Modello “Redditi SC 2026” per società di capitali, enti commerciali ed equiparati. Termini, sanzioni e novità
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 71522/2026, approvato il modello “Redditi SC 2026”, da presentare nell’anno 2026 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione. Il provvedimento approva, inoltre, le istruzioni generali ai modelli “Redditi 2026” delle Società e degli Enti.
Soggetti obbligati alla compilazione del modello redditi SC Società di capitali, enti commerciali ed equiparati
Il Modello “REDDITI 2026 SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:
1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
3) società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.
A tal riguardo si ricorda che il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti (di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR) è dichiarato nel modello REDDITI SC.
Il predetto reddito è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 23 del TUIR, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (si veda il paragrafo 2.4.3 “Società ed enti non residenti nel territorio dello Stato” contenuto nelle “Istruzioni generali dei modelli “Redditi” 2026 delle società e degli enti REDDITI SC – REDDITI ENC – REDDITI SP”). I redditi concorrono a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non residente (indicato nel quadro RN) e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, relative alle categorie nelle quali rientrano (indicate nei quadri RA, RB, RL, RT, nonché RH per i redditi di partecipazione), ad eccezione dei redditi d’impresa (indicati nel quadro RF) derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 152 del TUIR (art. 151 del TUIR).
Per le istruzioni ai quadri RA, RB, RL, RT (a eccezione della sezione VI-A), RH e ai prospetti contenuti negli altri quadri non riportate nel modello REDDITI SC si rinvia alle istruzioni dei corrispondenti quadri o prospetti del modello REDDITI ENC.
I soggetti IRES, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello “REDDITI ENC” (Enti non commerciali ed equiparati).
Il Modello REDDITI SC deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:
- società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.
I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello REDDITI ENC.
I modelli REDDITI 2026 sono utilizzati per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025.
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2025 il modello REDDITI 2026. Tale modello viene utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre 2025.
Si considera periodo d’imposta coincidente con l’anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31 dicembre. È considerato, quindi, periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ad esempio, quello di durata superiore a 365 giorni anche se chiuso al 31 dicembre (in caso di periodo d’imposta di durata superiore a 365 giorni chiuso il 31 dicembre 2025 va utilizzato il modello REDDITI 2026).
Ai fini dell’IRES, per i periodi d’imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2025, anche se iniziati nel corso del 2024 (ad es. periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025), la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il modello REDDITI 2025 approvato nel corso del 2025. Qualora il modello REDDITI 2025 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2026, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate.
| Si ricorda che l’articolo 1 comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ha stabilito che: «1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il mese di febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all’anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il mese di febbraio dell’anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». |
Termini di presentazione
I soggetti all’imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione a partire dal 15 aprile, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, comma 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
Ad esempio, una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre 2026 cade di sabato). Un contribuente, invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2026) entro il 30 aprile 2027.
Restano, comunque, fermi i termini previsti dagli articoli 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.
Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Dichiarazione omessa presentata prima dell’accertamento – Regime sanzionatorio attenuato
A tal riguardo, si ricorda che per le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, per effetto del nuovo comma 1-bis inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in Finanza & Fisco” n. 24-25/2024, pag. 1211) dell’articolo 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 «se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo (pari al 75% delle imposte dovute). Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.». In altri termini, se non sono dovute le imposte, la sanzione è compresa da 250 euro e 1.000 euro. In caso di soggetti tenuti alle scritture contabili, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.
Disposizioni sostanzialmente identiche si rinvengono nell’art. 2 comma 1-bis del D.Lgs. n. 471/97 per le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e nell’art. 5 comma 1-bis del medesimo D.Lgs. n. 471/97 per le violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi
L’omessa dichiarazione, ove l’imposta evasa superi 50.000 euro per singola imposta, assume rilievo penale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000. Salvo, l’esclusione della punibilità disposta per il reato di cui all’articolo 5, prevista dall’articolo 13, comma 2, del medesimo D.Lgs. 74/2000, nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, al verificarsi delle condizioni ivi contemplate. Trattasi della estinzione dei debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, «mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali»
Sul punto, il riferimento di prassi più recente resta la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11 del 12 maggio 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2022, pag. 811), la quale, nel ricostruire i rapporti tra ravvedimento e reati tributari, richiama espressamente l’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000 conferma che la non punibilità presuppone, oltre al pagamento del debito, la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine della dichiarazione successiva e l’assenza di attività istruttorie già conosciute dal contribuente.
In conclusione, ne deriva che la presentazione della dichiarazione oltre 90 giorni può produrre effetti favorevoli per il contribuente, ma con intensità diversa a seconda del profilo considerato:
- sul versante amministrativo, può consentire l’accesso al trattamento sanzionatorio attenuato previsto dal novellato art. 1, comma 1-bis del D.Lgs. n. 471/1997;
In tale contesto, può essere opportunamente richiamata anche la possibilità di ulteriore riduzione della sanzione amministrativa in applicazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997; disposizione che consente la riduzione della sanzione fino a un quarto quando concorrano circostanze idonee a rendere manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile. Al riguardo vedi la risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate 20 ottobre 2023, n. 450 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2023, pag. 1940), nella quale l’Amministrazione ha riconosciuto che, pur non essendo configurabile il ravvedimento dell’omessa dichiarazione oltre i novanta giorni, l’Ufficio, in sede di controllo, deve tenere conto delle somme spontaneamente versate e può valutare la riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997. Il precedente di prassi potrà essere utilizzato per sostenere, in chiave argomentativa, la perdurante praticabilità di una mitigazione ulteriore della risposta sanzionatoria nei casi di manifesta sproporzione. Sebbene anteriore alla riforma del 2024, la risposta conserva utilità soprattutto sul piano sistematico e ricostruttivo, quale conferma della rilevanza del principio di proporzionalità anche nelle ipotesi di omissione dichiarativa regolarizzata spontaneamente.
- sul versante penale-tributario, invece, la non punibilità richiede il rispetto del più ristretto termine della dichiarazione dell’anno successivo, oltre all’integrale pagamento del debito e alla mancanza di preventiva conoscenza di attività di controllo.
Le novità del modello SC 2026
Il modello Redditi SC 2026 contiene alcune novità rispetto allo scorso anno, dovute principalmente alle modifiche normative previste:
- dalle modifiche introdotte dal CAPO II del decreto legislativo 12 giugno 2025, 81 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2025, pag. 727) alla disciplina del Concordato preventivo biennale di cui ai Titoli II e III del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
- dalla revisione del regime impositivo dei redditi di cui al Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2040);
- dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2370).
- dalle disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 31/2025, pag. 1464);
- dalle disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 2025, n. 186 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2025, pag. 1381)
- dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1563).
Di seguito le novità di rilievo.
QUADRO CP – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
Nella Sezione I del Quadro CP:
- nel rigo CP1, dedicato al reddito d’impresa, è stata inserita la nuova casella “Comma 1-bis” per gestire la novità prevista dall’art. 20-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, 13, riguardante il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (art. 8 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81);

