Bonus ristrutturazioni edilizie. Disponibile online la nuova guida aggiornata delle Entrate

Tutto sulle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella nuova edizione della guida “L’Agenzia informa”, disponibile sul sito delle Entrate. Il pratico vademecum illustra regole e modalità da seguire per poter accedere al bonus per le ristrutturazioni edilizie e tiene conto delle novità sul tema contenute nella Legge di bilancio 2017. Trovano spazio nella guida anche le indicazioni fornite dall’Agenzia nei documenti di prassi sugli adempimenti necessari per richiedere l’agevolazione.

Tra le principali novità segnalate: la proroga per tutto l’anno 2017 del bonus mobili e del bonus ristrutturazioni edilizie, nuove istruzioni e tempi più ampi per effettuare gli interventi di adozione di misure antisismiche.

 

Bonus mobili e ristrutturazioni prorogati per tutto il 2017

 

La Legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la maggiore detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare.

È prorogato fino al 31 dicembre 2017 anche il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato. La detrazione del 50% spetta sulle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Attenzione, però, per gli acquisti che si effettueranno nel 2017 potrà essere richiesta solo se è stato effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2016.

 

Detrazioni per gli interventi antisismici

 

Tra i contenuti della guida, anche la nuova detrazione d’imposta del 50%, introdotta per il periodo compreso tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, legata alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), con un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se, dalla realizzazione degli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche, deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% per gli edifici condominiali) se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

 

Le indicazioni dell’Agenzia

 

La nuova guida riporta, tra le novità, anche le indicazioni fornite dall’Agenzia in alcuni documenti di prassi emanati recentemente. Tra queste, ricordiamo quella sui beneficiari della detrazione, tra i quali rientrano a pieno titolo anche il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016). Un’altra indicazione è quella riguardante il pagamento con bonifico. Sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “Istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento (risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017).

 

Dove trovare la guida

 

La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente percorso: L’Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2017)




Via libera alla provvisoria esecuzione delle sentenze delle C.T. a favore del contribuente

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, n. 22, recante: «Regolamento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente»

Si ricorda che il decreto delegato di riforma n. 156 del 2015, ha apportato significative modifiche al Capo IV del decreto legislativo n. 546 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1888), relativo all’esecuzione delle sentenze tributarie. In particolare, l’attuazione del principio di delega della «immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie» (articolo 10, comma 1 lettera b), n. 10 della legge n. 23 del 2014) ha comportato, tra l’altro, la completa riscrittura dell’articolo 69 del decreto legislativo n. 546, ora rubricato «Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente» (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1890). Il nuovo testo dell’articolo 69, al comma 1, ha previsto l’immediata esecutività delle «sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente» e di «quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle opera-zioni catastali». Pertanto, in ordine ai giudizi aventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzione di quanto spontaneamente versato è stata stabilita l’immediata esecutività della sentenza favorevole. Di conseguenza il contribuente, non dovrà più attendere il passaggio in giudicato della sentenza per ottenere il rimborso. Peraltro, l’immediata esecutività opera anche in caso di condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite. Inoltre, il comma 1 dell’articolo 69 prevede, che il pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, possa essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia.

Ora con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atteso D.M. Mef, previsto dal comma 2 dell’art. 69, disciplinata l’idonea garanzia.

Vedi il anche il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e la circolare 38 E del 29 dicembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018) nella quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche inerenti al D.Lgs. n. 546/1992.




“Rottamazione” dei carichi affidati a Equitalia e Riscossione Sicilia. Diffusa la prima circolare

È stata diramata oggi l’attesa circolare (la n. 2) con la quale vengono illustrati alcuni aspetti della “Definizione agevolata dei carichi affidati a Equitalia e Riscossione Sicilia”. Procedimento che ha inizio (entro il 31 marzo 2017)  con la presentazione all’Agente della riscossione della dichiarazione del debitore di adesione alla procedura e termina con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto. Ne dà notizia un comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 8 marzo 2017, di seguito riprodotto.

Definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia e Riscossione Sicilia. In una circolare alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

I contribuenti hanno tempo fino al 31 marzo per presentare agli Agenti della riscossione la dichiarazione su quali debiti intendono attivare la procedura di definizione agevolata introdotta dal D.L. n. 193/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964).

La dichiarazione può essere presentata per tutte le somme affidate agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 e permette di evitare di pagare sanzioni e interessi di mora, versando solo il capitale, gli interessi, le spese sostenute per le procedure di recupero del credito e l’aggio dovuto agli Agenti della riscossione. Nella circolare n. 2/E di oggi, l’Agenzia analizza alcuni aspetti della procedura di definizione agevolata in relazione ai carichi affidati da parte delle Entrate.

Quali debiti possono essere definiti

Possono presentare la dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Per questo motivo non è possibile attivare la procedura per i carichi non affidati entro il 31 dicembre 2016. È invece possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza l’Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria.

Libertà di scelta su cosa definire

In base al D.L. n. 193/2016, il contribuente ha la facoltà di definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016. Non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano.

Definibili i carichi contenenti solo sanzioni

Nel documento di prassi l’Agenzia risponde alle domande degli operatori in merito ai carichi che contengono solo somme dovute a titolo di sanzioni. Anche questi carichi possono essere definiti, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie. Per poter beneficiare della definizione agevolata, anche in questi casi, il debitore deve attivarsi presentando la dichiarazione di adesione alla procedura entro il 31 marzo 2017.

Il perfezionamento della procedura

Se dopo aver avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare in un’unica soluzione oppure una delle rate, la definizione agevolata perde di efficacia e la procedura non va a buon fine. In questi casi, pertanto, viene meno il beneficio previsto dalla legge (l’estinzione del debito affidato senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora). Gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Inoltre riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata.

Carichi oggetto di giudizio

Possono essere definiti anche i carichi in contenzioso. A questo proposito, il debitore con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire. Tale impegno non corrisponde tuttavia alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 546 del 1997 (codice del processo tributario). Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito efficacemente – con l’integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata – riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 8 marzo 2017, con oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Primi chiarimenti e riflessi della definizione sulle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225




I chiarimenti sulla corretta esecuzione degli adempimenti fiscali che derivano dal termine di presentazione delle dichiarazioni IVA 2017 entro il 3 marzo

La compensazione c.d. “orizzontale” del credito IVA annuale nel modello F24, per importi superiori a euro 5.000 annui (articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78), potrà essere effettuata già a partire dal giorno 16 del mese di marzo 2017 anche se la dichiarazione annuale sia stata presentata dopo il 28 febbraio, ma comunque entro il 3 marzo 2017. Questa l’importante precisazione contenuta nella risoluzione 26 del 6 marzo 2017, conseguente al “comunicato legge” del 1° marzo scorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, a causa dei rallentamenti nelle reti di trasmissione registrati nell’ultimo giorno di febbraio, saranno considerati tempestivi i modelli per l’anno d’imposta 2016 pervenuti entro il 3 marzo 2017.

Link alla risoluzione del 6 marzo 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dichiarazione annuale IVA 2017 – Adempimenti fiscali che derivano dal termine di presentazione delle dichiarazioni IVA annuali entro il 3 marzo 2017

 




“Rottamazione” dei ruoli. Ulteriori 24 risposte di Equitalia ai quesiti raccolti dall’ODCEC di Roma

“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI”
RISPOSTE DI EQUITALIA AI QUESITI DEI COMMERCIALISTI
– Seconda parte – Marzo 2017

Quesito n. 1 (Cartelle rateizzate)

Salve, ho delle cartelle rateizzate, ma ad oggi, alcune rate non sono state pagate. I mancati pagamenti non comportano la decadenza dal beneficio. Volevo presentare richiesta di rottamazione su quelle cartelle, pagando le rate in scadenza da ottobre a dicembre. Mi chiedo, dato che la legge sulla rateazione dice che i pagamenti effettuati vengono imputati alla rate più vecchie, io sono costretta a saldare tutte le rate non pagate al 31.12.2016 per accedere alla rottamazione?

Risposta

Sì. In base alla formulazione del comma 8 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964), la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall’AdR e a condizione che, rispetto ai soli piani rateali già in essere al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza tra ottobre e dicembre 2016 e il debitore sia, quindi, in regola con i pagamenti a tutto il 31/12/2016.

Quesito n. 2 (Simulazione rottamazione ruoli)

Salve, avrei bisogno di sapere se si può fare una simulazione dell’adesione alla rottamazione. Solo perchè una volta richiesta non si può rinunciare senza perdere il diritto ad una rateazione successiva. Grazie mille Francesco 339—

Risposta

No. Alla data attuale non possiamo simulare il pagamento.

Quesito n. 3 (Contributi importi aggiuntivi)

Nel caso di contributi ENPALS (ma vale anche per altri contributi), gli importi aggiuntivi al debito contributivo originale dovrebbero essere soggetti a rottamazione risultando dovuti solo i contributi originariamente dovuti, gli interessi e l’aggio. In realtà chiedendo l’estratto dei ruoli tale voce 1A54 risulta nella leggenda riepilogativa di un agenzia come “I”, quindi come imposta dovuta.

Risposta

Alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS, nel caso di definizione agevolata di carichi di natura contributivi, per effetto della definizione stessa, non sono dovute le c.d. sanzioni civili ivi comprese quelle di cui al codice 1A54.

Quesito n. 4 (Rottamazione con ppt)

C’è necessità di disposizioni di Equitalia su comunicazione della stessa al terzo pignorato, in presenza di rottamazione. In assenza, il terzo potrebbe pagare ugualmente, con grave danno

Risposta

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale. Relativamente alle azioni esecutive che non siano in fase avanzata, l’agente della riscossione comunica al terzo la “non prosecuzione” delle azioni esecutive già avviate, a fronte dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Quesito n. 5 (Interessi di dilazione e pagamento contributi)

Per tutte le rateizzazione in corso, esistono interessi di dilazione che chiaramente vanno sospesi e quelli successivi al 2017 vanno rottamati. Negli estratti di ruolo sono indicati come “interessi di dilazione”. La prima domanda è: è giusto non considerare nei versamenti da fare tutti gli interessi futuri? (Presuppongo di sì). E per quelli precedenti al 31/12/2016, sono tutti da considerare persi e definitivamente acquisiti da Equitalia o è possibile ipotizzare un ricalcolo. La seconda domanda: per gli interessi sulle rate della rottamazione, è giusto che il 4,5% annuo sia calcolato a partire dal 31/7/2017?

Risposta

Con la definizione agevolata non sono da corrispondere le somme residue dovute a titolo di interessi di rateizzazione nel caso di carichi oggetto di provvedimenti di rateizzazione. Restano definitivamente acquisite, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera b), e non sono rimborsabili le somme versate per interessi di rateazione, anche anteriormente alla definizione. Gli interessi di rateazione, in caso di definizione agevolata, non sono dovuti, se derivanti da precedenti provvedimenti di dilazione, ma non ancora versati, In caso di pagamento dilazionato delle somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall’art. 21 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 a decorrere dal 1° agosto 2017.

Quesito n. 6 (Soprattasse su contributi previdenziali)

In realtà Equitalia ha buona cognizione della parte di soprattasse da rottamare per le imposte erariali, è molto meno idee chiare e dati certi sulla parte contributi previdenziali vari (Inps e vari altri tipo Enpals, oggetto di altro specifico quesito). In realtà, sopratutto per i ruoli più datati, credo tendano a considerare “quota capitale” anche le soprattasse. In realtà mi ritrovo molte cartelle relative all’INPS con soprattasse ed oneri aggiuntivi ridotti al 2%, mentre credo siano in realtà molto più alte. È possibile avere un approfondimento e uno schema di quello che è il possibile recupero su contributi degli anni 2007 e seguenti…

Risposta

Alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS, nel caso di definizione agevolata di carichi di natura contributivi, per effetto della definizione stessa, non sono dovute le c.d. sanzioni civili.

