, riconducibile a scelte sbagliate in relazione al contesto di mercato e ai danni provocati dall’alluvione»

 

Prassi

Detrazioni fiscali
Ristrutturazioni e acquisto di mobili nuovi

Proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e nuovo bonus mobili per giovani coppie under 35. I chiarimenti delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 31 marzo 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di elettrodomestici e mobili destinati ad essere utilizzati nell’immobile oggetto di ristrutturazione – Proroga – Nuova detrazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro per le giovani coppie, anche di fatto – Istruzioni per accedere alle detrazioni d’imposta – Commi 74 e 75 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) – Art. 14, comma 1, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 16-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/11/2011»

 

Diritto di interpello
Revisione della disciplina

La Guida del Fisco all’istituto dell’interpello

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 1° aprile 2016: «DIRITTO DI INTERPELLO – Interpello del contribuente – Interpello ordinario “puro” – Interpello “qualificatorio” – Interpello “probatorio” – Interpello “antiabuso” -Interpello “disapplicativo” – Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente – Disposizioni attuative e regole procedurali – Legittimazione e presupposti – Contenuto delle istanze – Istruttoria dell’interpello – Effetti – Inammissibilità delle istanze – Coordinamento con l’attività di accertamento – Effetti sul contenzioso tributario – Disciplina sanzionatoria per la mancata presentazione degli interpelli “obbligatori” e per la mancata “segnalazione” in dichiarazione – Art. 11, della L. 27/07/2000, n. 212 – Titolo I (artt. da 1 a 8), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 156 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 gennaio 2016, prot. n. 27/2016»

 

Legislazione

Dichiarazione 730 precompilata
Destinatari e modalità di accesso

730 precompilato: soggetti destinatari, informazioni, delega e modalità per accedere alla dichiarazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 aprile 2016, prot. n. 52443/2016: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1 del 2016

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Commenti

Violazione del principio di competenza fiscale: con la riforma del regime sanzionatorio e l’applicazione del favor rei sostanzioso abbattimento delle sanzioni  di Elia Orsi

 

Le novità del modello IRAP 2016  di Gianluca Martani

 

Prassi

Nuovo regime forfetario

Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall’art. 1, commi da 111 a 113, della L 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)»

 

Legge di stabilità 2016 e riforma fiscale
Risposte ai quesiti

Novità fiscali 2016: le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti della stampa specializzata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 aprile 2016: «RISPOSTE AI QUESITI 2016 – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata in occasione degli eventi “Videoforum” con Italiaoggi e “Telefisco” con il Sole 24-ore»

 

Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA corrisposta
sull’acquisto di abitazioni

L’acquisto di immobili residenziali: detraibile il 50 per cento dell’IVA ai fini delle imposte sui redditi

Studio n. 7-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dall’Area Scientifica – Studi Tributari il 12 febbraio 2016

 

Legislazione

Accertamento delle imposte sui redditi
Scomputo delle perdite

Pronto il modello IPEA per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 aprile 2016, prot. n. 51240/2016: «Approvazione del modello e delle relative istruzioni per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e conseguenti adempimenti dell’ufficio competente»

 

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Somme dovute per la definizione degli accertamenti e per l’omessa impugnazione: i chiarimenti delle Entrate sulla riammissione alla dilazione

L’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2212), ha introdotto la possibilità per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza di essere riammessi al pagamento rateale, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. Il particolare, il comma 134, dell’articolo unico della legge di stabilità 2016prevede che «Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute».Con circolare 13/E del 22 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i termini e le modalità degli adempimenti necessari per la riammissione ai piani di rateazione.

I contribuenti interessati alla riammissione

Come chiarisce l’Agenzia, possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che:

  • hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 218 del 1997, al processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del citato decreto legislativo oppure all’invito a comparire ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis , del medesimo decreto, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto;
  • hanno optato per il pagamento in forma rateale;
  • sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Come detto, la riammissione alla rateazione è circoscritta agli istituti di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 sopra indicati (adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione e all’invito a comparire nonché acquiescenza all’avviso di accertamento). Pertanto, rimangono esclusi i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione.

Riammissione consentita per le sole imposte dirette

Due ulteriori condizioni definiscono la possibilità della riammissione. La prima riguarda la decadenza, verificatasi «nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015», ossia nell’arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015. La seconda condizione richiede che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette. Dunque, limitatamente al versamento dell’IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP. Restano quindi escluse le altre tipologia d’imposta tra cui, ad esempio, l’IVA.