In particolare, le nuove istruzioni chiariscono che “qualora l’importo di colonna 3 sia superiore ad 85.000 euro, nella casella «Comma 1-bis» va indicato:
- il codice 1, dai contribuenti che, avendo esercitato l’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, a decorrere dal 13 giugno 2025, data di entrata in vigore del D.Lgs. 81 del 2025, applicano le disposizioni previste dall’art. 20-bis, comma 1-bis, del decreto CPB. (Cfr. art. 8, comma 2, del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81). In tal caso, le aliquote dell’imposta sostitutiva, di cui al comma 1 dell’art. 20-bis del decreto CPB, si applicano nei limiti dell’imponibile di colonna 3 non superiore a 85.000 euro e l’eccedenza è assoggettata all’imposta sostitutiva nella misura prevista dall’art. 77 del TUIR, ossia del 24 per cento (oppure del 20 per cento in caso di applicazione dell’agevolazione c.d. “IRES premiale”). In caso di società in trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del TUIR) o di trust trasparenti l’eccedenza superiore a 85.000 euro è attribuita ai soci o beneficiari che determineranno l’imposta sostitutiva applicando l’aliquota prevista dall’art. 11, comma 1, lettera c), del TUIR, ossia del 43 per cento, per i soci o beneficiari assoggettati all’IRPEF e l’aliquota prevista dall’art. 77 del TUIR, ossia del 24 per cento, per i soci o beneficiari assoggettati all’IRES;
- il codice 2, dai contribuenti che hanno esercitato l’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 in data anteriore al 13 giugno 2025, o che l’hanno esercitata per il biennio 2024-2025, per i quali non si applicano le disposizioni previste dal comma 1-bis del citato art. 20-bis. In tal caso le aliquote dell’imposta sostitutiva, di cui al comma 1 dell’art. 20-bis, si applicano sul totale imponibile di colonna 3.
Qualora il contribuente si trovi nella situazione descritta con il codice 1 di cui alla casella “Comma 1-bis” ed applichi l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, nella colonna 4A del rigo CP1 va indicato l’eventuale importo dell’agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025. Tale importo va sommato all’imposta sostitutiva dovuta nella colonna 5”.
Nelle istruzioni specificato, inoltre, che “qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR oppure in caso di trust trasparente, vanno compilate tutte le colonne da 1 a 5 (esclusa la colonna 4A) e l’importo dell’imposta sostitutiva non va indicata nel quadro RX in quanto è versato pro quota dai singoli soci o dai beneficiari”.
- nei righi CP3, CP4 e CP5, è stato previsto un campo ove il socio dichiarante espone l’eventuale quota di imponibile concordato ricevuta per trasparenza da assoggettare all’aliquota d’imposta sostitutiva prevista dal citato comma 1-bis;