Quesito n. 7 (Rottamazione avviso di accertamento)

Buongiorno ho la presente situazione: avviso accertamento anno 2010 presentazione ricorso e rigettato in data 22/11/2016 in Equitalia è presente 1/3 importo. Vorremmo sfruttare la rottamazione invece di ricorrere in appello. Posso rottamare l’intero accertamento? Quando notificano la rimanente parte? Se la notificano dopo il 31/03/2016? Per rottamare lo devono notificare entro il 31/12/2016?

Risposta

Sono rottamabili, esclusivamente, i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Quesito n. 8 (Accesso alla rottamazione da parte degli eredi)

In presenza di cartelle di pagamento notificate al de cuius per le quali gli eredi hanno ottenuto lo sgravio delle sanzioni perché intrasmissibili agli eredi, è possibile accedere alla definizione agevolata al fine di ottenere lo sgravio degli interessi di mora?

Risposta

Sì, gli eredi possono aderire per la definizione degli interessi di mora.

Quesito n. 9 (Adesione e contenzioso)

In caso di richiesta rottamazione cartella impugnata e rateizzata con relativa rinuncia al contenzioso, l’Ente di riscossione accetta la rottamazione con indicazione dell’importo e delle rate. L’importo richiesto non viene accettato dall’istante il quale rinuncia alla rottamazione non effettuando i relativi pagamenti.

Risposta

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata, la definizione non produce effetti e l’agente della riscossione riprende le attività volte al recupero dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico. Possono, tuttavia, essere ripresi i versamenti rateizzati relativi a provvedimenti di dilazione in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Quesito n. 10 (Rottamazione su posizioni rateizzate)

Un cliente un anno fa ha rateizzato una cartella ICI di circa 7.000,00 euro ed è in regola con i versamenti.

Risposta

Sì. In base alla formulazione del comma 8 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016, la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall’AdR e a condizione che, rispetto ai soli piani rateali già in essere al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza tra ottobre e dicembre 2016 e il debitore sia, quindi, in regola con i pagamenti a tutto il 31/12/2016.

Quesito n. 11 (Avviso di accertamento esecutivo)

Un avviso di accertamento esecutivo notificato il 28/11/2016 non sarà preso in carico fino alla scadenza di 90 giorni. Perciò alla data del 31/12/2016 non sarà identificato come ruolo iscritto, impedendo la possibilità di attivare la domanda di rottamazione.

Risposta

Sono rottamabili, esclusivamente, i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

Quesito n. 12 (Adesione procedura legge 3/2012)

E’ possibile l’adesione alla rottamazione in pendenza di domanda per adesione a procedura di proposta ai creditori ai sensi della legge 3/2012?

Risposta

Sì. Sono compresi nella definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

Quesito n. 13 (Pignoramento presso terzi)

Nel caso di procedura di pignoramento presso tersi avviata nei confronti del debitore la rottamazione dei ruoli prevede letteralmente l’interruzione della stessa. Ma nel caso di un cliente Equitalia ha inviato solo una comunicazione di sospensione che a rigore prevede solo di non pagare le somme trattenute ad Equitalia ma, ribadendo gli obblighi del custode, dispone quindi di continuare a trattenere le somme dovute al debitore sino a nuova comunicazione.

Risposta

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale.
Relativamente alle azioni esecutive che non siano in fase avanzata, l’agente della riscossione comunica al terzo la “non prosecuzione” delle azioni esecutive già avviate, a fronte dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Quesito n. 14 (Estratto conto per le società)

E’ possibile ricevere per conto dei miei clienti l’e.c. delle società? Sul sito Equitalia, quando faccio una richiesta all’interno dello Sportello Telematico previsto per associazioni e ordini, la maschera è prevista per le persone fisiche (per le quali, infatti, ho ricevuto quanto richiesto) e non per le società. Ho provato a fare una richiesta superando il blocco del cognome con l’indicazione di “SRL”, ho ricevuto la mail di conferma il 22/12/16, ma poi nessun successivo invio dell’estratto, mentre per una persona fisica la richiesta del 5/12 è stata lavorata con invio dell’e.c. il 7/12.

Risposta

Deve accreditarsi nella sezione del sito Equitalia Delega un professionista. Il servizio “Delega”, presente nell’area riservata, consente di delegare uno o due intermediari fiscali, abilitati a visualizzare la situazione debitoria.

Quesito n. 15 (Pagamento rottamazione cartelle mediante compensazione)

Una società di capitali vanta un credito d’imposta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate relativo alla trasformazione delle DTA. Si chiede se questo credito può essere utilizzato in compensazione per il pagamento degli importi che risultano dalla adesione alla definizione agevolata e in caso affermativo le modalità operative in cui procedere.

Risposta

Il pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione per la definizione agevolata non può essere effettuata compensando a mezzo F24 con crediti d’imposta risultanti da dichiarazione.

Quesito n. 16 (Multe stradali)

La cartella contiene i codici tributo 5242, 5243 e 5354. Tranne il primo che è relativo alla sanzione, gli altri due sono rottamabili in quanto voci di interessi?

Risposta

Con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della strada, aderendo alla definizione agevolata non sono da corrispondere, per ciascuna partita, le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, restando, invece, integralmente dovuta la sanzione. Pertanto il codice tributo 5243 non è dovuto mentre non sono definibili i codici 5242 (relativo alla sanzione) ed il codice 5354 relativo al recupero delle spese.

Quesito n. 17 (Rottamazione ruoli altra società)

Una società vuole rottamare ruoli di altra società dalla quale, in fase acquisto immobile, si è accollata debito vs Equitalia al fine di estinguere ipoteca gravante sugli immobili stessi oggetto di compravendita A tale scopo ho inoltrato in data 16 dicembre una specifica richiesta allo sportello telematico neo istituito per avere conferma della fattibilità dell’operazione e per sapere gli estremi delle cartelle relative alle ipoteche Ad oggi non ho ancora ricevuto risposta

Risposta

L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentate/procuratore della società iscritta a ruolo. Può essere – invece – presentata da un soggetto delegato. Il pagamento può effettuarlo anche un soggetto diverso.

Quesito n. 18 (Compensazione ai sensi dell’art. 31 D.L. 78/2010)

Un contribuente con crediti erariali consistenti e debiti iscritti a ruolo sta valutando la possibilità di rottamare le proprie cartelle. È suo interesse compensare l’importo dovuto a seguito della rottamazione con il credito IRPEF. Equitalia a seguito della definizione agevolata emetterà dei bollettini MAV e non è chiaro se sarà possibile utilizzare il modello F24 accise per la compensazione.

Risposta

Il pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione per la definizione agevolata non può essere effettuata compensando a mezzo F24 con crediti d’imposta risultanti da dichiarazione.

Quesito n. 19 (Rottamazione debiti tributari do società fusa)

In data 30 dicembre 2016 una Srl è stata incorporata in altra Srl. La società incorporata aveva in essere una dilazione di pagamenti di debiti Equitalia. Con la fusione per incorporazione tutti i suoi debiti sono passati alla Soc. incorporante. Il pagamento delle rate a seguito di “rottamazione” sarà con il CF della società incorporante. C’è il rischio che si aprano contenziosi per non corrispondenza?

Risposta

L’istanza è presentata dalla società incorporante, indicando i carichi della incorporata.

Quesito n. 20 (Ruoli emessi dalla Direzione prov.le del lavoro)

Ho un ruolo emesso dalla DPL a seguito di ispezione nella quale è emerso un lavoratore non in regola con l’assunzione. A seguito di emissione della sanzione è stato emesso il ruolo. È rottamabile? Eventualmente di quanto si riduce atteso che ci sono solo sanzioni? Grazie

Risposta

Sono esclusi dall’ambito applicativo le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Quesito n. 21 (Richiesta dati ed informazioni)

Richiesta di indicazioni sia sul carico pendente sia, essendo in corso una rateizzazione di più ruoli non tutti rottamabili e ricompresi nella medesima rateizzazione (uno dei quali sgravato), sull’ammontare da continuare a pagare della rateizzazione in corso.

Risposta

Il pagamento pro quota è possibile farlo allo sportello piuttosto che collegandosi al sito di Equitalia nella sezione riguardante il pagamento on line https://www.equitaliaservizi.it/was85/Pagamenti/FormCartelleAvvisiWeb.action specificando la singola cartella e la singola rata per cui si intende pagare.
Per ottenere, invece, il ricalcolo delle rate dovute relativamente al piano di rateazione in essere, è necessario recarsi presso gli sportelli di Equitalia.

Quesito n. 22 (Rottamazione cartelle oggetto di pignoramento 48-bis)

Un’azienda ha subito un’ispezione ex art. 48-bis D.P.R. 602/73 che ha fornito esito negativo a causa della presenza di un’istanza di rateizzazione presentata ma non ancora lavorata da Equitalia. Equitalia ha successivamente dato seguito al pignoramento delle somme presso la Pubblica Amministrazione e l’azienda ha proposto ricorso contro tale atto attesa l’avvenuta presentazione della domanda di rateizzazione antecedentemente l’ispezione ex art. 48-bis. Il Tribunale ha sospeso il pignoramento in attesa dell’udienza. È possibile rottamare le cartelle oggetto di pignoramento e ricorso?

Risposta

Si, è possibile aderire alla definizione agevolata.

Quesito n. 23 (Regolarità fiscale)

Se un’azienda presenta domanda di definizione agevolata per una cartella nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quella di risposta di Equitalia l’azienda deve ritenersi avente regolarità fiscale ed immune da qualsiasi azione di recupero tipo fermo amministrativo, iscrizione ipoteca, pignoramento crediti e/o conti correnti?

Risposta

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione l’Agente della riscossione, relativamente ai soli carichi definibili, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non prosegue quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale (non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

Quesito n. 24 (Rottamazione di ruolo provvisoriamente sgravato in pendenza di contenzioso)

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2008 con ente impositore AE. Sia C.T.P. che C.T.R. si sono pronunciate per l’annullamento dell’iscrizione a ruolo relativa alla cartella, AE ha disposto lo sgravio totale del ruolo ma ha presentato ricorso per Cassazione, che ha cassato sentenza della C.T.R. con rinvio. Il contribuente attualmente potrebbe avere interesse a accedere alla definizione agevolata del ruolo in questione, perché al momento il contenzioso lo vede soccombente, sia pure in maniera non ancora definitiva. Nel caso in cui nessun nuovo ruolo venga affidato dall’ente impositore al concessionario entro il 31/12/16 per lo stesso presupposto d’imposta che ha dato origine al contenzioso, è possibile che il contribuente possa accedere alla definizione agevolata del vecchio ruolo ai sensi del D.L. 193/2016 nonostante risulti interamente sgravato? Grazie

Risposta

Il presupposto per aderire alla definizione è la presenza di carichi affidati all’Agente della riscossione e ancora esistenti come tali. Nel caso di specie, essendo il carico discaricato, il contribuente non può aderire alla definizione.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38 del 2016

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Commenti

Le novità del modello IRAP 2017

di Gianluca Martani

 

Determinazione del reddito d’impresa: esame delle principali variazioni in aumento e in diminuzione

di Nicolò Li Causi e Debora Ricco

 

Regime speciale ex Legge 398/91: elevato a 400.000 euro il limite dei proventi commerciali per l’esercizio dell’opzione

di Dario Festa

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civili

Amministratore unico o consigliere di amministrazione di S.p.A.
Rapporto con la società

Le SS.UU. della Cassazione definiscono la natura giuridica del rapporto intercorrente tra una società per azioni e propri amministratori. Prima conseguenza, pieno pignoramento dei compensi