Obblighi per la riammissione

Il contribuente, continua la circolare, può essere ammesso alla rateazione se effettua il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. In pratica, il contribuente:

  • se decaduto per versamento tardivo (oltre il termine di scadenza della rata successiva), manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione versando la prima delle rate effettivamente non versate;
  • se decaduto a seguito di versamento carente, manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione mediante il versamento della differenza dovuta ai fini delle imposte dirette, in tal modo integrando il versamento carente.

A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata. L’acquisizione della quietanza, precisa il documento di prassi, è indispensabile affinché l’Ufficio stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento.

Ricalcolo delle rate

Lo stesso Ufficio provvede al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all’originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con gli importi da versare.

Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo

Dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l’Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi. Ripreso l’iter della rateazione, puntualizza la circolare, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio.




Canone Rai. Sul sito delle Entrate nuove risposte alle domande più frequenti e nuovi esempi di compilazione della dichiarazione di non detenzione

Il titolare di bed and breakfast è tenuto al pagamento del canone tv ordinario? No, perché già paga quello speciale. Questa, una delle domande alle quali l’Agenzia ha dato risposta nelle Faq (Frequently asked questions) aggiornate e pubblicate sul sito nella sezione: Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Faq.

Da oggi, inoltre, sono disponibili anche ulteriori esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva, nella sezione: Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Esempi di compilazione.

In questo modo, si forniscono i chiarimenti alle principali problematiche affrontate dai contribuenti e segnalate ai canali di assistenza dell’Agenzia e della Rai in merito al canone tv e alla presentazione della dichiarazione di non detenzione. Le risposte e gli esempi sono aggiornati costantemente in base alle domande pervenute.

Bed and breakfast, canone speciale per la tv

I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.

Residenza all’estero

Il cittadino residente all’estero che ha un’abitazione in Italia deve pagare il canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione. In caso contrario, se è titolare di un’utenza elettrica residenziale, può presentare l’autocertificazione per l’esenzione dal pagamento del canone.

Il caso della moglie erede

Cosa succede se in una famiglia che non possiede la tv, muore il marito intestatario dell’utenza elettrica? La moglie in qualità di erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal pagamento del canone, in bolletta, compilando il quadro A del modello.

Se una famiglia ha già presentato disdetta del canone

I coniugi che hanno già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell’apparecchio tv e che non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi, devono presentare la dichiarazione sostitutiva. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 26 aprile 2016)

Dichiarazione di non detenzione Tv: c’è tempo fino al 16 maggio. In un provvedimento delle Entrate le istruzioni aggiornate

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2016, Prot. n. 2016/58258, infatti, viene spostato al 16 maggio 2016 il termine unico entro cui presentare la dichiarazione, sia in forma cartacea che online.

In questo modo, i contribuenti possono presentare la dichiarazione in tempo utile per evitare l’addebito del canone da parte delle imprese elettriche, a partire dal mese di luglio 2016, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge.

Il provvedimento aggiorna anche le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del canone di abbonamento alla televisione.

Il modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione del modello, approvati con il provvedimento del 24 marzo 2016, vengono quindi sostituiti da quelli approvati con il nuovo provvedimento. Restano ovviamente valide le dichiarazioni di non detenzione già presentate.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 aprile 2016, Prot. n. 2016/58258, recante: «Modifiche al provvedimento del 24 marzo 2016 concernente modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello»

Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito http://www.canone.rai.it/




La Precompilata 2016: quest’anno anche spese sanitarie, universitarie e previdenza complementare. Sul canale Youtube “Entrateinvideo” il tutorial per i non udenti realizzato con Ens

La precompilata “2.0” è sulla rampa di lancio: dalla tarda mattinata di oggi, 30 milioni di contribuenti possono accedere e visualizzare la propria dichiarazione dei redditi con tutti i dati già inseriti dal Fisco.