A tal riguardo, nelle istruzioni si chiarisce che “qualora la società dichiarante partecipi in qualità di socio ad una società fiscalmente trasparente, di cui agli artt. 5 o 115 del TUIR, o ad un trust trasparente che ha aderito alla proposta di CPB e che ha optato per il regime dell’imposta sostitutiva, nei righi da CP3 a CP5 vanno indicati in colonna 1 il codice fiscale della società trasparente partecipata o del trust trasparente e in colonna 2 l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta dalla società dichiarante socia, ai sensi dell’art. 20-bis, comma 1, del decreto CPB.
Qualora la società trasparente partecipata o il trust trasparente si trovi nella situazione descritta con il codice 1 di cui alla casella “Comma 1-bis” l’imponibile, di cui al citato art. 20-bis del decreto CPB, conseguito dalla società trasparente partecipata o dal trust trasparente che eccede l’importo di 85.000 euro imputato pro quota ai soci o beneficiari va indicato in colonna 3 e l’imposta sostitutiva dovuta su detta quota di eccedenza, determinata applicando all’importo di colonna 3 l’aliquota del 24 per cento (oppure del 20 per cento in caso di “IRES premiale”) va indicata in colonna 5. La colonna 5 non va, invece, compilata se il soggetto dichiarante è in regime di trasparenza fiscale e l’imponibile di cui a colonna 3 è imputato pro quota ai soci/beneficiari.
In colonna 4, in caso di società o trust trasparenti che applicano l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, va indicata l’eventuale quota di agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025. Tale importo va sommato all’imposta sostitutiva dovuta in colonna 5.
La somma degli importi di colonna 2 e 5 va riportata nell’apposito rigo del quadro RX.
Qualora la società dichiarante partecipi al consolidato fiscale, l’imposta sostitutiva è liquidata e versata direttamente dalla società partecipante.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’elencazione delle società partecipate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra”.
- nel rigo CP6, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale a partire dal biennio 2025-2026 includono, tra i componenti che non concorrono alla formazione del reddito di impresa oggetto di concordato, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 13, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81);

- nel rigo CP11, sono state previste nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale. ( art. 9 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 in “Finanza & Fisco” n. 19/2025, pag. 728).