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017: «PROCEDIMENTO CIVILE – Giudice – Ricusazione e astensione – Obbligo di astensione del giudice dell’esecuzione ex art. 186 disp. att. c.p.c. – Deducibilità della violazione – Ricusazione – Necessità – Motivo di nullità della sentenza in fase di impugnazione – Esclusione – Art. 186-bis Disp. Att. c.p.c. – Artt. 51, comma 1, lett. 4, 52, 158, 618 c.p.c. – Art. 52, comma 7, della L. 18/06/2009, n. 69 • ESECUZIONE FORZATA – Mobiliare – Presso il debitore – Beni impignorabili o relativamente impignorabili – Stipendi salari ed assegni – Rapporti di parasubordinazione – Crediti di lavoro da essi derivanti – Pignorabilità – Sussistenza – Limiti – Artt. 409, lett. 3 e 545, comma 4, c.p.c. – D.P.R. 05/01/1950, n. 180 – L. 30/12/2004, n. 311 – D.L. 14/03/2005, n. 35, conv., con mod., dalla L. 14/05/2005, n. 80 • ESECUZIONE FORZATA – Mobiliare – Presso il debitore – Beni impignorabili o relativamente impignorabili – Stipendi salari ed assegni – Amministratore unico o consigliere di amministrazione di S.p.A. – Rapporto con la società – Natura parasubordinata – Esclusione – Conseguenze – Compensi per le funzioni svolte in ambito societario – Limiti di pignorabilità ex art. 545, comma 4, c.p.c. – Inapplicabilità – Art. 2380-bis e 2389 c.c. – Art. 409, lett. 3, e 545, comma 4 c.p.c. – Art. 3, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 27/06/2003, n. 168 • SOCIETÀ – Di capitali – Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) – Organi sociali – Amministratori»

 

Commissioni Tributarie Regionali

Attività di controllo e verifica
Obbligo di
consegna del processo verbale di constatazione

Verbale di constatazione ai sensi della L. n. 4/1929. Sempre e comunque anche in caso di controlli “a tavolino”

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XXVII – Sentenza n. 2 del 3 gennaio 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento preceduto da questionario – Ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi relativi all’attività di bar, ai sensi dell’art. 39, comma primo, lett. c) e d) del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Redazione del PVC e sua consegna al contribuente – Necessità – Sussiste – Rispetto del termine di 60 giorni di cui all’art. 12 L. 212/2000 – Necessità – Mancanza del verbale di chiusura o PVC – Illegittimità dell’accertamento per impossibilità di instaurare il contraddittorio preventivo da svolgere nei 60 giorni subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione dell’accertamento – Art. 24, della L. 07/01/1929, n. 4 – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Prassi

Detrazione IRPEF delle spese veterinarie sostenute
per la cura di animali

Spese veterinarie. Per la detrazione IRPEF basta lo scontrino “parlante”

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 27 febbraio 2017: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva – Documenti giustificativi per la detrazione – Scontrino “parlante” – Non necessità della conservazione della prescrizione del veterinario – Art. 15, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 06/06/2001, n. 289»

 

Rottamazione delle cartelle esattoriali
Effetti sul
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Inps e Ministero del Lavoro: regolarità contributiva solo dal pagamento della prima o unica rata di quanto comunicato per la rottamazione delle cartelle

Messaggio Inps – Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti – n. 824 del 24 febbraio 2017: «ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Definizione per sanare pendenze contributive – Non applicabilità agli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili – Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Dal versamento della prima rata – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 4, del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015»

 

Legislazione

Liquidazione dell’IVA di gruppo
Disposizioni attuative

Liquidazione dell’IVA di gruppo: le modifiche alle disposizioni attuative

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2017: «Modifica della disciplina sulla liquidazione dell’IVA di gruppo, in adeguamento all’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito ad opera dell’articolo 1, comma 27, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)»

 

Il testo del D.M. 13 dicembre 1979 aggiornato

Decreto del Ministero delle Finanze del 13 dicembre 1979: «Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate»

 

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Convertito il decreto-legge Sud. Le misure in materia di credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi

Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante: «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»

 

Trasmissione della dichiarazioni di successione
Intermediari abilitati

Geometri e periti industriali: abilitati alla trasmissione delle nuove dichiarazioni di successione e domande di volture catastali

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° marzo 2017, prot. n. 42444/2017: «Individuazione di nuovi soggetti da includere tra gli incaricati, di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322, del 22 luglio 1998, della trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di successione»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 36/37 del 2016

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Speciale Modulistica 2017

 

Dichiarazione IRAP 2017, periodo di imposta 2016

Modelli e Istruzioni

 

Dichiarazione IRAP 2017

Persone fisiche – Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2017, prot. n. 22479/2017: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2017” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2016»

 

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Scambio di informazioni in materia fiscale Italia-Principato di Monaco: dal 4 febbraio 2017 in vigore l’accordo

Entrata in vigore dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 231 del 1° dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016. In conformità al suo art. 13, comma 1, l’Accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 2017. (Così, comunicato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017).




Pignoramenti in banca da Equitalia: la presentazione dell’istanza di rottamazione (modello DA1) sospende il procedimento ma non svincola le somme già pignorate

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (Modello DA1) determina la mera sospensione e non l’improcedibilità dell’esecuzione e lo svincolo del credito pignorato. Il legislatore non ha voluto prevedere in via generale la liberazione dal vincolo del pignoramento come conseguenza automatica della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Tuttavia, nulla vieta, che il contribuente possa accordarsi con Equitalia – eventualmente previa autorizzazione del Giudice – per svincolare in tutto o in parte le somme depositate sul conto pignorato al fine di destinarle al pagamento delle rate calcolate nell’ambito del procedimento di definizione agevolata. Questo è quanto deciso dal tribunale ordinario di Lecco, Sez. I, Sentenza del 13 febbraio 2017, Giudice dell’Esecuzione: Carlo Boerci.

Link al testo integrale della Sentenza Tribunale Ordinario di Lecco – Sezione I – Sentenza del 13 febbraio 2017, (Giudice dell’Esecuzione: Carlo Boerci), con oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Esecuzione esattoriale – Esecuzione forzata presso terzi – Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi – Procedura di pignoramento dei conti correnti avviata da Equitalia – Presentazione dell’istanza definizione agevolata (modello DA1) – Effetti – Sospensione dell’esecuzione e intimazione ad istituto d credito, terzo pignorato, di non svincolare il conto corrente pignorato – Opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. – Svincolo delle somme già pignorate – Esclusione – Art. 72-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225.




Soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata: possibile richiedere la notifica degli atti impositivi per tramite di un indirizzo PEC comunicato

Niente più code per chi sceglie la posta elettronica certificata (PEC) per ricevere gli atti del Fisco. Inoltre, per i contribuenti che scelgono questa opzione, sarà impossibile non ricevere un atto che li riguarda. Proprio per permettere a tutti coloro che lo desiderano di essere sicuri di venire a conoscenza del contenuto delle comunicazioni provenienti dall’Agenzia, è stato approvato, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia di oggi, il modello per comunicare i dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli avvisi e degli altri atti delle Entrate che per legge devono essere notificati. Con lo stesso modello possono essere comunicate le variazioni e la revoca dell’indirizzo PEC. Il provvedimento è stato emesso in attuazione delle modifiche apportate all’articolo 60 del D.P.R. 600/1973 dal decreto legge 193/2016 (articolo 7-quater, commi 6, 7 e 8).

Chi può utilizzare il modello

Possono fruire del modello le persone fisiche (residenti e non residenti) e i soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati ad avere un indirizzo PEC risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). La comunicazione dell’indirizzo PEC non produce, pertanto, effetti se il soggetto istante risulti già titolare di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC.

Da quando sarà operativo l’indirizzo

La modalità di notifica tramite l’indirizzo PEC comunicato potrà essere utilizzata dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate per le notificazioni degli avvisi e degli altri atti effettuate a partire dal 1° luglio 2017.

Come presentare il modello

La presentazione del modello deve avvenire esclusivamente per via telematica dal soggetto istante abilitato ai servizi telematici, secondo le modalità che saranno stabilite con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia. La trasmissione telematica dei dati è effettuata mediante l’apposito software reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Sullo stesso sito è reperibile il modello con le relative istruzioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 marzo 2017)




Trasmissione delle CU che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata: invio anche oltre il 7 marzo 2017

La trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (come ad esempio redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

Si tratta di un chiarimento fornito in passato dall’Agenzia con le circolari n. 6/E del 2015 (punto 2.9 — in “Finanza & Fisco” n. 43/2014, pag. 3017) e 12/E del 2016 (punto 8.8 — in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 79), valido anche quest’anno – per la prossima scadenza per l’invio della CU – in continuità con quanto in precedenza precisato e tenuto conto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli operatori connessi alla trasmissione di tale documento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 marzo 2017)




Redditi e patrimoni detenuti all’estero e non dichiarati: per i controlli saranno usati anche i dati provenienti dallo scambio internazionale di informazioni

Fari puntati sui capitali e i redditi detenuti all’estero e non dichiarati da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della residenza.

L’identikit dei soggetti viene stilato dall’Agenzia utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro e dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee (Direttive DAC1 e DAC2) e accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere (FATCA e Common Reporting Standard) che saranno progressivamente disponibili.

I criteri che verranno utilizzati dall’Agenzia si basano in sostanza sulla presenza di più elementi che fanno ipotizzare l’effettiva permanenza dei cittadini in Italia. Un caso tipico può essere rappresentato da un soggetto che ha trasferito la residenza in un Paese a fiscalità privilegiata per il quale risultano la mancata partecipazione alla voluntary disclosure, l’esistenza di movimenti di capitali da e per l’estero e altri elementi che lascino supporre l’effettiva permanenza in Italia.

In attuazione dell’art. 7, comma 3, del D.L. n. 193/2016, che ha introdotto nell’ordinamento italiano la formazione delle liste selettive in esame, il provvedimento detta anche le modalità di acquisizione da parte dell’Agenzia dei dati dei cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza all’estero. Entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione all’AIRE, l’Agenzia riceverà i dati anagrafici dei richiedenti, sulla base delle convenzioni stipulate con il Ministero dell’Interno.

Come verranno formate le liste

I criteri che saranno utilizzati per la formazione delle liste selettive si basano su elementi che fanno ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia nonostante il trasferimento all’estero, quali, ad esempio, l’intestazione di contratti di utenze attive, la disponibilità di veicoli, la titolarità di partita Iva e la residenza degli altri membri del nucleo familiare. Un altro aspetto che verrà preso in considerazione è l’eventuale mancata adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), i cui termini sono stati riaperti con il D.L. n. 193/2016. Nell’ordine verranno valutati:

a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata

b) movimenti di capitale da e verso l’estero

c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni

d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente

e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente

f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive

g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto

h) titolarità di partita IVA attiva

i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria

j) titolarità di cariche sociali

k) versamento di contributi per collaboratori domestici

l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770

m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA comunicate all’Agenzia delle Entrate (spesometro)

La normativa europea sullo scambio di informazioni

Con la Direttiva del Consiglio Ue n. 2014/107/UE (cosiddetta DAC2), è stato introdotto lo scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie sui conti detenuti all’estero. La stessa tipologia di informazioni è scambiata, a livello extra-UE, nell’ambito degli Accordi internazionali basati sul Common Reporting Standard.

Le giurisdizioni che si sono impegnate a scambiare le informazioni secondo lo standard globale a partire dal 2017 (cosiddetti early adopters) sono 53 (inclusi gli stati UE) e, ad oggi, altre 47 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con decorrenza 2018. Relativamente ai conti detenuti negli Stati Uniti, lo scambio di informazioni avviene sulla base dell’accordo FATCA.

Infine, la Direttiva del Consiglio 2011/16/UE (cosiddetta DAC1) prevede lo scambio, tra le altre, delle informazioni relative alle proprietà immobiliari estere detenute dai soggetti residenti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 marzo 2017)

Link al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2017, prot. 43999/2017, recante: «Modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e definizione dei criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati».