 

Dal prossimo 2 maggio sarà invece possibile inviarla, integrarla o modificarla. Quest’anno i cittadini troveranno già incluse anche le spese sanitarie: 520 milioni di nuovi dati per un controvalore di 14,5 miliardi di euro, cui si aggiungono altri oneri come le spese universitarie, il bonus ristrutturazioni ed energia, i contributi per la previdenza complementare, per un ulteriore controvalore di 37,4 miliardi di euro. In totale, si tratta di 700 milioni di informazioni aggiuntive confluite nei server dell’Agenzia e di Sogei. Si tratta delle voci di spesa più frequentemente riportate in dichiarazione che ampliano potenzialmente la platea di contribuenti che quest’anno potranno accettare direttamente il modello come predisposto dal Fisco, tenendosi così anche al riparo da eventuali controlli. Non solo più dati, ma anche più destinatari: la precompilata 2016 non si rivolge solo ai circa 20 milioni di contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati, o di pensione, ma anche a circa 10 milioni di soggetti che utilizzano il modello Unico persone fisiche. Saranno i cittadini stessi a optare per l’uno o l’altro modello grazie un semplice menù che li indirizzerà verso quello più adatto in base alle loro caratteristiche. Potenziati, in vista della nuova stagione dichiarativa, anche i canali di assistenza dell’Agenzia, mentre sono al via una serie di iniziative per aiutare i contribuenti a prepararsi all’appuntamento del 2 maggio, quando sarà possibile inviare il modello, con o senza modifiche. Per completare tutte le operazioni c’è tempo fino al 7 luglio per chi usa il 730 o al 30 settembre per chi utilizza Unico.

 

I nuovi dati già pronti in dichiarazione

 

Entrano nella “release” 2016, 700 milioni di dati in più, relativi a spese sanitarie (al netto dei farmaci da banco), spese universitarie, spese funebri, contributi per la previdenza complementare e a spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica sin dal primo anno di sostenimento della spesa. Si tratta di oneri che negli anni passati hanno fatto registrare le frequenze più alte in sede di compilazione della dichiarazione. In prospettiva, dunque, si allarga la fetta di cittadini che quest’anno potrebbe decidere di accettare direttamente la dichiarazione predisposta dal Fisco, con notevoli benefici sia in termini di semplificazioni sia di controlli. In caso di dichiarazione 730 accettata senza modifiche, infatti, è l’Agenzia delle Entrate a certificare la correttezza dei dati riportati. Beneficio che si estende anche a coloro che inviano il modello tramite Caf e professionisti: solo a questi ultimi, infatti, si rivolge il Fisco in caso di controlli sulla documentazione. I vantaggi sui controlli si applicano solo ai cittadini che presentano il 730 e non anche a coloro che utilizzano il modello Unico precompilato. Per questi ultimi non è inoltre prevista la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati dell’Agenzia.

 

Più di 7 milioni di italiani con il bonus ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico

 

Oltre alle spese sanitarie, i nuovi dati che trovano da quest’anno spazio nella dichiarazione precompilata, spese funebri, contributi per la previdenza complementare e a spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, sono quantificabili in termini di spesa sostenuta dai contribuenti in 37,4 miliardi di euro. In dettaglio, sul podio salgono i bonus per ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico, per i quali sono giunti 7,4 milioni di comunicazioni di avvenuto bonifico, per una spesa complessiva di 27,2 miliardi di euro. Al secondo posto coloro che si avvalgono della previdenza complementare, ben 3,6 milioni di soggetti, per un importo di oltre 4,7 miliardi. Per quanto riguarda le spese di istruzione le Università hanno inviato all’anagrafe tributaria più di 3 milioni di comunicazioni per un importo di 2,4 miliardi di euro. Chiudono l’elenco i 3 miliardi di euro destinati nel 2015 dagli italiani alle spese funebri.

 

Pochi passi da seguire per accedere alla dichiarazione

 

Un apposito collegamento disponibile sul sito dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, conduce direttamente all’area di autenticazione. Per entrare nel modello è possibile scegliere tra diverse chiavi di accesso: il codice Pin per i servizi telematici dell’Agenzia, che può essere richiesto sullo stesso sito, presso gli uffici territoriali o utilizzando l’app “AgenziaEntrate”; in alternativa, possono essere utilizzati anche la Carta Nazionale dei Servizi, il Pin dispositivo rilasciato dall’Inps e Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. In alternativa, per il modello 730 il contribuente può sempre scegliere di delegare un intermediario (Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta). Una volta all’interno dell’area autenticata, l’applicazione aiuterà il contribuente a scegliere il modello più adatto alle sue esigenze. Sarà inoltre visualizzabile l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti e le relative fonti informative. Da quest’anno è possibile accedere al sito di assistenza e alla dichiarazione precompilata con lo smartphone e con il tablet anche mediante il collegamento presente nell‘app “AgenziaEntrate”.