Come ricorda l’Agenzia delle entrate “il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle condizioni previste dagli art. 19, comma 2, e 21 del decreto CPB (cessazione). A tal fine, nella casella di colonna 1 (del rigo CP11) va indicato uno tra i seguenti codici, corrispondenti ad una delle cause di cessazione dal regime di CPB (mentre non va compilata la sezione II):
1 – il contribuente ha modificato l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio Si ricorda che la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;
2 – il contribuente ha cessato l’attività;
3 – la società è risultata interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o di ramo di azienda. Si ricorda che all’ambito del conferimento è riconducibile, ai fini della cessazione dal CPB, anche la cessione di ramo di azienda (cfr. Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 § 6.6 in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1518);
5 – il contribuente ha dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50 per cento;
8 – la società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovverola società tra avvocati di cui all’art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR non hanno determinato il reddito sulla base dell’adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui ha aderito l’associazione o la società partecipata;
La causa di cessazione di cui al codice 8 si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13 giugno 2025 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025).
9 – il contribuente si è trovato in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2024(in “Finanza & Fisco” n. 21/2024, pag. 922), che hanno determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei casi previsti dall’art. 22 del decreto CPB (decadenza). A tal fine, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui si verifica una causa di decadenza, va compilata la casella di colonna 2 indicando uno tra i seguenti codici, corrispondenti ad una delle cause di decadenza dal regime di CPB:
1 – risultano commesse le violazioni di non lieve entità di cui al comma 2 dell’art. 22 del decreto CPB;
2 – a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
3 – sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
4 – ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 11 del decreto CPB ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, comma 2, del medesimo decreto;
5 – è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all’art. 12, comma 2, decreto CPB, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’art. 36-bis, comma 3, del P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Nella colonna 3 va indicata la data di fine del primo periodo d’imposta del biennio per il quale si è verificata la causa di decadenza.
Ad esempio, se per il biennio 2024-2025 si verifica una delle cause di decadenza elencate precedentemente, va compilata la colonna 2 e va riportata nella colonna 3 la data del 31 dicembre 2024. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti, ai sensi dell’art. 22, comma 3-bis, del decreto CPB.
Pertanto, qualora per il periodo d’imposta oggetto di decadenza le imposte determinate tenendo conto del reddito effettivamente conseguito risultino di ammontare superiore a quelle determinate tenendo conto del reddito concordato, non va compilato il presente quadro CP (ad eccezione della presente sezione).
Se la decadenza si verifica in relazione ad un periodo di imposta per cui sono già scaduti i termini di presentazione della relativa dichiarazione, è possibile presentare una dichiarazione integrativa relativa a tale periodo d’imposta nella quale va comunicata la decadenza compilando la presente sezione”.
FRONTESPIZIO E QUADRI RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP E RX – IRES premiale
Agevolazione IRES premiale. Nel Frontespizio e nei Quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, per i soggetti e alle condizioni indicate nella norma (art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2472).
Si ricorda che il citato art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) ha introdotto un’agevolazione a favore dei soggetti IRES consistente, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nella riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi dal 24 al 20 per cento, al ricorrere di determinate condizioni riguardanti la patrimonializzazione delle società, il realizzo di investimenti “rilevanti”, la presenza di un incremento occupazionale, nonché la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali, fatte salve le cause di decadenza ivi previste. Con il decreto ministeriale 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative della disciplina agevolativa.
Nei casi di decadenza dall’agevolazione, il contribuente è tenuto a versare la differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza. Il versamento dell’IRES premiale va effettuato utilizzando i codici tributo 2048 (secondo acconto o acconto in unica soluzione) e 2049 (saldo). (Cfr. risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 57 del 17 ottobre 2025).
Frontespizio