Dichiarazione annuale IVA/2017: tempestive le dichiarazioni pervenute entro il 3 marzo 2017

Nella giornata di ieri, 28 febbraio, sono stati registrati temporanei rallentamenti nella rete di trasmissione delle dichiarazioni. Tenuto conto che il 28 febbraio scadeva il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva/2017, relativa all’anno di imposta 2016, l’Agenzia delle Entrate comunica che saranno considerate tempestive le dichiarazioni pervenute entro il 3 marzo 2017. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° marzo 2017)




In Gazzetta la conversione del Decreto legge “Milleproroghe”

Nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 pubblicata la legge 27 febbraio 2017, n. 19: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative.

La sintesi delle disposizioni fiscali 

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244

Nello stesso supplemento pubblicato anche il testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, recante: «Proroga e definizione di termini.».

(Link al sito: www.gazzettaufficiale.it)




Nuova Sabatini: al via la possibilità di presentare le domande per il contributo maggiorato

Definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi

La circolare direttoriale Mise del 15 febbraio 2017, n. 14036 definisce le modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% a valere sulla riserva del 20% delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2017.

Il comunicato relativo alla circolare è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Con decreto direttoriale 16 febbraio 2017, recante: «Fissazione del termine per la presentazione delle domande d’accesso ai contributi per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti»(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2017, è stato fissato il termine del 1° marzo 2017 a partire dal quale le imprese possono presentare domanda per usufruire del contributo maggiorato.

Le disposizioni si applicano:

  • a tutte le domande, sia a quelle relative agli investimenti ordinari sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate a partire dal 1° marzo 2017
  • alle domande presentate prima del 1 marzo 2017, tenuto conto della fase alla quale sono giunti i relativi procedimenti.

Con circolare 24 febbraio 2017, n. 17677 sono forniti alcuni chiarimenti necessari per la migliore attuazione degli interventi.

Vedi anche la scheda informativa sulla misura Beni Strumentali – Nuova Sabatini

 Note: fonte sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ – Link sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it/  e www.gazzettaufficiale.it




Spese veterinarie. Per la detrazione IRPEF basta lo scontrino “parlante”

Per usufruire dello sconto d’imposta non è necessario conservare la ricetta

Spazio anche alle spese veterinarie tra le voci mediche riportate nella dichiarazione precompilata. Dal 1° gennaio 2016, infatti, la platea dei soggetti interessati all’obbligo della trasmissione telematica dei dati è estesa anche alle strutture autorizzate alla “vendita al dettaglio dei medicinali veterinari” che, come previsto dalla legge di Stabilità 2016, sono quindi tenute a comunicare al Sistema tessera sanitaria (Sts) le spese, in questo caso quelle veterinarie, sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Semplificazione e snellimento degli adempimenti, non è necessario l’obbligo di conservazione della ricetta

In particolare, come chiarisce la risoluzione 24/E, diffusa oggi, in occasione dell’inserimento delle spese veterinarie nella precompilata, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino “parlante”. Si tratta quindi di un ulteriore chiarimento sulla via della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti a carico dei contribuenti, grazie all’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In cosa consiste la detrazione per le spese veterinarie

In pratica, come ricordato dal documento di prassi, è possibile detrarre dall’IRPEF il 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno, fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (Cfr. circolare n. 207 del 2000). Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

La possibilità di portare in detrazione tali esborsi, prosegue la risoluzione, è inoltre limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite. (Cfr. Decreto 6 giugno 2001, n. 289)

Le spese per le quali non scatta la detrazione

La risoluzione conclude facendo chiarezza sulle singole voci di spesa che comunque non possono usufruire della detrazione del 19%. In particolare, ne sono escluse le spese per mangimi speciali e per antiparassitari perché tali prodotti non sono classificati come farmaci veterinari da parte del Ministero della Salute. (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 27 febbraio 2017)

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 27 febbraio 2017, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva- Documenti giustificativi della detrazione – Articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Decreto 6 giugno 2001, n. 289




Inps e Ministero del Lavoro: regolarità contributiva solo dal pagamento della prima o unica rata di quanto comunicato per la rottamazione delle cartelle

Non è utilizzabile l’istanza di adesione per lo sblocco del DURC

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), del cd. “decreto Fiscale” il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata. Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di «rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti». Questo è quanto ha stabilito la Direzione centrale Entrate e Recupero crediti dell’Inps con Msg n. 824 del 24 febbraio 2017 (di seguito riportato), in risposta ad un quesito dei Consulenti del lavoro, i quali chiedevano spiegazioni sulla possibilità di utilizzare l’istanza di adesione come impegno per lo sblocco del Durc.

Il testo del messaggio Inps n. 824 del 24 febbraio 2017 – Direzione centrale Entrate e Recupero crediti

Oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Definizione per sanare pendenze contributive – Non applicabilità agli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili- Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Dal versamento della prima rata – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 4 del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015

L’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1964) disciplina la definizione agevolata (cd. rottamazione) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

In particolare, nella prima parte del primo comma dell’art. 6, sono elencate le somme che rientrano nella falcidia della definizione agevolata con riferimento ai predetti carichi affidati agli AdR: «i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».

Nella declinazione della norma, invece, nella seconda parte, alle lettere a) e b), sono elencate le somme che il contribuente è tenuto a versare integralmente ai fini dell’accesso al beneficio della definizione agevolata.

La lettera a), a tal fine, fa riferimento alle somme affidate all’AdR a titolo di «capitale e interessi» di cui pertanto è imposto il pagamento.

Con riguardo ai carichi di competenza dell’Istituto, nel valutare l’interpretazione della disposizione normativa proposta dagli enti previdenziali, e condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con parere del 16 gennaio 2017, protocollo n. 242, in ordine alla possibilità di escludere dal riferimento alle «sanzioni» di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 6, le ulteriori somme aggiuntive definite dall’art. 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (in ragione della loro funzione di ristoro per il mancato o tardivo pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali alle scadenze previste dalla legge in analogia agli «interessi per ritardata iscrizione a ruolo» che maturano, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, «sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte»), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 9 febbraio 2017, protocollo n. 1740, ha avuto modo di chiarire che le ulteriori somme aggiuntive disciplinate dall’art. 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000, sono da ricomprendere tra le somme delle quali è ammessa la non corresponsione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 193/2016.

Diversamente, gli interessi calcolati «nella misura degli interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previste alle lettere a) e b) del citato comma 8, rientrano nell’ambito delle somme di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, da corrispondere dunque, unitamente ai contributi dovuti, ai fini della definizione agevolata.

L’art. 6 del decreto in trattazione, inoltre, ha dettagliatamente cadenzato il procedimento prevedendo la presentazione, entro il 31 marzo 2017, di un’apposita dichiarazione da parte degli interessati con la quale gli stessi manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

Il pagamento integrale nella misura prevista dalla lettera a) del citato comma 1, potrà essere anche dilazionato in rate di pari ammontare da versare nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018. Sulle rate decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017.

Entro il 31 maggio 2017 l’Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata il legislatore ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza con riguardo ai soli crediti per i quali la dichiarazione viene presentata, ed ha disposto, inoltre, che rispetto ai medesimi non possono essere avviate azioni esecutive da parte degli Agenti.

Il procedimento delineato dalla norma prevede, pertanto, che la definizione agevolata si perfezioni solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

La fattispecie in esame, infatti, da una parte lascia indenne la complessiva esposizione debitoria del contribuente, fino all’intervenuto pagamento nella misura e nei termini sopra indicati, e, dall’altra, nel disporre che resti sospesa l’attività esecutiva di cui è esclusivo titolare l’Agente della Riscossione, almeno fino al 31 maggio 2017 – termine entro il quale l’Agente deve concludere il procedimento di definizione della dichiarazione, non ha previsto in capo agli enti impositori alcun ruolo nell’ambito del procedimento descritto.

Tale circostanza ha posto la necessità di valutare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata nelle more della conclusione del procedimento medesimo, fissata dalla norma entro il 31 maggio 2017, laddove in tale periodo sia proposta una richiesta di verifica della regolarità contributiva.

La disciplina in tema di verifica della regolarità contributiva, come noto, è contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015, con il quale è stata data definitiva attuazione all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha operato un intervento semplificativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Per quanto di interesse, il citato decreto 30 gennaio 2015, analogamente alle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 2, lett. b), del previgente D.M. 24 ottobre 2007, nel disciplinare i requisiti di regolarità ne consente l’attestazione nelle ipotesi della «sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative» -art. 3, comma 2, lett. b).

Tenuto conto che il legislatore, con l’art. 6 del decreto legge n. 193/2016, ha inteso limitare gli effetti sospensivi della dichiarazione per la definizione agevolata esclusivamente alla possibilità di procedere esecutivamente per il recupero da parte degli Agenti della Riscossione, si è ritenuto di non rinvenire nella fattispecie gli elementi che consentono di far rientrare tale sospensione nell’alveo di quanto disposto con il predetto art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. 30 gennaio 2015.

Peraltro, la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata.

Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di «rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti».

Con il perfezionamento del procedimento della cd. rottamazione, e quindi con il pagamento delle somme dovute comunicate dall’Agente, il contribuente, accedendo al beneficio di cui all’art. 6, comma 1, potrà ritenere definitivamente concluso, con riguardo alle esposizioni debitorie comprese nelle cartelle di pagamento e, per l’Istituto, anche negli avvisi di addebito oggetto dell’istanza, ogni adempimento nei confronti degli enti impositori.

La ricostruzione sin qui descritta, in considerazione della rilevanza della questione rappresentata ai fini della corretta definizione delle richieste di verifica della regolarità contributiva, è stata sottoposta, in accordo con INAIL, con nota del 20 dicembre 2016, alla valutazione della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione normativa in esame.

Con comunicazione del 13 febbraio 2017, prot. INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000122.09-01-2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel fornire riscontro, ha confermato di concordare, in condivisione con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la soluzione interpretativa prospettata dagli Istituti previdenziali. In tale ambito è stato specificato infatti che “non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015”. D’altra parte, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’INPS e per l’INAIL attestare la regolarità contributiva “al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015”.

In ragione di ciò si ritiene ammissibile, in tali casi, considerare avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente in ordine alle partite debitorie oggetto della definizione agevolata e fino all’eventuale comunicazione da parte dell’Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste. Infatti, la norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto legge n. 193/2016 in trattazione (art. 6, comma 4, D.L. n. 193/2016).

Si rammenta infine che, relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.




Decreto legge “Milleproroghe”. Approvato in via definitiva dalla Camera

Nella seduta odierna (del 23/02/2017) la Camera dei deputati, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva il disegno di legge (A.C. 4304).

Si ricorda che il Senato ha già approvato l’atto A.S. 2630 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” .

Testo e sintesi delle disposizioni fiscali 

Link al testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, conv., con mod. dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante: «Proroga e definizione di termini.» (Link al sito: www.gazzettaufficiale.it)




Decreto-legge su aree del Mezzogiorno: modificata la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi

Il Senato, nella seduta pomeridiana di mercoledì 22 febbraio, ha approvato in via definitiva, con 122 voti favorevoli, 44 contrari e 50 astenuti, il ddl n. 2692, di conversione in legge del decreto-legge n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (già approvato dalla Camera dei deputati, con scadenza il 28 febbraio 2017).