 

Online e “on the road” informazioni e assistenza a tutto campo

 

Contemporaneamente, partono le iniziative di comunicazione dell’Agenzia per informare i cittadini su come visualizzare, eventualmente modificare e inviare la dichiarazione. Sono online sul canale Youtube dell’Agenzia un video tutorial (https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo) tradotto anche nel linguaggio dei segni a cura dell’Ente nazionale sordi (Ens), che illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione, mentre sono già on air sugli spazi televisivi gratuiti della Rai gli spot realizzati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze insieme all’Agenzia delle Entrate. All’insegna del dialogo l’account Twitter delle Entrate, che come l’anno scorso ospiterà sessioni aperte in cui i funzionari del Fisco risponderanno alle domande dei cittadini. In agenda anche l’apertura di una pagina Facebook dedicata alla dichiarazione precompilata, uno spazio interattivo in cui gli esperti risponderanno ogni giorno, in alcune finestre temporali, a una selezione di domande poste dagli utenti. Scalda i motori, infine, il camper dell’Agenzia, che anche quest’anno girerà l’Italia con il progetto “Il Fisco mette le ruote”. Presso l’ufficio mobile attrezzato sarà possibile richiedere direttamente il Pin per l’accesso alla dichiarazione online e ricevere tutta l’assistenza necessaria. Il tour si svolgerà dal 2 maggio al 7 luglio e attraverserà tutta l’Italia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 aprile 2016)




Canone TV, dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Nel sito delle Entrate le risposte alle domande più frequenti

Come si presenta la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio tv? In quali casi va presentata? Sono alcune delle domande più frequenti dei contribuenti che trovano risposta nelle Faq (Frequently asked questions) presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Faq.http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Canone+TV/Faq+Canone+TV/?page=agevolazionicitt

Dal 14 aprile 2016, inoltre, sono disponibili anche degli esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Esempi di compilazione.http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Canone+TV/Dichiarazione+sostitutiva+canone+TV/Esempi+di+compilazione+TV/?page=schedeagevolazioni

Si forniscono così i chiarimenti alle principali problematiche riscontrate dai contribuenti e segnalate ai canali di assistenza dell’Agenzia e della Rai in merito alla presentazione della dichiarazione di non detenzione. Le risposte e gli esempi sono aggiornati costantemente in base alle richieste pervenute.

Più utenze elettriche intestate allo stesso soggetto –

Nel caso in cui un contribuente sia titolare di più utenze di tipo domestico residenziale non rischia il doppio addebito: il canone viene addebitato, infatti, su una sola utenza elettrica.

Un solo canone tra moglie e marito

Cosa succede se la moglie ha sempre pagato l’abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è intestata al marito? Se entrambi appartengono alla stessa famiglia anagrafica, il canone dovrà essere pagato una sola volta e non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione sostitutiva. L’addebito, infatti, sarà fatto solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito stesso.

Nuove utenze elettriche

Chi attiva un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e non è già titolare di un’altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, è esonerato dal pagamento del canone solo se presenta la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura.

Come presentare la dichiarazione di non detenzione –

I titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale possono presentare una dichiarazione di non detenzione tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati. Inoltre, è possibile presentarla anche in forma cartacea, mediante spedizione postale al Sat – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016)

Il modello di dichiarazione per vincere la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 24 marzo 2016, Prot. n. 2016/45059, recante: «Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello»

Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito http://www.canone.rai.it/




Parte la cooperative compliance italiana. Pubblicato il provvedimento con le prime disposizioni attuative del regime di adempimento collaborativo

Il Titolo III del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

L’articolo 7, comma 5, del citato decreto legislativo 128 rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

In attuazione delle citate disposizioni, è stata emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016. Il Provvedimento declina le condizioni e le modalità di accesso al regime e detta specifiche disposizioni in merito ai requisiti essenziali che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve avere ai fini dell’accesso al regime. Come spiega la parte motiva del provvedimento, “la definizione dei requisiti per l’ammissibilità al regime è stata attuata in conformità alle previsioni del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218, e tenendo conto degli esiti dei tavoli tecnici cui hanno preso parte, insieme all’Agenzia delle entrate, le società selezionate tra quelle che hanno presentato istanza per la partecipazione al Progetto Pilota di cui all’invito pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2013. Si è tenuto conto, altresì, delle raccomandazioni dell’OCSE in tema di requisiti del Tax Control Framework contenute nel Report OCSE del mese di maggio 2013 ‘Cooperative Compliance; A Framework – From Enhanced Relationship to Cooperative Compliance’e dei conseguenti lavori in materia di Tax Control Framework”.