Nel frontespizio è stata inserita la casella «IRES premiale», che va compilata dai soggetti che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, applicano la riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES di cui all’art. 77 del TUIR (cd. IRES premiale), prevista dall’art. 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
In particolare, va indicato:
- il codice 1, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica sull’intero reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante;
- il codice 2, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica su una quota del reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante (ad esempio, nei casi previsti dall’art. 11, comma 4, del D.M. 8 agosto 2025). Il codice 2 va utilizzato anche nel caso in cui la durata dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi; in tal caso, l’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES è ragguagliato ad anno.
La casella non va, invece, compilata qualora il soggetto dichiarante applichi l’agevolazione solo sul reddito ricevuto per trasparenza da società partecipate ex art. 115 del TUIR e/o da Trust in regime di IRES premiale di cui il dichiarante è socio/beneficiario.
QUADRO RN – Determinazione dell’IRES

Tra i diversi quadri modificati per gestire l’agevolazione in esame, si segnala che nel rigo RN8A, va indicato, in colonna 1, il reddito soggetto ad IRES premiale con aliquota agevolata del 20 per cento e in colonna 2, il reddito soggetto ad aliquota agevolata di colonna 3 (per i soggetti che oltre all’IRES premiale usufruiscono dell’agevolazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973), mentre in colonna 4, l’agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025, e in colonna 5, l’imposta relativa all’imponibile di cui alle colonne 1 e 2, maggiorato dell’importo di colonna 4.
FRONTESPIZIO E QUADRI RN E RQ – Disciplina della liquidazione ordinaria
Nel frontespizio e in diversi quadri è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti (cfr. art.18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2180).
Frontespizio

I campi “Liquid. art. 18 d.lgs. 192/24” e “Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)” possono essere compilati solo con riferimento alle liquidazioni ordinarie di cui all’art. 182 del TUIR che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2024 (31 dicembre 2024).
In particolare:
- la casella “ art. 18 d.lgs. 192/24” va barrata nel caso in cui il periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sia compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione ordinaria;
- il campo “Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)” va compilato in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 182, comma 3, del TUIR al fine di rideterminare il reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, computando a riduzione dello stesso le perdite che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria. In particolare, nel presente campo va indicata la predetta data.
Quadro RN – Determinazione dell’IRES

Nel rigo RN4 (Perdite scomputabili), va indicato l’ammontare delle perdite, computabili in diminuzione del reddito in misura piena, che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria nell’ipotesi in cui la stessa si sia protratta per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 182, comma 3, del TUIR) va indicato anche nella colonna 3A.
Va inoltre evidenziato che nelle istruzioni al rigo RN4 l’Agenzia delle entrate chiarisce che “ai sensi dell’art. 1, comma 18, della legge n. 207 del 2024, [riguardante il piano di rientro dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 di cui all’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), applicabile agli intermediari finanziari.] il computo delle perdite, ai sensi dell’art. 84 del TUIR, in diminuzione del reddito del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 del citato art. 1 della legge n. 207 del 2024 in misura non superiore al 54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.
In deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all’art. 84 del Tuir, i soggetti che accedono alla riduzione dell’aliquota IRES (IRES premiale) hanno la facoltà di computare in diminuzione dal reddito da assoggettare alla predetta aliquota IRES ridotta, le perdite dei periodi d’imposta precedenti (art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 agosto 2025)”. In pratica, in deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all’articolo 84 del TUIR, il comma 2 dell’articolo 13, del D.M. 8 agosto 2025 prevede la facoltà per i soggetti destinatari della norma agevolativa di computare le perdite fiscali, relative ai periodi d’imposta precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all’aliquota IRES ridotta.
Quadro RQ – Altre imposte – Sezione II – Imposta d’ingresso nel regime SIIQ e SIINQ

Per il rigo RQ9 chiarito che in colonna 5A, l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione della base imponibile dell’imposta sostitutiva d’ingresso in misura piena che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria nell’ipotesi in cui la stessa si sia protratta per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio (art. 182, comma 3, del TUIR).
Quadro RQ – Altre imposte – Sezione XI – Imposta addizionale per gli intermediari finanziari