Per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno,  l’articolo 7-quater, rubricato: «Misure in materia di credito d’imposta»), modifica in parte la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articoli 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015). In particolare si prevede:

  • l’inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato, in quanto regione ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (articolo 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE), in luogo della deroga attualmente prevista, ovvero per il caso di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE); si evidenzia che tale modifica è compatibile con la decisione C(2016) 5938 final della Commissione europea la quale, su richiesta del Governo italiano, ha incluso l’intera regione Sardegna come “zona a”, con un massimale standard di intensità di aiuto del 25% per le grandi imprese, a decorrere dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020. Si ricorda peraltro che ai sensi della carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 dell’Italia, approvata con decisione della Commissione del 16 settembre 2014, solo alcune parti della regione Sardegna sono designate come zone ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) (comma 1);
  • l’aumento delle aliquote applicate al credito d’imposta sottostante l’acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex 107.3 lett. a) TFUE) e al 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex 107.3 lett. c) TFUE), individuati dalla Carta degli aiuti e indicati nell’allegato della decisione citata (comma 1). Si ricorda che le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni (paragrafo n. 177 della Carta: maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI). La norma vigente prevede, invece, una misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese;
  • l’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; inoltre è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d’imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili (comma 2 e conseguente modifica prevista al comma 4 in caso di riduzione successiva del credito d’imposta);
  • è soppresso il divieto di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (comma 3);
  • le suddette modifiche si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016 in esame (comma 5).

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura del credito d’imposta è pari al 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese (tali misure sono state elevate dalla norma in esame). Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi. La norma originaria prevede che l’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese (elevata a 3 miilioni dalla norma in esame), di 5 milioni (elevati a 10 milioni dalla norma in esame) per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta. La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019. Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti agevolabili, determinazione dell’agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell’agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli.

Le zone assistite sono, quanto al primo gruppo di regioni, quelle ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall’articolo 107, par.3, lettera a) del Trattato UE e, quanto al secondo gruppo, quelle ammissibili alle deroghe previste dalla lettera c) del medesimo paragrafo. Tale paragrafo prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.




Al 7 marzo 2017, le comunicazioni degli amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017. Queste informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti. La scelta della nuova data è stata resa necessaria per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

La nuova tempistica per l’invio dei dati

A partire da quest’anno, gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali entro il 28 febbraio (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016). Nei giorni scorsi gli amministratori hanno segnalato delle difficoltà nello svolgimento di tutte le attività necessarie per questo adempimento entro il termine previsto dal decreto. Solo per quest’anno, quindi, saranno considerati validi gli invii dei dati effettuati entro il 7 marzo 2017. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2017)




Comunicazione delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali. Le risposte ai quesiti

Le risposte ai quesiti – Faq prelevate dal sito http://www.agenziaentrate.gov.it – Aggiornamento al 16 febbraio 2017

Domanda n. 1

Per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa, da indicare nel campo 17 della comunicazione, l’amministratore di condominio può limitarsi a fare riferimento a quanto comunicatogli dal proprietario dell’appartamento oppure deve tener conto dei soggetti ai quali è intestato il conto bancario/postale utilizzato per il pagamento della quota condominiale?

Risposta

L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo. L’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Al riguardo, si precisa che nel campo 21 della comunicazione “Flag pagamento” va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data.

Domanda n. 2

Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni anche gli amministratori dei condomìni con numero di condòmini non superiore a otto (cd “condomìni minimi”)?

Risposta

Se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Domanda n. 3

È prevista la pubblicazione di un software di compilazione per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali?

Risposta

Sì, con riferimento alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un software per la compilazione e per il controllo.

Domanda n. 4

Nel documento “Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni” viene indicato un controllo di coerenza dell’Importo complessivo dell’intervento, in relazione alla somma dei campi “Importo della spesa attribuita al soggetto” e “Importo spesa unità immobiliare”. In cosa consiste questo controllo?

Risposta

Con riferimento a ciascun intervento effettuato nel condominio, la somma degli importi indicati nel campo 5 “Importo complessivo dell’intervento – Spese effettuate con bonifico” e nel campo 6 “Importo complessivo dell’intervento – Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico (es. oneri di urbanizzazione)” deve corrispondere alla somma degli importi indicati in tutti i campi 16 “Importo spesa unità immobiliare” e 20 “Importo della spesa attribuita al soggetto” riferiti al medesimo intervento.

Esempio

Un condominio, formato da 2 unità immobiliari di cui:

  • una a uso abitativo con 2 comproprietari (CF1 e CF2)che sostengono entrambi le spese
  • una ad uso ufficio

sostiene spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni per un importo complessivo di 1.000 euro (800 euro pagati tramite bonifico e 200 euro relativi a oneri di urbanizzazione pagati con modalità diverse).

L’amministratore deve inviare una comunicazione con 3 record di dettaglio (di seguito per maggiore chiarezza sono evidenziati solo i campi principali):

N.record Progressivo intervento Tipologia intervento Importo complessivo dell’intervento – Spese effettuate con bonifico Importo complessivo dell’intervento – Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico Dati catastali dell’unità immobiliare Situazioni particolari Importo spesa unità immobiliare Codice fiscale del soggeto al quale è stata attribuita la spesa Importo della spesa attribuita al soggetto
1 1 1 800 200 Dati Unità 1 0 CF1 200
2 1 1 800 200 Dati Unità 1 0 CF2 300
3 1 1 800 200 Dati Unità 2 1 500

L’importo complessivo dell’intervento (Spese effettuate con bonifico + Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico) vale 800 + 200 = 1.000 deve coincidere con la somma di “Importo spesa unità immobiliare” e di “Importo della spesa attribuita al soggetto” cioè 500 + 200 + 300 = 1.000

Domanda n. 5

Come deve essere compilata la comunicazione in presenza di supercondomìnio?

Risposta

Con riferimento alle modalità di compilazione della comunicazione in presenza del cd. “supercondominio” (pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale), si precisa che:

  • qualora il supercondominio abbia effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio
  • qualora, invece, il supercondominio abbia effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomìni che lo compongono abbiano effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomìni, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio/condominio.



Decreto-Legge “Milleproroghe” 2017: le misure urgenti fiscali

 Il testo e la sintesi delle disposizioni fiscali 

Si pubblicano gli articoli in materia fiscale del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.

Le disposizioni sono accompagnate da una sintesi del contenuto.

Si ricorda che nella giornata del 16 febbraio il Senato ha approvato il relativo disegno di legge di conversione, (A.S. 2630) che è stato poi trasmesso alla Camera (A.C. 4304). Il decreto legge è stato definitivamente approvato dalla Camera il 23 febbraio 2017.

Testo del decreto-legge approvato dalla Camera

 

Articolo 3, comma 3-octies (Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi)

3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l’anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

L’articolo 3, comma 3-octies, proroga fino al 30 giugno 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016) l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL). La proroga concerne gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017.

Articolo 3, comma 3-novies (Esercizio dell’opzione lavoratori rimpatriati)

3-novies. Il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l’hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3-novies, proroga al 30 aprile 2017 il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per i lavoratori dipendenti che non l’hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si rammenta che l’opzione in oggetto riguarda la facoltà per i lavoratori rimpatriati di scegliere fra due differenti regimi fiscali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo.

Il primo regime fiscale (recato dall’articolo 3 della legge n. 238 del 2010) stabilisce che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche in questione concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, pari al 20 per cento per le lavoratrici e al 30 per cento per i lavoratori, in presenza dei requisiti prescritti dalla medesima legge n. 238. Il secondo regime, definito nell’ articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare al ricorrere di determinate condizioni.

Articolo 6, comma 8 (Commercio su aree pubbliche)

 8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.

L’articolo 6, comma 8, dispone che il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, è prorogato fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull’intero territorio nazionale. La norma non dispone la proroga di una specifica disposizione legislativa.

La norma in esame, pertanto, sembra applicarsi, prorogando la relativa scadenza al 31 dicembre 2018:

  • alle concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 7 maggio 2017;
  • alle concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 e nei due anni successivi, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 15 luglio 2017;
  • alle concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, che sono state rinnovate automaticamente e la cui scadenza sia anteriore al 31 dicembre 2018.

Introdotta, infine, la specificazione che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018. Si prevede altresì che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.

Articolo 7, comma 3-bis (Proroga termine invio dei dati relativi alle spese veterinarie)

3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Il comma 3-bis dell’articolo 7, dispone una proroga dei termini (dal 31 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento di spese veterinarie) per l’invio al Sistema tessera sanitaria (STS), da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle predette spese – in relazione ad animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva – sostenute da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.

Articolo 9, comma 3 (Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi e di noleggio con conducente)

3. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017.

Il comma 3 dell’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La proroga viene disposta modificando l’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010 che ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l’esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. L’ultimo periodo del comma 3 prevede infine che la sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea (di cui all’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207) operi fino alla data del 31 dicembre 2017. Tale effetto è conseguito attraverso la proroga per l’anno 2017 delle disposizioni dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009.

Articolo 9, comma 5 (Pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi)

5. Il termine di cui all’articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato, limitatamente all’anno 2017, al 31 marzo 2017.

Il comma 5 dell’articolo 9 proroga, limitatamente all’anno 2017, il termine per il pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, previsto dall’articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al 31 marzo 2017.

Articolo 9, commi 9-octies e 9-undecies (Detrazione dell’IVA dall’IRPEF per acquisti unità immobiliari)

9-octies. All’articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in 15,9 milioni di euro per l’anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,8 milioni di euro per l’anno 2028.

9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari a 6,8 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-octies.

Il comma 9-octies, estende all’anno 2017 la detrazione dell’IVA pagata per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B, introdotta dalla legge n. 208 del 2015 per l’anno 2016. In particolare, si consente di detrarre dall’IRPEF, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di IVA per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali. I commi dal 9-novies al 9-undecies provvedono alla copertura dei relativi oneri finanziari.

Articolo 10, comma 2-ter (Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

2-ter. Al comma 4 dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Il comma 2-ter, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense. In particolare, la disposizione interviene sull’art. 22 della legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012) che disciplina l’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Modificando la norma transitoria (comma 4), il provvedimento consente l’iscrizione all’albo speciale agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma entro 5 anni (in luogo degli attuali 4 anni) dall’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, e dunque entro il 2 febbraio 2018.

Articolo 10, comma 2-quater (Disciplina transitoria esame di abilitazione forense)

2-quater. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Il comma 2-quater dell’articolo 10, modificando l’art. 49 della legge professionale forense (L. 247 del 2012) proroga di un anno (da 4 a 5 anni) il termine, decorrente dalla data di vigenza della stessa legge (2 febbraio 2013), che consente lo svolgimento con la disciplina previgente – sia in relazione alle prove scritte e orali sia alle modalità esecutive – dell’esame di abilitazione all’esercizio alla professione di avvocato. Tale esame continuerà, quindi, ad essere sostenuto con le vecchie regole fino al 2 febbraio 2018.

Articolo 11, comma 2 (Card cultura per i diciottenni)

2. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.

L’articolo 11, comma 2, proroga (dal 31 gennaio 2017) al 30 giugno 2017 il termine previsto dall’art. 5, co. 1, del DPCM 15 settembre 2016, n. 187 per la registrazione dei giovani che, avendo compiuto 18 anni nel 2016, intendono fruire della Card cultura

Articolo 13, comma 4 (Disposizioni in materia di entrate di Enti locali)

4. Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017. Al citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall’Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l’acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell’aggio dovuto nei confronti del predetto gestore»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all’articolo 1, comma 3».

Il comma 4 dell’articolo 13, apporta alcune novelle all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.

In particolare, per effetto delle norme introdotte si posticipa dal 3 dicembre 2016 a1° ottobre 2017 (in luogo del termine del 1° luglio 2017, originariamente previsto dal decreto-legge) l’applicazione delle norme che:

 

  • dispongono l’effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l’IMU e la TASI;
  • prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l’utilizzo dell’F24.

 

Sempre per effetto delle norme, si dispone che dal 1º ottobre 2017 il versamento di tutte le entrate riscosse dal gestore del servizio consenta l’acquisizione da parte degli enti locali degli importi riscossi nel medesimo giorno del pagamento.

Si precisa inoltre che le norme in commento non si applicano ai versamenti effettuati al nuovo ente incaricato della riscossione nazionale, ovvero l’Agenzia delle entrate-Riscossione, operativa dal 1° luglio 2017.