Riguardo i requisiti per l’ammissibilità al regime, individuate caratteristiche essenziali del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, fermo restando il rispetto dell’autonomia del contribuente nella scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016, recante: «Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128».

Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016




Notifica degli atti della voluntary disclosure: approvato il modello per la richiesta di notifica degli atti della procedura tramite posta elettronica certificata (Pec) del professionista

Approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 aprile 2016, prot. n. 2016/54049 – pubblicato il 13.04.2016 su www.agenziaentrate.it – il modello per la richiesta del contribuente di ricevere la notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. Il provvedimento emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015 ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, è corredato da n. 3 allegati:

1) modello per la richiesta della notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria presso l’indirizzo di casella di posta elettronica certificata dell’intermediario;

2) istruzioni per la compilazione del modello di cui al punto precedente;

3) specifiche tecniche per l’invio del modello.

Il modello può essere utilizzato esclusivamente dal contribuente che, a seguito della presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 186 del 2014, intende avvalersi della disposizione prevista dall’articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015, manifestando la volontà di ricevere tutti gli atti inerenti la citata procedura presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste e con le modalità descritte nel citato provvedimento del 13 aprile 2016, prot. n. 54049/2016.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 aprile 2016, prot. n. 54049/2016, recante: «Approvazione del modello per la richiesta del contribuente di ricevere la notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».




Contribuenti congrui, coerenti e fedeli: regime premiale periodo d’imposta 2015 per 159 studi di settore

Il regime premiale apre a 159 studi di settore per l’anno 2015. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 53376/2016, pubblicato oggi (13 aprile 2016), che contiene l’elenco degli studi ammessi al regime premiale previsto dall’art. 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel complesso, quindi, sfiorano il 78 per cento del totale (159 su 204) gli studi che consentono di accedere ai benefici previsti dalla disciplina premiale introdotta dal decreto legge Salva Italia.

Gli studi ammessi

Per il periodo d’imposta 2015 vengono confermati i criteri di individuazione degli studi che aprono le porte della disciplina di favore. In particolare, il regime premiale si applica agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra:

  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura.

In alternativa, gli indicatori devono essere riferibili a tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

I vantaggi per i contribuenti congrui, coerenti e fedeli

Diversi benefici sono previsti per i contribuenti “virtuosi”, ovvero quelli che rispettano contestualmente tre condizioni:

  • dichiarare ricavi o compensi pari o superiori alla stima dello studio di settore, anche per adeguamento;
  • risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili;
  • essere in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi, indicando fedelmente tutti i dati.

I vantaggi:

  • vengono inibiti gli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici;
  • viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
  • la determinazione sintetica del reddito complessivo può avvenire se l’importo accertabile eccede il dichiarato di almeno un terzo.

Al riguardo, si ricorda che con il provvedimento 12 luglio 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2012, pag. 1668) sono state fornite, ai punti 1 e 4, le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre ai punti 2 e 3, è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011; con i successivi provvedimenti 5 luglio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2013, pag. 1433), 25 giugno 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2014, pag. 1106) e 9 giugno 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 656) sono state fornite, le discipline di accesso, rispettivamente, per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 in attesa dell’ estensione del citato regime premiale a tutti gli studi di settore.




Studi di settore: on line Gerico 2016

Disponibile in rete, il nuovo software GERICO 2016 versione 1.0.0 del 12/04/2016 che consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015.

Il software è aggiornato con i correttivi crisi analizzati dalla Commissione degli Esperti per gli studi di settore nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016.

Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto

È disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Link alla guida operativa all’utilizzo di GERICO 2016 (versione 1.0.0 del 12 aprile 2016)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 43/44 del 2015

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SPECIALE  MODULISTICA  2016

 

Unico 2016-PF, fascicoli 1, 2 e 3, – periodo di imposta 2015

Modello e Istruzioni

 

Il modello di dichiarazione “Unico 2016-PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi.

 

I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2016, prot. n. 16065/2016: «Approvazione del modello di dichiarazione “UNICO 2016–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2015 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’irpef».

 

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