Per il rigo RQ43 chiarito che in colonna 5A, va indicato l’ammontare delle perdite che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria nell’ipotesi in cui la stessa si sia protratta per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, computabili in diminuzione del reddito di cui a colonna 3, in misura piena (art. 182, comma 3, del TUIR).
QUADRO RS – Prospetti vari – Perdite di impresa non compensate

Nelle istruzioni chiarito che “nel prospetto vanno, inoltre, indicate le perdite formatesi nel corso della liquidazione ordinaria da utilizzare nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art, 182, comma 3, del TUIR. Il comma 3 del citato art. 182 prevede che se la liquidazione si protrae per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, il soggetto dichiarante può riportare all’indietro le perdite residue scomputandole dal reddito dell’ultimo esercizio e progressivamente da quello degli esercizi precedenti (c.d. carry back)”.
QUADRO RQ – Altre imposte – Sezione VII-B – Affrancamento straordinario delle riserve
È stata aggiornata la Sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art.1, commi 44 e 45, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1593).
I contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199). Il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2025, pag. 886)., di attuazione dell’art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, ha dettato le disposizioni di attuazione della presente disciplina.
L’affrancamento avviene con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP nella misura del 10 per cento.
L’imposta sostitutiva è liquidata nella presente dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.
QUADRO RQ – Altre imposte

A tal fine, nel rigo RQ29, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta e, in colonna 2, l’importo corrispondente all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, 10 per cento, all’importo di colonna 1; tale imposta è versata utilizzando il codice tributo “1867”, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima, da indicare in colonna 3, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
QUADRO RQ – Altre imposte – Sezione XXII – Assegnazione o cessione di beni ai soci o trasformazione in società semplice
Nel Quadro RQ è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni immobili o mobili registrati non strumentali assegnati o ceduti ai soci entro il 30 settembre 2026 nonché, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei medesimi beni, che si trasformano in società semplici entro lo stesso termine del 30 settembre 2026 (art.1, commi da 35 e 40, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1589).
QUADRO RQ – Altre imposte