Articolo 13, comma 4-bis (Contributo di sbarco)

4-bis. All’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: «27 dicembre 2013, n. 147,» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,».

Il comma 4-bis dell’articolo 13, consente agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco a decorrere dal 2017.

Articolo 13, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies (Acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Ue)

4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, previsti dall’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017.

Il comma 4-ter ripristina fino al 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, previsti dall’articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 193 del 2016).

In estrema sintesi, si rammenta che l’articolo 50, comma 6 obbliga i contribuenti a presentare telematicamente all’Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Sul comma 6 è intervenuto l’articolo 4, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha disposto l’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, degli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Di conseguenza, le norme in esame sostanzialmente fanno rivivere gli obblighi di comunicazione relativi ad acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi rese da soggetti UE fino al 31 dicembre 2017.

Altre modifiche alla disciplina

4-quater. All’articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente:

  1. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell’Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».

4-quinquies. Il provvedimento di cui all’articolo 50, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dal comma 4-quater del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il comma 4-quater sostituisce il comma 6 dell’articolo 50 del decreto-legge n. 331 del 1993, modificando la normativa nei seguenti termini:

1) chiarisce che la presentazione degli elenchi riepilogativi all’Agenzia delle dogane e dei monopoli è effettuata anche per finalità statistiche;

2) gli obblighi di presentazione non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi;

3) i soggetti identificati ai fini dell’applicazione della disciplina sulla territorialità dell’IVA (enti, associazioni e organizzazioni, anche quelli non soggetti passivi, identificati ai fini IVA), presentano solo l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (e quindi non più l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea);

4) si affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica la definizione di significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti. Esse sono volte a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell’Unione europea, con analogo provvedimento, si dispone che vengano definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste.

5) non è riproposta di fatto la previsione che esclude dagli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Il comma 4-quinquies stabilisce che il provvedimento di semplificazione delle comunicazioni di cui al comma 4-quater è adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 13, comma 4-sexies (Abrogate le comunicazioni dei beni d’impresa in godimento ai soci)

4-sexies. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.

Il comma 4-sexies abroga la disciplina delle comunicazioni al fisco e dei controlli dell’Agenzia delle entrate, relative alla concessione di beni d’impresa in godimento ai soci, previste ai commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Articolo 13, comma 4-sexies (Contrasto all’evasione fiscale internazionale. Non serve un decreto MEF per la raccolta delle informazioni)

4-septies. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 147 è abrogato.

Il comma 4-septies sopprime l’articolo 1, comma 147, della legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito decreto ministeriale l’individuazione dei criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell’evasione internazionale, affidando poi a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della norma, con contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

Articolo 13, comma 4-octies. (Reddito dell’unità immobiliare: riduzione del 30 per cento con meno obblighi)

4-octies. All’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comma 2 è abrogato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016

Il comma 4-octies abroga, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l’articolo 8, comma 2, della legge n. 431 del 1998. Detta norma subordina la facoltà di usufruire dell’abbattimento al 30% dell’imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all’indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI.

Articolo 13, comma 6-quinquiesdecies. (Bilancio “non IFRS” per gli intermediari)

6-quinquiesdecies. All’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell’articolo 10, comma 1, o dell’articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto».

Il comma 6-quinquiesdecies dell’articolo 13, consente agli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo e ai confidi che hanno potuto continuare a svolgere la propria attività anche dopo l’entrata in vigore della riforma degli operatori finanziari di cui al D.Lgs. n. 141 del 2010, di continuare redigere il bilancio secondo le disposizioni relative agli intermediari “non IFRS”, ovvero gli intermediari non tenuti al rispetto dei principi contabili internazionali, in relazione agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017.

Articolo 13-bis. 

Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015

Articolo 13-bis. comma 1 (Proroga di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni)

1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo d’imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, è prorogato di quindici giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute nei commi seguenti.

Prorogato (comma 1) di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

L’articolo 13-bis, commi da 2 a 11 (Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139 del 2015)

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 83:

  1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,» e le parole: «da detti princìpi contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi princìpi contabili»;

  2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    «1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;

    b) al comma 2 dell’articolo 96, dopo le parole: «canoni di locazione finanziaria di beni strumentali» sono inserite le seguenti: «, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda»;

     c) all’articolo 108:

  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio»;

  2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;

  3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3»;

  4) al comma 4, le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2»;

     d) all’articolo 109, comma 4, alinea, la parola: «internazionali» è sostituita dalle seguenti: «adottati dall’impresa»;

     e) al comma 9 dell’articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili»;

     f) all’articolo 112:

  1) il comma 1 è abrogato;

  2) al comma 2, le parole: «delle operazioni “fuori bilancio” in corso» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti finanziari derivati»;

  3) al comma 3-bis, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,»;

  4) al comma 4, le parole: «le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;

  5) al comma 5, le parole: «le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;

  6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

    «6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei princìpi contabili adottati dall’impresa»;

  7) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Strumenti finanziari derivati».

3. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)» sono inserite le seguenti: «, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».

4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

    a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell’articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;

    b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell’articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Nel primo esercizio di applicazione dei princìpi contabili di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

    a) le disposizioni di cui all’articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;

    b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

    c) il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

    d) l’eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

    e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei princìpi contabili ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa.

9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, le disposizioni contenute nell’articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

10. All’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente:

    «7-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei princìpi contabili di cui al comma 1 dell’articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP».

11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l’Aiuto alla crescita economica (Ace)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i princìpi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

L’articolo 13-bis, commi da 2 a 11, estende le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese (comma 2, lettera a), n. 1), modificando l’articolo 83 del d.lgs. n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi, di seguito TUIR).

Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale (articolo 109, commi 1 e 2, TUIR, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48 (di seguito, in breve, “Regolamento IAS” — in “Finanza & Fisco” n. 20/2009, pag. 1684), in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali), ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi recata dall’articolo 3 del predetto “Regolamento IAS”) al fine di garantire l’applicazione di istituti fiscali quali l’esenzione delle plusvalenze e l’esclusione dei dividendi (comma 2, lettera a), n. 2), che aggiunge un nuovo comma 1-bisall’articolo 83 Tuir). A tal fine, ai soggetti che adottano in nuovi OIC si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei decreti di attuazione dell’articolo 1, comma 59, della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 4, comma 7-quater del decreto legislativo n. 38 del 2005 in materia di principi contabili internazionali.

Si ricorda che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2011, pag. 1608), sono state definite le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione del reddito d’impresa, previste dal citato art. 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Sono quindi apportate alcune modifiche di coordinamento al TUIR:

si prevede che, ai fini della determinazione del ROL (risultato operativo lordo, cioè la differenza tra il valore e i costi della produzione) non si tenga conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda (comma 2, lettera b)); si introduce un unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza (lettera c)); si consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale (lettera d)); si introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità (lettera e)); si disciplina il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, che sono iscritti a bilancio al valore di fair value(lettera f)).

I commi 3 e 4 intervengono sulle modalità di determinazione della base imponibile, anche a fini IRAP, escludendo i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda.

Ai sensi dei commi 5 e 6 le nuove norme decorrono dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche ai fini IRAP. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015

E’ previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.

Il comma 7 reca alcune norme speciali finalizzate a garantire, ai fini fiscali (anche a fini IRAP), la cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi OIC. Le nuove norme si applicano anche in caso di successivo aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell’OIC (comma 8).

Il comma 9 prevede un regime transitorio per le spese “fiscalmente capitalizzate” dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (cd. IAS/IFRS Adopter), i quali possono mantenere il precedente regime fiscale.

Il comma 10 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad adottare disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Il comma 11 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la revisione delle disposizioni, recate dal citato D.M. 1 aprile 2009, n. 48 e dal D.M. 8 giugno 2011 (recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e del’IRAP) per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP dei soggetti IAS/IFRS Adopter ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, nonché, al comma 11, delle disposizioni recate dal D.M. 14 marzo 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 5/2012, pag. 369) concernente l’attuazione della disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE).

Articolo 14, comma 3 (Esclusione dall’IRPEF dei sussidi occasionali a favore dei lavoratori operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016)

3. Il termine di cui all’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.

L’articolo 14, comma 3, estende fino al 31 dicembre 2017 l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (elencati negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016), sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

Articolo 14, comma 4 (Esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze alla P.A. )

 4. Il termine di cui all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

L’articolo 14, comma 4, proroga al 31 dicembre 2017 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, di cui all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (c.d. decreto sisma), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La norma oggetto di proroga ha previsto tale esenzione per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all’articolo 1 del citato decreto sisma.

 

Articolo 14, commi 6-bis (Sospensione imposte per redditi dei fabbricati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012)

6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»

Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 14, novella una disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in materia di redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (terremoti che colpirono l’Emilia-Romagna e altre regioni), distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Tali fabbricati sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine, che la novella – indicando la finalità di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dai suddetti eccezionali eventi sismici – proroga, portandolo dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.

Articolo 14, commi 12-quinquies (Estensione esenzioni dalle imposte zone franche urbane Emilia)

12-quinquies. All’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per i periodi d’imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Il comma 12-quinquies dell’articolo 14 modifica l’articolo 12 del D.L. n. 78 del 2015 il quale disciplina le zone franche urbane Emilia.

In particolare, la lettera a) ne sostituisce il comma 6, estendendo ai periodi di imposta dal 2015 al 2019 (anziché per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2015 e per quello successivo) le esenzioni dalle imposte di cui al comma 5 (esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca dell’importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca; esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica).

La lettera b) aggiunge il comma 7-bis al predetto articolo 12 del D.L. n. 78 del 2015. Tale comma 7-bis stabilisce che, per i periodi di imposta dal 2017 al 2019, l’agevolazione è concessa a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Il primo periodo del citato comma 7 prevede che, nell’ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell’articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, sia destinata all’attuazione dell’articolo 12 del D.L. 78/2015.

Articolo 14-bis. (Copertura delle vacanze nell’organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali).

1. All’articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «da espletare entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «da concludere entro il 31 dicembre 2017»

L’articolo 14-bis,  proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono concludere nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall’articolo 4-bis del D.L. 78/2015 (conv. L. 125/2015).

Articolo 14-ter (Semestrale per il 2017 la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21».

L’articolo 14-ter, prevede che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) è effettuata su base semestrale.

Il temine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per quanto riguarda l’adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell’articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.

 

 




Online la Guida 2017 per la redazione dei bilanci. Anche le micro-imprese parleranno in formato Xbrl

E’ online sul sito www.unioncamere.it e sul portale www.registroimprese.it l’edizione 2017 della Guida ai bilanci. Il nuovo manuale operativo per il deposito del bilancio di esercizio delle società di capitale è realizzato dall’Osservatorio permanente del sistema camerale e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. La Guida contiene quest’anno anche l’introduzione del bilancio in formato Xbrl per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi. Si tratta di una importante semplificazione del procedimento amministrativo che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro Paese.

Dal 2010 per il deposito dei bilanci per le società di capitali e cooperative, relativamente agli aspetti legati all’obbligo di redazione del prospetto contabile, va utilizzato il formato XBRL previsto con D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008).

Lo standard informatico non pone alcun vincolo sui valori da inserire: sono da rispettare i soli vincoli dettati dal codice civile. La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è pertanto la versione “2016-11-14”, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia all’indirizzo:

http://it.xbrl.org/pubblicata-tassonomia-pci_2016-11-14-definitiva/

L’obbligo di presentazione dei bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente per tutte le imprese di capitali che redigono il bilancio secondo le disposizioni civilistiche, nel formato elettronico elaborabile, è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

La nuova tassonomia è caratterizzata da diverse novità, legate alle modifiche introdotte con il d.lgs. 139/2015 di recepimento della direttiva 34/UE/2013. La principale di queste riguarda l’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi. Inoltre, il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a se stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica.

Il bilancio prodotto sarà pertanto completo di prospetti contabili e nota integrativa per il solo bilancio di esercizio nelle due forme, ordinario e abbreviato.

In questo modo le incongruenze tra gli stessi valori del prospetto contabile riportati nelle tabelle della nota integrativa, dovute spesso a banali errori di inserimento dei dati, non si potranno più verificare, assicurando un grado di correttezza del bilancio sempre maggiore, con tutti gli evidenti vantaggi sia per chi redige il bilancio sia per chi ne fruisce. Questa versione della tassonomia consente di rendere corrispondente il bilancio in formato XBRL al bilancio approvato in assemblea, riducendo drasticamente la necessità di doppio deposito.

Infine, per evitare contraddizioni, si raccomanda agli utenti nella fase di redazione delle note integrative per i Consorzi e per i contratti di rete, di eliminare i riferimenti al bilancio di esercizio, laddove non pertinenti, e di utilizzare invece la dicitura più corretta di “Situazione Patrimoniale” per i Consorzi e i contratti di rete. (Così, Comunicato congiunto UNIONCAMERE – CNDCEC del 15 febbraio 2017)

Per saperne di più:

Si veda il sito di XBRL Italia (link sito web http://it.xbrl.org/).

e

Tassonomia Principi Contabili Italiani

http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2016-10-24/




Dal 15 febbraio 2017 il processo tributario telematico (PTT), si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni di Basilicata, Campania e Puglia

Dal 15 febbraio 2017 il processo tributario telematico (PTT), già attivo da dicembre 2015 nelle Regioni di Toscana e Umbria, e da ottobre 2016 nelle regioni di Abruzzo e Molise, Piemonte e Liguria, Emilia Romagna e Veneto, si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni di Basilicata, Campania e Puglia.

Sarà possibile, attraverso il portale dedicato www.giustiziatributaria.gov.it accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T. – PTT) per il deposito telematico degli atti e documenti processuali già notificati alla controparte. Inoltre, i giudici tributari, i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, potranno consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui sono interessati. La digitalizzazione comporta vantaggi notevoli per tutti gli attori del processo tributario in termini di semplificazione degli adempimenti processuali e di durata del contenzioso.

Entro il prossimo mese di luglio 2017 il processo tributario telematico sarà esteso a tutte le restanti regioni. In particolare, sarà attivo dal 15 aprile nelle Commissioni tributarie di Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia; dal 15 giugno in quelle della Calabria, Sardegna e Sicilia e dal 15 luglio nelle Commissioni tributarie delle Marche, Val D’Aosta, Trento e Bolzano (nota Mef pubblicata nel sito www.finanze.it)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35 del 2016

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Commenti

Le novità del reddito di lavoro autonomo e d’impresa nei Modelli “Redditi” 2017

di Nicolò Li Causi e Debora Ricco

 

Infedele dichiarazione di redditi professionali. La Cassazione detta la linea per il calcolo dell’imposta evasa ai fini penali in caso di ritenuta d’acconto non versata dal sostituto

di Giovanni Santaniello

 

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il pagamento rateale del debito consente la riduzione pro-quota della misura cautelare

di Giovanni Santaniello

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Presupposti per l’applicazione dell’IRAP ai professioni
Incertezza normativa

Disapplicazione delle sanzioni: l’obiettiva incertezza sull’applicazione dell’IRAP ai professionisti “scusa” le violazioni commesse fino agli interventi del 2016 a SS.UU. della Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 25853 del 15 dicembre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Commissioni tributarie – Poteri – Disapplicazione delle sanzioni per errore sulla norma tributaria – Obiettiva incertezza normativa – Fattispecie – Situazione di incertezza interpretativa sui presupposti per l’applicazione dell’IRAP nei confronti di esercenti arti e professioni – Obiettiva incertezza in ordine al presupposto dell’attività «autonomamente organizzata» sino all’affermarsi sul punto, solo a decorrere dal 2016, di un orientamento univoco grazie all’intervento della Corte di Cassazione a SS.UU. – Art. 8, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446»

 

Termini per l’accertamento
Raddoppio del termine ordinario
Accertamenti notificati prima del 2 settembre 2015

Raddoppio dei termini: la clausola di salvaguardia dei vecchi accertamenti ex art. 2 del D.Lgs. 128/2015 non è stata abrogata dalla Legge di stabilità 2016

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 26037 del 16 dicembre 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento – Nuove condizioni per il raddoppio dei termini – Avvisi di accertamento tributario relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 (nella specie 2003) e notificati prima del 2 settembre 2015 – Raddoppio ex art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 – Presupposti – Modifiche apportate dal D.Lgs. n. 128 del 2015 e dalla L. n. 208 del 2015 – Regime transitorio – Coordinamento – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 43 comma 3, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 1 commi 130, 131 e 132, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 2, comma 3, del D.Lgs. 03/08/2015, n. 128»

 

Accertamento per adesione
Istanza spedita a
mezzo posta

Istanza di adesione per posta. Salva la sospensione per impugnare se spedita in busta chiusa entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 3335 dell’8 febbraio 2017: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Istanza di accertamento per adesione ex art. 6 D.Lgs. n. 218/98 – Spedizione a mezzo posta entro il sessantesimo giorno – Rilevanza ai fini della tempestività dell’istanza della data di spedizione della stessa e non quella in cui essa perviene all’ufficio competente – Fondamento – Modalità – Raccomandata in busta chiusa – Ammissibilità – Art. 6, del D.Lgs. 16/06/1997, n. 218 – Art. 20, del D.Lgs 31/12/1992, n. 546»

 

Istanza di rateazione del debito tributario
Esclusione come forma di acquiescenza

La domanda di rateizzazione degli importi inscritti in cartella prima della promozione del ricorso non costituisce acquiescenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 3347 dell’8 febbraio 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Istanza di rateazione del debito tributario – Richiesta di rateizzazione degli importi portati nella cartella ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 impugnata – Preclusione al diritto di contestare l’an debeatur – Esclusione – Forma di acquiescenza – Requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia – Volontà espressa o risultante in termini assolutamente inequivoci – Art. 19, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 329, c.p.c.»

 

Sezione III Penale

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca
Effetti della rateizzazione del debito tributario

Sequestro preventivo. Il pagamento a rate del debito tributario non blocca la misura, ma riduce l’importo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 52857 del 14 dicembre 2016: «PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Confisca del profitto o prezzo del reato – Art. 12-bis del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 aggiunto dall’art. 10, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Sequestro preventivo – Accordo fra contribuente ed erario per la rateizzazione del debito tributario – Preclusione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Esclusione – Limiti – Riduzione della misura cautelare proporzionalmente all’importo versato attraverso la rateizzazione – Necessità»

 

Nozione di «imposta evasa»
Soglie di punibilità

Soglia di punibilità. Dall’«imposta evasa» non può essere detratta la ritenuta non versata dal sostituto

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 2256 del 18 gennaio 2017: «PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – Delitti in materia di dichiarazione – Dichiarazione infedele – Nozione di «imposta evasa» di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 74 del 2000 – Determinazione delle soglie di punibilità stabilite in relazione al delitto oggetto di addebito – Ritenute di acconto subite – Rilevanza – Condizioni – Possibilità di detrarre la ritenuta d’acconto dall’ammontare complessivo dell’imposta dovuta unicamente qualora questa sia stata effettivamente corrisposta all’Erario – Affermazione – Artt. 1 e 4, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 606, comma 1, lett. b), del c.p.c.»

 

Corte di Giustizia CE:

Cessione intracomunitaria
Requisiti necessari
dell’operazione
Mancata iscrizione al Vies del cessionario

La mancata iscrizione al Vies non determina da sola il venire meno della possibilità di effettuare cessioni intracomunitarie non imponibili

Corte di Giustizia CE – Sezione IX – Sentenza del 9 febbraio 2017, Causa C-21/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni intracomunitarie – Cessioni intracomunitarie – Presupposti per l’esenzione (non imponibilità nell’ordinamento italiano) di una cessione intracomunitaria – Sistema di scambio d’informazioni in materia d’IVA (VIES – Vat Information Exchange System) – Mancata iscrizione dell’acquirente – Diniego del beneficio dell’esenzione (non imponibilità nell’ordinamento italiano) – Esclusione – Ragioni – Applicazione dei principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA – Artt 131 e 138, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Normativa interna di riferimento – Art. 35, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/12/2010»

 

Prassi

Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa

Salva l’agevolazione anche se la costruzione della nuova abitazione è su un terreno preposseduto. Il dietrofront dell’Agenzia delle Entrate sulla decadenza dei benefici “prima casa” per la vendita nel quinquiennio

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 26 gennaio 2017: «IMPOSTA DI REGISTRO – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Applicazione dell’aliquota ridotta – Decadenza – Vendita dell’immobile prima del decorso del termine dei cinque anni – Condizioni per evitare la decadenza – Acquisto entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato di altro immobile da adibire a propria abitazione principale – Estensione della ipotesi di non decadenza nel caso venga edificato almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali destinato ad abitazione principale su un terreno già posseduto dal contribuente – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Scioglimento di una cooperativa disposto dall’Autorità di vigilanza

Società cooperative. L’art. 183 del TUIR è applicabile anche allo scioglimento (seguito da liquidazione) di una cooperativa disposto dall’autorità di vigilanza ex art. 2545-septiesdecies c.c.

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 1° febbraio 2017: «COOPERATIVE – Società cooperative e gli enti mutualistici – Adempimenti dichiarativi da porre in essere in conseguenza dello scioglimento di una cooperativa – Liquidazione amministrativa conseguente allo scioglimento di una cooperativa disposto dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile – Procedimento che costituisce un unico periodo d’imposta produttivo di un unico reddito (o perdita) – Applicabilità dell’articolo 183 del TUIR – Ragioni – Conseguenze – Presentazione di un’unica dichiarazione dei redditi – Art. 183, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, della L. 17/07/1975 n. 400»

 

Ravvedimento operoso
Regolarizzazione del c.d. splafonamento

Le procedure per la regolarizzazione del superamento del plafond e sanzioni connesse agli acquisti senza IVA

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 6 febbraio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Soggetti qualificati come esportatori abituali – Possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, entro un determinato limite annuale (plafond) – Modalità di regolarizzazione in caso di acquisti senza applicazione dell’IVA oltre i limiti, c.d. splafonamento – Art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 7, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Nuove comunicazioni telematiche ai fini IVA

Nuova comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Invio per tutte le fatture. Confermate le esclusioni per forfetari e contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21, del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 4, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016 – Primi chiarimenti»

 

Legislazione

Scambio transnazionale di informazioni fiscali

Scambio automatico di informazioni fiscali con l’Italia: aggiornata la lista dei Paesi collaborativi

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2017: «Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33/34 del 2016

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Speciale Modulistica 2017

 

I modelli 730/2017 concernenti l’anno 2016, con le relative istruzioni

Modelli e Istruzioni

 

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

La nuova modulistica 2017 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, prot. n. 10043/2017: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2017 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

 

La certificazione unica “CU 2017”

Modello e Istruzioni

 

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Il Modello e le istruzioni della Certificazione Unica “CU 2017”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, prot. n. 10044/2017: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2017”, relativa all’anno 2016, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32 del 2016

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Commenti

Le principali novità del Modello 730/2017

di Nicolò Li Causi e Debora Ricco

 

L’irrilevanza delle spese di viaggio e di trasporto c.d. prepagate nella determinazione del reddito professionale

di Dario Festa

 

Prescrizione breve dei crediti INPS, tributari o per sanzioni richiesti in cartelle esattoriali non opposte

di Giovanni Santaniello

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civili

Ruoli straordinari  –  Efficacia esecutiva della sentenza
di annullamento (anche parziale) degli atti impositivi presupposti

Sgravio delle iscrizioni nei ruoli straordinari anche a seguito di sentenza di annullamento dell’atto impositivo “presupposto” non coperta dal giudicato