La sezione deve essere compilata dalle società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, che entro il 30 settembre 2026 , assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, oppure che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, si trasformano in società semplici, entro la medesima data. Tali soggetti possono applicare un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (art. 1, commi da 35 a 41, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
La predetta sezione va compilata anche dalle società che entro il 30 settembre 2025 hanno assegnato o ceduto ai soci i predetti beni immobili o beni mobili oppure che si sono trasformate in società semplici, entro la medesima data, ed hanno applicato l’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP (art. 1, commi da 31 a 36, legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2405).
L’esercizio dell’opzione deve ritenersi perfezionato con l’indicazione nel presente prospetto dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. La mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 1° giugno 2016).
L’imposta sostitutiva è pari:
- all’8 per cento ovvero;
- al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
In caso di contemporanea assegnazione di beni che producono componenti positivi e negativi, le componenti negative di reddito devono essere scomputate dall’importo di quelle positive sulla quali è applicabile l’imposta sostitutiva (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 37 del 16 settembre 2016).
Le disposizioni si applicano a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto alla data del 30 settembre 2024, ovvero siano stati iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 207 del 2024, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2024 ovvero che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto alla data del 30 settembre 2025, ovvero siano stati iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 199 del 2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2025.
Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, o in alternativa, ai sensi dell’art. 1, comma 33, della legge n. 207 del 2024 o dell’art. 1, comma 37, della legge n. 199 del 2025, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
Nel rigo RQ94 va indicato:
- in colonna 1, relativamente ai beni immobili, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
- in colonna 2, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
- in colonna 3, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; in caso di risultato negativo l’importo va preceduto dal segno “-”.
Nel rigo RQ95 va indicato:
- in colonna 1, relativamente ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
- in colonna 2, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
- in colonna 3, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; in caso di risultato negativo l’importo va preceduto dal segno “-”.
Ai soli fini della compilazione della presente sezione, in presenza di più beni da cui derivano, solo per alcuni di essi, minusvalenze e/o differenziali negativi non deducibili, per questi ultimi beni si assume quale costo fiscalmente riconosciuto da riportare nella colonna 2 dei righi RQ94 e RQ95 un importo non superiore a quello indicato per i medesimi beni nella colonna 1 dei predetti righi.
Nel rigo RQ96 va indicato:
- in colonna 1, la somma algebrica tra gli importi indicati nella colonna 3 dei righi RQ94 e RQ95; in caso di risultato negativo la presente colonna non va compilata;
- in colonna 3, l’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 207 del 2024 o dell’art. 1, comma 36, della legge 199 del 2025.
I soggetti considerati non operativi devono barrare anche la casella di colonna 2.
Nel rigo RQ97 va indicato:
- in colonna 1, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano;
- in colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 207 del 2024 o dell’art. 1, comma 36, della legge 199 del 2025.
Il versamento per i soggetti che si avvalgono della legge n. 199 del 2025 è effettuato, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2026, il 60 per cento dell’imposta sostitutiva; la restante parte è versata entro il 30 novembre 2026.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate nonché dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta vanno utilizzati, rispettivamente, i codici tributo 1836 e 1837.
Le altre novità inserite nel modello 2026
Iper-ammortamento
Nel Quadro RF tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1684 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1656).
Rateizzazione delle plusvalenze
Nel Quadro RF è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR, che decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1591).
Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività
Nel quadro RT sono state previste le nuove Sezioni V-A1 e V-B1 per gestire la nuova imposta sostitutiva nella misura del 33 per cento che si applica sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cessioni di cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207); nella sezione V-A2 sono state gestite le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i quali l’aliquota dell’imposta è pari al 26 per cento (art. 1, comma 28, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1587).
Rivalutazione delle partecipazioni
Nella Sezione X del Quadro RT è stata gestita la modifica all’art. 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che prevede l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1652).
Ecobonus e Sismabonus
Nel quadro RS è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi, effettuati nel 2026, in materia di “Ecobonus” e “Sisma bonus” (art. 1, comma 22, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1576).
Disallineamenti da ibridi
In un apposito prospetto del Quadro RS, le imprese che hanno predisposto la documentazione dei disallineamenti da ibridi, prevista dall’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate (art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in “Finanza & Fisco” n. 7/2024, pag. 430)
Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni
È stata eliminata la sezione XXVII del quadro RQ, riservata ai contribuenti che applicavano l’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2460).
Tabelle
Le tabelle contenute nelle istruzioni dei singoli modelli REDDITI SP, SC ed ENC, sono state spostate nelle “Istruzioni generali dei modelli REDDITI”, ai fini di una più agevole consultazione.
Maggior reddito derivante da differimento della deducibilità
È stato evidenziato nel Quadro RS, rigo RS544, e nel Quadro GN/GC, rigo GN22/GC22, l’importo del maggior reddito imponibile per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a seguito del differimento, ai successivi periodi di imposta, dei componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (art.1, comma 18, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2389).
Principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese
Nei Quadri RQ e RV è stato previsto che la disciplina delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, si applichi anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili (art. 3, decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 in “Finanza & Fisco” n. 31/2025, pag. 1508)
Crisi d’impresa
Sono state integrate le istruzioni nel Quadro RF, con l’individuazione degli istituti per la soluzione della crisi d’impresa cui si applica la disciplina dell’art. 88, comma 4-ter, del TUIR, richiamando quelli attivati con finalità liquidatoria, quali il concordato minore in continuità aziendale, l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il piano attestato ai sensi dell’art. 56 del citato decreto legislativo, ovvero del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all’art. 64-bis del medesimo decreto legislativo (art. 8, decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186 in “Finanza & Fisco” n. 28/2025, pag. 1381).
Contributo straordinario
Nel Quadro RQ è stato gestito il contributo straordinario sulla riserva di cui all’art. 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023. L’aliquota del contributo straordinario è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo (art. 1, commi da 68 a 72, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1617).
Monitoraggio per determinate operazioni
Nel Quadro RS è stato previsto un prospetto per l’indicazione di informazioni relative al regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, alla deduzione di oneri connessi a piani di stock option e alla deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (art. 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1642).