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 758 del 13 gennaio 2017: «FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – Fallimento – Passività fallimentari (accertamento del passivo) – Ammissione al passivo – Contribuente fallito – Credito di natura tributaria – Amministrazione finanziaria – Domanda di ammissione al passivo fallimentare – Previa iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento – Necessità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie – Artt. 1 e 10, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 93 L. Fall. • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – Fallimento – Passività fallimentari (accertamento del passivo) – Ammissione al passivo – Contribuente fallito – Ammissione al passivo fallimentare – Azione diretta dell’Amministrazione finanziaria – Legittimazione – Sussistenza – Fondamento – Artt. 52, 93 e 101 L. Fall. – Artt. 87 e 88, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Ruoli – Ruoli straordinari – Emissione (nella specie per fondato pericolo per la riscossione a seguito del fallimento del contribuente) – Efficacia esecutiva della sentenza di annullamento (anche parziale) degli atti impositivi presupposti – Effetti – Rilievo della pendenza del giudizio relativo all’atto impositivo – Esclusione – Nella specie – Illegittimità dell’iscrizione a ruolo straordinaria a seguito di pronuncia di merito con l’integrale accoglimento del ricorso del contribuente avverso l’atto presupposto ancorché non ancora passata in giudicato – Artt. 11, 15, 15-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 68, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Ammissibilità della falcidia del credito IVA e per ritenute

Nel regime previgente l’infalcidiabilità del credito IVA, di cui all’art. 182-ter L. fall., trova applicazione solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 760 del 13 gennaio 2017: «FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – Concordato preventivo – Approvazione – Omologazione – Transazione fiscale ex art. 182-ter legge fall. (nel testo vigente sino al 31 dicembre 2016) – Rapporto tra concordato preventivo e transazione fiscale -Obbligatorietà – Esclusione – Conseguenze – Natura facoltativa della transazione fiscale • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – Concordato preventivo – Ammissione – Domanda – Art. 182-ter della legge fallimentare (nel testo vigente sino al 31 dicembre 2016) – Pagamento parziale dei crediti IVA – Infalcidiabilità del credito IVA – Eccezione alla regola generale della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea – Conseguenze – Divieto di falcidiabilità del debito IVA solo nel caso di concordato preventivo con transazione fiscale – Esclusione del divieto nel concordato preventivo semplice»

 

Concordato senza transazione fiscale. Nel regime previgente piena falcidiabilità anche del debito per ritenute

Tribunale di Milano – Sezione II Civile Fallimentare – Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo del 29 dicembre 2016: «FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – Concordato preventivo – Ammissione – Domanda – Transazione fiscale – Art. 182-ter della legge fallimentare (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2017 così come modificato dal comma 81 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) – Pagamento parziale dei crediti IVA (e delle ritenute) – Ammissibilità – Condizione nel regime in vigore dal 1° gennaio 2017 per la falcidia del credito da ritenute e IVA – Ricorso obbligatorio alla transazione fiscale • FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – Concordato preventivo – Ammissione – Domanda – Art. 182-ter della legge fallimentare (nel testo vigente sino al 31 dicembre 2016) – Pagamento parziale dei crediti IVA e delle ritenute – Infalcidiabilità del credito IVA e da ritenute – Eccezione alla regola generale della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea – Conseguenze – Divieto di falcidiabilità del debito IVA solo caso di concordato preventivo con transazione fiscale – Esclusione del divieto nel concordato preventivo semplice»

 

Prassi

Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico
Modalità di pagamento delle spese

Spese per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica. Ammessi i bonifici disposti tramite «Istituti di pagamento»

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 20 gennaio 2017: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazione delle spese – Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Interventi di risparmio energetico su immobili esistenti – Modalità di pagamento delle spese – Bonifici emessi da Istituti di pagamento – Possibilità – Condizioni – Adempimenti – Artt. 1, comma 3 e 4, comma 1, lett. b) del D.M. 18/02/1998, n. 41 – D.M. 26/05/1999 – D.M. 19/02/2007 – Art. 25, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 16-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi da 344 a 349, della L. 27/12/2006, n. 296»

 

Bonus R&S
Limiti alla cumulabilità

Incentivi nazionali e comunitari alla R&S: la verifica della cumulabilità soltanto in relazione ai costi ammissibili ad entrambe le discipline agevolative

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 25 gennaio 2017: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Bonus R&S) – Cumulabilità del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo con i contributi comunitari concessi per i medesimi investimenti (“Programma Quadro” e programma “Horizon 2020”) – Limite – Incentivi complessivamente spettanti all’impresa per i medesimi costi ammissibili di importo pari o inferiore all’investimento complessivo ammissibile – Verifica della cumulabilità – Modalità di computo – Esemplificazioni numeriche – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9, come da ultimo modificato dai commi 15 e 16 dell’art. 1 della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Decreto 27/05/2015»

 

“Rottamazione” dei ruoli
Le risposte ai quesiti

Modalità applicative della “rottamazione” dei ruoli. Le risposte di Equitalia ai quesiti raccolti l’ODCEC di Roma e da altri ordini territoriali

Estinzione agevolata dei debiti affidati all’agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 – Risposte ai quesiti dei Commercialisti a margine della riunione del tavolo tecnico partecipato da Equitalia e ODCEC di Roma – Gennaio 2017

 

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2017

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2017 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 21 del 31 gennaio 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2017 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2017 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232»

 

Artigiani ed esercenti attività commerciali
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2017

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2017

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 22 del 31 gennaio 2017: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Legislazione

Oneri condominiali detraibili nelle precompilate 2017
Invio dati

Amministratori di condominio: le modalità per l’invio all’Anagrafe tributaria dei dati delle spese di recupero edilizio/risparmio energetico condominiali

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2017, prot. n. 19969/2017: «Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016»

 

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Immobili non adibiti ad attività d’impresa o lavoro autonomo: dal 20 febbraio 2017 le richieste del “bonus sicurezza”

Da lunedì prossimo 20 febbraio e fino al 20 marzo, i contribuenti che hanno sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e di vigilanza potranno inviare le domande di accesso al credito d’imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. Il provvedimento delle Entrate del 14 febbraio 2017, prot. 33037/2017 infatti, chiarisce che la richiesta va inviata telematicamente all’Agenzia utilizzando l’apposito software gratuito “Creditovideosorverglianza” che sarà disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Al canale telematico possono accedere tutte le persone fisiche che nel 2016 abbiano sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme oppure spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza a protezione di immobili non adibiti ad attività d’impresa o lavoro autonomo.

Come accedere al credito d’imposta

Per poter fruire dell’agevolazione è sufficiente collegarsi al sito dell’Agenzia e inviare la richiesta, autonomamente oppure tramite intermediario, con il software “Creditovideosorverglianza”. Nella domanda vanno indicati il codice fiscale del beneficiario e del fornitore del bene o servizio, nonché numero, data e importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Occorre inoltre specificare se la fattura è relativa ad un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente. In questo caso il credito d’imposta spetterà nella misura del 50%. I contribuenti possono comunque presentare un’unica richiesta comprensiva dei dati di tutte le spese sostenute nel 2016 e, nel caso in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, sarà ritenuta valida l’ultima istanza presentata che sostituisce e annulla le precedenti domande.

Un credito d’imposta da usare in compensazione

L’agevolazione, istituita con la legge di Stabilità 2016, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta alle persone fisiche che nel corso del 2016 abbiano sostenuto spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza dirette alla prevenzione di attività criminali. Le spese devono riguardare immobili non utilizzati nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo e, in caso di uso promiscuo, il credito spetta nella misura del 50%.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Misura del credito

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017, risultante dal rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e il credito d’imposta complessivamente richiesto. (Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2017)

Link al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2017, prot. 33037/2017, recante: «Definizione delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta per le spese di videosorveglianza, previsto dall’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»




I primi chiarimenti sulla nuova comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute

Fino al 31 marzo 2017, sarà possibile esercitare l’opzione per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle eventuali variazioni. I termini di trasmissione dei dati delle fatture sarà identico tanto per chi eserciterà l’opzione quanto per chi non lo farà: l’Agenzia delle Entrate, infatti, adeguerà i termini stabiliti dal Provvedimento del 28 ottobre scorso allineandoli a quelli fissati dal decreto legge 193/2016, anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero essere modificate.

È inoltre disponibile, sul sito dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, la Circolare 1/E di oggi con cui vengono forniti i primi chiarimenti sui dati da riportare nella comunicazione e sulla modalità di compilazione della stessa. Il documento di prassi ribadisce che i chiarimenti forniti riguardano anche la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture ai sensi del decreto fiscale n. 193 dello scorso anno e precisa quali contribuenti non sono tenuti all’adempimento.

I dati delle e-fatture sono acquisiti da SdI

Se il contribuente trasmette o riceve le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, i dati delle stesse verranno acquisiti automaticamente dall’Agenzia e non sarà quindi necessario inviarli all’Amministrazione.

Come compilare la comunicazione in caso di operazioni particolari

Oltre ai dati del fornitore e del cliente, del numero e della data della fattura, la comunicazione prevede l’inserimento del valore dell’Iva ovvero, in caso di operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge, regime del margine ecc., in luogo dell’imposta l’inserimento una specifica causale (da N1 a N7) che consentirà di codificare la natura dell’operazione. Le causali sono identiche a quelle già previste dalla fattura elettronica utilizzata per le Pubbliche Amministrazioni.

Chi è escluso, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione dei dati

Tra queste categorie sono indicati i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti che rientrano nel regime forfetario dei “minimi” e quelli che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Società sportive dilettantistiche e PA trasmettono solo le fatture emesse

I contribuenti che rientrano nel regime agevolato della legge n. 398/91, cioè le società sportive dilettantistiche e assimilate, sono obbligati a trasmettere solo i dati delle fatture emesse. Le Amministrazioni pubbliche, nonché quelle autonome, inviano solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla pubbliche amministrazioni che non siano già state acquisite tramite il Sistema di Interscambio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 febbraio 2017)

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art.. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122  – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225




Le procedure per la regolarizzazione del superamento del plafond e sanzioni connesse agli acquisti senza IVA

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 16 del 6 febbraio 2017 precisa la modalità con cui l’esportatore abituale, che abbia effettuato acquisti senza pagamento dell’IVA oltre i limiti consentiti dall’art. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, può regolarizzare della violazione. Sostanzialmente le modalità sono tre:

 – PROCEDURA A)

Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’IVA, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972; resta, comunque, a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

 – PROCEDURA B)

  1. Emissione di un’autofattura, in duplice esemplare, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
  2. versamento dell’imposta e degli interessi;
  3. annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti;
  4. presentazione – in analogia con la procedura prevista dall’articolo, 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997- di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare n. 50/E del 2002);
  5. indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all’IVA assolta, al fine di evitare una doppia detrazione;
  6. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione si cui all’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta ai sensi del citato art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

 – PROCEDURA C)

  1. Emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento;
  2. assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti;
  3. presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate;
  4. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione prevista dall’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997.

L’Agenzia precisa inoltre, che in conformità con i chiarimenti resi con la circolare 50/E del 2002, secondo cui la presentazione dell’autofattura al competente ufficio costituisce l’adempimento finale della procedura di regolarizzazione – che tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell’imposta, e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisiti, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l’imposta a debito o a credito relativa all’anno in cui la violazione è stata regolarizzata. La presentazione in ufficio dell’autofattura in un momento successivo all’esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA, non pregiudica, infatti, il controllo da parte dell’Agenzia delle entrate della posizione del cessionario, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del cedente.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 del 6 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Soggetti qualificati come esportatori abituali – Possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, entro un determinato limite annuale (plafond) – Modalità di regolarizzazione in caso di acquisti senza applicazione dell’IVA oltre i limiti, c.d. splafonamento – Art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 7, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471